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Highlights T&P 2008

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    HIGHLIGHTS 2008

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    SOMMARIO

    ::EditorialePag. 3

    ::News 2008 Pag. 4

    ::La Nostra Giurisprudenza Pag. 11

    ::Rassegna Stampa Pag. 18

    ::Pubblicazioni Pag. 21

    :: Eventi Pag. 23

    ::Studio T&P Pag. 29

    ::Contatti Pag. 32

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    DITO

    RIALE

    Auguriamo a tutti una buona ripresa con i nostri Highlights 2008.Nel mese di dicembre non avete ricevuto la nostra newsletter perch,come lo scorso anno, abbiamo pensato di chiudere lanno con gliHighlights 2008 che vi giungono ora come augurio per il nuovo anno.Lanno scorso abbiamo presentato il nostro Studio, vi abbiamo raccontato

    la nostra storia ed abbiamo parlato di tutti i settori di attivit. Gli Highlights2007sono consultabili sul nostro sito nella sezione Newsletter.

    Questanno abbiamo voluto fornire un quadro delle principali novitlegislative e giurisprudenziali, sia in materia di lavoro, sia in materiadi diritto civile, con laugurio che gli Highlights possano essere un utilestrumento di consultazione e dare una visione di insieme dei principalieventi che hanno caratterizzato lanno appena concluso.

    Le novit sono raccolte nella parte intitolata News 2008 eriguardano, in primo luogo, gli interventi in materia di lavoro e di

    agenzia. Si segnalano, al riguardo, le leggi 24 dicembre 2007 n. 247(entrata in vigore 1 gennaio 2008) con le evidenze in tema dipensioni, disoccupazione, disabili, contratti a termine erapporto a tempo parziale. Sui contratti a termine il legislatore haavuto un particolare riguardo intervenendo con ulteriori provvedimenti e,in particolare, con il decreto legge n. 112/2008 e con le modifichecontenute nella legge di conversione n. 133/2008 che ha escluso,per i giudizi in corso, la reintegrazione, sostituendola con lindennizzo.

    Altre importanti novit sono costituite dallabrogazione della leggesulle dimissioni volontarie, rese particolarmente difficoltose dallaprecedente normativa, lintroduzione della nuova disciplina intema di sicurezza e quella sul libro unico del lavoro, obbligatoriodal gennaio 2009.

    Alle news legislative abbiamo accostato le news della Nostragiurisprudenza ricordando alcune fra le pi interessanti sentenze che,durante lanno, avevamo esposto pi in dettaglio nelle newsletter.

    Lo stesso schema stato seguito per il diritto civile con le novitlegislative, in particolare in tema di azioni collettiverisarcitorie e in tema di assicurazione, ricordando, per questo

    importante settore, la giurisprudenza pi significativa.Gli Highlights si concludono con un riassunto della rassegna stampa,delle pubblicazioni e degli eventi che ci hanno visti coinvolti e checostituiscono unattivit che si aggiunge a quella tradizionale di uno Studiolegale.

    Vi lasciamo, dunque, alla lettura dei nostri Highlights 2008 e vi diamolarrivederci con la newsletter di gennaio.

    Stefano Beretta, Stefano Trifir, Marina Tona, Francesco

    Autelitano, Luca DArco, Tommaso Targa, Claudio Ponari,Teresa Cofano, Diego Meucci

    http://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDFhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDFhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDFhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDFhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDFhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/21_italiano.PDF
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    NEWS 2008

    :: ARTICOLI E INTERVISTELE NOVIT LEGISLATIVE DEL 2008

    DIRITTO DEL LAVOROIl 2008 stato un anno ricco di importanti interventi legislativi in materia di diritto del lavoro.

    Proprio l1 gennaio 2008 entrata in vigore la Legge 24 dicembre 2007 n. 247che ha reso operativo ilprotocollo sul Welfare sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23 luglio 2007 con importanti novit inmateria, tra laltro, di requisiti pensionistici, lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo parziale.

    PENSIONILa L. n. 247/2007 ha modificato la cd. legge Maroni (L. 23 agosto 2004, n. 243) abrogando il cd.scalone che prevedeva linnalzamento al compimento dei 60 anni, con decorrenza dal gennaio 2008, per

    laccesso alla pensione di anzianit.Conseguentemente, alla luce della nuova disciplina, potr andare in pensione, indipendentemente dallet, chiha maturato 40 anni di anzianit contributiva. Per chi ha meno di 40 anni di contributi, ma almeno 35 anni dianzianit, si prevede invece la possibilit di accedere al pensionamento di anzianit al raggiungimento dideterminate quote (date dalla somma dellet anagrafica e degli anni di contribuzione) crescenti nel corso deglianni (95 dal 30 giugno 2009 e fino al 2010; 96 per il 2011/2012, 97 dal 2013).Con riferimento al pensionamento di anzianit per i soggetti che abbiano 40 anni di contributi, ovvero alpensionamento di vecchiaia (per i soggetti che abbiano compiuti 65 anni) la legge in esame ha poi dettato unadisciplina temporanea delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (in attesa di stabilire, entro il 31 dicembre2011, una disciplina definitiva) che prevede la reintroduzione delle quattro finestre di cui alla legge 8 agosto1995, n. 335 per la pensione di anzianit che vengono estese anche al pensionamento di vecchiaia.

    DISOCCUPAZIONEUnaltra importante modifica che, ancorch esterna alla regolamentazione del rapporto di lavoro, riverberacomunque su questo i suoi riflessi indiretti, specie per quanto riguarda il momento della sua cessazione, quella relativa al trattamento di disoccupazione. I requisiti per laccesso a tale trattamento restano quellifissati nel R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e, cio, linvolontariet della disoccupazione ed il possesso diunanzianit contributiva di almeno due anni e di almeno un anno nel biennio precedente la disoccupazione.Il trattamento di disoccupazione elevato da 180 giorni a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e adodici mesi per gli ultra cinquantenni con trattamento determinato nel 60% dellultima retribuzione per iprimi sei mesi, nel 50% per il settimo e ottavo mese, nel 40% per gli ulteriori mesi (ovviamente questultima

    parte vale solo per i lavoratori ultra cinquantenni che possono fruire del trattamento di disoccupazione sino adodici mesi). Unaltra misura importante nel trattamento di disoccupazione la copertura contributivafigurativa per lintero periodo di percezione del trattamento di disoccupazione.

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    DISABILILinserimento dei disabili nel mondo del lavoro disciplinato con incentivi alle assunzioni daparte di Regioni e Province autonome e rimborsi di spesa necessari per trasformare il posto di lavoroal fine di adeguarlo alle possibilit operative dei disabili, per lapprestamento di tipologie di telelavoroe per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano lintegrazione lavorativa del disabile.

    CONTRATTI A TERMINELa legge - dopo avere ribadito il principio che il rapporto di lavoro subordinato stipulato di regola a tempo indeterminato, dispone che pi contratti a termine (pressolo stesso datore e per mansioni equivalenti) di durata complessiva superiore a 36 mesi,comportano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (salva la possibilit distipulare, per una sola volta, un ulteriore contratto a termine innanzi alla Direzione Provinciale dellavoro, con lintervento del sindacato e comunque per una durata predeterminata dalle organizzazionisindacali dei lavoratori e datoriali). Il computo dei 36 mesi non deve tener conto della durata deiperiodi di interruzione fra un contratto e laltro ed comprensivo di proroghe e rinnovi.

    In via transitoria stato previsto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore dellalegge n. 247/2007 continuano fino alla scadenza prevista dal contratto, anche in deroga alledisposizioni sopra riportate. Tuttavia, il periodo di lavoro gi effettuato alla data di entrata in vigoredella legge verr computato, insieme ai periodi successivi di attivit, ai fini della determinazione delperiodo massimo di 36 mesi, decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

    Restano esclusi da tale disciplina, i contratti stipulati per far fronte alle attivit stagionali individuatinel D.P.R. n. 1525/1963 e nei contratti collettivi nazionali (sarebbe stato il caso di dare spazioanche ai contratti collettivi aziendali, pi vicini alle esigenze di imprese e dipendenti).

    La legge prevede ancora che il lavoratore assunto a termine per attivit stagionali, qualora abbiaprestato attivit lavorativa presso lazienda per un periodo superiore a sei mesi (anche con pi

    contratti a termine), ha diritto di precedenzanelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dallastessa azienda entro i successivi dodici mesi e per le mansioni espletate in esecuzione dei rapporti atermine. Il diritto di precedenza previsto anche con riferimento a nuove assunzioni a termine per lemedesime attivit. Tuttavia, il diritto pu essere esercitato solo se il dipendente manifesta una volontin tal senso entro sei mesi dalla cessazione del rapporto per lassunzione a tempo indeterminato,ovvero entro tre mesi per la nuova assunzione a termine. Il diritto si estingue entro un anno dallacessazione del rapporto di lavoro.

    RAPPORTO A TEMPO PARZIALELa L. n. 247/08 ha apportato significative modificazioni alla legge Biagi.

