Open-Dossier
“Industria 4.0”
“You cannot wait until a house burns down to buy fire insurance on it. We cannot wait
until there are massive dislocations in our society to prepare for the Fourth Industrial
Revolution.”
(Prof. Robert J. Shiller, Yale University, 2013 Nobel laureate in economics)
Versione 23 maggio 2017 Associazione Industriale Bresciana
www.aib.bs.it
Dossier Industria 4.0
Indice
Premessa: Industry 4.0 e il manifatturiero _________________________________________ 1
Strategia europea ____________________________________________________________ 4
Mercato unico digitale (Digital Single Market) __________________________________________ 4
Digitalizzazione dell’industria europea (Digitising European Industry) ........................................... 5
Poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub) .................................................................... 6
Piano del Governo italiano _____________________________________________________ 9
Linee guida di Confindustria ___________________________________________________ 12
Coordinamento regionale di Confindustria Lombardia _______________________________ 14
Azioni di AIB _______________________________________________________________ 15
Focus incentivi alle imprese ___________________________________________________ 17
Legge di Bilancio 2017: proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione
di ammortamenti (commi 8-13) ____________________________________________________ 17
Super ammortamento e iper ammortamento: i chiarimenti di Agenzia delle Entrate e MiSE –
circolare N.4/E del 30/03/2017 ..................................................................................................... 24
Legge di Bilancio 2017: credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16) ______________ 28
Legge di Bilancio 2017: estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-
up e nelle PMI innovative (commi 66-69) ____________________________________________ 32
Legge di Bilancio 2017: Nuova Sabatini (commi 52-57) _________________________________ 34
Bandi di finanza agevolata a supporto dell’Innovazione: _________________________________ 40
Bando “Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – AL VIA” (in
attesa del bando attuativo) ........................................................................................................... 40
Bando Innovalombardia – Linea Innovazione .............................................................................. 44
Q & A (domande frequenti) _______________________________________________________ 48
Allegati ___________________________________________________________________ 58
Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 ______________________________________________ 58
Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 ______________________________________________ 62
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Dossier Industria 4.0
Premessa: Industry 4.0 e il manifatturiero
“L’innovazione può considerarsi tale solo quando ha un impatto sociale, in altre
parole quando cambiano in modo radicale comportamenti e abitudini consolidati”
(Toshio Horikiki, direttore Toyota Management Institute).
La vera innovazione nasce dalla combinazione di due fattori: le evoluzioni socio
demografiche e le evoluzioni tecnologiche.
La società e le economie avanzate crescono perché innovano.
La tecnologia innovativa è un driver imprescindibile per fare business, per rispondere alle
richieste del mercato, in modo personalizzato e veloce.
L’obiettivo della quarta rivoluzione industriale è lo sviluppo di sistemi produttivi ad alta
efficienza che consentano di minimizzare i costi di produzione, migliorare la produttività e
la qualità del prodotto. L’alta efficienza produttiva è condizione necessaria per la
competitività di tutte le imprese e ha un effetto moltiplicatore su tutti i settori, migliorando,
per esempio, l’efficienza energetica, l’impatto sull’ambiente ecc.
L’innovazione, però, la fanno le persone!
Le fabbriche innovative dovranno essere sempre più inclusive, ovvero fortemente orientate
al coinvolgimento e alla partecipazione delle persone che potranno esplicare attività
complesse a elevato valore aggiunto con il supporto di strumenti e dispositivi innovativi. Le
persone e le macchine dovranno essere nella condizione di poter cooperare
sinergicamente, condividendo attività in modo efficiente e sicuro.
La persona deve quindi essere ritenuta elemento centrale rispetto a tutti i livelli e tutte le
dimensioni attraverso cui è definita la fabbrica. In un contesto caratterizzato da aziende
nelle quali i prodotti, i processi e le tecnologie evolvono attraverso dinamiche articolate, la
conoscenza e la capacità di interpretare fenomeni produttivi complessi e identificare
soluzioni basate sull’esperienza, rappresenta una sfida fondamentale. È quindi essenziale
investire strategicamente anche nelle tecnologie abilitanti a supporto di una interazione
intuitiva e diretta delle persone con le risorse stesse, così come nella formalizzazione e nel
riutilizzo di tali esperienze, attraverso rappresentazioni opportune dell’informazione e della
conoscenza.
“L’evoluzione dei prodotti in dispositivi intelligenti interconnessi – sempre più incorporati in sistemi a complessità crescente – sta ridisegnando radicalmente le imprese e la concorrenza.” (Prof. Michael E. Porter, Harvard Business School)
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Dossier Industria 4.0
Il manifatturiero rappresenta un pilastro fondamentale per l’Italia dal momento che genera
occupazione e ricchezza, dando vita ad attività di ricerca e innovazione ad alto valore
aggiunto con ricadute sulla società nel suo complesso.
Il settore rappresenta il 18% della ricchezza generata nel nostro paese, con un valore
aggiunto di 200 miliardi di euro (2014) creato grazie a quasi 4 milioni di lavoratori impiegati
in 442 mila unità locali. Al 2015 l’Italia è settima nella classifica dei Paesi del mondo per il
valore aggiunto generato dal manifatturiero.
Per la provincia di Brescia il valore aggiunto del manifatturiero al 2014 è pari a 9,5 miliardi,
che rappresenta il 27% del valore aggiunto provinciale. Gli occupati in questo settore sono
142.000 (2014) in 14 mila unità locali. Come evidenziato nella ricerca “Brescia, capitale
europea dell’eccellenza” curata dal Centro studi AIB con Fondazione Edison e Symbola, la
provincia di Brescia si classifica terza a livello europeo per valore aggiunto industriale
all’interno delle province “superspecializzate” nell’industria dopo Wolfsburg e Ingolstadt.
Tra le prime 20 province di questa speciale classifica quelle italiane sono: Brescia, appunto
terza, Bergamo quinta, Vicenza sesta, Varese decima, Treviso undicesima, Modena
dodicesima, Monza Brianza quindicesima, Reggio Emilia diciottesima. Tra le prime 20
province UE “super specializzate” nell’industria una sola non è tedesca o italiana: si tratta
della spagnola Gipuzkoa.
Per questo l’Italia e la nostra provincia dovrebbero continuare a puntare su questo settore
sfruttando fattori determinanti quali sono le competenze, la generazione e trasmissione di
know-how, intesi come strumenti per preservare e incentivare il patrimonio culturale del
sistema manifatturiero.
Il Manifatturiero 4.0 riguarda l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione a supporto del
miglioramento delle operazioni produttive. Dal punto di vista generale si tratta di fare leva
sulla enorme quantità di informazioni che oggi è possibile raccogliere da molti macchinari
industriali allo scopo di sfruttarli per migliorare qualità, tempistiche e costi delle operazioni
produttive che saranno messe a disposizione del management produttivo e logistico, degli
operatori di fabbrica e delle macchine stesse. Queste ultime potranno compiere operazioni
automatiche sulla base di modelli predefiniti, derivanti dall’analisi approfondita dei dati
raccolti, e costruiti partendo dalle loro caratteristiche di funzionamento.
In Lombardia c’è una fortissima attenzione all’evoluzione delle tecnologie del Manifatturiero
4.0 poiché questi temi sono sotto stretta osservazione sia da parte delle università e dei
centri di ricerca, sia da parte delle associazioni degli imprenditori, perché si tratta di
affrontare temi che non rappresentano di per sé una barriera tecnologica ma invece
Settore manifatturiero fondamentale per la crescita
Manifatturiero 4.0
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Dossier Industria 4.0
costituiscono una fortissima barriera culturale e organizzativa che le imprese lombarde,
nella media, oggi non sono ancora in grado di affrontare.
Oltre alla considerazione legata al fatto che queste tecnologie sono ancora nello stadio
dello sviluppo sperimentale, è necessario osservare che l’applicazione delle tecnologie del
4.0 non comporterà solo l’acquisto di nuova tecnologia ma, soprattutto, la definizione di un
approccio legato agli obiettivi che l’azienda si porrà per l’applicazione della tecnologia
stessa: risparmio energetico, disponibilità della capacità produttiva, qualità delle lavorazioni,
riduzione dei costi, miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica ecc.
La sfida Industria 4.0 sarà utile a individuare le leve adeguate da attivare per rafforzare la
competitività delle nostre aziende. I quattro pilastri principali su cui puntare devono
essere: l’informazione, la consulenza strategica e tecnologica, gli incentivi fiscali e
finanziari e la formazione.
La rivoluzione in atto, oltre a produrre trasformazioni profonde del lavoro, richiede una
profonda revisione degli assetti organizzativi delle imprese. Per sfruttare al meglio il nuovo
potenziale tecnologico servono modelli organizzativi complementari e altrettanto innovativi,
attraverso la trasformazione dei modelli di governance e un cambiamento organizzativo
all’interno dei luoghi di lavoro.
È indispensabile, inoltre, una forte sinergia e collaborazione tra gli organismi decisionali
(locali e nazionali) e il mondo imprenditoriale per creare una nuova cultura, fare giusta
informazione e formazione, fornendo gli strumenti di supporto più adeguati ed efficaci che
sostengano questa importante rivoluzione industriale, coinvolgendo direttamente i
protagonisti di questo cambiamento sul territorio.
Non solo una sfida tecnologica
I quattro pilastri
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Dossier Industria 4.0
Strategia europea
Mercato unico digitale (Digital Single Market)
Il Mercato unico digitale (Digital Single Market) è un mercato in cui il flusso di persone,
servizi e capitali è libero e controllato e a cui gli individui e le imprese possono sempre
accedere ed essere connessi, in un ambiente di sana competizione, alto livello di consumo e
protezione dei dati personali, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza.
La Commissione Europea ha adottato un piano di azione, noto come Strategia del Mercato
unico digitale, che include una serie di iniziative specifiche racchiuse in tre punti:
1. migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori
e le imprese per fare in modo che le persone usino i servizi online e le imprese
incontrino meno ostacoli nella vendita di prodotti verso i paesi extraeuropei. La
Commissione si propone di introdurre norme per migliorare l’e-commerce e il
servizio di consegna dei pacchi, eliminare il blocco geografico, aggiornare le
normative riguardanti il copyright e ridurre gli oneri relativi ai diversi regimi di IVA;
2. creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i
servizi innovativi possano svilupparsi. Si prevede una revisione della
regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni e una revisione sulla
direttiva e-privacy, che garantisce maggiore sicurezza sul trattamento dei dati
personali e sulle reti;
3. massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale per creare un
mercato che permetta lo sviluppo di modelli di business, la crescita di start-up e una
competizione dell’industria a livello mondiale. La Commissione intende promuovere
il libero flusso dei dati, implementare il piano d’azione dell’e-Government ed
elaborare norme e interoperabilità per settori specifici del Mercato unico digitale.
