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Sezione V; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio; Grassi...

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Sezione V; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio; Grassi (Avv. Bordi, Peri), Stefanotti (Avv. Ricci del Riccio, Lusignani) e Condominio viale Toschi n. 17 e Corbelli (Avv. Barillaro) c. Comune di Parma (Avv. Dedin, Menoni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 53/54-55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153123 . Accessed: 10/06/2014 23:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.77.52 on Tue, 10 Jun 2014 23:02:07 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio; Grassi(Avv. Bordi, Peri), Stefanotti (Avv. Ricci del Riccio, Lusignani) e Condominio viale Toschi n. 17e Corbelli (Avv. Barillaro) c. Comune di Parma (Avv. Dedin, Menoni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153123 .

Accessed: 10/06/2014 23:02

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIOLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256 ; Pres. Po

listina P., Est. Fortini del G-iglio ; G-rassi (Aw. Bordi, Peri), Stefanotti (Aw. Ricci del Riccio,

Lusignani) 8 Condominio viale Toschi n. 17 e Corbelli

(Aw. Barillaro) o. Cornune di Parma (Aw. Dedin, Men on I).

Strade — Provvedimenti di declassificazione — In

teresse al ricorso — Fattispecie (Legge 12 febbraio

1958 n. 126, disposizioni per la classificazione e la si

stemazione delle strade di uso pubblico, art. 8, 12). Strade — Strade comunali — Declassificazione —

Definitive determinazioni della «(inula provinciate amministrativa — Opposizioni dcgli interessati — Poteri del Consiglio di Stato — Fattispceie

(Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, sui lavori pub blici, art. 17, 18; legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 8, 12).

L'interesse a rieorrere contro provvedimenti, ehe, declassi

ficando strade, le destinano alia sola edifieazione, compete anche ai proprietari non frontisti. (1)

Š illegittima la determinazione definitiva, eon la quale la

giunta provinciale amministrativa si Urnita ad approvare il provvedimento di declassificazione di strade comunali senza specificamente provvedere sulle opposizioni degli interessati. (2)

Tale illegittimita non oonsente al Oonsiglio di Stato di ri tenere I'esame del merito, se il comune, nel provvedimento di declassificazione, non ha tenuto conto della posizione dei frontisti ne delle conseguenze che a costoro derive ranno dalla declassificazione medesima. (3)

La Sezione, ecc. — Data l'identita dei motivi proposti e la loro connessione, i tre ricorsi in epigrafe possono riu nirsi.

L'eccezione di difetto di interesse ad impugnandum, sollevata dalle parti resistenti, in ordine al ricorso del Con dominio viale Toschi n. 17, e Giuseppe Corbelli, non õ fondata.

II Comune di Parma sostiene che, qualora dovessero

applicarsi nella specie i principi affermati dalla giurispru denza in tema di interesse a rieorrere contro le licenze edi

lizie, dovrebbero ricbiamarsi quelle pronunce di questa Sezione, con le quali ö stato escluso l'interesse a rieorrere

allorquando trattasi di costruzioni distaceate e lontane, ancbe se importino qualche limitazione alia veduta, purchc non rechino pregiudizio per menomazione di luce e di cir colazione di aria. Principi questi clie devono confermarsi, ma la cui applicazione dipende dalle singole situazioni di

fatto, in relazione al grado della lontananza del nuovo edi ficio e ad altre particolari eircostanze.

Ma nella specie, osserva il Comune, non si ricorre contro una licenza edilizia, bensl contro Patto di sdemanializza zione di una strada, il quale e soltanto il presupposto della

prevista futura edifieazione. Dovrebbe quindi applicarsi il diverso principio, affermato dalla stessa giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale i proprietari che non siano frontisti veri e propri, sono portatori soltanto di un

interesse semplice rispetto al provvedimento di declassi ficazione della strada e, quindi, non sono legittimati a rieorrere.

Questa Sezione deve intanto osservare che tale principio e suscettibile di qualche temperamento, percho, come giä ha avuto occasione di rilevare (v. dec. 27 luglio 1962, n.

