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Ccnl scuola 2006-9

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI Premessa CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto art. 2 - interpretazione autentica del contratto CAPO II - RELAZIONI SINDACALI art. 3 - obiettivi e strumenti art. 4 - contrattazione collettiva integrativa art. 5 - partecipazione art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica art. 7 - composizione delle delegazioni art. 8 - assemblee CAPO III – NORME COMUNI art. 9 - misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica art. 10 - mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale art. 11 - pari opportunità art. 12 - congedi parentali art. 13 - ferie art. 14 - festività art. 15 - permessi retribuiti 1
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLAQUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO

2006-07

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI

Premessa

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza delpresente contratto

art. 2 - interpretazione autentica del contratto

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

art. 3 - obiettivi e strumentiart. 4 - contrattazione collettiva integrativa art. 5 - partecipazioneart. 6 - relazioni a livello di istituzione scolasticaart. 7 - composizione delle delegazioniart. 8 - assemblee

CAPO III – NORME COMUNI

art. 9 - misure incentivanti per progetti relativi alle areea rischio, a forte processo immigratorio e control’emarginazione scolastica

art. 10 - mobilità territoriale, professionale eintercompartimentale

art. 11 - pari opportunitàart. 12 - congedi parentaliart. 13 - ferie art. 14 - festivitàart. 15 - permessi retribuiti

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art. 16 - permessi breviart. 17 - assenze per malattiaart. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro,

personali e di studio art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale assunto a

tempo determinatoart. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di

servizioart. 21 - individuazione del personale avente diritto di

mensa gratuitaart. 22 - personale impegnato in attività di educazione degli

adulti ed in altre tipologie di attivita' didatticaart. 23 - termini di preavviso

CAPO IV – DOCENTI

art. 24 - intenti comuniart. 25 - area docenti e contratto individuale di lavoroart. 26 - funzione docenteart. 27 - profilo professionale docenteart. 28 - attività di insegnamentoart. 29 - attività funzionali all’insegnamento art. 30 - attivita’ aggiuntive ed ore eccedentiart. 31 - ricerca e innovazioneart. 32 - ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni

professionaliart. 33 - funzioni strumentali al piano dell’offerta

formativa art. 34 - attività di collaborazione con il dirigente

scolastico art. 35 - collaborazioni plurime art. 36 - contratto a tempo determinato per il personale in

servizioart. 37 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

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art. 38 - permessi ed assenze del personale docente chiamatoa ricoprire cariche elettive

art. 39 - rapporti di lavoro a tempo parziale art. 40 - rapporto di lavoro a tempo determinato art. 41 - docenti che operano nell’ambito dei corsi di laurea

in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie

art. 42 - servizio prestato dai docenti per progetticoncordati con le università

art. 43 - modalità di svolgimento delle attività di tirociniodidattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni disupporto dell’attività scolastica

CAPO V - PERSONALE ATA

art. 44 - contratto individuale di lavoroart. 45 - periodo di provaart. 46 - sistema di classificazione professionale del

personale ataart. 47 - compiti del personale ata art. 48 - mobilità professionale del personale ataart.49 -valorizzazione della professionalità degli assistenti

amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici art. 50 - posizioni economiche per il personale ataart. 51 - orario di lavoro ata art. 52 - permessi ed assenze del personale ata chiamato a

ricoprire cariche pubbliche elettiveart. 53 - modalità di prestazione dell’orario di lavoroart. 54 - ritardi, recuperi e riposi compensativiart. 55 - riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore

settimanaliart. 56 - indennità di direzione e sostituzione del DSGAart. 57 - collaborazioni plurime per il personale ataart. 58 - rapporto di lavoro a tempo parzialeart. 59 - contratto a tempo determinato per il personale in

servizio

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art. 60 – rapporto di lavoro a tempo determinatoart. 61 - restituzione alla qualifica di provenienzaart. 62 - sequenza contrattuale

CAPO VI - LA FORMAZIONE

art. 63 - formazione in servizioart. 64- fruizione del diritto alla formazioneart. 65 - livelli di attivitàart. 66 - il piano annuale delle istituzioni scolasticheart. 67 - i soggetti che offrono formazioneart. 68 - formazione in ingressoart. 69 - formazione per il personale delle scuole in aree a

rischio o a forte processo immigratorio o frequentate danomadi

art. 70 - formazione degli insegnanti che operano in ambientidi apprendimento particolari

art. 71 - commissione bilaterale per la formazione

CAPO VII – TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

art. 72 - finalitàart. 73 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaart. 74 - organismi paritetici territorialiart. 75 - osservatorio nazionale paritetico della sicurezzaart. 76 - norme di rinvio

CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

art. 77 - struttura della retribuzioneart. 78 - aumenti della retribuzione baseart. 79 - progressione professionaleart. 80 - tredicesima mensilitàart. 81 - effetti dei nuovi stipendiart. 82 - compenso individuale accessorio per il personale

ataart. 83 - retribuzione professionale docenti

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art. 84 - fondo dell’istituzione scolasticaart. 85 - nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il

finanziamento del fondo dell’istituzione scolasticaart. 86 - compensi accessori per il personale in servizio

presso ex IRRE e MPI art. 87 - attività complementari di educazione fisicaart. 88 - indennità e compensi a carico del fondo d’istitutoart. 89 - direttore dei servizi generali e amministrativiart. 90 - norme transitorie di parte economica

CAPO IX – NORME DISCIPLINARISezione I - personale docente

art. 91 - rinvio delle norme disciplinari

Sezione II - personale amministrativo, tecnico e ausiliario

art. 92 - obblighi del dipendenteart. 93 - sanzioni e procedure disciplinariart. 94 - competenzeart. 95 - codice disciplinareart. 96 - rapporto tra procedimento disciplinare e

procedimento penaleart. 97 - sospensione cautelare in caso di procedimento

penaleart. 98 - comitato paritetico sul mobbingart. 99 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali

nei luoghi di lavoro

CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

art. 100 - vertenze ed organismi di conciliazioneart. 101 - sistema delle relazioni sindacaliart. 102- partecipazioneart. 103 - impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia

scolastica e con il piano dell’offerta formativa

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art. 104 - progetti finalizzati al miglioramento dell’offertaformativa ed al superamento del disagio scolastico

art. 105 - ferieart. 106 - rapporto di lavoro a tempo determinatoart. 107 - orari e ore eccedentiart. 108 - mobilità tra le istituzioni scolastiche all’estero

pag.58art. 109 - mobilità professionale verso le istituzioni

scolastiche all’estero art. 110 - iscrizione alle graduatorie permanenti per la

destinazione all’esteroart. 111 - modalità di svolgimento della prova di

accertamento della conoscenza della linguaart. 112 - valutazione della prova di accertamento

linguisticoart. 113 - riformulazione e aggiornamento delle graduatorie

permanentiart. 114 - gestione delle graduatorie per la destinazione

all'esteroart. 115 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarieart. 116 - durata del servizio all’esteroart. 117 - interruzione del servizio all’esteroart. 118 - calcolo degli anni di servizio all’esteroart. 119 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di

assenze per malattiaart. 120 - restituzione ai ruoli metropolitani per

incompatibilità e per motivi di servizioart. 121 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di

sanzioni disciplinaripag.64

art. 122 - foro competenteart. 123 - norme applicativeart 124 - fruizione dei permessiart. 125 - fruizione del diritto alla formazione art. 126 - sequenza contrattuale

CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

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art. 127 - profilo professionale e funzione del personaleeducativo

art. 128 - attivita' educativaart. 129- azioni funzionali all'attività educativaart. 130 - attività aggiuntiveart. 131 - attività di progettazione a livello di istituzioneart. 132 - attività di collaborazione con il dirigente

scolasticoart. 133 - obblighi di lavoroart. 134 - norma finale

CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

art.135 - tentativo obbligatorio di conciliazioneart.136 - arbitratoart.137 - modalità di designazione dell'arbitroart.138 - norma finale

CAPO XIII - TELELAVOROart.139 - disciplina del telelavoroart.140 - orario di lavoroart.141 - formazioneart.142 - copertura assicurativaart.143 - criteri operativiart.144 - norma finale di rinvio

CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI

art. 145 - personale in particolari posizioni di statoart. 146 - normativa vigente e disapplicazioniart. 147 - aumenti contrattuali ai capi d’istitutoart. 148 - previdenza complementareart. 149 - verifica delle disponibilità finanziarie

complessiveart. 150 - norma di rinvio

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLAQUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO

2006-07

PREMESSA

Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tuttele norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti dinuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.Le disposizioni legislative, anche se eventualmenteabrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai finicontrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testoche segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs.n.165/2001.La presente premessa fa parte integrante del CCNL quisottoscritto dalle parti.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DELPRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo nazionale, per ilquadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennioeconomico 2006/2007, si applica a tutto il personale conrapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo de-terminato appartenente al comparto di cui all'art. 2,lettera I, del contratto collettivo nazionale quadrosottoscritto l’11 giugno 2007. Il personale del compartosi articola nelle seguenti aree professionali:

a) area della funzione docente;b) area dei servizi generali, tecnici eamministrativi.

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2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed èvalido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 perla parte economica.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno dellasottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presentecontratto. La stipulazione si intende avvenuta al momentodella sottoscrizione del contratto da parte dei soggettinegoziali a seguito del perfezionamento delle proceduredi cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001.Gli istituti a contenuto economico e normativo concarattere vincolato ed automatico sono applicati entrotrenta giorni dalla predetta data di stipulazione.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnovatacitamente di anno in anno qualora non ne sia datadisdetta da una delle parti con lettera raccomandata. Incaso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangonoin vigore fino a quando non siano sostituite dalsuccessivo contratto collettivo, fermo restando quantoprevisto dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me-si dalla data di scadenza della parte economica delpresente contratto, ai dipendenti del comparto saràcorrisposta la relativa indennità, secondo le scadenzepreviste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica laprocedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 deldecreto legislativo n.165/2001.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economicaulteriore punto di riferimento del negoziato saràcostituito dalla comparazione tra l’inflazioneprogrammata e quella effettiva intervenuta nel biennio in

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questione, secondo quanto previsto dall’accordo traGoverno e parti sociali del 23 luglio 1993.

7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo delpresente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN etra le Parti firmatarie del CCNL. 8. Per quanto concerne il personale scolastico delleprovince autonome di Trento e Bolzano, si applica quantoprevisto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434,quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.

ART.2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione delcontratto collettivo nazionale o integrativo, le partiche lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giornidalla richiesta di cui al successivo comma 2, perdefinire consensualmente il significato della clausolacontroversa. La procedura deve concludersi entro 30giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata inviaall’altra apposita richiesta scritta con letteraraccomandata. La richiesta deve contenere una sinteticadescrizione dei fatti e degli elementi di diritto suiquali si basa; essa deve comunque far riferimento aproblemi interpretativi ed applicativi di rilevanzagenerale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausolacontroversa sin dall'inizio della vigenza del contrattocollettivo nazionale o integrativo.

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Capo II - Relazioni sindacali

ART.3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispettodelle distinzioni dei ruoli e delle rispettiveresponsabilità dell’amministrazione scolastica e deisindacati, persegue l’obiettivo di contemperarel’interesse dei dipendenti al miglioramento dellecondizioni di lavoro e alla crescita professionale conl’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza deiservizi prestati alla collettività. Esso è improntatoalla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cuial presente capo, faccia riferimento a criteri o linee diindirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, sianoanche oggetto di trattativa integrativa decentrata,queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire etutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistemascolastico nazionale, possono essere oggetto diindicazioni-quadro elaborate dal Ministrodell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dalpresente contratto e dandone preventiva informazione alleOO.SS. firmatarie del presente CCNL.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola neiseguenti modelli relazionali:

a)contrattazione collettiva: si svolge in ambitoterritoriale nazionale, regionale e a livello diistituzione scolastica, con le modalità, i tempi e lematerie indicate agli articoli 4 e 6;

b) partecipazione: si articola negli istitutidell’informazione, della concertazione e delleintese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di

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commissioni paritetiche con finalità propositive,secondo le modalità indicate nell’articolo 5;

c) interpretazione autentica dei contratti collettividi cui all'art. 2.

ART.4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzataad incrementare la qualità del servizio scolastico,sostenendo i processi innovatori in atto anche mediantela valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativanazionale è disciplinato:A) MOBILITA’: con cadenza, di norma biennale, collegata alla duratadi definizione dell’organico, la mobilitàcompartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito sidovrà garantire la stabilità pluriennale dell’organico alfine di assicurare la continuità didattica del personaledocente con particolare riferimento ai docenti disostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nellescuole di montagna e nelle classi funzionanti negliospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione,verranno ricercate le forme appropriate per favorirel’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoliinsegnanti e le esigenze formative che processiinnovativi e diagnosi valutative fanno maturare nellesingole scuole; utilizzazione del personale in altre attività diinsegnamento; utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo,nonchè di quello collocato fuori ruolo; procedure e criteri di utilizzazione del personale,tenuto altresì conto di quanto previsto dalla leggen.268/2002 e dalla legge n. 289/2002;

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mobilità intercompartimentale.B) FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi, finalità ecriteri di ripartizione delle risorse finanziarie per laformazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo disuperare la frammentazione degli interventi, ridefinendole modalità di accreditamento degli enti e delleassociazioni professionali e disciplinari, nonchè delleiniziative idonee a costituire adeguato supporto alleattività didattiche, le procedure per strutturare lesingole iniziative formative, riallocando le risorse afavore dell’attività delle singole scuole e monitorandogli esiti della formazione.C) con cadenza di norma biennale, criteri per l’eserciziodei diritti e dei permessi sindacali.D) con cadenza annuale, criteri e parametri diattribuzione delle risorse per le scuole collocate inaree a rischio educativo, con forte processo immigratorioe per la dispersione scolastica, per le funzionistrumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personaleATA.

3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale lacontrattazione integrativa si svolge annualmente sulleseguenti materie:

a)linee di indirizzo e criteri per la tutela dellasalute nell'ambiente di lavoro;

b)criteri di allocazione e utilizzo delle risorse,provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversidal MPI, a livello d’istituto per la lotta control’emarginazione scolastica e per gli interventisulle aree a rischio e a forte processoimmigratorio, inclusa l'assegnazione di una quotadei fondi destinati alla formazione per ilfinanziamento di moduli formativi, da concludersientro il 31 ottobre;

c)criteri, modalità e opportunità formative per ilpersonale docente, educativo ed ATA.;

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d)criteri di utilizzazione del personale;e)criteri e modalità di verifica dei risultati delle

attività di formazione.

