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Date post: 13-May-2020
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TRATTATO DIRITTO Dl c0\!llY1 * l-:1 1 I) 1. CESARE VIVANTE .CIALE Volume 1. LE PERSONE Le leggi 0 gli nf4i commercinli. - Gli atti di commercio. - 1 commorcinnti. - Le ditte. - I,mnrchi di fal,brica. - Le insegne. - La contal)ilitib commercialo. - 1 rappresen- tanti. - 1 mediptori. - Lo sociotir- commerciali in nome collettivo, in nccomandita e anonime. . TORINO F RATELLI BOCCA E DITORI ROMA S’JCCURSkLI r,,,I:N%I: _. -. DEPOSITI MIXGINA WVYI 1893 Via Cerretani, R CATANIA s Maria II Ro,.. ‘1 (N. Cwd,) *
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TRATTATO

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DIRITTODl

c0\!llY1* l-:11 I)1.

CESARE VIVANTE

.CIALE :, 18

Volume 1.

LE PERSONELe leggi 0 gli nf4i commercinli. - Gli atti di commercio. - 1

commorcinnti. - Le ditte. - I,mnrchi di fal,brica. - Leinsegne. - La contal)ilitib commerc i a lo . - 1 rappresen-tanti. - 1 mediptori. - Lo sociotir- commerciali in nomecollettivo, in nccomandita e anonime.

.

TORINO

FRATELLI BOCCA E D I T O R I

R O M A S’JCCURSkLI r,,,I:N%I:_. -.

D E P O S I T IMIXGINAWVYI

1893

V i a Cerretani, R

CATANIAs Maria II Ro,.. ‘1

(N. Cwd,)

* : -3r!

rnorkumÀ LWTbXARIA

E’irenze, Tipogatia di Egisto Uruscoli, Via dcll’Anyuillara, 18.

PItEFAZIONE

1 libri che furono pubblicati finora sul codice di com-mercio continuano per lo piu a discutere In bonta delledottrine e delle norme che vi furono accolte, trascinandoseco il guscio dei lavori preparatori da cui quel codice euscito. Io ho invece considerato come chiusa questa fasepolemica, e incominciando spesso ove quei libri finisconotentai di costruire il sistema del diritto vigente quale eper la forza delle leggi c delle consuctutlini che ci go-vernano. Ho tenuto anche la mia critica nei limiti di questosistema, poiche mi sono contentato di notare le discor-danze delle nostre leggi c la loro insufFIcienza n raggiun-gere gli intenti voluti dal legislatore. Ne credetti, proce-dendo in questa cauta maniera, di venir meno al mioscopo scientifico, perche non si possono riformare le leggise non si conosce tutto il sistema del diritto vigente e nonsi scoperse tutta la virth dei principi che esso comportae che pub trasmettere alla legislazione dell’avvenire.

Per esporre la disciplina giuridica dei vari istituti re-putai necessario di seguire il Alo storico del loro svolgi-mento spiegando poi ampiamente qual’ è la loro figuranel diritto presente. La giurisprudenza, cui si suole attin-gere quasi in modo esclusivo, mi parve una fonte insuffi-cientc poichè essa ritorna per lo piu alle stesse questioni elascia nell’ombra molti aspetti di ogni istituto. Chi si contantudi quella fonte si espone a due guai: risolve questionigiti, dibattute in cui l’avvocato ed il giudice trovano lastrada gi& fatta, e non porge dell’istituto che un’esposi-zione frammentaria e asimetrica. Per colmare queste la-cune e guidare la giurisprudenza non vi ha che un rime-dio : studiare la pratica mercantile dominata com’ 13 dagrandi leggi economiche, facendo dello studio del dirittouna scienza di osservazione. Mai come oggidi questo stu-dio fu piti facile perchk mai i commercianti, italiani e stra-nieri, per estendere la loro clientela, furono Cosi predighidi notizie ,c di documenti : ma in generale si rifuggo daqueste inchieste per&& riesce piti seducente il giro dei lun-ghi ragionamenti che il raccogliere i fatti sistematicamenteper farli parlare, come fu il mio intendimento. Cosi prima discrivere delle societa in nome collettivo e in accomanditaconsultai nelle cancellerie dei tribunali, a Bologna, a Fi-renze, a Roma, a Venezia, centinaia di quei contratti, enella uniformità di parecchi patti trovai i segni sicuri di unordinamento giuridico ed economico ben piu vigoroso, piircauto c completo di quello dato dal codice a garanzia deisoci c dei creditori. Cosi nell’esame di un grande numerodi statuti di societa anonime vidi violata la legge e quinditkylorai la inettitudine dei tribunali che non sanno sorve-gliarnc l’osservanza come dovrebbero. Questo studio miconvinse della opportunitj di affidare l’approvazione diqtrclli statuti a un organo giudiziario piu esperto c piudotto, come alle Corti d’ appello ; solo allora potremo giu-dicare con sicurezza della virtu di questa parte dei codice,

di cui pub dirs~che non ha fatto ancora le sue prove percolpa di chi doveva applicarlo.

Nelle indagini minute, penetranti nell’attivita giuridicapassata e presente, sta il segreto per la formazione di unascuola mizionnlc del diritto mercantile, ma per formarlooccorre una legione di lavoratori pazienti c modesti in-tenti a scoprire la voce dcl diritto che viene su dalle cose.Sc il mio lavoro potrw guidare i giovani nell’indagine.delle fonti vecchie e della nuove, un compito da cui nonsi trae una grande notorietk ma ben.4 una grande bene-merenza, mi parrei di aver dato un esempio assai giove-vole all’avvenire dei nostri studi.

C. VIVANTE.

INTRODUZIONE

3 1. - L’ unith del diritto privato.

Il tliritto commerciale B quella parte dc1 diritto privato cheha pi~incipalmentc per oggetto tli regolare i rapporti giuridiciche swgono dal1 esercizio tlcl coniuwrcio fra le persone, c fraqueste c l e cose. ISsw romprcndc wiantlio nlcmi isiit.uti prows-sllnli e penali che swo csscnzi:~lu~c~nle di diriito pubblico.

l~iirora nb I n wicnzn, ne l a legge sono ricacitc a distin-guerc wu un Iaglio netto i rapporti giuridici che devono rn-gelarsi wllc leggi couiurcwG:~li tla qiiclli c*lw subiscono la disci-plina dcllc leggi civili. I l m11irc t l i ronimcrcio rcgoln le piurigogliose mmzioni tlcl diritto motlcrno, lbicne di vigorosa fre-sclirzzn, um p-3’ snprw fin tlovr rsso cslfwln. I n sua nutorilkbixogun fwc di caso in c a s o IIII:~ tlclicntn riccwn, t o r m e n t otlclln wioln c tlrlln rlirin : sinnm r~rnl c*aI~rpO tlcl diritto civileu in qimllo tlol tlirjtlo comninrciale? si trat ta t l i un a t to c i -v i le o d i un atto di conmrrcio? r In cturslione, cornc? Initc 10quest,ioni di confini, b spesso piena di tlul,l)i e di gki. 1,’ auto.nomin. del diritto con~nKwinlc che sorse spontaneamente quandoi commercianti fornmvnno un ortline distinto di cittadini scm-brs u n nnncïoiiisnio oggidi in clli pIi atti di cwimercio si eser-

. .

.

3 1. - L’ LiXlTÀ DEL DIRITTO PRIVATO 5I

non v’era nf? poh ii6 bisogno per un diritto speciale al com-nicrcio (3) ». ’

Nd grnndc t urhanwnto che segui la CI~M.T di Roma ilpopo lo libclo tlrll~ citt5 f*rrci> forza e difcsn nai vincoli di as-

. .fW3Rz1011f~ : Ic dr7 ssi f*IiC si s e n t i v a n o legate da colIiuni i n t e r e s s i

s i . ri1lnirwO cnt.~w 1:t socict8 turbnt dn sopchioric d i o g n ispccic per flifcn~lfmi c fa rs i qnando 80 n e porgeva il d e s t r os»vcl,c.lliail.ic.i alla loro wltn. Anche i mercanti, i banchieri, gliintlnsti*i;tli si Iinii*fx10 in collegi, in corporazioni sempre piti va-Nlc e iaboKli0 oi~fliri:rlf~. ( 4 ) E s s e flivcnncro n 1Jcw0 :L poc0 dovi-ziosc: f> I)cAciiti fww Io aliwiann Ir! insigni loro sodi, c si conqui-slnrorif~ il f l i rii10 f l i i~yq~I:irP fin SB i p-opri iritwwsi r) q u e l l itlei sof’i. l~:ssc ]w~~si~flfx:ino ]w m e z z o i l e i l o r o 1lf~ici:ili alle fiere,a i Inwf3ii, c ne stnlJilivan0 g l i ordinnincnti ; in:tntencvano lasicurcszi flf4lc vi,, e lf: miglioravano; n~ai~davar~~J consoli al-l’CsICr0 pei’ lw0tffg~crc i s0fG ; coml~ivnDn uflif*i di pifA& r e l i -giosa r fivilr, sf~f~f~oi~i~f~i~~lo i pf)vcri, gli infermi, i soci fleril~Jati ;a~fwalio iiii patrimonio iminolJiliarc’u iin fonflaco prr la cuslodiaddle lncbrfi. Allrt slw~ snpplirano coi 1ribnli flci soci, coi dazi,coi pcfklggi, coi rcflditi della pubblica pesa, colle mlilte~ coi doni.

L’ortIi 11:t IIWI~O tlrlla c«rprazionc imit6 c~~wllo tlclla cit& Acapo vi W:IIIO IIIUJ o piil consoli, che duravano in uRicio un anno0 IIII sc?~iw?Sll~C, quintIi IIn f~fwsiglio dei Incrcxrlti piti a n z i a n is<:r!ll.o fl:lll’:lssrllll,Ic:l g4~riCrnlc tici sof*i. OyG f*fuiwlc nnl pigliare

(3) UoldnelmlQt, b’nioer.dparh. Slullgart, 1891, pag. 83, 84. Si direbbeche la vcrit& delle coso ohbia ponto 1’ inpigne gi~~rcconsnlto in contraddizione,

se d o p o RWI riclmwxiltto In niugolare at t i tud ine del diritto civile di Roma a

regolare In materia rommorriale ; - se dop0 aver dimo.3trnto eon vivi colori(p. Mi) cha wltnnto d0po In woperta del nuovo mondo il commercio raggiunsee snperij I’artonsiono o In perfezione di q~wllo fiorente nei primi oecoli diHomn imlwi:slc ; - RQ dopo nvor nfhrnlnlo che il diritto commerciale delmedio evo propredelldo dovette ritornare al diritto classico di Roma; -

conclude cr1 ritenere che 1’ odirrnn nutonomia del diritto commerciale costi-tu i sca una condiz ione favorevolo pel RUO progresso (p. i l).

(4) Sello c o s t i t u z i o n e delle c o r p o r a z i o n i d ’ a r t i e mes t ie r i T. Latte+ IIdir i t to commemirrlc nella lqislazione statutarin delle cit!? italime, S i o s.,M i l a n o j884; - Laite+ Studi di Jiriflo statutario, id. 1887; - Lastlg,Entwichelungsux~e und Quelleta des IIandelsrechts, 1877 ; - Lnstig, Mar-cknrechl und Zeiehenreqisler, Hallo f890 e più completamente di tutti GO!-

dachmidt, Universalgesch. 8. 7 .

_.6._..

cj 1. - L’ UNITÀ DBL DIRITTO PRIVATO 7

spesso :~vmnno trionfkto, a scapito della giustizia, gli intere&

tli Ill1 individuo 0 tlcll’ni~tc : Ina, in nessun tempo, jicmmeno nei

l.enipi classici di Holiin,la vita c la lcgislazionc si comunicarono così

rcil~iilaincntc 10 loro iiifliienzc, c mai lil tanto ahbrcvir1t.a la (lishnza

crllc solitmicntc SCp:Itx i l d i r i t t o p o s i t i v o d:tlln esjgc,Ihzc reali.

A11(*11c: 10 wlouic c IC httoric divcnne1~o centri apcrosi di

(tilestO d i r i t t o prolcssic~l,:llc. Ov1Inr]1lc fiwri tlclh liatrin risiede-

Van0 alci111i w1ii1iicrcianti. nwlrc pochi, essi li~rmav;lno una ccr-

lwrnzionc :iIiiirrinisli7il:~ d;i consoli~ per lo ]Ji<I s c e l t i cLq]]n Ina-

(Ire ]i:itri:i. cJilc.ti f*c,IIs~Jli, pei pïivilcgi ottcn11ti c o n trattnt.i

iriicI~I1:izioII:1li 0 lw li)l*Z;l tldl’ ;trItii, csni~c~ii:ivnr10 1111’ riutoritj

t]is~i]JliiInre C gi111liziari~l i1c:llc controvc1*sic rncratntili tici loro

cwnc~iI1:itliiii 1’ tlogli sl1.n riichi*i (h: riccbr1*cv:r IIo ;I 1 loIy1 giu&zicJ ;wsicclii: xIi(~llr\ di (IlliL sc3tIll’i I11I:i lliiova tiblitc t l i tlii*itto, mo-

tlcllatu ii IJll~~lI:1 ]laI*ln sul d i r i t t o tICIh m:itlrc patria, m a c o n

;ht,tcr.Xi:i11ic:r1ti l~i~~p~i lwr l a novita tici cisi c per le influenzepii1 i1i1nic~li:ile tlcl tlirilto strnrriero ( 5 ) .

.~ltl*o ceiitl’o ~~~woso di qi1estcJ .diritto ]wJtèssion:1le, scmprc

pii1 1l11i(iJ1~i11~~, liiiwi~1 tIal sccwlo XII a l X V I IC fiere, spcrinlmentequcllc tli l~r:1win. A g l i iifficiali die v i erano prcpcsti ilal s i -

g n o r e tlclla tcrr.2 (111;1itros clcs foires, tustodcs niintliunrum) e r a

concetluta per lo pi i1 piena g i u r i s d i z i o n e su t,utt.c le controver-

s i c cl14: v’ iiisoi~~w:i110. 1.0 c~~~i1s11nt1itlini 3wollr: irl c~iicllc fhc,che fi~ri~~:~.i’o~lo iwl Ioidi licwo Illi tlotiiicilio wml~hrio per tutt0i l wiiliii~wio tl’ I~~iiix~l~:~. IIII ~YVI~I~~ :ilJilii:tlc ]w la c:orwlnsiorwc Ia licliiitl:ii.icuie (Ichli ;illh~i, coi~li~il~iiir~or~o gyl nhncnlc iI. ]‘P“f’C.-

zionaw il tlirilio tli ~~:11iil~io, a t11tcl:cix l a cii~c~ol:izionc tlcllc merci

(a r t . 7O!j votI. dv.), ;i ~lilf~urtlcr~c~ 1’11s~) tli l1:wcpgi:ii~c i c71riti col mezzo

(li c.oilipctis:izioi,i lb~~i~io~lidir. 0 :c tiitchre i diritti tici c r e d i t o r i

COI1 1111:1 ]Jl’~K~e1]lll~:l CW?C:lltiv;l r:l]Jia];l c I~i~OI.0~1 (de ]lOl*:l iri horarn),

i voi bciwfic~i si ~wnliiiliw miio più tardi n tiitto il wmmcrcin (6 ) .

(0) V. Rota, Storin dalla Dnnche eprimipi di scien.w bnncnrin, Milano, IR85p. 27; - Nougnier, nes Tribtouzus de Commerce 1 p. i 1 o s.; - Cohn, D r e iRechfswissenschrrftliche Vortr+e, Heidelberg, 1888, p. 54 e 8. ; -Smlth, nell’ln-trodur. di Joha Ikxln~~ell, p. LXIX e s.; - ma innanzi lutti per la copia e la no-vità dello indagini C;oltlwhmitlt. nel lilr. cit. p. 194-200; 224.237, e da ultimo nellaZeilschrifl VOI. X1+ IJie (;c.Fch~ft.sope)-ntion~n auf den Messeri der Champngne~

Q 1. - L’ UNITA DRL DIRITTO PRIVATO 9

Quando ai trihnnli delle corporazioni swced~ttero i trih-nali mercantili, composti con maggiori gnrnnzic, sorvegliatid a l l o Stato c soggcbti ai giwlizi tl’ nppcllo tlci tri hnali ordi-n a r i (8), allwi si ffw g&s~lr! In. tci~tlr~lizn :ul :tlhrgnrnc 12giurisdizione, 12 In. liwflwnto rwisioirr! flcllc Icpgi rnnrrnntili

n e porse, frcc~~~fwto wc:~sion~. Ibstn snglire In srrie tlclle leggiche dall’ordinanza francese del :673 si sowedona fino al cOdicevigente per constntnrc cnme sia cresciuta la sfera d’azionedelle leggi commr?winli. Non solo l’industria piiramente com-merciale, intnsa ntl avvicinare wn atti 11‘ intromissione il pro-d u t t o r e al ronsumairwc Inctlinntc In. compra-rendita c i s u o iatti accessori tli camlC0, di lrnsp0rl0, tli rwmmissionc, di media-zione, di dcpwito, i11:t Ir: imprcsc m:wif;cttriri, assiciwntrici, cdi-lizie, bancarie, editrici, 4x1 altre ancora IGxgwxw di credito, dipl~bbliciti, di nrwwi*osi C wpitli Spawi ITCNY~~~~N~ 1im Icpgc piiiconforme! :ill:L lorrb funxionc spactihfricc irci vodicO ili corn-

merci0 (0). AII~IP :tl.ti ibiotlwli c i s o l a t i tlella vifn domcsticn~r:agricnln fitr0lw ti3wiimti iri quOSta wrrcrltc: i l 1)adrn di f a -miglia clw iirrpicg:l i risparmi 1~11’ acquistare una quota odun’ nzionc! di societi c:nnuncrcinli o In rivcn(lt: prr sopperire adurgenti bisogni fn un atto di comnicrcio ., il colono clke per difettod i granai dqxktn In suo drrrnlo in IIII Innpnzxirlo pcnornlc f aun alto di cï~rilllicrc~itr.

