MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Capitolato Tecnico
Allegato 1:
Manuale del messo notificatore
2 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Indice
1 PREMESSA ................................................................................................................................................... 5 2 PRINCIPI GENERALI .................................................................................................................................... 7 2.1 Assetto normativo ............................................................................................................................ 7
2.2 Canali di notifica .............................................................................................................................. 7
2.3 Il messo notificatore ......................................................................................................................... 8
2.4 Tempo della notifica ........................................................................................................................ 8
2.5 La relazione di notifica ..................................................................................................................... 9
2.6 Luogo di notifica (art. 60, primo comma, lett. c), DPR n. 600/1973, alinea dello stesso art. 60,
art. 138 c.p.c.) ................................................................................................................................................. 11
3 NOTIFICA A PERSONE FISICHE ................................................................................................................ 11 3.1 Notifica a mani proprie del destinatario ..................................................................................... 11
3.1.1 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973) ................. 12 3.1.2 Notifica in “luogo libero” (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lett. c), del DPR
n. 600/1973, art. 138, primo comma, c.p.c.) .................................................................................... 13 3.1.3 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata (art. 26,
terzo comma, del DPR n. 602/1973) .................................................................................................. 14 3.1.4 Notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR
n. 600/1973, art. 138, secondo comma, c.p.c.) ............................................................................... 14 3.1.5 Notifica al rappresentante legale di persona fisica ........................................................................ 15 3.2 Notifica mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario ......................................... 17
3.2.1 Aspetti di carattere generale (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, alinea e lettera b-bis), del
DPR n. 600/1973 e art.139 c.p.c.) ....................................................................................................... 17 3.2.2 Notifica dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (art. 26,
terzo comma, del DPR n. 602/1973) .................................................................................................. 19 3.2.3 Notifica dell’atto a consegnatario minore di 14 anni o palesemente incapace (art. 26 del
DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 139, secondo comma, c.p.c.) ....................... 24 3.2.4 Notifica dell’atto al portiere o al vicino di casa (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n.
600/1973 e art. 139, terzo comma, c.p.c.) ........................................................................................ 27 3.3 Irreperibilità del destinatario ......................................................................................................... 33
3.3.1 Irreperibilità relativa - Assenza nelle ore legali (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n.
600/1973 e art. 140 c.p.c.) .................................................................................................................. 33 3.3.2 Irreperibilità assoluta (art. 26, quarto comma, del DPR n.602/1973, art. 60, comma 1, lett. e),
del DPR n. 600/1973) ............................................................................................................................ 44 3.4 Destinatario deceduto .................................................................................................................. 48
3.5 Notifica al domicilio eletto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lettera d), del
DPR n.600/1973) .............................................................................................................................................. 48
3.6 Notifica ai senza fissa dimora e ai senza tetto ........................................................................... 51
3.7 Notifica ai detenuti ........................................................................................................................ 51
4 NOTIFICA AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (DI SEGUITO PER BREVITÀ “ENTI”) ........... 53 4.1 Disposizioni di carattere generale ................................................................................................ 53
4.1.1 Notifica presso la sede dell’ente con consegna al rappresentante legale o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni ................................................................................................ 54 4.1.2 Notifica presso la sede dell’ente con consegna alla persona addetta alla sede stessa o al
portiere dello stabile in cui è la sede ................................................................................................. 57 4.2 Ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta dell’ente .................................................................... 60
4.3 Ipotesi particolari ............................................................................................................................ 69
4 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.3.1 Società in liquidazione ........................................................................................................................ 69 4.3.2 Società interessate da variazione di denominazione/ragione sociale o da una trasformazione
societaria............................................................................................................................................... 69 4.3.3 Società interessate da un’operazione di fusione o di scissione ..................................................... 69 4.3.4 Società interessate da sequestro ovvero confisca penale ............................................................ 70 5 NOTIFICA AL CONDOMINIO .................................................................................................................. 71 6 NOTIFICA ALLE DITTE INDIVIDUALI.......................................................................................................... 72 7 NULLITÀ ED INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE .................................................................................. 73 7.1 Cause ............................................................................................................................................... 73
7.2 Sanzioni ............................................................................................................................................ 75
8 APPENDICE NORMATIVA ........................................................................................................................ 76
5 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
1 PREMESSA
A decorrere dal 1° luglio 2017, in seguito allo scioglimento e all’estinzione delle società del Gruppo
Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.a.), le funzioni relative alla riscossione
nazionale, attribuite all'Agenzia delle entrate, vengono svolte da un nuovo ente pubblico
economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (di seguito AdeR), ente strumentale
dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle
finanze (art. 1 del DL n. 193 del 22.10.2016).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato DL n. 193/2016, nonché dell’art. 2 dello Statuto, approvato
con D.P.C.M. del 5.6.2017, AdeR, articolato in strutture centrali e periferiche, ha assunto la qualifica
di Agente della riscossione ed effettua l’attività di riscossione mediante ruolo delle entrate di cui
all’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo
II del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
L’atto che dà inizio e costituisce lo strumento fondamentale per la riscossione coattiva delle entrate
mediante ruolo è la cartella di pagamento (art. 25 del DPR n. 602/1973).
La cartella di pagamento viene realizzata a seguito della ricezione del “ruolo” formato dall’ente
creditore, ossia dell’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (art. 10, lettera b), del DPR n.
602/1973).
Il ruolo, in quanto elenco, non è un atto individuale bensì un titolo collettivo che si riferisce ad una
pluralità di soggetti passivi.
La cartella di pagamento traduce a livello individuale il rapporto obbligatorio che ne deriva con
riferimento a ciascuno dei debitori risultanti dallo stesso ruolo.
Essa viene redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, riproduce gli elementi dell’obbligazione desunti dal ruolo e contiene l’intimazione ad
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 25,
comma 2, del DPR n. 602/1973).
Ne deriva che la notificazione della cartella di pagamento riveste un ruolo fondamentale per
l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, tenuto conto, tra l’altro, che l’esatto svolgimento della
stessa costituisce il presupposto irrinunciabile per poter correttamente procedere alle successive
attività cautelari ed esecutive di recupero coattivo1.
Tali attività (tra le quali, fermo di beni mobili registrati, iscrizione d’ipoteca sugli immobili di proprietà
del debitore, espropriazione mobiliare ed immobiliare, pignoramento di credit presso terzi)
presuppongono anch’esse la notificazione di atti al debitore.
È, pertanto, opportuno tenere presente che eventuali vizi di notificazione possono inibire all’atto
quegli effetti che la legge fa dipendere dalla sua notificazione.
1 Si rammenta che, a partire dal 1° ottobre 2011, per il recupero coattivo di somme dovute a seguito di
accertamento in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, Iva, ritenute e imposte sostitutive, (art.
29 del D.L. 31.5.2010 n. 78), nonché di crediti previdenziali (art. 30 del D.L. n. 78 del 31.5.2010), non si procede
più attraverso l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, ma con avvisi di accertamento,
notificati direttamente dall’ente creditore, che diventano direttamente “esecutivi”, decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso. La riscossione di tali somme è affidata, poi, in carico all’agente della riscossione per
l’avvio della successiva attività cautelare ed esecutiva.
6 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
In considerazione di ciò, il presente “manuale del messo notificatore” fornisce le opportune
indicazioni di merito ed operative riguardanti la materia della notificazione, al fine di minimizzare il
rischio di eseguire notifiche con modalità non idonee alla produzione degli effetti legali propri degli
atti di riscossione.
7 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
2 PRINCIPI GENERALI
2.1 Assetto normativo2
Le norme che regolano l’attività di notifica degli atti relativi alla procedura di riscossione mediante
ruolo sono contenute nei seguenti articoli di legge:
Art. 26 del DPR 29 settembre del 1973, n. 602, come successivamente modificato, dall’art.
7-quater, comma 9, del D.L. n. 193 del 22.10.2016 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 225/2016) e dall’articolo 19-ocities, comma 2, DL n. 148 del 16.10.2017 (convertito cono
modificazioni dalla legge n. 172 del 4.12.2017)
Art. 60 del DPR 29 settembre del 1973, n. 600, come modificato dal citato art. 7-quater,
commi da 6 a 8, del DL n. 193 del 22.10.2016
Art. 58 del DPR 29 settembre del 1973, n. 600
Art. 137 ss. del c.p.c. (ad esclusione degli artt. 1423, 143, 146, 150 e 151)
Art. 49, comma 2, del DPR 29 settembre del 1973, n. 602
Art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre del 1973, n. 602.
2.2 Canali di notifica
Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, la notifica può essere eseguita:
dagli ufficiali della riscossione;
dagli altri soggetti (i messi notificatori di cui all’art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) abilitati
dall’agente della riscossione nelle forme previste dalla legge oppure dai messi comunali e
dagli agenti della polizia municipale, previa convenzione con il comune. In tal caso,
quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse
possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti
2 Cfr Appendice normativa 3 Per quanto attiene specificamente alla notifica degli atti destinati ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti
all’AIRE è necessario tener presente che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 366 del 7 novembre 2007 ha
ritenuto che il regime della notifica disciplinato dagli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo e 60, comma 1,
lett. c), e) ed f), del DPR n. 600/1973 e dall’art. 26, ultimo comma, del DPR n. 602/1973 non sia idoneo a garantire
un’effettiva conoscenza delle cartelle di pagamento con il risultato che ai cittadini italiani iscritti all’AIRE si
possono applicare le disposizioni di cui all’art. 142 c.p.c. Ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 60 del DPR
n. 600/1973, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai
contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei prescritti modelli. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le
disposizioni di cui al primo comma, lettera e) dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600. La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata come sopra,
qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede
estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno
effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
8 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione
datata e sottoscritta (periodo introdotto dal citato articolo dall’art. 19-octies, comma 2, D.L.
n. 148 del 16.10.2017);
direttamente da parte dell’agente della riscossione, mediante:
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento;
posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti
che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta (articolo
26, secondo comma, DPR n. 602/1973, come modificato dall’ art. 7-quater, comma 9,
DL n. 193/2016).