596, Foro it., 1962, III, 421, eitata dallo stesso resistente) potrebbe anche riconoscersi al proprietario non frontista uno specifico interesse, da non confondersi con quello ge

(1-3) Non risultano preced.en.ti editi all'iufuori della deci sione 27 luglio 1902, n. 596 della V Sezione (Foro it., 1962, III, 421, con nota di riehiami) menzionata nella presente.

nerico all'uso della cosa pubblica spettante ai singoli uti

cives, alia impugnativa dell'atto in relazione alia posizione

topografica della sua propriety, ed al sistema viario della

zona o in generale, puõ aggiungersi, ad altri concreti van

taggi ehe possano derivare alia propriety stessa dal mante

nimento della strada che si intende sdemanializzare e de

stinare ad altro soopo. Ma, a parte tale rilievo, deve osservarsi che la delibera

zione impugnata prevede la destinazione del tronco stra

dale de quo al fine esclusivo della edifieazione. Trattasi,

cioe di un proyvedimento che, fin d'ora, comporta la cer

tezza di costruzioni che, quale che poträ essere la loro

altezza e larghezza, potrebbero, in ipotesi, modificare in

danno dei suddetti controinteressati la preesistente situa

zione. E see cosi, non potrebbe negarsi in astratto il loro

interesse attuale a ricorrere sotto questo profilo, senza bi

sogno di esaminare se essi siano titolari o meno anche di

un interesse qualificato per opporsi alia declassificazione

della strada, in relazione, peraltro, alia nuova formulazione

della legge 12 febbraio 1958 n. 126 che parla di «interes

sati» in luogo di « frontisti », come era detto negli art. 17 e

18 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F.

Ora, nella specie, tenuto conto della ubicazione dell'edi

ficio condominiale, che prospetta piu o meno direttamente

sul tronco stradale di cui trattasi e dal quale, pur non es

sendo ad esso contiguo, e separato soltanto dalla carreg

giata di viale Toschi, non puõ negarsi che dalla nuova edi

fieazione su quel suolo derivi, comunque, una diminuzione

per lo meno di luce e di veduta (nel lungo Parma, con lo

sfondo caratteristico degli edifici fronteggianti la sponda

opposta deH'omonimo torrente) e che pertanto si verifichi

quel pregiudizio che e suffieiente a legittimare il ricorso

giurisdizionale. Deve parimenti rigettarsi l'altra eccezione di inam

missibilitä sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei ri

guardi dell'impugnativa dell'atto della Giunta prov. amm.

di Parma. Anche ammesso, in ipotesi, che la competenza della giunta prov. amm. in subiecta materia abbia nel suo

complesso carattere tutorio e che, di conseguenza, i vizi

dell'atto positivo di controllo si convertano in vizi del prov vedimento approvato e possano farsi valere soltanto at

traverso l'impugnativa di quest'ultimo, sta di fatto che

nella specie i ricorrenti hanno, appunto, impugnato en

trambi gli atti.

Non si vede quindi quale ragione di inammissibilitä

possa opporsi, non essendovi dubbio che per l'impugnativa di un atto che acquisti efficacia mediante il concorso della

volontä di altro ente, sia necessaria la vocatio in ius anche

di questa per consentirgli la difesa del proprio atto dai vizi

formali e sostanziali dai quali si afferma che sia stata af

fetta.

Ma non sembra contestable, come sara precisato in

seguito, che, allorquando all'atto tutorio di approvazione si aggiunge il provvedimento di rigetto delle opposizioni

presentate contro la deliberazione di declassificazione della

strada, l'atto decisorio possa e debba anche esso essere

impugnato, dato il carattere autonomo che esso acquista con la risoluzione delle questioni di fatto e di diritto pro

poste dagli opponenti. Passando al merito, circa il primo motivo dei tre ricorsi,

con il quale si denuncia la illegittimitä del provvedimento

per avere omesso la Giunta prov. amm. di adottare le «de

finitive determinazioni » di cui agli art. 8 e 12 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, con riferimento alle motivate

opposizioni presentate dai ricorrenti avverso la delibera

zione comunale, osservasi che la competenza a deliberare

la classificazione e declassificazione delle strade comunali,

ai sensi delle eitate disposizioni, appartiene indubbiamente

al comune. Dette norme chiaramente stabiliscono che la

classificazione e declassificazione di tali strade « e fatta con

deliberazione del consiglio comunale». Allorquando si e

voluto attribuire tale competenza ad autorita diversa dal

l'ente locale, lo si e detto espressamente come'per le strade

provinciali, per le quali l'art. 5 della stessa legge (ed il raf

fronto tra le due norme b decisivo), innovando alia disposi

zione dell'art. 14 della legge n. 2248 del 1865 (sostituito dal

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PARTE TERZA

1'art. 12 della legge 30 giugno 1955 n. 1534), che prevedeva la deliberazione del consiglio provinciale, statuisce che la

loro classificazione õ effettuata con decreto del Ministero

dei lavori pubblici. Da ciõ discende che, in assenza di opposizioni, le « de

terminazioni definitive» sulle deliberazioni comunali da

parte della giunta prov. amm. non possono avere natura

ed effetti diversi dagli atti adottati da> tale organo nel

normale esercizio del suo potere di controllo di merito.

