Sezione V; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio; Grassi(Avv. Bordi, Peri), Stefanotti (Avv. Ricci del Riccio, Lusignani) e Condominio viale Toschi n. 17e Corbelli (Avv. Barillaro) c. Comune di Parma (Avv. Dedin, Menoni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153123 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIOLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 28 dicembre 1962, n. 1256 ; Pres. Po
listina P., Est. Fortini del G-iglio ; G-rassi (Aw. Bordi, Peri), Stefanotti (Aw. Ricci del Riccio,
Lusignani) 8 Condominio viale Toschi n. 17 e Corbelli
(Aw. Barillaro) o. Cornune di Parma (Aw. Dedin, Men on I).
Strade — Provvedimenti di declassificazione — In
teresse al ricorso — Fattispecie (Legge 12 febbraio
1958 n. 126, disposizioni per la classificazione e la si
stemazione delle strade di uso pubblico, art. 8, 12). Strade — Strade comunali — Declassificazione —
Definitive determinazioni della «(inula provinciate amministrativa — Opposizioni dcgli interessati — Poteri del Consiglio di Stato — Fattispceie
(Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, sui lavori pub blici, art. 17, 18; legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 8, 12).
L'interesse a rieorrere contro provvedimenti, ehe, declassi
ficando strade, le destinano alia sola edifieazione, compete anche ai proprietari non frontisti. (1)
Š illegittima la determinazione definitiva, eon la quale la
giunta provinciale amministrativa si Urnita ad approvare il provvedimento di declassificazione di strade comunali senza specificamente provvedere sulle opposizioni degli interessati. (2)
Tale illegittimita non oonsente al Oonsiglio di Stato di ri tenere I'esame del merito, se il comune, nel provvedimento di declassificazione, non ha tenuto conto della posizione dei frontisti ne delle conseguenze che a costoro derive ranno dalla declassificazione medesima. (3)
La Sezione, ecc. — Data l'identita dei motivi proposti e la loro connessione, i tre ricorsi in epigrafe possono riu nirsi.
L'eccezione di difetto di interesse ad impugnandum, sollevata dalle parti resistenti, in ordine al ricorso del Con dominio viale Toschi n. 17, e Giuseppe Corbelli, non õ fondata.
II Comune di Parma sostiene che, qualora dovessero
applicarsi nella specie i principi affermati dalla giurispru denza in tema di interesse a rieorrere contro le licenze edi
lizie, dovrebbero ricbiamarsi quelle pronunce di questa Sezione, con le quali ö stato escluso l'interesse a rieorrere
allorquando trattasi di costruzioni distaceate e lontane, ancbe se importino qualche limitazione alia veduta, purchc non rechino pregiudizio per menomazione di luce e di cir colazione di aria. Principi questi clie devono confermarsi, ma la cui applicazione dipende dalle singole situazioni di
fatto, in relazione al grado della lontananza del nuovo edi ficio e ad altre particolari eircostanze.
Ma nella specie, osserva il Comune, non si ricorre contro una licenza edilizia, bensl contro Patto di sdemanializza zione di una strada, il quale e soltanto il presupposto della
prevista futura edifieazione. Dovrebbe quindi applicarsi il diverso principio, affermato dalla stessa giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale i proprietari che non siano frontisti veri e propri, sono portatori soltanto di un
interesse semplice rispetto al provvedimento di declassi ficazione della strada e, quindi, non sono legittimati a rieorrere.
Questa Sezione deve intanto osservare che tale principio e suscettibile di qualche temperamento, percho, come giä ha avuto occasione di rilevare (v. dec. 27 luglio 1962, n.
596, Foro it., 1962, III, 421, eitata dallo stesso resistente) potrebbe anche riconoscersi al proprietario non frontista uno specifico interesse, da non confondersi con quello ge
(1-3) Non risultano preced.en.ti editi all'iufuori della deci sione 27 luglio 1902, n. 596 della V Sezione (Foro it., 1962, III, 421, con nota di riehiami) menzionata nella presente.