4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale lacontrattazione integrativa si svolge con cadenzaquadriennale sulle seguenti materie:

a)criteri per la fruizione dei permessi per il dirittoallo studio;

b)criteri e modalità per lo svolgimento delle assembleeterritoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessisindacali;

c)istituzione di procedure di raffreddamentodell’eventuale conflittualità contrattuale generatasia livello di singola istituzione scolastica;

d)modalità per la costituzione di una commissionebilaterale incaricata dell’assistenza, supporto emonitoraggio delle relazioni sindacali sul territorioregionale.

5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma3, deve formalizzare la propria proposta contrattualeentro termini congrui con l’inizio dell’annoscolastico, e, in ogni caso, entro i successivi diecigiorni lavorativi decorrenti dall’inizio delletrattative.

6. La contrattazione integrativa si svolge allecondizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decretolegislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilitàdei costi della contrattazione collettiva integrativa siattua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti nonassumono iniziative unilaterali nè procedono ad azionidirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delletrattative, le parti riassumono le rispettive prerogative

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e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigentedisciplina contrattuale.

ART.5 - PARTECIPAZIONE

1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono allivello istituzionale competente per materia.L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, concadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprieautonome e distinte responsabilità, fornisce informazionipreventive e la relativa documentazione cartacea e/oinformatica necessaria sulle seguenti materie, aisoggetti identificati all’articolo 7;

a)formazione in servizio, aggiornamento,autoaggiornamento e piani di riconversione delpersonale in relazione alle situazioni di esubero;

b)criteri per la definizione e la distribuzione degliorganici di tutto il personale;

c)modalità organizzative per l'assunzione del personalea tempo determinato e indeterminato;

d)documenti di previsione di bilancio relativi allespese per il personale;

e)operatività di nuovi sistemi informativi o dimodifica dei sistemi preesistenti concernenti iservizi amministrativi e di supporto dell’attivitàscolastica;

f)dati generali sullo stato dell'occupazione degliorganici e di utilizzazione del personale;

g)strumenti e metodologie per la valutazione dellaproduttività ed efficacia qualitativa del sistemascolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni inatto;

h)andamento generale della mobilità;i)esiti dei monitoraggi effettuati

dall’Amministrazione;

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j)accesso all’intranet scolastico per le informazionidi cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativoCCNQ;

k)informazione sulle risorse globali assegnate allescuole per il loro funzionamento.

2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sullelinee essenziali di indirizzo in materia di gestionedella organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie delpresente CCNL possono richiedere, nel termine di duegiorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, chesia attivato un tavolo di concertazione. Questo saràaperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giornilavorativi successivi alla ricezione della richiesta diconcertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termineperentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.

ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa,in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispettodelle competenze del dirigente scolastico e degli organicollegiali, le relazioni sindacali si svolgono con lemodalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva annuale leseguenti:

a)proposte di formazione delle classi e dideterminazione degli organici della scuola;

b)piano delle risorse complessive per il salarioaccessorio, ivi comprese quelle di fonte noncontrattuale;

c)criteri di attuazione dei progetti nazionali, europeie territoriali;

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d)criteri per la fruizione dei permessi perl’aggiornamento;

e)utilizzazione dei servizi sociali;f)criteri di individuazione e modalità di utilizzazione

del personale in progetti derivanti da specifichedisposizioni legislative, nonchè da convenzioni,intese o accordi di programma stipulati dalla singolaistituzione scolastica o dall'Amministrazionescolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g)tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h)modalità di utilizzazione del personale docente inrapporto al piano dell’offerta formativa e al pianodelle attività e modalità di utilizzazione delpersonale ATA in relazione al relativo piano delleattività formulato dal DSGA, sentito il personalemedesimo;

i)criteri riguardanti le assegnazioni del personaledocente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e aiplessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e delservizio derivanti dall'intensificazione delleprestazioni legate alla definizione dell’unitàdidattica. Ritorni pomeridiani;

j)criteri e modalità di applicazione dei dirittisindacali, nonché determinazione dei contingenti dipersonale previsti dall'accordo sull'attuazione dellalegge n. 146/1990, così come modificata e integratadalla legge n.83/2000;

k)attuazione della normativa in materia di sicurezzanei luoghi di lavoro;

l)i criteri per la ripartizione delle risorse del fondod'istituto e per l'attribuzione dei compensiaccessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs.n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA,

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compresi i compensi relativi ai progetti nazionali ecomunitari;

m)criteri e modalità relativi alla organizzazione dellavoro e all’articolazione dell’orario del personaledocente, educativo ed ATA, nonché i criteri perl’individuazione del personale docente, educativo edATA da utilizzare nelle attività retribuite con ilfondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra,deve formalizzare la propria proposta contrattualeentro termini congrui con l’inizio dell’annoscolastico, e, in ogni caso, entro i successivi diecigiorni lavorativi decorrenti dall’inizio delletrattative. Queste ultime devono comunque iniziare nonoltre il 15 settembre.La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenzaannuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente,l’accordo già sottoscritto.Se le Parti non giungono alla sottoscrizione delcontratto entro il successivo 30 novembre, le questionicontroverse potranno dalle Parti medesime esseresottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4,lettera d), che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:n)nominativi del personale utilizzato nelle attività e

progetti retribuiti con il fondo di istituto;o)verifica dell’attuazione della contrattazione

collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo dellerisorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sonofornite nel corso di appositi incontri, unitamente allarelativa documentazione.

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4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivoavvio dell’anno scolastico tutte le procedure previstedal presente articolo debbono concludersi nei terministabiliti dal direttore generale regionale per lequestioni che incidono sull’assetto organizzativo e, perle altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivoed efficace inizio delle lezioni.I compensi per le attività svolte e previste dalcontratto integrativo vigente sono erogate entro il 31agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale enel quadro di un sistema di relazioni sindacaliimprontato ai criteri di comportamento richiamati dicorrettezza, di collaborazione e di trasparenza, e fattosalvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi ventigiorni dall'inizio effettivo delle trattative, le partiriassumono le rispettive prerogative e libertà diiniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilitàdei costi della contrattazione collettiva integrativa coni vincoli di bilancio e la relativa certificazione deglioneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivointegrativo definita dalla delegazione trattante èinviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativatecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi,il contratto collettivo integrativo viene definitivamentestipulato e produce i conseguenti effetti. Eventualirilievi ostativi sono tempestivamente portati aconoscenza delle organizzazioni sindacali di cui alsuccessivo art.7, ai fini della riapertura dellacontrattazione.

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ART.7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1.Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:I - A livello di amministrazione:

a)Per la parte pubblica: -dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo

delegato;- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degliuffici direttamente interessati alla trattativa. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacalinazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.II - A livello di ufficio scolastico regionale:a) Per la parte pubblica:- dal dirigente titolare del potere di rappresentanzadell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suodelegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto dipersonale di propria scelta.b) Per le organizzazioni sindacali:- dai rappresentanti territoriali delle organizzazionisindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.III -A livello di istituzione scolastica:

a)Per la parte pubblica: -dal dirigente scolastico.

b) Per le organizzazioni sindacali: - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delleorganizzazioni sindacali di categoria firmatarie delpresente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998sulla costituzione della RSU.

2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettivaintegrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia perla rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.Ra.N.).

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ART.8 - ASSEMBLEE

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durantel'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idoneilocali sul luogo di lavoro concordati con la partedatoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascunanno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria dipersonale (ATA e docenti) non possono essere tenute piùdi due assemblee il mese.

3. Le assemblee che riguardano la generalità deidipendenti o gruppi di essi sono indette con specificoordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più

organizzazioni sindacali rappresentative nel compartoai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto2000 sulle prerogative sindacali;b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singolicomponenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1,dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7agosto 1998;c) dalla RSU congiuntamente con una o piùorganizzazioni sindacali rappresentative del compartoai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto2000 sulle prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione sisvolgono all'inizio o al termine delle attivitàdidattiche giornaliere di ogni scuola interessataall'assemblea. Le assemblee del personale ATA possonosvolgersi in orario non coincidente con quello delleassemblee del personale docente, comprese le oreintermedie del servizio scolastico.

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5. Negli istituti di educazione, le assemblee possonosvolgersi in orario diverso da quello previsto dal commaprecedente, secondo le modalità stabilite con leprocedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanzadel minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2ore se si svolge a livello di singola istituzionescolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune.La durata massima delle assemblee territoriali è definitain sede di contrattazione integrativa regionale, in mododa tener conto dei tempi necessari per il raggiungimentodella sede di assemblea e per il ritorno alla sede diservizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 delpresente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede el'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esternisono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, faxo e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole oistituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giornoin cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolasticao educativa interessata, comprese le eventuali sezionistaccate o succursali. Alla comunicazione va unitol'ordine del giorno. Nel termine delle successivequarantotto ore, altri organismi sindacali, purché neabbiano diritto, possono presentare richiesta diassemblea per la stessa data e la stessa ora concordandoun'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentitidalla disponibilità di locali - assemblee separate. Lacomunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alleassemblee - di cui al presente comma va affissa all'albodell'istituzione prescelta entro il suddetto termine diquarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

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8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigentescolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolareinterna, al personale interessato all'assemblea al finedi raccogliere la dichiarazione individuale dipartecipazione espressa in forma scritta del personale inservizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazionefa fede ai fini del computo del monte ore individuale edè irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personaledocente sospende le attività didattiche delle soleclassi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docentihanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendole famiglie interessate e disponendo gli eventualiadattamenti di orario, per le sole ore coincidenti conquelle dell'assemblea, del personale che presta regolareservizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personaleATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con lacontrattazione d’istituto, la quota e i nominativi delpersonale tenuto ad assicurare i servizi essenzialirelativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, alcentralino e ad altre attività indifferibili coincidenticon l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in oreconcomitanti con lo svolgimento degli esami e degliscrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indettein orario di servizio per attività funzionaliall'insegnamento.

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12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette aldi fuori dell'orario di servizio del personale si applicail comma 3 del presente articolo, fermo restandol'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordarecon i dirigenti scolastici l'uso dei locali e latempestiva affissione all'albo da parte del dirigentescolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presentearticolo restano ferme la disciplina del diritto diassemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 ele modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative epermessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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CAPO III – NORME COMUNI

ART.9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO,A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONESCOLASTICA

1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare lascolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esitiformativi nelle aree a rischio e a forte processoimmigratorio.

2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà, entroi termini di cui all’art.4, comma 3, lettera b, appositocontratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatariedel presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo daparte delle scuole del fondo accreditato dal Ministeroper le aree a rischio, a forte processo immigratorio eper la dispersione scolastica, la durata dei progetti,gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica daconseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati dacomunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la pluralità ela diffusione delle esperienze sul territorio.

3. Le scuole, con riferimento allo specifico contestoterritoriale di rischio, accedono ai fondi in questioneanche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando ladimensione territoriale dell’area. A tal fine sarannoelaborati progetti finalizzati al recuperodell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamentodell’offerta formativa..

4. I compensi per il personale coinvolto nelle attivitàdi cui al presente articolo saranno definiti in sede di

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contrattazione d’istituto, sulla base dei criterigenerali assunti in sede di contrattazione regionale.

ART.10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE EINTERCOMPARTI-MENTALE

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilitàterritoriale, professionale e intercompartimentale,nonché i processi di riconversione anche attraverso laprevisione di specifici momenti formativi, del personaledi cui al presente contratto vengono definiti in sede dicontrattazione integrativa nazionale, al fine di renderepiù agevole la fruizione di questi istituti da parte deilavoratori, che ne conservano comunque il dirittoindividuale. La mobilità professionale del personaledella scuola ha come fine non solo superare o prevenireil soprannumero, ma anche valorizzare le esperienzeacquisite dal personale, sostenere lo scambio diesperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri perle verifiche periodiche sugli effetti degli istitutirelativi alla mobilità territoriale, al fine diapportare, con contrattazione nazionale integrativa, iconseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazionerelativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono unequilibrio dinamico tra le esigenze del sistemascolastico e le aspettative del personale, la mobilitàprofessionale è finalizzata a:

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a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delleprofessionalità esistenti;b) promuovere la stessa mobilità professionale ai finidel riassorbimento delle eccedenze di personale.Ciò si può realizzare anche attraverso:- specifici percorsi formativi di riqualificazione ericonversione professionale mirati all’assegnazione diposti di lavoro vacanti;- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria,per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;- indennità forfetaria di prima sistemazione;- incentivazione al conseguimento di titoli di studio edalla integrazione dei percorsi universitari, utili aifini del reimpiego.

5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito delcomparto si attua sulla base della previsione delfabbisogno di risorse professionali, mediante laprogrammazione delle iniziative di formazione,riqualificazione e riconversione in ambito provinciale oregionale, rivolta, con priorità, al personaleappartenente a classi di concorso, aree disciplinari,ruoli, aree e profili professionali in situazione diesubero. E’ assicurata la necessaria informazione alpersonale per il pieno esercizio del diritto allaformazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui alprecedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenutoad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio,nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto ocattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversioneprofessionale di cui sopra è altresì orientata verso leesigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomiascolastica, con l’individuazione di specifiche competenze

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e profili professionali innovativi connessi allo sviluppodell’educazione permanente e degli adulti, alpotenziamento della ricerca, sperimentazione,documentazione e aggiornamento educativo, allaprevenzione e recupero della dispersione scolastica edegli insuccessi formativi, all’espansionedell’istruzione e formazione integrata post-secondaria,nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa eamministrativa delle istituzioni scolastiche ededucative.

8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altreAmministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilitàintercompartimentale a domanda, previa definizione, nellacontrattazione integrativa nazionale, di criteri emodalità per l'individuazione del personale datrasferire; la contrattazione integrativa prevederà anchele modalità di informazione sulle posizioni di lavorodisponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulleindennità di prima sistemazione e sul rimborso dellespese di trasferimento sostenute.

9. Nei confronti del personale che abbia fruito dipercorsi di mobilità professionale anche a seguito diprocedure concorsuali è applicabile l’istituto dellarestituzione al ruolo di provenienza, su postodisponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso diverificato esito negativo della prestazione lavorativa,d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sulperiodo di prova, ove previsto, nonché la competenzadegli organi individuali o collegiali cui è demandata laformulazione di pareri obbligatori e l’adozione deiconseguenti provvedimenti.

10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda od'ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in

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altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventualetrattamento economico superiore, rispetto a quello dititolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto.La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo diutilizzazione, in misura corrispondente a quella cuil'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto ilpassaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avràluogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanaled'obbligo.

11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e569 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche èriconoscibile per intero ai fini della mobilità adomanda, sia compartimentale che intercompartimentale.

