Sezione IV; decisione 13 dicembre 1967, n. 663; Pres. Polistina P., Est. Bruno; Oligeri (Avv.Martuscelli) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Peronaci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 91, No. 6 (GIUGNO 1968), pp. 297/298-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23157590 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO
Sezione IV; decisione 13 dicembre 1967, n. 667; Pres. A. De Marco P., Est. Risi; Camalero (Avv. Ughi) c. Min.
tesoro, Min. difesa (Avv. dello Stato Vitucci).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ministero della difesa —
Assunzione di dipendenti — Rapporto d'impiego discipli nato convenzionalmente — Pubblicità.
Impiegato dello Stato e pubblico — Ministero della difesa —
Rapporto d'impiego pubblico disciplinato convenzionalmen
te — Obbligo di corrispondere il trattamento pattuito.
È pubblico il rapporto d'impiego costituito con una regola mentazione convenzionale dal ministero della difesa, me
diante l'assunzione di personale per particolari fini, in
correlazione con le sue funzioni istituzionali. (1) L'amministrazione deve corrispondere il trattamento econo
mico forfettario mensile a cui si è convenzionalmente ob
bligata col dipendente assunto per particolari fini dal
ministero della difesa, senza possibilità di decurtazioni o
di riflessi negativi sui trattamenti di quiescenza di cui il
dipendente stesso gode. (2)
La Sezione, ecc. — Il ricorso è fondato.
Questa sezione ha già avuto occasione di esaminare lo
status del personale assunto dallo stato maggiore della difesa
per particolari fini e secondo una regolamentazione del rap
porto stabilita convenzionalmente e, con la decisione richia
mata nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato
(Sez. IV 14 marzo 1962, n. 261, Foro it., Rep. 1962, voce Im
piegato dello Stato, n. 78), ha ampiamente dimostrato che il
rapporto intercorrente tra tale personale e la pubblica ammini
strazione ha tutte le caratteristiche del pubblico impiego. Nella
suddetta decisione, invero, è stato chiarito come il fatto che il
rapporto di prestazione di lavoro non derivi da un provve dimento formale di nomina, ma da un atto negoziale bi
laterale, che l'assunzione sia avvenuta senza alcun riferimento
ad un posto da conferire o ad un ruolo in cui il dipendente debba essere inquadrato e che sia stata esclusa qualsiasi ga
ranzia di stabilità, non esclude la esistenza di un rapporto
d'impiego di diritto pubblico, sia pure regolato da norme
e principi particolari, giacché essenziale all'individuazione
di tale rapporto è soltanto, dal punto di vista soggettivo, che
il rapporto sia stabilito con un'amministrazione pubblica e,
dal punto di vista oggettivo, che la prestazione di lavoro sia
in correlazione diretta con i fini istituzionali dell'amministra
zione e vi sia una certa continuità nella prestazione, in modo
da poter escludere che essa sia eccezionale e saltuaria.
La sezione, quindi, in base ai testé richiamati principi,
condivide il pensiero della difesa dell'amministrazione se
condo cui il rapporto intercorrente tra il ministero della di
fesa e il Camalero era da qualificare pubblico. Non può,
però, condividere la tesi secondo cui tale rapporto sarebbe
stato di carattere privato inizialmente e si sarebbe pubbli cizzato solo successivamente come conseguenza della do
manda del dicembre 1965, con la quale il Camalero chiese
il versamento all'I.n.p.s. del capitale occorrente per costi
tuirgli la rendita vitalizia reversibile, che poi gli è stata con
cessa. In buona sostanza, l'amministrazione ritiene che la
natura di un rapporto di impiego possa farsi dipendere dal
(1-2) Cfr. il precedente citato nella decisione che si riporta: Sez. IV 14 marzo 1962, n. 261, Foro it., Rep. 1962, voce Impiegato dello Stato, n. 494.
Sul punto relativo alla rilevanza della correlazione tra le man
sioni del dipendente e i fini istituzionali dell'amministrazione, cfr.
Ad. plen. 13 maggio 1966, n. 11, id., 1967, III, 107, con nota di
richiami, che ha considerato il carattere pubblico dell'ente datore
di lavoro come l'unico requisito sufficiente per la qualificazione
pubblicistica del rapporto, di conseguenza la correlazione suddetta
rileverebbe al solo fine di accertare se il rapporto è o no di im
piego, ma non se è pubblico o privato. Cfr. anche, al riguardo, successivamente, ancora dell'Adunanza plenaria, la decisione 5
novembre 1966, n. 20, id., Rep. 1966, voce cit., n. 17, e, della
Sezione VI, la decisione 29 novembre 1966, n. 928, ibid., n. 896.
