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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 2 aprile 1907; Pres. Gardi, Est. Alippi;...

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Udienza 2 aprile 1907; Pres. Gardi, Est. Alippi; Bianchi (Avv. Morelli, Del Beccaro) c. Bianchi (Avv. Aruch) Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1907), pp. 1133/1134-1135/1136 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23108491 . Accessed: 18/06/2014 00:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 18 Jun 2014 00:49:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 2 aprile 1907; Pres. Gardi, Est. Alippi; Bianchi (Avv. Morelli, Del Beccaro) c. Bianchi (Avv. Aruch)

Udienza 2 aprile 1907; Pres. Gardi, Est. Alippi; Bianchi (Avv. Morelli, Del Beccaro) c. Bianchi(Avv. Aruch)Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1907), pp. 1133/1134-1135/1136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108491 .

Accessed: 18/06/2014 00:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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J133 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1134

anzi non manca chi ritiene che da questo istante non sia

più in facoltà del creditore procedente di chiedere la

nomina di un sequestratalo giudiziale al fondo, che l'am

ministri in luogo del curatore (Bonelli, Del fallimento,

p. 142, parte II). Infine a nulla rileva a favore dell'ap

pellante l'avere la Cassa di risparmio d'Ivrea effettiva

mente trascritto precetto immobiliare il 27 febbraio 1898

contro la fallita Chiaramella, chè, di fronte alle oscillanze

della giurisprudenza in materia, tale atto non può es

sere considerato che quale misura precauzionale, che non

può influire sui diritti acquisiti dalla stessa Cassa di ri

sparmio.

Devesi quindi concludere che colla dichiarazione di fallimento rimanendo privato di pien diritto il fallito

dell'amministrazione dei suoi beni, i fratti degl'immo bili formano assieme al prezzo di loro vendita la garan zia ^ei creditori ipotecari pel soddisfacimento delle loro

ragioni. E poiché per l'art. 800 cod. comm. la sentenza

di fallimento apre il giudizio esecutivo, da questa data

parimenti dovrà farsi il computo delle annate degl'in teressi dei creditori ipotecari, indipendentemente da in

timazione di precetto o della trascrizione sua, posto ohe

questo atto è reso inutile ed è anzi vietato a qualsiasi creditore.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. Ulienza2 aprile 1907 ; Pres. Gaudi, Eat. Alippi; Bianchi

(Avv. Morelli, Del Beccaro) c. Bianchi (Avv. Aruch).

Cassa postale di risparmio — Libretto — Intestatario

non possessore — Proprietà delle somme versate

(Reg. 11 giugno 1903, servizio cassa postale di ri

sparmio). Donazione — Dono manuale di somme — Libretto pò

stale — Intestazione al nome del donatario - Ri

ve udì «azione del libretto.

Confessione — Libretto postale — Versamento di som

me l'atto da un terzo — Animo di donarle all' in

testatario — Inscindibilità.

Per effetto della iscrizione, a nome di un terzo di somme

su libretto della Cassa postale di risparmio, Vintestata

rio del libretto acquista la proprietà delle somme de

positate a suo nome dal rappresentante dichiarato, in

dipendentemente dal possesso del libretto. (1) Nella donazione manuale di somme depositate su libretto

della Gassa postale di risparmio, V intestazione del cre

dito al nome del terzo equivale a tradizione delle somme, e Vaccettazione, per la quale non è richiesta alcuna for

malità, è provata dal giudizio istituito per rivendicare

il libretto. (2) k inscindibile la confessione con la quale si riconosce che

le somme furono versate da un terzo sul libretto postale di risparmio con animo di donarle all' intestatario.

