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Il jobs act second Man Power

Date post: 27-Sep-2015
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LAVORO AL CENTRO: Jobs Act: Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti ManpowerGroup – Affari Legali Marzo 2015
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  • LAVORO AL CENTRO: Jobs Act: Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015

    Contratto a tutele crescenti

    ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • 2 ManpowerGroup Affari Legali

    Marzo 2015

    1. Jobs Act: liter ....slide 3

    2. Gli obiettivi del provvedimento ..slide 4

    3. Contratto a tutele crescenti ...slide 5 definizione; ambito di applicazione; rito applicabile.

    4. Contratto a tutele crescenti: quali conseguenze in caso di licenziamento illegittimo?....................slide 7

    licenziamento discriminatorio, nullo, orale; licenziamento disciplinare; licenziamento economico; licenziamento affetto da vizi di procedura; licenziamenti collettivi.

    5. Conseguenze dellaccertamento giudiziale dellillegittimit del licenziamento: le regole applicabili...slide 13

    6. Decreto Legislativo n.23/2014: ulteriori temi .....slide 17

    revoca del licenziamento; offerta di conciliazione; misura dellindennit; piccole imprese; computo anzianit negli appalti.

    7. Ancora sul Jobs Act: il nuovo sistema di ammortizzatori sociali (pillole D.Lgs. 22/2015):..slide 20

  • 1 12 marzo 2014: presentazione del Jobs Act.

    2 21 marzo 2014: entra in vigore il Decreto Legge n. 34/2014 (c.d. Decreto Poletti) contenente Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

    3 20 maggio 2014: entra in vigore la Legge n. 78/2014 di conversione, con modifiche, del D.L. 34/2014.

    4

    16 dicembre 2014: approvazione definitiva del Disegno di Legge Delega n. 183 contenente: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dellattivit ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e lavoro (c.d. seconda parte del Jobs Act).

    5

    24 dicembre 2014: emanazione dei primi due decreti attuativi (Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e Attuazione dellart. 1, comma 2 Legge 183/2014 (composto di due Titoli, cos rubricati: Titolo I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per lImpiego (Naspi) e Titolo II Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito).

    6

    7 marzo 2015: entrata in vigore dei Decreti Legislativi:

    22/2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

    23/2015 recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 .

    JOBS ACT: LITER

    ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

    3

  • 1

    affrontare la crisi occupazionale, aumentando loccupazione nel breve periodo a tempo determinato (v. introduzione acausalit Decreto Poletti) e nel medio/lungo periodo a tempo indeterminato (v. introduzione contratto tutele crescenti).

    2

    soddisfare le esigenze delle aziende di flessibilit nella gestione dei rapporti di lavoro e certezza in caso di contenzioso.

    3

    ispirare il nuovo quadro normativo al principio della c.d. flexicurity (che consente di contemperare lesigenza di flessibilit delle strutture produttive con quella di sicurezza economica e professionale dei lavoratori)

    ridurre sempre pi le c.d. forme di flessibilit negativa non coerenti con tale principio (ad esempio: P.IVA, Cocopro ecc).

    4

    favorire le assunzioni a tempo indeterminato attraverso lintroduzione del contratto a tutele crescenti (che determina il passaggio da un sistema di property rule ad uno di liability rule). Il raggiungimento di tale obiettivo altres rafforzato da un sistema di incentivi alle assunzioni ad hoc (Legge di Stabilit 2015).

    GLI OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

    ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

    4

  • Contratto a tutele crescenti:

    definizione;

    ambito di applicazione;

    rito applicabile.