Il Foro Italiano — Volume XCl — Parte III-20.
comportamento del dipendente, nel senso che tale rapporto è privato se il dipendente non chiede di avvalersi di tutti i
diritti apprestati dall'ordinamento giuridico, mentre diventa
pubblico (per di più con effetto retroattivo e dopo la estin zione del rapporto) se il dipendente chiede di avvalersi di tali diritti.
La verità, invece, è che il rapporto d'impiego va quali ficato obiettivamente sulla base dei suoi elementi costitutivi
e dev'essere svolto, con l'osservanza dei reciproci diritti e do
veri, da parte dell'amministrazione e del dipendente, a pre scindere da particolari comportamenti dell'una o dell'altro.
Nella specie, perciò, il rapporto d'impiego intercorso tra
il ricorrente e l'amministrazione militare era di diritto pub blico fin dall'inizio (e non divenuto tale, solo successiva
mente, per effetto della richiesta del versamento dei contri
buti l.n.p.s.). Dimodoché l'amministrazione era tenuta ad
osservare la regolamentazione convenzionale del rapporto me
desimo, quale era stata stabilita al momento dell'assunzione:
in particolare, era tenuta a corrispondere il trattamento econo
mico forfettario mensile, senza possibilità di decurtazione o di
riflessi negativi sul trattamento di quiescenza di cui il di
pendente era in godimento nella misura di cui l'ammini
strazione medesima era perfettamente a conoscenza e che doveva rimanere integro, essendo ciò implicito nelle clausole
della convenzione a suo tempo sottoscritta dall'interessato ed accettata dall'amministrazione. Giova, a questo proposito, ricordare che, come è stato posto in rilievo nella citata deci
sione 14 marzo 1962 n. 261, l'ufficio della S.m.d. (S.i.f.a.r.), nell'ambito della facoltà concessagli di emanare atti e di sti
pulare accordi per assicurare la difesa e la sicurezza dello
Stato, ha il potere di assumere personale in rapporto di
pubblico impiego, con una regolamentazione convenzionale
del rapporto stesso. Lo speciale status, conferito ai dipendenti cosi assunti, consente a costoro di pretendere il rispetto delle
clausole convenzionalmente stabilite e solo di quelle, con esclusione di altri diritti o pretese, con la conseguenza che
l'amministrazione, dal canto suo, è tenuta a tener fede agli impegni convenzionalmente assunti. Nel caso che forma og
getto del presente giudizio, il Camalero aveva ben diritto,
dunque, di percepire mensilmente il trattamento economico
forfettariamente stabilito e deve considerarsi non sostenibile
la discriminazione che l'amministrazione ha fatto solo po steriormente, come conseguenza del rapporto assicurativo
per la pensione l.n.p.s. che è stato ritenuto di dover instau
rare per effetto del rapporto d'impiego. Sulla base di quanto precede, il ricorso dev'essere ac
colto.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STAIO
Sezione IV; decisione 13 dicembre 1967, n. 663; Pres. Poli
stina P., Est. Bruno; Oligeri (Avv. Martuscelli) c.
Min. difesa (Avv. dello Stato Peronaci).
Impiegato dello Stato e pubblico — Inquadramento nei ruoli
aggiunti — Difetto di lodevole servizio — Diniego —
Mancanza di rapporto — Illegittimità (Legge 5 giugno 1951 n. 376, norme integrative e di attuazione del d. 1.
7 aprile 1948 n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali tran
sitori nelle amministrazioni dello Stato, art. 4; legge 22
ottobre 1961 n. 1143, integrazioni e modifiche alle dispo sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, art. 23).
È illegittimo il diniego di inquadramento nei ruoli oggiunti
per difetto del requisito del lodevole servizio dell'impiegato, nei confronti del quale non sia stato redatto l'apposito
rapporto. (1)
(1) Nel senso che la valutazione della sussistenza del requisito del lodevole servizio deve comprendere il complesso dei servizi
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PARTE TERZA
La Sezione, ecc. — Il ricorrente, nell'impugnare il prov vedimento ministeriale che ha respinto la sua domanda di
inquadramento nei ruoli aggiunti « per difetto del requisito del servizio lodevole », deduce innanzi tutto la violazione
dell'art. 23 della legge sui ruoli aggiunti (22 ottobre 1961 n.