La sfida consiste nel fare in modo che tutti i settori industriali sappiano sfruttare al meglio le
potenzialità delle nuove tecnologie garantendo così la transizione verso prodotti e servizi
digitalizzati e processi di più alto valore, noti come Industria 4.0.
Strategia del Mercato unico digitale
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Dossier Industria 4.0
L’UE si è prefissata di aumentare il contributo industriale al PIL e raggiungere il 20% entro il
2020 elaborando un piano che muoverà complessivamente 50 miliardi di euro. Si
prevede che la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi possa portare nei prossimi cinque
anni a una crescita annua del fatturato nella misura di 110 miliardi di euro.
Nel discorso tenuto durante la fiera internazionale di Hannover 2016, il Commissario
Europeo Gunther Oettinger cita quattro punti chiave da cui partire per accelerare il
processo di transizione verso Industria 4.0 in Europa:
- creare Digital Innovation Hub in ogni regione europea, che fungano da punto di
riferimento per l’innovazione digitale;
- realizzare piattaforme per l’industria digitale, accessibili a tutti, per la creazione di
prodotti e servizi;
- provvedere alla mancanza di competenze digitali (digital skill), promuovendo in
tutta Europa piani di formazione e di aggiornamento continuo;
- adattare le normative presenti al mondo digitale e al nuovo modo di operare delle
imprese, adottando nuovi modelli di business e di policy-making (Smart Regulation
for Smart Industry).
Digitalizzazione dell’industria europea (Digitising European Industry)
Il terzo pilastro della strategia europea per un Mercato unico digitale prevede la
massimizzazione del potenziale di crescita dell’economia digitale attraverso iniziative per le
imprese, le pubbliche amministrazioni (eGovernment) e per i cittadini.
Per rafforzare la competitività dell’industria, soprattutto delle piccole e medie imprese, il
quadro strategico prevede azioni specifiche in aree quali la gestione e il libero flusso dei
dati, l’Internet delle cose (IoT), il cloud computing, la standardizzazione di norme
tecniche comuni e soluzioni interoperabili, la creazione di piattaforme aperte
intersettoriali e la regolamentazione e sicurezza dei dati al fine di promuovere, come
obiettivo principale, la creazione di una società digitale inclusiva e competente grazie anche
ad azioni formative mirate.
Impatto del piano per il Mercato unico digitale
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Dossier Industria 4.0
La sfida per l’industria europea, alla luce delle trasformazioni di prodotto, processo e
modelli di business rese possibili dalle tecnologie abilitanti, sarà quella di cogliere
pienamente e rapidamente le opportunità digitali per assicurare la competitività a medio e
lungo termine dell’Europa.
Oltre a fornire un coordinamento tra le varie iniziative nazionali come Industrie 4.0 (DE),
Smart Industry (NL), Catapults (UK) e Industrie du Futur (FR), per evitare frammentazioni
e permettere la massa critica necessaria per attirare investimenti, la Commissione
Europea intende creare un mercato unico digitale supportando lo sviluppo di una rete
paneuropea di poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub – DIH), per
permettere alle imprese di qualsiasi dimensione e settore di accedere alle innovazioni
digitali e soprattutto di testarle.
Poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub)
I Digital Innovation Hub (DIH) sono ecosistemi di imprese, start-up,
incubatori/acceleratori, università, poli di ricerca, enti/istituzioni pubblici, associazioni di
categoria e investitori aventi lo scopo di fornire laboratori di sperimentazione, supporto
nella ricerca di fondi e finanziamenti e supporto formativo, unitamente ad azioni di
sensibilizzazione e intermediazione nel campo delle tecnologie e delle piattaforme digitali.
Servizi DIH: -Informazione e disseminazione -Consulenza strategica e tecnologica -Incentivi fiscali e finanziari -Formazione
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Dossier Industria 4.0
Con la creazione di una rete di poli dell’innovazione digitale in tutta Europa, le imprese
potranno contare su un unico punto di accesso alle ultime tecnologie digitali.
La Commissione Europea punta a favorire lo sviluppo di almeno un DIH per regione
europea e a tale scopo intende investire direttamente 500 milioni di euro attraverso il
suo programma Horizon 2020. Investimenti nazionali e regionali da qui al 2020
contribuiranno a loro volta per altri 5 miliardi a creare e rafforzare i Digital Innovation
Hub, incoraggiando il loro utilizzo per l’industria e la piccola e media impresa.
I DIH europei dovranno principalmente avere i seguenti obiettivi e svolgere le seguenti
attività:
- creare ecosistemi mediante workshop, visite, conferenze, sviluppo di progetti;
- fare disseminazione e informazione attraverso conferenze, newsletter,
pubblicazioni;
- fare formazione mediante corsi specifici, ospitando strutture formative, webinar;
- fornire competenze per progetti R&D, consulenza;
- facilitare l’accesso a finanziamenti pubblici e privati;
- fornire infrastrutture per produzioni pilota, laboratori, dimostrazioni, validazioni;
- fare attività di brokeraggio mediante un marketplace digitale.
Al loro interno, il vero cuore tecnologico sarà costituito dai Competence Center (CC),
tipicamente istituiti presso università e centri di ricerca riconosciuti all’interno del network
europeo come eccellenze in una o più tecnologie digitali tra cui HPC (High Performance
Computing), cloud computing, CPS (Cyber-Physical Systems), IoT (Internet delle cose)
robotica, tecnologie laser, sensoristica. Ai Competence Center spetteranno azioni di
supporto alla simulazione, sperimentazione e collaudo all’interno di progetti di ricerca
applicata nell’ambito delle tecnologie digitali.
Tra le numerose iniziative attuate dalla Commissione Europea per favorire la nascita e
sostenere lo sviluppo della rete dei Digital Innovation Hub, I4MS (ICT Innovation for
Manufacturing SMEs) ha già supportato ad oggi lo sviluppo di 11 progetti, che hanno al
momento legittimato il riconoscimento di 42 Competence Center e 2 Digital Innovation Hub
direttamente collegati a 2 dei sopracitati progetti (tra i quali il Cluster Fabbrica Intelligente –
AFIL come partner del progetto “Business Experiments in Cyber Physical Production
Systems” insieme al Competence Center Politecnico di Milano).
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Dossier Industria 4.0
In aggiunta, con il lancio di un bando apposito (“call”), 29 nuovi DIH hanno ricevuto
mentoring e supporto da parte di I4MS; 5 di loro sono italiani:
1. Confindustria Bari e BAT – Apulia Manufacturing RDMI Hub;
2. Unindustria – Cicero Hub;
3. Marche Innovation Machine and Market Manufacturing 4.0;
4. Politecnico di Torino – DIMA Hub;
5. Department of Industrial Engineering – University of Parma.
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Dossier Industria 4.0
Piano del Governo italiano
Il piano nazionale Industria 4.0 fornisce la risposta italiana alla serie di azioni di
digitalizzazione industriale attuate dall’Europa.
Partendo dall’elenco delle tecnologie abilitanti considerate strategiche (robotica, stampa
3D, realtà aumentata, internet delle cose, cloud, cyber-security e big-data analisi), il piano
del Governo considera le peculiarità del settore industriale italiano (pochi grandi player
privati e capi filiera in grado di guidare la trasformazione della manifattura, un sistema
fortemente basato su PMI e un ruolo chiave di prestigiosi poli universitari e centri di ricerca)
per lanciare una serie di iniziative incentivanti con l’obiettivo di ottenere, grazie agli
investimenti delle imprese in innovazioni tecnologiche, maggior flessibilità, velocità,
produttività e competitività, diminuendo contemporaneamente tempi di set-up, errori, fermi-
macchina e scarti.
A supporto del Governo, nella formulazione e nell’attuazione del piano Industria 4.0, è
stata costituita una cabina di regia composta dai Politecnici di Milano-Bari-Torino, dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal CRUI, da 3 centri di ricerca (IIT, CNR e Crea), da
Cassa Depositi e Prestiti, dalle organizzazioni sindacali, da R.ETE.Imprese Italia
Cabina di Regia
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Dossier Industria 4.0
(associazioni artigiani e commercianti) e da Confindustria. Sarà proprio sotto il
coordinamento di queste ultime due che la rete italiana dei Digital Innovation Hub verrà
costituita, in stretta collaborazione con il resto del network europeo. La capillare diffusione
di conoscenza sulle tecnologie abilitanti sarà garantita dunque, anche in Italia, dai Digital
Innovation Hub e dai Competence Center che avranno il compito di formare, indirizzare e
supportare le imprese nella pianificazione e attuazione di investimenti innovativi,
nell’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato e nella sperimentazione e
lancio di progetti di sviluppo tecnologico.
Le direttrici strategiche di intervento del piano del Governo prevedono anche una serie di
incentivi per gli investimenti innovativi, che vedranno un impegno pubblico cumulato (2017-
2020) di circa 13 miliardi di euro.
Un’altra direttrice strategica del piano nazionale riguarda inoltre lo sviluppo di competenze
nelle scuole e nelle università attraverso il programma Scuola Digitale, l’Alternanza scuola
Lavoro e attraverso master, dottorati e corsi tecnici professionali specifici legati alle
tematiche dell’Industria 4.0.
Formazione: -Alternanza Scuola Lavoro -Dottorati e corsi tecnico- professionali -Scuola Digitale
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Dossier Industria 4.0
Infine, oltre a voler potenziare la ricerca attraverso finanziamenti diretti ai cluster
tecnologici, il Governo intende anche puntare sulla banda ultra larga, sul rifinanziamento
per l’anno 2017 del Fondo Centrale di Garanzia, sulle catene digitali di vendita e sul
supporto allo scambio salario-produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale.
Finanziamenti: -Incentivi fiscali -Incentivi finanziari
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Dossier Industria 4.0
Linee guida di Confindustria
La declinazione italiana della strategia e delle azioni comunitarie, specificata all’interno del
Piano Nazionale Industria 4.0, prevede anch’essa la costituzione di una rete nazionale di
Digital Innovation Hub, da intendersi come un’infrastruttura “soft”, che fornisce servizi di
sensibilizzazione, supporto e accompagnamento all’adozione delle tecnologie 4.0 basandosi
sulle competenze di un network transnazionale.