Nì! s i c*rctl:t clin i l c*otlic*n cli wmrnnrc~io così proI1to ntl ap-propriarsi lc lkliove liwtrlr! rcoi~omiche, s i sia Insciato sfiiggire

§ 7,,6,,, 21;- Wnnnrn,Gli atti di commercio, p. lfi-18: - lh3lny, 1 n. 12!3-1300;- tJolslschmilt,, 2 ed R 42,‘ ; 9 7 pag. 172.- Smit.h, lihr. cit. Introd. LXXXI e a.R 7 p. iY2. Qwata finzione continna in Inghiltnrra, v. Smith, p. 1 : n @and0 laZe3: mercnforin cessi> di w4.9erc ~ln ramo distinto del diritto ol~l~ligatorio per unasola classe di persone, uiloro rhe fecero qualche atto regolato dalla medesimafurono r i tonul i commwcianti ~uow1 ihnt oc<. M.

(81 Questa tra~fwmazionc ei compi in tutti gli atati d’Italia nel aecolo(corao, v. le interenssnti n0tiain r a c c o l t e d a Frnnchi, S’dl~ .9irtrisdirionemercanh’le i t a Itnlin n. 5 c P., nell’Archirio Giuritlico vol . SXXVI, faac. i e 2 .

(9) La serio degli atti di cnmmercio B ormai così numerosa che alcunicodici più recenti dei nostro credettwo più opportuno di non accoglierla, con-tentandosi di dkhiarare che ri reputa00 atti rii commercio tutti quelli che sonoregolati nel Codice di Comm , o che hanno analogia coi medesimi. Cod. Spagn.(a. f886) art . 2; Cod. Port . (R. iR88; art. 2 e 3 * e Cir) affinchè posaa lihera-me:lta allargarsi la sfera del diritto commerciale l .

.<.-_

12 INT~Oi~GiIONP, , !j 1. - L’ UNITÀ DEL DIllITTO P R I V A T O 13

ritto mercanliic, sctttldicc, rigoroso, r;pcdito, h,a spirato un INOVOalilo di vita n tan1.i vicl,i istittiti dc1 tlirittrb civili?, cltc, col prctesto di ltttelarc in propri&. c In saricti~ clei conwnso, itnpedi-scono in. fhciie citwtinzicmo df4 beni, stl~~lY?t~ta tlnc:cssitk tlcil:k vita

economtcn.Qttando in Italia si pq~~rO IA r i fo rma del v igente Codicre

d i commercio , i limiti del suo contettittn f33no giit fissati dalCodice civile, cirr! restavn in vigore. Sn pei coordinare meglioil conhttto dello nost.re leggi s i f o s s e intrnpresn. corttentyor:t-nc?,imcntc 1.2 ri10rtnn d i cnlïninIG, firsc Ia nwessiih dciic, c o s onvroldw cYmtlottr, i l \)otcrc> icgisi:it.iv~b :ltl ;t.<wJgiiCrc! ii (‘A>IlCCttc>

di 11fi codiix tttti(‘o. 4) nlttrnrrn ;L tliscttlnrio. Mn sc l’nrtlito p r o -Ihxnn. wslfb clwtsi itt:tvvcililo (lh), ttott tt~~iw:ttti) i t i Itali2 i sepiisictiri dlc i:i avviamo v~?rso c~ttf?ils fitsintw. C o . 4 l a sopprcssi0ncdei ‘I’ri htttdi tli crmttncrcio e i:~ progclklln riliu’tti;~ &:I procedi-m e n t o sommwiq clw dovral~l~c divenire il pwwlimrntir n«twlnin:wclic pw in c*:tfwe civili, noti sono ccrtn in uuidar~tln do1 codice tlicommcrcio(15), perclic! in. sorto di tiri cntlicc pii> ossct~~ indipen-tlcnbc tl:r. qttdin dei gittdici che devono applicarlo. Ma B cortoche n ycstn gttisn è sc0mparsa ttn’ ist.itttziotte che era interessatan difetdxw qt~~li’arttOnOmia, perchè in essa t r o v a v a l a SM ra-gionc di csistcrc; che i g iud ic i o rd ina r i npplicando promiscita-mcwl.c! iI cotliw civile: 0 r~ucilo wmtner’c~:lln, cllt:lsi dl0 stcsWprnwdintcnl,n, finirnnnn col liwmwsi iin solo criterio per h:i -

tlnro Ir! cotttrovcrsio c i v i l i c merc~wtili, noti rc~oi:ttc csprcwbmctttc tlnih ic~q? ; ttrtilh tli ~iitrisl~rittl~~tt~~i, che lwqmw r~ttclln

(14) Tuttavia qnerta r i forma fu \ivamcnte acc, nnatr nc!ln diacmvkmiparlamentari dall’on. Indelli con queste parole : q h misura che progrediamo,i rapporti ginridici ai moltiplicano, shhiamo hiso~ao d’innalxarci nd nfl’erma-zioni piG astratte, ee non vopliamo discendere alla legi-laxione d+i cadi, RIfamow nonnullorton wvnelorum onul . . Io wn cwh di r)s9re nn rnpnalore.c e ritenpn che i nortri f ig l i vedranno ancora nna rihrma nniliestrics pii:Grande di 1nMe qnelle che s’incontrano nella storia del diritto, che il Codicedi commercio e il Codice civile formeranno nn solo cwpo di leggi, Comeqnelli ehe anno I’espresaione d i un solo diriltiJ divar~amente esplicato B. S e -data della Camera 2t Genn. lfB2 V. Lavori preparatori al Cd. di Comm.~01. 11 parte 2: p. ‘St. Nella sna risposta il hlinintro di Graz ia e ~iuotiaia, on.

%nnnrdelll, riconobbe che l’unitir delln legislazione civile, poteva vagheggiar*icome un alto ideale, id. p. 452

(15) S~crrdoti, contro ctn Codice unico delle obbligazioni, Padova, 189».

.’

14 INTRODUZIONR

1. --_-.

s 1. - L’ UNITÀ DEI. DIRITTO PRIVATO 15

di commercio, che per loro p11c3 essere un att,e di produzione, diconsumo o di prcvidenxa, in rrcdo di arrortirr: molti segni sicnriche dimostrano il carattere generale tlcllc norme un tpmpo ristretteal commercio e quindi preannunziano ctuclln fusionn.

Intanto questa separazione del diritto privalo in due campi6 cagione di gravissimi guai d’indole so&lo c giuridica.

u) Siccome il codice di cnnnnercic) contiene esclusiva-mente le norme che il commercio, specie il grande commercio,si B venuto creando per proteggere i propri interessi, così sicostringono tutt i i (*iltadini c*hc wntrn{t:lno coi Commcrf+nnli(art. 54) n subire iim l( ygn dw h I:itin n f;~vorc? di cliicstn cl:kssr.inflnit2mcnt.e meno niimorosn. Il nns!ro Icgisl:itorc chiamb n cnm-pilaro il nimvo cotlko ndi iiitliisl.rinli, i IKI Iidiiwi, g+i :Issicltrntori, irappresentanti delle grandi sncict& fcrrnrinrin, IC C:~mc?re di com-mcrcio, tut.i*ici, nnch CRSC, dc1 grnndo wnrnwrci o, gli llOJlliIli rhnnella profcssionc, ncll’iriso~rlnrtioii1.o P~:IIIO :II~iirinti :I tliI0ndcrnr! g-liinteressi, e p o i tlissc! ai conswinto~i: wro il cmtlim clan tlcw v:ilfwcanche per voi. Cosi si 6 subwlinntn l’inleresso di tlìtt,i I cittadiniche ricorrono alle imprcsc ~:~~rrrlnrrciali per nlrtrirsi, per vestirsiper viaggiare, per :Issicrlrnrsi, per far fruttare i p rop r i r i -sparmi n qlielln dei comtwrcia nti ceIIC wrcnno per professione dispcculnrc slii b i s o g n i 11dIn propri:1 clif?ntol3. Qiwstc~ wrnrc d imet.otlo lw. I:I 11.0 (~~IIs:~~~I~:II~I~ tl~!llc v~w sol)cIx~l~icric, c SOIIO tante<:ho V’IN solo I’~II~IIII~~I tlrll:\ swlt:~. (:osi i titoli :11 port:\tornscompnrsi v:ii11w .z Iwiwlkic~ rlcll’islitiito cl~~iltellic: dw wstn ns-sol10 per sCiilIwc d:dl4~l~ldi~f~ tli riit~lwrsarli (art. 5 7 ) . Kwslmagarnnzin ì: c0iw13lr~l,;~ :rlh liAIn mmwqw~~ tli cdrjro rlw dcpnsi-tnno i Iwo risIi:irilli 1114lc I~:~~rf~Itf~ ; wssiii~:t ai l~0rt:1lori tli ob-bligaziorii, pwdr~: i l I~Y~ iiitrwcrblcb :rYrcltlw ~1~0lcstntf1 l’iiriprcsn.Anche g l i assiciirnti dw affit1:1111~ :11lc ColllIraq)ic nssicltrntricic0110 cent,irlni:t di rtGliwii i piil I)c)IJiIi propositi di sqwilicio c d ipi& s o n o i n loro bn lin IMYT~~~ n o n poss011r~ cwrcitnrc nlcunelllcnce r iscontro siilln lr~ro ysiiorir (nrt. 145.) I l cc~~~ritwrcinritoCllc vcntlc niwci :tvni~;ilc, tlili~llwc~ E liltci~;ric~ tln cglii Ifbnpon-snbilitlt SC i l clioito iiw1 pr~twi:~ r~11ro tliw gicbriii (;irt. 70) (IO) ;

(in) L o nolava vivnnwnto a n c h e i l Rinncài n e l l a Itiaistrr iklinna d iScienze Giur id iche, rol. XI. disp. 33 p. 322, :%2 (8. 1891): l Ln maaaimn

sanci ta nell’nrt. .54 del Cod. Ili Comm. ha wgnntn una vera rivoluziono nella

10 INTIIODUZIONE

sfera del diritto privato. L’nbhreviamento dei termini per I‘aziono redibitoria,di cui l’art. 70 del Cod. di Comm., nigniflca un numonto di rigore par l’ac-quirente, ma insieme uu ammonto di favore per l’alienante. Fo duwpc unainnovazione troppo unilaterale. e 1’ interprete 0 il magistrato non devono corrcretroppo nel darle interpretazione estensiva. z Anche il Srcerdoti, contro un Co-dico unico ecc. p. I!), riconosco che vi sono no1 Codice di Comm. delle eRor-hitanze per cui davanti nll’interesao profes.nionale pi fecero cedere lo ragionidell’nnr~tn 0 del giusto.

,

(PII) Non avendo iI Cod. di Cwnm. infrcnato l’uro di quento clausole comefece poi traPporti fwroviari (art. 418) esw sono divenute Ili etile noi contrattidi nolcgpio e nelle polizze di carico.

(21) V. pei cwtrutti di assicurazione Cod. di Comm. art. 824 e Cass. Torino,3 Die. 1866. 5 Girnyo 168Q: A. hlilnno, 13 hlaggio iF89; Motiit. Trib. 1888,113, 748: 18W, w’; pei contratti mariltimi l’art. $325; lIci contratti di tra-sIIorto I’al,t. !I%.

.--

3 1. - 1~’ tiWI’À DRL DIR ITTO I’IIIvATO 17

(22) Cod. Civ. art. 1831 ; Cod. di Comm. art. 41; C. di Torino 14 Die. 1868;Mo&. i8RQ, iU : nclln spocio dw coniugi f~lrono condannati a pagare gliinteressi del G “/” per le provviste fatte in on negozio Ano dal giorno in cuine ricevettero la fattura.

(23) Cod. di Comm. art. G-M ; ‘iO ; 43; 915 c (t ; v. nncho Cass. Napoli,$9 Genn., 1867: Fovo 1887, Filo.

(24) Cod. di Comm art. G8, 70, 458, 687, 871.(25) Cod. di Comm. art. 8X, 877.(Z(ì) Poichè il Cod. di 1’. C. conaonte nella materie commewiali di proporre

l ’az iono davan t i I’niitrwitii giiidiniarin del luogo in rlli ftl faltn la IwolnC~~”e la consegna della mP”cC, art. $11 capov., coti chionqlw faccia un acq~list~rpresso on commcrrinnte PII” ewero ritato d a q~~est’ultimo fuori d e l prop)ia)domicilio, v. Cass. Roma 2 hl&ggio 1801 ; Monit. (5.5 : nella specie un commer-ciante citnva il sindaro di un comune n pagargli le lwnvvi=tc fsttc * c red i toper le scr~olo comunali.

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3 1. -- I,’ U N I TÀ nBL IHRITTO PIIIVAT~ 21

iurnto (~1~ nianca ;d tliriito civile. 1 suoi istiiufi si SVdg~Jno Con

grande piwisione lryicx di tlcdllzioni, il pcnsiaro legislativ0 vi ètnlto pcìl64r:ito thlh riwrca microscopifa il01 commentatore, mal’ali to tlclkc vita II:L c*c+nto tli cOrrwc in molti rle’srloi istitnti, cheSCII~~J~~I~~~ III~C osewi lnzioni di scuola. Citiamone qiinlche esempio.I,‘orqi iiisiuo :I Iiririiiiistrntivo tlclle srrictk civili vi è Cosi m a lrcgol:~tr~, clw 1;~ Iorrr gestione 0 costretta ad arrestarsi al primotliwiilio tlci soci (33) : I;I Incnzionc di opera, che offre tante nuovewlrlbin:lziruri 1i.a (71 Ibit;Ilc c hvoro, v i i! ahlwn4lonnta all' al+~~rczz1111f~111~~ III~I nlagistralo; i l ~lcposilo irrcq~lnrc: v i preritlf:IIII~~ il)i,itl:k liyir:i C+IO no11 & 111! tlclbosito ili: I~llItllo, inc-apnee di

parnntii3: c.lii (lclmsit:l i l siln ncllc I):iiwl~c, nc>llO ~‘Rsic d i ri-

slbariiricb ; i! c~1111,i~ntlo Ili pPy10 f! rwo unsi rrrc1l~54o tlallr? tOrrnesoleniri, rhll’ iiItc17c~lItcb c\el giUdicc, clle il credilo reale cui WSO

doVIY!~JlN! sO~'~'OI'I'WC mSt:1. lli piIi tkd rI?tlitfJ 1lcL'swlale ; il cm-

t r a t t o tli v i t a l i z io ricoul:i nncorn i fcrripi in cui si giwxava1iIia voltx tniilo siiIh f1111.:11:1 tlclln. vitii altrIli tcl1talldo 1:l IJIloWl

~ortiinn, 11Ic3it1~~ opgitli puh csplicnisi n e l l e piil varie COnll,i-

n a z i o n i c il tliritic, II~>I cic~litorc pnO wwc protetto con ga-r?llZk C:lkOl:ltC? Ill~t~~lll~t~~~llIlCnt~ Scc~JnIkJ il Vah'c ddk ren-

dite doV11tc nl vitalizi:1 10: In tlisciplinn tlcl contratto di trasportorirortl;i. i pO\‘Cri tempi iri c u i IIII;L tlili~cnz:i impiegava Ottog i o r n i tl;i \:c~l1c:zi:i :I lCil*c~llzc! sP l111r vi :ii.riv:iv.z, C WlrllJrti a v e rsonrinwlii:itc~ t11f~iil13’ ltb I'o1.7.c Irlc~*(*:Lni(~lK? :I I’l’lic::ltc? nl trasportotl%sfol~l~~:~ I~olIo i r:kplJwI i stwinli. Si :ivviciiii i l 1IIIovo al vwcliio,s i ricolitliw;i iI0 I n coi*rTnti tlf~lln vita :illc istiti1zic~ni c i v i l i 0 ‘ve-tlrcmo rc.A;i w:irsi, ri:r riini;irsi mol1.i istitilt i . CG, per tliktt0 tlil’iirizioiii, risc*iii:i Il0 (li liiol~ilY PCI' :ItlYdi:i. pi :llJlJ:lll~hi CIUCO-1 ’ inorg;ijric*O istitl1to tl~lllc swietk Vivili, li)rul;ctc! s0Vrn u n ar-c9dic0 SI*IISO (li lintf:ll:ine;~ I’ra i soci, c v;tlq1rro pPr tUttC IC SO-

cict& ~~II:I~IIIII~III~ II,: si;% 1 ’ o~~dto, l a fiu~~w pii1 flfwibili C rigo-iwsc rlic i l tlii~ilto c~olntirtw~i;llo s i i: PI:I lm;kto, wnrilinndo l a1(3poIis:iI1ililh tlcyli :iiliiliiiii~tl’ntOl.i cc,1 vi~orc tICIl' nninlinlstrn-

Tione. S i :tvvic~il1ino :iI tlirittrJ cwnune, i Iixmmetrti s c r i t t i IleI

(33) Quosto diT~.tto di tln oigaoismo vitale moltiplica le 8118 perniciole in-f l uenze sogli isliluli che dnvo~o rogolak per nnnlogin eoll~ regolo deh ao-cieril civili quali i consorzii d’ irrigazione. di scolo, di bonifica (art. 661 c. civ.).che ove fossero rrgolati ~1111’esempio dello società anonime potrebbero pitifacilmenta gllndngnnrsi il cwdito ncceasnrio al lo l o ro grandi opere agricole.