1143) in relazione all'art. 4 della legge 5 giugno 1951 n. 376
(concernente norme integrative e di attuazione del decreto le
gisl. 7 aprile 1948 n. 262 sulla istituzione dei ruoli transitori
nelle amministrazioni dello Stato). Assume che il consiglio di amministrazione si è pronunziato sulla sussistenza del ser
vizio lodevole prescindendo dall'apposito « rapporto » che
è richiesto dal citato art. 4 della legge n. 376 del 1951, e che
deve, ovviamente, essere quanto meno coevo alla domanda
di inquadramento cui si riferisce.
La censura è fondata.
Dagli atti acquisiti si desume che nel verbale dell'adunan
za del 16 luglio 1965 del consiglio di amministrazione per il
personale civile del ministero difesa-marina manca qualsiasi concreto riferimento al suddetto « rapporto », che, ovvia
mente, per la specifica finalità ad esso dalla legge riconnessa, non può essere ricompreso nella espressione: « il consiglio di
amministrazione, cui è stato nuovamente richiesto il parere circa la situazione di servizio dell'Oligeri, prende visione della domanda e della documentazione presentata dall'interessato ed esamina i singoli rapporti informativi e tutti gli elementi risultanti dal fascicolo personale ».
La norma posta dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951 n. 376
(sui ruoli speciali transitori), applicabile ai fini dell'inquadra mento nei ruoli aggiunti, e, quindi, al caso concreto (per l'e
spresso richiamo che ne fa l'art. 23 della legge 22 ottobre 1961 n. 1143, che rinvia alle modalità previste dal decreto
legisl. 7 aprile 1948 n. 262 sui ruoli speciali transitori), pre scrive che la valutazione del servizio deve essere fatta « in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli per sonali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento del
l'impiegato ».
Trattasi, come è fatto palese dalla chiara espressione della
resi dall'impiegato, con una considerazione degli aspetti della
sua personalità, e senza il condizionamento delle singole qualifiche
annuali, cfr. Sez. IV 20 gennaio e 15 dicembre 1965, nn. 40, 934, Foro it., Rep. 1965, voce Impiegato dello Stato, nn. 44, 45; Sez.
IV 30 ottobre 1963, n. 669, id., Rep. 1963, voce cit., n. 69; Sez.
IV 18 e 25 novembre 1960, nn. 970, 992, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 87, 85; Ad. gen. 12 febbraio 1959, n. 102, ibid., n. 83; Sez.
IV 27 agosto e 5 ottobre 1959, nn. 829, 875, id., Rep. 1959, voce
cit., nn. 77, 84; Sez. VI 29 agosto e 28 ottobre 1959, nn. 543, 763,
ibid., nn. 89, 115; Sez. IV 19 dicembre 1958, n. 1167, id., Rep.
1958, voce cit., n. 73; Sez. IV 29 novembre 1957, n. 1130, id.,
Rep. 1957, voce cit., n. 87; Ad. gen. 2 febbraio 1956, n. 53, ibid., n. 86; Sez. IV 22 maggio 1956, n. 554, id., Rep. 1956, voce cit., n. 70.
Questo relativo svincolo del giudizio globale dalle singole qua lifiche annuali non toglie che talvolta il contrasto dell'uno con le
altre possa dar luogo a illegittimità; in genere, per casi nei quali è stato dichiarato illegittimo il diniego di inquadramento per difetto del requisito del lodevole servizio, cfr. Sez. VI 25 ottobre 1961, n. 783, id., Rep. 1961, voce cit., n. 80; Sez. IV 17 gennaio e 7 febbraio 1958, nn. 68, 160, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 82, 72; Sez. VI 27 marzo 1957, n. 136, id., Rep. 1957, voce cit., n. 85. Per contro, per alcuni casi nei quali è stato riconosciuto legittimo il diniego di inquadramento per difetto del requisito del lodevole
servizio, cfr. Ad. gen. 12 febbraio e 12 marzo 1959, nn. 103, 94, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 83, 82; Ad. gen. 22 maggio 1958, n. 199, id., Rep. 1959, voce cit., n. 78; Ad. gen. 4 aprile 1957, n.
177, id., Rep. 1958, voce cit., n. 74; Sez. IV 4 luglio 1956, n. 735, id., Rep. 1956, voce cit., n. 72; Sez. VI 7 luglio 1954, n. 497, id., Rep. 1954, voce cit., n. 105.