nerico all'uso della cosa pubblica spettante ai singoli uti
cives, alia impugnativa dell'atto in relazione alia posizione
topografica della sua propriety, ed al sistema viario della
zona o in generale, puõ aggiungersi, ad altri concreti van
taggi ehe possano derivare alia propriety stessa dal mante
nimento della strada che si intende sdemanializzare e de
stinare ad altro soopo. Ma, a parte tale rilievo, deve osservarsi che la delibera
zione impugnata prevede la destinazione del tronco stra
dale de quo al fine esclusivo della edifieazione. Trattasi,
cioe di un proyvedimento che, fin d'ora, comporta la cer
tezza di costruzioni che, quale che poträ essere la loro
altezza e larghezza, potrebbero, in ipotesi, modificare in
danno dei suddetti controinteressati la preesistente situa
zione. E see cosi, non potrebbe negarsi in astratto il loro
interesse attuale a ricorrere sotto questo profilo, senza bi
sogno di esaminare se essi siano titolari o meno anche di
un interesse qualificato per opporsi alia declassificazione
della strada, in relazione, peraltro, alia nuova formulazione
della legge 12 febbraio 1958 n. 126 che parla di «interes
sati» in luogo di « frontisti », come era detto negli art. 17 e
18 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F.
Ora, nella specie, tenuto conto della ubicazione dell'edi
ficio condominiale, che prospetta piu o meno direttamente
sul tronco stradale di cui trattasi e dal quale, pur non es
sendo ad esso contiguo, e separato soltanto dalla carreg
giata di viale Toschi, non puõ negarsi che dalla nuova edi
fieazione su quel suolo derivi, comunque, una diminuzione
per lo meno di luce e di veduta (nel lungo Parma, con lo
sfondo caratteristico degli edifici fronteggianti la sponda
opposta deH'omonimo torrente) e che pertanto si verifichi
quel pregiudizio che e suffieiente a legittimare il ricorso
giurisdizionale. Deve parimenti rigettarsi l'altra eccezione di inam
missibilitä sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei ri
guardi dell'impugnativa dell'atto della Giunta prov. amm.
di Parma. Anche ammesso, in ipotesi, che la competenza della giunta prov. amm. in subiecta materia abbia nel suo
complesso carattere tutorio e che, di conseguenza, i vizi
dell'atto positivo di controllo si convertano in vizi del prov vedimento approvato e possano farsi valere soltanto at
traverso l'impugnativa di quest'ultimo, sta di fatto che
nella specie i ricorrenti hanno, appunto, impugnato en
trambi gli atti.
Non si vede quindi quale ragione di inammissibilitä
possa opporsi, non essendovi dubbio che per l'impugnativa di un atto che acquisti efficacia mediante il concorso della
volontä di altro ente, sia necessaria la vocatio in ius anche
di questa per consentirgli la difesa del proprio atto dai vizi
formali e sostanziali dai quali si afferma che sia stata af
fetta.
Ma non sembra contestable, come sara precisato in
seguito, che, allorquando all'atto tutorio di approvazione si aggiunge il provvedimento di rigetto delle opposizioni
presentate contro la deliberazione di declassificazione della
strada, l'atto decisorio possa e debba anche esso essere
impugnato, dato il carattere autonomo che esso acquista con la risoluzione delle questioni di fatto e di diritto pro
poste dagli opponenti. Passando al merito, circa il primo motivo dei tre ricorsi,
con il quale si denuncia la illegittimitä del provvedimento
per avere omesso la Giunta prov. amm. di adottare le «de
finitive determinazioni » di cui agli art. 8 e 12 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, con riferimento alle motivate
opposizioni presentate dai ricorrenti avverso la delibera
zione comunale, osservasi che la competenza a deliberare
la classificazione e declassificazione delle strade comunali,
ai sensi delle eitate disposizioni, appartiene indubbiamente
al comune. Dette norme chiaramente stabiliscono che la
classificazione e declassificazione di tali strade « e fatta con
deliberazione del consiglio comunale». Allorquando si e
voluto attribuire tale competenza ad autorita diversa dal
l'ente locale, lo si e detto espressamente come'per le strade
provinciali, per le quali l'art. 5 della stessa legge (ed il raf
fronto tra le due norme b decisivo), innovando alia disposi
zione dell'art. 14 della legge n. 2248 del 1865 (sostituito dal
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PARTE TERZA
1'art. 12 della legge 30 giugno 1955 n. 1534), che prevedeva la deliberazione del consiglio provinciale, statuisce che la
loro classificazione õ effettuata con decreto del Ministero
dei lavori pubblici. Da ciõ discende che, in assenza di opposizioni, le « de
terminazioni definitive» sulle deliberazioni comunali da
parte della giunta prov. amm. non possono avere natura
ed effetti diversi dagli atti adottati da> tale organo nel
normale esercizio del suo potere di controllo di merito.