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$j 1. - L’ UNITi D E L thItITT0 PIIIVATO 23

uella. tttnbrin dei conlratti v;1ntto per la forza delle coso, titrsc

in~ottsapevoltnertte. fI’ xcortlo, perchè r i conoscono :tll’uso la virtil

di supplire al silenzio delh leoo<rrre e ilei conhenti e quindi dict-cat-e nortnc gittriflicltr: dia Itnnno forza 0Mdigatwia anche pelcolui che le ignara (35). l’ttttn 1:~ ril’wtnn si ridurrebbe ~1 esten-tlerc q11ell:i Ilrtrzionf: ctwlik~A’ tlcll’ttso, oin, ristretta nel la tttnterh

civile ai wnWatl,i, :L tuttr: le olhlignzioni. E snt% 1111% provvifh

r i fo rma clte itott potrà Vult~f?~:tl~C i l sistcirt:~ legislntivo perchf51’ ttso nott piih thYJg’:lt’O :tlh k?ggO, c?tl apl.iik il V;mo :t

ttttuV0 itt(\it<:ttzc: ogxi(lì tTsl)itlt~: thll:l lo,~~r: civile, (.lN: ptY:sf:riVt!

21 giutlice cli re#hre i n u o v i istitttl*i wllc, annlogic desuntr: daivecclti, e f(ttintli :itt.rilJttisc:f: nlln. tr;uliziotte un:1 li~t.zn oppritnfxtto

Od o s t i l e a l l e IIIIOV~ tittizioiti soc ia l i . L ’ itso potrll liberametlt~e

e m e r g e r e cotne ttortna tli diritto n o n so lo d a l l e IJ«PSC di com-

mercio, d:ii pod, tkti Imtclti, In:1 dal!0 nzientlc nqicole, LlRimermti. thh ttiittim’cl. thlh hrse del hvW0, thi Sotkdizi CCJO-

perativi , (I:igli istilttl,i (li ltrcviclcttz:t f: (li Ixtieli~wtiz:r « o v e s i

gel& i l s01110 tli Imi :tllr:b l’i(iJrtWL <!,/t(! iiott si:1 l a wGfif:aziottClegislativa tlnlle otJbligitziotti » (36). .

hl3 gli o p p o s i t o r i c1 itKxlzntto con unn niap~iore difftcolti.

Fuso il diritto yivato in nn codice, essi t l icono, si dovrk SU~O~-

dinare 1:~ fiwza t~cgfhtriw tlell’iiso n quella delln legge, e quindi;incltr: :L (111(*11~: tlOt’t116! gL.(:tI0i.;l,li or;i. ~~:tu~oll,c rwl c.oflic:r: c*ivilo,cui ittvwc o~gidi ~~~~~!v:tI~c~t~c~ g l i t i s i c~r~ttttttnt~cinli (:wL 1 C. diCerniti.). lhto consi~lnt*:Li,iotti hst:llto :ul ntlc~nn:wo il sigtdicato d iquesh ol)\)ic:ziotic~, (*II(: ~“ll”:, n prillia. viS(;l., :lbbW(,:lltz:l gKlV0. IA%

cor,sidct-ai,ion~ (4~: i 1 (*o~lic*f: s1c.w) ptt15 ricotrrw3?t~O, piii fkequen .Ictrtcntn tli ((1t~~l10 clic oggi ttott l:I, <.ili’ Ils<J l:l Vidi1 di dOL’Og:LI’~!

idI, l(!~~(? (37) ; 0 1’ :iI(,t*:~ l)iit Ilwisiv:i, rlt0 crwccnflo colln. coltur:~

l a flil~wfxtzi~ c 1:~ c\ivkiotte tlf~llc nttitrttlini e d e l l e nttivith in-

# 1. - L' UNITÀ DEI. DIIII'IT~~ I’HIVATO 25

80gna ritòrtnnrr, coi s i n g o l i i s t i t u t i nrhr l a horia gencrnlc.

Q u a n d o piro avrciiio regM0 iu rrrotlo Iinifi~rmo In. cambialo, i

trasporti e via tlicoido noi nvrc?rno C'l'c:llv Ill10 StlYJmf~llt~~ c011111110

cIi+? 11nrA siioni disccwdi, percht! l:i koria ~W!Kllr! rormnt:1 dtalle

dottrinr u:~ zicwi:tli dC>i c iv i l i s t i rcstrr,h wtrniw:~ :i 11uf’l mcNirnento.~f?lllllll?llO C’Ili ì ! ~'r~Jt;lllO al dir i t to pIli) sllpporrc q.112 i p r i n c i p iil1kJrIlO ;dl;l Wlp, :i! i~iS:ll~~!imcri~lJ, al ~Ja~~~lll~~n~~~. ;llh ~i~Jva~io~ic

c vi,z tliwnc\c) 110n rsrwitino una conti n11;\ influenz:b su i g iud iz itl :i tribiiunli 4: sulln rloltrinn. dei vari pncsi. l+I fillcllè l a t e o r i a~~ucr;ile tlnlln r)hl~ligazi~~iii lwterh diversn, ogni Stato coulinucrhOJa d :xvcrc iiti;1 1Jropia ~iiirispriitlcnza ; l’cqrrienxn d e l d i r i t t oche i l cittntliiw frauwse avrà fatto in m:lterin tli cnmhin long0

la l e n t a f: costow cia c~~ci.7 tlc’sIioi tri hunli, dovrlt r i f a r s i i nItalia, in Belgio, in (;ermanin, ~~J~IIIII~II~ : 1’ iiiiihrmità. dc1 dirittosa.& SOlO cstoriorr~ iii:i c:ontiniioi,niii1o le wusr tlcl tlissidir~, t a n t opiii dnirnosc clriarilo piii Inlenti.

c) 1,x \lliih~nzic)lw. s i olJl)ielt:i, l\oll togli~~rcM~7 In W<'C,S-

siti di w~~scx~v,~~-c :ilvi111c nomic spwinli pei c~oruruercianti, Cquindi cliwll:i di tlheritiiu:wc urlii ;xl)lJia ciiiesto c-arnttcrc : IC

qU&iolli Ch? tlPplOr:ltc Sldh natiira dC‘ll':ltto di C(Jmnwrcio risor-

gerebbrro ai1c:lin (*oti iin dice unico opiiiqnnlrolln si dfJW%w

riccrcarc RC tnllliio i! 0 lion 6 cniumcrc~inutc?. ( 4 0 ) Bh. Ilnificnta lal e g g e c l a ~II~~~~W~IIIYI, ~slwo I'istillit.0 tlcl Ihlliinciito :L tillli i tla-bituri insolvil,ili, sr~pp~csS;i In. pr~wiizione tli wmmerr:ialit!~ 150o g g i a c c o m p a g n a gli alti tli uu commcrciautc: pc~rlrr volta sor-gcrebbc nni rapporti privati 1:~ wcrssit:7. d i ’ ~Ir:lrrmiunrlo. L agiurisprudctwt ingIcse cile pareggia, 1:~ contlizirme legale del

commerci;wie :L cliielln d i oyii :1ll1*0 rit l:rditir) tlilllfJStra UJmC

quclln iiuiformità noii porgS2 ostnc~h al fkwirc tli (gli c o m -

mercio (41). Le porltf~ nr~ruic,t rlie s i wnsiw71ssc1w Iicl d i r i t t o

p r i v a t o pei conruwrcinliti Ilon tUr~WY!~JlJclTI h Cvllipaginc del

codice uuico, pih c:lw lo pwhr IW~III~ spe(hinli scritte nel codice

civile pei cx~mmercianti siessi, per gli imprcirditcwi, pri vet tor i ,

per gli albergatori non II~ turbino l’uuitCk.

(40) Rncerdoti, Itivistu, p. 447; id. monogr. cit. p. 14: Cnhn p. 133 not. 71.(4i) Smith, lib. c i t . Intr. p. LXSXII, i e P., - Conf. Bolnflìo~ Prol. XXV.

XXVI, col quale convengo nel riconoxcerc IS poca impoïtanxa che avrebberonel nuovo sistema i regiatri dei commercianti.

c

ti 2. - Ll?(~ISLAZIOSI’ ITALIANA

5 2. - Legisiaxione italiane.

20-

La legislazione statutaria regol l’attiviti< commerciale del nortr6 paesedal secolo Xlt al principio di questo, e da quella corrente derivi, direttamenteil contenoto essenzinhn~mto nnifwmo dei co4ici vigenti nel mondo. hla la sto-ria di quelli Statuti Cosi spesso emigranti da una cittic all’altra, la distinzionecritica dello loro famiglio cono nncorn da faro, o finch0 qnwte indagini nonsitino compiute la stnria giuridica dei divo!% ipliluti mercantili potrll intuircipitì 0 meno feiiccunantn, ma non lmtrh cswre seguita con certezza nella *naevolazione (1). La {ioritura di qwsto ramo legislativo fu per tanti secoli cosìc o p i o s a par ofini ciìtti, per ogni horgntn, per ogni cnrl~ora~inno d’ arti o me-stiori, che no divennn dillicil~~ l’uso 1~ la vntuet8, per I’owxrit& IBOI’ In antinomiedelle disposizioni c l’oi 0onllilti dollc giuriwlizioni. l’errii, dnpn eh6 i comuni Rimutarono in I’rincilkali, 0 quoti poterono cwrritnro la Iwo autorilh Iogislativai n u n a pii) ninpia r;fwa pi arccentni) i n I t a l i a fin dal cominciaro do1 secolu*corso un movimento poco fortunato ma generale per sn.Gituiro a quellagrando masw di provvedimenti frammcntnrii un solo codice sistematico, el’esempio delle celel>lG ordinanze di Luigi XIV (a. iGi:i. 1681) vi ehhe unaevidaote inlluewn. Le Regio coatituc.‘oni date da \‘ittorio Amedeo 11 nel 17’23,rivedute o migliorato nel li29, ripubblicate con poche mwlificazioni da CarloEmanuelr! Ill nel 177l.t rontcngonn wl lihm I l m o l t o nwmc sullo lstterc d icambio , PIli lihri di rJwumcwi0, sul fallirncntn, a~llln c0mpetcn7.a che poseroilne ne l l’iomonto ft nnlln Snwlegna alla c o n f u s a varieIh degli Statuli (2).

40 .’ ’ INTRODUZIONE

Courr slhnentairs de droit commercial, 29 ed. 1888; - Bolatel, Prdcis dueoura de droit commeroiaZ, 3.. ed. Paria, 1884; - Lron-Cren et Renault, Preciade droit commarcia2, 2 vol. i879.1886 *, - id. Trait6 de droit commercial, 1, Il,Ill VOI. 1888-1891 (continoa). .- Periodici : Journal de jurisprud. comm.fondo par GHrod et Clariond in Marsiglia, dal 1820; - R6uue de droit com-mercial, fond6 par Le Hir, Parie, dal 1837; - Journal dea tribunaua: decommcrce, fondé par Teulet et Crmberlia, Parie dal 1852. - v. pag. 1.

BELGIO. - Npsens et De BnetR, Commentaire kgistatif du Cod. deComm. beige, Bruxelles, 3 vol. 1888; - Bamnr, Le Code de Commerce beZgerenisé (commento) Bruxelles, 3 vol. 1884. - Periodici: Pavicririe beZge; Ré-cueil général, dal i8f4 ;ges et étrang., Bruxelles.

- La Belgique judiciaire, Marette des tribun. bel-

SVIZZERA. - Sohneider nlrd FI&, D a s Schweiserische Obligationenre-cht, 2.~ ed. Ziirich 1884; - Haber, System und Geschichte des Schweir. Pri-vatrethts, 3 vol. Base1 1886-1890 (continua).

GEMINAVA. - Trattati: - Thgl, Das EandeZsrecht, vol. 1, 6.9 ed. 1879; 11,4.a ed. 1878; III vol. 1880; - Boldsohmldt, 1, 11, e 111 ed. tutte incomplete(v. pag. i); - W. Endemann, Das deutsche ZiandeZsrecht (ohne wechsel:und Seerecht) 49 ed. 1887;i.* parle, 1886; -

- Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts, 1 vol.,Endemaun% Eandbuch d e s deutschcn Handels, See-und

Wechselrechts, (in collaborazione con Brnnner, Cohn, (fare& Grilnhot, etc.)4 vol. Lipsia 288i.i886; - Commentarii: von Hnhn, Kommentar, 2.r ed. 1875-1883; - AneehUtz ~ttd V. YBlderndorff, 3 vol. 1867.1874; appendice sullanuova legge delle societA per azioni, 1885., - Maàrver, 10.9 ed., Borlin $RQO; -Uweis und Fnchaherger, Berlin 18Ql; - Ediretta da v. HoltzendorR, 5.1 ed. 1890.

ncyclopudie der Rechtswissenschaft,, - Rechtstezihon, diretto da v. Hoken-

dorff. 3.a ed. 1880-82. Il grande nnmero dei periodici che eoreero dopo lapromulgazione del nuovo codice di commercio impedì a molti di prweguire:oltre a quelli citati p. i v. Archiu f& Theorie und Prazis dea alzgemeinenDeutschen Handek-Rechts, diretto da Bneek 1862-1888, finito.

IN~HILTEIUL~. -

lato, i& ed. edited hyJohn William Smith, A compendium of mercantileJ. Macdonell, 2 vol. London 1890; - Aneon, Principles

of the Englisch Zaic of contract and of agency, 5.8 ed. Oxford 1888; - F.POlloCk, hitsciples of confract, 5.0 ed. London 1889; - Colfavro, Le droitcmwm-cinl compnré de la R-ance et de I’dngleterre, l’aria, 1863 (antiquato);- Lehr. Rtements de droit civil anglais, Paria, 1885; - Periodici : Unncan,The annua1 Revieto of mercantile cases, dal 1886.

ST.\TI IiNlTI. - Rat, Commentarie on American Zaw, 129 ed., BostoniH73; -Th. Pnrnonn, The lato ofcontrnts, 7.8 ed. Boston i883; - Petealf, Prin-ciple. of the Zwr nf contracts, 29 ed. Boston I888.

.

LIBRO T.Tl diritta commerciate e la sua sfera d’ azioneNI ” _____ _ __--- ---

C A P I T O L O 1.

Le fonti

§ 5. - 11 diritt 0 commerciale.

SOAMMARIO - 1. Ordine delle fonti - 2. Quali sono le leggi commerciali - 3. Esse non

mno leggi di eccezione e non II’ interpretano restrittivamente - 4. Ordina delleleggi commerciali - 6. Leggi commerciali sparse negli altri codici.

1. I,a prima fonte cui si deve ricorrere per regolare lamat,ka commerciale ~0~0 Io leggi commerciali ; CS0 prevalgonoagli usi comlnfknli c nl diritto civile. Solo il lcgislatoro PU6modiflcme (lUes1’ ordine che esso ha imposto ali’ interprete dellalegge (1).

2. Le leggi commerciali, se ne togli il codice dì commer- ,--

cio, non sono designate dal legislatore con questo nome o conaltro contrassegno, ma derivano il carattere commerciale dallamateria su cui estendono il loro dominio. Per decidere se sonoleggi commerciali bisogna fare una ricerc,a preliminare, esa-minare ci08 se sono leggi speciali alla materia commerciale,e in questa ricerca bisognertt principalmente far capo al codicedi commercio che determina quali sono le persone, le cose e leobbligazioni che si devono ritcncre d’ indole commerciale (2). In

(1) rlrt. i cod. di comm. Il codice ha derogato espressamonte a quest’or-dine ponendo in prima linea gli uei negli art. 30, 36,, 69. 33% 337, 387, oponendo in prima linea il cod. civ. cogli art. 53, 58, G7,, 70, 107, 365, 773, 910.

(2) Siccome questi concetti ei modificano secondo nuove influenze eco-nomiche, così anche il concetto di materia- commerciale non pub essere eta-bilmente delineato. La definizione della . materia commerciale m ebbe nelpasaato un’ importanza principalmente processuale per determinare la giuri.edizione commerciale: ora interessa soltanto per determinare quali siano le

42 LIR. 1. - I L D I R I T T O CQMY. B LA SU.4 BPRBA D’ A Z I O N E

questo ufficio il codice di commercio agisce come una legge fon-damentale per&& serve a determinare l’indole commerciale ocivile delie altre.