ART.11 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, èistituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità conil compito di proporre misure adatte a creare effettivecondizioni di pari opportunità, secondo i principidefiniti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, conparticolare riferimento all'art. 1. Il Comitato ècostituito da una persona designata da ciascuna delleorganizzazioni sindacali di comparto firmatarie delpresente CCNL e da un pari numero di rappresentantidell'amministrazione. Il presidente del Comitato ènominato dal Ministro dell’IUR e designa unvicepresidente. Per ogni componente effettivo è previstoun componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria

competenza, che l'amministrazione è tenuta afornire;

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b) formulazione di proposte in ordine ai medesimitemi anche ai fini della contrattazioneintegrativa;

c) c) promozione di iniziative volte ad attuare ledirettive comunitarie per l'affermazione sullavoro della pari dignità delle persone nonchè arealizzare azioni positive, ai sensi della leggen. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacalidevono essere sentite le proposte formulate dal Comitatopari opportunità, per ciascuna delle materiesottoindicate, al fine di prevedere misure chefavoriscano effettive pari opportunità nelle condizionidi lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

o percorsi di formazione mirata del personalesulla cultura delle pari opportunità in campoformativo, con particolare riferimento aiprogetti per l'orientamento scolastico, allariformulazione dei contenuti d'insegnamento, alsuperamento degli stereotipi nei libri di testo,alle politiche di riforma;

o azioni positive, con particolare riferimentoalle condizioni di accesso ai corsi diformazione e aggiornamento e all'attribuzioned'incarichi o funzioni più qualificate;

o iniziative volte a prevenire o reprimeremolestie sessuali nonché pratichediscriminatorie in generale;

o flessibilità degli orari di lavoro;

o fruizione del part-time;

o processi di mobilità.

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4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitatoe garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorsenecessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art.17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. Inparticolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svoltodallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere unarelazione annuale sulle condizioni delle lavoratricidella scuola, di cui deve essere data la massimapubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in caricaper la durata di un quadriennio e comunque fino allacostituzione del nuovo. I componenti del Comitato possonoessere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, surichiesta delle organizzazioni sindacali abilitate allacontrattazione integrativa, possono essere costituitiappositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigoredel presente contratto, con composizione e compitianaloghi a quello nazionale dei quali deve essereassicurato il funzionamento da parte delle Direzioniregionali. Il Presidente è nominato dal Direttoreregionale.

ART.12 - CONGEDI PARENTALI

1.Al personale dipendente si applicano le vigentidisposizioni in materia di tutela della maternitàcontenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensidegli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 allalavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui

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all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'interaretribuzione fissa mensile nonché le quote di salarioaccessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi dimalattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso diricovero ospedaliero e per il successivo periodo diconvalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cuiall'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo diastensione, tale periodo è da considerarsi servizioeffettivamente prestato anche per quanto concernel’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettanocomunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora ilfiglio nato prematuro abbia necessità di un periodo didegenza presso una struttura ospedaliera pubblica oprivata, la madre ha la facoltà di richiedere che ilrestante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed ilrestante periodo ante-parto non fruito, possano decorrerein tutto o in parte dalla data di effettivo rientro acasa del figlio; la richiesta è accolta qualora siaavallata da idonea certificazione medica dalla qualerisulti che le condizioni di salute della lavoratriceconsentono il rientro al lavoro. Alla lavoratricerientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi diriposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoroprevisto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per ilavoratori padri, i primi trenta giorni, computaticomplessivamente per entrambi i genitori e fruibili anchein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutatiai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti perintero, con esclusione dei compensi per lavorostraordinario e le indennità per prestazioni disagiate,pericolose o dannose per la salute.

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5. Successivamente al periodo di astensione di cui alcomma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita delbambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D.L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ailavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni perciascun anno di età del bambino, computaticomplessivamente per entrambi i genitori, di assenzaretribuita secondo le modalità indicate nello stessocomma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresìdiritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinquegiorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figliodi età compresa fra i tre e gli otto anni.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anchegli eventuali giorni festivi che ricadano all'internodegli stessi. Tale modalità di computo trova applicazioneanche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversiperiodi di assenza non siano intervallati dal ritorno allavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, deiperiodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32,comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre oil lavoratore padre presentano la relativa domanda, conl’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenzadi norma quindici giorni prima della data di decorrenzadel periodo di astensione. La domanda può essere inviataanche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimentopurché sia assicurato comunque il rispetto del termineminimo di quindici giorni. Tale disciplina trovaapplicazione anche nel caso di proroga dell'originarioperiodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazionipersonali che rendano impossibile il rispetto delladisciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può

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essere presentata entro le quarantotto ore precedentil'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

ART.13 - FERIE

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempoindeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, adun periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo aldipendente spetta la normale retribuzione, escluse leindennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo ostraordinario e quelle che non siano corrisposte perdodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativicomprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle duegiornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato,ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni diferie previsti dal comma 2.

5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda lasettimana articolata su cinque giorni di attività, per ilpersonale ATA il sesto è comunque considerato lavorativoai fini del computo delle ferie e i giorni di feriegoduti per frazioni inferiori alla settimana vengonocalcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal serviziola durata delle ferie è determinata in proporzione deidodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese

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superiore a quindici giorni è considerata a tutti glieffetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuitidi cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sonomonetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Essedevono essere richieste dal personale docente e ATA aldirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docentedurante i periodi di sospensione delle attivitàdidattiche; durante la rimanente parte dell'anno, lafruizione delle ferie è consentita al personale docenteper un periodo non superiore a sei giornate lavorative.Per il personale docente la fruibilità dei predetti seigiorni è subordinata alla possibilità di sostituire ilpersonale che se ne avvale con altro personale inservizio nella stessa sede e, comunque, alla condizioneche non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche perl'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti,salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero incaso di motivate esigenze di carattere personale e dimalattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o inparte delle ferie nel corso dell'anno scolastico diriferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personaledocente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolasticosuccessivo nei periodi di sospensione dell'attivitàdidattica.In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delleferie non godute di norma non oltre il mese di apriledell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

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11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, ilpersonale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi.La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuatanel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando aldipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativicontinuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte osospese per motivi di servizio, il dipendente ha dirittoal rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo disvolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha,inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per ilperiodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente edebitamente documentate che abbiano dato luogo a ricoveroospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraversouna tempestiva comunicazione, di compiere gliaccertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze permalattia o per assenze parzialmente retribuite, anche setali assenze si siano protratte per l'intero annoscolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,qualora le ferie spettanti a tale data non siano statefruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse,sia per il personale a tempo determinato cheindeterminato.

ART.14 - FESTIVITÀ

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1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previstedalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresìconsiderata giorno festivo la ricorrenza del SantoPatrono della località in cui il dipendente prestaservizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sonofruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferisconoe, in ogni caso, dal personale docente esclusivamentedurante il periodo tra il termine delle lezioni e degliesami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolasticosuccessivo, ovvero durante i periodi di sospensionedelle lezioni.

ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro atempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idoneadocumentazione anche autocertificata, a permessiretribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessiviper anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmenterichiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro ilsecondo grado, di soggetto componente la famigliaanagrafica o convivente stabile e di affini di primogrado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi aldirigente scolastico da parte del personale docente edATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda,nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuitoper motivi personali o familiari documentati anchemediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con

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le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di feriedurante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste intale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permessoretribuito di quindici giorni consecutivi in occasionedel matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendentemedesimo ma comunque fruibili da una settimana prima adue mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiticumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, nonriducono le ferie e sono valutati agli effettidell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spettal'intera retribuzione, esclusi i compensi per attivitàaggiuntive e le indennità di direzione, di lavoronotturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previstodall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n.423, e non sono computati ai fini del raggiungimento dellimite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie;essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti ingiornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano lecondizioni, ad altri permessi retribuiti previsti daspecifiche disposizioni di legge.

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ART.16 - PERMESSI BREVI

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, aldipendente con contratto a tempo indeterminato e alpersonale con contratto a tempo determinato, sonoattribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevipermessi di durata non superiore alla metà dell'orariogiornaliero individuale di servizio e, comunque, per ilpersonale docente fino ad un massimo di due ore. Per ilpersonale docente i permessi brevi si riferiscono adunità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possonoeccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per ilpersonale A.T.A.; per il personale docente il limitecorrisponde al rispettivo orario settimanale diinsegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello dellafruizione del permesso, il dipendente è tenuto arecuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni inrelazione alle esigenze di servizio.Il recupero da parte del personale docente avverràprioritariamente con riferimento alle supplenze o allosvolgimento di interventi didattici integrativi, conprecedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestareservizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero perfatto imputabile al dipendente, l'Amministrazioneprovvede a trattenere una somma pari alla retribuzionespettante al dipendente stesso per il numero di ore nonrecuperate.

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi èsubordinata alla possibilità della sostituzione conpersonale in servizio.

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ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto allaconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.Ai fini della maturazione del predetto periodo, sisommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso,le assenze per malattia verificatesi nel triennioprecedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, allavoratore che ne faccia richiesta è concesso diassentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casiparticolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamentoretributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del dipendentel'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2l'amministrazione procede all'accertamento delle suecondizioni di salute, per il tramite del competenteorgano sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, alfine di stabilire la sussistenza di eventuali cause diassoluta e permanente inidoneità fisica a svolgerequalsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previstidai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguitodell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, ildipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo asvolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puòprocedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5,alla risoluzione del rapporto corrispondendo aldipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

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5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla suafunzione per motivi di salute può a domanda esserecollocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compititenuto conto della sua preparazione culturale eprofessionale. Tale utilizzazione è disposta dalDirettore regionale sulla base di criteri definiti insede di contrattazione integrativa nazionale.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelliprevisti dal comma 2 del presente articolo, noninterrompono la maturazione dell'anzianità di servizio atutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge atutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dallalegge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nelcaso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa laretribuzione professionale docenti ed il compensoindividuale accessorio, con esclusione di ognialtro compenso accessorio, comunque denominato,per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattiesuperiori a 15 gg. lavorativi o in caso diricovero ospedaliero e per il successivo periododi convalescenza post-ricovero, al dipendentecompete anche ogni trattamento economicoaccessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per isuccessivi 3 mesi di assenza;c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) pergli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione delposto previsto nel comma 1.

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9. In caso di gravi patologie che richiedano terapietemporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusidal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui aicommi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni diricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli diassenza dovuti alle conseguenze certificate delleterapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenzaspetta l'intera retribuzione.

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovatoimpedimento, deve essere comunicata all'istitutoscolastico o educativo in cui il dipendente prestaservizio, tempestivamente e comunque non oltre l'iniziodell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica,anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenutoa recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso diricevimento il certificato medico di giustificazionedell'assenza con indicazione della sola prognosi entro icinque giorni successivi all'inizio della malattia o allaeventuale prosecuzione della stessa, comunicando per levie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualoratale termine scada in giorno festivo esso è prorogato alprimo giorno lavorativo successivo.

12. L'istituzione scolastica o educativa, oppurel'amministrazione di appartenenza o di servizio puòdisporre, sin dal primo giorno, il controllo dellamalattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,attraverso il competente organo sanitario. Il controllonon è disposto se il dipendente è ricoverato in struttureospedaliere, pubbliche o private.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolarimotivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o

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del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darneimmediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove puòessere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenzadi espressa autorizzazione del medico curante ad uscire,è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicatoall'amministrazione, in ciascun giorno, anche sedomenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalleore 17 alle ore 19.

15. La permanenza del dipendente nel proprio domiciliodurante le fasce orarie come sopra definite può essereverificata nell'ambito e nei limiti delle vigentidisposizioni di legge.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante lefasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato pervisite mediche, prestazioni o accertamenti specialisticio per altri giustificati motivi, che devono essere, arichiesta, documentati, è tenuto a darne preventivacomunicazione all'amministrazione con l'indicazione delladiversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa diun terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagnoeffettivamente liquidato da parte del terzo responsabile- qualora comprensivo anche della normale retribuzione -è versato dal dipendente all'amministrazione fino aconcorrenza di quanto dalla stessa erogato durante ilperiodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) ec), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presentedisposizione non pregiudica l'esercizio, da partedell’amministrazione, di eventuali azioni dirette neiconfronti del terzo responsabile.

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18. Le disposizioni di cui al presente articolo sonocomunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

ART.18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO,PERSONALI E DI STUDIO

1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personalicontinua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalleleggi speciali che a tale istituto si richiamano.L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico alpersonale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religionecattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n.399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19del presente CCNL, limitatamente alla duratadell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può esserecollocato in aspettativa anche per motivi di studio,ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e leborse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n.297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, adomanda, per un anno scolastico senza assegni perrealizzare, l’esperienza di una diversa attivitàlavorativa o per superare un periodo di prova.

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTOA TEMPO DETERMINATO

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1. Al personale assunto a tempo determinato, al personaledi cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 eal personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, neilimiti della durata del rapporto di lavoro, ledisposizioni in materia di ferie, permessi ed assenzestabilite dal presente contratto per il personale assuntoa tempo indeterminato, con le precisazioni di cui aiseguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinatosono proporzionali al servizio prestato. Qualora ladurata del rapporto di lavoro a tempo determinato siatale da non consentire la fruizione delle ferie maturate,le stesse saranno liquidate al termine dell'annoscolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nelcorso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie neiperiodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’annoscolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personaledocente a tempo determinato che, durante il rapporto diimpiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durantei periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo alpagamento sostitutivo delle stesse al momento dellacessazione del rapporto.

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto atempo determinato per l'intero anno scolastico o fino altermine delle attività didattiche, nonché quello ad essoequiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,assente per malattia, ha diritto alla conservazione delposto per un periodo non superiore a 9 mesi in untriennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolasticola retribuzione spettante al personale di cui al commaprecedente è corrisposta per intero nel primo mese diassenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.

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Per il restante periodo il personale anzidetto ha dirittoalla conservazione del posto senza assegni.

5. Il personale docente assunto con contratto di incaricoannuale per l'insegnamento della religione cattolica,secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n.297 del 1994, e che non si trovi nelle condizionipreviste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazionedel posto per un periodo non superiore a nove mesi in untriennio scolastico, con la retribuzione calcolata con lemodalità di cui al comma 4.

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite noninterrompono la maturazione dell'anzianità di servizio atutti gli effetti.

7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempodeterminato, ivi compreso quello di cui al precedentecomma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per lapartecipazione a concorsi od esami, nel limite di ottogiorni complessivi per anno scolastico, ivi compresiquelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono,inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad unmassimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15,comma 2.

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono lamaturazione dell'anzianità di servizio a tutti glieffetti.

9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto atre giorni di permesso retribuito per lutti per perditadel coniuge, di parenti entro il secondo grado, delconvivente o di soggetto componente la famigliaanagrafica e di affini di primo grado.

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10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia delpersonale docente ed ATA, assunto con contratto a tempodeterminato stipulato dal dirigente scolastico, siapplica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, neilimiti di durata del contratto medesimo, allaconservazione del posto per un periodo non superiore a 30giorni annuali, retribuiti al 50%.

