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Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014 ©

PROGETTO GEN HORT

Lezione IX: I diritti conferiti da un brevetto

per invenzione industriale Stefano Borrini

Società Italiana Brevetti

18 aprile 2007 2

• Patent for the fountain pen that could store ink

• Utility Model for the grip and pippette for injection of ink

• Industrial Design: smart design with the grip in the shape of an arrow

• Trademark: provided on the product and the packaging to distinguish it from other pens

Source: Japanese Patent Office

da Cherine Rahmy, WIPO

Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014 ©

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Art. 63. Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Diritto morale di essere nominato inventore

INalienabile

Diritti patrimoniali sul brevetto

Trasmissibili

Art. 66. Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

Art. 66 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Nel caso di brevetti di prodotto

i diritti consentono “di vietare ai terzi…… di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto…”

I brevetti di prodotto

Nel caso di brevetti di procedimento

i diritti consentono “di vietare ai terzi…. di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.

I brevetti di procedimento

Art. 67. Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Art. 67 2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali. 3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Art. 5. Esaurimento

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 71. Brevetto dipendente

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione d ipendente. I l t i to la re de l brevet to sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a cond iz ion i r ag ionevo l i su l b reve t to dell'invenzione dipendente.

Possibili conseguenze di una "inadeguata" descrizione tecnica. L’invenzione – sostiene l’inventore - riguarda una nuova clip per trattenere insieme una piccola risma di fogli. Esistono in commercio clips come quelle di Vaaler e Perfection, qui illustrate. Queste clip prevedono di avvolgere un angolo di pochi fogli della risma.

Queste clip non funzionano bene perchè rovinano la carta e tengono solo pochi fogli.

La nuova clip è comprende un filo metallico piegato che forma una porzione centrale e due tratti paralleli laterali. La porzione centrale è a serpentina ed è disposta nel mezzo dei due tratti paralleli laterali.

Una descrizione troppo “fotografica” può portare ad una “sbagliata” interpretazione dell'invenzione.

Infatti:

Dalla descrizione si capisce che la parte centrale a serpentina

nel mezzo o al centro tra i due tratti paralleli laterali è un elemento essenziale dell’invenzione.

Si rischia però di non tutelare forme alternative, come le successive clip Gem che si basano sullo stesso principio Conseguenza: l’inventore della Konaclip farebbe fatica ad ottenere royalties per le clip Gem: non c’è serpentina ! Le clip Gem ancora dominano il mercato !

Infatti, ragionando sul problema dell'arte nota: bisogna ragionare in termini di elementi essenziali che risolvono il problema.

Concetto inventivo indipendente dalla geometria

Riflessione più approfondita dell'inventore Elementi essenziali della Konaclip (e della Gem !): una porzione compresa tra due tratti laterali e che determina una pressione uniforme dei fogli contro i due tratti laterali.

Possibili conseguenze di una "inadeguata" descrizione tecnica.

Come sopra anticipato, è bene fare attenzione se un'informazione è nota al pubblico,

o è frutto di una elaborazione di un inventore.

Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Un esempio di violazione di diritti brevettuali

(contraffazione)

Nello stato della tecnica è noto che le camicie, se riposte nei cassetti, tendono a perdere la piega.

La soluzione proposta – nella ipotetica invenzione - è quella di usare un dispositivo che le mantiene in piega

Dispositivo per appendere camicie

1. Dispositivo per appendere elementi di vestiario comprendente

a. un elemento costituito da un corpo c e n t r a l e 1 c o n d u e b r a c c i 2 sostanzialmente di identica lunghezza a supporto di detto elemento di vestiario e

b. mezzi 3 di impegno di detto dispositivo, disposti su detto corpo centrale, con un elemento esterno di supporto.

1

2

3

2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui detti mezzi di impegno sono costituiti da un gancio

3. Dispositivo secondo almeno una delle rivendicazioni precedenti, in cui detti elementi di vestiario sono camicie.

4. Dispositivo secondo almeno una delle rivendicazioni precedenti, in cui le estremità di detti bracci sono collegate da un’asta 5.

5

1. Dispositivo per appendere elementi di vestiario comprendente

a. un elemento costituito da un corpo c e n t r a l e 1 c o n d u e b r a c c i 2 sostanzialmente di identica lunghezza a supporto di detto elemento di vestiario e b. mezzi 3 di impegno di detto dispositivo, disposti su detto corpo centrale, con un elemento esterno di supporto.

Domande Lezione IX 1. In cosa consistono i diritti conferiti da un brevetto per invenzione industriale?

2. A titolare di un brevetto di procedimento per la produzione di bulloni avente effetto solo in Italia può impedire che lo stesso procedimento venga attuato in Francia se in quel paese non è stato ottenuto alcun corrispondente brevetto?

3. Se vengono importati dalla Francia bulloni direttamente ottenuti con quel procedimento .A può agire contro l’importatore? Se si a quali condizioni? La risposta è differente se i bulloni vengono importati dalla Croazia?