2.3 Il messo notificatore
Ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 112/1999, il messo notificatore esercita le sue funzioni nei Comuni
relativamente ai quali è stata effettuata la nomina e non può farsi rappresentare né sostituire
nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Circolare n. 105/E del 22 maggio 2000 del Ministero delle Finanze chiarisce che l’attività di notifica
non deve necessariamente essere svolta da messi che abbiano con il predetto agente un rapporto
di lavoro subordinato.
Il messo notificatore riveste nell’esercizio delle sue funzioni la qualità di pubblico ufficiale.
Ad ogni messo notificatore è attribuito un codice d’identificazione, che questi deve avere cura di
riportare sulle relate di notifica e sulle comunicazioni di rito.
2.4 Tempo della notifica
L’art. 26 nulla dispone circa il tempo della notifica e, pertanto, al riguardo, non può che farsi
applicazione della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 60 del DPR n. 600/1973 e
147 del c.p.c.
In particolare, ai sensi dell’art. 147 c.p.c., le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo
le ore 21.
Esse possono essere effettuate anche nella giornata del sabato; non possono essere invece
effettuate la domenica e nelle giornate festive.
A norma dell’art. 47 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., qualora il destinatario lo richieda, il
messo dovrà riportare nella relazione di notifica anche l’ora in cui ha eseguito la notificazione.
9 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
2.5 La relazione di notifica
Il messo notificatore dovrà certificare l’eseguita notificazione mediante relazione (o relata) da lui
datata e sottoscritta in modo leggibile.
Il messo dovrà, inoltre, consegnare l’originale della relazione di notifica all’Agente della riscossione
poiché questi è tenuto ad esibirlo su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, nonché a
produrlo in giudizio nelle ipotesi previste dalla legge.
La cartella di pagamento e gli altri atti della riscossione da notificare sono predisposti in modo che
le annotazioni apposte in seno alla relata siano impresse anche sulla copia della medesima, che si
trova all’interno della busta e che rimarrà a mani del destinatario.
La relazione di notifica deve riportare:
il numero identificativo dell’atto da notificare;
la data della consegna;
il nominativo del messo notificatore;
il luogo della consegna;
l’ora dell’avvenuta notifica, se richiesta dal destinatario (accanto al luogo della consegna);
il nominativo e la qualifica del soggetto ricevente (coniuge convivente, figlio convivente,
altri conviventi, addetti alla casa, ufficio, azienda, portiere, vicino, legale rappresentante);
le eventuali ricerche, anche anagrafiche, compiute;
i motivi dell’eventuale mancata consegna al destinatario dell’atto o ad altro soggetto
consegnatario abilitato dalle legge;
l’eventuale sottoscrizione del soggetto ricevente;
la firma per esteso del messo notificatore;
il codice d’identificazione del messo (accanto alla firma per esteso del messo);
il numero elenco per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.
Naturalmente, la relata dovrà sempre recare, in calce, la firma autografa del messo notificatore.
Gli eventuali errori materiali, commessi nel redigere la relazione di notifica, dovranno essere corretti
prima della sottoscrizione dell’atto, comprendendo in un riquadro la parola e/o frase errata, senza
provvedere a cancellazioni od abrasioni e convalidando le correzioni con apposita sottoscrizione.
La relazione di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l’attività
svolta dall’ufficiale/messo notificatore, nonché dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese in sua
presenza.
Si rammenta che - ai sensi del nuovo periodo introdotto nel primo comma dell’articolo 26, del DPR
n. 602/1973, dall’art. 19-octies, comma 2, del DL n. 148 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 172/2017) - quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità,
le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti
diversi ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.
10 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Il presente manuale fornisce indicazioni in merito alla compilazione della relata di notifica per
ciascun atto della procedura di riscossione mediante ruolo.
Esempio di relata di notifica attualmente in vigore
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi io sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in
notifica
11 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
2.6 Luogo di notifica (art. 60, primo comma, lett. c)4, DPR n. 600/1973, alinea dello stesso art. 60,
art. 138 c.p.c.)
La notifica deve essere effettuata:
nell’ipotesi di consegna a mani proprie del destinatario: in qualsiasi luogo, anche diverso
da quello di domicilio fiscale (individuato ai sensi dell’art. 585 del DPR n. 600/1973), in cui il
medesimo venga trovato, purché all’interno dei Comuni compresi nell’ambito di
competenza in cui può agire il messo notificatore;
negli altri casi: all’indirizzo di domicilio fiscale, individuato ai sensi dell’art. 58 dello stesso DPR
n. 600/1973, sia per le persone fisiche che per i soggetti da esse diversi. Il predetto art. 58, ai
sensi del quale ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, fornisce
indicazioni, circa la corretta individuazione del domicilio fiscale a seconda che si tratti di
persona fisica o di altri soggetti. Di norma, il domicilio fiscale coincide con la residenza per
le persone fisiche e con la sede legale per le persone giuridiche.
Ciò, tuttavia, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.5 relativamente al domicilio
eletto.
In particolare, il messo notificatore dovrà effettuare la notifica dell’atto recandosi all’indirizzo
stampato sul fronte della busta che lo contiene.
Nel caso in cui non sia stato possibile perfezionare la notifica dell’atto nel luogo predetto, il messo
notificatore dovrà redigere - nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata - una refertazione
(datata e sottoscritta) riportante i dati completi dell’indirizzo cui è stato infruttuosamente effettuato
l’accesso e la ragione della mancata notifica.
Per quanto riguarda, l’iter del procedimento di notifica, nei paragrafi successivi sono affrontati i
diversi adempimenti ai quali il notificante è tenuto, operando una distinzione tra le notifiche da
effettuarsi nei confronti delle persone fisiche, da quelle invece indirizzate a soggetti diversi dalle
stesse.
3 NOTIFICA A PERSONE FISICHE
Di seguito si propongono le descrizioni, corredate da alcuni esempi pratici, delle più frequenti
modalità di notifica a persona fisica.
3.1 Notifica a mani proprie del destinatario
Il messo notificatore esegue la notifica mediante consegna dell’atto nelle mani del destinatario,
presso l’indirizzo di domicilio fiscale ovvero, in qualsiasi luogo, purché all’interno dei Comuni compresi
negli ambiti di competenza dello stesso messo.
Il messo notificatore, prima di procedere alla consegna dell’atto, dovrà accertare l’identità del
destinatario richiedendo la conferma che i suoi dati corrispondano a quelli indicati nell’atto.
4 Art.60, primo comma, lett. c) DPR n.600/1973: “c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;”. 5 Cfr . Appendice normativa
12 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.1.1 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973)
A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973 il messo notificatore non è tenuto ad acquisire
la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte del destinatario; tuttavia, è opportuno
che, a titolo prudenziale, tenti comunque di acquisire tale sottoscrizione.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che accetta di ricevere
l’atto e di sottoscrivere la relata.
ANDREA BIANCHI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
13 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.1.2 Notifica in “luogo libero” (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lett. c), del DPR
n. 600/1973, art. 138, primo comma, c.p.c.)
La notifica a mani proprie del destinatario può essere effettuata in qualsiasi luogo, purché all’interno
del comune di domicilio fiscale.
Nell’ipotesi in cui il messo notificatore consegni l’atto al destinatario in luogo diverso da quello di
domicilio fiscale, lo stesso messo dovrà specificare sulla relata, nello spazio dedicato all’indicazione
del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, che la notifica è avvenuta in “luogo libero” e
dovrà, possibilmente, acquisire la sottoscrizione della relata medesima.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica, “in luogo libero”, al destinatario che
accetta di ricevere l’atto e sottoscrivere la relata.
ANDREA BIANCHI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA, LUOGO LIBERO
notifica
14 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.1.3 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata (art.
26, terzo comma, del DPR n. 602/1973)
In caso di notifica a mani proprie, qualora il destinatario, accettando di ricevere il plico, rifiuti di
sottoscrivere la relata, il messo dovrà dare atto di tale circostanza nella relata di notifica nella parte
alta della stessa, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la
notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
In tal caso, il messo notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è
perfezionata, nonostante tale rifiuto.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che accetta di ricevere
l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata.
Anche nel caso di notifica in luogo libero, laddove il destinatario abbia accettato l’atto, senza voler
sottoscrivere la relata, il messo dovrà darne atto nella relata stessa ponendo la relativa dicitura di
seguito alla locuzione “in luogo libero”.
3.1.4 Notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del
DPR n. 600/1973, art. 138, secondo comma, c.p.c.)
Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione, si considera comunque effettuata in mani
proprie.
In tal caso, il messo notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è
perfezionata, nonostante tale rifiuto.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41 A ANDREA BIANCHI CHE RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
notifica
15 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
In pari tempo, il messo notificatore dovrà dare atto in modo esaustivo, nella relazione di notificazione,
di quanto avvenuto, annotando nella parte alta della relata, nello spazio dedicato all’indicazione
del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente dicitura “che rifiuta di ricevere
l’atto”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto.