La Corte, ecc. — Come la teorica del dono manuale, sebbene non scritta nei nostri codici, ò però universal

mente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, così

(1) Veggasi in argomento la sentenza della Cassazione di Palormo 28 aprile 1900 (Foro it, 1900, I, 916, eoa nota di ri

chiami). La Cassazione di Napoli 10 marzo 1900 (Foro it., Rep. 1900

voce Cassa postale, mi. 3-6), confermando la sentenza della lo cale Corte d'appello 17 giugno 1901 (id., Rep 1901, predetta vo ce nn. 8, 4), ha deciso che l'intestazione del libretto di Cassa

la funzione economica sempre più estendentesi ha reso

possibili delle forme di previdenza e beneficenza, che

sfuggono al tipo classico della'donazione, ma non sono

per questo meno legali e attributive di diritti.

Tale, a parere della Corte, è l'iscrizione di credito

nome di terzi sui libretti delle Casse postali di ri

sparmio. Anche qui la pratica ha preceduto la sanzione legi

slativa, poiché la legge fondamentale delle Casse 27 mag

gio 1875 non disciplinava la cosi detta rappresentanza, ammettendo bensì l'apertura presso l'Amministrazione

delle poste di un conto corrente " a favore di ciascun in

dividuo nel cui nome si verseranno somme a titolo di

risparmio „ (art. 3), senza preoccuparsi cioè da chi ve

nissero le somme stesse. Più esplicitamente poi, sulla co

pertina dei libretti, fra le norme regolanti il servizio delle

Casse postali di risparmio, era detto che qualsiasi persona

poteva depositare fondi ad interesse " per conto proprio

o di altri,, (art 1"), ma devesi soltanto al regolamento 11 giugno 1903 la legalizzazione dello stato di fatto pree

sistente, coll'essersi consentito al titolare "il diritto di

nominare un rappresentante nell'intestazione del libretto, concedendosi al rappresentante le facoltà limitate alla

semplice amministrazione, e cioè ai depositi ed ai rim

borsi in nome e per conto del titolare „. (Vedi Relazione

Squittì 20 febbraio 1903 al Consiglio di Stato sugli art.

20 e 61). Naturalmente, non tutti cotesti depositi per mezzo di

rappresentanti dichiarati costituiscono atti di liberalità a

favore di terzi, potendo spesso le somme che si versano

dal rappresentante appartenere al rappresentato in con

seguenza di relazioni d'amministrazione o gestione d'af

fari. Però, o siano le somme di pertinenza del rap pre-, tentato o siano di pertinenza del rappresentante, versate o

no con animo di compiere un atto di liberalità, è certo che

di pieno diritto si pone in essere un rapporto giuridico in virtù del quale

" il rappresentante dichiarato riveste

la qualità di mandatario del titolare per le operazioni di

rimborso e di deposito,, (art. 20). Il libretto dunque è

fin dall'origine proprietà del rappresentato; nè chi lo

crea in questa guisa può dire che altra era la sua inten

zione, poiché è risaputo che chi contratta con una am

ministrazione pubblica si sottopone preventivamente a

tutte le norme e discipline da cui la medesima è per legge

governata. La firma del rappresentato titolare del libretto non

è necessaria, ma è prudente averla, e l'art. 22 reg. 11

giugno 1903 insegna come debba farsi per procurarla

postalo di risparmio non vale da sola a costituire la prova piena, a favore dell'intestatario, della proprietà della somma

iscrittiva, quando il deposito e lo altro operazioni figurano eseguite da altri, ohe in qualità di rappresentante dell' intesta tario ha anche apposto la firma.

La questione si è fatta anche a proposito del tramutamento di cartelle del debito pubblico in titoli nominativi, che il pro prietario di esse abbia fatto eseguirò con intestazione al no me di un terzo; veggasi in proposito: Cass. Firenzo 23 luglio 1903 (Foro 1"03, I, 114(3, con nota), la quale annullava la sen tenza della Corte d'appello di Firenze, nella stessa causa, 28 marzo 1903 (id., Rep. 1903, voce Debito pubblico, nn. 13-15), che aveva deciso in senso conforme alla sentenza che pubblichia mo, o cioè cho l'intostazione fa prova erga omnes della perti nenza della somma, e che non è lecito impugnarla per inadem

pimento dello formalità richieste dalla legge comune per l'ef ficacia della trasmissione avvenuta

(2) Sulla validità, presupposta dalla Corte, dei doni manuali, veggasi da ultimo la sentenza della Cassazione di Firenze 11 aprilo 1807 (retro, col. 1121).