11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cuial precedente comma 10 non interrompono la maturazionedell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

12. Il personale docente ed ATA assunto a tempodeterminato ha diritto entro i limiti di durata delrapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorniconsecutivi in occasione del matrimonio.

13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computatinell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

14. Al personale di cui al presente articolo si applicanole norme relative ai congedi parentali come disciplinatidall’art.12.

15. Al personale di cui al presente articolo si applicanole disposizioni relative alle gravi patologie, di cuiall’art.17, comma 9.

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ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSADI SERVIZIO

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro,non si computa ai fini del limite massimo del dirittoalla conservazione del posto il periodo di malattianecessario affinchè il dipendente giunga a completaguarigione clinica. In tale periodo al dipendente spettal'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let.a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza èdovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa diservizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione pertutto il periodo di conservazione del posto di cuiall'art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sonodirette alla generalità del personale della scuola epertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto atempo determinato, nei limiti di durata della nomina, eanche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita incostanza delle patologie di cui sopra.

ART.21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DIMENSA GRATUITA

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensagratuita riguarda il personale docente in servizio inciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamentoadottato dalle singole scuole, nella sezione risultinopresenti contemporaneamente due insegnanti, entrambihanno diritto al servizio di mensa.

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3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnantiassegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classiche svolgano un orario settimanale delle attivitàdidattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali sianotenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensanell’ambito dell’orario di insegnamento.

4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti inservizio nelle classi a tempo prolungato che prevedonol’organizzazione della mensa, assegnati sulla basedell’orario scolastico alle attività di interscuola e idocenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanzasugli alunni per ciascuna classe che attui lasperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decretolegislativo n. 297/94.

5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisceanch’esso della mensa gratuita.

6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono esseredefinite in sede di contrattazione integrativa regionale,ferme restando le competenze del MIUR per quanto concernele modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.

ART.22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA

1. Sono destinatari del presente articolo i docenti cheoperano nei centri territoriali permanenti, nei corsiserali della scuola secondaria superiore, nelle scuolepresso gli ospedali e gli istituti penitenziari.Considerata la specificità professionale checontraddistingue il settore dell’educazione degli adulti,si stabilisce che:

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a)deve essere assicurata la precedenza nelle operazionidi mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologiaper chi abbia maturato esperienza nel settore o abbiafrequentato specifici percorsi di formazione iningresso;

b)in sede di piano nazionale di aggiornamento sarannoannualmente definiti risorse e interventi formativimirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;

c)secondo cadenze determinate in sede locale, può essereprevista la convocazione di conferenze di servizio chedevono vedere il coinvolgimento dei docenti del settorequale sede di proposta per la definizione del piano diformazione in servizio, nonchè di specifiche iniziativeper i docenti assegnati per la prima volta a questosettore;

d)l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenzadei docenti in servizio presso i centri territorialipermanenti è definita in base alla programmazioneannuale dell’attività e all’articolazione flessibile subase annuale. Nelle funzioni di competenza dei docentiall’interno dell’orario di rapporto con l’utenza sidebbono considerare le attività di accoglienza eascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni deisingoli utenti. Per le attività funzionali allaprestazione dell’insegnamento si fa riferimento aquanto stabilito dal successivo art. 29;

e)la contrattazione integrativa regionalesull’utilizzazione del personale disciplina lepossibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia inclassi ordinarie, anche al fine di individuare scuolepolo che assicurino l’attività educativa in un certonumero di ospedali. Al personale è garantita la tutelasanitaria a livello di informazione, di prevenzione econtrollo sulla base di intese con l’autorità sanitariapromosse dall’autorità scolastica;

f)nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitariaa livello di informazione, di prevenzione e controllo,

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ivi compresa la possibilità per docenti di accedere aipresidi medici, sulla base di intese con le autoritàcompetenti promosse dall’autorità scolastica;

g)la contrattazione integrativa regionale riguarderàanche il personale di cui al presente articolo, conparticolare riguardo alla specificità delle tematicherelative al settore, anche in riferimento ai processidi innovazione in corso e in considerazionedell’espansione quantitativa e qualitativa del settore.In sede di contrattazione integrativa regionale saràprevista una specifica ed autonoma destinazione dirisorse per il personale impegnato nel settore.

2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenzacontrattuale la disciplina della materia in attesa chesia attuato l’art. 1, comma 632, della leggefinanziaria 27.12.2006, n.296-

ART.23 - TERMINI DI PREAVVISO

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevedela risoluzione del rapporto con preavviso o concorresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, irelativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre10 anni.

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CAPO IV - DOCENTI

ART.24 - INTENTI COMUNI

1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensidell’art. 22 del CCNL 24.07.03.- Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sedecontrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi divalutazione complessiva del sistema nazionaled’istruzione e con risorse specificamente destinate,forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione evalorizzazione professionale e di carriera degliinsegnanti.

ART.25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il personale docente ed educativo degli istituti escuole di ogni ordine e grado, delle istituzionieducative e degli istituti e scuole speciali statali, ècollocato nella distinta area professionale del personaledocente.

2.Rientrano in tale area i docenti della scuoladell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docentidella scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomatie laureati della scuola secondaria di 2° grado; ilpersonale educativo dei convitti e degli educandatifemminili.

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminatoo determinato del personale docente ed educativo degliistituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sonocostituiti e regolati da contratti individuali, nel

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rispetto delle disposizioni di legge, della normativacomunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale èrichiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a)tipologia del rapporto di lavoro;b)data di inizio del rapporto di lavoro;c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il

personale a tempo determinato; d)qualifica di inquadramento professionale e livello

retributivo iniziale;e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica

di assunzione;f)durata del periodo di prova, per il personale a

tempo indeterminato;g)sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,

dell'attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che necostituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì,che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina delpresente CCNL. E' comunque causa di risoluzione delcontratto l'annullamento della procedura di reclutamentoche ne costituisce il presupposto.

6. L'assunzione a tempo determinato e a tempoindeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempopieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, ilcontratto individuale di cui al comma 4 indica anchel'articolazione dell'orario di lavoro.

ART.26 - FUNZIONE DOCENTE

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1. La funzione docente realizza il processo diinsegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppoumano, culturale, civile e professionale degli alunni,sulla base delle finalità e degli obiettivi previstidagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini egradi dell'istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturalee professionale dei docenti; essa si esplica nelleattività individuali e collegiali e nella partecipazionealle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti,nelle attività collegiali, attraverso processi diconfronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuanoe verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, ilpiano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazionealle differenziate esigenze degli alunni e tenendo contodel contesto socio - economico di riferimento, anche alfine del raggiungimento di condivisi obiettiviqualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nellediverse discipline. Dei relativi risultati sarannoinformate le famiglie con le modalità decise dal collegiodei docenti.

ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito dacompetenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca,documentazione e valutazione tra loro correlate edinteragenti, che si sviluppano col maturaredell'esperienza didattica, l'attività di studio e disistematizzazione della pratica didattica. I contenutidella prestazione professionale del personale docente si

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definiscono nel quadro degli obiettivi generaliperseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nelrispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offertaformativa della scuola.

ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalitàorganizzativa che sia espressione di autonomiaprogettuale e sia coerente con gli obiettivi generali especifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curandola promozione e il sostegno dei processi innovativi e ilmiglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, icompetenti organi delle istituzioni scolastiche regolanolo svolgimento delle attività didattiche nel modo piùadeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimentodegli alunni. A tal fine possono adottare le forme diflessibilità previste dal Regolamento sulla autonomiadidattica ed organizzativa delle istituzioni scolastichedi cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stessoRegolamento-, tenendo conto della disciplinacontrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sonocorrelati e funzionali alle esigenze come indicato alcomma 2.

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4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sonoarticolati in attività di insegnamento ed in attivitàfunzionali alla prestazione di insegnamento.Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolasticopredispone, sulla base delle eventuali proposte degliorgani collegiali, il piano annuale delle attività e iconseguenti impegni del personale docente, che sonoconferiti in forma scritta e che possono prevedereattività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegnidi lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nelquadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nelcorso dell’anno scolastico, per far fronte a nuoveesigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS.di cui all’art. 7-

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezionidefinito a livello regionale, l'attività di insegnamentosi svolge in 25 ore settimanali nella scuoladell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuolaelementare e in 18 ore settimanali nelle scuole eistituti d'istruzione secondaria ed artistica,distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gliinsegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare,anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, allaprogrammazione didattica da attuarsi in incontricollegiali dei docenti interessati, in tempi noncoincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmenteeccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensaè destinata, previa programmazione, ad attività diarricchimento dell'offerta formativa e di recuperoindividualizzato o per gruppi ristretti di alunni conritardo nei processi di apprendimento, anche conriferimento ad alunni stranieri, in particolareprovenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il

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collegio dei docenti non abbia effettuato taleprogrammazione o non abbia impegnato totalmente la quotaoraria eccedente l’attività frontale e di assistenza allamensa, tali ore saranno destinate per supplenze insostituzione di docenti assenti fino ad un massimo dicinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivicompresi i licei artistici e gli istituti d'arte, idocenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orariodi insegnamento da realizzarsi mediante la copertura diore di insegnamento disponibili in classi collaterali nonutilizzate per la costituzione di cattedre orario, ininterventi didattici ed educativi integrativi, conparticolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, allefinalità indicate al comma 2, nonché mediantel'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,rimanendo a disposizione anche per attivitàparascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo,qualunque riduzione della durata dell'unità oraria dilezione ne comporta il recupero nell’ambito delleattività didattiche programmate dall’istituzionescolastica. La relativa delibera è assunta dal collegiodei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezioneper cause di forza maggiore determinate da motiviestranei alla didattica, la materia resta regolata dallecircolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia chele hanno confermate. La relativa delibera è assunta dalconsiglio di circolo o d’istituto.

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9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento alcompletamento dell'orario d'obbligo, può esserearticolato, sulla base della pianificazione annuale delleattività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti,in maniera flessibile e su base plurisettimanale, inmisura, di norma, non eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per lavigilanza e l'assistenza degli alunni durante il serviziodi mensa o durante il periodo della ricreazione il tempoimpiegato nelle predette attività rientra a tutti glieffetti nell'orario di attività didattica.

ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita daogni impegno inerente alla funzione docente previsto daidiversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte leattività, anche a carattere collegiale, diprogrammazione, progettazione, ricerca, valutazione,documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lapreparazione dei lavori degli organi collegiali, lapartecipazione alle riunioni e l’attuazione delledelibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano leattività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tuttii docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di

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inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie suirisultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali efinali e sull'andamento delle attività educative nellescuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali deiconsigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gliobblighi relativi a queste attività sono programmatisecondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nellapredetta programmazione occorrerà tener conto degli oneridi servizio degli insegnanti con un numero di classisuperiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresala compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie egli studenti, in relazione alle diverse modalitàorganizzative del servizio, il consiglio d’istituto sullabase delle proposte del collegio dei docenti definisce lemodalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti conle famiglie e gli studenti, assicurando la concretaaccessibilità al servizio, pur compatibilmente con leesigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendoidonei strumenti di comunicazione tra istituto efamiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza deglialunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistereall'uscita degli alunni medesimi.

ART.30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

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1. Le attività aggiuntive e le ore eccedentid’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione edalle norme contrattuali, nazionali e integrative,attualmente vigenti all’atto delle stipula del presenteCCNL.

ART.31 - RICERCA E INNOVAZIONE

1. In sede di contrattazione integrativa nazionalesaranno definite modalità e criteri di utilizzazione dieventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegnodella ricerca educativo-didattica e valutativa funzionaliallo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzatialla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramentodei livelli di apprendimento.

2. In sede di contrattazione integrativa nazionalesaranno altresì definite modalità e criteri diutilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per lescuole che, sulla base di valutazioni oggettive operatedal sistema nazionale di valutazione, tengano conto dellecondizioni iniziali di contesto finalizzateall’elevazione degli esiti formativi.

ART.32 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONIPROFESSIONALI

1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi diampliamento dell'offerta formativa delle singoleistituzioni scolastiche, possono svolgere attivitàdidattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nellapropria o in altra istituzione scolastica, in relazionealle esigenze formative provenienti dal territorio, conesclusione degli alunni delle proprie classi, per quantoriguarda le materie di insegnamento comprese nel

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curriculum scolastico e per attività di recupero. Lerelative deliberazioni dei competenti organi collegialidovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento ditali attività, precisando anche il regime delleresponsabilità.

ART.33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionalidella scuola in regime di autonomia, la risorsafondamentale è costituita dal patrimonio professionaledei docenti, da valorizzare per la realizzazione e lagestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto eper la realizzazione di progetti formativi d’intesa conenti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorseutilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello diciascuna istituzione scolastica, sono quellecomplessivamente spettanti sulla base dell'applicazionedell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmenteassegnate dal MPI.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate condelibera del collegio dei docenti in coerenza con ilpiano dell’offerta formativa che, contestualmente, nedefinisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.Le stesse non possono comportare esoneri totalidall’insegnamento e i relativi compensi sono definitidalla contrattazione d’istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttoregenerale regionale competente schede informativeaggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli

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incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne ilmonitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cuinon attivino le funzioni strumentali nell’anno diassegnazione delle relative risorse, utilizzare le stessenell’anno scolastico successivo.

ART.34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001,in attesa che i connessi aspetti retributivi sianoopportunamente regolamentati attraverso gli idoneistrumenti normativi, il dirigente scolastico puòavvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioniorganizzative ed amministrative, di docenti da luiindividuati ai quali possono essere delegati specificicompiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unitàdi personale docente retribuibili, in sede dicontrattazione d'istituto, con i finanziamenti a caricodel fondo per le attività aggiuntive previste per lecollaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art.88, comma 2, lettera e).

ART.35 - COLLABORAZIONI PLURIME

1. I docenti possono prestare la propria collaborazionead altre scuole statali che, per la realizzazione dispecifici progetti deliberati dai competenti organi,abbiano necessità di disporre di particolari competenzeprofessionali non presenti o non disponibili nel corpodocente della istituzione scolastica. Tale collaborazione

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non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamentonelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzatadal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, acondizione che non interferisca con gli obblighi ordinaridi servizio.

ART.36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ILPERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, ilpersonale docente può accettare, nell’ambito del compartoscuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in undiverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classedi concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno,mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni,la titolarità della sede.2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazionedella relativa disciplina prevista dal presente CCNL peril personale assunto a tempo determinato, fatti salvi idiritti sindacali.

ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, ilpersonale docente che sia stato assente, con diritto allaconservazione del posto, per un periodo non inferiore acentocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico,ivi compresi i periodi di sospensione dell’attivitàdidattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è

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impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze onello svolgimento di interventi didattici ed educativiintegrativi e di altri compiti connessi con ilfunzionamento della scuola medesima. Per le medesimeragioni di continuità didattica il supplente del titolareche rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio pergli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periododi centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso didocenti delle classi terminali.

ART.38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTECHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

1. Nei confronti del personale docente chiamato aricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cuial d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 deld.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalgadel regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggipredette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, apartire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola incui presta servizio, apposita dichiarazione circa gliimpegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere neltrimestre successivo, nonché a comunicare mensilmentealla stessa scuola la conferma o le eventuali variazionidegli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in piùscuole, la predetta dichiarazione va presentata a tuttele scuole interessate.

3. Qualora le assenze dal servizio derivantidall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentanoal docente di assicurare la necessaria continuitàdidattica nella classe o nelle classi cui sia assegnatopuò farsi luogo alla nomina di un supplente per il

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periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino almassimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se neponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nellacomunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché nonsia possibile provvedere con altro personale docente insoprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente ildocente, nei periodi in cui non sia impegnatonell'assolvimento dei compiti connessi alla caricaricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per leesigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio diservizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsidi recupero.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenticommi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo delladocumentazione espressamente richiesta dal D.lgs.n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamentedall'interessato.

ART.39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti dilavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione siamediante trasformazione di rapporti a tempo pieno surichiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimidel 25% della dotazione organica complessiva di personalea tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre oposti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti dispesa massima annua previsti per la dotazione organicamedesima.

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2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale siapplica la normativa vigente in materia per il personalea tempo pieno.

3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro atempo parziale si deve, inoltre, tener conto delleparticolari esigenze di ciascun grado di istruzione,anche in relazione alle singole classi di concorso acattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente,per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezionidi scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagliordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore diinsegnamento che costituiscono la cattedra a tempoparziale.

4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministridell’Economia e della Funzione Pubblica, sonodeterminati, i criteri e le modalità per la costituzionedei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché ladurata minima delle prestazioni lavorative, che deveessere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; inparticolare, con la stessa ordinanza sono definite lequote percentuali delle dotazioni organiche provinciali,per ciascun ruolo, profilo professionale e classe diconcorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempoparziale, in relazione alle eventuali situazioni disoprannumero accertate.

5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché ladurata minima delle prestazioni lavorative sonopreventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazionisindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b everificate in un apposito incontro.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultareda contratto scritto e deve contenere l'indicazione delladurata della prestazione lavorativa.

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7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizioridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parzialeorizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giornidella settimana del mese, o di determinati periodidell'anno (tempo parziale verticale);c) con articolazione della prestazione risultante dallacombinazione delle due modalità indicate alle lettere a eb (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.25.02.2000, n. 61.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale èescluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventicarattere continuativo; né può fruire di benefici checomunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro,salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previstidal presente contratto, tenendo conto della ridottadurata della prestazione e della peculiarità del suosvolgimento, si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni di legge e contrattuali dettate per ilrapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previa motivataautorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio dialtre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizioalle esigenze di servizio e non siano incompatibili conle attività d'istituto.

10. Il trattamento economico del personale con rapportodi lavoro a tempo parziale è proporzionale allaprestazione lavorativa.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hannodiritto ad un numero di giorni di ferie e di festività

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soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ilavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad unnumero di giorni proporzionato alle giornate di lavoroprestate nell'anno.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto èdisciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 delD.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa siapplicano, nei limiti previsti dal presente articolo, ledisposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata inapplicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delleleggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cuiall’O.M. n.55/98.

ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicanole disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.

2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personaleassente, nel contratto individuale è specificato periscritto il nominativo del dipendente sostituito.

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assentiin un'unica soluzione a decorrere da una data anterioredi almeno sette giorni all'inizio di un periodopredeterminato di sospensione delle lezioni e fino a unadata non inferiore a sette giorni successivi a quello diripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempodeterminato è costituito per l'intera duratadell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva econtinuativa assenza del titolare, indipendentemente

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dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenzadel titolare medesimo.Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giornolibero dell'attività di insegnamento, ricadenti nelperiodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuitee da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesiche il docente completi tutto l’orario settimanaleordinario, ha ugualmente diritto al pagamento delladomenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codicecivile.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puòtrasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoper effetto di specifiche disposizioni normative.

5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assuntisecondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n.297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale chesi intende confermato qualora permangano le condizioni edi requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni dilegge.

6.Il rapporto di lavoro del personale di cui alprecedente comma è costituito, secondo quanto previstonei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985,n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente aconfigurare, limitatamente alle ore che si rendanodisponibili, posti costituiti da un numero di orecorrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascuntipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto dilavoro a tempo indeterminato.

7. Il personale di cui al presente articolo, con orariosettimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto,in presenza della disponibilità delle relative ore, alcompletamento o, comunque, all’elevazione del medesimoorario settimanale.

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ART.41 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE

1. In sede di redazione dell’orario di servizioscolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire lapresenza nella sede universitaria dei docenti con compitidi supervisione del tirocinio e di coordinamento delmedesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito deicorsi di laurea in scienze della formazione primaria e discuole di specializzazione per l'insegnamento nellescuole secondarie.

ART.42 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTICONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ

1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzionigenerali regionali e scuole per progetti relativiall’orientamento universitario ed al recupero dei fuoricorso universitari, ai docenti coinvolti in dettiprogetti dovrà essere rilasciata idonea certificazionedell’attività svolta.

2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionalefornisce alle OO.SS. informazione preventiva.

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3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico, dipersonale docente per il raggiungimento di specifichefinalità.

4. Nelle ipotesi del presente articolo i docentiinteressati potranno porsi o in aspettativa nonretribuita o in part- time annuale, o svolgere questeattività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,previa autorizzazione del dirigente scolastico.

ART.43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DITIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE EDELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀSCOLASTICA

1. Lo studente universitario in tirocinio si configuracome una risorsa per la scuola che lo accoglie.

2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionaliin compresenza di un docente della scuola.

3. Lo studente universitario intirocinio partecipa alle attivitàcollegiali e al/ai consigli della classecui si appoggia e alle eventualiattività extracurriculari, quandoprevisto dal relativo programma ditirocinio, che vanno computateall’interno delle ore di tirocinio.

4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoroaggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese leattività di raccordo con i docenti universitari o con isupervisori per i progetti di tirocinio; dei predettiimpegni si terrà conto in sede di redazione dell’orariodi servizio.

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CAPO V - PERSONALE ATA

ART.44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliariostatale degli istituti e scuole di istruzione primaria esecondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici,delle istituzioni educative e degli istituti e scuolespeciali statali, assolve alle funzioni amministrative,contabili, gestionali, strumentali, operative, diaccoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delleistituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazionecon il dirigente scolastico e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principidell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 dellalegge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delleconseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, inogni istituzione scolastica, sulla base del principiogenerale dell’unità dei servizi amministrativi e generalie delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizitecnici, con il coordinamento del direttore dei servizigenerali e amministrativi.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nelladistinta area professionale del personale A.T.A.

4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminatoo determinato del personale ATA degli istituti e scuolestatali di ogni ordine e grado, sono costituiti eregolati da contratti individuali, nel rispetto delle

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disposizioni di legge, della normativa comunitaria e delcontratto collettivo nazionale vigente.

5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personaleassente, nel contratto individuale è specificato periscritto il nominativo del dipendente sostituito.

6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale èrichiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a)tipologia del rapporto di lavoro;b)data di inizio del rapporto di lavoro;c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il

personale a tempo determinato; d)qualifica di inquadramento professionale e livello

retributivo iniziale;e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di

assunzione;f)durata del periodo di prova, per il personale a tempo

indeterminato;g)sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,

dell'attività lavorativa.

7. Il contratto individuale specifica le cause che necostituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì,che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina delpresente CCNL. E' comunque causa di risoluzione delcontratto l'annullamento della procedura di reclutamentoche ne costituisce il presupposto.

8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato puòavvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempoparziale. In quest'ultimo caso, il contratto individualedi cui al comma 6 indica anche l'articolazionedell'orario di lavoro.

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ART.45 - PERIODO DI PROVA

1. Il dipendente assunto in servizio a tempoindeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cuidurata è stabilita come segue:

- 2 mesi per i profili delle aree A e A super; - 4 mesi per i restanti profili.In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione,possono essere esonerati dal periodo di prova idipendenti che lo abbiano già superato in un equivalenteprofilo professionale presso altra amministrazionepubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendentiappartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione chesiano stati inquadrati in aree superiori o in profilidiversi della stessa area a seguito di processi diriqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di provasi tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza permalattia e negli altri casi espressamente previsti daleggi o regolamenti non disapplicati dalla previgentenormativa contrattuale.In caso di malattia il dipendente ha diritto allaconservazione del posto per un periodo massimo di seimesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Incaso di infortunio sul lavoro o malattia derivante dacausa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione aisensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamentoeconomico previsto per i dipendenti non in prova.

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5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delleparti può recedere dal rapporto in qualsiasi momentosenza obbligo di preavviso né di indennità sostitutivadel preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previstidal comma 3. Il recesso opera dal momento dellacomunicazione alla controparte. Il recessodell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto dilavoro sia stato risolto, il dipendente si intendeconfermato in servizio con il riconoscimentodell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti glieffetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta finoall'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i rateidella tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresìal dipendente la retribuzione corrispondente allegiornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogatoalla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altraAmministrazione del comparto, durante il periodo diprova, ha diritto alla conservazione del posto senzaretribuzione, e in caso di mancato superamento dellaprova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, adomanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminatopresso un’Amministrazione del comparto, vincitore diconcorso presso Amministrazione o ente di altro comparto,è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione edecorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo diprova.

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11. Durante il periodo di prova, l’interessato èutilizzato nelle attività relative al suo profiloprofessionale.

12. La conferma del contratto a tempo indeterminato persuperamento del periodo di prova è di competenza deldirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR08.03.99, n.275.

ART.46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DELPERSONALE ATA .

1. I profili professionali del personale ATA sonoindividuati dall’allegata tabella A. Le modalità diaccesso restano disciplinate dalle disposizioni di leggein vigore, tranne per i requisiti culturali, che sonoindividuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale,improntato a criteri di flessibilità correlati alleinnovazioni organizzative, è articolato in cinque areecomprendenti ciascuno uno o più profili professionali; lacorrispondenza tra aree e profili è individuata nellasuccessiva tabella C.

ART.47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

1.I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:a) dalle attività e mansioni espressamente previstedall’area di appartenenza;b) da incarichi specifici che, nei limiti delledisponibilità e nell’ambito dei profili professionali,comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e

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dallo svolgimento di compiti di particolareresponsabilità, rischio o disagio, necessari per larealizzazione del piano dell’offerta formativa, comedescritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigentescolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensidefiniti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito delpiano delle attività. Le risorse utilizzabili, per lepredette attività, a livello di ciascuna istituzionescolastica, sono quelle complessivamente spettanti,nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazionedell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A perl’assolvimento dei compiti legati all’assistenza allapersona, all’assistenza agli alunni diversamente abili eal pronto soccorso.

ART.48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. I passaggi interni al sistema di classificazione dicui all’art.46 possono avvenire:A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un’areainferiore all’area immediatamente superiore avvengonomediante procedure selettive, previa frequenza diapposito corso organizzato dall’amministrazione, le cuimodalità saranno definite con la contrattazioneintegrativa nazionale, comunque nel rispetto di quantosancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 en.194/2002.

b) Alle predette procedure selettive, collegate allaformazione, è consentita la partecipazione anche delpersonale privo dei titoli di studio previsti per ilprofilo professionale di destinazione - fatti salvi i

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titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè inpossesso del titolo di studio stabilito dall’allegatatabella B per l’accesso al profilo di appartenenza ocomunque del titolo che ha dato accesso al medesimoprofilo, e fatto salvo, comunque, il possesso diun’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivonel profilo di appartenenza.

B) ALL’INTERNO DELL’AREA con leseguenti procedure:

Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altroall’interno della stessa area avviene mediante percorsidi qualificazione ed aggiornamento professionale, ovverocon il possesso dei requisiti culturali e/o professionalirichiesti per l’accesso al profilo professionale cui sichiede il passaggio.

2.I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili neilimiti della dotazione organica e della aliquota diposti prevista a tal fine.

ART.49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLIASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEICOLLABORATORI SCOLASTICI .

1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui alprecedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive,previa frequenza di apposito corso organizzatodall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistentiamministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire postidi coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto atutti i collaboratori scolastici in servizio perricoprire i posti di collaboratore scolastico deiservizi.

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ART.50 - POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA

1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale dicui all’art. 62 e salva comunque la definizione delleprocedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL,si conviene che il personale a tempo indeterminatoappartenente alle aree A e B della Tabella C allegata alpresente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontalein una posizione economica finalizzata allavalorizzazione professionale, determinate rispettivamentein € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità alpersonale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrisponderein tredici mensilità al personale dell'Area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui alcomma precedente avviene progressivamente dopo l'esitofavorevole della frequenza di apposito corso diformazione diretto al personale utilmente collocato inuna graduatoria di richiedenti che sarà formata in basealla valutazione del servizio prestato, dei titoli distudio posseduti e dei crediti professionali maturati,con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra èdeterminata, ogni volta che sia attivata la relativaprocedura, nella misura del 105% delle posizionieconomiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delleprocedure di cui sopra, sia attribuita la posizioneeconomica citata al comma 1, sono affidate, in aggiuntaai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori epiù complesse mansioni concernenti, per l'Area A,l'assistenza agli alunni diversamente abili el'organizzazione degli interventi di primo soccorso e,per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazioneamministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e

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responsabilità operativa, aderenti alla logica delpercorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione delDSGA, con esclusione della possibilità che sianoattribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 delpresente CCNL.

ART.51 - ORARIO DI LAVORO ATA

1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise insei ore continuative, di norma antimeridiane, o anchepomeridiane per le istituzioni educative e per i convittiannessi agli istituti tecnici e professionali.

2.In sede di contrattazione integrativa d’istitutosaranno disciplinate le modalità di articolazione deidiversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro,ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposicompensativi sulla base dei seguenti criteri: - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizioe di apertura all’utenza;

- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da

parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri

uffici ed altre amministrazioni; -programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei orecontinuative il personale usufruisce a richiesta di unapausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delleenergie psicofisiche e dell’eventuale consumazione delpasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se

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l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiorealle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con glistanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedentil'orario di servizio sono retribuite con le modalitàdefinite in sede di contrattazione integrativad’istituto.