3. Le leggi commerciali s’interpretano secondo le disposiaioni scritte nel titolo preliminare al codice civile. Esse nondevono considerarsi come leggi di eccezione (3), ma come leggispeciali che, esplicando nel campo ad esse assegnato tutta laloro forza d’ azione, si possono estendere per analogia (4). Lef’recluenti leggi commerciali che via via si vengono promulgandosi possono adoperare utilmente nell’ interpretazione del codiceper scoprire quale fu la volontlr del legislatore che acquista seIn-pro più chiara coscienza di SB. Combinando a questa guisa tuttele norrnc vigenti si elabora per opera della scienza un solo si-stema di principi, di regole e di eccezioni, che sospinto danuove forze si muove continuamente adattandosi alle mutevolinecessita della vita.

4. Se le leggi commerciali non si possono assolutamenteconciliare fra loro, si dovA dare la preferenza alla legge spe-ciale (art. 5 tit. prel.) e quindi anche il codice di commercio dovrttpassare in seconda linea. Esso dovrk cederle il posto, ancorchbsia stato promulgato posteriormente, poiche la legge generale

leggi e la procedura applicaSili alla controversia. (Cod. com. art. 1, 47, 48,878, 917; C. civ. art. 1232, 1831 ; C. P. Civ. art. 91,. 48.5 n.O 1). V. 1 tentativifatti per raggiungere un concettopiù preciso della materia commercialedaBolaf-llo, nell’Annuario crifico di giurispruà. mm. 1890 p. 63 e s.; - Boldschmidt,Il, 9 4%; e System d. Hundelsr. 39 ed. 5 18; - Behrend, § 15; - Endomanl&Handb. l, 9 18 p. 93; - ron H thn, Comm. art. 1 3 1. Un tentativo per determinarelegislativamente la materia commerciale si riscontra nelle leggi di eccezione pergli affari di commercio del Regno di Napoli, art. i: s La materia commercialeC regolata dal diritto civile con le eccezioni del presente Codice per le per-sone dei commercianti e gli alli del commercio economico. p

(3) In questo punto la dottrina odierna è concorde. V. Bianchi, Cod. Ci-v i l e itnl., 1 n.’ j2;

zione, p. 39; --Vidari, 3.~ ed. n.O 52 e 8.; - Marghicri, Introd., II edi-

Franchi, Gli studi di diritto commerciale in Italia dopo lacodificnzione, Macerata, 1886 p. 16 e s.; - Goldschmldt, 2.a ed. § 37,.; -Rehrend S 17,; - Aochfltr und VSlderndorlP, p. Il.

(4) Blnncbl, libr. cit. n! 12; - Windrcheid $ 22; - Goldechmldt, g 3 7 ,not. 12; - Ansehiilr und Wlderndorff p. Il e 12; - Anche la dottrinafrancese ha interpretato il cod. di comm. estensivamente desumendo dalle suenorme isolale una teoria generale nulle fortie e sulle prove dei contratti com-merciali, V. Lyon (>aen et Renrnlt vol. 1 n. 392, vol. Il1 n.O 46.

CAP. 1. LI3 PONTI. - 3 5. IL DIRITTO COMMERCIALU 43

non deroga alla legge speciale, amenoch8 il legislatore nonabbia manifestata chiaramente l’intenzione di volerlo fare (5).

5. Molte regole commerciali di diritto privato si trovano

sparse in altri codici perchè si connettono con altri istituti (6), maci6 non ostante hanno carattere commerciale perchb lo traggonodalla materia cui rivolgono i loro precetti, c quindi esse hanno lapreminenza sulle altre fonti, sugli usi o sul diritto civile.

#. 6. - Qli mi (1).

SCIJIUAHIO - 6. ImFortnnza degli mi - 7. Dzflniziona - 8. Requisiti degli usi : lapratica mercantile - D. LTI forza obbligatoria - lo. L’uso non dev’e~ere Con-trarie alle legai eommorciali - II. NB dll’ordine pubblico - 1% Varie specie di Uh:pene,xri e vocali ; getzwati e speok~; giuvfdicf, inte~*p~~etatl~l. teCntC1 - 13. Uf-flci dail’ USO. 1.’ USO come complemen 10 della lewe e re9ole d’ inlerpretaziuue -11 L’ uw come mezzo Per interpretare i centratti - 15. Prova dell’~xi.

6. 11 codice di commercio non ha riassunto ne’ suoi arti-coli tutto il diritto attuale. Molti istituti furono lasciati alla lorovita libera e spontanea, sia che la pratica non ne avesse ancoradelineato chiarament.o il profilo giuridico, sia che per la loromolteplice varietA non si potesse coglierne 1’ aspetto uniforme :n queste lacnnc inevitabili della leggo intendono principalmentedi supplire gli usi. Il loro dominio, limitato ai soli istituti non re-

(5) Bisnehl, 1 o.0 140; - A n h r y et RRn 1 n! 2 9 ; - Demolombe 1

n.0 127. A togliere ogni ragione di dubbio il codice ha spesso dichiarato

quando volle abrogare le precedente legge, art. 72, 666 ; art. ,12. .~is~~_tran_r:e quando volle mantenerla in vigore, art. 2, 33,, 35, 56, 34917; art. 3 Disp. trane. - V. sul conflitto tra ik C. di Comm. ed altre leggispeciali C. Firenze, 6 apr. e 31) magqio 1887, Temi V. 1887, 279 e 297; -A. Catania, 14 die. 1888; Foro 188Q, 3i.

(6) Cod. Civ. art. 284, 1231, 1232, 1325, 1328, 1323, 1311, 1513, 1726.18:31,

1 8 9 0 , 19x,, 1QSH,, 2139; - C. Proc. Civ. art. 90, 485, n? 1; - Cod. Mar.

hferc. art. 32, 33, Dc>. 73 75, elc.{I) Bibliografia. - Vlvnntr, nell’Archivio giuridico vol. XXIX (1883) pa-

gine 234-278; - no1 Monitore dei Tribunali ISSO, 468; 18Ql, 537; nel Fereit. 1891, 531); - ,Cnlamnndre~, Gli usi del commercio italiano, Firenze, 1889.Questo libro, che nella wa trattazione wientifica mette s p e s s o a profitto i

miei precedenti lavori, riproduce con molta utilit8, le Raccolte pubblicate da’pa-recchie (Il) Camere di Commercio italiane. - F R A N C I A. Legge 13 giugno 1866

sugli usi commerciali e i suoi lavori preparatori; - I’flbon, Dictionnaite der

usages commerciaux et maritimes de la piace d e Bordeaux et d e s places

voisines, Paria, 1888; - GE R M A N I A . B r i n c à m n n n , D a s Gewonheitsrecht ingemeinen Civilrecht Und Ciailprocess, u n d d i e Eundelsiisnncen, 8. 1817; -

44 LIB. 1. - IL DIRITTO COMM. B LA SUA SPERA D'AZIONE

golati dal codice, si va naturalmente estendendo quanto yiti ilcodice diviene incompleto, rimanendo immobile in mezzo alla con-tinua evoluzione dei fatti economici.

Essi cominciano ad affermarsi colle clausole dapprimaespresse poi sottintese nei contratti; emigrano da una piazza adun’altra, da un ramo di commercio ad un altro; e quando poi,rkonosciuti dalla giurisprudenza e dalla dot,trinn, accluistarono uncarattere generale vengono spesso assunti all’ onore legislativo.Cwi il maggior numero delle regole consacrate nel codice è diorigine corrsuetudiuaria.

7. Gli usi mercantili sono norme di dirz’tto costitzcitemediante l’osservanza giuridica dei mercattti: ad essi si devericorrere nel silenzio delle leggi commerciali, come ad unafonte sussidiaria, prima di applicare il diritto civile.

8. I~EQUISIT~ DELL'USO. - a). L’uso tlev'essere osservato perz(na certa distata: una norma di diritto applicata una sola voltanon accluista forza obbligatoria pei casi simili ancorchb vi siaun’opiniww romune della sua giustizia (2). Il magistrato è so-vrano nel giudicare di volta in volta se 1’ esercizio dell’uso siastato sufficiente per farne ammettere l’esistenza (3): Le regole

Iiobeck, D i e Zlnndels-Usancan, Chenmitz 1837 ; - Laband, D i e Handels-&wcen, %ieitschrift XVII p. 466-511 ; - Behrend 9 18; - o pid completamentedi tutti, Geldscbmldt, Zfondb. 11 fj 35

(2) Le scuola storica tedesca, eccessivamente idealista, guidata da Sari-guy, 7’rnité du droit tomain liv. 1, c. 2, g 7 e s., e da P u c h t a , Zn&.,Znt+. 1 vol. n! XXII, seguita recentemente da Stobbe, Handb. der deutschenZ’rivntsrechts § 22 e fra noi da Vansi, De l la consue tud ine , p. i6 o s.,considera la pratica come la semplice manifestazione di una massima giuri-dica preesistente, nella convinzione del popolo. Una corrente realista ha com -battuto questa teoria 0 fatto prevalere il giusto cowetto per cui 1’ osservanzadell’n~o non Ri deve considerare come una semplice conseguenza del diritto,preesistente ma come un elemento effettivo e impreecindibile per la formazionedel diritto consuetudinario, il quale non pud divenire che per una serie di attiidentici wccessivamonte ripetuti v. Jherlng, L’Èsprit clu droit rom. vol. 11;R 40, - Unger, S~swn dea ocsterr. allgem. Priun/srech~s, 18 5; - Windscheld I3 t5 not. 2 ; - Goldschmidt,g 35 not. 18 ; - Seraflnl, Istit. e storia del Dir.Rom. introd. 1 3; - Bianchi, D i r i t t o ciaiZe 1 n.0 31.

(3) Forti, Zstit. I 0 22;trod. 3 23;

- Rlrnchl, Dir. Cit>. 1 n.O 31 ; - Anbry et Bau, In-- Windscbeid, ‘$ 16

n.’ 115, 117., ; - Goldschmidt FI 34,; Verb. Com. minia.

- Relax. Dltmcini part La art. i pag. 24; - v. C. Torino 23 Agost,),i876, Sm?. 1876, 1124 ; C. Roma 2.5 apr. 1878, Foro it. 1878, p. il00 ; C.Nap. 20 feb. 1877, L e g g e i887, 1, 336.

CN’. 1. LB FONTI - 3 6. QLI USI 45

dei glossatori e dei canonisti intorno al numero di anni neces-sario per formare ‘una valida consuetudine non sono applicabilialla vita attuale e specialmente al commercio, ove 1’ assidua efitta vicenda dei traffici, nei mercati, nelle borse, nei porti, ma-tura e riforma assai sollecitamente gli usi. ìS certo per6 cheper formare un principio generale di diritto, per stabilire unaregola fra due piazze lontane o una massima che devii daldiritto comune s’ impiegherh una serie di anni e di casi mag-giare che per formare un 9~0 relativo agli affari cha si conclu-tlono nella medesima piazza, 0 per fissare una regola conformeal diritto.

Un solo caso contrario non bastera a distruggere un uso quandogli atti uniformi continuano tuttavia a formare la regola e visia la tacita acquiescenza di tutti (4), per& 1’ abbandono del-l’uso può derivare da ignoranza, da rinunzia o dall’ accordodei contraenti. Anzi un patto espresso contrario all’ uso farebbepresupporre la convinzione giuridica della sua esistenza : se sisente il bisogno di derogarvi cib significa che lo si riconosce.

Ali’ esercizio commerciale dell’ uso pub aggiungersi quelloforense, quando i tribunali lo riconoscono colle loro sentenze;ma questi giudicati non concorrono punto a formarlo, perche1’ uso si svolge esclusivamente dalla pratica dei commercianti edcv’ essere gia maturo quando il magistrato lo riconosce. Ladottrina che non ammetteva 1’ esistenza di un uso che non fossericonosciuto in giudizio fu ripudiata come un assurdo. E infattiaccettandola bisognerebbe negare 1’ esistenza, a tutti gli usi cheessendo notori e certi non furono mai contestati innanzi i tri-bunali. Anzi di più, accettandola, bisognerebbe rinunciare ad-dirittura a far valere qualsiasi uso innanzi al magistrato, per- . 1

ch& ognuno di essi dovendo incominciare da un primo giudizio

(4) Oli scrittori classici italiani sembrano rigorosi su questo punto l L’ UEO

etile e consueto sempre restano esclusi quando appariate dalla pratica *

in contrario, etiam d’ un 0010 el unico atto. l Casareg. disc. 173 n.O li, disc. 175

n.O.74; - Card. de Luca : Dejuris., disc. 3 n. 0-8: - BIenochio, De juris., lib, 3cap. li 9. Requitur quarto. È notevole però che tutti ne trattano in ma-teria di giurisd., materia di ordine pubblico. Ma diversa è Ia regola tra-mandata dal giureconsulto Romano:: l Quid ergo ai neque regionia mos appw

reat quia varius fui; 1 ad id quod minimum redigenda summa est * fr. 34

Dig. 1. i7. Conf. al testo : Wiodscheid, 0 10, ; - Goldechmidt 3 35 n. 21.2%

46 LIB. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPEHA D'AZIONE

non potrebbe mai produrre a proprio favore un precedente ri-conoscimento giudiziario (5).

9. b). L’ uso dev’essere osservato come una regola di difittovigente e quindi colla convinzione che non si pu6 impunementeviolarlo (CS opinione juris atque necessitatisj (6).

Perci non contribuiscono alla formazione di un uso gliatti di mera tolleranza, di liberalilh, di condiscendenza che nonsi compiono coll’ intenzione di riconoscere un diritto altrui, cometutti gli abbuoni, le dllanioni, i favori conceduti alla propriaclientela, qlAi ad es., i doni inviati pel capo d’anno, i ribassifatli n chi pana puntualmente, le proroghe concedute a chi fanuovi ncquisti, le provvigioni esorbitanti concedutc alle guidedi piazza, le informazioni comunicate ai propri corrispondenti,i grossi campioni donati ai sensali, l’invio delle merci alla casadel compratore (7). E nemmeno le trascuranze, le ammissioni incui Si cade per guadagnar tempo, per risparmiarsi delle molestie,quantunque si sappiano imprudenti e pericolose, perchA chicompie un atto imprndente non pub credere di fare una cosa do-vuta. Tal’& 1’ usanza dei capitani marittimi di rilasciare la polizzadi carico, cio8 la ricevuta delle merci, prima di averle abordo della nave (8); la correntezza nel pagare ai commessisenza ncccrlnrsi che abbiano il mandato di riscuotere dal loroprincipale (9). NI! costituiscono un valido uso qwlle abitudiniche si continuano dopo ch’B cessata la ragione o fu abrogata

(5) Tnl’ora l’opinione della glossa seguita da molti dotlori, ma oggidìabbandonnla, v. Forti, Istit rj 20;2, 311 ; -

- A. Firenze 3 genn. 18132, Bettini XIV.Case. Napoli 20 febb. 77, Legge 1877, 336 cui molto coiiefioni at-

tribuiscono crroneamonte 1’ opinione combattuta nel testo ; - Cass. Firenze,8 febb. IR%; Tcnli V. 1883, 259.

(fi) Forti, Istit. 1 W 20; - Binacl~l, Diritto civile 1 11.~ 27, 31 ; - L’e&.comu~ies. ptclinl. n . f 17 ;I’antlect. W 38;

- I’whtn, i s t i t . 9 i2; - Milhlenhrttch, Docfrinn

8 moggio $874 ;- Wwkh~id 3 15,; - Goidschmidt 3 35,,; - A. T o r i n oCiurisp. T. X1, Gi4.

(7) h. Turino 10 fcbb. 18GY. Giuvisp. T. V. 237; - A. Lucca 31 dicom-Uro il;%: Ilil*. cowtm. IV. 210; V. i moltissimi esempi Lratti dalla giurispru-denza tedesca in Goidachmidf, $ 35,,.

(8) Can. di Torino, 10 giugno 18%; Ilonit Trib. Mil. 18GG 1’. 651. Trib.de Ilavro 3 At,ril 1838; Canmont Fiction. v. Connaissement 11.0 9, Trib. de Au-VBRW. 24 nov. 1873, 17 apr. 1874, 20 gen. 1875; Casawgis a. 1.375 p. 23.

(9) Cap. Firenze 4 marzo 1880; Temi V. lE%Y 1). iG5. A. Broscia 3 apr. 88;Moonil. 375.

CAP. 1. LE PONTI - 9 6. GLI USI 47 b.

ia legge che le aveva imposte per repugnanza ad ogni novità,per amore del queto vivere e del lasciar vivere : abitudini perlo più individuali e poco durevoli, come quella di pagare leprovvigioui ai commessi invecchiati al proprio servizio (10). Questeusanze contintiate per semplice favore dipendono dal beneplacitodi chi .le osserva ; questi solo B arbitro di decidere se gli torni ilconto di continuarle, perche nessuno può far valere alcun dirittocontro di lui.