Anche in caso di notifica in luogo libero, qualora il destinatario rifiuti di ricevere l’atto, il messo
notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è perfezionata,
nonostante tale rifiuto.
3.1.5 Notifica al rappresentante legale di persona fisica
Alla notifica a mani proprie del destinatario va equiparata quella fatta al suo legale rappresentante
quando questi sussiste (necessariamente, per integrarne la capacità giuridica, o, eventualmente,
per espressa procura).
Naturalmente, le modalità di notifica, esposte nei precedenti paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4,
dovranno essere seguite anche nell’ipotesi in cui l’atto venga notificato al legale rappresentante di
persona fisica.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41 A ANDREA BIANCHI CHE RIFIUTA DI RICEVERE L’ATTO
notifica
16 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempi di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al rappresentante legale del destinatario
persona fisica.
LUCA VERDI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. LUCA VERDI CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI TUTORE DEL SIG. CESARE RONCATO
notifica
ROSARIO BRUNI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. ROSARIO BRUNI CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SIG. CESARE RONCATO
notifica
17 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.2 Notifica mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario
3.2.1 Aspetti di carattere generale (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, alinea e lettera b-bis), del
DPR n. 600/1973 e art.139 c.p.c.)
Se la notifica dell’atto non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata
presso il domicilio fiscale del destinatario.
In caso di assenza del destinatario, il messo notificatore consegna l’atto ai seguenti soggetti, cd.
“consegnatari”:
persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14
anni o non palesemente incapace;
portiere (se il notificatore non trova né familiari né addetti);
vicino di casa (se non vi è neanche un portiere) che accetti di riceverlo.
Per vicino di casa s’intende la persona che dimori nelle immediate vicinanze del soggetto al quale
la notifica è indirizzata (di regola nello stesso stabile o, nel caso di case singole, nelle abitazioni
immediatamente adiacenti).
Nell’ipotesi di notifica dell’atto ad un consegnatario diverso dal destinatario, il messo notificatore
deve:
richiedere alla persona rinvenuta il nominativo ed il rapporto intrattenuto con il destinatario
dell’atto;
dare atto nella relata di notifica che la consegna è avvenuta a soggetto diverso dal
destinatario, precisando che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;
acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario stesso. Al riguardo, si fa
presente, cosi come verrà evidenziato al paragrafo 3.2.4, che in caso di consegna dell’atto
al portiere o al vicino di casa, l’acquisizione di tale sottoscrizione costituisce un requisito
essenziale ai fini del perfezionamento della notifica;
annotare sulla busta che contiene l’atto notificato, il numero identificativo della cartella di
pagamento o dell’atto oggetto della notifica, salvo che tale identificativo sia già impresso
a stampa sulla medesima;
consegnare l’atto in busta chiusa e sigillata apponendo sui relativi lembi di chiusura una
propria firma
inviare al destinatario dell’atto - mediante lettera raccomandata (senza A/R) - un avviso
di avvenuta notificazione che deve indicare nome e cognome del consegnatario, nonché
la qualifica che quest’ultimo ha dichiarato di possedere al momento della ricezione del
plico.
Al riguardo, si sottolinea l’assoluta necessità che, benché si tratti di una lettera
raccomandata senza a/r, tale raccomandata venga sempre spedita.
18 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
Il modello sopra riportato non va utilizzato nell’ipotesi in cui il portiere o il vicino rifiutino di sottoscrivere
la relata, ipotesi per la quale, essendo la sottoscrizione requisito indispensabile ai fini del
perfezionamento della notifica, si dovrà procedere secondo le modalità previste nel paragrafo 3.2.4.
19 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.2.2 Notifica dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (art. 26,
terzo comma, del DPR n. 602/1973)
Nel caso in cui la notifica dell’atto venga effettuata mediante consegna a persona di famiglia o
addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di 14 anni o non palesemente
incapace), il messo notificatore, a norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, non è tenuto
ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica ma, a titolo prudenziale, è
opportuno che tenti, in ogni caso, di acquisire tale sottoscrizione.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona di famiglia che
accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
MATTEO BIANCHI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
MATTEO BIANCHI
che si è qualificatO…
FRATELLO CONVIVENTE
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
20 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona addetta alla
casa che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
LUCIA MARIANO GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
alla…signora……
LUCIA MARIANO
che si è qualificata…
COLF ADDETTA ALLA CASA
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
21 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
22 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Qualora uno dei predetti soggetti, accettando di ricevere il plico, rifiuti di sottoscrivere la relata, il
messo dovrà dare atto di tale circostanza nella parte alta della medesima, nello spazio dedicato
all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura
“riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona di famiglia che
accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
MATTEO BIANCHI
che si è qualificatO…
FRATELLO CONVIVENTE
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
notifica
23 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
24 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Nel caso in cui, invece, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la persona di famiglia o addetta alla casa,
all’ufficio o all’azienda rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà procedere secondo le modalità di
notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1 (in particolare,
cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto consegnatari).
3.2.3 Notifica dell’atto a consegnatario minore di 14 anni o palesemente incapace (art. 26 del
DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 139, secondo comma, c.p.c.)
La notifica non potrà essere eseguita nel caso in cui si rintracci esclusivamente un soggetto minore
di quattordici anni o palesemente ed oggettivamente incapace. In tal caso, infatti, il messo dovrà
procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del
destinatario, al paragrafo 3.3.1 (in particolare, cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di
irreperibilità relativa: incapacità consegnatari).
Il messo notificatore dovrà sempre richiedere l’età direttamente al soggetto rintracciato e, in caso
di dubbio, potrà richiedere l’esibizione del documento di identità.
Qualora il documento non venga esibito e l’età dichiarata sia quella legale e pur senza compiere
indagini particolarmente approfondite, da un esame immediato, il soggetto non appaia minore di
quattordici anni, il messo notificatore provvederà comunque alla consegna dell’atto al predetto
soggetto, avendo cura di indicare, sulla relata, dopo l’apposizione del nome del ricevente, la
seguente dicitura: “che appare e si dichiara non minore di quattordici anni”.
Anche in questa ultima ipotesi, è opportuno che, a titolo prudenziale, il messo tenti di acquisire la
sottoscrizione della relata da parte del consegnatario e, laddove lo stesso, accettando di ricevere
l’atto, si rifiuti di sottoscrivere la relata, il messo dovrà darne atto nella relata stessa, come indicato
nel precedente paragrafo 3.2.2 con riferimento all’ipotesi in cui il consegnatario rifiuti di sottoscrivere
la relata.
Qualora, invece, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà procedere secondo
le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1
(in particolare, cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto
consegnatari).
25 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a consegnatario non minore di 14 anni
che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
EMILIO BIANCHI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
EMILIO BIANCHI
che si è qualificato…
FIGLIO CONVIVENTE che
appare e si dichiara non minore
di quattordici anni
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
26 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
27 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.2.4 Notifica dell’atto al portiere o al vicino di casa (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n.
600/1973 e art. 139, terzo comma, c.p.c.)
In mancanza dei consegnatari individuati nei precedenti paragrafi, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 26 del DPR n. 602/1973, 60 del DPR n. 600/1973 e 139, terzo comma, c.p.c., la notifica può
essere effettuata al portiere o, in mancanza anche di quest’ultimo, al vicino di casa.
Nel rispetto del principio di gradualità, il messo notificatore dovrà specificare sulla relata, come da
esempi che seguono, che la notifica nei confronti del portiere/vicino di casa è stata effettuata
“stante, altresì, l’assenza presso l’abitazione delle altre persone ex lege abilitate”.
In tali casi, il messo notificatore dovrà necessariamente provvedere ad acquisire la sottoscrizione
della relata di notifica da parte dei predetti soggetti, in quanto la stessa è indispensabile ai fini del
perfezionamento della notifica ed il rifiuto di apporla equivale a rifiuto di ricevere l’atto.
Pertanto, a fronte di tale rifiuto, il messo:
non dovrà consegnare il plico contenente l’atto da notificare al portiere o al vicino di casa;
barrare nel modello di relata la casella corrispondente al “rifiuto”, indicando la qualifica del
soggetto che rifiuta (portiere/vicino di casa);
dovrà, invece, procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di
irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1.
Tali modalità di notifica dovranno essere poste in essere anche nell’ipotesi in cui il portiere o il vicino
di casa rifiutino di ricevere l’atto.
28 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a portiere che accetta di ricevere l’atto
e di sottoscrivere la relata.
EMANUELE VERDI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
EMANUELE VERDI
che si è qualificato…
PORTIERE stante, altresì,
l’assenza, presso l’abitazione, delle
altre persone ex lege abilitate
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
29 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
30 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a portiere che rifiuta di sottoscrivere la
relata o di ricevere l’atto.
Attenzione: in fase di compilazione, occorrerà depennare, dal testo della seconda colonna, in
corrispondenza del primo punto, fra le voci “abitazione-ufficio-azienda” quelle non attinenti al luogo
in cui si sta tentando la notifica.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto del sig. EMANUELE
VERDI, che si è qualificato portiere
l’assenza di altre persone previste
dall’art. 139 del codice di
procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
31 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
32 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di
notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di depennare i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda)
non attinenti il caso specifico.
33 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.3 Irreperibilità del destinatario
Tra le vicende che incidono sul perfezionamento del procedimento di notifica rientra l’ipotesi
dell’irreperibilità del destinatario, che può essere “relativa” ovvero “assoluta”.