    In particolare, il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. Legge Biagi) prevedeva che le partiindividuali del contratto di lavoro, cio datore di lavoro e dipendente, potessero concordare clausoleflessibili concernenti la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei

    rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto, che potessero stabilire clausole elasticheconcernenti le variazioni in aumento della durata della prestazione.La nuova legge toglie questa possibilit alle parti individuali del contratto di lavoro e demandaesclusivamente alla contrattazione collettiva il potere di stabilire clausole flessibili e clausoleelastiche. Nellambito di tale disciplina collettiva e nei termini, condizioni e modalit ivi stabilite siriconosce al datore di lavoro il potere (per la verit molto affievolito) di variare in aumento la duratadella prestazione lavorativa (nel caso di part-time verticale o misto), ovvero di modificare lacollocazione temporale della stessa (nel caso di part-time orizzontale), ma previo preavviso di almeno

    cinque giorni lavorativi al dipendente (mentre secondo la previgente normativa il preavviso era di duegiorni salva diversa intesa tra le parti), a cui viene attribuito il diritto a specifiche compensazioni nellamisura e nelle forme determinate dai contratti collettivi.

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    Viene, quindi, tolta alle parti la possibilit di mutare, per accordo individuale, le condizioni delpart-time con riferimento alle c.d clausole elastiche e clausole flessibili sopra viste, demandando allacontrattazione collettiva, in via esclusiva, la disciplina in materia.

    Sempre in tema di part-time la legge prevede che il dipendente, che ha trasformato il rapporto dilavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto atempo pieno per lespletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti svolte nel rapporto dilavoro a tempo parziale. Il concetto di equivalenza lascia, evidentemente, ampi spazi di opinabilit e diprobabile contenzioso. Infine, la legge esamina casi particolari in cui, in relazione a gravi condizioni disalute del dipendente (patologie di carattere oncologico), ovvero per particolari situazioni familiari, lostesso ha diritto, rispettivamente, alla trasformazione del rapporto oppure alla priorit nellatrasformazione.

    :: A febbraio stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della Leggen. 188/2007 sulle dimissioni volontarie. La Legge prevedeva che le dimissioni volontariedei lavoratori subordinati e le risoluzioni volontarie dei rapporti dei lavoratori autonomi nonpossono essere rese con forma libera, bens - e a pena di nullit - mediante lutilizzo di appositimoduli. Il provvedimento, che aveva destato parecchi dubbi applicativi, stato abrogato dallart.39, comma 10 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 e si ritorna cos alla libert di forma, salvadiversa disposizione dei contratti individuali o collettivi.

    ::Un altro intervento legislativo fondamentale in materia di lavoro nellanno appena trascorso quello relativo alla nuova normativa sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.Con il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il legislatore ha operato, infatti un integrale riordino dellamateria relativa alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, dando laddio alla vecchia legge

    626/94 ed alle altre numerose normative preesistenti, innovando sul piano della prevenzione,della formazione, del potenziamento e del coordinamento della vigilanza, del ruolo deirappresentanti dei lavoratori e sul sistema sanzionatorio. Ne abbiamo trattato nelle nostrenewsletter e, in particolare, in quella del mese di luglio, esponendo in un prospetto - a cui sirinvia - le pi importanti novit.

    :: Lanno si chiuso con un nuovo importante intervento in materia di contratto a tempodeterminato. A seguito dellentrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133, diconversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, sono state apportate, infatti, nuoverilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dal D. Lgs.n. 368/2001.

    Tali modifiche investono, tra laltro, le ragioni giustificatrici dellapposizione del termine;lestensione del diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni e lapparato sanzionatorio. E cosal testo originario del comma 1, dellart.1, del D. Lgs. n. 368/01 che prevede consentitalapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere

    tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo stata aggiunta la precisazione anche se riferibiliallordinaria attivit del datore di lavoro. Tale inserimento - mutuato dalla disciplina dettata inmateria di somministrazione (lart. 20, comma 4 del D. Lgs. 10 settembre 2003, cd. RiformaBiagi, prevede, infatti, che la somministrazione di lavoro a tempo determinato ammessa a fronte diragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili allordinaria attivitdellutilizzatore) - dovrebbe consentire, nellintenzione del legislatore, il superamento della

    diatriba sviluppatasi tra dottrina e giurisprudenza in merito al carattere eccezionale e/ostraordinario delle ragioni giustificatrici dellapposizione del termine.

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    Ma lintervento pi significativo (e pi discusso) riguarda lintroduzione, nelD. Lgs. 368/2001, dellart. 4-bis, in base al quale, con riferimento ai soli giudizi in corso alladata di entrata in vigore della presente disposizione e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso diviolazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4 del medesimo D. Lgs., il datore di lavoro tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con unindennit di importo compreso tra 2,5 e 6

    mensilit dellultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nellarticolo 8 della legge

    15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni.

    Per effetto di tale ultima modifica, nellipotesi in cui dovesse essere ritenuto nullo il termineapposto ad un contratto, per mancata prova della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico,

    produttivo, organizzativo o sostitutivo, quindi per violazione dellart. 1 del D. Lgs. 368/2001(ovvero degli artt. 2 o 4), i lavoratori (con giudizio in corso alla data di entrata in vigore delladisposizione, ovvero il 21 agosto 2008) non avrebbero diritto - come per il passato - allariammissione in servizio bens al pagamento di una indennit compresa tra 2,5 e 6 mensilitdellultima retribuzione globale di fatto.

    La Corte Costituzionale stata investita della questione di legittimit costituzionale del nuovoarticolo. Secondo le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale lart. 4 bis violerebbe lart.3 Cost. (in quanto situazioni di fatto identiche vengono trattate in modo differente, per il solofatto che il giudizio in corso, senza una legittima ragione giustificatrice); lart. 24, 1 comma,Cost. (pregiudicando il diritto di difesa, o, meglio, pregiudicando chi si pi tempestivamenteattivato a tutela dei suoi diritti), lart. 117, 1 comma, Cost. (in quanto verrebbe violato ilprincipio di cui allart. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertfondamentali, secondo cui il Legislatore nazionale non pu emanare norme sostanziali oprocessuali che compromettano lesito del giudizio gi instaurato; principio di cui , invece,imposto il rispetto dallart. 117 Cost.). Vedremo come e quando si pronuncer la Corte

    Costituzionale.

    :: Unaltra importante novit introdotta dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 quella relativa alladisciplina del cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

    Dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente lepensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gliuomini e ai 60 anni per le donne a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle formesostitutive ed esclusive della medesima nonch della gestione separata di cui alla legge 8 agosto1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui allarticolo 1, commi 6

    e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando ilregime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dallarticolo 1, comma 6, della predetta leggen. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data del 1 gennaio 2009 relativamente alle pensioniliquidate interamente con il sistema contributivo:

    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente lepensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianit contributiva pari osuperiore a 40 anni;

    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente lepensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con et pari o superiore a 65 anni per gli

    uomini e 60 anni per le donne.

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    ::Infine, la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D. L. 112/2008, ha istituito, in unotticadi semplificazione, un nuovo libro obbligatorio il Libro Unico del Lavoro chesostituisce, nel rispetto del periodo transitorio, i libri paga e matricola.

    Il passaggio al libro unico del lavoro obbligatorio a decorrere dal periodo di paga digennaio 2009. Sono obbligati, sono tenuti ad istituire il libro unico del lavoro nel

    quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati - anche occupati presso sedi operativesituate allestero - i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, di qualsiasi settore,compresi i datori di lavoro agricolo, quelli dello spettacolo, dellautotrasporto e quelli marittimi.

    Nel libro unico devono essere registrati anche i lavoratori in missione nellambito di un contrattodi somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati, i collaboratori coordinati e continuativiindipendentemente dalla modalit organizzativa (a progetto e non), le collaborazioni tipiche qualigli amministratori, i sindaci di societ non esercenti attivit professionali e gli associati inpartecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro), i lavoratori a domicilioed i dipendenti occupati con una delle diverse tipologie contrattuali previste dal D. Lgs. n.276/2003, quali il lavoro intermittente (ripristinato dal medesimo provvedimento di legge), il

    lavoro ripartito, il contratto di inserimento, ecc.Nel libro unico del lavoro si dovranno obbligatoriamente annotare: nome e cognomedel lavoratore; codice fiscale; la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (overicorrano); la retribuzione base; lanzianit di servizio; le relative posizioni assicurative eprevidenziali; le retribuzioni in denaro e in natura; i rimborsi spese; le trattenute a qualsiasi titoloeffettuate: fiscali, contributive, sindacali, oneri vari, ecc.; le detrazioni fiscali; lANF e leprestazioni temporanee (malattia, maternit, infortunio, CIG, congedi, ecc.); gli straordinari e ipremi; il calendario delle presenze per ciascun lavoratore dipendente e per ogni giorno: ilnumero delle ore di lavoro effettuate (con indicazione separata degli straordinari), le eventualiassenze dal lavoro (anche non retribuite), i giorni di ferie ed i riposi.

    Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardoai periodi superiori, deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro (per esempio idirigenti, i quadri e gli impiegati direttivi con autonomia decisionale esclusi dalla limitazione diorario). Permane comunque lobbligo di registrare la causale delle assenze. Nei casi in cui ilavoratori non percepiscano alcuna retribuzione o compenso (esempio amministratori) o nonsvolgano la propria prestazione lavorativa prevista contrattualmente (come per esempio illavoratore part-time verticale), la registrazione nel libro unico deve avvenire: in occasione dellaprima ammissione al lavoro e successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi asvolgere attivit lavorativa o percepisca compensi e somme, nonch al termine del rapporto dilavoro.

    Sono ammesse tre modalit di tenuta e conservazione del libro unico: a stampa

    meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con numerazione di ogni pagina e previavidimazione (con riferimento al codice cliente) presso lINAIL o, previa richiesta allINAIL, connumerazione e vidimazione effettuata in sede di stampa del modulo cartaceo da soggettiautorizzati dallINAIL (tipografie); a stampa laser previa autorizzazione da parte dellINAIL allastampa e alla generazione della numerazione automatica; su supporti magnetici sui quali ognisingola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenzaeffettuate, o ad elaborazione automatica dei dati.

    Il datore di lavoro pu tenere, alternativamente, il libro unico del lavoro presso:la sede legale dellimpresa (si ritiene possa valere anche la sede amministrativa); presso lo studiodel consulente del lavoro o altro professionista abilitato ex lege 12/79 (art. 5, c. 1); presso iservizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altrepiccole imprese, anche in forma cooperativa; per i gruppi di impresa, presso la capogruppo, incarica dalle singole imprese (art. 31, c. 1, D. Lgs. 276/2003).

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    Il 2008 stato un anno ricco di novit legislative degne di rilievo e di interesse perlattivit di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta dal nostroStudio.

    Tra le tante, segnaliamo la Legge finanziaria 2008 (articoli 445 e 449), che ha introdottola disciplina delle azioni collettive risarcitorie a tutela dei consumatori e che, a seguitodel decreto milleproroghe - e salvo ulteriori proroghe - entrer in vigore il 1 luglio 2009.

    In base a tale disciplina, legittimate ad esercitare lazione collettiva a tutela degliinteressi collettivi dei consumatori e degli utenti sono le associazioni deiconsumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui allart. 139 del

    D. Lgs. 206/2005, nonch le associazioni ed i comitati che sono adeguatamenterappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Questi soggetti sono legittimati achiedere al Tribunale nella cui competenza territoriale ricade il luogo in cui ha sede limpresa,laccertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti aisingoli consumatori nellambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dellart.1342 del Codice Civile o in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commercialiscorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralit diconsumatori o di utenti. I consumatori e gli utenti che intendono avvalersi di questa tutelagiurisdizionale civile devono comunicare per iscritto a chi ha promosso lazione la propriaadesione allazione collettiva. Ladesione pu essere comunicata, sia in primo grado che nelgiudizio di appello, fino alludienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio , comunque,

    sempre ammesso lintervento dei singoli consumatori.Il Tribunale, dopo aver preliminarmente deliberato in ordine allammissibilitdella domanda, decide nel merito. Se accoglie la domanda, determina i criteri in base aiquali liquidare la somma da corrispondere ai singoli consumatori o utenti che hanno aderitoallazione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Nei sessanta giorni successivi allanotificazione della sentenza, limpresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscrittodal legale rappresentante, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in Cancelleria.La proposta, in qualsiasi forma accettata dal consumatore o dallutente, costituisce titoloesecutivo. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei consumatori outenti che hanno aderito allazione collettiva in un momento successivo alla proposizione della

    domanda. fatta salva lazione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono allazionecollettiva risarcitoria o che non intervengono nel giudizio ad essa relativo.

    Se, invece, limpresa condannata al risarcimento del danno o alla restituzione delle sommespettanti ai singoli consumatori o utenti non comunica la proposta economica nei sessanta giornisuccessivi alla notificazione della sentenza, o se questa non viene accettata anche solo da alcuni deiconsumatori o utenti che hanno aderito allazione collettiva o sono intervenuti nel giudizio, ilPresidente del Tribunale costituisce una camera di conciliazione per la determinazione dellesomme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito allazionecollettiva o sono intervenuti nel giudizio e che ne fanno domanda.

    La camera di conciliazione quantifica, con un verbale sottoscritto dal suo Presidente, i modi, i

    termini e lammontare delle somme da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale diconciliazione costituisce titolo esecutivo.

    DIRITTO CIVILE

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    In alternativa alla camera unica di conciliazione il Presidente del Tribunale dispone che lacomposizione non contenziosa della controversia abbia luogo presso uno degli organismi diconciliazione di cui allart. 38 del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, operante nel territorio delComune in cui ha sede il Tribunale.

    DIRITTO ASSICURATIVONellambito del DIRITTO ASSICURATIVO, che rappresenta un importante campo diattivit con il quale il nostro Studio quotidianamente si confronta, si evidenziano:

    :: la Legge n. 166/2008che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 28.8.2008, n. 134(Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), introducendo allart.3 del D.L. n. 134/08 il comma 2 ter, ai sensi del quale Il secondo comma dellarticolo 2952 del codicecivile sostituito dal seguente: .

    La novella legislativa ha raddoppiato, sia per il ramo danni, sia per il ramo vita, iltermine di prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione -in primis, il diritto allindennizzo - con ci uniformandolo al termine biennale di prescrizione deidiritti derivanti dal contratto di coassicurazione. La legge ha lasciato invariato il termine diprescrizione di un anno del diritto al pagamento delle rate di premio;

    :: il Regolamento Isvap 9 maggio 2008 in materia di obblighi di trasparenza einformativa a carico delle imprese, che impone alle imprese di assicurazione che esercitino

    lassicurazione obbligatoria della responsabilit civile lobbligo di mettere a disposizione dellaclientela, presso ogni punto vendita e sul proprio sito internet, i documenti precontrattuali e lecondizioni di polizza; lobbligo di fornire gratuitamente un preventivo personalizzato, checomprenda non solo il premio richiesto per la copertura assicurativa, ma anche la provvigionespettante allintermediario e leventuale sconto applicato; lulteriore obbligo di evidenziare nelcontratto, con caratteri tipografici di particolare rilievo, le clausole di esclusione e di rivalsa.Lo stesso regolamento pone, poi, una serie di obblighi informativi a carico degli intermediari;:: il D.M. del 1 aprile 2008, n. 86, e cio il Regolamento recante disposizioni in materiadi obbligo di assicurazione della responsabilit civile derivante dalla circolazionedei veicoli a motore e dei natanti, il quale ha precisato, da un lato, che sono soggettiallobbligo di assicurazione per la responsabilit civile verso i terzi tutti i veicoli a motore senzaguida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione, nonch i natanti e i motoriamovibili posti in navigazione in acque ad uso pubblico o a queste equiparate (art. 3, comma 1; art.4).

    Il Decreto ha, inoltre, espressamente previsto: (i) che sono equiparate alle strade di uso pubblicotutte le aree - di propriet pubblica o privata - aperte alla circolazione del pubblico, dallaltro; (ii)che sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorch di uso privato, tutte le acque aperte allanavigazione.Lart. 5 del regolamento prevede che per i veicoli a motore immatricolati negli stati esteri indicatidallo stesso articolo, che circolino temporaneamente nel territorio italiano, lobbligo dellacopertura assicurativa si considera assolto, per la durata della permanenza in Italia. In altri termini,

    per i sinistri causati dai veicoli immatricolati in uno dei Paesi indicati dallart. 5, tenuto alrisarcimento sar LUfficio centrale italiano.

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    GIURISPRUDENZA

    :: ARTICOLI E INTERVISTE:: DIRITTO DEL LAVORO - LE NOSTRE SENTENZEDIRITTO SINDACALE

    :: In materia di diritto sindacale si segnalano pronunce relative ai requisiti di ammissibilit dellazione direpressione della condotta antisindacale, con laccesso a tale rimedio esclusivamente consentito alle associazioni

    sindacali che dimostrino di avere effettivamente una dimensione nazionale, comprovata dalla stipula di contratticollettivi e/o accordi sindacali (Trib. Monza, 25 luglio 2008 - Trib. Civitavecchia, 6 novembre 2008).

    Sempre in ambito sindacale si colloca unimportante decisione del Tribunale di Ferrara con la quale stataaffermata la legittimit della scelta del datore di lavoro di fermare gli impianti, ricorrendo allacassaintegrazione, in un caso in cui ci si era reso necessario in conseguenza di unagitazione sindacale cheaveva impedito il regolare approvvigionamento degli impianti (Trib. Ferrara, 27 marzo 2008).