ART.52 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO ARICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprirecariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs.18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.032001, n.165.Il personale che si avvalga del regime delle assenze edei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto apresentare, ogni trimestre, a partire dall'iniziodell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio,apposita dichiarazione circa gli impegni connessi allacarica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo,nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola laconferma o le eventuali variazioni degli impegni giàdichiarati. 2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in piùscuole, la predetta dichiarazione va presentata a tuttele scuole interessate. 3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenticommi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo delladocumentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamentedall'interessato.

ART.53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

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1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula unaproposta di piano dell’attività inerente la materia delpresente articolo, sentito il personale ATA.Il dirigente scolastico, verificatane la congruenzarispetto al POF ed espletate le procedure di cuiall’art.6, adotta il piano delle attività. La puntualeattuazione dello stesso è affidata al direttore deiservizi generali e amministrativi.

2. In coerenza con le presenti disposizioni, possonoessere adottate le sottoindicate tipologie di orario dilavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzionedelle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singoloistituto:

Orario di lavoro flessibile:- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizioe di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario diservizio dell’istituzione scolastica o educativa èpossibile adottare l’orario flessibile di lavorogiornaliero che consiste nell’anticipare o posticiparel’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anchein cinque giornate lavorative, secondo le necessitàconnesse alle finalità e agli obiettivi di ciascunaistituzione scolastica o educativa (piano dell’offertaformativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).I dipendenti che si trovino in particolari situazionipreviste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 ed.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta,vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibilecompatibilmente con le esigenze di servizio anche neicasi in cui lo stesso orario non sia adottatodall’istituzione scolastica o educativa.Successivamente potranno anche essere prese inconsiderazione le eventuali necessità del personale -connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento

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di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno inattività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - chene faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delleesigenze del servizio, e tenendo anche conto delleesigenze prospettate dal restante personale.

Orario plurisettimanale:- la programmazione plurisettimanale dell’orario dilavoro ordinario, è effettuata in relazione aprevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza dimaggior intensità delle attività o particolarinecessità di servizio in determinati settoridell’istituzione scolastica, con specifico riferimentoalle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendoconto delle disponibilità dichiarate dal personalecoinvolto.Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoroplurisettimanale devono essere osservati i seguenticriteri:

a.il limite massimo dell’orario di lavoroordinario settimanale di 36 ore può eccederefino a un massimo di 6 ore per un totale di 42ore per non più di 3 settimane continuative;

b.al fine di garantire il rispetto delle 36 oremedie settimanali, i periodi di maggiore e diminore concentrazione dell’orario devono essereindividuati contestualmente di anno in anno e,di norma, rispettivamente, non possono superarele 13 settimane nell’anno scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico dilavoro possono essere attuate mediante riduzionegiornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppureattraverso la riduzione del numero delle giornatelavorative.Turnazioni:

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- la turnazione è finalizzata a garantire la coperturamassima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orariodi servizio settimanale su cinque o sei giorni perspecifiche e definite tipologie di funzioni e diattività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altretipologie di orario ordinario non siano sufficienti acoprire le esigenze di servizio.I criteri che devono essere osservati per l’adozionedell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:

- si considera in turno il personale che si avvicendain modo da coprire a rotazione l’intera durata delservizio;

- la ripartizione del personale nei vari turni dovràavvenire sulla base delle professionalità necessariein ciascun turno;

- l’adozione dei turni può prevedere lasovrapposizione tra il personale subentrante e quellodel turno precedente;

- un turno serale che vada oltre le ore 20 potràessere attivato solo in presenza di casi ed esigenzespecifiche connesse alle attività didattiche e alfunzionamento dell’istituzione scolastica;

- nelle istituzioni educative il numero dei turninotturni effettuabili nell’arco del mese da ciascundipendente non può, di norma, essere superiore adotto. Il numero dei turni festivi effettuabilinell’anno da ciascun dipendente non può essere, dinorma, superiore ad un terzo dei giorni festividell’anno. Nei periodi nei quali i convittori nonsiano presenti nell’istituzione, il turno notturno èsospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzioneeducativa e previa acquisizione della disponibilitàdel personale;

- l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del

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giorno successivo. Per turno notturno-festivo siintende quello che cade nel periodo compreso tra leore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giornofestivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6del giorno successivo.

I dipendenti che si trovino in particolari situazionipreviste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dald.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusidalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto anon essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dellostato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino aun anno.

3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici èarticolato nel seguente modo:a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche peralmeno 24 ore in compresenza del docente;b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazionedelle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorioo dei laboratori cui sono addetti, nonché per lapreparazione del materiale di esercitazione.Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gliassistenti tecnici saranno utilizzati in attività dimanutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti dilavorazione o uffici di loro competenza.

ART.54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comportal’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mesesuccessivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile adinadempienza del dipendente, si opera la proporzionale

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decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni diritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiorialla mezza ora.

3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedentil’orario di servizio sono retribuite.

4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previedisposizioni impartite, presta attività oltre l’orarioordinario giornaliero, può richiedere, in luogo dellaretribuzione, il recupero di tali ore anche in forma dicorrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo,compatibilmente con le esigenze organizzativedell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate diriposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate eusufruite nei periodi estivi o di sospensione delleattività didattiche, sempre con prioritario riguardo allafunzionalità e alla operatività dell’istituzionescolastica.

5. Le predette giornate di riposo non possono esserecumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devonoessere usufruite entro e non oltre i tre mesi successiviall’anno scolastico nel quale si sono maturate, semprecompatibilmente con le esigenze di funzionalitàdell’istituzione scolastica. In mancanza di recuperodelle predette ore, per motivate esigenze di servizio ocomprovati impedimenti del dipendente, le stesse devonocomunque essere retribuite.

6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascundipendente un quadro riepilogativo del proprio profiloorario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare ogli eventuali crediti orari acquisiti.

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ART.55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORESETTIMANALI

1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orarioarticolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orariocomportanti significative oscillazioni degli orariindividuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzatiall’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendentiparticolari gravosità nelle seguenti istituzioniscolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;- Istituti con annesse aziende agrarie;

- Scuole strutturate con orario di serviziogiornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzionescolastica il numero, la tipologia e quant’altronecessario a individuare il personale che potrà usufruiredella predetta riduzione in base ai criteri di cui alcomma 1.

ART.56 - INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA

1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delleistituzioni educative è corrisposta un’indennità didirezione come nella misura prevista dalla Tabella 9. Lastessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cuiall’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, inbase alla normativa vigente, sostituisce la predettafigura professionale o ne svolge le funzioni.

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione,

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di cui al comma 1, nella misura base indicata allaTabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile aifini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiuntaalle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art.4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

3.A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire lacopertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento deidestinatari della disciplina del trattamento di finerapporto, è posto annualmente a carico delledisponibilità complessive del fondo dell’istituzionescolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo parial 6,91% del valore dell’indennità di direzione nellamisura base effettivamente corrisposta in ciascun anno.Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtatodell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiorioneri per il personale che progressivamente sarà soggettoalla predetta disciplina.

4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi èsostituito, nei casi di assenza, dal coordinatoreamministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo levigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino allaconcreta e completa attivazione del profilo delcoordinatore amministrativo, il DSGA è sostituitodall’assistente amministrativo con incarico conferito aisensi dell’art. 47.

5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’annoscolastico, su posto vacante e disponibile, il relativoincarico a tempo determinato verrà conferito sulla basedelle graduatorie permanenti.

ART.57 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

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1. Il personale ATA può prestare la propriacollaborazione ad altra scuola per realizzare specificheattività che richiedano particolari competenzeprofessionali non presenti in quella scuola.Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali,nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigentescolastico sentito il direttore dei servizi generali edamministrativi .

ART.58 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nellescuole di ogni ordine e grado e delle istituzionieducative possono essere costituiti rapporti di lavoro atempo parziale mediante assunzione o trasformazione dirapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, neilimiti massimi del 25% della dotazione organicaprovinciale delle aree di personale a tempo pieno, conesclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro ilimiti di spesa massima annua previsti per la dotazioneorganica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale siapplica la normativa vigente in materia per il personalea tempo pieno.

3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministridell’Economia e della Funzione Pubblica, sonodeterminati, i criteri e le modalità per la costituzionedei rapporti di lavoro di cui al comma 1; inparticolare, con la stessa ordinanza sono definite lequote percentuali delle dotazioni organiche provinciali,per ciascun profilo professionale, da riservare arapporti a tempo parziale, fermo restando il limitemassimo del 25%, in relazione alle eventuali situazionidi soprannumero accertate.

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4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché ladurata minima delle prestazioni lavorative, sonopreventivamente comunicate dal MPI alle organizzazionisindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, everificate in un apposito incontro.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione diposto di organico corrispondente alla durata dellaprestazione lavorativa che non può essere inferiore al50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la sommadelle frazioni di posto a tempo parziale non puòsuperare il numero complessivo dei posti di organico atempo pieno trasformati in tempo parziale.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultareda contratto scritto e deve contenere l'indicazionedella durata della prestazione lavorativa di cui alsuccessivo comma 7. La domanda va presentata aldirigente scolastico entro i termini specificati dallarelativa O.M.-

7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizioridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parzialeorizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giornidella settimana, del mese, o di determinati periodidell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale darispettare la media della durata del lavoro settimanaleprevista per il tempo parziale nell'arco temporale presoin considerazione (settimana, mese o anno); c) con articolazione della prestazione risultante dallacombinazione delle due modalità indicate alle lettere ae b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.25.02.2000, n. 61.

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8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parzialeè escluso dalle attività aggiuntive aventi caratterecontinuativo, né può fruire di benefici che comunquecomportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quellepreviste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativiprevisti dal presente contratto, tenendo conto dellaridotta durata della prestazione e della peculiarità delsuo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni di legge e contrattuali dettate per ilrapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previaautorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio dialtre prestazioni di lavoro che non arrechinopregiudizio alle esigenze di servizio e non sianoincompatibili con le attività d'istituto della stessaAmministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o lavariazione della seconda attività da parte deldipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deveessere comunicata al dirigente scolastico entro 15giorni.

10. Il trattamento economico, anche accessorio, delpersonale con rapporto di lavoro a tempo parziale èproporzionale alla prestazione lavorativa, conriferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,ivi compresa l'indennità integrativa speciale el'eventuale retribuzione individuale di anzianità,spettanti al personale con rapporto a tempo pienoappartenente alla stessa qualifica e profiloprofessionale.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hannodiritto ad un numero di giorni di ferie e di festivitàsoppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ilavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad

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un numero di giorni proporzionato alle giornate dilavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamentoeconomico è commisurato alla durata della prestazionelavorativa.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto èdisciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9del D.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa siapplicano, nei limiti previsti dal presente articolo, ledisposizioni di cui all’art. 39, comma 13.

ART.59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALEIN SERVIZIO

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito delcomparto scuola, contratti a tempo determinato di duratanon inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazionedella relativa disciplina prevista dal presente CCNL peril personale assunto a tempo determinato, fatti salvi idiritti sindacali.

ART.60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicanole disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40.Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni,ha diritto al completamento dell’orario.

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2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadentinel periodo di durata del rapporto medesimo, sonoretribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orariosettimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamentodella domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, delcodice civile.

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puòtrasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoper effetto di specifiche disposizioni normative.

ART.61 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, adomanda, essere restituito alla qualifica ATA diprovenienza con effetto dall’anno scolastico successivoalla data del provvedimento di restituzione. Ilprovvedimento è disposto dal Direttore regionalescolastico della sede di titolarità.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienzaassume in essa il trattamento giuridico ed economico chegli sarebbe spettato in caso di permanenza nellaqualifica stessa.

ART.62 - SEQUENZA CONTRATTUALE

1. Le Parti convengono che la materia di cui al presenteCapo possa essere rivista in una successiva sequenzacontrattuale da attivarsi entro 30 giorni dalla firmadefinitiva del presente CCNL.

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2. Per le finalità di cui al comma 3, sono destinatealla sequenza contrattuale le seguenti risorsefinanziarie:a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse derivanti dalcontenimento della spesa del personale ATA, pari a 34milioni di euro al lordo degli oneri riflessi;b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse corrispondentiallo 0,39% della massa salariale al 31.12.2005 chesaranno stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base alProtocollo Governo – OO.SS. del 29 maggio 2007;c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47, comma 1lett. b), attualmente finalizzate al finanziamento deiincarichi specifici del personale ATA.

3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà adoggetto le seguenti finalità:a) la rivalutazione del valore unitario delle posizioneeconomiche per la valorizzazione del personale ATA di cuiagli artt. 49 e 50, nonchè l’estensione della platea deibeneficiari;b) assegnazione di nuove posizioni economiche nell’AreaB finalizzate all’individuazione di attività lavorativecomplesse, caratterizzata da autonomia operativa,attraverso le procedure selettive di cui all’art. 48;c) il riesame delle modalità di applicazione dell’art.55.

4. Nella medesima sequenza contrattuale, sarannoaffrontate le modifiche della declaratoria dei profiliprofessionali, nonché le eventuali modifiche degli artt.56 e 89 del presente CCNL. In quella sede verrà definitoil raccordo tra i titoli di studio attualmente richiestie quelli stabiliti dalla tabella B del presente CCNL.

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CAPO VI - LA FORMAZIONE

ART.63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

1. La formazione costituisce una leva strategicafondamentale per lo sviluppo professionale del personale,per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse eopportunità che garantiscano la formazione in servizio.La formazione si realizza anche attraverso strumenti checonsentono l'accesso a percorsi universitari, perfavorire l'arricchimento e la mobilità professionalemediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il pianodi studi con discipline coerenti con le nuove classi diconcorso e con profili considerati necessari secondo lenorme vigenti. Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,verrà promossa, con particolare riferimento ai processid’innovazione, mediante contrattazione, una formazionedei docenti in servizio organica e collegata ad unimpegno di prestazione professionale che contribuiscaall’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presentearticolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorsedisponibili, nonché le risorse allo scopo previste daspecifiche norme di legge o da norme comunitarie. Lesomme destinate alla formazione e non spesenell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolateal riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessadestinazione. In via prioritaria si dovranno assicurarealle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per

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la partecipazione del personale in servizio ad iniziativedi formazione deliberate dal collegio dei docenti oprogrammate dal DSGA, sentito il personale ATA,necessarie per una qualificata risposta alle esigenzederivanti dal piano dell'offerta formativa.

ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1. La partecipazione ad attività di formazione e diaggiornamento costituisce un diritto per il personale inquanto funzionale alla piena realizzazione e allosviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgonofuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazioneorganizzati dall'amministrazione a livello centrale operiferico o dalle istituzioni scolastiche è consideratoin servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi sisvolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comportail rimborso delle spese di viaggio.