3.3.1 Irreperibilità relativa - Assenza nelle ore legali (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n.
600/1973 e art. 140 c.p.c.)
Sussiste la fattispecie dell’irreperibilità “relativa” del destinatario se non è possibile procedere alla
notifica all’indirizzo presso il quale si tenta la notifica, in quanto6:
a) il destinatario dell’atto risulta temporaneamente assente a tale indirizzo, negli orari stabiliti
per la notifica (cfr. paragrafo 2.4)
e
b) i soggetti legittimati dalla legge a ricevere l’atto in luogo del destinatario (cd.
“consegnatari”, al riguardo, cfr. paragrafo 3.2.17) sono assenti, incapaci o rifiutano di
riceverlo.
Nell’ipotesi prospettata, il messo dovrà:
dare atto - in modo esaustivo e leggibile, nell’apposito spazio dedicato (cfr. “esempio di
relata con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti”) - del tentativo esperito e
delle relative risultanze, riportando l’indirizzo completo presso il quale è stato effettuato il
tentativo ed apponendo data, ora e firma;
procedere ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, dell’art. 60 del
DPR n. 600/1973 e 140 c.p.c. e pertanto:
- depositare l’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affiggere alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente, in busta
chiusa e sigillata, l’avviso del deposito alla casa comunale. A tal riguardo, si precisa che,
ai fini della piena tutela della riservatezza del soggetto iscritto a ruolo, la busta da
affiggere deve riportare esclusivamente le generalità/la denominazione del soggetto
destinatario dell’atto ed il numero identificativo di ciascun atto interessato dalla notifica;
- inviare tempestivamente una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il
contribuente degli adempimenti effettuati (n.b. sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata dovrà essere sempre riportato il numero dell’atto che è stato depositato
presso la Casa Comunale, per consentire la riconciliazione della raccomandata con
l’atto di riferimento);
- attestare nella relata tutti gli adempimenti svolti (in fase di compilazione, occorrerà
depennare, dal testo della seconda colonna, in corrispondenza del primo punto, fra le
voci “abitazione-ufficio-azienda” quelle non attinenti al luogo in cui si sta tentando la
notifica).
6 Attenzione: le circostanze di cui ai punti a) e b) che seguono devono sussistere entrambe, nella sequenza
rappresentata. 7 Si ricorda al riguardo che, nel caso del portiere o del vicino di casa, il rifiuto di sottoscrivere l’atto, è equiparato
al rifiuto di riceverlo
34 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di relata in bianco con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti (irreperibilità
relativa)
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/______Ora___:___Motivo__________________Firma___________
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/_____Ora___:___Motivo___________________Firma___________
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/_____Ora___:___Motivo___________________Firma___________
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi io sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in
notifica
35 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempi di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città… via…n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica. Sul
citofono, è presente il nominativo del destinatario, Sig… , ma non ho rinvenuto né il medesimo né
alcuna persona legittimata a ricevere l’atto in luogo dello stesso Firma: Giulio Rossi (num.
identificativo ….).
Luogo, indirizzo: Città… via…n°… Data:00/00/2013 Ora:00:00 Motivo: Ho tentato la notifica ma ho
rinvenuto esclusivamente la Sig.ra … che si è qualificata colf addetta alla casa e ha rifiutato di
ricevere l’atto Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
Seguono alcuni esempi di compilazione della relata per il caso in cui, non rinvenendo presso il
domicilio fiscale né il destinatario né i consegnatari nell’ordine previsto dalla legge, si proceda al
deposito dell’atto alla Casa Comunale ed alla conseguente affissione dell’avviso di deposito presso
la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: assenza
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
36 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
37 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di
notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di depennare i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda)
non attinenti il caso specifico.
38 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: incapacità consegnatari
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità della persona rinvenuta
ANITA BIANCHI, figlia minore di
14 anni
il rifiuto
l’assenza di altre persone previste
dall’art. 139 del codice di
procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
39 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
40 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di
notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di depennare i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda)
non attinenti il caso specifico.
41 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto consegnatari.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto del sig. MATTEO
BIANCHI, qualificatosi fratello
convivente
l’assenza di altre persone previste
dall’art. 139 del codice di
procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41
notifica
42 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
43 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di
notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di depennare i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda)
non attinenti il caso specifico.
44 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.3.2 Irreperibilità assoluta (art. 26, quarto comma, del DPR n.602/1973, art. 60, comma 1, lett. e),
del DPR n. 600/1973)
Si ha l’irreperibilità “assoluta” del destinatario allorché nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda di questi (cfr. art. 60, comma 1, lett. e), DPR n.
600/1973).
Tale situazione deve essere accertata dal messo notificatore in via oggettiva e tramite l’acquisizione
di dichiarazioni in tal senso da parte del portiere, dei vicini dei vicini di casa, dei familiari, dei
conoscenti e di ogni altro soggetto in grado di fornire informazioni utili al fine di reperire il destinatario
e dovrà essere adeguatamente riportata, in modo esaustivo e leggibile, nell’apposito spazio
dedicato (cfr. “Esempio di relata con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti”),
unitamente al tentativo esperito, con refertazione datata e sottoscritta.
Si propongono di seguito alcuni esempi di attestazione delle risultanze del tentativo esperito:
“Il destinatario risulta trasferito per ignota dimora; all’indirizzo ho rinvenuto la famiglia…/il sig.
…/la sig.ra ….. dichiaratosi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative
al medesimo dal portiere/dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti8
(indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti
interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.”
“All’indirizzo i locali risultano chiusi, vuoti e sfitti. L’associazione/comitato/ente risulta
sconosciuta/o agli inquilini dello stabile, ai vicini da me interpellati/ agli altri soggetti
(indicare di quali soggetti si tratti).”
“All’indirizzo i locali sono ora occupati dalla ditta ……. L’associazione/comitato/ente risulta
sconosciuta/o agli inquilini dello stabile, ai vicini da me interpellati/ agli altri soggetti
(indicare di quali soggetti si tratti)”.
Pertanto, una volta appurata, presso l’indirizzo di notifica, l’irreperibilità “assoluta” del destinatario,
anche a seguito dell’acquisizione delle suddette notizie, dovrà sempre essere richiesta apposita
verifica anagrafica/camerale, dal cui esito dipende l’individuazione dei successivi adempimenti da
svolgere.
1. Qualora, dalle risultanze della suddetta verifica, emerga che il debitore si è trasferito in
luogo sconosciuto, la notifica dovrà essere perfezionata nelle forme dell’irreperibilità
“assoluta”, procedendo:
al deposito dell’atto presso la casa del Comune in cui il debitore ha il domicilio fiscale;
all’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune.9
In tal caso, la relata di notifica dovrà essere accuratamente compilata con l’attestazione
di tutti gli adempimenti svolti.
8 Naturalmente, qualora non sia stato possibile rinvenire tutti i soggetti indicati per acquisire notizie relative al
destinatario, nel referto dovranno essere specificati solo quelli effettivamente sentiti. 9 Attenzione: Alcuni comuni hanno superato la pubblicazione cartacea ed è attiva la pubblicazione on-line. (V.
art. 32 della legge n. 69/2009) In tal caso occorrerà conformarsi alle modalità stabilite, nel rispetto delle
disposizioni di legge, anche in materia di privacy.
45 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la notificazione,
per irreperibilità assoluta, si intende eseguita il giorno successivo a quello di affissione
dell’avviso all’albo comunale.
2. Se, in assenza di ulteriori informazioni utili, dalle risultanze delle verifiche
anagrafiche/camerali, dovesse, viceversa, emergere che il debitore risulti effettivamente
avere il proprio domicilio fiscale presso l’indirizzo nel quale è stata constatata l’irreperibilità,
dovrà comunque, anche in questo caso, procedersi direttamente alla notifica nelle forme
dell’irreperibilità assoluta, quali sopra descritte (al riguardo, vedi il punto 1).
3. Nei casi in cui, all’esito delle verifiche anagrafiche/camerali, il debitore risulti, invece, avere
il proprio domicilio fiscale in un Comune diverso da quello nel quale si è tentata la notifica,
l’atto - previa valorizzazione del nuovo indirizzo sulla busta che lo contiene - dovrà essere
notificato, a cura del messo notificatore territorialmente competente, presso l’indirizzo
risultante dalla verifica, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
46 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di relata in bianco con spazio dedicato alla refertazione del tentativo esperito (irreperibilità
assoluta)
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/______Ora___:___Motivo__________________Firma___________
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/_____Ora___:___Motivo___________________Firma___________
Luogo, indirizzo ____________Data___/___/_____Ora___:___Motivo___________________Firma___________
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso (in caso di persona fisica)
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica ma
il destinatario risulta trasferito per ignota dimora - All’indirizzo di via ….. ho rinvenuto la famiglia
Rizzo, dichiaratasi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo
dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti10 (indicare di quali
soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito
informazioni utili per reperirlo. Ho richiesto debita verifica anagrafica Firma: Giulio Rossi (num.
identificativo ….).
10 Cfr. nota 9
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi io sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in
notifica
47 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità assoluta
*Indicare specificatamente solo i soggetti che sono stati effettivamente reperiti ed interpellati, eliminando il
riferimento agli altri.