Confindustria, riconoscendo l’importanza strategica di un network che fornisca servizi alle
imprese per supportarle nella loro trasformazione digitale, si è adoperata profusamente
affinché il Governo italiano la coinvolgesse nella cabina di regia del suo piano e soprattutto
le riconoscesse un ruolo di coordinamento della rete dei Digital Innovation Hub (Protocollo
d’Intesa MISE-MIUR, 25 luglio 2016).
Nella visione di Confindustria, i DIH avranno una dimensione regionale o interregionale, con
“antenne/sportelli” operativi nelle varie sedi associative territoriali, e si occuperanno
prevalentemente di attivare un sistema di stakeholder dell’innovazione, avvicinando le
imprese al mondo della ricerca tecnologica per trovare applicazioni industriali. Forniranno
dunque servizi di mentoring e consulenza strategica, sia direttamente che attraverso un
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Dossier Industria 4.0
servizio di brokeraggio, attingendo a livello nazionale ed europeo dalle competenze
specifiche necessarie.
I servizi non si limiteranno solo al trasferimento tecnologico ma comprenderanno anche
l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, la consulenza in ambito legale-proprietà
intellettuale (IPR), fiscale e business modelling, il mentoring e la formazione in fabbrica e il
supporto nell’individuazione dei fabbisogni specifici così da poter indirizzare ogni azienda al
centro di competenza più consono a soddisfare le proprie necessità progettuali.
Per fare ciò, Confindustria ritiene fondamentale partire da una esaustiva mappatura degli
attori dell’ecosistema territoriale, stringendo collaborazioni per creare un soggetto giuridico
autonomo, che si doti di un proprio business plan e di un menù dettagliato e coordinato di
servizi alle imprese.
Sarà inoltre fondamentale mappare le competenze specifiche presenti all’interno di ogni
stakeholder, partendo da un assessment delle competenze interne ad ogni territoriale di
Confindustria così da definire il fabbisogno formativo e l’eventuale inserimento di ulteriori
figure specializzate nelle aree disciplinari di Industria 4.0.
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Dossier Industria 4.0
Coordinamento regionale di Confindustria Lombardia
Confindustria Lombardia ha costituito un Gruppo di Lavoro operativo che vede come
partecipanti le territoriali di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano e Varese per la
progettazione, avvio e gestione del DIH lombardo come sistema confindustriale regionale
che erogherà servizi alle imprese sui temi 4.0, creando così una best-practice replicabile a
livello nazionale.
Entro fine febbraio 2017, partendo da una mappatura delle competenze e dei servizi
presenti nelle varie associazioni, si definirà il modello operativo, la tipologia e il livello di
servizi da offrire, compreso un percorso formativo ad hoc per gli addetti dedicati agli
“sportelli” territoriali del DIH.
Al fine di tener alto e costante lo standard qualitativo e mantenere il presidio delle
competenze, si è optato per una soluzione di servizi “intermedia,” che vede l’erogazione
diretta da parte delle associazioni di alcuni servizi alle imprese, mentre altri saranno
“brokerati” esternamente nella rete di partner collegati che si andrà a costituire.
I possibili ambiti di servizio prevedono azioni di awareness/sensibilizzazione, di assessment
del livello di maturità innovativo/tecnologico delle imprese (associate e non), di supporto
all’accesso a finanziamenti pubblici e privati, di formazione, di consulenza strategica di
business modelling e trasformazione digitale e di accompagnamento/indirizzo verso centri di
competenza (nazionali o europei) in grado di simulare e sperimentare applicazioni industriali
per progetti innovativi che incrementino la produttività e competitività delle imprese,
soprattutto PMI.
La funzione del DIH lombardo sarà dunque quella di essere un dispensatore di know-how e
un connettore tra ricerca e industria, e tra impresa e impresa. La sua missione sarà quella di
diventare il punto di riferimento territoriale per ogni tipo di business per comprendere, testare
e adottare le tecnologie digitali e per capire come finanziare e con chi sviluppare gli
investimenti necessari alla trasformazione digitale.
Mappatura competenze e servizi
Parametro della interconnessione
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Dossier Industria 4.0
Azioni di AIB
L’Associazione Industriale Bresciana, coerentemente con la linea strategica adottata da
Confindustria, si è attivata per presidiare la creazione del Digital Innovation Hub (DIH) del
territorio bresciano (e per sviluppare insieme alla Confindustria di Cremona e a quella di
Mantova un’area omogenea della Lombardia Orientale). Il DIH opererà in stretto raccordo
con il livello regionale (coordinato da Confindustria Lombardia) e in collegamento con l’intera
rete dei DIH che si sta sviluppando a livello nazionale ed europeo.
Partendo dai quattro pilastri operativi individuati – informazione/contaminazione,
consulenza strategica e tecnologica, incentivi fiscali e finanziari,
formazione/education – il concreto supporto alle imprese che AIB intende attuare, per
guidarle nel cogliere le opportunità della trasformazione digitale, consiste per prima cosa nel
“popolare” l’ecosistema di attori da aggregare tra loro.
Per evitare confusione sul tema Industria 4.0 ed omogeneizzare informazioni e azioni mirate
a spiegarne con precisione i temi e le applicazioni pratiche, il DIH
Brescia/Cremona/Mantova si pone come obiettivo principale quello di catalizzare in
maniera omnicomprensiva tutte le competenze necessarie, tessendo una solida rete
collaborativa con centri di competenza ed esperti e interloquendo contemporaneamente con
gli enti e le istituzioni perché attuino a loro volta politiche e azioni a supporto di questo
processo di trasformazione evolutivo.
Nello specifico, le azioni/servizi previsti da AIB riguarderanno:
Informazione:
sensibilizzazione sulle opportunità di Industria 4.0 attraverso seminari, workshop e
«roadshow» nelle Zone da parte del Gruppo di Lavoro AIB4.0, così da fornire un
pacchetto di soluzioni completo. Divulgazione di best-practice attingendo dal
network nazionale ed europeo dei DIH;
Consulenza strategica e tecnologica:
consulenza strategico-organizzativa, legale e previdenziale (specialistica per il 4.0);
consulenza tecnologica:
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Dossier Industria 4.0
o assessment sul livello di maturità innovativo/digitale delle imprese in
collaborazione con «centri di competenza» selezionati a livello territoriale e
regionale;
o mentoring e supporto nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi;
o brokeraggio tecnologico;
Incentivi e finanza:
accesso a strumenti di credito innovativi, incentivi fiscali e finanziamenti pubblici;
brokeraggio finanziario: supporto nella presentazione delle domande e
rendicontazione bandi di finanza agevolata (regionali, nazionali ed europei);
Formazione/education:
awareness nelle scuole con momenti formativi all’interno dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro;
progettazione percorsi formativi ed erogazione corsi specialistici.
Lo sviluppo del Digital Innovation Hub Brescia/Cremona/Mantova rappresenta un processo
evolutivo a step, così come lo sono tutti i temi legati all’ Industria 4.0.
Alla base del percorso di trasformazione che AIB intende intraprendere insieme alle
imprese, vi è la forte consapevolezza di dover in primis costruire un sistema aggregato
simbiotico, dove la contaminazione di informazioni e best-practice rappresenta la chiave del
vero cambiamento.
Comprendere il macro-trend evolutivo della trasformazione digitale permetterà di capire le
opportunità e le ripercussioni pratiche della decantata IV Rivoluzione Industriale, non solo a
livello economico ma anche culturale e sociale.
Bisogna prima dunque conoscere e capire le opportunità di Industria 4.0, così da poterle poi
cogliere insieme attraverso i servizi consulenziali strategico-operativi.
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Dossier Industria 4.0
Focus incentivi alle imprese
Legge di Bilancio 2017: proroga e rafforzamento della
disciplina di maggiorazione della deduzione di
ammortamenti (commi 8-13)
Proroga del super ammortamento
La Legge di Bilancio 2017 reca due importanti agevolazioni relative ad investimenti in beni
strumentali: in particolare, i commi da 8 a 13, qui in commento, dispongono, in primo luogo,
la proroga di un anno del c.d. “super ammortamento”, agevolazione relativa all’acquisto di
beni strumentali nuovi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e, in secondo luogo, una
specifica agevolazione (c.d “iper ammortamento”), corredata da misure per i beni
immateriali, finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese.
Quanto al primo intervento, si rammenta che l’art. 1, commi 91-94 e 97 della Legge di
Stabilità 2016 ha introdotto, per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016, un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40%
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Molteplici aspetti operativi dell’incentivo sono stati oggetto di chiarimento, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E/2016 e, più diffusamente, nella circolare n.
23/E/2016.
Il super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli
esercenti arti e professioni e con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).
Sul piano oggettivo, l’agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve,
pertanto, trattarsi, di beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di
produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; deve, altresì trattarsi di beni mai
utilizzati precedentemente, a qualunque titolo.
La Legge di Stabilità 2016 ha espressamente espunto, dall’ambito applicativo della misura
agevolativa:
Super ammortamento: +40% quota di ammortamento
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Dossier Industria 4.0
beni aventi coefficienti di ammortamento tabellari (ai sensi del Decreto MEF 31
dicembre 1988) inferiori al 6,5%;
fabbricati e costruzioni;
specifici beni dettagliati nell’allegato 3 alla stessa legge (tra cui: condutture,
materiale rotabile e ferroviario, aerei, etc.).
Tale esclusione, secondo quanto espressamente statuito dal comma 13 della Legge di
Bilancio 2017, continua a valere anche per la proroga dell’agevolazione.
Per ciò che concerne l’ambito temporale di validità dell’incentivo, la versione originaria della
norma ne disponeva l’applicazione agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016; si rammenta che la citata circolare n. 23/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento,
valgono i principi generali di cui all’art. 109, TUIR (a mente del quale le spese di
acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione,
ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo
della proprietà o altro diritto reale).
Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, l’ambito
temporale di applicazione del super ammortamento si estende sino al 31 dicembre 2017:
potranno, pertanto, fruire della maggiorazione, secondo le modalità descritte, gli
acquisti di beni consegnati (spediti o ultimati) entro il 31 dicembre 2017.
L’entrata in funzione del bene (che può essere anche successiva) individua, invece, il
momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell’agevolazione, mediante la
deduzione delle quote di ammortamento maggiorate.