Ciõ e confermato anche dall'art. 97, n. 12, del t. u.
della legge com. e prov. del 1934 riprodotto, sul punto, dall'art. 6 della legge 9 giugno 1947 n. 530, in base al quale le deliberazioni comunali concernenti i cambiamenti nella
classificazione delle strade sono soggette alia approva zione della giunta prov. amministrativa.
Ma, allorquando siano state prodotte opposizioni alia
deliberazione comunale, in quelle «definitive determina
zioni» della giunta prov. amm. deve ravvisarsi anche
un altro contenuto, perche all'atto tutorio si aggiunge un
ulteriore, anche se contestuale, provvedimento che, risol
vendo una controversia, trae origine da un potere decisorio
avente carattere diverso dalla normale attivitä di controllo
in senso tecnico, ed in relazione al quale potere, come per tutte le decisioni dei ricorsi amministrativi in genere, si
richiede una specifica motivazione per rigettare le deduzioni
degli interessati. Trattasi di un principio che e valido per tutti i ricorsi o reclami contro le deliberazioni dei comuni
e delle province (art. 18 del regolamento comunale e pro vinciale approvato con r. decreto 12 febbraio 1911 n. 297, tuttora in vigore).
Circa l'obbligo di una particolare ed espressa pronuncia in ordine alle suddette opposizioni, va soggiunto che esse,
per vero, non sono opposizioni in senso proprio, cioe pre sentate alla stessa autorita che ha emanato l'atto, ma re
clami od osservazioni, cosl come, talvolta, il legislatore
promiscuamente le denomina (art. 5, 18 e 19 della legge 25
giugno 1865 n. 2359 ; art. 106 legge com. e prov. del 1934 ; art. 163 del regolamento com. e prov. 1911, ecc.).
Ma tali reclami, tuttavia, espressamente previsti dalla
legge nel corso di istruttoria e di pubblicazione di provve dimenti amministrativi, e da non confondersi con le sem
plici rimostranze ed esposti in relazione ai quali non sorge
l'obbligo della autorita di provvedere, esigono una formale
decisione come risulta dall'ult. comma dell'art. 17 della
legge n. 2248 del 1865, che, su tale"punto, non puõ ritenersi
abrogato dalla nuova legge n. 126 del 1958 essendo infor
mato ad un principio generale che trova espressa applica zione in vari altri procedimenti (vedansi ad es. i eitati
art. della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e della legge comu
nale e provinciale). Nel caso in esame, poiche il provvedimento della giunta
prov. amm. si esprime nella semplice formula « si approva »
senza alcun cenno neppure di effettiva presa visione delle
tre opposizioni presentate, esso e illegittimo e deve annul
larsi. Da parte dei resistenti, peraltro, si fa presente che,
avendo questo Consiglio giurisdizione di merito sulla sog
getta materia, gli eventuali vizi della motivazione dell'atto
impugnato sarebbero irrilevanti dal momento che il giudice
puõ esaminare direttamente, con cognizione piena, se il
provvedimento sia o meno opportuno, limitandosi, ove
tale esame abbia esito positivo, a modificare o a sostituire
la motivazione, con altra piu idonea.