19. c) L’ uso nolt dav’essere codrario alle leggi comrncr-ciali, che contengono gli usi generali consacrati dal legislatore.Se ad ogni piazza fosse lecito di crearsi degli usi propri, dero-gando alle leggi che regolano sistematicamente la materia com-merciale, si cadrebbe nell’ anarchia, e il commercio stesso, speciequello internazionale, che si giova della pubblicazione delle leggi,sarebbe abbandonato alla piU funesta incertezza: così il bene-Acio della codificazione sarebbe in gran parte perduto (11). Nonpotrebbe adunque l’uso rende& girabili i titoli nominativi (12),pagabile a chiunque lo presenti un titolo all’ ordine (13) o no-

(10) A. Venezia 13 fehh. ‘77; Temi V. p. 102. ’(il) La forza derogatrice deil’ uso, gi8 riconosciuta dai diritto romano e

canonico, non sembra più conciliabile cogli ordini cootituzionali, che dividendosistematicamente i poteri dello Stato determinano le formo con cui si esercitail potere legislativo. In Francia tale idea ha trionfato coi. voto degli scrittoripiù autorevoli e della Corte Suprema v.: Tonlller VI11 n.O 74-78; - Demo-iombe v. 1, n.O 35 e 130. - Anbrp et Rnn Introd. voi. 1 0 29. Mi pareche il nostro codice civile abbia risolto la questione coli’ articolo 5 checoncede solo alla legge la forza di abrogare le leggi. Conf. Bianchi, Dir. cio.“01. 1 Il.0 29 : - ~ncifici-BInzzonl istit. 1 § 3, 47, 60; - Cass. Firenze 13.-_. _ -. . . ,sett. 1880, Legge, XX. 1, 8Q3; - id. 31 marzo 1879, Temi V, 193. Alia regola

preposta ai codice civile si aggiunga il primo articolo dei codice di com.che la conferma, chiamando gli usi a regolare la materia commerciale dopo ilcodice, cioè quando il codice tace. Verh. della Com. prei. n.s 99. iOi. Reiaa.Mnneini parle 1, art. 1 p. 22: s d invero conforme alla ragione o alla mi-gliore tutela degli interessi dei commercio che dove il Icgisiatnre commer-ciale ha parlato prescrivendo regole speciali 0 certe ivi non possano trovarluogo io usanze consuetudinario, sempre incorto e mutabili, invalse nella pra-tica commerciale. ‘D

(12) Caa. Fir. 29 febb. 1871, Monit. Giud. 1 p. 505; A. Venezia 31 luglioi873, id. 11 p. 498; A. Ancona 19 mara. 72, Annoti 343 ; A. Napoli 9 iu-

giio 1872, Legge vol. X111 p. 58; A. Venezia 21 ag. 1878, Temi V. 1878,478; Gas. Firenze 31 marzo 1879; Foro it. 1879 c. ii71.

113) Cod. di comm. art. 287 ; A. Lucca 14 luglio 1877, Foro i02. v. lamia Polizza di caricò n ’ 21.

48 LIE. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA. SFERA D’ AZIONE

minativo (139, rendere valido un pegno quando la cosa B rima-sta in possesso del debitore (14), autorizzare un commerciante atrarre un assegno bancario sopra un istituto di credito, pressoil quale non ha veruna somma disponibile (15).

11. d) L’uso non dev’essere con trario ai pri~ci@ di ordinepubblico, sia che emergano da una legge, sia che la coscienzagenerale li ritenga necessari alla convivenza sociale. Cosi non ’ *è efficace l’usanza contraria alle leggi che regolano lo stato e lacapacità delle persone (16), a quelle che ne tutelano la liberti (17),non è efficace l’usanza che tenda a lasciare impunita la colpa0 a proteggere la frode.

h questo, a questo solo deve ridursi il requisitotradizionaledella ragionevolezza dell’uso. Se il giudice fosse padrone di re-spingere l’uso perche B contrario al suo modo di vedere eglisarebbe autorizzato a mettere la propria ragione al posto diquella dei commercianti, e una convinzione formata a prioritaglierebbe la via a quella che viene su dalle cose per operadei commercianti e vuole aprirsi una via nel sistema del di-ritto. Se si riflette che i giudici togati scambiano facilmentel’autorita. della tradizione con quella della ragione e pel loroufTlcio ripugnano da ogni noviti che non sia consacrata nellalegge scritta, si capira facilmente come in nome della ragionequella dottrina dispotica e ditIMente minacci il libero Svolgi -

mento del diritto consuetudinario. Se si rillette ancora che,soppressi i giudici commercianti, l’onda della vita affaccendatadei traffici non giunge alla coscienza dei giudici se non perlente e confuse ritlessioni, si capira come sia necessario di re-stringere, non di estendere il loro potere nell’apprezzare la le-gittimiti degli usi. Oltre a ci0 si deve considerare che le norme

(13Iis) C. Torino 5 matzo 1880: Giurisp. 2’. XVII 1. 356.

tore,(14) Cod. di comm. art. 456, ; Tribunale Bergamo 4 aprile 1884; Moni-1884, 4tl.

(15) Cod. di comm. art. 339 ; C. Roma 27 apr. 1889; iUoni#. 1096.(in) Cass. Palermo 5 aett. 1877, Foro i877. o. 1133. Neiin specie invo-

cando la consuetudice si voleva provare la maggior etll di un titolare direndita pubblica mediante un testimonio, mentre si doveva produrre Pattocivile di nascita.

(17) Cass. Napoli 13 marro 1889; Monit. 334. Nella specie si voleva iro-vare che per una consuetudine teatrale il padre puo obbligare la figlia lontanaa cantare sui teatri italiani. V. anche la mia nota, Monit. 1889, 468.

CAI’. I. LE FONTI - $j 6. OLI USI 49

giuridiche sorte dall’uso per regolare gli affari. commercialifanno per lo più le. veci di quei patti che i contraenti possonoliberamente convenire fra loro di volta in volta per ogni sin-golo affare; or bene, se il giudice deve applicare il contratto intutto ci0 che non B contrario all’onesta o al bena pubblico, comemai potra respingere gli usi, che di quc?lle convenzioni fannole veci, per ragioni di convenienza, di opportuni& di equi&che dovrebbe lasciare in *disparte quando i contraenti avesserochiaramente espresso il loro volere? Il magistrato e senza dub-bio custode dell’ordine pubblico e dei buoni costumi, ed eser-cita quotidianamente questo ufficio nell’interpretare le leggi, eci08 nel determinare quali sono imperative e quali meramentedispositive, cioe derogabili dai contraenti. Questo medesimo uf-Acio egli deve esercitarlo nell’accogliere o nel respingere gliusi ; ma fuori di la il magistrato deve ritornare al suo ufficiod’interprete della legge 0 dell’uso, e come non pu6 farsi cen-sore di una nuova legge e rifiutarsi di applicarla perchè la re-puta irragionevole, così non puo rifiutarsi di applicare l’uso, le-gittamente constatato, perche lo reputi irragionevole (18).

12. D ISTINZIONI . - Oli usi si distinguono rispetto all’am-piezza del territorio ove esercitano la loro autorita in usi OE-

(18) In questo seuso i più autorevoli scrittori in Italia o fuori d’ Italia.V. Forti, Istit. di dir. ciu. Firenze 1863, 522; - Vanni, Della consuetudine,Perugia 1877, p. 13; - Puchta, Das Gewonheitstecht, 1, p. 99 e seggi Il, p.49 e segg. - Sarigny, Traité du droit rom.Appendice 11. * Quando il testoromano dichiara che l’uso non deve vincere rationem aut Zegem si del-eintendere per les la legge genoraie resa nell’interesse dello Stato, e per

t’atio l’interesse dello Stato che non B protetto da una legge, rutio PU-blioae utilitatis. Intesa così la parola ratio ha un eeneo più preciso, più pra-

tico, quale si deve attribuire alla ragionevolesra degli usi W. Windscl~ei~l,

§ 16 testo e note 4 e 5: n Per irragionevolezaa non si deve intendere inop-

portunitd, ma contraddiriono alle fondamenta dell’ordine morale e poii-tico. , -- Goidschmidt, F, 35, testo e nota 34 : 4 1 ’ nso devo essere probo oleale, cio& non deve contraddire ne all’onestà nO al bcno pubblico. Questilimiti non si devono dolerminero Recando il criterio individunio dei giudice,ma secondo i principi doil’ ordino mordo o politico, considerati obbiettiva-

mente*. Ciò non ostante la dottrina italiana, ligia a massime invalse in tem-

pi men liberali, in cui le funzioni legislative e giudiziarie non erano Cosi

nettamente separate come lo sono oggtdt’ ‘, continua a riconòscere ai giudici la

facolta di respingere gli usi che reputano contrari non solo dl utilità pnbblica

e ai buoni costumi, ma anche alla propria ragione. V. Cass. Roma 8 apriie1891, Monit. 545, e la min nota pag. 537. 4

50 LIE. 1. - IL DIRITTO OOMM. B LA SUA SFERA D’ AZIONE

NERALI 1 LOCALI: 1 primi hanno vigore in tutto il territorio delRegno ed anche oltre i suoi confini ; anzi acquistano facilmenteun carattere universale quando la materia che regolano B do-vunque uniforme (19). Gli usi locali hanno una sfera d’azione pihlimitata, alla regione, alla piazza, alla Aera, alla borsa, alla do-gana.

Gli usi si distinguono per la materia su cui esercitano laloro autoriti in usi QEN~IRALI 14 SPECIALI. I primi valgono perogni ramo di commercio, i secondi variano secondo il ramo dicommercio, secondo la classe dei commercianti, per cui vi sono .ad es. gli usi delle imprese teatrali, dei mcrciaiuoli girovaghi, deinegozianti all’ingrosso e al minuto.

Il Codice seguendo il linguaggio comune (20) chiama indi-

(19) Verbali Comm. Prelim. n.” iOi : x Possono esservi degli usi generalicomuni al commercio di un’intera nazione e anche alla generalitA delle na-zioni commercianti *. Citiamo qualche esempio di uai generali:

Ogni merce venduta a peso s’intende venduta a peso netto, cioè detrattala tara dell’imballaggio: Legge Fr. 13 giugno 1866 art, 1.” 5 2; Cona. di Ve-nezia n.O 8; di Trieste n.” 8.

Di regola gli involti e i recipienti non devono restituirsi al venditnre.affinchè si possano rivendere le merci comperate eenza ritardo come furonoricevute. Leg. cit. art. i 0 6; Cona. di Venezia, n.@ 23; di Trieste, n.O 23.

La, merce venduta senz’ alcuna indicazione deve eesere di qualitl buonae mercantile : Cons. Milano per le granaglie n.O 17; id. Bergamo n.O 15,Bologna pei grani e riri n.O 5; Cona. di Venezia n.O 7 e 50; di Triesten,i 7 e 62.

1 giorni di carico di una navi (stallie e controstallie) non cominciano adecorrere che dal giorno succersivo a quello in cui essa venne ancorata odormeggiata nel porto: Consuetudine constatata dai tribunali di Maraiglia, diBordeaux, di Nantes, di Anversa, (Canmont., Dicrion. v.” chargeur n. 32, 34;Affret. n? 74 e seg.), di Genova. sent. 30 giug. i862, Giuriopr. comm. it. 11.227, e 12 marzo 1869, Garr. gen. XXI, 638; Cona. di Venezia n.O 192, diTrieste 11.~ 172.

(20) Oli statuti e gli autori italiani adoperano promiscuamente le voci:UPO, usanza, consuetudine, etile, pratica dei mercanti. V. ad ee., Aneald. di-ecor80 14 n.O 26; -42. -

Strneoba, quo modo in cauaia mere. part. i n.0 36, 39,Casnregls disc. 54 n.O 33; disc. 76 n.O 16 ; li9 n.0 54; dirc. 442 n.040;

17;. n.O ii, ecc:, - Forti, Istit. di d.‘civile, Firenze 1863 1 9 29. - Seguendoquesta tradizione il Cod. del 1865 adotti la voce usi per sottrarli alle regoletramandalo dal diritto romano e canonico nulla consuetudine; e nel rinnovatocodice si mantenne quella voce per comprendervi tutti gli uei che oono paci-ficamente accolti dal ceto commerciale del luogo ove devono applicami. VediVwbaii Commise. prelim. n.i 99, 100, 115, 117.

CAI’. 1. LE FONTI - 9 6. OLI USI 51

stintamente usi tutte le norme che si seguono nell’ esercizio delcommercio, sia che costituiscano una REGOLA MJRIDICA, INTBRPRE-

TATIVA 0 TECNICA . La distinzione e Sotti10 e si stenta a cogliernei limiti, ma essa B indispensabile per deteminare la efficaciadegli usi rispetto alla leggo.

G LI USI CHURIDICI contengono una massima di diritto, chetrae la sua forza obbligatoria dal fatto che i commercianti laosservano come una regola di diritto. Essa si applica ai rap-porti giuridici pei quali si B venuta formando, ancorche i con-traenti non la conoscessero e cessa di produrre i suoi effettisolo quando 1’ abbiano esclusa esplicitamente (21).

G LI USI INTERPRETATIVI servono a spiegare la volanti deicontraenti che si valsero di clausole atnbigue (22), o che richia-mandosi tacitamente ai loro rapporti abituali omettono di re-golarli (23). Le clausole usate dai commercianti sono così laco-niche e piene d’ idiotismi che è spesso necessario ricorrere al-1’ uso per spiegarne il significato, ed e giusto ricorrervi dovendosipresumere che i contraenti abbiano adoperato il linguaggio consueto col suo consueto significato. Per determinarlo non si dovrkcercare il senso logico o filologico della clausola, ma quellousuale che si 13 stereotipato nella mente dei commercianti, ed13 il più sicuro indizio della loro volonti. Così, ad es., B inutileindagare 1’ origine della sigla cift (dall’inglese cast, insurance,freight) quando b notorio nelle nostre piazze che aggiunto alprew di vendita signillca che la spesa del nolo e deh assicu-M#W vi B compreso (24).

~~$$&resti usi non hanno un valore legislativo, ma bensìun valore~&&attuale fra quei contraenti che li hanno voluti. A diffe-

kn& degli uai*giuridici il giudice può valersene per intepre -tk& la loro volonth ancorche no:) siano seguiti generalmento:, :o

“i. ,&i) Cod. civ. ‘art il24; Cod. comm. art. i. - Cane. Torino, 7 ott. 1886;+l& Trib. 1886.093; - Ikdlr Coline, id. 1872, 1147; - Guldschu~idt, 9 3 5nor:Z8 e e.; - hbrnd, loe. cit. p. 467 ; - Behrend 9 18 not. 5 e s.

(22) Cod. aiv., art. 1134.; ‘~23j cod. civ. 4rt 1135.

‘Izl\ A. Venezia 31 mar. i876. Foro 1876.1143. A. Qenova 24 marzo 1882;Bco Q. iS4, 1882 Querta clausola B coli diffusa che ei potrebbe citare una

hmga serie di giudicati che ne determinano le conseguenze giuridiche : Courde Rouen 24 mai 1862, Trib. de Marseillo 28 giug. 1865, 7 feb. 1867, Canmont,Dio& v.e ventoa com. n. 82. 118; Cona. di Venezia n.O 13; di Trieste n.” 13.

.:’h’ 52 L I E . 1. - IL DIRITTO COYM. E LA SUA SPBBA D’AZIONE .

e pubblicamente ; ancorch8 non siano osservati come una normaobbligatoria; ancorch8 siano contrari a quelli leggi, cui la volentiprivata pu6 derogare (25): basta che il giudice sia convinto chei contraenti vollero nel caso concreto appropriarsene il senso.Ancora : mentre gli usi giuridici si applicano ogniqualvolta icontraenti non li abbiano esplicitamente esclusi, gli usi inter-pretativi si applicano solo quando i contraenti abbiano avuto1’ intenzione di regolare con essi i loro rapporti ; mentre la vio-lazione dei primi B violazione di legge che puh formare argo-mento dì cassazione la violazione dei secondi, come un travisa-mento del contratto, non può essere riparata. con quel supremogiudizio (n.0 14).

G LI USI TECNICI r,on hanno un contenuto giuridico, ma pos-~110 essere cagione di conseguenze giuridiche, in ispecie di re-sponsabilita contro chi non li ha rispettati. Tali sono ad es., gliusi che concernono la tenuta dei libri, la conservazione dei cam-pioni, 1’ imballaggio e la spedizione delle merci, il modo di rac-comandare il denaro, di ancorare IC navi, di stivare il carico,di annunziare una vendita pubblica, l’arrivo di una nave e Cosivia (26). Chi non osserva queste usanze, consacrate dall’ espe-rienza comune, crea contro di sC una presunzione di negligenza.

La dottrina degli usi che veniamo esponendo non si applicadi regola, che gli usi giuridici.

13. UFFICI DELL'USO. - Gli usi servono come fonte sussidiariadelle leggi commerciali non solo per ci6 che concerne i contrattima le persone e le cose; quindi formano una fonte generaledi diritto commerciale, mentre nei rapporti civili non hannovigore se non dove il codice li richiama espressamente (art, 48Disp. Irans).

.(25) Cas. Napoli 29 mareo 1873, Oaz. di Nap. XXV 761 ; A. Genova

31 dicembre 1877, ECO 1878 11, 146; C. Napoli 16 maggio :876, Legge XVl:1, FIO; C. Firenze 12 aprile 1880, Foro it. 1880, 378; C. Roma 15 aprile 1880,Legge XX 1, 879; C. Firenze 30 marzo 1880, Legge XX i, 459; C. Fir. 15giugno 85. 3’cmi V. 372; Casa. Firenze 20 marzo 1890, Temi V. 1890, 250.