48 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.4 Destinatario deceduto
Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’attività di notifica, emerga la notizia dell’avvenuto decesso del
destinatario, con conseguente impossibilità di perfezionare la notifica dell’atto che ne reca
l’intestazione, il messo notificatore dovrà refertare, nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata,
il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città…via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica, ma
all’indirizzo di via ….. ho appreso che il Sig……. è deceduto. Ho richiesto debita verifica anagrafica
Firma: Giulio Rossi (num. identificativo …. ).
3.5 Notifica al domicilio eletto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lettera d), del
DPR n.600/1973)
Qualora, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), del DPR n. 600/1973, il destinatario dell’atto
abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale e ciò
risulti dallo stesso atto e, quindi, dalla relativa busta, il messo notificatore dovrà procedere alla
notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.
Il messo notificatore, dunque, dovrà consegnare l’atto alla persona o al capo dell’ufficio, in qualità
di domiciliatario, nel luogo indicato sull’atto stesso.
Poiché la notifica eseguita mediante consegna a mani del domiciliatario equivale a notifica
mediante consegna a mani del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione da parte del ricevente.
Tuttavia, il messo dovrà prudenzialmente richiederla e dell’eventuale rifiuto di sottoscrizione
dovrà dare atto nella relata di notifica nella parte alta della stessa nello spazio dedicato
all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente
dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
Qualora, poi, il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà indicare, nella relata di
notifica, annotando sempre, nella parte alta della relata stessa, nello spazio dedicato
all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente dicitura
“che rifiuta di ricevere l’atto”.
La notifica eseguita secondo le predette modalità si considera effettuata a mani proprie.
Nel caso di consegna a persona diversa dal domiciliatario ovvero nel caso di accertata irreperibilità
(relativa o assoluta) dello stesso, si rimanda alle disposizioni previste per la notifica mediante
consegna a persona diversa dal destinatario, nonché alle disposizioni previste per la notifica per
irreperibilità del destinatario.
La notifica presso il domiciliatario non potrà essere eseguita:
a mani del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell’atto di elezione di
domicilio;
in caso di decesso del domiciliatario;
se il domiciliatario si è trasferito in luogo diverso da quello indicato nell’atto di elezione di
domicilio;
49 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
se l’ufficio presso il quale è stato eletto domicilio è cessato.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che accetta di ricevere
l’atto e di sottoscrivere la relata.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che accetta l’atto e
rifiuta di sottoscrivere la relata.
GIUSEPPE ROCCA GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. GIUSEPPE ROCCA CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. MEVIO BIANCHI
notifica
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. GIUSEPPE ROCCA, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. MEVIO BIANCHI, CHE RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
notifica
50 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che rifiuta di ricevere
l’atto.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. GIUSEPPE ROCCA, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. MEVIO BIANCHI, CHE RIFIUTA DI RICEVERE L’ATTO
notifica
51 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
3.6 Notifica ai senza fissa dimora e ai senza tetto
Nel caso in cui l’atto rechi un indirizzo che, nel Comune di interesse, è territorialmente inesistente ed
è attributo in via convenzionale a soggetti senza fissa dimora (inclusi anche i cd. “senza tetto”), per
i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione anagrafica, il messo dovrà annotare sulla relata che
l'indirizzo indicato nell’atto è un indirizzo attribuito convenzionalmente e che si è in presenza di un
destinatario “senza fissa dimora/senza tetto”.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente, affinché
possa essere individuato il Comune di nascita.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso per soggetti "senza fissa dimora/senza
tetto" per i quali sia stata acquisita l’informazione del Comune di nascita.
Luogo, indirizzo: Città…via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: L’indirizzo di notifica è risultato
attribuito in via convenzionale dal comune, in quanto il destinatario dell’atto è un soggetto senza
fissa dimora. Ho richiesto verifica anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
3.7 Notifica ai detenuti
La notifica degli atti di riscossione indirizzati a soggetti detenuti, avviene, come nella generalità delle
notifiche alle persone fisiche, al domicilio fiscale del destinatario.
In proposito, la Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 6765 del 2019 (cfr. in passato sent. n.
9279 del 1998), ha avuto modo di rilevare che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in
tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del
destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione,
risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della
residenza.
In tale contesto:
a) qualora, in sede di tentativo di notifica presso l’indirizzo di domicilio fiscale risultante
dall’atto, il destinatario risulti assente e i soggetti legittimati dalla legge a ricevere l’atto in
luogo del medesimo rifiutino di riceverlo, rappresentando al contempo che il destinatario è
detenuto presso una Casa Circondariale, il notificante dovrà refertare, nell’apposito spazio
dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
Ove, all’esito delle verifiche anagrafiche effettuate, fosse confermato, quale domicilio
fiscale, l’indirizzo presso il quale è stata infruttuosamente tentata la notifica per c.d.
“assenza nelle ore legali”, potrà procedersi ad un nuovo tentativo presso tale indirizzo,
nelle mani di persona di famiglia-legittimata. Risulta, infatti, conforme a diritto la notifica
a persona detenuta effettuata nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di domicilio
fiscale.
Viceversa, in caso di riscontrata irreperibilità relativa, la notifica potrà essere perfezionata
in applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del DPR n. 602/1973, 60 del DPR n.
600/1973 e 140 c.p.c.;
52 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Nel diverso caso in cui, a seguito dell’indagine anagrafica, dovesse emergere che il
destinatario abbia il domicilio fiscale presso una Casa Circondariale, la notifica dovrà
essere effettuata dal messo territorialmente competente nel luogo in cui egli risulta
detenuto.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso per soggetti detenuti
Luogo, indirizzo: Città …via ….n°…
Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica all’indirizzo di via ….. ed ho
rinvenuto esclusivamente la Sig.ra ……che si è qualificato [colf, addetta alla casa,
moglie…] ma ha rifiutato di ricevere l’atto, rappresentando che il destinatario ……. è
detenuto presso una Casa Circondariale/la Casa Circondariale di ………… Ho richiesto
debita verifica anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….);
b) nell’ipotesi in cui dall’atto risulti, sin dall’origine, quale domicilio fiscale del destinatario
l’indirizzo di una Casa Circondariale, la notifica al detenuto dovrà essere ivi effettuata dal
messo territorialmente competente.
Naturalmente, ove in sede di tentativo di notifica presso l’istituto penitenziario, emerga che
il destinatario non risulti più detenuto in tale luogo e non ne sia noto il domicilio fiscale, il
messo dovrà refertare il relativo tentativo, dando atto di tale circostanza e il Fornitore dovrà
richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
Svolte le necessarie attività di verifica (anche mediante debite indagini anagrafiche),
finalizzate ad acclarare che non abbia avuto luogo un mero trasferimento del debitore
all’interno dello stesso Comune o presso altro Comune (vale a dire ad appurare che nel
Comune, già sede del domicilio fiscale, il debitore non abbia più ne’ abitazione, ne’ ufficio
o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare
altrimenti l’atto), soltanto ove fosse confermato, quale domicilio fiscale, l’indirizzo presso il
quale è stata infruttuosamente tentata la notifica, potrà procedersi perfezionando
l’incombente con le modalità previste per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.
Per ciò che attiene alla notifica ai condannati che si trovino in stato di detenzione domiciliare
(ovvero agli imputati sottoposti agli arresti domiciliari), la notifica è eseguita parimenti presso
l’indirizzo di domicilio fiscale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la persona alla quale viene imposta la misura
cautelare degli arresti domiciliari può svolgere quelle che sono le normali incombenze domestiche
in caso di assenza temporanea dei suoi familiari e, tra queste, rientra anche quella di “aprire la porta
a chi insistentemente suona il campanello per la semplice ragione che potrebbe trattarsi di un
familiare, che ha il diritto di entrare in casa, di un controllo della Polizia al quale l'indagato è
sottoposto, dell'ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali, del postino per la consegna di
raccomandate, dell'addetto alla misurazione del gas e/o della elettricità consumata eccetera” (cfr.
Cass. pen. Sez. V, 03.04.2002, n. 12653).
53 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4 NOTIFICA AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (DI SEGUITO PER BREVITÀ “ENTI”)
Di seguito si propongono le descrizioni, corredate da alcuni esempi pratici, delle più frequenti
modalità di notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
4.1 Disposizioni di carattere generale
La notificazione degli atti della riscossione ai soggetti diversi dalle persone fisiche si esegue secondo
le regole dettate dal combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del DPR 602/1973, art. 60
del DPR n. 600/1973 e art. 145 c.p.c., presso la sede dell’ente.
In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 14, 16 e 46 c.c. e del citato art. 145 c.p.c., la
notifica agli organismi dotati di personalità giuridica si esegue, presso la loro sede legale o effettiva11
mediante consegna dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni,
ovvero, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile.
La notifica può anche essere effettuata a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica
che rappresenta tali organismi, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino
specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
La notifica alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c., ed alle società
non aventi personalità giuridica, si esegue, presso la sede dove essi svolgono l’attività in modo
continuativo, con le modalità sopra indicate. La notifica può, anche in questo caso, essere
effettuata a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta tali soggetti,
“qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale.”
Posto quanto precede, tenuto comunque conto dell’indirizzo recentemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, si è stabilito che, in via prioritaria, la notifica ai soggetti diversi dalle
persone fisiche debba essere sempre tentata presso la sede.
11 Cfr, al riguardo, Cass. n. 24842 del 2011, Cass. n. 7037 del 2004 e n. 3620 del 2004
54 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.1.1 Notifica presso la sede12 dell’ente con consegna al rappresentante legale o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni
Come detto, il messo notificatore esegue la notifica mediante consegna dell’atto indifferentemente
nelle mani del rappresentante legale o della persona incaricata di ricevere le notificazioni, presso la
sede dell’ente, procedendo ad attestarne identità e qualifica, senza avere l'obbligo di ricercare in
primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito
negativo di tali ricerche.