    Ancora nel diritto sindacale merita di essere segnalata la decisione con la quale la Corte di Appello di Bolognaha ritenuto legittimo che il datore di lavoro richieda ai dipendenti di comunicare, preventivamente, la propriadecisione di partecipare o meno allo sciopero, al fine di consentire lerogazione delle prestazioni indispensabili(Corte di Appello di Bologna, 7 luglio 2008).

    FONTI CONTRATTUALI

    Importanti decisioni hanno concorso a fare chiarezza su problemi molto dibattuti in dottrina ed ingiurisprudenza.

    In particolare stato chiarito che il contratto collettivo pu essere stipulato oralmente, non esistendo unobbligo di adottare una forma solenne ed stato anche precisato che ciascuna delle parti pu sciogliersi, inqualsiasi momento dal contratto, dando la disdetta tutte le volte che un termine non sia espressamente stabilito(Trib. Milano, 30 giugno 2008).

    Inoltre, tra le sentenze pi significative, per la rilevanza delle questioni trattate, ricordiamo la pronuncia che haaffermato il principio secondo cui, nel conflitto tra due diverse regolamentazioni - una nazionale ed una locale -prevale quella pi vicina agli interessi disciplinati (Trib. Busto Arsizio, 19 maggio 2008) e la decisione cheha chiarito che la nozione di uso aziendale presuppone necessariamente la consapevolezza del datore di lavorodi riconoscere un trattamento di miglior favore (Trib. Milano, 29 ottobre 2008).

    RAPPORTO DI AGENZIA

    :: Si segnalano sentenze che hanno rigettato le pretese degli agenti fondate su asseriti comportamenti illeciti aloro danno. Una sentenza della Cassazione ha escluso la natura di rappresaglia del recesso intimato allagente,richiedendo al riguardo lassolvimento di un onere probatorio rigoroso da parte del medesimo (Cass., 19ottobre 2005); altra sentenza del Tribunale di Brescia ha escluso la giusta causa di recesso dellagente stante la

    tardivit della sua reazione rispetto ai comportamenti lamentati (Trib. Brescia, 26 giugno 2008).In merito alla quantificazione dellindennit di cessazione del rapporto, si distingue una sentenza del Tribunaledi Avezzano che, in disaccordo con il recente orientamento della Cassazione, ha escluso la facolt dellagente di

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    rivendicare sia lindennit di cessazione del rapporto quantificata ai sensi dellart. 1751 cod. civ. che,in via subordinata, lindennit suppletiva di clientela quantificata in base ai vigenti Accordi EconomiciCollettivi; secondo tale sentenza, la scelta dellagente di chiedere lindennit di cessazione europeaex art. 1751 cod. civ. preclude al medesimo di rivendicare, in mancanza di prova dei requisiti dilegge, il pagamento dellindennit avente fonte pattizia (Trib. Avezzano, 29 luglio 2008).

    RAPPORTO DI LAVORO:: Segnaliamo, in questo settore, la decisione con la quale stato ritenuto legittimo il ricorso allasomministrazione di personalenel caso in cui il lavoratore venga adibito a un servizio che, avutoriguardo alla normale organizzazione aziendale, possa essere considerato sperimentale (Trib.Milano, 17 ottobre 2008); si ricorda anche la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha fattogiustizia di inutili rigidit non previste dal dettato normativo, acconsentendo che larticolazionedellorario di lavoro in materia di contratto a part time possa essere desunta da una tabella turniallegata al contratto e sottoscritta a parte (Trib. Milano, 1 marzo 2008).

    :: Unimportante decisione ha ribadito il principio secondo cui possono ben avere natura autonoma e

    non subordinata i rapporti di collaborazione giornalistica che abbiano ad oggetto larealizzazione di servizi di attualit verso un compenso pagato a border, laddove non vi sia unobbligo di svolgimento di attivit redazionale in senso tecnico (ad esempio partecipazione a riunioni diredazione, etc.) e di messa a disposizione delle energie tra la realizzazione di un servizio ed un altro(Trib. Roma, 11 agosto 2008).

    :: In tema di orario di lavoro, segnaliamo la decisione del Tribunale di Monza con la quale sono stateindividuate le direttive in base alle quali il tempo di vestizione/svestizione pu essere consideratoparte dellorario di lavoro giornaliero, a tutti gli effetti, in primis retributivi, essendo stato precisatoche a questo fine necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) unindicazione delluogo in cui compiere le operazioni di cambio di indumenti; b) una disposizione aziendale che

    imponga di effettuare la vestizione prima della timbratura; c) la predeterminazione dei tempi dadestinarsi a tali attivit; d) un controllo aziendale (Trib. Monza, 20 novembre 2007).Molto interessante pure la decisione con la quale stata affermata la legittimit degli accordiaziendali aventi ad oggetto la compensazione delle maggiori prestazioni lavorate (ore di straordinario)con lattribuzione di riposi compensativi (Trib. Cremona, 8 gennaio 2008).

    Sempre in materia di orario di lavoro va ricordata la decisione con la quale stato chiarito che ildiritto allo studio, costituzionalmente garantito, deve essere s tutelato, riconoscendo al lavoratoreche frequenti corsi di studio universitari il diritto a beneficiare di permessi giornalieri retribuiti che lopongano in condizione di sostenere le prove desame, ma non senza limitazioni, dovendo coniugarsicon il diritto, egualmente tutelato dalla Costituzione, di iniziativa economica privata che attribuisce aldatore di lavoro il potere di organizzare discrezionalmente i turni di lavoro del personale ( Trib.Milano, 2 agosto 2008).

    :: Decisioni molto interessanti riguardano la tematica del controllo delle assenze per malattia(Trib. Pesaro, 4 dicembre 2007) e si registra il consolidarsi dellorientamento che consente aldatore di lavoro di verificare leffettivit della malattia del dipendente, sanzionando disciplinarmenteil lavoratore che violi lobbligo di reperibilit (Trib. Milano, 4 luglio 2008).

    :: Anche il contenzioso disciplinare stato trattato con conferma di sanzioni irrogate in relazionea espressioni irriguardose nei confronti di colleghi e superiori sul posto di lavoro (Trib. BustoArsizio, 22 ottobre 2007) e a contestazioni delle scelte aziendali che superino i limiti del diritto dicritica, integrando diffamazioni (Trib. Milano, 28 febbraio 2008). Inoltre, ancora nel contesto

    disciplinare, va segnalata la decisione del Tribunale di Milano del 23 aprile 2008 cheriprendendo un orientamento della giurisprudenza di Cassazione ha trattato dei limiti del diritto alladifesa del lavoratore in sede di procedimento disciplinare, stabilendo che il prestatore non ha diritto

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    ad accedere a tutta la documentazione raccolta dalla Societ durante lindagine che ha portato allacontestazione disciplinare, quando tale richiesta non risponda ad unesigenza di difesa non altrimentitutelabile.

    :: In materia di trasferimento di ramo dazienda, una recentissima pronuncia del Tribunale diMilano ha ritenuto legittima lesternalizzazione di unintera funzione aziendale realizzata con la

    cessione di un ramo dazienda e con il successivo affidamento del compito di svolgere le attivitprecedentemente svolte in house al cessionario del ramo trasferito in virt di un contratto di appaltodi servizi stipulato contestualmente alla cessione. Detta decisione ha chiarito che tali operazioni sonolegittime e ben possono riguardare attivit cd. labour intensive, allorquando il ramo dazienda cedutosia in grado di svolgere, da solo, una sezione del ciclo produttivo aziendale, costituendo, quindi, unapiccola azienda, senza che sia dostacolo alla legittimit di tale operazione la circostanza che il cedente- committente comunichi al cessionario - appaltatore le caratteristiche del lavoro da svolgere edintervenga successivamente per controllare landamento e per supervisionare i lavori (Trib. Milano,29 ottobre 2008).

    :: Numerose sentenze in tema di risarcimento di danni. In tale contesto si pone, ad esempio, la

    decisione con la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto che il mutamento di mansioni - che siaconseguenza di una parziale inidoneit al lavoro del lavoratore, seguita ad un infortunio sul lavoro cherenda impossibile per il lavoratore svolgere determinate attivit per le quali sono previste specificheremunerazioni - non possa essere ascritto alla responsabilit del datore di lavoro, che tenuto atutelare la salute del dipendente e che, pertanto, non deve corrispondere alcun risarcimento allavoratore per la perdita di tali possibilit di guadagno (Trib. Milano, 4 luglio 2008).

    Nella medesima prospettiva si colloca la decisione del Tribunale di Roma che ha affermato il principiosecondo cui il lavoratore che affermi e provi di aver subito un demansionamento non ha, percistesso, automaticamente diritto ad un risarcimento se non dimostra di aver subito in concreto unadiminuzione della capacit professionale (Trib. Roma, 14 maggio 2008). Ed ancora va segnalata la

    pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di risarcimento danni perasserito mobbing presentata da un lavoratore che non aveva per dedotto elementi atti a configuraredetto fenomeno, che, com noto, si verifica quando vengano posti in essere una successione di fatti ecomportamenti con intento emulativo ed al solo scopo di arrecare danno al lavoratore. In mancanza diunadeguata allegazione, infatti, il Tribunale ha ritenuto di non dover neppure procedereallistruttoria, non ricorrendo un fatto atto a produrre un danno (Trib. Milano, 14 maggio 2008).