(ZF) A. Genova 30 nov. 1860; ffiurisp. comm. Il 15; Trib. Bologna 27 no-vcmbre 1860; id. Il. 44; A. Casale 2 giugno 1888; Fitangsri 1889Y32; A.Qeoova 20 sett. 87 ; Eco, 87 331; -Cod. Germ. art. 259: l Nel valutare il si-gnificato e l’efficacia delle azioni od omissioni si avril riguardo alle consue-tudini e agli uai vigenti in commercio. B

CAP. 1. LE PONTI - 3 6. OLI U S I 53

Le stesse norme valgono per 1’ interpretazione e 1’ appli-cazione della legge come per l’uso giudizialmente constatato.Così & l’uso del luogo ove l’obbligazione fu assunta che nedetermina la forma, la sostanza e gli effetti (art. 58). L’ uso,al pari della legge, pud interpretarsi per analogia risalendocosì al pensiero più generale che lo ha informato, purch8 noncrei un’ eccezione a qualche regola generale. Infatti per unamassima di ermeneutica che dal proemio del codice civile (art. 3)domina tutta la nostra legislazione, non si deve ricorrere allafonte sussidiaria se non quando siasi esaurita la interpretazioneper analogia della fonte principale. Quindi 1’ applicazione ana-logica degli usi dovrk preferirsi alle regole del codice civile,come 1’ applicazione analogica del codice civile precede quelladei principi generali di diritto (27). Si tenga solo presente cheessendo la regola consuetudinaria espressa iri una forma vol-gare e mutabile, bisognera badare ai motivi e all’intenzionedella regola più che alla sua forma. Infine 1’ uso speciale derogaall’ uso generale come la legge speciale deroga a quella generale(art. 1). l< infatti la formazione ‘o la persistenza di un uso spe-ciale o locale dimostra che l’nso generale non risponde ai pe-culiari bisogni della piazza 0 del ramo di commercio cui quellosi riferisce (28). D’ altra parte se 1’ uso generale potesse preva-lere sull’uso particolare questo sarebbe soffocato nel sorgeree s’ impedirebbe la evoluzione progressiva che spesso trasforma

Yuso speciale in uso generale. Solo in casi eccezionali il codiceprescrive di seguire gli usi generali a preferenza degli usi locali

(27) 11 diritto romano lo ammise esplicitamente : u id quod moribus intro-ductum est custodire oportet. Et qua in re hoc defecerit turn quod prosimumet consepuelts ei est. Fr. 32 Big 1-3. Sebbene l’opinione contraria abbia spessoprevalso nella dottrina doi tempi di mezzo, oggi ò ammessa generalmente lainterpretazione per analogin; Snvigny, Traité do droit rom. 0 30; - Whd~chhl,Q 22 in fine; - Qolusclrmldt, b 34,; - facillcl-Esszoni, Istit. tit 1, *e-rione 1, n.” 3.

(28) Verb. Com. Prel. 99, 101, 117. Relax. IManCini, 1 p. 23 art. 1, * 11s testo del nuovo Codice di commercio risolve anche 1’ altra non meno di-

a sputata controversia, se in caso di conflitto meritino prevalenza gli usil generali del commercio la cui autoritA 6 più estesa 8 conosciuta, ovvero« gli usi locali o speciali alla materia dell’affare. E stabilisce che prevalerl debbano gli usi e le consuetudini particolari al luogo e alla materia, sil perchb in lutto l’ordine giuridico le disposizioni suggerite da condizioni e

54 LIE_, 1. - IL DIRITTO CONN. E LA SUA SFERA D’AZIONE,,

Così nei contratti bilaterali fra persone lontane il proponente deveattendere la risposta dell’accettante per tutto il tempo fissato dagliusi generali. Perche questa deroga agli usi del luogo da cui partìl’offerta e dove il contratto diverra perfetto? Perche non si PU& parlare di usi locali cui convenga attenersi finch8 il contratto non 4perfetto, e per&& quell’ uso non puh presumersi scambievolmenteconosciuto dagli interessati (29). Anche la nave noleggiata pel tra-sporto dei passeggeri deve condurli direttamente al posto pre-destinato, facendo gli scali annunziati prima del contratto di*nc+leggio 0 ohe sono d’ uso fx-twne (art. 596). Perchè questaderoga all’uso locale? perché! altrimenti i passeggeri dovreb-bero subire dei ritardi che non potevano prevedere. Questi sonoi soli casi, se non m’inganno, in cui il codice dB la preminenzaali’ uso generale.

14. L’ uso ha una grande importanza nell’ interpretazionedelle clausole ambigue usate dai contraenti,‘perch& si deve presumere che abbiano seguito il linguaggio del luogo ove fu con-cluso l’affare. Esso ha un’importanza ancora maggiore percompletare i loro contratti, quando si puh presumere che ab-biano sottinteso gli usi locali: senza il loro concorso sarebbespesso impossibile d’interpretare un contratto mercantile,ove in-teressi ingenti ed avviluppati vengono spesso espressi con numerie con formule tecniche. In questi casi, come si disse (n.” 12), l’usoattinge la sua forza obbligatoria dalla convenzione, dalla inten-zione dei contraenti, non dalla comune osservanza. La sua forzasi apppggia esclusivamente sulla semplice presunzione che i con.

* da necesaitil speciali costituiscono una deroga alle regole generali, e queste* si considerano come una norma generica e suppletiva della inesisrenza di* norme parricolari ; come altresì perchè il fatto atesso por cui eiasi introdottal ed accolta in certi luoghi o per certe materie una usanza speciale, e questaI siasi costantemente osservata da coloro che esercitano il commercio è giAn una prova della riconosciuta insufficienza delle usanze generali, ovvero dellal loro poco idoneità a soddiefare ai bisogni che ne’ vari paesi ei vannol svolgendo nella vita commerciale.

(29) Art. 30; Verb. Commiss. Prelim. n.0 99,101; - Relax. Rhnclnl p, 2%Secondo questa relazione parrebbe che tutta la materia dei contratti fra ee.- ’senti dovesse regolami cogli usi genernli. Cib non B esatto, poichè ee Yarti-colo 36 nesoggetta agli usi generali alcune regole nulla perfezione del contraltofra assenti, 1’ art. 58 dA agli usi locali la preferenza per cib che ‘concerne laforma, i requisiti e gli effetti del medesimo.

.

CAP. x. LE PONTI - 8 6. @LI USI 55

traenti abbiano volnto riferirsi agli usi locali; presunzionefacilmente ammissibile fra commercianti, che avendoli giornal-mente sotto gli occhi li sottintendono naturalmente nei loro COS

tratti ; meno presumibile fra coloro che essendo estranei al com-mercio vi, partecipano solo per caso.

Perci se l’uno dei contraenti puh provare che il suo uso Bdiverso dall’uso generalmente seguito; che egli attribuiva alleclausole, alle note, e ai conti dedotti in contratto un significatodiverso da quello usuale; che egli ignorava gli usi e i regola-menti p. es., della Banca con cui ha contrattato, non si potraritenerlo obbligato per forza della convenzione (30). Il codice stessoci offre un esempio in cui quella presunzione vien meno ; quando,cio&, trattandosi di stranieri della stessa nazione si deve pre- ’sumere che abbiano riferito il proprio contratto non alla leggedel luogo ma alla loro legge nazionale. (31)

16. PR O V A. - Un’erronea dottrina - cui gli scrittori fran-cesi sono tuttora fedeli - considera la consuetudine nei riguardiprocessuali come un fatto 0 una serie di fatti, e percia la co-stringono a subire le regole che il codice di procedura stabili-sce pei la prova dei fatti (32). L’errore dipende dall’avere di-sconosciuto la vera natura giuridica della consuetudine e dal-

(36) Ap. Genova 27 maggio 1870, Betfini 1670, Il, 39s; Cae. Torino 2Qluglio 1873, Giurispc T. X. 643; Ap. Genova 18 aprile 1876; Monit. Trib.Mil. 1876, ioli; Trib. Spoleto 3 giugno 1878, Gaz. clel Proo. XIV, 1iQ; Ap.Venezia 13.febbraio 1887; Temi V. 1877, 102. La regola per cui 1’ uso indi-viduale deve prevalere sull’ UIO generale ignoralo o non voluto dai contraentiB chiaramen& formulata da Ansaldo, disc. gen. 49-W ea vero puae ditta sunt& rtylo 6L consustudins msrcatorum non congruunt quando tractatur de

rtyb particulari alicujur mercatorir. Tal’ era com’egli attenta la giuri-#prudenza della Rota Genoveee e romana; e Lal’ è pure oggidì, oltre la nostre,la giuriaprudenza Lederea Bohrend, 8 18 note S-11; - Qareis und Fachsber-pr, Comm. art. 279, nP 58.

(31) Cod. comm. art. 58, Cod. civ. disp. preliminari, art. 9; Verb. Comm.Pro&.. n.e 305.

doMoa riprovata nel testo B tuttodì seguita in Frkwia senza1x, Il.’ i84, 185; - Aubry et Bm, VIIl, 1. 7 4 9 , ;

Traiti 1, nP 80; - ad eeaa aderiscono fra noigi Q i06, 175, 238, e Bolofllo,~ Commsnlo, vol. 1

* .i.+ &~+Iav&e li’-rosola dominante in Germania conaiderd la consuetudine. anche proaooeuaImoote come una regola di diritto; Snnlga~ Trait& 9. 30, -

Yaagoror, 1, Q 17 nota; - Boldeohmidt, 8. 35 n o t a 38, - Behread, 9. 1%

56 L1B. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SFEBA D’ A Z I O N E

l’avere confuso con essa gli usi interpretativi e tecnici (n. 12),che entra.no nel contratto come veri elementi di fatto.

Il principio che deve dominare questa materia e diverso.L’ uso e una .fonte. di diritto come la legge, e il giudice chelo conosce deve applicarlo, ancorcbe i litiganti non ne invo-chino l’applicazione; se non lo applicasse giudicherebbe controil diritto, e piti precisamente contro l’art. 1 del codice di comm.clw gli ordina di tenerne conto. 1 giudici togati ne avrannoper lo piii una conoscenza soltanto indiretta. Ma quando sonoconvinti per recenti indagini fatte in altri litigi, pei risultatidella dottrina, per propria esperienza 0 in qualsiasi modo chela consuetudine esiste devono applicarla senz’altro (33).

Senonchè - come accade pel diritto straniero (34) - il giu-dice ignora frequentemente l’esistenza dell’ uso. Per riparare a=questa ignoranza, di cui non si pu6 fargli un torto, egli pu6 ri-correre direttamente alle Camere di commercio (35), ai Consoli e

nota 18; - Windscheid, 3. 17, e questa dottrina finì coll’eaaere accolta nellalegislazione; v. la L. aull’ordinam. giudiz. 27 gennaio Z877,art. iiS: * Intorno al-l’esistenza di usi commerciali, la Camera pus decidere secondo la propriancienra ed esperienza. a - In Italia, la dottrina che io aeguo trovo negli atatutiuna tradizione conforme a quella tedesca, v. SaaccIa, De Comm. glos. IV, 0 2,n. 8; - Ananldo, diaour. gen. 46-48; - Roccns, dd aasec. not. 68,.n. 248; -CasngerIa, che riconosce al giudice la facolta d’informarsi dai periti e apaa-sionati cambiati dello stile e pratica dei mercanti, disc. 187, 5 e 6; disc. 198,n.O 32; - Fra i recenti: Ottoienghi, Commento n.O 10 art. i e 2; - DelleCarliun, Monit. Trib. 1872, p. 1147. - PacIflcl~Dla~roni, Istit..tit. 1, 882. 1,no 3. - Ynnni, La consuetud. p. 140; - Vidar i , 111, ed. n! 95 e la giu-risprudenea indicata nella nota successiva.

(33) Couf. Casa. Roma 21 febbraio 1877; Foro, 1877,257; - A. Genova 14giugno 1878, Ero, 1878, 11,506; - C. Torino 2 giugno.i885; Giuri+ T. 1885,539; - id. 7 agosto i88.5; ikonit. 1885, 1174 ; - id. 29 decembre 1887iMoonit. lR%, 67 ; - id. 6 giugno 1891 ; Monit. 1891, 558; - A. Milano 19febbraio 1880; Foro, 716. Conf. oltre gli autori a Io leggi citati nella notaprecedente, L. tedesca sulla proced. civile 3) gennaio 1877 1. 65: a- Il dirittovigente in un altro Stato, i diritti coniuetudinari e gli statuti hanno biaognodi prova solo quando non siano conosciuti dall’autoritA giudiziaria. NelI’ ac-certarsi di queste disposizioni il tribunale non deve limitarsi alle aole proveprodotte dalle parti, ma puo valersi anche di altri mezzi d’informazioni, eordinare le disposizioni necessarie per attiugerle . .

(34) Flore, Diritto internarionala prioato, 3. ed. vol. 1, n.* 261 e a.(35) Le Camere di Commercio aono obbligate di dare alla magistratura i

pareri di cui aono richieste, L. 6 luglio 1862 art. 2 lett. i.

a qualsiasi altra fonte che gli paia degna di fede, o imporne laprova a quello dei contendenti che vuole giustificare con essail proprio diritto (36).

Possono servire a prova di una consuetudine :1. 1’ giudicati precedemi, specialmente quando sono con-

formi, recenti e confermati dal giudice superiore, percbe 1’ op-posizione della parte condannata deve aver richiamato il suoesame sulla consuetudine. Le sentenze dei tribunali esteri e deiconsoli nazionali valgono a constatare le consuetudini delle cittàove risiedono.

11. L’ opinione degli scrittori che attingendo i loro studidalla pratica commerciale possono considerarsi come organiviventi della coscienza giuridica nazionale. Senza pretenderecome la Rota di Genova (decis. VI, 15, 16) che gli scrittorisiano morti per reputarli degni di fede, sarb necessario chesiano autorevoli e concordi.

RI. 1 pareri delle Camere di commercio, che sono dallalegge obbligate a darli ad ogni richiesta dcll’ autoriti.

IV. Le raccolte ufficiali degli usi di piazza.Parecchie camere di commercio le hanno già pubblicate

con lodevole sollecitudine (37) giovando non solo alla sicurezzadei trafllci, ma anche all’esercizio della giustizia. Imperoccbè

(3) In questo ai dimoatra la natura materiale della consuetudine, cioenella necesaitQ. in cui trovaai spesa0 chi la sostiene di darne la prova. A cioalludeva il Casagerie scrivendo : Eaec tamen consuctudo cum sit quid factinon habet locum usque quo concludenter probata non fuerit ab eo qui in ejuafavorem illam allegat, disc. t75, no i2. Ap. Milano 26 Gennaio i878. G. Trib.Mil. 1878, 177, Caa. Fir. 16 febbraio 1880, Temi V. 1886, 167.

(37) Le raccolte di li Camere di Commercio (Venezia, Milano, Bergamo,Verona, Trieste, Catania, Bologna, Savona, Qenova, Sondrio, Aleaaandria) fu-rono riprodotte dal Cnlamnndret, Gli usi clel commercio italiano, Firenze1889; quelle di Venezia e di Trieste riguardano moltissimi rami di commercio,. .i prU Importanti di quelle piazzo; lo altro riguardano solo alcuni usi speciali.Altri uai di poca importanza furono pubblicati nel Diritto Commerciale 1883,70; 1889, 621. Molto piti copiosamente e sistematicamente vengono pubblicatigli usi delle piazze tedesche nella Zeitschri/t fh- das Gesammte Handekr. 8nelle sue appendici. Per la Francia, v. Gabon, Dictionnaire des usages com-m.srciaw et maritimes, Paria i888. - Quando le raccolte delle nostre piazzefossero più complete a corrette frequentemente esse offrirebbero ampia matee-ria alla riforma delle leggi commerciali, poichè vi ai potrebbero introdurregli usi aeguiti concordemente nelle maggiori piazze.

58 Li 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SU.4 SPERA’i i’ AZIONE

chi pu6 produrle in giudizio a sostegno di una consuetudineha per SB una presunzione così seria, che il giudice pub sullafede di quel certificato ammetterne 1’ esistenza, AnchB non siainfirmato colla prova contraria. Ma questa dev’essere sempreammessa perchè gli usi variano facilmente, e perchè 16 inda-

._ gini da cui la Camera di Commercio trasse la sua raccoltapossono essere state insufficienti o ispirate agli interessi di unramo di commercio prevalente nella piazza o erroneamente ap-prezzate (38).

V. 1 contratti e i documenti eslranei alla disputa. fi veroche per regola questi non hanno alcuna efficacia rispetto aiterzi (art. 1130 C. civ.) ma qui non si fanno valere come con-tratti, ma come elementi di fatto rivolti a provare una con-suetudine esistente per la comune osservanza. Tali sarebbero lecircolari, le fatture stampate, le polizze di carico e di assicura-zione, gli statuti di socie& le scritture di artisti teatrali.