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1135 PARTE PRIMA Ì136

quando avvenga che la terza persona abbia occasione di

accedere all'ufficio postale dove è aperto il conto corrente.

Tanta è poi l'assimilaziolie del rappresentante al manda

tario, che " la rappresentanza cessa di diritto con la

morte del titolare .. (art. 20). D'onde la conseguenza che

finché il titolare vive, il rappresentante può disporre co

me vuole dei depositi ed anche riprenderseli, annullando

con una semplice operazione di rimborso qualsiasi dise

guo di liberalità avesse mai potuto avere in mente. Quan

do poi il titolare muore, il rappresentante, malgrado non

abbia mai pensato ad atti di liberalità od abbia mutato

pensiero per effetto della creazione del libretto a nome di

una terza persona, va necessariamente a trovarsi in una

posizione difficile (poiché la Cassa postale non paga se

non agli eredi e con 1' osservanza di quanto è prescrit to negli art. 837-338 e 339 reg. 4 maggio 1885, sul

l'amministrazione del patrimonio e la contabilità gene

rale dello Stato) ed è appunto cogli eredi del titolare che

deve fare i conti.

Nella specie, il libretto intestato a Brunetta Bianchi

si è rinvenuto fra le carte del defunto suo zio Cornelio

Bianchi; ma è naturale che avvenisse così, giacché, senza

escludere che il titolare possa anche egli effettuare ope

razioni di deposito e di rimborso, le operazioni stesse si

compiono ordinariamente dal rappresentante dichiarato, il quale non potrebbe attendervi senza il materiale pos sesso del titolo. Del resto, se anche il libretto non esi

stesse o non volesse dal possessore Luigi Bianchi cedersi

alla cugina Brunetta, non per questo verrebbe meno il

di lei diritto verso la Cassa postale, ben potendosi alla

mancanza di quel documento supplire con scritture del

l'Amininistrazione, secondo che è detto nell'art 80 del re

golamento del 1903, o con la duplicazione del libretto, la

quale si ammetteva prima che andasse in vigore il rego lamento stesso.

Ciò premesso, ritiene la Corte che la questione sotto

posta al suo esame possa risolversi anche indipendentt

mente dai noti principi di diritto in ordine ai doni ma

nuali, bastando considerare l'iscrizione sul libretto di al

cuni crediti al nome di Brunetta Bianchi come un'attuale

e reale cessione delle somme che si andavano man mano

versando da Cornelio Bianchi presso la Cassa postale, e

che per virtù di legge, non ignorata certo e non ignora

bile dal depositante, divenivano immediatamente di perti

nenza di lei co aie titolare del libretto A nulla giova poi

obbiettare che Cornelio Bianchi dovette probabilmente in

testare il libretto alla nipote Brunetta per eludere la di

sposizione della legge postale vietante di possedere più libretti in nome proprio, inquantochè, se oggi è proibito

espressamente di creare libretti coi nomi fittizi, nel 1900

tale proibizione non esisteva, ed anzi nella pratica era

talmente invaso quel sistema da creare non pochi e non

lievi inconvenienti all'Amministrazione.