A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, il messo notificatore non è tenuto
ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte del
rappresentante legale o della persona incaricata di ricevere le notificazioni; tuttavia, è
opportuno che, a titolo prudenziale, il messo tenti comunque di acquisire tale sottoscrizione.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con
consegna al legale rappresentante che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
12 Per le società cancellate dal Registro delle Imprese, a far tempo dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 175/2014) - posto quanto stabilito dall’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo n. 175/2014, a tenore del quale “ai soli
fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,
sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla
richiesta di cancellazione del Registro delle imprese” - la notifica degli atti della riscossione dovrà essere eseguita presso
l’ultima sede della società.
CESARE GRACCHI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA PIGNA, N. 2, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. CESARE GRACCHI, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE HA RICEVUTO
PERSONALMENTE
notifica
55 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Qualora il rappresentante legale o l’incaricato a ricevere le notificazioni, pur accettando
di ricevere il plico, rifiutino di sottoscrivere la relata, il messo deve dare atto di tale
circostanza nella parte alta della relata, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo
presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta
di sottoscrivere”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con
consegna al legale rappresentante che accetta l’atto ma rifiuta di sottoscrivere la relata.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA PIGNA, N. 2, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. CESARE GRACCHI, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE RICEVE E RIFIUTA DI
SOTTOSCRIVERE
notifica
56 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Se il legale rappresentante rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 138 c.p.c., si considera comunque effettuata in mani proprie. In tal
caso, il messo notificatore avrà cura di far presente al soggetto ricevente che la notifica si
è perfezionata, nonostante tale rifiuto.
In pari tempo, il messo notificatore dovrà dare atto in modo esaustivo, nella relazione di
notificazione, di quanto avvenuto, annotando nella parte alta della relata, nello spazio
dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente
dicitura “che rifiuta di ricevere l’atto”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con
consegna al legale rappresentante che rifiuta di ricevere l’atto.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA PIGNA, N. 2, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. CESARE GRACCHI, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE RIFIUTA DI RICEVERE
L’ATTO
notifica
57 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.1.2 Notifica presso la sede dell’ente con consegna alla persona addetta alla sede stessa o al
portiere dello stabile in cui è la sede
In mancanza del legale rappresentante ovvero della persona incaricata di ricevere le notificazioni
(o di rifiuto di quest’ultimo), il messo notificatore dovrà consegnare l’atto ad altra persona addetta
alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
In tal caso, dovrà:
richiedere alla persona rinvenuta il nominativo ed il rapporto intrattenuto con il destinatario
dell’atto;
dare atto nella relata di notifica che la consegna è avvenuta a soggetto diverso dal
destinatario, precisando che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;
acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario stesso;
consegnare l’atto in busta chiusa e sigillata apponendo sui relativi lembi di chiusura una
propria firma;
inviare al destinatario dell’atto - mediante lettera raccomandata (senza A/R) - un avviso
di avvenuta notificazione, che deve indicare nome e cognome del consegnatario, nonché
la qualifica che quest’ultimo ha dichiarato di possedere al momento della ricezione del
plico.
A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, il messo notificatore non è tenuto ad
acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte dell’addetto all’azienda
ma è opportuno che, a titolo prudenziale, tenti comunque di ottenerla, spuntando la relativa
casella nel modello di avviso di avvenuta notifica (cfr. paragrafo 3.2.2).
Qualora, invece, l’atto della riscossione venga consegnato al portiere, il messo notificatore dovrà
necessariamente provvedere ad acquisire la sottoscrizione della relata di notifica da parte dello
stesso (cfr. paragrafo 3.2.4).
Infatti, in questa ultima fattispecie, essendo la sottoscrizione in parola indispensabile ai fini del
perfezionamento della notifica, il rifiuto, da parte del portiere, di apporre tale sottoscrizione
equivale a rifiuto di ricevere l’atto, con la conseguenza che, a fronte di siffatto rifiuto, il messo:
non dovrà consegnare il plico contenente l’atto da notificare;
dovrà, invece, procedere secondo le modalità di notifica previste, nel paragrafo 4.2.
58 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con
consegna alla persona addetta alle sede che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
MANLIO CENTURIO GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
MANLIO CENTURIO
che si è qualificato…
PERSONA ADDETTA ALLA
SEDE
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA PIGNA, N. 2, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA
notifica
59 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
60 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.2 Ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta dell’ente
Se non è possibile procedere alla notifica presso la sede della società in quanto:
il rappresentante legale dell’ente o il soggetto incaricato di ricevere le notificazioni risultano
temporaneamente assenti all’indirizzo della sede ed i soggetti (altra persona addetta alla
sede o portiere) legittimati dall’art. 145 c.p.c. a ritirare l’atto in mancanza di questi sono
assenti, incapaci o rifiutano di riceverlo,
ovvero
la sede dell’ente risulta sconosciuta all’indirizzo (confermato da verifica anagrafica) presso
il quale si tenta la notifica,
in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatosi, il messo, al
ricorrere dei suddetti presupposti, debitamente refertati nell’apposito spazio dedicato, dovrà:
a) quando negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale
della persona fisica che rappresenta l’ente (sempreché tale indirizzo si trovi nel comune di
domicilio fiscale dell’ente13), effettuare un nuovo tentativo nei confronti dello stesso legale
rappresentante, a norma degli articoli 138 e 139 c.p.c. e, soltanto nel caso in cui la consegna
dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità, potrà procedere sempre nei confronti
di tale soggetto con le modalità previste dalle disposizioni che regolano l’irreperibilità relativa
o assoluta per le persone fisiche (art. 140 c.p.c., art. 26, quarto comma, del DPR n. 602/1973, e
60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973), previste ai paragrafi 3.3, 3.3.1 3 e 3.3.2;
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso presso il domicilio fiscale dell’ente
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica
al domicilio fiscale della società, ma non ho rinvenuto né il legale rappresentante né
l’incaricato di ricevere le notificazioni né alcuna altra persona legittimata a ricevere l’atto
OPPURE ho rinvenuto esclusivamente il Sig. ……… che si è qualificata (addetta alla
sede/portiere) ed ha rifiutato di ricevere l’atto. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
[Attenzione: Le due ipotesi sono alternative. Inserire solo quella pertinente al caso concreto]
13 Qualora negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale della persona fisica che
rappresenta l’ente, ma tale indirizzo si trovi fuori dal Lotto territoriale di competenza del Fornitore, quest’ultimo dovrà inviare
l’apposito flusso di “Richiesta supporto anagrafico” alla Committente.
61 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
b) Quando negli atti da notificare non siano indicati identità, qualità ed indirizzo di domicilio
fiscale della persona fisica che rappresenta l’ente, il Fornitore dovrà richiedere apposita
verifica camerale ed anagrafica al Committente, al fine di individuare i dati relativi al legale
rappresentante.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso presso il domicilio fiscale dell’ente
quando negli atti da notificare non siano indicati identità, qualità ed indirizzo di domicilio
fiscale della persona fisica che lo rappresenta
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica
al domicilio fiscale della società, ma non ho rinvenuto né il legale rappresentante né
l’incaricato di ricevere le notificazioni né alcuna altra persona legittimata a ricevere l’atto
OPPURE ho rinvenuto esclusivamente (indicare quale) che si è qualificata (addetta alla
sede/portiere) e ha rifiutato di ricevere l’atto. Ho richiesto debita verifica camerale ed
anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo …).
[Attenzione: Le due ipotesi sono alternative. Inserire solo quella pertinente al caso concreto]
c) Fermo quanto precede, qualora negli atti da notificare emerga che il domicilio fiscale del
rappresentante legale coincide con quello della società, il messo dovrà procedere con
modalità analoghe a quelle previste al punto a), tentando la notifica presso il domicilio fiscale
di tale soggetto, coincidente, in tal caso, con il domicilio fiscale dell’ente.
Seguono esempi di compilazione della relata presso l’indirizzo del legale rappresentante, nei casi in
cui negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo dello stesso.
62 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo del legale
rappresentante che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
0 2 0 7 1 3
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto il documento
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
Firma del notificatore
Oggi io sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. TITO LIVIO, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON
SEDE LEGALE IN ROMA, VIA PIGNA N. 2
notifica
63 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio
fiscale del legale rappresentante con consegna a persona di famiglia che accetta di ricevere l’atto
e di sottoscrivere la relata.
TERENZIA DOMIZIANI GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
alla…signora……
TERENZIA DOMIZIANI
che si è qualificata…
MOGLIE
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N. 3, PRESSO LA RESIDENZA DEL SIG. TITO LIVIO, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON SEDE IN
ROMA PIGNA, N. 2
notifica
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. TITO LIVIO, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE
ALFA, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA PIGNA N. 2
64 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative
all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
65 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio
fiscale del legale rappresentante temporaneamente assente.