VI. Le testimonianze dei commercianti, dei sensali, deica-pitani esperti nel ramo di commercio cui si riferisce la con-suetudine purchb siano fatte colle garanzie della prova giudiziale.Si sogliono produrre in giudizio anche atti di notorieta Armatida negozianti. Ma nB il nostro sistema prcicessuale riconoscequesto mezzo di prova (39), nè l’esperienza consiglia a Adarsene,perchè vengono rilasciati il più delle volte con leggerezza e

pe r compiacenza : anzi non fu raro il caso di negozianti che 1

(38) Per ciò non B da lodarsi una recente proposta della Camera di Com-mercio di Torino che, in riforma della legge attuale, vorrebbe si allribuis-sero alle Raccolte degli usi . piena fede in giudizio, salvo querela di falso l

V. Wnrfotti, SulLa riforma della legge sulle Camere di Commercio, Bolo-gna 1889.

(39) Bhrnchi, Diritto cio. 1 n.” 3 2 ; - A. Genova 30 novembre 1860.G:iro*i.~prudcnzn Commerci& 1860, 1 1 , 1.5; - Casr. N a p o l i 18 decembre’1K.l: Iq*s Il’. 1, 182; - Cass. Napoli 9 gennrio f 889; Mont?. Tr ib .MiI. I889. %.K Tuttavia prevalgono gli scrittori e le sentenze in senso con-lrnrio ; v. Dnlln~, v. Lois, 1. t 1 8 ; -Vldnri. 111 ~4.. II,” 9fì ; -

I)elnmarrc! e( Lepoltvln, n.s 2 7 0 ; -Ottolenghf. Comm. a r t . 1 e 2 , n.0 1 0 ; - Ricci,

IWIP ,IMW II.” 2.5; - Cass. Torino, 4?S,i.

gillgno 1868; Garzefta G. XX, 11,.

27- ~\l’P. Gfrht 1; aprile 1874 , c i t a t a da Vfdnrf loe. cit,, _ *. Genova

lll*Wi<r ISSI’; fh+ini !%o. 11. 399: - A. Genova 3 maggio 1~0;df*Wit. ld:f, Itb,b:: -.““““’ Illw~i IWr

*t giQ*lifiM 1’ Wnmierione d i questi atti di nobfiel&lìwnire u n a pmslln2ione (art im c. Civ.)

C A P . 1. LE F O N T I - 15 6. GLI U S I 59

per non dispiacere ad alculo dei litiganti apposero la propriafirma a due pareri contrari (40). Si deve dar maggior peso allatestimonianza dei commercianti che in tutti i loro affari de-vono subire 1’ impero della consuetudine, ma non si puh escludereassolutamente quella dei non commercianti che trattano fre-qnentemenie coi commercianti c quindi sono costretti a cono-scerne e a subirne le leggi e le consuetudini {art. 54).

Le regole di procedura applicabili alla prova dei fatti nonvalgono ‘per la prova dell’uso e per convincersene basta riflet-tere che la indagine dell’uso 6 necessaria anche nell’interessedella legge (41), afflnchb essa sia applicata nell’ordine prescrittodal codice di commercio. Quindi la si potrh ammettere in qua-lunque stadio della causa (42), così nel primo giudizio che iuappello, e ancorchb la prima prova fosse fallita.

La sentenza che viola un uso riconosciuto dai primi giu-dici o nota alla Corte suprema deve essere cassata perchb l’uso6 una fonte di diritto equivalente alla legge (art. 1) (43). Essadev’ essere cassaia anche quando nell’ accogliere o nel respin-gere un uso sia partita da un erroneo principio di dirittto (44).

(40) Già la Rota di Genova (dock 7 n.” 5; 73 n.” 37, par. 12) deploravala facile condiscendenza dei mercanti che soltoscrivevano pareri belI’ e prontisenza nemmeno curarsi di leggerli, e l’hnsnldo, nel disc. gensr. n s 47, inaegnayai giudici di lasciare in disparto quei voti sospetti per informwai strngiudl-siariamente della verith. A questa triste abitudina devosi certo il proverbiotramandatoci dalla Rota di Genova (decis. XVII, 1): consuetudo modo albamodo nigra. Anche oggidì chi dovette dimostrare una consueludine sa perprova che molte volte basta arrivare il primo per ottenere da un negoziante uncertificato conforme ai propri interessi.

(4t) Snviguy, Traité 9 30; - Gloldsohmidt, $ 35,,; - W i n d s c h e l d ,17, ; - Della Carlina, Mona?. 1872 p. 1147.

(42) Anche dopo che l’iscrizione B ruolo è rimaotn ferma (art. 176 C. p. c.),

perchè quest’articolo non nega al giudice che lo crede necessario od utile allaretta soluzioue di una coukoveraie la facok8 di emettere nuovi provvedi-menli per istruirla. Casa. Napoli 25 fohb. 1888; E’oro it. 548; - Caso. Firenze16 giugno 1879; Foro 898 e le altre autoritA ivi citale.

(43) Binuchi dir civ. 1 n.” 29 ; - Auhry el Raa d 23,; - Lron-Caen erR8naalt, n.@ 85; - C. Tor ino ? nov. 1878; Foro 1033; C. Pirenzo 8 mag-gio 1873; ~Annali VII 257.

(il) I.Ill. 1. - IL DIRITTO COMM. 13 LA SUA RIiERA D’AZIONE.

Rln in quest’ultimo stadio del giudizio non sarS lecito ditlnrc In prnvn di un uso, clunntlo questa prova esiga dello in-clngilii d i Intto clic s o n o esclusa dall’ordinnmento dcllc, Cfirtiriilwrtt~c (Ir)), ni: ~liscutorc. l’apprezzamento dc1 magislrato c h eric~onol~lx 0 negti 1’ csistcnzn doll’ uso (4G). Sono entrambi~wwywn~r~ ~lclln contlizionc in cui trovasi questa f0nte ditlirilitr, f1u:itdo non pi) cons ta ta r s i cl10 lncdiantc 1’ esaIn0 dei1~111i.

1.c <lcvinzioni dalle 1~~010 processuali c,hc si consentono nI’:l vow flrql diriMo consuetudinario non possono, per rcgola, ap-l~lif*:iwi ngli lisi intcrprctnti~i, dacchi: qnosti snno pnrt0 intrin.s(w II~>I r~ifil r:l (io. 0 1rap::ono In loro cfficncia dalla volont$ tlcir,fwl~~:~c~r~li. non tlnlln convinzione 0 clall’ utilitb gcncrnlc tici nc-~f~%i:illli. fjtwsti usi in(crlbrolntivi sono fatti valere dnllc partisf)J<~ II<~/ proitrio itttcrcssc, c, SC uc vogliortct barre vantaggio tlc-~11110 ;811<~~~:Irli c c~ltiwlf~rno 1 ’ :tpltlir:nzir)nr, c ove oworrn prn-.-~:ltli IIPI tt1~~110 c nei termini che la legge p r e s c r i v o p e r l altrova llr,i I’:lIti. (~b7) A quest’ nopo giove& la delazione del giura-wntrb c 1’ illtcwn:Sntorio dei contendenti, dacchb nessuno megliodi htw 1111115 diro se intendevano di dedurre nel contratto an-r.11~ 1’ 1150 in questione. Ma queste provo, che possono essere dc-c,isivl> lwr wistnlnro 1’ intenzione dei contraenti, non hannof~llnsi :ll~~inn 0llicxin. per stabilire iin diritto consuetudinario,~l~wl+ 1:1 cnnfessinno o il diniego dei contendenti mm basta a

i 15) Iti:lnclti, libr. cit. n.O 28 : - nfhm0, Comm. n.O 7 ; - Othlwghi,(‘~li,lnl. nl~t. 1 2 Il.0 ii; - C. Fir. 8 mag. i873; Annali VII 257; - C. Roma1: RJII’. IR78 ; Fvro 1 im. - Schls3no la complota applicazione dclln teoriadc,,* r~>tlquetudinc, considerata come regola di diritt >, ioducosse a credero cheln si p&wn provare corno ogni altra legge anche innanzi la Corto suprema,tlittnria ,Gsngna ronciliare quella teoria colle norme di diritto pubblico char~wlann quwto supremo istituto. Pcrcii, non mi eembra attualmente accetta-llilp ,‘~~,~in~we do, prof. Vidnri, 111 ed. n.O 9F,che crede si possa provare unar,pnqIIetudine anche innanzi al medesimo.

f 1,;) JJianchi, 1 n.O 28; - Anltry ot Rnn 1 5 23,,; - Cas. Firenze 2 ag. 1866;Gn-. ~cJ Pr-w. 1, 22% - Cas. Torino 4 giug. i868; Gda. (1. XX, Il, 286; - Cas.Ilirnln ?T> npril~ ,875, Foro i8i8; c . ii6O; - C . Firenze, 10 marzo 1x87:7’isvli 1’. 1 ,L>S.

(ITI .\ (~cnnva ifi apr. IflX: Monit. 1011; - A. V e n e z i a . 13 f e b b . 1 8 7 7 ;‘I‘P>ili Lr. lfl2: - A. Genova 31 die. iR77; Eco 1878 c. 144; - C. Fircnac,1” R,,I’. fRW: F-on, c. 378.

C A P . 1. LIT ImTI - 15 6 GLI U S I 61

provare l ’ e s i s t e n z a d i Iina rc?gcJn di 11 iritto cl10 devo posaro11c1ln coxi0nz:l giu~.;flicn gcneralc..

3 7. - II I)iritt,o C i v i l e . L

16. IA ~OVC IC leggi c gli usi commerciali non porgonouna regola espressa od analnga per risolvere la controversiavale il diritto Civile; non solamento il cwlic0 civile, ma 10 leggispeciali c gli usi che lo completano. (1)

I’crb il diritto civilc, p rova lo agli ilsi 0 sili. i n p r i m alinea : ff) q\tando contiene disposizioni di ordin0 pllhhlic.0 (fa-ilkigli;t, capncit5. matrimonio) perchi: gli usi non pnsaono dero-;nrvl; 7~) qitando i l c:otlkc di ~:ontrrtc1’cio s i ricltiarnn csprcs-samcnte al codice civile 0 Cosi lo eleva nll’nficio di una leggecommerciale per integrare le proprio disposizioni (2) ; c) quandodispone espressamento per la materia commercialo (3).

17. Non vi sono istituti commerciali pei quali non sideva ricorrere in pii1 0 meno larga misura al diritto civile.V e nd hanno , i! wio, tAluni elle per adcmpicrc, piil adeguata-mente la loro funzione tlnnno Iàtto broccia persino in quellaparte del codice civile che regola i requisiti essenziali delloobbligazioni, la capaci& il consenso, 1’ oggetto, la causa (4) ;

(1) Comm. Prelim. Vcrb. 11.” 115: s Si sostituì all’csprorsione ( Codicecivile B l’altra x diritto civile z pcrchè ucl codice stesso nou 0 cer tamentecompreso omne jus quo in civitate utimur. *

(2) A. Brescia, 3 msg. 1887, Foro 5%. - Questi richiami al cod. civ. no110frequenti art. 53, 58, 67,, 107, 365, 773, 9lF. Altrove il cod. di comm. ripro-

duco per intero la disposizione dc1 codice civile, per BR. art. 456=1879, 1882; .&9=1882,; 4OOz1890. h torto fu censurata corno iuotilo questa ripetizione daIJoIalRo nella Z’emi V. 1890, 207 u.0 11, e da Sncerdoti id. i891, 13, poichèla riproduzione trasforma la legge civile in legge commerciale 0 quindi lasottrae alla fcnrao durogatrico dell’ uso.

(3) Cod. civ. art. ‘281, i:%, ,328 I?z) iw1, 10% I!f%*, 2130.(4) Ik~ognno allo normo comuni ‘sulla ‘capacit glt’ art. 9-i i ; 13-15 ; 58,

:!(j5, (39 do1 cod. di comm.; gli art. 40, 41, cod. mar. mere.; la L. 15 luglio 1888

RIIIIO casse di rislmrmio a r t . 9; - dcrngano allo norme comuui ~111 consensoF,i art. YH, (IS, 118, 351, 357 ; In IL\~~B 27 aI”. 188:J sui trasporti ferroviariart. 2 0 3; - a queilo suli’ oggetto I’wt. GO; - a quelle sulla causa l’art. 324.

- ---_ ._ - ___-_ ___.

62 1.111. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPRRA D’AZIONE

tnx di regola i conlratli commerciali sono disciplinati dallat,corin generale delle 0lMignzioni. Per ci0 che c o n c e r n e l aLorca tlisc*il)lina speciale di rad0 si dovr5 ricorrere al wdicecivile ove si tratti di quelli istitttti che si svolsc~~o storicmnen-In ci1 c~sc~ltisivntttctttr! no1 cwntrtcwio (cnmhiali, nswicurnzioni,+wntnor~io marittimo); assai piit sl~esso per quelli che sonocotilttni :1t1 entrambi i codici (vendita, mandalo, l)egno, deposito,l”.fwrilicxtc~\ (:)j: quasi intcrantcnte Iìer qoclli Ae no11 lmnno nelw~liw cli (wm tticrcio una speciale disciplina (mutuo, locazione,corncwlntc~, vitalizio, fideiussione, privilegi, ipoteche).

18. S:tr:2 SINSSO dilficile di decidere se il silenzio del codice(1 i (~(~tt~rttnrc~io sovra una controvcisin. deva considerarsi comeunn I:I~IIII~ tln (colmarsi col diritto civile, 0 piul,t.osto un vuotonlq~:trfwlc ~IIC deve colmarsi colle nnrttte gia da te da rlucl codi-(35, iritlu~rnwlri: non ttttfi i s i l e n z i tlnlla Iczgt? sotm I;WII~P. AIICIIC

Ili 411~13:l gr:IYo tlililwll5 d i ccwtlhnre i dtte codicj tettgy~tinIYIII~O i Ibiilliiri tli titi cc~dicc: iittico tl~llo ol)lJligSnziotti (It1Ir0tl.png . l!l).

IO. Solo nei casi espressi dai codice di conimerci il codicec iv i le perde il suo ufkio di fonte snssidiaria e vn. m e s s o i ndiq\arlc ccrtnc ittconcilinl~ile cogli interessi commerc.iali (6); ma,di rcpl~ln, swondo un processo pi<t organico, B 1’ uso commer-

ciale noti il legislatore quello che e l i m i n a 1’ apl)licazionc delcotliw Gvilc.

20. Q~I~II~O le fottti precedenti non offrono una disposizioneptwish otl :rt~:bI~ga per riS(J~verc tttia controversia CO~IIII~~I cinlc,la si tl(açitlet,R coi princilii generali dedotti dal diritto posi tivoviqctitp il ([itale nella sita itnit& non pwì tollerare antinomic~. (1)

(5) Lo StCiw istituto può CS5Cro ragolnlfl pw alcuni viSpetti dal cod. civ.n :“‘P nitri dal cod. dì com. (wnditrr, aocietb, mnndato) ed n torto la Caas. diPilvuzc fi ~RPXO 1890, Temi V. 206, disse: * che eon si possono app l ica recrlt,t~mpo~an~?nmnnto le due legislazioni dovendosi applkwo il codice civilewln wnrwln manchi eom~Zek7menle In logge commercialo sul111 ~tessn mn Icria. II

(Ii! (:wl. comm. art. 42, 43, 44,, 107.(i) l%p. pwlim. al cod. civ. art. 3; - JJrJJnvife, Ri~~ro&~iorte delle note

rito(p’“ficfc, I’sh3vs, i873 p. 23: - l’nciflci-Imzoni, Istit. di diritto civile,

C A I ’ . 1. LE I’ONTI - 3 8. 1 I’RINCII’I ORN1I1IA1.1 Ci:3

Per dcditrrc d a l l e Iitrtnttlc cotwrntc e spceinli tlelk Icgxic, degli usi il principi0 gcncrala hisognn tcncr conl,o delle lororagioni storiche ed economi(~lie, delle loro vicende giudiziarie, siain particolare che in relaziono all’ intero orgxnismo giuridico,poicIt 1:~. s in tes i tlcl sist.ctttn. i: sctriprn tn:tlsiciirn TrnclrA non s iposseggano t utl,i i fa Itori cl te wtiwrscro a formarlo. Si terr5conto tlcl diverso grado delle fonti, riflettendo che anche inquesta ricerca le leggi e gli usi ccrtnmercinli devono prevalereal diritto civile, Ie leggi posteriori alle precedenti. E p0iclrBnuove leggi e nuove usanze cotnmcrciali continrtamentc si ag-giungono alle prwrdenti per coml~lctarlc 0 per abrogarle Cosianche lo spirito del sistema 13 in IIII continuo, progressivo movi-mento, che 6 condizione imprescittdil)ile della stia vitalità.

Lit cotrcittista di qttcsli priu(:ipi è per lo piii opera lentadella dottrin:L c Dalla gittriq,rtttlcnzn. 1 IrilJttnali ~~rocetlono

dapprima~ L’tx IC csihttze c IC c o n t r a d d i z i o n i , ttrn nel cent ras10ct~iorgc w1111brc lbiir c~lti:tr:ltncnlo i l l~rittc’il~ic), cl10 itifine s i itn-pone per albera Spcrialmentc delle Corti supreme (2). Erconequalche esempio : - nessuna prestazione il’indole commercialesi presume gratuita (3); - nella materia commerciale il denarosi presrime sempre fruttifero (4); - ognuno pui, contrat tarevalidamente a beneficio di un terzo (5); - nel dulIbio si devo-

3.:) ed. Prefaziune 5 XV, pag. XXXVII e s.; p. 50 e. s.; - Bcinloin, Del dirittopos i t ivo e dell’ equi/&, Cnmerino 1880, pag. 2-1 nota 23; - FnUn e Bmmnelle note alla tvaduzione di Windscheid vol. J p, 124 e s., e lo stessoW’indachcid 5 23 ; - Polncco, DeEl’ ink?)prefaaione della legge nel Monit. 1890p. 813; - Mntu~rn, Pr~~lunion~~, Sull’odicr?tn importnnrn del tlirirto c o m m .e sul metodo per istudiarlo, Palermo, 1889. p. 15 e 8.