Che se invece si vogliano seguire le tracce dell'appellata

sentenza, non altra può essere la soluzione da darsi alla

controversia sotto l'aspetto della donazione manuale. È no

to infatti che per aversi dono manuale legalmente efficace

quattro requisiti si ritengono dai giuristi necessari: la

tradizione della cosa donata, l'intenzione di donare, l'ac

cettazione e la modicità del dono. Ora la tradizione non ò

detto che debba essere materiale. Quando oggetto della

liberalità non è una cosa materiale, ma una pretesa giu

ridica, nulla vieta che della tradizione tenga luogo l'iscri

zione di un credito al nome del terzo. Il terzo allora, in

forza della semplice creazione del rapporto obbligatorio

fra iscrivente e istituto assicuratore del debito, diviene

ipso jure beneficiario del credito, di cui entra così nel

quasi possesso giuridico. La tradizione quindi può in tal

caso dirsi fatta virtualmente, senza bisogno che venga

pure consegnato il documento del credito ; documento che, nella fattispecie, doveva restare, come già si è osservato, nelle mani del rappresentante dichiarato per poter com

piere le ulteriori operazioni di deposito e di rimborso.

Quanto alla intenzione di donare, per distruggere la

presunzione nascente della creazione del libretto al nome

di Brunetta Bianchi che cosa si produce? Nulla, asso

latamente nulla, mentre d'altro canto la difesa dell'ap

pellata con ragione invoca il principio dell'inscindibilità della confessione, dichiarando di riconoscere sì che le

somme versate nel libretto non furono versate da lei, ma di sapere pure che lo zio Cornelio le versava con

animo di fargliene dono, pel molto affetto che nutriva

verso di lei, rimasta fin da piccola orfana e sprovveduta di beni di fortuna. La stessa considerazione vale in or

dine all'accettazione, per la quale in tema di dono ma

nuale non è richiesta alruna formalità e della quale, se

altro occorresse, è riprova eloquente l'odierno giudizio diretto appunto alla rivendicazione del libretto.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI GEMA. Udienza 4 giugno 1907; Pres. Valbusa P., Est. Cereti;

Lavagna c. Borelli.

Competenza — Vendita — Azione di rescissione per

lesione — Natura — Valore (Cod. proC. CÌV., art. 79).

fi? personale, non reale, l'azione di rescissione della ven

dita per lesione. (1)

Quindi il valore della causa, agli effetti della competenza, si desume dal valore che le parti hanno dato al fondo

venduto, non dal tributo fondiario a norma dell'art.

79 cod. proc. civile. (2)

La Corte, ecc. — Osserva che l'appellata sentenza

muove da un concetto mirabilmente giuridico ed esatto. " L'azione di rescissione, cosi essa rileva, istituita

dall'art. 1529 cod. civ., ha il suo fondamento nella man

canza di libero consenso per parte del venditore, il quale, stretto dal bisogno, avrebbe accettato un prezzo che in

condizioni normali non avrebbe accettato, perchè infimo

in confronto di quello che sarebbe stato il vero ed il giu sto „. Così è veramente ; la rescissoria si fonda sul pre

supposto di un consenso non libero, ma coatto, e quindi

vizioso, tanto da rendere annullabile il contratto per di

fetto appunto di quello che è uno dei requisiti essen

ziali d'ogni contratto, la libertà del consenso. Essa dun

(1-2) Che sia personale l'azione di rescissione por lesiono hanno deciso anche lo Corti d'appello di Tram 8 giugno 1894 e di Milano 15 dicembre 1897, nonché il Tribunale di Novi Ligure 31 dicembre 1891 (Foro it., 1894, I, 1065, Rep. 1898 n. 104, e Rep. 1892 nn. 86, 87 della voce Competenza ci v.), ritenendo peraltro che il valore della causa agli effetti della competenza sia quello attribuito all'immobile nell'atto di citazione, come in via di

ipotetica concessione ammette nella motivazione la sentenza

qui riferita. La stessa Corte d'appello di Genova poi aveva già altra vol

( ta giudicato (sent. 15 giugno 1897 (Foro it., Rep. 1897, voce

Competenza civ. n. 124) che per stabilire il valore della causa non si possa aver riguardo al prezzo stabilito nel contratto, dicendo tuttavia, nella specie, la causa di valore indeterminato, perchè si chiedevano contemporaneamente i danni senza deter minarne l'ammontare.

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