Nel senso che la valutazione della sussistenza del requisito del lodevole servizio deve essere compiuta tenendo conto di tutto il servizio prestato dal dipendente, anche dopo aver maturato l'an zianità minima richiesta per l'inquadramento, cfr. Sez. IV 15 no vembre 1963, n. 821, id., Rep. 1963, voce cit., n. 71; Sez. VI 31
maggio 1961, n. 476, id., Rep. 1961, voce cit., n. 78; Sez. VI 8
giugno 1960, n. 395, id., Rep. 1960, voce cit., n. 91. In ogni caso, la valutazione deve essere fatta con riguardo alla data nella
quale si provvede sulla domanda dell'interessato: Sez. IV 1° marzo
1967, n. 57, id., Rep. 1967, voce cit., nn. 130-132.
norma, di « rapporti appositi », la cui indicazione sarebbe pleo
nastica, ove fossero da ricomprendersi nei singoli « rapporti informativi » di ogni singola annata, e non avessero, quindi, una specifica rilevanza.
La valutazione del servizio, e, quindi, il giudizio di non
sussistenza del requisito del « lodevole servizio », è, pertan
to, palesemente illegittimo per difetto di un elemento di va
lutazione espressamente, e con specifica finalità, dalla legge
previsto. A nulla rileva che tra gli atti acquisiti si rinviene un « rap
porto » compilato il 7 marzo 1958, ai fini dell'inquadramento del ricorrente nei ruoli transitori. A prescindere dalla consi
derazione che di tale rapporto non è cenno espresso nel ver
bale del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1965, e
quindi non può dirsi che il giudizio negativo de quo siasi
basato anche sulle risultanze di esso (una tale circostanza è,
anzi, da escludere in via logica in quanto detto rapporto è fa
vorevole all'inquadramento dell'Oligeri), è ovvio che il rap
porto medesimo non può configurare quello prescritto dalla
legge in materia. Trattasi, infatti, di rapporto compilato per altro scopo (per la istanza 29 aprile 1958 dell'Oligeri di im
missione nei ruoli transitori), concerne, una parte soltanto, e
anche lontana, del servizio, e non è stato formato in relazione
alla domanda del 19 gennaio 1962 (di inquadramento nei
ruoli aggiunti) cui, perciò, non si riferisce.
Il giudizio di cui trattasi è, dunque, illegittimo in ogni caso
per difetto di un elemento aggiornato di valutazione.
Il ricorso, pertanto, è fondato, e deve essere accolto. In
base al solo fatto che la valutazione del requisito del « lo
devole servizio » non è stata fatta secondo le prescrizioni dell'art. 4 della legge n. 376 del 1951, il provvedimento im
pugnato è incontestabilmente illegittimo e va annullato.
Accogliendosi il ricorso per le esposte considerazioni, il col
legio è dispensato dall'esame delle altre censure svolte dal
ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministra
zione.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO
Sezione IV; decisione 6 dicembre 1967, n. 660; Pres. Potenza
P., Est. Pezzana; Istituto autonomo case popolari di
Udine (Avv. Piccardi) c. Commissione regionale per le
decisioni sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari ed economici presso il
provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli
Venezia Giulia (Avv. dello Stato Dallari).
Case popolari ed economiche — Cessione in proprietà — De
terminazione del prezzo — Controversie — Giurisdizione
amministrativa (D. pres. 17 gennaio 1959 n. 2, disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, art. 7).
Case popolari ed economiche — Cessione in proprietà —
Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi in
proprietà — Ricorso giurisdizionale amministrativo — Que
stione manifestamente infondata di costituzionalità (Co
stituzione, art. 42, 3° comma; d. pres. 17 gennaio 1959
n. 2, art. 6, 7).
Il Consiglio di Stato è competente a conoscere dei ricorsi
giurisdizionali proposti dagli istituti autonomi per le case
popolari in materia di determinazione del prezzo di ces
sione obbligatoria degli alloggi popolari ed economici. (1)
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità
degli art. 6 e 7 decreto pres. 17 gennaio 1959 n. 2, riguar
danti il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato contro
(1) Conf., citata nella motivazione della presente, Cons. Stato,
Sez. IV, 8 febbraio 1967, n. 25, Foro it., 1967, III, 196, con nota
di richiami e osservazioni di G. Caianiello.
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