    5 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

    1. Che cos? Il Decreto n. 23/2015 introduce un nuovo sistema di tutele a favore dei lavoratori licenziati illegittimamente basato non pi sulla reintegrazione nel posto di lavoro salvo alcune ipotesi, espressamente indicate dal Decreto ma sul pagamento, da parte del datore di lavoro, di una indennit la cui misura sar determinata dal Giudice in base allanzianit di servizio maturata (di qui lespressione contratto a tutele crescenti). 2. A chi si applica? Le nuove regole si applicano a tutti i lavoratori, con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dallentrata in vigore del Decreto Legislativo da parte di aziende soggette allapplicazione dellart. 18 dello Statuto dei Lavoratori (in quanto aventi organico superiore a 15 dipendenti in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo ovvero nel medesimo comune) e, in ogni caso, pi di 60 dipendenti complessivi. La nuova disciplina trover applicazione anche in caso di conversione, successiva all'entrata in vigore del Decreto, di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. Rimangono invece esclusi i dirigenti. Con riferimento alle piccole imprese rileva che, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni effettuate successivamente allentrata in vigore del Decreto, superi il limite dimensionale predetto, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 23/2015 troveranno applicazione anche in relazione ai dipendenti assunti in precedenza.

    3. Qual il rito processuale applicabile?

    Ai licenziamenti intimati con riferimento ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dallentrata in vigore del Decreto non si applica il rito speciale introdotto dalla Riforma Fornero.

    6 ManpowerGroup Affari Legali

    Marzo 2015

  • Contratto a tutele crescenti:

    quali conseguenze in caso di licenziamento illegittimo?

    licenziamento discriminatorio, nullo, orale;

    licenziamento disciplinare;

    licenziamento economico;

    licenziamento affetto da vizi di procedura;

    licenziamento collettivo.

    7 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO, ORALE

    Cosa succede se il Giudice accerta che un licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale?

    dichiara nullo il licenziamento.

    dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata allultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit). Condanna altres al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

    in luogo della reintegrazione il lavoratore pu scegliere (c.d. diritto di opzione) il pagamento di una indennit pari a 15 mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non soggetta a contribuzione previdenziale).

    NB: tale disciplina si applica anche in caso di accertamento dellillegittimit del licenziamento intimato per disabilit fisica o psichica del lavoratore.

    8

    Si tratta di unipotesi complessa che ricomprende i licenziamenti intimati senza forma scritta e/o determinati da ragioni di credo politico o fede religiosa, dallappartenenza ad un sindacato ovvero per discriminazione razziale, di lingua, et, orientamento sessuale o convinzioni personali nonch in violazione delle norme a tutela della maternit e paternit ovvero in caso di matrimonio, dalla richiesta di pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione. ManpowerGroup Affari Legali

    Marzo 2015

  • LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

    Cosa succede se il Giudice accerta lillegittimit di un licenziamento disciplinare?

    dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento.

    condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit (non soggetta a contribuzione) di importo compreso tra 4 e 24 mensilit (2 mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio).

    dispone la reintegrazione solo se il lavoratore dimostra in giudizio linesistenza del fatto materiale contestato e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata allultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello delleffettiva reintegrazione (massimo 12 mensilit) dedotto il c.d. aliunde perceptum e percipiendum. Condanna al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

    in luogo della reintegrazione il lavoratore ha c.d. diritto di opzione.

    9

    Si definisce disciplinare il licenziamento collegato ad una mancanza del lavoratore grave al punto che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro. Viene intimato al termine del procedimento disciplinare (art. 7 L. 300/1970). Si delineano due fattispecie: licenziamento per giusta causa (c.d. licenziamento in tronco) e licenziamento per giustificato motivo soggettivo (che richiede concessione di periodo di preavviso).

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  • LICENZIAMENTO ECONOMICO

    Cosa succede se il Giudice accerta lillegittimit di un licenziamento economico?

    dichiara cessato il rapporto di lavoro.

    condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit (non soggetta a contribuzione) di importo compreso tra 4 e 24 mensilit (2 mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio).

    10

    Si definisce economico il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato, cio, da ragioni inerenti all'attivit produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (L. 604/1966). La Riforma Fornero ha introdotto una procedura specifica per intimare il licenziamento (obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (art. 7 L. 604/1966) che, tuttavia, non trova applicazione con riferimento ai rapporti costituiti a decorrere dallentrata in vigore del Decreto.

    ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI E PROCEDURALI

    Cosa succede se il Giudice accerta che un licenziamento sia intimato senza indicazione delle motivazioni o in violazione della procedura disciplinare ?

    dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento.

    condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e comunque in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilit (salvo che non accerti lesistenza di una delle altre ipotesi di illegittimit precedenti: in tal caso troveranno applicazione le relative sanzioni).

    11

    Si tratta di unipotesi complessa che ricomprende i licenziamenti intimati senza motivazione (ai sensi dellart. 2 L. 604/1966 la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato) o in violazione di quanto previsto dallart. 7. dello Statuto dei Lavoratori (che stabilisce contenuti, caratteristiche e tempistiche del procedimento disciplinare).

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  • LICENZIAMENTO COLLETTIVO

    Cosa succede se il Giudice accerta lillegittimit di un licenziamento collettivo?

    in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta previsti dalla L. 223/1991 dichiara cessato il rapporto di lavoro. Condanna limpresa al pagamento di unindennit (non soggetta a contribuzione) di importo compreso tra 4 e 24 mensilit (2 mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio).

    in caso di mancanza di forma scritta: dispone la reintegrazione e condanna il datore al pagamento di unindennit commisurata allultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit). Condanna altres al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    al lavoratore spetta il c.d. diritto di opzione.

    12

    I licenziamenti collettivi sono attualmente disciplinati dalla L. 223/1991 che trova applicazione nel caso in cui limpresa intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nellarco di 120 giorni in ciascuna unit produttiva o in pi unit produttive nellambito della medesima provincia. Ai fini della legittimit del licenziamento, limpresa deve rispettare la procedura prevista dalla sopra richiamata norma nonch eventuali ulteriori accordi vigenti in ordine ai criteri di scelta tra i lavoratori da coinvolgere nel licenziamento.

    ManpowerGroup Affari Legal Marzo 2015

  • Conseguenze dellaccertamento giudiziale dellillegittimit del licenziamento:

    le regole applicabili

    13 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • Lavoratori assunti prima dellentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    (disciplina introdotta dalla Riforma Fornero)

    Lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    Licenziamento nullo, discriminatorioorale

    Il Giudice dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit)

    Il Giudice dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit). Il datore di lavoro condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    Licenziamento disciplinare

    In caso di accertamento che il fatto non sussiste o rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa ai sensi del CCNL o codice disciplinare: il Giudice dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di indennit risarcitoria (massimo 12 mensilit). In tutti gli altri casi: il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di unindennit compresa tra 12 e 24 mensilit, senza reintegrazione.

    Il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di unindennit (non assoggettata a contribuzione) pari a 2 mensilit per ogni anno di anzianit aziendale (minimo 4 massimo 24 mensilit),senza reintegrazione. Solo se il lavoratore dimostra linesistenza del fatto materiale contestato: dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello delleffettiva reintegrazione (massimo 12 mensilit) dedotto c.d. aliunde perceptum. Sono altres dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

    Licenziamento economico

    In caso di accertamento della mancanza di GMO: il Giudice dispone il risarcimento del danno in misura compresa tra 12 e 24 mensilit, senza reintegrazione. In caso di accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento: il Giudice dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di indennit in misura massima di 12 mensilit.

    Il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di unindennit (non assoggettata a contribuzione) pari a 2 mensilit per ogni anno di anzianit aziendale (minimo 4 massimo 24 mensilit), senza reintegrazione.

    14 ManpowerGroup Affari Legali

    Marzo 2015

  • Lavoratori assunti prima dellentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    (disciplina introdotta dalla Riforma Fornero)

    Lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    Licenziamento viziato da errori formali

    In caso di accertamento di violazione della procedura disciplinare di conciliazione o dellassenza di motivazione: il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore al pagamento di unindennit compresa tra 6 e 12 mensilit dellultima retribuzione (tenendo conto della gravit della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro).

    In caso di accertamento che il licenziamento stato intimato senza indicazione delle motivazioni o in violazione della procedura disciplinare: il Giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilit dellultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio e comunque in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilit (salvo che non accerti lesistenza di una delle altre ipotesi di illegittimit di cui alle lettere precedenti: in tal caso troveranno applicazione le relative sanzioni).