Ciõ e confermato anche dall'art. 97, n. 12, del t. u.

della legge com. e prov. del 1934 riprodotto, sul punto, dall'art. 6 della legge 9 giugno 1947 n. 530, in base al quale le deliberazioni comunali concernenti i cambiamenti nella

classificazione delle strade sono soggette alia approva zione della giunta prov. amministrativa.

Ma, allorquando siano state prodotte opposizioni alia

deliberazione comunale, in quelle «definitive determina

zioni» della giunta prov. amm. deve ravvisarsi anche

un altro contenuto, perche all'atto tutorio si aggiunge un

ulteriore, anche se contestuale, provvedimento che, risol

vendo una controversia, trae origine da un potere decisorio

avente carattere diverso dalla normale attivitä di controllo

in senso tecnico, ed in relazione al quale potere, come per tutte le decisioni dei ricorsi amministrativi in genere, si

richiede una specifica motivazione per rigettare le deduzioni

degli interessati. Trattasi di un principio che e valido per tutti i ricorsi o reclami contro le deliberazioni dei comuni

e delle province (art. 18 del regolamento comunale e pro vinciale approvato con r. decreto 12 febbraio 1911 n. 297, tuttora in vigore).

Circa l'obbligo di una particolare ed espressa pronuncia in ordine alle suddette opposizioni, va soggiunto che esse,

per vero, non sono opposizioni in senso proprio, cioe pre sentate alla stessa autorita che ha emanato l'atto, ma re

clami od osservazioni, cosl come, talvolta, il legislatore

promiscuamente le denomina (art. 5, 18 e 19 della legge 25

giugno 1865 n. 2359 ; art. 106 legge com. e prov. del 1934 ; art. 163 del regolamento com. e prov. 1911, ecc.).

Ma tali reclami, tuttavia, espressamente previsti dalla

legge nel corso di istruttoria e di pubblicazione di provve dimenti amministrativi, e da non confondersi con le sem

plici rimostranze ed esposti in relazione ai quali non sorge

l'obbligo della autorita di provvedere, esigono una formale

decisione come risulta dall'ult. comma dell'art. 17 della

legge n. 2248 del 1865, che, su tale"punto, non puõ ritenersi

abrogato dalla nuova legge n. 126 del 1958 essendo infor

mato ad un principio generale che trova espressa applica zione in vari altri procedimenti (vedansi ad es. i eitati

art. della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e della legge comu

nale e provinciale). Nel caso in esame, poiche il provvedimento della giunta

prov. amm. si esprime nella semplice formula « si approva »

senza alcun cenno neppure di effettiva presa visione delle

tre opposizioni presentate, esso e illegittimo e deve annul

larsi. Da parte dei resistenti, peraltro, si fa presente che,

avendo questo Consiglio giurisdizione di merito sulla sog

getta materia, gli eventuali vizi della motivazione dell'atto

impugnato sarebbero irrilevanti dal momento che il giudice

puõ esaminare direttamente, con cognizione piena, se il

provvedimento sia o meno opportuno, limitandosi, ove

tale esame abbia esito positivo, a modificare o a sostituire

la motivazione, con altra piu idonea.

In linea di inassima questa Sezione ft di avviso che, se

l'atto impugnato sia annullabile « per motivi di legittimita »,

possa ritenersi il merito, nei casi in cui ve ne sia la giuris

dizione, soltanto quando lo stato degli atti e la natura del

vizio denunciato consentano tale esame. Cosi nel caso di

vizio formale, come il difetto di motivazione, ove il prov vedimento nella sua sostanza e nel suo dispositivo sia