(2) Si rictlrrtrvà in cnnnnziorlo per la violszione di un lwincipio genera leindicando gli articoli che lo niic~mano indirettamente e la cui applicazioneper analogia venne violata (art. 523 C. Proc. civ.) V. Casa. Fir. 19 mag. l@i4,c 20 marzo iBi0 : Legge XIV, 603, Legge X 24; - C. Fir. 29 dicembre j881 e9 die. 1884; Temi V. VI, Gl, 108; X 136 n.

(3) Cod. com. art. 349, 473 (in relazione agli art. 1739, 1837 del cod. civ.);311 11.0 2; 340 ; 387, (in relazione ali’ art. 1915 cod. civ).

(4) Cod. comm art. 41 ; 34.5 II.” 3; 347; 355; 594; 5’37; 7OO ; - cod. civ.art 1231 1272 1831. >.> f

(5) Qwsta massima 81 venne csplicnndo rxpocialmento per promuovere lacircolazione ; essa opera J>itì 0 meno apcrtsmente in tutti quei titoli e in queicontratti che hanno per iscopo il trasporto del denaro e delle merci da \mapwsona ad un’altra, oppure da un luogo ad un altro, e piU specialmente

,_._ .._.- - -_

-

li I 1.111. 1. - IT. DIRITTO COMM. IC LA SUA SFERA D’AZIONE

wb IYtvorirc quelle soluzioni che rendono più sicura la circola-ZII)II~~ (Gj; - il commerciante non diviene legalmente insolventeSC rir)n qunndo cade in stato di fallimento (7).

21, ‘l’alorn. la regola di diritto emerge irnmediahmento~lnll:~ 1rnl1113 dei fatti e devo ispirare la sentenza ilei giudicilwrwliì~ non sia configurata nD in una legge nì: in una consuclu-clittr. (Jiwlo lacune sono freflucnti negli aKari commercialidw lbiglinno continuamente nuove forme non previste dal di-1.i IIo posifiw, ed C compito della scienza e della pratica forensecli fiswr,r: 1:~ rc@x giuritlica cl~c! i: conforme alla loro natura (1).l’l>I. 1.01111)if?i.o l~ucst riflicio, il gillristn dcvc studiare da tutti

unlln (*anlhialp, negli ordini in derrate, nelle fedi di deposito, nelle notedi pcwno, nei prastiti II cambio marittimo, nei contratti di trasporto perterra o p~r mare (art. 392, 3Dli ; %U, 5.57) : in quelli di assicurazione sulla,.ita (art. 1~) e contrr) gli infortllni dc1 Invero. A p p u n t o perch& nella Tor-

slln/irbnc d i 1111 princifbio fy3nwalo l o fofili qwrinli dovono ~‘rev”loro n q”olle

g0n~rnl1, i l von(,1.* >ttt, fmmrdnt~~ 1101 tofh devo I8revaloro n qw3llo piil nngn81u

P I;WJN~ICT sc r i t to ne l l ’a r t . 1128 del cod. civ; V. Tnrtnfari, Dei contwtli nftir,>yr rii fersi, p. 279 e s.; - Vivnntc, n e l l a Rivi& ih?. 1X p. tn7.

IC) Cf1<1. Cent. art. 57 (in antitesi all’art. 708 cod. civ.), 59, 298, 332, 4G0,40!,, X(14: Cod. Civ. art. 709, i-513,, 1890. Le decisioni pronunziate nei fre-qltcnti litigi risolti con questi articoli confermano la tendenza accennata neltwto.

(7) Cod. Con]. art. 191, 348, 433, 683, 684, 687, 688, iOi, 802 e s. 862- Cod. Civ. art. 1469, 1729, n.” 4, 1786, 1919,; - Cass. Fir. 7 luglio 1887;‘I’ewi, 1’. 900; - Noma, Monit. dei Trib. 1887, 453.

(1) Spesso le nostre fonti riconoscono alla natura dell’affare una propriavirti) regolatrice. Cod. Com. art. 4, 69, 254, 357; 36 (secondo la qualitA delrontrntto): art. 52, 64, 40 (secondo le circostanze); Cod. Civ. art. 1127, 1433,I li::. I Iil, Iz<IT>. - A questa intima natura dello cose s’informavn eziandio<,uPI diiiltci naturalo (nnturn1i.S ratio) che rinnovi! col 8uo cont inuo nlimentoil dil~ilti, rivile di Roma. V. colla conpucta onergia Ilrilli, JUS 7IatWXlC, BOIO-

~un iW0 II.” :\ e P . ; -I 1 Unltlschmitlt, UniversQ. p. ‘ili,,, Iinndb 11 ed. 0 3 4 .- A toto il IIhnnrn nella citata Prolusione non tion conto dal diritto de-d’atto dalla natura delle cose come di una fonte di diritto vigente nel silenzio.(nl In,r;cliln,,o n CI”,,’ IIErI

_.-_ .

gli nspclti la funzione sociale cc! ccoucwiïn tlcl IIUOVO rnlbporto,- _vagliare tutte le ndizic, le opinioni c i tlocumer~ti cl10 circola-110 nella lkrnticn mercanlilc (slntiiti, wgolnmpnti, c80ntratti,

circolari, bilnn~~i, ~orris~~~tndcnzc), cc~n~cni~~ndo i risultati olle-n u l i i n Aa rcgoln tlominanlc, dwitle sgorgl~crh u13a strieili conscgiwze giuritlich Qimitlo il ~iutlicc 6 c o n v i n t o , p e r

unn 0th serie di osservazioni dcsuutc dai falli, che 111in rc-qda i> conliwnc alln natura dcll’ islifuto noti nncorn (lisci-lAinalo dal tliritlo lmsitivo, esso tlovrh alq)lic:nrla pcrcl~i! g l ic~lcmenti csscnziali c wtlnntur;di di 1111 istituto nw abbisognanodi un’ esplicita dichinrnziurlc cot~vcuzion:~lc 0 lcgnlc per esserericonosciuti (2). Le Corti stlpt~~trc die ncllc sentcrize dei lribu-nali inferiori riscontrnno quxli~icnto erron~~amcute un rapporto4urirlic0, ciei: in Iwdo cotilixio XIIC c!sic>onzr! tlcl ln s u a n a t u r a ,htlclln sua funzione socinlc ed cconomiw, tlclln sun cocsislcrizat’on allri rapporti giuridici, devono c~:wnrln, c i loro giudizitlivcngono, o r a per forza d i urltorilit ora per TOIX:~ d i lcpgc,tJbblig:itOri pi giudici inferiori (9). &TtO ia 110tWla d i diL’itt0

consacrata per la forza stessa delle cose dalla giurisprudenzadelle Corti suprcmc puG modificarsi in seguito a indagini piùampie e piir esatte; ma flucsli niiitnmcnti sono in rcalC cosìrari se si lwafion:w~ :11 g12ntlo numero cli controvwsie risoltegiudiziariaulente 0 privatamente in omaggio a cl~iclla giuri-sprudenza, die non si deve disconosccro alle rcgolc desunte

(2) Fu appunto in seguito s una ricerca scientifica, cui contribuironoprincipalmente gli avvocati ed i giudici, in difetto di un’operosa letteraturanazionale, che le nostri Corti fissarono la disciplina giuridica di parecchicontralti regolati poi dal codice sulla traccia dello loro decisioni. V. SUI ri-porto la lunga conlroversia cha mise capo olla sentenza 21 febbraio 1877 dellaCass. Roma (sez. riunite); IJoro itnl. 1877, 258, e Iqr controversie giudiziariecha precedettero le disposizioni do1 Codice vigente sul conto corrente, sullacommissiono, sull’urto di navi. Proscgxndo quost’ opera d’ infaticato pioniereche cerca nella nature dcllc coso il loro wrlinanlcnto giuridico la giurispru-donz.9 Invorn oggidi ne l d&rrninnre i camltcri di altri i s t i t u t i , c o r n o flclleCasse Ili Rippaimio (3 dei loro l i b r e t t i d i rlrposito, degli Istituti di (3dilnCmdiario cd ngricolo, d e i rarcfmlandatnri, dello r;tnllic 0 controslallic, d e icontratti cui dB origine In proprietA letteraria, artistica o industriale, ciol?tici contratti di edizione, di rappresentazione ctc.

$3) Cod. Proced. Civ. art. 547; Legge fì dicemhrc 1838 sulla Cass. diRoma, art. 8.

5

GG L I E . 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SFERA D’ AZIONE

dalla natura delle ‘cose una grande autorita ed efficacia per1’ esercizio della giustizia.

22. Merce lo studio delle cose e del diritto che ‘le governanaturalmente la scienza prepara anche la legge dell’avvenire,perchè la prima regola di ogni coslruzione giuridica 6. l’osser-vazione genuina dei fatti. Quando il giurista ha studiato il nuovofenomeno per tutti gli aspetti, nella pratica mercantile, nellagiurisprudenza, negli usi, esso antecipa 1’ opera del legislatorecui non rimane altro compito che di fondere in articoli di leg-ge le conclusioni cui il giurista è arrivalo concentrando illavoro collettivo del popolo. C!osì non vi ha interruzione nellascienza del diritto, che, seguendo 1’ attivita economica nel suosvolgimento, continua il suo corso non ostante le riforme legi-slative, mutando i testi di legge cui si richiama non il suocontenuto.

Questa trasformazione del diritto giudiziario o scientifkoin diritto positivo procede con facilita quando le leggi vigentiprima della riforma legislativa non opposero catacolo al liberosvolgimento delle forze economiche e alla costruzione scientificache’10 accompagna, come accadde fra noi pei trasporti ferro-viari, per le assicurazioni, pel conto corrente. &Ia lis dove leleggi sono in contrasto colla realta 1’ opera della scienza restanecessariamente inceppata ; essa puo criticare la legge macostruisce a stento ed a caso perche le manca la collaborazionedella giurisprudenza, l’osservazione della libera e aperta attivi&mercantile, come accadde fra noi pel <ommercio degli immobili,per le societi cooperative, per l’assicurazione del nolo e deiprofitti sperati, che era proibita sotto il codice precedente. Inquesti casi la riforma legislativa non prevenuta dall’opera deigiuristi riescira a togliere gli ostacoli che impedivano il liberocorso delle cose, ma non pot& regolare i nuovi istituti che sonodestinati a occupare il campo loro dischiuso dal legislatore, ame-noche non riproduca le leggi straniere, come si fece ad es., perle cambiali.

C A P. 1. LE F O N T I - 3 10. LE LEWX S T R A N I E R E 67

gj 10. - Le leggi straniere.

BOMbIARIO. - IS. Abuso che se ne fa - 24. Vantaggi che 88 ne possono trarre.

23.’ La conoscenza esatta delle leggi straniere puo dirsinecessaria nel pregarare le riforme legislative, ed 6. indispen-sabile nel regolare i rapporti di diritto internazionale privato;ma si deve usarne con molta cautela nel costruire il sistemadel diritto privato vigente in Italia.

Oggidì se ne abusa spesso per mera pompa di erudizionequando si citano in lunga serie c come altrettante autoriti co-dici che si riproducono letteralmente; ed 8 un guaio frequenteperche sono pochi i codici originali (1). Se ne abusa ancoraquando a sostegno di una dottrina si citano norme di dirittostraniero che fanno parte di un sistema giuridico diverso dalnoatro ; allora la citazione male invocata si ritorce contro chivi cerca un appoggio (2). Queste costruzioni di stile compositopossono considerarsi come saggi di diritto razionale, come unramo poco dilettevole della filosofia del diritto, ma non formanoun sistema di diritto commerciale Italiano. Recano forse qualcheutili& in periodi di riforme legislative come contributo all’ope-ra del legislatore, ma sono deleterie In tempi normali percheguastano il carattere e il criterio giuridmo della nazione: questeopere vengono di per di demolite ed eliminate dalle sentenze

(i) Cori i codici dell’ Egitto, della Turchia, della Serbia, della Grecia di8. Domingo, di Haiti eono quasi lotteralmente tradotti dal codice franksedel:i808; i codici della Bot%*, della Columbia, di Costarica, del Messico, divi- del Per& di Venezuela riproducono aostanrislmente il codice spr-

.e&f>dol lS!l+ il codice Ungherese, quello per la Bosnia e 1’ Erzegovina,QP& q wiltimo par Ir Finlandia wno quasi letteralmente tradotti dal codice te-deneo; Indie iI codice Ru&o del iSS7 riproduce testualmente le disposizionidel noatro (ps 34 o 1.). Citare querti codici equivale a citare piU volte la fonteda ooi eono tolti.

,@) Chi, ad eeemp’o, si 6 insegnato in Italia che on commerciante puti cederelikrrmente ad altri 1’ UH> della propria Ditta invocando I’autoritl del codice tede-ao, wnza avvertire che ci6 pu6 fami io Germauia aenza offesa della buonafede percb8 ivi ~)no irtituiti i regi& dei commercianti dn cui risulta pub-blicamente quale lia il proprietario rerpoorabile per le operazioni di ciascunaditta commerciale. V. Vlra~te, nel dioril. Trib. 1889 p. 146. Questo deplore-vole indirixro B vivamente riprovato anche dal Mutua, Prolusione citp iQ-i9.

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68 LIB. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPERA D’AZIONE

dei magistrati che sono, di regola, più fedeli alle tradizioninazionali, ma intanto la loro influenza nuoce alla scuola e al-l’esercizio professionale degli avvocati.

24. Se 1’ uso e la citazione delle leggi straniere possonodirsi supèrllui quando sono conformi alle nostre, se sono peri-colosi quando, non ostante 1’ uniformiti di qualche disposizione,essa divergono nelle’ regole fondamentali, si ‘puh metterle si-curameute a profltto la dove ci manca ogni disposizione legi-slativa, perche gli istituti mercantili hanno uno svolgimentosirnnltanco ed uniforme nel mondo civile. Ma anche in questocaso 1’ adesione del giurista italiano alla legge straniera nondev’ essere, com’ A di rggola, il plagio d’ un intelletto pigro ofrettoloso che vuol risparmiarsi la pena di indagare la naturatecnica, sociale ed economica del nuovo istituto, ma la confermaautorevole di un risultato gia in parte ottenuto colla osserva-zione intensiva dei fatti (3). Xnflne anche i lavori preparatorie la giurisprudenza straniera po8seno mettersi a proAtto conmolto vantaggio nel regolare quelli istituti che il nostro codiceha comuni coi codici stranieri.

(3) Per ciò non consento col Srleilles, Annales de Jroit comm. 1891,y. p. 223, che conaideru il diritto straniero come un punto d’orientamento,cui la giurisprudenza nazionale dovrebbe tendere nell’ interpretare il dirittopos’tivo.

CAPITOLO IL

Gli atti di commercio ti)

$j 1.1. - 611 atti di commercio in generale.

SOMMARIO. - PS. Ragioni di questa ricerca - 5%. Il concetto dell’ atto di commercionella sua storia.

25.e necessario determinare quali sono gli atti di commercioprincipalmente per due ragioni a) percht! essi danno origine aidiritti e alle obbligazioni regolate dalle leggi commerciali ;b) per dedurne chi B commerciante.

%26. Il concetto e le distinzioni deh’ atto di commercio nonpossono intendersi se non si studiano nella loro storia: il dirittovigente in Italia non B che l’ultima fast di un’ evoluzione lentae continua che si svolse senza interruzione nel nostro paese. Iltentativo di determinare gli atti di commercio si riscontra an-che nei più antichi Statuti delle corporazioni, ove sono enume-rati fra gli atti soggetti alla giurisdizione delle curie mercan-tili il cambio, la socie& il mutuo, il deposito c principalmentela compravendita. Ma secondo il sistema degli Statuti non ba-stava che l’atto fosse fra quelli testi annoverati per sottoporloalla giurisdizione delle corporazioni e per regolarlo colle 8ucleggi. Era altresì necessario che vi avcssc preso parte un com-merciante;’ onde la considerazione obbiettiva della natura del-l’atto non si scompagnava mai da quella subbiettiva del com-

(1) Letrerotura, Xnnnre. Gli atti dì commercio secondo l’art. 4 del vigentecod. di comm., Torino 1887 : nella prima parte di quest’opera ei tratta degliatti di commercio in generale; - Ruggeri. Gli alti di commercio, Messina, 1883;- Bwlsy, Des actes de commerce, Paria, 1865; - Nouguicr, Des tribunauxde commerce, dap commercants et des actes de commerce, Paria, 1844; e sovratutti per intermita di ricerche e di sintesi Boldachmidt, Handb. 2 ed. 1 vol.9 42-59. Per la storia vedi principalmente nello stesso 8 41, 42 e UniaersaZQ.$l 7 not. 102; - Lattee, 9 6, 7, 2t.


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