GIULIO ROSSI
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta
dell’abitazione–ufficio-azienda del
destinatario l’avviso di deposito, in
busta chiusa e sigillata, dopo aver
constatato la temporanea assenza
del destinatario, e
depositandolo in
Comune e affiggendo
all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato
l’irreperibilità del
destinatario.
l’incapacità
il rifiuto
l’assenza di altre persone
previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
personalmente
al destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
al…signor……
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p.Il Sindaco
consegnandolo,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
A
Firma del notificatore
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto GIULIO ROSSI ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N. 3, PRESSO LA RESIDENZA DEL SIG. TITO LIVIO, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON SEDE IN
ROMA PIGNA, N. 2
notifica
In ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. TITO LIVIO, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA,
CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA PIGNA N. 2
66 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
67 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di
notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura
“Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana – Ambito di ……..” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di depennare i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda)
non attinenti il caso specifico.
68 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio
fiscale del legale rappresentante assolutamente irreperibile.
In ROMA, VIA MILANO N. 41, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. TITO LIVIO, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA,
CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA PIGNA N. 2
69 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.3 Ipotesi particolari
4.3.1 Società in liquidazione
Per le notifiche alle società di capitali e di persone in liquidazione, si applicano le stesse disposizioni
enucleate nei precedenti paragrafi, tenendo conto della circostanza che il rappresentante legale
è il liquidatore in carica. La messa in liquidazione della società comporta, infatti, semplicemente il
passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la
notifica degli atti va, comunque, sempre effettuata nella sede di tale società.
Anche per le notifiche degli atti alle società di persone in liquidazione, si applicano le disposizioni
contenute nel precedente paragrafo 4.1, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’art.
2310 c.c. (“dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in
giudizio, spetta ai liquidatori”).
4.3.2 Società interessate da variazione di denominazione/ragione sociale o da una
trasformazione societaria
Ove nel corso dell’attività di notifica emerga un cambio di denominazione (in caso di società di
capitali) /ragione sociale (in caso di società di persone) della società destinataria dell’atto ovvero
che la stessa sia stata interessata da un’operazione di trasformazione sociale, la notifica sarà
effettuata, con le modalità sopra descritte, nei confronti della società che ha subito la variazione.
Al riguardo, infatti, si rappresenta come sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui anche
la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione
di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per
converso, una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto e, in tale caso, deve
ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede,
non secondaria, della società stessa.
Soltanto nel caso in cui, all’atto della notifica, il messo notificatore apprenda l’avvenuto
trasferimento del domicilio fiscale della società destinataria dell’atto, dovrà refertare, nell’apposito
spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale ed anagrafica (per
acquisire anche i dati relativi al domicilio fiscale del legale rappresentante) al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso
il domicilio fiscale di …... ed ho appreso che la società destinataria dell’atto ha subito un cambio di
denominazione/ragione sociale OVVERO una trasformazione …. [Ipotesi alternative. Inserire quella
pertinente al caso concreto] ed ha trasferito altrove il proprio domicilio fiscale. Ho richiesto debita
verifica camerale ed anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo …).
4.3.3 Società interessate da un’operazione di fusione o di scissione
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è
stata interessata da un’operazione di fusione, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito
spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
70 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale e anagrafica al
Committente (per acquisire anche i dati relativi al domicilio fiscale del legale rappresentante).
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso
il domicilio fiscale della società ed ho appreso, da informazioni assunte in loco (ove possibile,
specificare quali), che la stessa è stata fusa in un’altra società. Ho richiesto debita verifica camerale
ed anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo …).
Con modalità analoghe a quelle sopra indicate, dovrà procedersi nella residuale eventualità che,
nel corso dell’attività di notifica, emerga la specifica notizia che la società destinataria dell’atto è
stata interessata da un’operazione che venga qualificata al messo come “operazione di scissione”.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città…via …. n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il
domicilio fiscale della società ed ho appreso, da informazioni assunte in loco (ove possibile,
specificare quali), che la stessa società destinataria dell’atto è stata scissa. Ho richiesto debita
verifica anagrafica e camerale. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo …).
4.3.4 Società interessate da sequestro ovvero confisca penale
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è
stata interessata da un sequestro penale (ivi compreso quello preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.,
ovvero di sequestro c.d. “di prevenzione” ex D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice Antimafia)
ovvero di confisca, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla
relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere supporto camerale/ anagrafica al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica al
domicilio fiscale della società, ma ho appreso che la medesima è stata interessata da un sequestro
ovvero da una confisca. Ho richiesto debita verifica camerale ed anagrafica Firma: Giulio Rossi
(num. identificativo ….).
71 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
4.3.5 Debitori sottoposti a procedura fallimentare
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è
fallita, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il
tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale al Committente (al fine di
apprezzare i dati relativi al curatore).
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso
domicilio fiscale della società ed ho appreso in loco che la medesima è stata dichiarata fallita
(indicare ove possibile la fonte). Ho richiesto debita verifica camerale. Firma: Giulio Rossi (num.
identificativo ….).
5 NOTIFICA AL CONDOMINIO
La notifica degli atti della riscossione intestati ed indirizzati al condominio deve essere eseguita
personalmente all’amministratore del medesimo presso il domicilio fiscale di quest’ultimo, secondo
le disposizioni previste per la notifica a persona fisica (cfr. paragrafi 3 e ss.), con le particolarità di
seguito illustrate.
Se effettuata a persona diversa dall’amministratore e nello stabile condominiale, la notifica potrà
avvenire soltanto nel caso in cui in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione
delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un
“ufficio” dell’amministratore.
Nel caso in cui negli atti da notificare non siano indicati l’identità, la qualità e l’indirizzo
dell’amministratore che rappresenta il condominio e, in sede di tentativo di notifica presso lo stabile
condominiale, non sia stati rinvenuti né lo stesso amministratore, né il portiere, il messo notificatore
dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto
della predetta circostanza, e trascrivendo, in seno alla medesima relata, gli estremi identificativi
dell’amministratore eventualmente indicati presso il condominio stesso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1129 cc.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere debita verifica anagrafica al Committente, al fine di
individuare il domicilio fiscale dell’amministratore.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso al condominio
Luogo, indirizzo: Città…via …. n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il
condominio destinatario dell’atto. In loco, non ho rinvenuto né l’amministratore né alcuna altra
persona legittimata a ricevere l’atto, né risulta affissa alcuna indicazione delle generalità, del
domicilio e dei recapiti dell’amministratore stesso. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
ovvero
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il
condominio destinatario dell’atto. In loco, non ho rinvenuto né l’amministratore né alcuna altra
72 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
persona legittimata a ricevere, ma risulta affissa la seguente indicazione: (indicare le generalità, il
domicilio e i recapiti dell’amministratore presenti sulla targa affissa presso il condominio). Ho richiesto
debita verifica anagrafica. Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
6 NOTIFICA ALLE DITTE INDIVIDUALI
In presenza di una ditta individuale, la notifica deve essere effettuata al Titolare14 della ditta, preso il
domicilio fiscale dello stesso, secondo la disciplina prevista, per le ipotesi di notifica alle persone
fisiche.
Al riguardo, occorre evidenziare che, nel caso in cui il titolare della ditta risulti sconosciuto all’indirizzo
di domicilio fiscale, il Fornitore dovrà richiedere debita verifica anagrafica e camerale al
Committente.
Infatti, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7345 del
14.3.2019), l’irreperibilità assoluta della titolare della ditta individuale, che consente il compimento
della notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già
sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e,
quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: ipotesi
questa che non ricorre nel caso in cui il contribuente abbia nel Comune la sede dell'impresa come
risultante da visura.
Ove, infatti, il titolare della ditta individuale risulti avere, nel Comune di domicilio fiscale, la sede
dell’impresa, occorrerà tentare la notifica anche presso l’indirizzo di quest’ultimo.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso alla ditta individuale
Luogo, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica al Sig.
……., nella propria qualità di Titolare della …….(indicare la denominazione della ditta individuale),
presso il domicilio fiscale del medesimo, ma il destinatario risulta trasferito per ignota dimora. Ho
tentato di acquisire notizie relative al medesimo dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai
conoscenti/da altri soggetti (indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune.
Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo. Ho richiesto debita verifica
anagrafica e camerale Firma: Giulio Rossi (num. identificativo ….).
14 Trib. Genova Sez. VI, 11 marzo 2008 “In materia di regolarità di una notifica, è possibile affermare che la notifica di un atto
ad una ditta individuale deve essere effettuata non già, ex art. 145 c.p.c., ma con le modalità proprie della notifica alle
persone fisiche. (Cass. n. 1092/2005)
73 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
7 NULLITÀ ED INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
7.1 Cause
La mancata osservanza delle disposizioni concernenti la notifica può rendere nulla/inesistente la
notifica stessa, causando con ciò la perdita di tutti gli eventuali effetti e/o diritti ad essa ricollegati
dalla Legge.
Costituiscono, a titolo esemplificativo, causa della nullità/inesistenza della notifica le seguenti ipotesi:
FATTISPECIE NOTE
Notifica effettuata da soggetto non autorizzato
Incompetenza del soggetto che ha compiuto
la notifica
Mancanza della sottoscrizione del messo
notificatore (Cass. civ., Sez. V, n. 24442/2008)
Impossibilità di ricondurre la notifica al
soggetto che l’ha effettuata
Es. mancanza o illeggibilità del
nominativo del messo nell’apposito
spazio
Mancata compilazione della relata di notifica
rilasciata al destinatario/consegnatario
autorizzato
Incertezza assoluta sulla persona alla quale è
stato consegnato l’atto [cfr. art. 160 c.p.c.],
salvo che la persona del consegnatario sia
sicuramente identificabile attraverso la
menzione del suo rapporto con il destinatario
(Cass., Sez. II, n. 14119/2013; Cass. civ., Sez. V,
n. 19733/2010; Cass. civ., Sez. I, n. 322/2007;
Cass. civ., Sez. III, n. 12806/2006)
Es. mancanza di indicazione delle
generalità del consegnatario: persona
di famiglia, addetto alla casa, addetto
all’ufficio o azienda, legale
rappresentante, erede etc
Inosservanza delle disposizioni sulla persona alla
quale deve essere consegnato l’atto o
dell’ordine dei tentativi [cfr. art. 160 c.p.c.]