    15 ManpowerGroup Affari Legali

    Marzo 2015

  • Lavoratori assunti prima dellentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    (disciplina introdotta dalla Riforma Fornero)

    Lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2015

    Licenziamento collettivo

    In caso di accertamento di vizi di procedura (non sanata da accordo sindacale): il Giudice condanna il datore al pagamento di unindennit compresa tra 12 e 24 mensilit dell'ultima retribuzione globale di fatto (tenendo conto dell'anzianit del lavoratore, numero dei dipendenti occupati, dimensioni attivit economica, comportamento e condizioni delle parti, iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione). In caso di violazione dei criteri di scelta: il Giudice dispone la reintegrazione e condanna il datore al pagamento di indennit massima di 12 mensilit. In caso di mancanza di forma scritta: dispone la reintegrazione e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennit commisurata alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit) .

    In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di unindennit (non assoggettata a contribuzione) pari a 2 mensilit per ogni anno di anzianit aziendale (minimo 4 massimo 24 mensilit), senza reintegrazione. In caso di mancanza di forma scritta: dispone la reintegrazione e condanna il datore al pagamento di unindennit commisurata alla retribuzione dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore per aver svolto altre attivit lavorative e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilit). Il datore di lavoro condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

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  • Decreto Legislativo n. 23/2015, ulteriori temi:

    revoca del licenziamento;

    offerta di conciliazione;

    misura dellindennit;

    piccole imprese;

    computo anzianit negli appalti.

    17 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: ULTERIORI TEMI

    REVOCA DEL LICENZIAMENTO

    In caso di revoca del licenziamento (effettuabile dal datore di lavoro entro 15 giorni dalla comunicazione della sua impugnazione da parte del lavoratore) non trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto in esame in quanto il rapporto di lavoro si intende ripristinato, senza soluzione di continuit, con diritto della retribuzione del lavoratore per lintero periodo.

    OFFERTA DI CONCILIAZIONE

    Il Decreto n. 23/2015 introduce una nuova forma di conciliazione attivabile a discrezione del datore di lavoro, ferma restando la possibilit per le parti di addivenire ad ogni altra modalit di conciliazione prevista dalla legge.

    In sintesi, il datore di lavoro pu offrire al lavoratore (in una delle sedi c.d. protette, ad esempio presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente o in sede sindacale ovvero avanti le Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro) ed entro il termine utile per limpugnazione del licenziamento (60 giorni) una somma, che non costituisce reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non soggetta a contribuzione previdenziale, pari ad una mensilit della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura compresa tra 2 e 18 mensilit mediante consegna di assegno circolare.

    Laccettazione di tale assegno comporta lestinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia allimpugnazione del medesimo da parte del lavoratore.

    Per consentire il sistema di monitoraggio previsto dal Decreto in relazione a tale novit, la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto integrata da una nuova ed ulteriore comunicazione da effettuarsi da parte del datore di lavoro, entro 65 giorni della cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata lavvenuta o non avvenuta conciliazione. Lomissione di tale comunicazione soggetta a sanzione.

    18 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: ULTERIORI TEMI

    MISURA DELLINDENNIT

    Per le frazioni di anno di servizio, le indennit sopra richiamate sono riproporzionate e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero

    PICCOLE IMPRESE

    Per le imprese con organico inferiore a 15 dipendenti prevista, a far data dallentrata in vigore del Decreto, lapplicazione del sistema a tutele crescenti, con esclusione della sanzione della reintegrazione per i casi di licenziamenti disciplinari, fermo restando che limporto dellindennizzo economico dimezzato e, in ogni caso, soggetto al limite massimo di 6 mensilit.

    La disciplina prevista dal Decreto n. 23/2015 si applica anche ai datori di lavoro (imprenditori e non) che svolgono senza fini di lucro attivit di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o culto.