La Legge di Bilancio 2017 prevede, inoltre, che la maggiorazione sia applicabile anche ai
beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il 30 giugno 2018), a condizione che,
alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato
versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La descritta
estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in leasing.
Qualche notazione in merito ai veicoli: la disciplina originaria del super ammortamento,
valevole per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, include anche i mezzi di
trasporto a motore di cui all’art. 164, TUIR, ossia:
1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (art.
164, comma 1, lett. a) );
Beni consegnati (spediti, ultimati) entro 31.12.2017 Proroga al 30.06.2018
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Dossier Industria 4.0
2. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di
imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis) );
3. veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (art. 164, comma 1, lett. b) ).
Per effetto della Legge di Bilancio 2017, la proroga di un anno del super ammortamento è
applicabile solo ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa di
cui al punto 1; ne consegue che, per i veicoli diversi, l’agevolazione termina con riferimento
agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest’anno.
Iper ammortamento per beni Industria 4.0
In aggiunta alla descritta misura di proroga del super ammortamento, la Legge di Bilancio
2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali
nuovi (c.d “iper ammortamento”). L’agevolazione, fruibile solo da soggetti titolari di
reddito di impresa, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale
ammortizzabile di specifici beni elencati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio a condizione
che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura. L’Allegato A è riportato nella sezione Allegati del presente documento.
L’ambito di applicazione temporale dell’iper ammortamento include gli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2017,
con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte, analogamente a
quanto visto per la proroga del super ammortamento, dell’accettazione di un ordine e del
versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il
31 dicembre 2017).
I beni agevolabili con la maggiorazione del 150% sono dettagliati in un allegato tecnico
(Allegato A) che include beni ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di
trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Nel corso dell’esame presso la Camera
dei Deputati, l’elenco è stato integrato con il riferimento alle macchine utensili e agli impianti
per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime, motrici
e operatrici, sistemi meccatronici di riconoscimento dei pezzi, sistemi di controllo dei
consumi idrici e delle emissioni.
In aggiunta al descritto incentivo, è stata introdotta un’ulteriore agevolazione, consistente
nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali indicati
nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, riportato nella sezione dedicata. Tale allegato
Iper ammortamento: +150% costo fiscale di ammortamento (Allegato A) 30.06.2018 + 40% costo di acquisizione (Allegato B)
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Dossier Industria 4.0
include software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni,
nell’ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0.
Dato il tenore letterale della disposizione, nonché alla luce di quanto emerge dalla relazione
illustrativa, l’agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all’Allegato B è da intendersi
come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all’Allegato A, di cui
appare accessoria, atteso che l’accesso a detta misura sembra essere riservato ai soli
soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento relativo ai beni materiali.
Va, sul punto, precisato che non è richiesto che l’investimento in beni dell’Allegato B
riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento. Si
osserva che le due descritte agevolazioni, analogamente al super ammortamento di cui
replicano i meccanismi applicativi, dovrebbero ritenersi applicabili anche agli acquisti
tramite leasing (nonché all’autoproduzione dei beni), posto che le norme fanno rinvio al
concetto ampio di costo di “acquisizione” del bene.
Al fine di poter beneficiare dell’iper ammortamento per i beni dell’Allegato A e della
maggiorazione relativa ai beni dell’Allegato B, la norma richiede un’autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell’impresa acquirente che attesti
che il bene:
(i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui
all’Allegato A e/o B, e
(ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura.
Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Come si evince dalla relazione illustrativa al DDL Bilancio, l’autocertificazione o l’eventuale
perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione,
ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema
aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta
in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2017, che si considera l’imposta del periodo precedente così come si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione
Autocertificazione e perizia tecnica giurata
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Dossier Industria 4.0
degli ammortamenti all’esame. Le maggiorazioni del costo di acquisizione, ai sensi del
comma 13, non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Osservazioni di Confindustria – Le misure descritte si innestano in un piano del Governo
volto a rinnovare e rafforzare le misure a sostegno degli investimenti privati e rilanciare la
competitività del Paese, secondo un approccio condiviso e caldeggiato da Confindustria.
In particolare, va valutata positivamente la proroga di un anno del super ammortamento: pur
non essendo disponibili dati ufficiali sull’utilizzo dell’incentivo nel corso del 2016, dal nostro
osservatorio è emerso un particolare apprezzamento da parte delle imprese verso un
incentivo – di natura automatica – che ha consentito di anticipare il processo di
rinnovamento dei beni strumentali, pur in un contesto generale ancora complesso: nel mese
di ottobre 2016, i dati sugli ordini dei produttori di beni strumentali hanno registrato livelli che
non si osservavano da 8 anni e che lasciano intravedere buone possibilità di rilancio dei
piani di investimento a inizio 2017.
Merita un giudizio positivo anche il correttivo che consente, a determinate condizioni, di
estendere la fruizione dell’agevolazione anche agli investimenti effettuati nel più ampio arco
temporale che termina il 30 giugno 2018. Il primo anno di applicazione del super
ammortamento ha, infatti, svelato una criticità insita nella necessità di perfezionare la
consegna dei beni o l’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2016: tale criticità è emersa,
in particolare, per beni che richiedono tempi di realizzazione più lunghi. Confindustria, pur
apprezzando la soluzione individuata, ritiene che la misura avrebbe potuto essere
ulteriormente migliorata, consentendo di fruire dell’agevolazione anche per beni consegnati
entro un lasso temporale più lungo di quello previsto (ad esempio, entro il 31 dicembre
2018); tuttavia, l’accelerarsi dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio in Senato non
ha consentito la riproposizione, sul tema, di un apposito emendamento.
Parimenti, va valutata in termini positivi l’introduzione dell’iper ammortamento: si tratta di
uno strumento automatico, che mira a sostenere in maniera significativa, la transizione del
comparto produttivo italiano da modelli analogici a modelli digitali, basati sul paradigma
dell’interconnessione dei sistemi di produzione/fornitura.
L’agevolazione si concretizza in un incremento del costo di acquisizione del bene nella
misura del 150% ed opera come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota
annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
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Dossier Industria 4.0
Attesa la necessità di definire con maggiore dettaglio i contenuti dell’autocertificazione o
della perizia che, oltre ad attestare elementi di natura tecnica (l’inclusione del bene
nell’elenco di cui agli Allegati A o B), dovranno accertare la sussistenza di un dato di natura
fattuale, quello dell’ “interconnessione”, Confindustria sta collaborando con il MiSE nella
redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di “interconnessione” al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In tale contesto, è stato, altresì richiesto che per gli enti di certificazione accreditati –
impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi
equivalente alla perizia una “attestazione di conformità” che certifichi i requisiti richiesti dalla
norma.
Confindustria ha, inoltre, richiesto conferma all’Agenzia delle Entrate, di due ulteriori aspetti
interpretativi della disciplina, riguardo ai criteri di imputazione temporale degli investimenti e
alle modalità di effettuazione degli stessi.
Quanto al primo tema, è stata avanzata la tesi secondo cui l’iper ammortamento potrebbe
riguardare anche beni acquisiti al patrimonio dell’impresa in data antecedente al 2017 ma
non ancora entrati in funzione e che entrino in funzione durante il periodo di proroga.
In ordine al secondo profilo, invece, è stata avanzata la tesi secondo cui non sarebbero
meritevoli del regime di “iper ammortamento rafforzato” gli investimenti effettuati tramite
contratti di locazione finanziaria.
Ad avviso di Confindustria, entrambe le problematiche possono essere agevolmente risolte
adottando le regole interpretative già accolte dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al c.
d. “super ammortamento”. Sia dal testo delle norme e sia dalla relazione tecnica di
accompagnamento, infatti, non sembrano emergere elementi idonei ad avvalorare una
diversa volontà del legislatore su tali punti.
Pertanto, anche agli effetti della disciplina del c. d. “iper ammortamento” dovrebbero ritenersi
applicabili i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 23/E del 26
maggio 2016.
In particolare, con riguardo all’individuazione del momento di effettuazione degli
investimenti, è stato chiarito che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione
dell’investimento valgono i principi generali di cui all’art. 109, TUIR (a mente del quale le
spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o
spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o altro diritto reale).
Parametro della interconnessione
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Dossier Industria 4.0
In ordine poi alla nozione di investimento agevolabile e alle modalità con le quali può essere
effettuato l’investimento, va ricordato che al paragrafo 2 della citata circolare è stato chiarito
che il beneficio spetti, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing,
anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato, per le vie brevi di condividere tali tesi, in linea con la
propria prassi interpretativa.
Come anticipato, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’autocertificazione o
l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in
funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al
sistema aziendale: in quest’ultima ipotesi, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal
periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Potrebbe, al riguardo,
essere opportuno precisare che, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur
senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della
maggiorazione del super ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione
(esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%).
Anche su tale aspetto, Confindustria ha ottenuto una conferma, per le vie brevi, da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Effetti finanziari – Nella relazione tecnica al DDL Bilancio gli effetti di gettito delle misure
descritte sono quantificati come segue:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026/27
-646 -1.376 -1.496 -1.449 -1.440 -1.129 -756 -405 -58 0
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Dossier Industria 4.0
Super ammortamento e iper ammortamento: i chiarimenti di Agenzia
delle Entrate e MiSE – circolare N.4/E del 30/03/2017
L'Agenzia delle Entrate ed il MiSE hanno diffuso il 30 marzo 2017 nella circolare n. 4/E i
chiarimenti sulle misure di incentivo all’ammodernamento delle imprese e alla loro
trasformazione tecnologica, note come "super ammortamento" e “iper ammortamento".
Si rammenta che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il "super ammortamento" –
incentivo introdotto dalla precedente Legge di Stabilità 2016 – e ha istituito il c.d. "iper
ammortamento".
Tali norme, finalizzate all’ammodernamento del parco beni strumentali e alla trasformazione
tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane, prevedono oltre alla proroga, il
rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di
determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria.
Infatti, la disciplina del super ammortamento era già stata introdotta dalla Legge di Stabilità
2016 per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016, consentendo a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare del 40% il
costo di acquisizione.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale misura agevolativa agli investimenti effettuati
entro il 31 dicembre 2017 e ha introdotto, a favore dei soli titolari di reddito d’impresa, una
nuova disciplina che consente di maggiorare il costo di acquisizione nella misura:
del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi a elevatissima
tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura (sono elencati nell’Allegato A alla stessa Legge di Bilancio),
effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
del 40%, per determinati beni immateriali strumentali (elencati nell’Allegato B alla
Legge di Bilancio) prima esclusi dal super ammortamento, effettuati nel 2017 da
soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.
Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 spettano anche per gli investimenti
fatti entro il 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto risulti
accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti)
e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% (ovvero, in caso di leasing, un
maxicanone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).
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Dossier Industria 4.0
A tal fine, bisogna far riferimento alle regole generali della competenza (articolo 109, commi
1 e 2, del TUIR), secondo cui le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data
di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, a quella in cui si verifica l’effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni acquisiti in leasing, rileva il
momento in cui il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Per quanto riguarda i beneficiari della proroga del super ammortamento, la circolare
ribadisce quanto già chiarito in riferimento alla norma originaria: si tratta degli esercenti arti
e professioni (anche se svolte in forma associata) e di tutti i titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale
eventualmente esercitata e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La
maggiorazione spetta anche ai contribuenti che applicano i regimi “dei minimi” o “di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e alle imprese in “regime di
cassa”, non ai contribuenti in “regime forfetario” né alle imprese marittime che rientrano
nella tonnage tax.
Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dalla Legge di Bilancio 2017
non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% ovvero, per gli agenti
e i rappresentanti di commercio, 80%) su un importo massimo e quelli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (con deducibilità limitata al 70%).
Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta
solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti a
uso pubblico, come i taxi, e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività
d’impresa, cioè senza i quali l’attività non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture
per le imprese che effettuano attività di noleggio).
La platea dei soggetti beneficiari della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione
dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0”, è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa.
I beni agevolabili con l’iper ammortamento, elencati, come già ricordato, nell’Allegato A della
Legge di Bilancio 2017, sono raggruppabili in tre categorie:
beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
Proroga del super ammortamento
Introduzione dell’iper ammortamento
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Dossier Industria 4.0
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e
della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.
In caso di dubbi sulla riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire dell’agevolazione tra
quelli elencati nell’Allegato A, è possibile richiedere un parere tecnico allo Sviluppo
economico (se l’incertezza è di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario
all’Agenzia delle Entrate).
Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali (elencati nell’Allegato B
della Legge di Bilancio 2017: software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni) che la Stabilità 2016 aveva escluso dal super ammortamento, sono i titolari di
reddito d’impresa già fruitori della maggiorazione del 150 per cento.
La norma, dunque, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper
ammortamento e non con uno specifico bene materiale; in altre parole, il bene immateriale
non deve riguardare per forza il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento.
Per poter iniziare a fruire della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (così come per
l’iper ammortamento del 150%), l’impresa deve produrre una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ovvero, per i beni aventi costo unitario superiore a 500mila euro, una perizia
tecnica giurata di un ingegnere o un perito industriale ovvero un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene ha caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B ed è interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi
separate:
la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene,
la seconda ad avvenuta interconnessione.
In quest’ultimo caso, l’iper ammortamento è fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta
in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, se il bene non interconnesso
entra comunque in funzione, l’impresa può godere del super ammortamento fino all’esercizio
precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.
Maggiorazione del 40% per i beni immateriali
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Dossier Industria 4.0
Mentre per l’anno 2016 era stato disposto che l’imposta dovuta per il 2015, da assumere
come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andava
determinata senza tenere conto della maggiorazione, per il 2017 è previsto che gli acconti
siano determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper
ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali; pertanto, non essendo
richiamate le norme della Stabilità 2016 sul super ammortamento, l’imposta dovuta per
quell’anno – da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il
metodo storico – non deve essere rideterminata con riferimento a quelle disposizioni.
Anche per il 2018, l’imposta dovuta per il 2017 (parametro di riferimento per il calcolo
dell’acconto con il metodo storico) va determinata senza tenere conto delle norme sulla
proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai
beni immateriali.
La circolare chiarisce che affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito nella Legge
di Bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell’ottenimento del beneficio,
è necessario e sufficiente che:
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche
in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti,
fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di
produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche
documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:
TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,
mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:
indirizzo IP).
Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla circolare N.4/E del 30/03/2017 e alle relative
osservazioni di Confindustria1.
1 La circolare e il commento di Confindustria sono disponibili alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0
Interconnessione
Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018
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Dossier Industria 4.0
Legge di Bilancio 2017: credito di imposta per ricerca e
sviluppo (commi 15-16)
La Legge 11 dicembre 2016, n. 262 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2016, n. 297, art. 1, commi 15 e 16, ha apportato significative modifiche alla
disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3
del DL n. 145 del 2013 (come sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).
Si rammenta che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito di imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle spese di ricerca e
sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi
investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a
30.000 euro.
Rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
c) ricerca extra-muros;
d) competenze tecniche e privative industriali.
L’incentivo si applica, poi, nella misura maggiorata del 50% per le spese di cui alle lett. a) e
c).
Le modalità applicative della misura sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare n.5/E/2016.
Ciò premesso, la Legge di Bilancio 2017 interviene sull’incentivo, ampliandone, in vario
modo, l’ambito di applicazione.
In primo luogo, viene esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 31
dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
A decorrere dal 2017, inoltre, la misura dell’agevolazione viene elevata al 50% per tutte le
tipologie di spesa. Conseguentemente, è disposta l’abrogazione della norma che prevedeva
un incremento dell’incentivo al 50% per determinate spese, dal momento che tale misura
“maggiorata” viene ora prevista per la generalità delle spese ammissibili.
Credito d’imposta Parametro della interconnessione Proroga al 2020 + 50%
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Dossier Industria 4.0
Sempre con riferimento alle spese agevolabili, intervenendo sulla lett. a) del comma 6, della
norma originaria (articolo 3, DL n. 145/2013), si precisa che sono ammissibili le spese
relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più
richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”.
Si dispone, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese
residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
effettuino le attività di ricerca su commissione di imprese residenti o localizzate in altri
Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo
scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene
elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Le novità descritte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso il 31 dicembre 2016.
L’ultima previsione, priva di portata innovativa e già pienamente applicabile, dispone che il
credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello di sostenimento delle spese.
Osservazioni – Le modifiche apportate alla disciplina del credito di imposta R&S ne
consentono un significativo rafforzamento che risponde, in parte, ad istanze avanzate da
Confindustria e che, nel complesso va valutato in termini positivi.
L’Italia, come noto, mantiene, rispetto alla media UE, un basso livello di spesa (pubblica e
privata), in ricerca e sviluppo che rischia di limitare la capacità del Paese di far fronte alle
sfide globali della sostenibilità, dell’efficienza energetica, della salute, nonché di realizzare
innovazioni di prodotto e di processo necessarie a mantenere l’industria italiana in posizioni
di leadership europea e mondiale.
In quest’ottica, pur apprezzando l’estensione di un anno dell’incentivo, non ci si può esimere
dal ribadire la necessità di incentivi di natura strutturale al pari di altri competitor europei.
Peraltro, anche il meccanismo incrementale dell’incentivo, mantenuto in questo restyling
della norma, rischia di penalizzare le imprese che realizzano regolarmente investimenti in
ricerca, premiando maggiormente interventi di natura occasionale o discontinua.
Da 5 a 20 milioni
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Dossier Industria 4.0
In merito all’innalzamento, per tutte le spese rilevanti, della misura del credito (dal 25% al
50%) si tratta di un dato positivo per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, potenzia
la misura e la rende maggiormente attrattiva per le imprese; dall’altro, dovrebbe semplificare
il calcolo dell’incentivo, che attualmente impone di frazionare le spese in due categorie, a
seconda dell’aliquota (25% o 50%) dell’agevolazione applicabile.
Parimenti apprezzabile appare l’estensione esplicita dall’incentivo alla generalità del
personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo: sul punto, si ricorda che, in base alla
formulazione attuale della norma, le spese relative al personale altamente qualificato (in
possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una
Università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline in
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1
annesso al DL 23 dicembre 2013, n. 145) attribuiscono un credito di imposta nella misura
del 50% mentre una agevolazione nella misura ridotta del 25% è riconosciuta a fronte di
spese relative al personale tecnico, sulla base dell’interpretazione della nozione di
“competenze tecniche ” resa dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n.5/E/2016.
La generalizzazione dell’incentivo per il personale nella misura massima – più volte
auspicata da Confindustria – oltre a semplificarne le modalità di calcolo, risponde
all’esigenza di tener conto del rilevante apporto che il personale non altamente qualificato,
con preparazione tecnica, arreca alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.
Utile e rispondente ad una specifica richiesta di Confindustria, è anche l’innalzamento della
soglia massima di agevolazione fruibile su base annua, che passa, dal 2017, dagli attuali 5
milioni a 20 milioni di euro.
Una significativa novità è, poi costituita dalla previsione in base alla quale, a decorrere dal
periodo di imposta 2017, potranno fruire dell’agevolazione anche imprese residenti (o stabili
organizzazioni di imprese non residenti) che svolgano attività di R&S su commissione di
soggetti non residenti. Sulla base di quanto indicato nella relazione al DM 27 maggio 2015
(recante le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività
delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di
restituzione del credito d'imposta) erano infatti esclusi dall’ambito soggettivo
dell’agevolazione sia i soggetti non residenti, sia i soggetti residenti incaricati di attività di
R&S su commissione di terzi.
Tale impostazione comportava che, nel caso di ricerca commissionata ad imprese residenti
da imprese non residenti, nessuno dei soggetti, né il soggetto committente, né il soggetto
commissionario, potesse beneficiare dell’agevolazione; la modifica normativa recente
consente di superare, dal 2017, tale impostazione, individuando, al ricorrere di precise
Personale Parametro della interconnessione
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Dossier Industria 4.0
condizioni, nel soggetto residente in Italia il beneficiario della misura. Si tratta, dunque, di
una modifica normativa di apprezzabile rilevanza, in quanto prende atto della realtà di
imprese e centri di ricerca italiani di eccellenza, che svolgono attività di R&S su commesse
estere. Resta inteso che, per ragioni di verificabilità delle spese, tali commesse devono
provenire da soggetti residenti in Paesi collaborativi, che consentono un adeguato scambio
di informazioni con l’Italia.
Circa l’ultima previsione, relativa alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione a
decorrere dall’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese, si osserva che non
si tratta di una previsione innovativa, bensì della trasposizione in norma di rango primario di
quanto già previsto nel citato DM 27 maggio 2015 (articolo 6, comma 3).