(Cass. civ., Sez. VI, n. 2705/2014; Cass. civ., Sez.
V, n. 16444/2009)
In particolare, in caso di notifica, ex art.
139 cpc nelle mani del portiere,
omettendo l’attestazione, nella relata,
dell’assenza del destinatario e delle altre
categorie di consegnatari secondo
l’ordine preferenziale stabilito dalla
norma (Cass. civ., Sez. V, n. 3595/2017;
Cass. civ., Sez. V, n. 22151/2013; Cass.
civ., Sez. II, n. 19417/2010; Cass. civ., Sez.
II, n. 279/2007; Cass. civ., Sez. III, n.
6101/2006; Cass. civ, SS.UU. n.
8214/2005)
Incertezza od omessa indicazione del luogo di
notifica, ove non “emendabile col riferimento
74 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
alle risultanze dell’atto” (Cass.,Sez. I, n.
5257/2012; Cass. , Sez. III, n. 5079/2010)
Incertezza od omessa indicazione della data
[cfr. art. 160 c.p.c.] e di altri elementi essenziali
nella relata di notifica (Cass. civ., Sez. Lav., n.
398 del 2012; Cass. civ., Sez. III, n. 17688/2011;
Cass. civ., Sez. V, n. 14375/2010) ovvero
apposizione di una data di fantasia /
impossibile / incongruente / indecifrabile
Relata contraddittoria Ad esempio, cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
16402/2014, in cui si afferma che “è
nulla, e non inesistente, la notificazione
eseguita in un domicilio dal quale il
destinatario si è trasferito, quando nella
relazione di notificazione l'ufficiale
giudiziario abbia attestato che il
destinatario stesso sia "assente")
Notifica mediante consegna a soggetto
diverso dal destinatario (anche se rientrante tra
i consegnatari di cui all’art. 139 c.p.c.), se
eseguita in luogo diverso dall’indirizzo di
domicilio fiscale del destinatario stesso (Cass.
civ., Sez. V, n. 5410/2017; Cass. civ., Sez. V, n.
18202/2016)
Notifica per irreperibilità assoluta/relativa priva
delle attestazioni da parte del comune
dell’avvenuta affissione/deposito (Cass. civ.,
Sez. V, n. 25079/2014)
Notifica per irreperibilità relativa con mancata
affissione dell’avviso di deposito alla porta di
abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del
destinatario [cfr. art. 140 c.p.c.] come da
sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del
2012
Data spedizione raccomandata ex art. 140
c.p.c. antecedente alla data di deposito
dell’atto in casa comunale e/o antecedente
alla data di affissione dell’avviso di deposito
[cfr. art. 140 c.p.c.]
Mancata indicazione del numero dell’atto sull’
avviso di avvenuta notifica ex art. 139 c.p.c. e
sull’avviso di notifica ex art. 140 c.p.c.
75 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Mancata spedizione della raccomandata (non
a/r) di cui all’art. 139 c.p.c., (Cass. civ., Sez. V,
n. 18202/2016; Cass. civ., Sez. VI, n. 13201/2014;
Cass. civ., Sez. II, n. 17915/2008)
Mancata spedizione e mancata ricezione da
parte del destinatario della raccomandata a/r
di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass. civ., Sez. V, n.
4517/2013; Cass. civ., Sez. V, n. 19881/2012;
Cass. civ., Sez. V, n. 11993/2011; Cass. civ., Sez.
II, n. 7809/2010)
Notifica per irreperibilità assoluta, con mancata
annotazione sul referto di notifica delle ricerche
effettuate o delle notizie raccolte sulla
reperibilità del destinatario (Cass. civ., Sez. VI, n.
15145 del 2017)
Indicazione in atti di una data incompatibile
con le fasi di processo
7.2 Sanzioni
Sotto il profilo delle responsabilità e del regime sanzionatorio, il messo notificatore che fa eseguire
atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con le sanzioni previste dal
comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Si ricorda, inoltre, che false attestazioni contenute nella relata di notifica rendono il messo
notificatore che le abbia sottoscritte responsabile del reato di falso in atto pubblico.
Il messo notificatore deve altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) – cd. “Legge sulla Privacy”, nonché a quelle
contenute nell’art. 35 del d.lgs. n. 112/1999 in tema di segreto d’ufficio.
76 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
8 APPENDICE NORMATIVA
ARTICOLO 26 DEL DPR n. 602/1973
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini
del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute,
in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati
ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la
cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso
di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i
soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano
le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è
richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso
del deposito è affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano
le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
77 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
ARTICOLO 58 DEL DPR N. 600/1973
Domicilio fiscale.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un
comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui
anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto
il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2–bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede
legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio
fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza
nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere
indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove
espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello
in cui si sono verificate.
ARTICOLO 60 DEL DPR N. 600/1973
Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è
eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le
seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati
dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i
motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui
trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve
essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel
comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo
78 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di
procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto
domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale,
comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo
il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o
degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura
civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento
delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo
giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le
società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione
da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione
del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del
codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza
estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale
estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei
predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata
all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma
qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le
modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e
le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
79 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste
dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente
comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle
imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con
legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione
telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica
risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal
primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure
se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve
essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della
società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito,
del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la
notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore
della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario
si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della
casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo
precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito
internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale
della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne
facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di
posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati
di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo
dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del
contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di
consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella
di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente
non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente
articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse
non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
80 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
ARTICOLO 49 DEL DPR N. 602/1973
Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata
sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni
cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da
parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono
essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.
[1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice
copia.]
[1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia
inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.
]
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto
al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con
esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste
dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
81 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
ARTICOLO 50 DEL DPR N. 602/1973
Termine per l’inizio dell’esecuzione.
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 137.
(Notificazioni)
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di
parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale
giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi,
previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto
di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
82 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Art. 138.
(Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi
nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel
comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto
a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di
quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino
di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al
capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche
questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti
Art. 140.
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune
dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento.
83 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Art. 141.
(Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta
mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo
indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario
è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio
presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è
morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale
si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle
persone indicate nell'articolo seguente
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna
di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in
mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica
che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai
comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella
sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente
qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla
persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli
articoli 140 o 143.
84 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Art. 147.
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148.
(Relazione di notificazione)
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,
apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo
della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della
mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
ARTICOLO 45 DEL D.LGS. N. 112/1999
Messi notificatori.
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione
ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario
che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire.
85 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
9 Circolare n. 105/E del 22 maggio 2000 del Ministero delle Finanze
Oggetto: Articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Messi notificatori - Rapporto
di lavoro.
Testo:
ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
AGLI UFFICI DELLE ENTRATE
ALLE SEZIONI STACCATE
ALL’ ASCOTRIBUTI
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
I decreti legislativi, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, individuano due
specifiche figure professionali nell’ambito della struttura dei concessionari della riscossione:
- l’ufficiale di riscossione;
- il messo notificatore.
In particolare negli artt. 42 e 43 del citato decreto legislativo n.112, viene definita la figura
dell’ufficiale di riscossione e previsto, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in
rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l’attività di particolare
delicatezza svolta dall’ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni
siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione.
Con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifichi il
rapporto che lega tale figura al concessionario poiché, l’art. 12 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, individua i soggetti che possono essere preposti all’attività di notifica delle
cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l’art. 45 del decreto legislativo n. 112/99, dispone
che tale “abilitazione” avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a
svolgere tali funzioni.
Da quanto premesso, appare evidente che il Legislatore non abbia inteso affermare che
l’attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da
un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario
responsabile del corretto svolgimento di tale attività.
L’individuazione nominativa dei soggetti che notificano gli atti per il concessionario, è di
tutta rilevanza, anche tenuto conto del disposto di cui al comma 2, del già citato articolo 45
del decreto legislativo n. 112/99,che vieta a detti soggetti la possibilità di farsi rappresentare
o sostituire da altri, nonché del contenuto dell’art. 50, dello stesso decreto legislativo n. 112/99
Capo IV - SANZIONI - che dispone l’applicazione della pena pecuniaria per il concessionario
che faccia eseguire notificazioni da personale non autorizzato, e per il messo che si faccia
sostituire da soggetto non abilitato, fatte salve, per entrambi, le eventuali sanzioni penali.
86 MANUALE DEL MESSO NOTIFICATORE
Tali previsioni normative fanno ritenere che la regolarità della notifica non sia, dunque,
influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato del messo), né
dalla necessità che l’altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà
effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo,
“esternalizzando” l’attività di notifica, a condizione, però, di individuare preventivamente, in
ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell’art. 45 con apposito atto di nomina,
il soggetto incaricato.
Si ritiene, pertanto, sia consentito all’agente della riscossione, ai fini della notifica di
cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell’opera di cooperative o
agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra evidenziato, di
nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare
i controlli che ritenga opportuni in relazione ai compiti affidati.