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, puòpartecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto,in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,ad iniziative o di aggiornamento organizzatedall'amministrazione o svolte dall'Università o da entiaccreditati. La partecipazione alle iniziative diaggiornamento avviene nel limite delle ore necessariealla realizzazione del processo formativo, da utilizzareprioritariamente in relazione all'attuazione dei profiliprofessionali. In quest'ultimo caso il numero di ore puòessere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche

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del tempo necessario per raggiungere la sededell’attività di formazione.

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinquegiorni nel corso dell’anno scolastico per lapartecipazione a iniziative di formazione con l’esonerodal servizio e con sostituzione ai sensi della normativasulle supplenze brevi vigente nei diversi gradiscolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimolimite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare adattività musicali ed artistiche, a titolo di formazione,gli insegnanti di strumento musicale e di materieartistiche.

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e inmisura compatibile con la qualità del servizio,un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro perconsentire la partecipazione a iniziative di formazioneanche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma5.

7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/oadattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerteal personale docente che partecipa in qualità diformatore, esperto e animatore ad iniziative diformazione. Le predette opportunità di fruizione dicinque giorni per la partecipazione ad iniziative diformazione come docente o come discente non sonocumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizionea corsi di laurea per gli insegnanti diplomati inservizio hanno un carattere di priorità. 8. La formazione dei docenti si realizza anche mediantel’accesso a percorsi universitari brevi finalizzatiall’integrazione dei piani di studio in coerenza conesigenze derivanti dalle modifiche delle classi diconcorso e degli ambiti disciplinari.

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9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze congli interlocutori istituzionali e le Università Italianeper favorire l’accesso al personale interessato, ivicompreso il riconoscimento dei crediti formativi.

10. I criteri per la fruizione dei permessi per ildiritto allo studio, sono definiti nell’ambito dellacontrattazione decentrata presso gli uffici scolasticiregionali.

11. All’interno delle singole scuole, per il personale inservizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi diperfezionamento o a scuole di specializzazione, conparticolare riferimento ai corsi utili alla mobilitàprofessionale, alla riconversione e al reimpiego, ildirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con laqualità del servizio, garantisce che siano previstemodalità specifiche di articolazione dell’orario dilavoro.

12. Per garantire efficacia nei processi di crescitaprofessionale e personalizzare i percorsi formativisaranno favorite le iniziative che fanno ricorso allaformazione a distanza, all’apprendimento in rete eall’autoaggiornamento, con la previsione anche diparticolari forme di attestazione e di verifica dellecompetenze.

13. A livello di singola scuola il dirigente scolasticofornisce un’informazione preventiva sull’attuazione deicriteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

ART.65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ

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1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete oconsorziate, compete la programmazione delle iniziativedi formazione, riferite anche ai contenuti disciplinaridell’insegnamento, funzionali al POF, individuate siadirettamente sia all’interno dell’offerta disponibile sulterritorio, ferma restando la possibilitàdell’autoaggiornamento.

2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce, surichiesta delle istituzioni scolastiche, serviziprofessionali di supporto alla progettualità dellescuole, azioni perequative e interventi legati aspecificità territoriali e tipologie professionali.

3. All’amministrazione centrale competono gli interventidi interesse generale, soprattutto quelli che si rendononecessari per le innovazioni, sia di ordinamento siacurriculari, per l’anno di formazione, per i processi dimobilità e di riqualificazione e riconversioneprofessionale, per la formazione finalizzataall’attuazione di specifici istituti contrattuali, nonchéil coordinamento complessivo degli interventi.

ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Pianoannuale delle attività di aggiornamento e formazionedestinate ai docenti è deliberato dal Collegio deidocenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi delPOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.Analogamente il DSGA predispone il piano di formazioneper il personale ATA.Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte diformazione promosse dall’amministrazione centrale e

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periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificatio accreditati. Il Piano si articola in iniziative:* promosse prioritariamente dall’Amministrazione; * progettate dalla scuola autonomamente o consorziatain rete, anche in collaborazione con l’Università (anchein regime di convenzione), con le associazioniprofessionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca econ gli Enti accreditati.

ART.67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

1. Le parti confermano il principio dell’accreditamentodegli enti e delle agenzie per la formazione delpersonale della scuola e delle istituzioni educative edel riconoscimento da parte dell’amministrazione delleiniziative di formazione.

2. Sono considerati soggetti qualificati per laformazione del personale della scuola le medesimeistituzioni scolastiche, le università, i consorziuniversitari, interuniversitari e gli istituti pubblicidi ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1,comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI puòriconoscere come soggetti qualificati associazioniprofessionali sulla base della vigente normativa.

3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati esentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire perl’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati dicui al precedente comma sono di per sé accreditati – perla realizzazione di progetti di interesse generale. Icriteri di riferimento sono: * la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo contodelle finalità contenute nello statuto; * l’attività svolta per lo sviluppo professionale delpersonale della scuola;

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* l’esperienza accumulata nel campo della formazione; * le capacità logistiche e la stabilità economica efinanziaria; * l’attività di ricerca condotta e le iniziative diinnovazione metodologica condotte nel settore specifico; * il livello di professionalizzazione raggiunto, anchecon riferimento a specifiche certificazioni eaccreditamenti già avuti e alla differenza funzionale dicompiti e di competenze; * la padronanza di approcci innovativi, anche inrelazione al monitoraggio e alla valutazione di impattodelle azioni di formazione; * il ricorso alle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione; * la documentata conoscenza della natura e dellecaratteristiche dei processi di sviluppo professionaledel personale della scuola; * la specifica competenza di campo in relazione allearee progettuali di lavoro; * la disponibilità a consentire il monitoraggio,l’ispezione e la valutazione delle singole azioni diformazione.

4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggettiaccreditati di cui al comma 3 possono accedere allerisorse destinate a progetti di interesse generalepromossi dall’amministrazione.

5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche,singole o in rete e/o in consorzio, sulla base dispecifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

6. La contrattazione decentrata regionale individua icriteri con cui i soggetti che offrono formazionepartecipano ai progetti definiti a livello territoriale.

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7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsiriconosciuti sono tenuti a fornire al sistemainformativo, l’informazione, secondo moduli standard chesaranno definiti, relativa alle iniziative proposte alpersonale della scuola.

ART.68 - FORMAZIONE IN INGRESSO

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuovaassunzione l’anno di formazione trova realizzazioneattraverso specifici progetti contestualizzati, anche conla collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

2. L’impostazione delle attività tiene contodell’esigenza di personalizzare i percorsi, diarmonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno ditutor appositamente formati - e l’approfondimento teoricoassicurando adeguate condizioni di accoglienza.

3. Nel corso dell’anno di formazione sono createparticolari opportunità opzionali per il miglioramentodelle competenze tecnologiche e della conoscenza dilingue straniere, anche nella prospettivadell’acquisizione di certificazioni internazionalmentericonosciute.

ART.69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREEA RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO OFREQUENTATE DA NOMADI

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischiol’amministrazione promuove e sostiene iniziative diformazione in relazione agli obiettivi di prevenire ladispersione scolastica, di sviluppare la cultura della

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legalità, nonché di aumentare significativamente ilivelli di successo scolastico, utilizzando metodi etecniche di elevata efficacia, di formazione e disostegno professionale facendo ricorso anche alletecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Partecipano alle attività di formazione, in relazioneai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e ilpersonale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole,singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione disoggetti qualificati o accreditati, nonché dellacooperazione di istituzioni ed enti presenti sulterritorio.

3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree aforte processo immigratorio, tenendo conto delleesperienze già realizzate l’amministrazione promuovel’organizzazione di seguenti attività formative: * pronto intervento linguistico, * corsi specifici sull’insegnamento della linguaitaliana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversadall’italiano, * approfondimento delle tematiche dell’educazioneinterculturale, * produzione e diffusione di materiali didattici.

4. A seguito di specifiche intese i corsi perl’insegnamento della lingua italiana ad allievi edadulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possonoanche essere offerti dalle Università come corsi diperfezionamento. Per la predisposizione di materiali peril pronto intervento linguistico e per la messa adisposizione di risorse didattiche si fa ricorso alletecnologie della comunicazione e dell’informazione.

5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attivitàle scuole e l’amministrazione si avvalgono della

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collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati,cooperano con le iniziative già realizzate o in corso daparte degli enti locali, delle associazioni espressionedelle comunità di immigrati, delle organizzazioni nongovernative e delle associazioni di volontariatoriconosciute.

ART.70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO INAMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI

1.Gli obiettivi delle iniziative di formazionefinalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo dispecifiche competenze per insegnanti che operano neicentri territoriali permanenti, nei corsi serali dellescuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gliospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazionedelle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche diformazione permanente. L’Amministrazione garantisce chespecifiche iniziative siano rivolte ai docenti cheoperano o che intendano operare in tali settori.

2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversicontesti e processi di apprendimento, ad accrescere lafamiliarità con le metodologie attive di insegnamento, asviluppare la padronanza delle strategie formative(modularità, riconoscimento dei crediti formativi eprofessionali, percorsi individuali di apprendimento,certificazione delle competenze).

3. In questa prospettiva il campo di azione potràampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processidi rinnovamento nel settore della formazione integrata edei modelli di cooperazione tra l’istruzione e laformazione professionale. 4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negliistituti di prevenzione e pena il MPI realizza le

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necessarie intese, con i Ministeri della Salute e diGiustizia, per la programmazione, l’organizzazione e lafinalizzazione delle attività.

ART.71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE

1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dallasottoscrizione definitiva del presente CCNL, siaistituita una Commissione, tra il MPI e le OO.SS.firmatarie, che persegua l’obiettivo di programmare erealizzare qualificate e certificate iniziative diformazione nazionale per il personale del comparto.

2. La costituzione della predetta Commissione non potràcomportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazionealla stessa sarà a titolo gratuito per tutti icomponenti.

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CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

ART.72 - FINALITÀ

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme dipartecipazione e di collaborazione dei soggettiinteressati al sistema di prevenzione e di sicurezzadell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94 comemodificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sullanecessità di realizzare l’intero sistema di prevenzioneall’interno delle istituzioni scolastiche sulla base deicriteri e delle modalità previste dai successivi articolidel presente capo, in coerenza con le norme legislativedi riferimento e con quanto stabilito dal contrattocollettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materiadi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelcomparto pubblico.

ART.73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, intutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, èeletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possaessere individuato, la RSU designa altro soggettodisponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successiviAccordi quadro modificassero in tutto o in parte lanormativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersirecepita previo confronto con le OO.SS del compartoscuola.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è

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contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti asolo titolo esemplificativo concordano sulle seguentiindicazioni:

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hadiritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispettodei limiti previsti dalla legge; egli segnalapreventivamente al dirigente scolastico le visite cheintende effettuare negli ambienti di lavoro; talivisite possono svolgersi congiuntamente con ilresponsabile del servizio di prevenzione o un addettoda questi incaricato;

laddove il D.lgs.626/94 prevede l’obbligo da partedel dirigente scolastico di consultare ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, laconsultazione si deve svolgere in modo da garantirela sua effettività e tempestività; pertanto ildirigente scolastico consulta il rappresentante deilavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventiper i quali la disciplina legislativa prevede unintervento consultivo del rappresentante deilavoratori per la sicurezza; in occasione dellaconsultazione il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinionisulle tematiche oggetto di consultazione; laconsultazione deve essere verbalizzata e nel verbale,depositato agli atti, devono essere riportate leosservazioni e le proposte del rappresentante deilavoratori per la sicurezza. Inoltre ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza èconsultato sulla designazione del responsabile edegli addetti del servizio di prevenzione, sul pianodi valutazione dei rischi, programmazione,realizzazione e verifica della prevenzionenell’istituzione scolastica; è altresì consultato inmerito all’organizzazione della formazione di cuiall’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delleattività di consultazione di cui sopra sono riportati

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in apposito verbale sottoscritto dal rappresentantedei lavoratori per la sicurezza.

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hadiritto di ricevere le informazioni e ladocumentazione relativa alla valutazione dei rischi ealle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti lesostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gliimpianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambientidi lavoro, la certificazione relativa all’idoneitàdegli edifici, agli infortuni e alle malattieprofessionali; riceve inoltre informazioniprovenienti dai servizi di vigilanza;

il dirigente scolastico su istanza del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza è tenuto a forniretutte le informazioni e la documentazione richiesta;il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ètenuto a fare delle informazioni e documentazionericevute un uso strettamente connesso alla suafunzione;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hadiritto alla formazione specifica previstaall’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato edel relativo Accordo quadro. La formazione delrappresentante dei lavoratori per la sicurezza deveprevedere un programma base di minimo 32 ore; icontenuti della formazione sono quelli previsti dalD.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del16/1/1997; in sede di organismo paritetico possonoessere proposti percorsi formativi aggiuntivi inconsiderazione di particolari esigenze;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonpuò subire pregiudizio alcuno a causa dellosvolgimento della propria attività e nei suoiconfronti si applicano le tutele previste dalla leggeper le rappresentanze sindacali;

per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 delD.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre

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ai permessi già previsti per le rappresentanzesindacali, utilizzano appositi permessi retribuitiorari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante;per l’espletamento e gli adempimenti previsti daipunti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 delD.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sonoconsiderati tempo di lavoro.

ART.74 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

1. Alle delegazioni trattanti a livello scolasticoregionale, sono affidati i compiti e i ruolidell'organismo paritetico di cui all'art. 20 delD.lgs.626/94.

2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozionedelle iniziative formative e informative nei confrontidei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggettiad essi equiparati e dei loro rappresentanti, diorientamento degli standard di qualità di tutto ilprocesso formativo, di raccordo con i soggettiistituzionali di livello territoriale operanti in materiadi salute e sicurezza per favorire la realizzazione didette finalità. Inoltre, tali organismi assumono lafunzione di prima istanza di riferimento in merito acontroversie sorte sull’applicazione dei diritti dirappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle

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norme vigenti legislative e contrattuali non escludendola via giurisdizionale.

ART.75 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLASICUREZZA

1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi inmateria di igiene e sicurezza l’Osservatorio NazionaleParitetico ha il compito di monitorare lo stato diapplicazione della normativa, di coordinare l'azione deicomitati paritetici territoriali, di avanzare proposteagli organi competenti in merito alla normativa e allesue applicazioni, di fare da raccordo con i soggettiistituzionali a livello nazionale operanti in materia disalute e sicurezza.

ART.76 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente capo si faesplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96,al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 ealla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

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CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

ART.77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. La struttura della retribuzione del personale docente,educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuolasi compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:a)stipendio tabellare per posizioni stipendiali; b)posizioni economiche orizzontali;c)eventuali assegni “ad personam”.