Effetti finanziari – Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 comportano, un
onere complessivo per il credito di imposta R&S pari a 1.274 milioni di euro l’anno,
determinando un incremento di 727,1 milioni di euro rispetto ai 547 milioni di euro annui,
stimati (dal terzo anno e fino al 2019), per l'agevolazione nella sua configurazione originaria.
Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, si rinvia alla circolare 27 aprile 2017 n.13/E.2:
2 La circolare è disponibile alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0
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Dossier Industria 4.0
Legge di Bilancio 2017: estensione e rafforzamento delle
agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI
innovative (commi 66-69)
I commi 66-69 intervengono sugli incentivi fiscali concessi agli investitori in start-up e PMI
innovative, modificando in più punti la disciplina contenuta nell’articolo 29 del DLGS n.
179/2012 (estesa alle PMI innovative per effetto dell’art. 4, comma 9, del DL n. 3/2015).
Gli incentivi in parola, inizialmente riconosciuti per investimenti effettuati nel periodo 2013-
2016, sono ora posti a regime con decorrenza 1° gennaio 2017. Vengono innalzate,
uniformandole al 30%, le aliquote per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione
IRES (aliquote in precedenza fissate, rispettivamente, al 19% e al 20% dell’investimento
effettuato, con possibilità di incremento al 25% e 27% in caso di investimenti in start-up a
vocazione sociale o hi-tech in campo energetico).
L’importo massimo dell’investimento agevolabile per i soggetti IRPEF è raddoppiato: da 500
mila euro a 1 milione di euro l’anno; rimane invece invariato il massimale agevolabile per gli
investimenti effettuati da contribuenti IRES (1,8 milioni l’anno). Per entrambe le categorie di
soggetti, infine, il periodo minimo di detenzione dell’investimento è aumentato da 2 a 3 anni.
Fatta eccezione per quest’ultima rettifica, l’efficacia delle novità sopra illustrate è
subordinata al rispetto della disciplina sugli Aiuti di Stato e soggetta all’autorizzazione della
Commissione Europea, che sarà richiesta a cura del MiSE. Per l’applicazione delle nuove
norme alle start-up innovative la legge rinvia, per quanto compatibile, al contenuto del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016 (pubblicato in GU n. 84
dell’11 aprile 2016).
Il comma 68 apporta modifiche all’art. 4 del DL n. 3/2015 che ha esteso alle PMI innovative
alcuni aspetti del regime di favore delle start-up. In particolare, vengono semplificate e
coordinate le regole concernenti l’applicazione degli incentivi fiscali all’investimento,
eliminando la distinzione originariamente operata tra imprese attive da più o meno di 7 anni
e facendo rinvio, per i profili attuativi, al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli
Orientamenti sugli Aiuti di Stato relativi agli investimenti in capitale di rischio (cfr.
Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione Europea, del 22 gennaio 2014).
Il comma 69, da ultimo, dispone l’esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di
segreteria per gli atti costitutivi di start-up innovative, redatti con atto pubblico o sottoscritti
con modalità digitali (firma digitale e firma elettronica avanzata autenticata ex artt. 24 e 25
del codice dell'amministrazione digitale – D.lgs. n. 82/2005).
Agevolazioni start-up
Parametro della interconnessione
30% detrazione IRPEF-IRES
Parametro della interconnessione
IRPEF: da 0,5 a 1 milione l’anno IRES: 1,8 milioni l’anno Durata minima: 3 anni detrazione sugli investimenti
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Dossier Industria 4.0
Osservazioni – L’intervento di stabilizzazione e potenziamento del regime di favore delle
start-up e delle PMI innovative appare positivo. Le modifiche vanno nella direzione di un
rafforzamento di meccanismi premiali sul fronte fiscale che, soprattutto per quanto concerne
le start-up, stanno già producendo effetti sostanziali. Si registra, infatti, una crescita
esponenziale delle start-up iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese (da 3.179
unità a dicembre 2014 a 6.701 unità al 12 dicembre 2016) accompagnata da un aumento
del valore aggiunto medio prodotto da tale categoria di imprese (18 centesimi per ogni euro
di produzione a settembre 2016 rispetto a 15 centesimi a dicembre 2013). L’espansione
numerica delle start-up testimonia la vivacità della neo-imprenditorialità italiana in comparti
innovativi e le misure illustrate colgono la necessità di agevolare l’accesso al capitale di
rischio, fondamentale per aiutare le nuove idee a crescere e svilupparsi.
Con riguardo alle PMI innovative, invece, si evidenzia che a causa del difficile percorso
attuativo delle disposizioni relative agli incentivi fiscali per gli investitori in tali soggetti, il
potenziale insito nella disciplina non è stato ancora pienamente espresso (al 12 dicembre
2016 le PMI innovative registrate sono 327). È auspicabile, dunque, che le nuove modifiche
consentano l’applicazione rapida degli incentivi fiscali agli investimenti, con l’emanazione in
tempi brevi del necessario provvedimento attuativo e la pubblicazione di eventuali
indicazioni di prassi.
Effetti finanziari – La relazione tecnica al DDL di Bilancio stima, complessivamente, che le
norme relative all’estensione e al rafforzamento degli incentivi fiscali all’investimento in start-
up e PMI innovative (commi 66-67) producano la variazione di gettito IRPEF e IRES,
sintetizzata nella tabella che segue:
2017 2018 2019 2020 Dal 2021
IRES -2,7 -4,0 -5,3 -6,6 -8,0
IRPEF -16,3 -24,5 -32,6 -40,8 -48,9
TOTALE -18,9 -28,5 -37,9 -47,4 -56,9
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Dossier Industria 4.0
Alle modifiche recate dal comma 68 (semplificazione norme PMI) non sono ascritti effetti sul
gettito; la disposizione di cui al comma 69 (esonero bollo e segreteria per costituzione start-
up) comporta effetti negativi per l’Erario pari a 0,3 milioni di euro l’anno.
Legge di Bilancio 2017: Nuova Sabatini (commi 52-57)
Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il
termine per la concessione dei finanziamenti e contributi in conto interesse per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di PMI. Rispetto alla versione
operativa nel 2016 la normativa prevede un'interessante novità: è previsto un
contributo maggiorato del 30% (pari a una riduzione del tasso del 3,575% annuo) per
la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, nella modalità di Industria 4.0.
L’improvvisa impennata delle richieste di contributo ha determinato l’esaurimento delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili e al fine di assicurare continuità operativa
all’agevolazione fino al 31 dicembre 2018 è stato necessario uno stanziamento di
complessivi 560 milioni di euro, così articolato: 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni
di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84
milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023.
Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente
innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. “manufacturing 4.0”, e dare
attuazione alla strategia per l’innovazione “Manifattura Italia”, in corso di definizione da parte
del Ministero, una riserva pari al 20 % dello stanziamento di legge è destinata all’acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di
Public funding Nuova Sabatini
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Dossier Industria 4.0
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata
e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).
Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso secondo le modalità
di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero, con una maggiorazione pari al 30%
della misura massima ivi stabilita, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla
normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.
La scelta di prevedere un canale privilegiato per le PMI che intendono investire
nell’innovazione, nell’ambito di una misura che di per sé ha riscosso molto successo, è
legata al più ampio impegno che si pone il Ministero di dotarsi di un disegno di sviluppo di
lungo periodo e di una strategia coerente di politica industriale, che incorpori l’approccio
Industria 4.0 e che sia in grado, non solo di sostenere la vocazione manifatturiera del Paese,
ma anche di governare le tendenze di cambiamento in atto. Per le imprese quella che viene
definita la rivoluzione digitale rappresenta, infatti, una evidente opportunità di
riposizionamento ed è, quindi necessario, favorire in ogni modo la creazione di un contesto
operativo nel quale le stesse possano investire, crescere e innovarsi.
Su tali basi si fonda la scelta di prevedere una maggiorazione rispetto al tasso attualmente
applicato per la definizione del contributo concedibile che, al fine di rientrare nella
percentuale di ESL massima prevista per le imprese di media dimensione (ai sensi dei
regolamenti comunitari di esenzione nell’ambito dei quali si muove lo strumento), è stata
individuata nella misura del 30%.
Inoltre, allo scopo di sostenere il più possibile gli investimenti in innovazione, è stata fissata
una riserva, nella misura del 20% sull’ammontare del contributo complessivamente stanziato
che dovrà essere utilizzata entro il 30 giugno 2018.
In ragione di quanto detto, è prevista la possibilità per Cassa depositi e prestiti S.p.A. di
incrementare l’attuale plafond di provvista (stabilito nel limite di 5 miliardi di euro), in
funzione delle richieste di finanziamento che utilizzino tale fonte di copertura. L’incremento,
in ogni caso, non potrà superare l’importo complessivo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo
indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove
i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond.
Di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche della Nuova Sabatini.
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Dossier Industria 4.0
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della
domanda:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel
Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come
individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2
del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per
i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento
GBER.
Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero,
deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario
aderente alla convenzione.
Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di
presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 per cento degli stessi;
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di
prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di
stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario,
decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario
riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di
consegna dell’ultimo bene;
Imprese beneficiarie
Finanziamento
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Dossier Industria 4.0
c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due
milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa
beneficiaria;
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di
finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore
entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing
finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro
trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al
momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto
medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo
restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
f) indicare separatamente l’importo da destinare agli investimenti in tecnologie digitali
e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti e l’importo da destinare agli
investimenti ordinari.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo
e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede
di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria
stessa.
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui
ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale
all’investimento complessivo ammesso, ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari;
b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti (Industria 4.0).
Per ottenere l'agevolazione per le operazioni in leasing l'impresa locataria deve esercitare
l'opzione di acquisto alla stipula del contratto.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui
regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
Agevolazione
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Dossier Industria 4.0
Gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel
regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 “Aiuti agli investimenti a favore
delle PMI” del regolamento stesso:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi
aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato
acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Secondo quanto previsto all’art.5, comma 4 del decreto, sono ammissibili esclusivamente
gli investimenti avviati dalla PMI successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, debitamente sottoscritta, alle banche/intermediari finanziari.
Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto
di finanziamento. La data di conclusione corrisponde alla data dell'ultima fattura, o nel caso
di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna del bene.
Per ottenere il finanziamento e il relativo contributo, l’impresa può presentare domanda dal 2
gennaio 2017 per investimenti ordinari (nuovi macchinari, impianti e attrezzature). Per
usufruire invece della maggiorazione del 30% del contributo a fronte di investimenti in
tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, è stato fissato il termine del
1 marzo 2017, con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.