    Ed infine, nel medesimo contesto, si colloca la decisione che ha escluso che lo spostamento di undipendente ad altra posizione lavorativa che sia di contenuto equivalente rispetto alla precedente dialuogo ad un demansionamento atto a legittimare una richiesta di risarcimento danni e a determinareuna giusta causa di dimissioni (Trib. Milano, 20 giugno 2008).

    :: In merito ai doveri di lealtva ricordata la decisione con la quale il Tribunale di Milano, avendoriscontrato unattivit di sviamento di clientela effettuata da un ex dipendente di unazienda poipassato a lavorare alle dipendenze di un concorrente, in violazione del patto di non concorrenzaprecedentemente sottoscritto, ha vietato al nuovo datore di lavoro che aveva assunto lex dipendentedella societ attrice di concludere contratti con la clientela procacciata dallex dipendente riferibile alsuo precedente datore di lavoro (Trib. Milano, 11 giugno 2008).

    :: In materia di licenziamenti individuali, si ricordano pronunce che ribadiscono il principio dellasussistenza di giusta causa a fronte di comportamenti penalmente rilevanti, anche se posti in essere aldi fuori del posto di lavoro (ad es.: spaccio o consumo abituale di droga, Cass., 11 dicembre 2007;Corte App. Brescia, 1 dicembre 2007; Trib. Lanciano, 14 marzo 2008 e 28 maggio 2008 );falsa attestazione di invalidit civile (Trib. Pordenone, 4 ottobre 2007, recentemente confermatain Appello, seppur con diversa motivazione, da Corte App. Trieste).

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    A maggior ragione, la giusta causa stata ritenuta sussistente nel caso di comportamenti illeciti postiin essere ai danni del datore di lavoro (ad es. furto dei buoni pasto, Trib. Milano, 26 gennaio2008; concorrenza sleale posta in essere attraverso una societ costituita con i figli, Trib. Bergamo,6 maggio 2008; attivit lavorativa in proprio durante il periodo di congedo parentale, Cass., 16giugno 2008; minacce al superiore gerarchico, Trib. Varese, 27 maggio 2008).

    :: Sul fronte dei licenziamenti collettivi, va segnalata una pronuncia che esclude la necessit diadottare la procedura di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 nel caso in cui taluni lavoratori accettinola cessione del contratto individuale di lavoro da un datore di lavoro ad un altro ( Trib. Torino, 16ottobre 2007).

    Unaltra interessante pronuncia del Tribunale di Torino ha affermato la legittimit di un criterio discelta, concordato con i sindacati, che fa riferimento alla consolidata polifunzionalit ad operare su lineedi prodotti differenti, purch i parametri di valutazione discrezionale del datore di lavoro sianoesplicitati in una griglia, con indicazione dei criteri di calcolo, punteggi predeterminati e complessivoraffronto (Trib. Torino, 11 dicembre 2007).

    ::DIRITTO CIVILE -LE NOSTRE SENTENZE

    IN GENERALE

    Nel corso del 2008 vi sono state importanti pronunce della Corte di Cassazione e dellaCorte Costituzionale che hanno interessato settori quali il diritto contrattuale,societario, bancario ed assicurativo e che hanno trovato applicazione in controversie epratiche stragiudiziali seguite dal nostro dipartimento di diritto civile.

    Una prima segnalazione riguarda due sentenze della fine del 2007, ma che hanno caratterizzato ilcontenzioso svoltosi nel corso del 2008. Si tratta delle sentenze nn. 26724 e 26725 del 19dicembre 2007, in materia di responsabilit degli intermediari finanziari, con cui leSezioni Unite hanno stabilito i rimedi in caso di violazione dei doveri dinformazione del cliente e dicorretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico degli intermediari finanziari, nel modoche segue:

    A) Se la violazione avviene nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto diintermediazione (c.d. contratto quadro), destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, laconseguenza la responsabilit precontrattuale; il rimedio il risarcimento dei danni secondo i criteripropri di tale responsabilit (c.d. interesse negativo).

    B) Se la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzionedel contratto quadro, la conseguenza la responsabilit contrattuale; i rimedi sono il risarcimento deldanno (nella misura del c.d. interesse positivo) e, qualora linadempimento sia notevole, anche larisoluzione del contratto.

    C) In nessun caso la violazione stessa pu determinare la nullit del contratto.

    Le citate sentenze sono intervenute a dirimere un contrasto tra i Giudici di merito, che avevamo gi

    segnalato criticamente nel 2007 (v. la Newsletter di Marzo 2008 in cui si d conto delle sentenzedelle Sezioni Unite e del contesto in cui si inseriscono).

    http://www.trifiro.it/newsletter/download/25_italiano.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter/download/25_italiano.pdf
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    :: In ambito societario da segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 28 marzo2008, che ha esaminato la disciplina del c.d. rito societario (D. Lgs. n. 5 del 2003), nella parte in cui,in deroga alle regole ordinarie in materia di connessione, estende il medesimo rito a tutte le causecomunque connesse alla controversia societaria.

    Tale disciplina assume particolare rilievo in molte vicende interdisciplinari, in cui lo Studio segue,

    attraverso i propri dipartimenti, gli ambiti giuslavoristico, societario, di propriet industriale, diconcorrenza sleale.

    La suddetta regola di applicazione del rito societario stata dichiarata illegittima dalla CorteCostituzionale, la quale ha espunto dallart. 1, co. 1, del citato D. Lgs. n. 5 del 2003 le paroleincluse quelle connesse a norma degli art. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c., che appuntodeterminavano lassoggettamento al procedimento societario anche delle cause connesse e regolate dalrito del lavoro o da diverse regole di procedura.

    ASSICURAZIONI

    :: Tra le pi rilevanti questioni affrontate dalla giurisprudenza nel corso del 2008, si annovera unaprima verifica di costituzionalit di alcuni aspetti della procedura liquidativa deidanni, prevista dal titolo 10 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7.9.05 n. 2009).

    Il nostro Studio, in un recente parere, evidenziava che uno dei punti fondamentali dellindennizzodiretto era dato dalla verifica della sua esclusivit, nel senso che il giudice di merito (nella specie ilTribunale di Torino, sentenza 11.10.06) aveva ritenuto che lintroduzione della nuova disciplina, inmateria di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, non precludeva, a questi di agire,comunque, ai sensi dellart. 144 cod. ass., nei confronti dellistituto assicuratore del veicoloantagonista; anzi, soltanto questa interpretazione della norma in quanto costituzionalmenteorientata, sarebbe stata idonea a preservarne la validit.

    Il richiamato passaggio di tale sentenza faceva ritenere la possibilit di generalizzare taleinterpretazione, considerata laffermazione secondo cui lart. 141 cod. ass. non recherebbe alcunaespressa preclusione per il trasportato danneggiato di esperire le azioni, che precedentemente glierano consentite ai sensi dellart. 2043-2054 c.c. e dallart. 18, legge 990/1969. Da qui la deduzionesecondo cui tale principio sarebbe valido anche in relazione alle previsioni di cui allart. 149 cod. ass..Questa problematica, peraltro, aveva gi indotto alcuni giudici di pace a sollevare la pregiudiziale dicostituzionalit con riferimento a diverse disposizioni del cosiddetto codice delle assicurazioni (inparticolare degli artt. 141, 143, 144, 148, 149 e 150). I giudici rimettenti esponevano alla Corteregolatrice il dubbio che le procedure liquidative del danno, come previste dal codice delleassicurazioni, non avrebbero potuto eliminare lactio generalis di cui allart. 2054 c.c., potendosidedurre che la regolamentazione in questione non appariva conforme, appunto, alle disposizioni dellaCorte Costituzionale.

    Con ordinanza del 13.6.08 n. 2005, la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibili leordinanze di rimessione, riteneva che le norme in questione ben avrebbero potuto essere assoggettatead uninterpretazione costituzionalmente orientata, nel senso cio che esse avrebbero semplicementefornito al trasportato uno strumento ulteriore per far valere i propri diritti, data la sua posizione didebolezza, e quindi, riconoscendogli il diritto di agire direttamente nei confronti della Compagniaassicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilit di far valere i diritti derivanti dalrapporto obbligatorio nato dalla responsabilit civile dellautore del fatto dannoso; interpretazione

    questa che avrebbe consentito di superare le menzionate pregiudiziali costituzionali.

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    :: Anche nellambito della responsabilit contrattuale pu essere riconosciuto il risarcimentodel danno non patrimoniale. La presenza di interessi non patrimoniali risarcibili in ambitocontrattuale, si valuta esaminando la causa concreta del negozio (da intendersi come sintesi degliinteressi reali che il contratto diretto a realizzare, anche al di l del modello tipico, adoperato dalleparti). Tale valutazione pu essere omessa nel caso in cui il coinvolgimento di diritti inviolabili dellapersona da parte del contratto sia previsto dalla legge (come nel caso del contratto di lavoro, per cui

    lart. 2087 c.c., ha inserito nellarea del rapporto di lavoro interessi non patrimoniali, comelintegrit fisica e la personalit morale).