In linea di inassima questa Sezione ft di avviso che, se
l'atto impugnato sia annullabile « per motivi di legittimita »,
possa ritenersi il merito, nei casi in cui ve ne sia la giuris
dizione, soltanto quando lo stato degli atti e la natura del
vizio denunciato consentano tale esame. Cosi nel caso di
vizio formale, come il difetto di motivazione, ove il prov vedimento nella sua sostanza e nel suo dispositivo sia
ritenuto legittimo, giusto ed opportuno, il giudice, investito
della giurisdizione di merito, puõ correggere, sostituire o
introdurre la esatta motivazione mantenendo fermo il
provvedimento impugnato, specie allorquando esso sia
positivo. Nella specie, l'atto della Giunta prov. amm. non puõ
essere mautenuto fermo perche essa ha approvato una deli
berazione comunale ehe e illegittima per i motivi ehe si
diranno in appresso. £ quindi in relazione a tale delibera
zione ehe va risolta la questione come sõpra prospettata. Con il secondo motivo dei ricorsi Stefanotti e Grassi si la
menta la violazione dell'art. 18, capov., della legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. F, sui lavori pubblici le cui disposizioni non sarebbero incompatibili con quelle della nuova legge n. 126 del 1958 in quanto la deliberazione impugnata non
conterrebbe la espressa indicazione se la via Bettoli debba
essere classificata come vicinale o debba invece essere alie
nata ai proprietari frontisti o all'asta pubblica con diritto
dei frontisti di concorrere all'asta medesima. Con il terzo
motivo dei ricorsi stessi si lamenta ehe il Comune, anche
ammesso ehe potesse limitarsi alla semplice indicazione
della « diversa destinazione del suolo stradale », cosi come
si esprime 1'art. 12 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958, non ha tenuto nel dovuto conto i diritti dei frontisti a
mantenere l'accesso e il transito sulla strada, ne ha, quanto
meno, specificato, delimitandola, 1'area effettiva della via
Bettoli destinata a suolo edificatorio.
In ordine alle prime delle suddette due censure si osserva
ehe la nuova e piu generica formulazione del citato art. 12
rispetto alla corrispondente norma del 1865, noil esclude
ehe il comune si uniformi ai criteri in questa stabiliti per la destinazione del suolo della strada declassificata. Una
diversa destinazione, anzi, non potrebbe giustificarsi se non
con 1'esigenza di realizzare opere di interesse pubblico. Nella specie, poiche 1'area e stata destinata a scopo edifi
catorio, se ne e escluso il mantenimento come strada vici
nale. Circa il sistema di alienazione nulla si dice, ma si
impone il vincolo della edificazione, di questo si lagnano anche i ricorrenti. Se taie destinazione, salvo le norme
del piano regolatore, corrisponda o meno aH'interesse
pubblico e questione di opportunitä e convenienza ehe,
per le ragioni ehe si diranno, questo Consiglio non puõ esaminare.
La seconda delle*~suddette censure e fondata.
Questa Sezione, peraltro, nel nuovo regime della legge n. 126 del 1958 ha giä dovuto occuparsi della questione iii fattispeeie sotto certi aspetti analoga (v. eitata deci
sione n. 596 del 27 luglio 1962), affermando ehe 1'Ammini
strazione, nella adozione delle proprie determinazioni in
ordine alla declassificazione di una strada, non puõ pre scindere dalla considerazione della posiziorie dei frontisti
e delle conseguenze ehe ad essi possano derivare. La for
mazione della volontä dell'ente pubblico deve cioe aver
luogo in base ad un esatto accertamento dei presupposti e ad una completa cognizione dei fatti; in difetto ne rimane
inficiato lo stesso provvedimento. Ora la deliberazione
impugnata non si occupa nö si preoccupa affatto della
posizione dei frontisti ne delle conseguenze ehe potrebbero ad essi derivare dalla declassificazione. £ mancata cosi
1'esatta rappresentazione della situazione, onde e rimasto
viziato 1 'iter formativo della volontä. stessa dell'ente.
Trattasi di un vizio sostanziale ehe attiene alla regola ritä dei presupposti stessi dell'atto ed il cui accertamento
preclude a questo Consiglio di scendere all'esame sulla
opportunitä e convenienza dell'atto stesso, 11011 essendo
possibile stabilire se 1'Amministrazione, qualora avesse
tenuto presente la suddetta situazione, si sarebbe o meno
determinate alla sdemanializzazione della strada ed alla
sua destinazione a scopo edificatorio. (Omissis) Per questi motivi, annulla, ecc.
C0NSIGL10 DI STATO.
Sezione V ; decisione 1° dicembre 1962, u. 944 ; Pres. Mac
chia P., Est. Laschena ; Auberon Mark Herbert (Aw.
Zignoni, Loeusso Caputi) c. Ente autonomo del Mordo
di Portofiuo (Aw. Vicentini, De Feebabi).
Piano regolatore, di ricoätruzione e disciplina delle
costruzioni — Monte di Portolino - Costruzioni
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