Le disposizioni e i chiarimenti contenuti nella suddetta circolare, che definiscono le modalità
di presentazione delle domande di agevolazione, si applicano:
Investimenti
Avvio e conclusione degli investimenti Presentazione della domanda e concessione del contributo
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Dossier Industria 4.0
a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle sugli
investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti,
presentate a partire dal 1 marzo 2017;
alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, tenuto conto della fase a cui sono
giunti i relativi procedimenti.
La modulistica, disponibile al sito del Ministero dello Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-
sabatini/presentazione-domande, deve essere:
sottoscritta mediante firma digitale;
inviata tramite PEC aziendale agli indirizzi PEC degli intermediari finanziari.
Per ottenere l'erogazione del contributo è fondamentale il rispetto di due
scadenze, accedendo all'apposita procedura online:
dichiarare concluso l'investimento entro 60 giorni dal termine previsto per la
conclusione dello stesso;
inviare richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla
data di ultimazione dell'investimento.
Il contributo in conto interessi viene erogato in più annualità. Le richieste di erogazione
successive alla prima sono presentate con cadenza annuale non prima di 12 mesi dalla
precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.
Osservazioni – Confindustria valuta positivamente la proroga di due anni e il
rifinanziamento della Nuova Sabatini, che ha costituito un valido strumento a supporto della
domanda di investimenti delle PMI in una fase di forte contrazione per effetto della crisi
economica e finanziaria. Sulla base dell’andamento degli anni precedenti, si stima che il
rifinanziamento possa attivare nuovi investimenti per un ammontare complessivo di circa 7
miliardi di euro. In questo senso, va anche apprezzata la qualificazione dello strumento per
l’acquisto di nuove tecnologie “Industria 4.0”, sostenendo la transizione delle imprese verso
nuovi modi di produrre, più moderni ed efficaci.
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Dossier Industria 4.0
Per maggiori approfondimenti e chiarimenti, si rinvia alle seguenti circolari3:
Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036
Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677
Circolare 9 marzo 2017, n. 22504
Allegato 6/A Elenco dei beni materiali - Nuova Sabatini
Allegato 6/B Elenco dei beni immateriali - Nuova Sabatini
Bandi di finanza agevolata a supporto dell’Innovazione:
Bando “Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti
Aziendali – AL VIA” (in attesa del bando attuativo)
Il bando supporta nuovi investimenti da parte delle imprese al fine di rilanciare il sistema
produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il
territorio lombardo. Vengono pertanto finanziati investimenti produttivi, incluso l’acquisto di
macchinari, impianti e consulenze specialistiche inseriti in adeguati Piani di sviluppo
aziendale che contengano da una parte un’analisi chiara e dettagliata dello scenario di
riferimento (interno ed esterno all’impresa) e dall’altra la definizione di una strategia volta a
ripristinare le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare l’efficienza energetica, la
salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di
crescita sui mercati nazionali ed internazionali. Saranno favoriti anche i piani di sviluppo
finalizzati al rilancio di aree produttive.
Le imprese beneficiarie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
essere PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno
2014);
essere iscritte al Registro delle imprese;
3 Le circolari sono disponibili alla sezione Progetti Speciali – Industria 4.0 del sito di AIB: http://www.aib.bs.it/progetti_speciali/industria_4_0
Finalità
Soggetti beneficiari
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Dossier Industria 4.0
avere sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione;
essere operative da almeno 24 mesi.
Nell’ambito dei settori ammessi il dispositivo attuativo potrà prevedere ulteriori delimitazioni.
Gli investimenti produttivi per lo sviluppo aziendale sono basati su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo. Il richiedente potrà presentare domanda su
una delle due seguenti linee di intervento:
1. Linea sviluppo aziendale: investimenti da realizzarsi nell’ambito di generici piani di
sviluppo aziendale;
2. Linea rilancio aree produttive: investimenti per lo sviluppo aziendale basati su
programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di
riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive, tra cui, a titolo
esemplificativo, quelli in “aree urbane compromesse”, così come definite dalla D.g.r.
n. 5126 del 18/07/07 o in aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, attraverso la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per le quali la legge regionale n. 11
del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività” prevede un coinvolgimento propositivo delle pubbliche
amministrazioni, tra cui i Comuni.
Per entrambe le linee occorre che gli investimenti siano posti in relazione con una delle Aree
di Specializzazione previste dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3),
che verranno meglio individuate e delineate nel bando attuativo.
Per la Linea sviluppo aziendale saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di
spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione,
purché funzionali e collegate al progetto:
a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;
Investimenti ammissibili
Spese ammissibili
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Dossier Industria 4.0
Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% delle spese
ammissibili. Sulla Linea Sviluppo Aziendale sono ammissibili spese fino ad un massimo di
3 M€ per impresa.
Per la Linea rilancio aree produttive saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti
tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto:
a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;
e) proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all’esercizio
dell’impresa;
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno superare complessivamente il 50% delle
spese ammissibili. Sulla Linea rilancio aree produttive sono ammissibili spese fino ad un
massimo di 6 M€ (per impresa): massimo 3 M€ per le voci di spesa a), b) e c); massimo 3
M€ per le spese di cui alle lettere d) ed e).
Gli investimenti saranno possibili:
fino a 12 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione per la
Linea sviluppo aziendale;
fino a 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione per la
Linea rilancio aree produttive.
L’intervento agevolativo si compone di:
1. Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari
finanziari convenzionati;
2. Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento;
Durata degli investimenti
Caratteristiche dell’intervento agevolativo
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Dossier Industria 4.0
3. Contributo a fondo perduto in conto capitale.
Il Contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese
ammissibili; il finanziamento e la relativa Garanzia sono volti a finanziare (per la quota parte
non coperta dal Contributo):
nel caso della Linea Sviluppo Aziendale, la totalità delle spese ammissibili;
nel caso della Linea Rilancio Aree Produttive, solo le spese per i macchinari
(spese di cui alle lettere a), b), c)). L’investimento immobiliare (spese di cui alle
lettere d) ed e)) è pertanto incentivato esclusivamente con il Contributo a fondo
perduto.
Il Finanziamento:
Importo: Tra un minimo di € 50.000 e un massimo di € 2.850.000;
Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse
finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati;
Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso
l’eventuale preammortamento;
Modalità di erogazione: possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del
Finanziamento concesso alla sottoscrizione del contratto.
La Garanzia: la Garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70%
dell’importo di ogni singolo finanziamento. Il Fondo di garanzia opererà con una leva del
25% sui finanziamenti garantiti.
Per la Linea Sviluppo aziendale sono possibili:
investimenti standard: fino al 10% delle spese ammissibili;
investimenti incentivati: fino al 15% delle spese ammissibili. Gli investimenti
incentivati sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
- Investimenti in modelli di Manifattura 4.0;
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Dossier Industria 4.0
- Programmi di investimento che dimostrino rilevanza della capacità
aggregativa;
- Programmi di investimento che prevedano la presenza di sistemi di
certificazione ambientale;
- Programmi di investimento realizzati nella riconversione dell’area
“Expo”.
Per la Linea Rilancio Aree produttive: Per Investimenti da realizzarsi nell’ambito di piani di
sviluppo aziendale inseriti all’interno di progetti di riqualificazione e/o riconversione
territoriale di aree produttive fino al 15% delle spese ammissibili.
Bando Innovalombardia – Linea Innovazione
La Linea Innovazione è un’iniziativa volta a sostenere gli investimenti per l’innovazione di
prodotto o di processo mediante la concessione, alle imprese operanti in Lombardia e con
organico inferiore a 3.000 dipendenti, di un finanziamento abbinato ad un contributo in conto
interessi. Essa si compone di due sottomisure: la Sottomisura Prodotto e la Sottomisura
Processo.
I soggetti beneficiari sono PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del
17 giugno 2014) e Grandi Imprese con un organico inferiore a 3.000 persone (ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
Le imprese beneficiarie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
essere iscritte al Registro delle imprese;
aventi sede legale e/o operativa in Lombardia al momento dell’erogazione del
contributo.
essere operative da almeno 24 mesi.
Non saranno ammesse le imprese che, al momento della concessione:
Finalità
Chi può partecipare
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Dossier Industria 4.0
rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 (per la sottomisura prodotto);
rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
651/2014 (per la sottomisura processo);
si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2 comma 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e, in
particolare, che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Non saranno ammesse le imprese che, al momento dell’erogazione del contributo siano
destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015.
Nell’ambito dello stesso gruppo societario può essere presentato un unico progetto.
L’agevolazione:
secondo la Sottomisura prodotto, sarà concessa nel rispetto del Regolamento de
minimis.
secondo la Sottomisura processo, sarà concessa in alternativa, a scelta del
beneficiario, nel rispetto del Regolamento de minimis oppure nel rispetto del
Regolamento di esenzione (in tal caso solo per le PMI in forma singola o per le Mid
Cap che si presentano in partenariato con almeno una PMI che sostiene almeno il
30% del totale dei costi ammissibili).
La Sottomisura Prodotto finanzia i progetti di industrializzazione di un progetto di R&S
finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente (es. caratteristiche tecniche,
componenti, materiali, software incorporati, facilità d’uso o altre caratteristiche funzionali) o
Regime d’aiuto Investimenti ammissibili
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Dossier Industria 4.0
alla realizzazione di un nuovo prodotto. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia
di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia.
La Sottomisura Processo finanzia i progetti finalizzati all’innovazione di processo
attraverso l’introduzione di un metodo di produzione/distribuzione nuovo o sensibilmente
migliorato. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia di Specializzazione
Intelligente di Regione Lombardia.
Per entrambe le Sottomisure, i progetti dovranno essere realizzati nell’ambito di una delle
Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente
per la ricerca e l’innovazione (S3)”:
a. aerospazio;
b. agroalimentare;
c. eco-industria;
d. industrie creative e culturali;
e. industria della salute;
f. manifatturiero avanzato;
g. mobilità sostenibile,
potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità
trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche
trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015 e s.m.i.
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e
collegate al Progetto:
a) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
b) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne;
c) i costi relativi a immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto;
Cosa finanzia
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Dossier Industria 4.0
d) le spese di personale;
e) altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla realizzazione del
Progetto calcolate forfettariamente nella misura del 15% delle spese di personale.
Le spese di cui alle lettere a) e b) dovranno costituire almeno il 70% dell’importo del
Progetto che dovrà avere una durata fino a 18 mesi dalla data di approvazione del
provvedimento di concessione dell’agevolazione.