    :: Tutti i limiti sopra esposti devono essere applicati anche dai giudici di pace in cause in cui ladecisione avviene secondo equit.

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    RASSEGNA STAMPA

    :: ARTICOLI E INTERVISTE:: ARTICOLI E INTERVISTEIL SOLE 24 ORE: 23/04/08

    Salari troppo bassi? Variabile pi altodi Salvatore Trifir

    IL SOLE 24 ORE: 20/05/08Sgravi anche sugli oneri socialidi Salvatore Trifir e Stefano Beretta

    IContratti-IPSOA: N. 07/2008Deposito, parcheggio e custodia accessoria nella responsabilit contrattualedi Francesco Cristiano

    IL SOLE 24 ORE: 09/08/08Precari divisi per legge nelle cause di lavorodi Salvatore Trifir e Stefano Beretta

    IL SOLE 24 ORE: 14/08/08Recesso se la fiducia rottadi Salvatore Trifir e Giorgio Molteni

    IL SOLE 24 ORE: 01/11/08Licenziamento anche in due tempidi Salvatore Trifir

    IContratti-IPSOA: N. 12/2008La natura imperativa delle regole di condotta degli intermediari finanziaridi Francesco Autelitano

    DIREZIONE DEL PERSONALE - AIDP: N3 Settembre 2008Intervista a Salvatore Trifir:Salvatore Trifir racconta le sue battaglie negli anni di piombo e disegnal'impresa del futuro

    I DOSSIER LIGURIA - Allegato a il Giornale: Ottobre 2008Intervista a Salvatore Trifir:Il lavoro un mondo da semplificare

    C&P Giustizia - Allegato a il Giornale: Novembre 2008Intervista a Salvatore Trifir:La via della ripresa passa dalla domanda

    DIREZIONE DEL PERSONALE - AIDP: N4 Dicembre 2008Il Contratto a terminedi Giacinto Favalli

    http://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-23aprile2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-20maggio2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IContratti-luglio08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IlSole24ore-9agosto2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ilsole24ore-14agosto2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-1novembre2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IContratti-dicembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IDossierLiguria-ottobre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/C&PGiustizia-novembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-dicembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-dicembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/C&PGiustizia-novembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IDossierLiguria-ottobre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/DirezioneDelPersonale-settembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IContratti-dicembre08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-1novembre2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/ilsole24ore-14agosto2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IlSole24ore-9agosto2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/IContratti-luglio08.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-20maggio2008.pdfhttp://www.trifiro.it/newsletter_materiale/Ilsole24ore-23aprile2008.pdf
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    :: BLOGBLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 23/01/08

    Cassazione: il dipendente trovato in possesso di droghe pu essere licenziatodi Stefano Beretta e Marina Olgiati

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 08/02/08Aveva inviato 3000 Sms in due mesi dal cellulare aziendale: licenziato (e il Tribunale di Milano conferma)di Marina Olgiati

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 20/02/08Viaggio nel protocollo sul Welfare: le novit sul contratto a termine e il part timedi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 21/02/08Adesso le dimissioni viaggiano solo onlinedi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 07/03/08Dimissioni: circolare creativa pi che esplicativadi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 26/03/08Le dimissioni volontarie, una storia infinitadi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 24/04/08

    Dimissioni, ritorno al passato? Sarebbe clamoroso...di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/05/08Sui contratti a tempo determinato (dallincerto destino) piovono le circolaridi Tommaso Targa

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 24/05/08Detassazione degli straordinari (..e se si aggiungesse la decontribuzione?)di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 26/06/08

    Dietrofront sulle dimissioni on-linedi Stefano Beretta e Luca Peron

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 31/07/08La norma sui precari minuto per minuto: le ultime novitdi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 06/08/08La norma sui precari minuto per minuto: lavoro precario ultimo atto?di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 22/08/08

    Le ferie non bastano mai...ma attenzione!di Stefano Beretta e Marina Tona

    http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/01/dr-jobcassazion.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-job-viaggio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/drjob-adesso-le.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/03/dr-job-dimissio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/03/dr-job-dimissio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/03/dr-job-le-dimis.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/04/dr-job-dimissio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/05/dr-jobsui-contr.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/05/dr-job-detassaz.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/06/dr-jobdietrofro.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/07/dr-job-la-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-job-la-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-job-le-ferie.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-job-le-ferie.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-job-la-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/07/dr-job-la-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/06/dr-jobdietrofro.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/05/dr-job-detassaz.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/05/dr-jobsui-contr.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/04/dr-job-dimissio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/03/dr-job-le-dimis.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/03/dr-job-dimissio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/drjob-adesso-le.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-job-viaggio.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/02/dr-jobaveva-inv.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/01/dr-jobcassazion.html
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    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 25/08/08La norma sui precari minuto per minuto: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale adesso legge (ma non detto che finisca qui)di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 09/09/08

    Essere troppo espansivi (cio molesti) con le colleghe pu costare il posto dilavorodi Stefano Beretta e Marina Olgiati

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: Settembre 2008La squadra di JOB24

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 15/09/08L11 settembre sar una data storica anche per il mobbing?di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 01/10/08

    Riecco la norma sui precari: la Corte Costituzionale chiamata a decideredi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 28/10/08La nuova posizione comune della Comunit Europea sullorario di lavoro (e ipossibili effetti sulla busta paga)di Tommaso Targa

    BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 31/10/08Chi fa sesso durante lorario di lavoro viene licenziato (due volte)di Salvatore Trifir

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 07/11/08Tutela giudiziaria in caso di discriminazione fondata sul sessodi Salvatore Trifir e Anna Maria Corna

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 14/11/08Mobbing, legge in dirittura darrivo? E un convegno del Sole 24 Ore - Job24.it gioved20 novembre a Milanodi Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 17/11/08Legge sui precari: un Tribunale la ritiene costituzionale e liquida lindennizzo

    di Stefano BerettaJob24.it - IL SOLE 24 ORE: 18/11/08

    Normativa in dirittura darrivo?di Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 21/11/08Il mobbing c, ma c anche il modo di contrastarlo con le azioni positive: dalconvegno di Job24.it ieri al Sole 24 Ore

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/12/08Risarcimento danni da demansionamento: nessuna tassazione, dice la Corte di

    Cassazionedi Stefano Beretta

    http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://www.multimedia.ilsole24ore.com/fotogallery/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb.shtml?25http://www.multimedia.ilsole24ore.com/fotogallery/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb.shtml?25http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-l-11-set.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobriecco-la.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/doppio-licenzia.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/dr-jobtutela-gi.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-legge-sui.htmlhttp://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2008/novembre/mobbingconvegno-normativa-18112008.php?uuid=52e59428-b553-11dd-8737-0c06dccb5bd5&DocRulesView=Liberohttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/12/drjobrisarcimen.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/il-lato-b-il-mo.htmlhttp://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2008/novembre/mobbingconvegno-normativa-18112008.php?uuid=52e59428-b553-11dd-8737-0c06dccb5bd5&DocRulesView=Liberohttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-legge-sui.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/drjob-mobbing-l.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/11/dr-jobtutela-gi.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/doppio-licenzia.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobla-nuova.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/10/dr-jobriecco-la.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-l-11-set.htmlhttp://www.multimedia.ilsole24ore.com/fotogallery/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb.shtml?25http://www.multimedia.ilsole24ore.com/fotogallery/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb.shtml?25http://www.multimedia.ilsole24ore.com/fotogallery/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb/e6157e7a-887b-11dd-a9a5-8a05fd6e0bfb.shtml?25http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/09/dr-job-essere-t.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2008/08/dr-jobla-norma.html
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    PUBBLICAZIONI

    :: LIBRI

    CODICE DI DIRITTO DEL LAVORO - CELTLeggi, dottrina e giurisprudenza sul rapporto di lavoro subordinato

    A cura di Giacinto Favalli - Studio Trifir & PartnersEdita dalla Casa Editrice La Tribuna, la Quarta Edizione del Codice diDiritto del Lavoro, unopera revisionata ed aggiornata a seguito delleimportanti novit legislative intervenute in materia, tra cui la L. 24 dicembre2007, n. 247 (Riforma del Welfare) e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (NuovoTesto Unico della Sicurezza sul Lavoro).

    Il Codice di Diritto del Lavoro, redatto con il contributo di tutti i collaboratoridello Studio Trifir & Partners, presenta le principali e pi recenti normativeche disciplinano il rapporto di lavoro subordinato attraverso un accuratoed esaustivo commento delle stesse nel quale vengono individuati gli aspetti salientie le correlate problematiche.