ritenuto legittimo, giusto ed opportuno, il giudice, investito

della giurisdizione di merito, puõ correggere, sostituire o

introdurre la esatta motivazione mantenendo fermo il

provvedimento impugnato, specie allorquando esso sia

positivo. Nella specie, l'atto della Giunta prov. amm. non puõ

essere mautenuto fermo perche essa ha approvato una deli

berazione comunale ehe e illegittima per i motivi ehe si

diranno in appresso. £ quindi in relazione a tale delibera

zione ehe va risolta la questione come sõpra prospettata. Con il secondo motivo dei ricorsi Stefanotti e Grassi si la

menta la violazione dell'art. 18, capov., della legge 20 marzo

1865 n. 2248, all. F, sui lavori pubblici le cui disposizioni non sarebbero incompatibili con quelle della nuova legge n. 126 del 1958 in quanto la deliberazione impugnata non

conterrebbe la espressa indicazione se la via Bettoli debba

essere classificata come vicinale o debba invece essere alie

nata ai proprietari frontisti o all'asta pubblica con diritto

dei frontisti di concorrere all'asta medesima. Con il terzo

motivo dei ricorsi stessi si lamenta ehe il Comune, anche

ammesso ehe potesse limitarsi alla semplice indicazione

della « diversa destinazione del suolo stradale », cosi come

si esprime 1'art. 12 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958, non ha tenuto nel dovuto conto i diritti dei frontisti a

mantenere l'accesso e il transito sulla strada, ne ha, quanto

meno, specificato, delimitandola, 1'area effettiva della via

Bettoli destinata a suolo edificatorio.

In ordine alle prime delle suddette due censure si osserva

ehe la nuova e piu generica formulazione del citato art. 12

rispetto alla corrispondente norma del 1865, noil esclude

ehe il comune si uniformi ai criteri in questa stabiliti per la destinazione del suolo della strada declassificata. Una

diversa destinazione, anzi, non potrebbe giustificarsi se non

con 1'esigenza di realizzare opere di interesse pubblico. Nella specie, poiche 1'area e stata destinata a scopo edifi

catorio, se ne e escluso il mantenimento come strada vici

nale. Circa il sistema di alienazione nulla si dice, ma si

impone il vincolo della edificazione, di questo si lagnano anche i ricorrenti. Se taie destinazione, salvo le norme

del piano regolatore, corrisponda o meno aH'interesse

pubblico e questione di opportunitä e convenienza ehe,

per le ragioni ehe si diranno, questo Consiglio non puõ esaminare.

La seconda delle*~suddette censure e fondata.

Questa Sezione, peraltro, nel nuovo regime della legge n. 126 del 1958 ha giä dovuto occuparsi della questione iii fattispeeie sotto certi aspetti analoga (v. eitata deci

sione n. 596 del 27 luglio 1962), affermando ehe 1'Ammini

strazione, nella adozione delle proprie determinazioni in

ordine alla declassificazione di una strada, non puõ pre scindere dalla considerazione della posiziorie dei frontisti

e delle conseguenze ehe ad essi possano derivare. La for

mazione della volontä dell'ente pubblico deve cioe aver

luogo in base ad un esatto accertamento dei presupposti e ad una completa cognizione dei fatti; in difetto ne rimane

inficiato lo stesso provvedimento. Ora la deliberazione

impugnata non si occupa nö si preoccupa affatto della

posizione dei frontisti ne delle conseguenze ehe potrebbero ad essi derivare dalla declassificazione. £ mancata cosi

1'esatta rappresentazione della situazione, onde e rimasto

viziato 1 'iter formativo della volontä. stessa dell'ente.

Trattasi di un vizio sostanziale ehe attiene alla regola ritä dei presupposti stessi dell'atto ed il cui accertamento

preclude a questo Consiglio di scendere all'esame sulla

opportunitä e convenienza dell'atto stesso, 11011 essendo

possibile stabilire se 1'Amministrazione, qualora avesse

tenuto presente la suddetta situazione, si sarebbe o meno

determinate alla sdemanializzazione della strada ed alla

sua destinazione a scopo edificatorio. (Omissis) Per questi motivi, annulla, ecc.

C0NSIGL10 DI STATO.

Sezione V ; decisione 1° dicembre 1962, u. 944 ; Pres. Mac

chia P., Est. Laschena ; Auberon Mark Herbert (Aw.

Zignoni, Loeusso Caputi) c. Ente autonomo del Mordo

di Portofiuo (Aw. Vicentini, De Feebabi).

Piano regolatore, di ricoätruzione e disciplina delle

costruzioni — Monte di Portolino - Costruzioni

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