N.B. Sono considerate ammissibili le spese per l’acquisto di materiale usato.
Caratteristiche dell’intervento agevolativo: Forma tecnica:
Finanziamento a medio-lungo termine:
Importo: Tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 7.000.000;
Copertura: Fino al 100% delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto;
Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse
finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati;
Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni incluso
l’eventuale preammortamento;
Modalità di erogazione: fino al 70% del finanziamento concesso alla sottoscrizione
del contratto di finanziamento.
Contributo in conto interessi: fino ad un massimo di 250 punti base, e comunque non oltre
l’eventuale abbattimento totale del tasso. Il valore massimo del contributo in conto interessi
potrà essere aggiornato periodicamente in funzione degli andamenti di mercato.
Il contributo
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Dossier Industria 4.0
Q & A (domande frequenti)
• Se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del
software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare
della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la
componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?
Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da
considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è coerente con
l’elenco dell’Allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al
funzionamento del bene.
• Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano
gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’Allegato A alla legge n. 232 del
2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel
tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?
L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31
dicembre 2017 – ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni – la
disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a
motore).
Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che
consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di
acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati
nell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017).
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio
2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30
giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).
Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l’imputazione degli
investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento,
debba seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2,
del TUIR.
Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato Allegato A e consegnato
nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione
dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella
del 40%.
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Dossier Industria 4.0
• Un bene compreso nell’Allegato A alla Legge di Bilancio, acquistato nel 2016 ed
entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo
beneficia?
Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può
beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento). La
maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione
del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del
2015, non assume alcuna rilevanza.
• L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e
professioni?
Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai
commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’Allegato
A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia
di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i
titolari di reddito d’impresa.
• Si può applicare il super ammortamento del 40% a un bene immateriale compreso
nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e
applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non
agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?
L’articolo 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del
costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’Allegato B della legge stessa.
Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La
norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper
ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).
Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla
Legge di Bilancio.
Pertanto, il software rientrante nel citato Allegato B può beneficiare della maggiorazione del
40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%,
indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al
bene materiale agevolato.
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Dossier Industria 4.0
• Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della Legge
di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio
dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche
in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.:
clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di
produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche
documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:
TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,
mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:
indirizzo IP).
• Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore
superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i
beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?
La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.
• Per essere considerati ammissibili ai fini dell’iper ammortamento i “Sistemi per
l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per
l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono rispettare le 5 caratteristiche
obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell’allegato A?
No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito
dell’interconnessione.
• Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito
tramite opportuni sensori o azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti
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Dossier Industria 4.0
funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato
come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?
Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter
considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore
tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
• Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda
manifatturiera può beneficiare dell’iper ammortamento? In particolare, può comunque
ritenersi soddisfatto il requisito dell’“Integrazione automatizzata con il sistema
logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo
produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?
L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell’iper
ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla
legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e
che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o
realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23
dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di
ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
• Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui
prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?
I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria
dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).
• L’acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali
(allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave ‘industria 4.0’ di
uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della
misura dell’iper ammortamento?
Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore
attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
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Dossier Industria 4.0
• Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico
e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi,
dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”, la circolare 4/E non
include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle
gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come
un’esclusione dal beneficio?
La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispostivi per il carico e lo scarico, la
movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di
macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i
dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o
semi-automatica.
• La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione
con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di
handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che
si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling?
L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi
altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei
prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio
codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali
sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia,
posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo
produttivo.
• La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione
con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una
macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione in funzione
dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione
precedente?
Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il
sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra
loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale
se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo
renda integrabile anche all’esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la
comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad es.
standard Ethernet (TCP/IP)) e che ci sia una configurazione basata sull’esistenza di un
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Dossier Industria 4.0
hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o
in modalità wireless) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio
di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.
• Con riferimento al requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete
di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra
macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi).
Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in
automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii
informazioni (…) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di
comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di
operatori (quasi come se i gestionali fossero “integrati”)? Una possibile soluzione al
problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una
comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione
potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?
La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione
automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il
processo di comunicazione.
• Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente
mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su
ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui
all’allegato A?
Sì. Per poter beneficiare dell’agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella
voce dei beni strumentali “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la
trasformazione dei materiali e delle materie prime”. Possono godere del beneficio fiscale se
il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una
porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi
siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate
alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare
4/E.
• La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la
possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza
possibilità di essere monitorabile?
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Dossier Industria 4.0
Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di
processo.
• Il “Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori” deve riferirsi solo ai più importanti parametri del
processo di lavorazione o è necessario anche quello dei micro parametri? Ad
esempio, la maggior parte delle macchine utensili in commercio sono dotate di
sensori che misurano i macro parametri di processo come la temperatura,
l’assorbimento energetico o i livelli dei liquidi di funzionamento, ma non ha la
possibilità di misurare e controllare ulteriori parametri come le vibrazioni sugli
utensili o la loro usura puntuale; di conseguenza, non è nemmeno possibile
intervenire nel caso di micro derive del processo.
Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il
monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.
• I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono
agevolabili?
I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la
macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una
sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene
garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
• Nel caso in cui l’integrazione di un bene dell’Allegato A con il sistema aziendale
richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system
integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al
bene e godere dell’iper ammortamento? Esempio: l’integrazione di una macchina può
richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell’apparecchiatura e del SW
aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati
e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone.
L’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le
agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero
beneficiare del credito d’imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
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Dossier Industria 4.0
• Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene
strumentale riconducibile all’allegato A, finalizzato a rendere quest’ultimo
interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l’accesso all’iper
ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere
quindi dell’incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti
quest’ultimo dell’HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l’intero
sistema.
Se l’investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è
riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.
• Nel caso di revamping sono iper ammortizzati solo gli investimenti ricompresi sotto
il secondo gruppo dell’allegato A o anche altri costi che si rendessero necessari?
L’attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all’impianto oggetto
dell’ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l’acquisto
e l’implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono
anche package e componenti di impianto) necessari a ottenere l’ammodernamento della
macchina o dell’impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell’iper ammortamento.
• Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi
le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi
sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della “rispondenza ai
più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro” è sufficiente uniformarsi
all’allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere
la marcatura CE?
In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte
modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura
CE.
• Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria
indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all’allegato A (Sistemi per
l’assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su
macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come
revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la
destinazione d’uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli
stessi?
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Dossier Industria 4.0
In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono
modificate le capacità della macchina ma, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, essa
potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi
potrebbero usufruire dell’iper ammortamento a condizione che rispettino il requisito
dell’interconnessione.
• Quando si parla di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri
di processo mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo, cosa
si intende per “derive di processo”? Inoltre, è sufficiente misurare di continuo il
processo o, qualora si rilevino deviazioni dallo standard impostato, devono anche
essere attuate correzioni (retroazioni)?
Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo
produttivo.
La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le
capacità che la macchina in questione deve soddisfare.
• Sezione dell’allegato A: “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità”, come si interpreta la voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti
per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e
per la riduzione delle emissioni”. In particolare, i sistemi in questione devono
contestualmente: gestire, consentire l’utilizzo e monitorare o è sufficiente che
ottemperino solo a una delle tre condizioni previste?
È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che
intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto
concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul
processo nel caso di derive.
Nel caso in cui si parli di soluzioni o sistemi, questi devono essere dotati di una serie di
sensori, dispositivi e di sistemi di controllo, di elaborazione e di simulazione che, secondo la
visione di Industria 4.0, permettano di individuare, di analizzare e di attuare i possibili
interventi da effettuare su un impianto. I componenti devono avere un’intelligenza locale (e
quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello
sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono
intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di
effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente.
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Dossier Industria 4.0
Immagini tratte da:
Piano Nazionale Industria 4.0 (presentazione del 21/09/2016 – sito MISE:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
Digital Innovation Hub e Compentence Center (presentazione Confindustria del 25/11/2016)
Progetto Industria 4.0: DIH Lombardo (presentazione gruppo di lavoro Confindustria Lombardia)
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Dossier Industria 4.0
Allegati
Allegato A alla Legge di Bilancio 2017
Allegato A
(Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di
energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni),
elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la
trasformazione dei materiali e delle materie prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri
materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per
recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di
ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la
separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle
caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione
delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito
industriale,
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macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il
carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita
automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione
automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di
fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti
caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o
PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo
produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene
del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di
almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili
o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in
remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di
processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive
di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria
4.0’ i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per
l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il
controllo automatico dei processi utilizzati anche
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nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione
esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto,
multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale)
e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e
macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala
dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-
metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e
che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare
la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono
di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e
connessa al sistema informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad
esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei
prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi,
tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali
in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il
prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare
opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo
aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e
sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i
processi di produzione mediante tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei
lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio
Frequency Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura
tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti
o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la
marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e
la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti
nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri
prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
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componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione,
l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e
idrici e per la riduzione delle emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio,
sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione
dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze
aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di
fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le
attività di macchine e impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica
«4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in
grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche
fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche,
età, presenza di disabilità),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti
esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera
intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra
operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà
aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano
l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di
lavorazione, manutenzione, logistica.
___________________________________________________
Allegato così modificato dall’ art. 7-novies, comma 1, lett. b), c)
e d), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18.
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Allegato B alla Legge di Bilancio 2017
ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni
materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e
produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte
prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la
modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la
prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del
prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto
ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita
del prodotto(sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che
tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle
decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e
visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per
migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di
produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di
integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di
fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di
comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA,
sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e
dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di
fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta'
virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad
esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse
modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti
reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di
comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con
l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things)
grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching
delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei sistemi
produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione
della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi
processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un
insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a
supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o
dellasupply chain (cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial
analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data
provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale
(Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial
intelligence & machine learning che consentono alle macchine di
mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a
garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento
affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione
automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita'
cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento
e riconfigurabilita' (cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo
lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine
intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la
qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione
della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e
nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione,
la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale,
visuale e tattile,
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza
degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica
e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di
energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla
fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione
di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e
accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual
industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e
caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di
tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi
macchina lungo le linee produttive reali.
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