    SOMMARIO

    STRUTTURA DEL CODICE

    CODICE DEL LAVORO POCKET 2008 - CELTAggiornato con la L. 6 agosto 2008, n. 133A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi e Luca DArco

    Ledizione 2008 aggiornata con:

    :: la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25giugno 2008, n. 112 (manovra finanziaria);

    :: il D.M. 9 luglio 2008, che detta le regole sulla tenuta del libro unico dellavoro;

    :: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nuovo Testo Unico della sicurezza sul lavoro.

    SOMMARIO

    http://latribuna.corriere.it/index.jhtmlhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/Catalogo/Major/Lavoro_major.jhtmlhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/major/ind_DirittoLavoro-major.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_codici/maior/Artt%202067-2075%20cc%20lavoro.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/Catalogo/Pocket/LavoroPocket.jhtmlhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/pocket/ind_Lavoro-pk.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/pocket/ind_Lavoro-pk.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/Catalogo/Pocket/LavoroPocket.jhtmlhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_codici/maior/Artt%202067-2075%20cc%20lavoro.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/major/ind_DirittoLavoro-major.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/Catalogo/Major/Lavoro_major.jhtmlhttp://latribuna.corriere.it/index.jhtml
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    :: PUBBLICAZIONI ON LINE

    :: SITO WWW.TRIFIRO.IT

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE

    http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com

    ARCHIVIO POST DR JOB

    :: NEWSLETTER T&P

    Realizzata con periodicit mensile initaliano e inglese consultabileallinterno della sezione Newsletter delsito www.trifiro.it

    Attualit, approfondimenti, sentenzescelte ed una panoramica sulle principalinotizie inerenti lattivit dello Studio, glieventi in calendario e la rassegna stampaaggiornata.

    :: HIGHLIGHTS

    Highlights annuali: attivit delloStudio; giurisprudenza; approfondimenti;eventi e rassegna stampa.

    Sito in italiano e inglese delloStudio Trifir & Partners.

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    Trifir & Partners partecipa a JOBtalk, il Blog di JOB24, la sezione delSole 24 Ore dedicata a lavoro e formazione.

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    :: Milano, Hilton Milan Hotel, 18 Aprile 2008SEMINARIO PARADIGMA: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DIDIMISSIONI DEILAVORATORI. ASPETTI OPERATIVI E POSSIBILE CONTENZIOSORelatore: Avv. Giacinto Favalli

    :: Milano, Hilton Milan Hotel, 21 Aprile 2008

    SEMINARIO PARADIGMA: COLLABORAZIONI A PROGETTO, CONTRATTO ATERMINE E PART TIMERelatore: Avv. Giacinto Favalli

    :: Milano, 5 Maggio - 7 Novembre 2008, Infor - Scuola di formazioneMASTER IN DIRITTO DEL LAVOROwww.master.inforscuola.itDocenti: Avv. Salvatore Trifir; Avv. Tommaso Targa

    ::Milano, Studio Trifir & Partners, 21 Maggio e 3 Giugno 2008CORSO FORMATIVO PER AVVOCATI: IL D.LGS. 231/2001 E LE RESPONSABILITDEGLI AMMINISTRATORIRelatori: Avv. Francesco Autelitano; Avv. Vittorio Provera; Avv. Ermenegildo Costabile

    ::Milano, Palazzo di Giustizia - Aula Magna, 3 Giugno 2008CONVEGNO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: LA DISCIPLINA DELLEDIMISSIONI DEL LAVORATORE ANCHE DOPO LA LEGGE 188/07Relatore: Avv. Stefano Beretta

    Dsseldorf, 13-14 Giugno 2008MEETING PLURIJUS 2008Studio Hoffmann Liebs Fritsch & PartnerPartecipanti: Avv. Stefano Trifir; Avv. Luca Peron

    Lappuntamento annuale di Plurijus, il network europeo di studi legali di cui Trifir &Partners socio fondatore, si tenuto in Germania a Dsseldorf il 13 e 14 Giugno2008, organizzato dal locale StudioHoffmann Liebs Fritsch & Partner.

    Denominato dapprima Logos, ora Plurijus, il network annovera gli Studi legali fra i piimportanti di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, PaesiBassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Gran Bretagna.

    Il meeting 2008 ha visto lapartecipazione degli Studi diBelgio, Germania, Danimarca,Lussemburgo, Olanda, Italia eSvezia. Alla convention hannopartecipato, per i l nostroStudio, i partners StefanoTrifir e Luca Peron.

    Il prossimo appuntamento diPlurijus si terr in Lussemburgon e l g i u g n o 2 0 0 9 e s a r

    organizzato dal locale StudioTurk. Meeting Plurijus 2008 - Dsseldorf

    http://www.master.inforscuola.it/default.asphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.hlfr.de/en/aboutus.phphttp://www.master.inforscuola.it/default.asp
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    Trifir & Partners Avvocati Milano Roma Genova www.trifiro.it

    :: Reggio Calabria, Hotel Excelsior, 10 Ottobre 2008CONVEGNO UNILEX: NUOVE NORMATIVE PER LIMPRESARelatore: Avv. Giorgio Molteni

    :: Milano, 17-18 Ottobre 2008MASTER IPSOA WOLTERS KLUWER: DIRITTO DEL LAVORO

    Docente: Avv. Tommaso Targa

    :: Genova, 24 Ottobre 2008CONVEGNO CONFINDUSTRIA GENOVA: COME CAMBIA IL MONDO DEL LAVOROwww.confindustria.ge.itRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    :: Milano, Palazzo di Giustizia - Aula Magna, 23 Ottobre 2008SEMINARIO AGI: IL TRASFERIMENTO DAZIENDA: OBBLIGHI DI INFORMAZIONEE CONSULTAZIONE, LA NOZIONE DI RAMO DAZIENDA, LA CONSERVAZIONE DEIDIRITTI PRESSO IL CESSIONARIO, LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE EDELLA CORTE DI GIUSTIZIARelatore: Avv. Giacinto Favalli

    :: Roma, 7-8 Novembre 2008MASTER IPSOA WOLTERS KLUWER: DIRITTO DEL LAVORODocente: Avv. Tommaso Targa

    Milano, Il Sole 24 Ore, 20 Novembre 2008CONVEGNO: MOBBING: SITUAZIONI NEGATIVE, AZIONIPOSITIVERelatori: Avv. Salvatore Trifir; Avv. Stefano Beretta

    Moderatrice: Rosanna Santonocito (Il Sole 24 Ore)

    Interventi: Ferruccio de Bortoli; Salvatore Trifir; Stefano Beretta; Paolo Citterio(Presidente GIDP-HRDA); Alessandra Servidori (Adapt - Universit degli Studi diModena); Luigi Ballerini (Medico psicoanalista); Maria Quarato (Cisl).

    :: VIDEO DEL CONVEGNO :: RELAZIONI E PRESENTAZIONI

    http://www.confindustria.ge.it/http://www.gidp.it/http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/Adapt.htmlhttp://www.multimedia.ilsole24ore.com/media/3454833a-b7dc-11dd-97b9-0fe2ac6dd738/3454833a-b7dc-11dd-97b9-0fe2ac6dd738.shtmlhttp://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2008/novembre/cremona-convegnorelazioni1-25112008.php?uuid=bcb5a450-bad1-11dd-a2fd-575857747b1d&DocRulesView=Liberohttp://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2008/novembre/cremona-convegnorelazioni1-25112008.php?uuid=bcb5a450-bad1-11dd-a2fd-575857747b1d&DocRulesView=Liberohttp://www.multimedia.ilsole24ore.com/media/3454833a-b7dc-11dd-97b9-0fe2ac6dd738/3454833a-b7dc-11dd-97b9-0fe2ac6dd738.shtmlhttp://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/Adapt.htmlhttp://www.gidp.it/http://www.confindustria.ge.it/
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    :: Milano, East End Studios, 10 Novembre 2008TOPLEGAL AWARDS 2008www.toplegal.it

    Avv. Salvatore Trifir Premio TopLegal alleccellenza professionale

    :: Milano, Sede ALDAI, 19 Novembre 2008INCONTRO AIDP - ALDAI: DIRIGENTI: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    www.aidp.it; www.aldai.itRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    Emirati Arabi Uniti e Kuwait, 16-20 Novembre 2008MISSIONE IMPRENDITORIALE: EMIRATI ARABI UNITI E KUWAITPartecipanti: Avv. Stefano Trifir; Avv. Luca Peron

    Lo Studio Trifir & Partners, con i partners Stefano Trifir e Luca Peron, hapartecipato dal 16 al 20 novembre 2008 alla Missione imprenditorialemultisettoriale negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait.

    Organizzata da Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le attivitinternazionali, la missione ha promosso lo sviluppo di rapporti di collaborazione con iprincipali Studi legali di Abu Dhabi, Dubai e Kuwait City e linstaurazione di relazioni conimprese interessate a sviluppare iniziative imprenditoriali in Italia.

    Al centro della missione la visita ai

    principali Studi legali locali el individuazione da parte deip a r t n e r s T & P d e i l e g a l icorrispondenti a Abu Dhabi, Dubaie Kuwait City. In particolare sonostate affrontate, con i colleghistranieri selezionati, tematicherelative a contratti di agenzia,distribuzione, franchising, finanza,costituzione di societ, contratti divendita e altre problematiche a cui

    vanno incontro le aziende e/o gliimprenditori quando operano negliEmirati Arabi.