    COMPUTO ANZIANITA NEGLI APPALTI

    Per quanto riguarda i lavoratori impiegati nellambito di appalti, il Decreto prevede che (ai fini del calcolo delle indennit previste per le ipotesi di licenziamento disciplinare ed economico nonch in caso di accertamento di vizi formali o procedurali), lanzianit di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dellimpresa che subentra nellappalto si deve computare tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore stato impegnato in attivit oggetto dellappalto.

    19 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • Ancora sul JOBS ACT:

    il nuovo sistema di ammortizzatori sociali

    (pillole del D.Lgs. 22/2015):

    Contratto di ricollocazione;

    Naspi;

    Dis-Coll.

    20 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

    I soggetti in stato di disoccupazione hanno diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici e dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione di un contratto di ricollocazione a condizione che definiscano il loro profilo personale di occupabilit, secondo la procedura che sar prevista dal Decreto Legislativo sulle Politiche Attive il cui iter di approvazione non ancora concluso.

    La dote individuale: per fruire del servizio al lavoratore riconosciuta dote individuale di ricollocazione di ammontare proporzionato al suo profilo di occupabilit, spendibile presso i soggetti accreditati che potranno incassarla solo a risultato occupazionale ottenuto.

    Il contenuto del contratto: il contratto di ricollocazione dovr prevedere il diritto del lavoratore a ricevere lassistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione (gestita secondo le migliori tecniche del settore) nonch il dovere a partecipare alle iniziative di ricerca e riqualificazione professionale organizzate dal soggetto accreditato. La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla dote individuale cos come il rifiuto di una proposta di lavoro congrua. La decadenza dalla dote comporta lautomatica decadenza dallo status di disoccupazione.

    Il finanziamento: il contratto sar finanziato dal Fondo Politiche Attive istituto dalla Legge di Stabilit per il 2014.

    21 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

  • NASPI Nuova Assicurazione Sociale per lImpiego

    Dal 1 maggio 2015 i lavoratori che perdono involontariamente loccupazione potranno contare su una nuova misura di sostegno al reddito: la Nuova Assicurazione Sociale per lImpiego (c.d. Naspi)

    Destinatari: disoccupati licenziati, dimessi per giusta causa, lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro presso la DTL competente (nellambito della procedura introdotta dalla c.d. Riforma Fornero).

    Presupposti (devono sussistere contemporaneamente): status di disoccupato, possesso di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro; 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro.

    Durata: non legata allet del lavoratore. E concessa per un numero di settimane pari alla met di quello oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni (massimo 104 settimane, ridotte a 78 dal 2017).

    Importo: rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4.33 (in ogni caso con massimale di 1.300 euro). La Naspi si riduce del 3% mensile a

    decorrere dal 1 giorno del IV mese di fruizione.

    22 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

    NB: lerogazione della Naspi subordinata alla regolare partecipazione agli interventi di politiche attive proposte dal Servizio per lImpiego

  • DIS-COLL

    Indennit mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione

    In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, unindennit mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL.

    Presupposti: stato di disoccupazione; presenza di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra 1 gennaio dellanno solare precedente levento di cessazione del lavoro; presenza, nellanno solare in cui si verifica la cessazione del lavoro, di 1 mese di contribuzione oppure di un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla met dellimporto che d diritto allaccredito di 1 mese di contribuzione.

    Durata: calcolata in un numero di mesi pari alla met delle mensilit di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra il 1 gennaio dellanno solare precedente quello dellevento di cessazione dal lavoro e levento stesso.

    Importo: lammontare dellindennit pari al 75% del reddito medio mensile calcolato sull'anno di cessazione del lavoro e sullanno solare precedente (fino ad un reddito di riferimento di euro 1.195. In caso di reddito superiore lindennit incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed euro 1.195). Limporto massimo per l'anno 2015 di 1.300 euro e si riduce del 3% mensile a partire dal IV mese.

    23 ManpowerGroup Affari Legali Marzo 2015

    NB: lerogazione della Dis-Coll condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione oltre che alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione

    del lavoratore e ricerca attiva di una nuova occupazione e percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi per limpiego


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