    Il nostro Studio , quindi, dasubito in grado di offrireassistenza legale e supporto aiclienti interessati ad operarenegli Emirati Arabi Uniti eKuwait.

    http://www.toplegal.it/http://www.aidp.it/http://www.aldai.it/http://www.promos-milano.com/default.aspxhttp://www.promos-milano.com/default.aspxhttp://www.aldai.it/http://www.aidp.it/http://www.toplegal.it/
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    Trifir & Partners Avvocati Milano Roma Genova www.trifiro.it

    ::Savona, Unione Industriali Savona, 28 Novembre 2008CONVEGNO: IL PUNTO SUL LAVORO A TERMINEwww.uisv.itRelatore: Avv. Stefano Beretta

    ::Bergamo, Auditorium del Collegio Vescovile SantAlessandro, 11 Dicembre 2008CONVEGNO: APPALTO DI MANODOPERA E PLURALIT DI FIGURE DATORIALIOrdine degli Avvocati di Bergamo, Ufficio per la formazione dei Magistrati delDistretto di Brescia, AGI Lombardiawww.avvocatibergamo.itRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    Milano, Hotel Principe di Savoia, 3 Dicembre 2008SEMINARIO ECONOMICO INCONTRI DAFFARI CON AZIENDE DELGRANDUCATO DEL LUSSEMBURGOPromos - Camera di Commercio di Milano, Chambre de Commerce Luxembourg,

    Luxembourg for BusinessPartecipanti: Avv. Stefano Trifir; Avv. Luca Peron

    Lo Studio Trifir & Partners, con i partners Stefano Trifir eLuca Peron, ha partecipato al meeting Incontri daffaricon aziende del Granducato del Lussemburgo,organizzato dalla Chambre de Commerce Luxembourg, Luxembourg

    for Business e Promos.

    Ideato nel quadro delle iniziative finalizzate alla crescita dellacooperazione economica tra il Granducato di Lussemburgo e

    lItalia, il Seminario ha promosso lo sviluppo di rapporti dicol laborazione con aziende specializzate nellareportistica di natura finanziaria, nel settore deiservizi fiduciari e con Studi legali lussemburghesiesperti nella costituzione e gestione di strumentisocietari e finanziari di diritto lussemburghese.

    Il nostro Studio pu, in tal modo, fornire assistenza legale e supporto alle aziende italianeinteressate ad operare in Lussemburgo.

    Milano, Universit Cattolica, 22 Gennaio 2009, Ore 16CONVEGNO - LABORATORIO: NUOVE PROPOSTE PER ILLAVORO DEGLI PSICOLOGI NELLE ORGANIZZAZIONIOrdine degli Psicologi della Lombardiawww.opl.it

    Tavola Rotonda: Complessit della persona, molteplicit deiservizi: il ruolo dello psicologo nelle organizzazioni

    Relatore: Avv. Tommaso TargaMobbing e responsabilit del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

    http://www.uisv.it/http://www.avvocatibergamo.it/http://www.cc.lu/http://www.promos-milano.com/default.aspxhttp://www.opl.it/http://www.opl.it/http://www.promos-milano.com/default.aspxhttp://www.cc.lu/http://www.avvocatibergamo.it/http://www.uisv.it/
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    Trifir & Partners Avvocati Milano Roma Genova www.trifiro.it

    STUDIO T&P

    :: PARTNERS

    Avv. Salvatore TrifirAvvocato dal 1957

    Fondatore Trifir & Partners

    :: Avv. Paola SiniramedAvvocato dal 1967

    In Studio dal 1967

    :: Avv. Stefano BerettaAvvocato dal 1979

    In Studio dal 1979

    :: Avv. Giacinto FavalliAvvocato dal 1980

    In Studio dal 1980

    :: Avv. Bonaventura MinutoloAvvocato dal 1970

    In Studio dal 1985

    :: Avv. Vittorio ProveraAvvocato dal 1983

    In Studio dal 1988

    :: Avv. Stefano TrifirAvvocato dal 1991

    In Studio dal 1988

    :: Avv. Anna Maria CornaAvvocato dal 1985

    In Studio dal 1986

    :: Avv. Giorgio MolteniAvvocato dal 1987

    In Studio dal 1987

    :: Avv. Marina OlgiatiAvvocato dal 1991

    In Studio dal 1991

    :: Avv. Marina TonaAvvocato dal 1993

    In Studio dal 1990

    :: Avv. Mario CammarataAvvocato dal 1995

    In Studio dal 1994

    :: Avv. Luca PeronAvvocato dal 1997

    In Studio dal 1994

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    Trifir & Partners Avvocati Milano Roma Genova www.trifiro.it

    ::Avv. Simonetta AmadeiAvvocato dal 2007

    In Studio dal 2007

    :: Avv. Paola BallettiAvvocato dal 2000

    In Studio dal 2001

    ::Avv. Andrea BerettaAvvocato dal 2006

    In Studio dal 2003

    :: Avv. Francesco ChiarelliAvvocato dal 2006

    In Studio dal 2002

    :: Avv. Teresa CofanoAvvocato dal 2000

    In Studio dal 2003

    :: Avv. Angelo Di GioiaAvvocato dal 1998

    In Studio dal 2003

    :: Avv. Tiziano FerianiAvvocato dal 2004

    In Studio dal 2000

    ::Avv. Marta FiladoroAvvocato dal 2004

    In Studio dal 2005

    ::Avv. Giuseppe GemelliAvvocato dal 2004

    In Studio dal 2002

    ::Avv. Alessandra LandiAvvocato dal 2006

    In Studio dal 2008

    :: Avv. Paola LonigroAvvocato dal 2006

    In Studio dal 2001

    :: Avv. Sara LovecchioAvvocato dal 2006

    In Studio dal 2004

    :: Avv. Diego MeucciAvvocato dal 2007In Studio dal 2003

    :: Avv. Rossella MucciAvvocato dal 2000In Studio dal 2002

    :: Avv. Claudio PonariAvvocato dal 1999In Studio dal 2006

    :: Avv. Filippo SalvoAvvocato dal 2003

    In Studio dal 2003

    ::Avv. Giampaolo TagliagambeAvvocato dal 1973

    In Studio dal 2005

    ::Avv. Tommaso TargaAvvocato dal 2002

    In Studio dal 2002

    :: ASSOCIATI

    :: Avv. Francesco AutelitanoAvvocato dal 2001

    In Studio dal 1996

    :: Avv. Antonio CazzellaAvvocato dal 1993

    In Studio dal 1996

    :: Avv. Damiana LesceAvvocato dal 1998

    In Studio dal 1999

    :: Avv. Mariapaola Rovetta AriciAvvocato dal 1995

    In Studio dal 1996

    :: Avv. Valentina RuzzenentiAvvocato dal 1997

    In Studio dal 1994

    :: Avv. Luca DArcoAvvocato dal 1999

    In Studio dal 1996

    :: Avv. Orazio MaranoAvvocato dal 2000

    In Studio dal 1997

    :: Avv. Paolo ZucchinaliAvvocato dal 1994

    In Studio dal 2001

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    :: STAFF:: Carla Ferraris

    Manager:: Giuseppe Milazzotto

    Responsabile amministrativo:: Rina Agrillo

    :: Dianora Baretto :: Claudia Barone :: Barbara Burza

    :: Igor Butnaru :: Emanuela Carnevale :: Tiziana Cinelli

    :: Vera Colavitti :: Stella Curino :: Caterina Darii

    :: Carmen De Maio :: Titta De Maio :: Michela Donati

    :: Alessandra Giacalone :: Vera Iannelli :: Stefano Lard

    :: Sarah Massarotto :: Nicoletta Mazzon :: Danny Nowbut

    :: Elisa Penna :: Elisabetta Picaro :: Marzia Sassi

    :: Linda Scarantino :: Patrizia Silva :: Teresa Tartaglia

    :: Luciana Trezzani :: Roberta Uboldi :: Elena Vegetti

    :: Dott. Francesco Cristiano :: Dott. Anna Minutolo :: Dott. Jacopo Moretti

    :: Dott. Carlo Uccella :: Dott. Alessandro Sampaolesi :: Dott. Silvia Sardone

    :: PRATICANTI

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    CONTATTI

    :: MILANO20122 MilanoVia San Barnaba, 32Tel.: + 39 02 55 00 11

    Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295

    :: ROMA00192 Roma

    Lungotevere Michelangelo, 9Tel.: + 39 06 32 04 744Fax.: + 39 06 36 000 362; + 39 06 32 12 849

    :: GENOVA

    16121 GenovaPiazza della Vittoria, 12Tel.: + 39 010 58 01 39; + 39 010 56 22 62Fax.: + 39 010 58 28 71

    SITO: www.trifiro.it

    E-MAIL: trifiro.partners@trifiro. it

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