- trattamento accessorio: a)retribuzione professionale docenti;b)compenso per le funzioni strumentali del personale

docente;c)d)compenso per le ore eccedenti e le attività

aggiuntive;e)indennità di direzione dei DSGA;f)compenso individuale accessorio per il personale

ATA;g)compenso per incarichi ed attività al personale

ATA;h)indennità e compensi retribuiti con il fondo

d’istituto;i)altre indennità previste dal presente contratto

e/o da specifiche disposizioni di legge.2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegnoper il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio1988, n.153 e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventicarattere fisso e continuativo sono corrispostecongiuntamente in unica soluzione mensile.

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ART.78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1.Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2,del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misuremensili lorde, per tredici mensilità, indicatenell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.

2.Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, ivalori degli stipendi annui sono rideterminati nellemisure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.

3.Al personale educativo spetta il trattamento economicoprevisto per i docenti di scuola dell’infanzia eprimaria.

ART.79 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE

1.Al personale scolastico è attribuito un trattamentoeconomico differenziato per posizioni stipendiali. Ilpassaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potràessere acquisito al termine dei periodi previstidall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertatoutile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti allafunzione. Il servizio si intende reso utilmente qualorail dipendente, nel periodo di maturazione dellaposizione stipendiale, non sia incorso in sanzionidisciplinari definitive implicanti la sospensione dalservizio; in caso contrario il passaggio alla posizionestipendiale superiore potrà essere ritardato, permancata maturazione dei requisiti richiesti, nellefattispecie e per i periodi seguenti:

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a.due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizioper una durata superiore ad un mese per il personaledocente e in caso di sospensione del lavoro di duratasuperiore a cinque giorni per il personale ATA;

b.un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare disospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a unmese per il personale docente e fino a cinque giorniper il personale ATA.

ART.80 - TREDICESIMA MENSILITA’

1.Al personale con rapporto di lavoro a tempoindeterminato o a tempo determinato spetta unatredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembredi ogni anno.

2.L’importo della tredicesima mensilità è pari altrattamento fondamentale spettante al personale nelmese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commisuccessivi.

3.La tredicesima mensilità è corrisposta per intero alpersonale in servizio continuativo dal primo gennaiodello stesso anno.

4.Nel caso di servizio prestato per un periodo inferioreall’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corsodell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di undodicesimo per ogni mese di servizio prestato ofrazione di mese superiore a 15 giorni.

5.I ratei della tredicesima non spettano per i perioditrascorsi in aspettativa per motivi personali o di

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famiglia o in altra condizione che comporti lasospensione o la privazione del trattamento economico enon sono dovuti al personale cessato dal servizio permotivi disciplinari.

6.Per i periodi temporali che comportino la riduzione deltrattamento economico, il rateo della tredicesimamensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridottonella stessa proporzione della riduzione deltrattamento economico.

ART.81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1.Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hannoeffetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensiper le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sultrattamento ordinario di quiescenza, normale eprivilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equoindennizzo e sull’assegno alimentare.

2.I benefici economici risultanti dall’applicazionedell’art. 78 sono corrisposti integralmente allescadenze e negli importi ivi previsti al personalecomunque cessato dal servizio, con diritto a pensionenel periodo di vigenza contrattuale. Agli effettidell’indennità di buonuscita e di licenziamento siconsiderano solo gli incrementi maturati alla data dicessazione dal servizio.

ART.82 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALEATA.

1.Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado edelle istituzioni educative, è corrisposto, con le

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decorrenze a fianco indicate, un compenso individualeaccessorio, nelle misure e con le modalità di seguitoindicate, salvo restando l’eventuale residuasussistenza di compensi corrisposti ad personam.

2.Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nellemisure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella3.

3.Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso IncentivanteAccessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base dicalcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto(TFR), in aggiunta alle voci retributive già previstedal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

4.A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire lacopertura dei futuri oneri derivanti dall’incrementodei destinatari della disciplina del trattamento difine rapporto, è posto annualmente a carico delledisponibilità complessive del fondo dell’istituzionescolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo parial 6,91% del valore del Compenso IncentivanteAccessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno.Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtatodell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiorioneri per il personale che progressivamente saràsoggetto alla predetta disciplina.

5.Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempodeterminato, è corrisposto secondo le seguentispecificazioni:a.dalla data di assunzione del servizio, per ciascun

anno scolastico, al personale ATA con rapporto diimpiego a tempo determinato su posto vacante edisponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;

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b.dalla data di assunzione del servizio, e per unmassimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, alpersonale ATA con rapporto di impiego a tempodeterminato fino al termine delle attivitàdidattiche.

6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali edamministrativi detto compenso viene corrispostonell’ambito delle indennità di direzione di cuiall’art.56.

7 .Il compenso individuale accessorio in questione spettain ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi diservizio effettivamente prestato o situazioni di statoassimilate al servizio;

8. Per i periodi di servizio o situazioni di statoassimilate al servizio inferiori al mese detto compenso èliquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascungiorno di servizio prestato o situazioni di statoassimilate al servizio.

9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17,comma 8, lettera a).

10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni distato che comportino la riduzione dello stipendio ilcompenso medesimo è ridotto nella stessa misura.

11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapportoall’orario risultante dal contratto.

12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alleritenute previste per i compensi accessori. Alla sualiquidazione mensile provvedono le direzioni provincialidel tesoro (DPT).

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13. A tutto il personale ATA a tempo determinato eindeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalleeconomie realizzate nell’applicazione progressionieconomiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA(96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi perl’anno 2007), è corrisposta un compenso una-tantum pari a€ 344,65 in ragione del servizio prestato nel bienniocontrattuale 2006/07.

ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.

1.La retribuzione professionale docenti di cui all’art.81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misuremensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegataTabella 4.

2.Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzioneprofessionale docenti, di cui al comma 1, è inclusanella base di calcolo utile ai fini del trattamento difine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributivegià previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29luglio 1999.

3.A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire lacopertura dei futuri oneri derivanti dall’incrementodei destinatari della disciplina del trattamento difine rapporto, è posto annualmente a carico delledisponibilità complessive del fondo dell’istituzionescolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo parial 6,91% del valore della retribuzione professionaledocenti effettivamente corrisposta in ciascun anno.Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato

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dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiorioneri per il personale che progressivamente saràsoggetto alla predetta disciplina.

4.Al personale docente ed educativo, a valere sulla quotaaggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivantidalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali deidocenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneririflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46complessiva in ragione del servizio prestato da ciascundocente durante l’anno 2006.

ART.84 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.Le risorse destinate al finanziamento del fondo diIstituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal31.12.2007 ed a valere sull’anno 2008, di un importopari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilitàper ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005,corrispondente allo 0,11% della massa salariale allapredetta data.

2.Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e IIalinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordouna diversa finalizzazione, poiché destinate a copriregli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82e 83 del presente CCNL, conseguentemente sono stornatiin via definitiva dalle risorse complessive del fondo adecorrere dall’anno 2006.

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ART.85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PERIL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo dellerisorse del fondo dell’istituzione scolastica di cuiall’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite,annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ededucative, in relazione ai seguenti criteri:

15 % in funzione del numero delle sedi dierogazione del servizio;

68 % in funzione del numero degli addettiindividuati dai decreti interministeriali qualeorganico di diritto di tutto il personale docentee del personale amministrativo, educativo, tecnicoed ausiliario;

17 % in funzione del numero degli addettiindividuati dal decreto interministeriale qualeorganico di diritto del personale docente degliistituti secondari di secondo grado.

2.I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valoriunitari che ne discendono saranno oggetto diaggiornamento nei successivi bienni contrattuali, alfine di renderli compatibili con le future risorsecontrattuali, con le variazioni delle sedi dierogazioni del servizio e dell’organico di diritto,nonché con gli effetti derivanti dall’art.82, comma 4,art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.

3.A seguito dell’introduzione dei criteri definiti alcomma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale daconcludersi entro 30 giorni dalla definitivasottoscrizione del presente CCNL saranno individuatigli esatti valori unitari annui relativi a ciascunasede di erogazione e addetto individuato dall’organicodi diritto.

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ART.86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIOPRESSO EX IRRE e MPI

1.Per l’erogazione di compensi per il trattamentoaccessorio da corrispondere al personale docente,educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE ecomandato nell’Amministrazione centrale e perifericadel MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché alpersonale con incarico di supervisione nelle attivitàdi tirocinio sono corrisposti compensi accessori nellemisure e secondo le modalità definite nel CCNI del18.2.2003.

2.Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sonodestinate il 50% delle risorse di cui all’art.18,ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restantequota del 50% alimenta le risorse complessive per ilfinanziamento del fondo dell’istituzione scolastica dicui all’art. 84 del presente CCNL.

3.Le risorse non utilizzate alla fine dell’eserciziofinanziario alimentano le risorse complessive per ilfinanziamento del fondo dell’istituzione scolastica dicui all’art. 84 del presente CCNL.

ART.87 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

1.Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, finoad un massimo di 6 settimanali, del personaleinsegnante di educazione fisica nell’avviamento allapratica sportiva, vanno individuate ed erogatenell’ambito di uno specifico progetto contenuto nelPOF, progetto che può riguardare anche la prevenzionedi paramorfismi fisici degli studenti.

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2.Ferma restando la spesa complessiva sostenuta neldecorso anno scolastico, il compenso in parola puòessere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995,ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti dieducazione fisica impegnati nel progetto in servizionell’istituzione scolastica.

3.Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazionefisica è erogato, nel limite orario settimanale delprecedente comma 1, il compenso per le ore eccedenticon la maggiorazione prevista dal presente articolo.

ART.88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDOD’ISTITUTO

1.Le attività da retribuire, compatibilmente con lerisorse finanziarie disponibili, sono quelle relativealle diverse esigenze didattiche, organizzative, diricerca e di valutazione e alle aree di personaleinterno alla scuola, eventualmente prevedendo compensianche in misura forfetaria, da definire in sede dicontrattazione, in correlazione con il POF., sudelibera del consiglio di circolo o d’istituto, ilquale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegiodei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo,dovrà tenere conto anche con riferimento alleconsistenze organiche delle aree, docenti ed ata, deivari ordini e gradi di scuola eventualmente presentinell'unità scolastica e delle diverse tipologie diattività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsiserali, convitti).

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Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse delpresente articolo va prioritariamente orientata agliimpegni didattici in termini di flessibilità, oreaggiuntive di insegnamento, di recupero e dipotenziamento. La progettazione va ricondotta adunitarietà nell’ambito del POF, evitando laburocratizzazione e le frammentazione dei progetti.Nella determinazione delle misure unitarie dei compensidovrà essere posta particolare attenzione a costituireun ragionevole equilibrio tra le diverse componentidella retribuzione.

2.Con il fondo sono, altresì, retribuite:a.Il particolare impegno professionale “in aula”

connesso alle innovazioni e alla ricercadidattica, la flessibilità organizzativa edidattica che consiste nelle prestazioniconnesse alla turnazione ed a particolari formedi flessibilità dell’orario, alla suaintensificazione mediante una diversa scansionedell’ora di lezione ed all’ampliamento delfunzionamento dell’attività scolastica, previstenel regolamento sull’autonomia. Per il personaledocente ed educativo in servizio nelleistituzioni scolastiche che abbiano attivato laflessibilità organizzativa e didattica spetta uncompenso definito in misura forfetaria incontrattazione integrativa d’istituto;

b.le attività aggiuntive di insegnamento. Esseconsistono nello svolgimento, oltre l’orarioobbligatorio di insegnamento e fino ad unmassimo di 6 ore settimanali, di interventididattici volti all’arricchimento e allapersonalizzazione dell’offerta formativa, conesclusione delle attività aggiuntive diinsegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4agosto 1995 e di quelle previste dal precedente

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art.86. Per tali attività spetta un compensonelle misure stabilite nella Tabella 5;

c.le ore aggiuntive prestate per l’attuazione deicorsi di recupero per gli alunni con debitoformativo. Tali attività sono parte integrantedell’offerta formativa dell’istituto, sonoprogrammate dal collegio dei docenti in coerenzacon il POF e con i processi di valutazioneattivati.

d.le attività aggiuntive funzionaliall’insegnamento. Esse consistono nellosvolgimento di compiti relativi allaprogettazione e alla produzione di materialiutili per la didattica, con particolareriferimento a prodotti informatici e in quellepreviste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) delpresente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Pertali attività spetta un compenso nelle misurestabilite nella Tabella 5;

e.le prestazioni aggiuntive del personale ATA, checonsistono in prestazioni di lavoro oltrel’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazionedi prestazioni lavorative dovute anche aparticolari forme di organizzazione dell’orariodi lavoro connesse all’attuazionedell’autonomia. Per tali attività spetta uncompenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;

f.i compensi da corrispondere al personale docenteed educativo, non più di due unità, della cuicollaborazione il dirigente scolastico intendeavvalersi nello svolgimento delle propriefunzioni organizzative e gestionali. Talicompensi non sono cumulabili con il compenso perle funzioni strumentali al piano dell’offertaformativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;

g.le indennità di turno notturno, festivo,notturno-festivo con le modalità stabilite nel

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CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite conla Tabella 7;

h.l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo,nei casi in cui non sia già prevista a carico disoggetti diversi dal MPI in base alla normativavigente - nel qual caso potrà essere contrattatala relativa rivalutazione-, con le modalitàstabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misuredefinite con la Tabella 8;

i.il compenso spettante al personale che in basealla normativa vigente sostituisce il DSGA o nesvolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIAgià in godimento;

j.la quota variabile dell’indennità di direzionedi cui all’art.56 del presente CCNL spettante alDSGA con le modalità stabilite nel CCNI del31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella9;

k.compensi per il personale docente, educativo edATA per ogni altra attività deliberata dalconsiglio di circolo o d’istituto nell’ambitodel POF;

l.particolari impegni connessi alla valutazionedegli alunni.

ART.89 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

1.Al personale DSGA possono essere corrisposti, fattosalvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, letterai), esclusivamente i seguenti compensi a carico delfondo d'istituto:

a.per compensi per lavoro straordinario per unmassimo di 100 ore annue;

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b.per attività e prestazioni aggiuntive connesse aprogetti finanziati con risorse dell’UE, da entipubblici e da soggetti privati.

ART.90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE ECONOMICA

1.In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo traGoverno e sindacati del 29 maggio 2007, le parti sirincontreranno per la sottoscrizione dell’accordorelativo al riconoscimento dei benefici economici inordine alla integrazione delle risorse contrattuali peril biennio 2006-2007, non appena verrà approvata lalegge finanziaria per l’anno 2008, contenente gliappositi stanziamenti aggiuntivi.

2.Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate adattribuire decorrenza febbraio 2007 all’aumentostipendiale a regime indicato nella Tabella 2, nonchéad aumentare le quantità complessive delle risorseindicate nell’art. 84, comma 1, finalizzate al fondodell’istituzione scolastica per la contrattazioneintegrativa, in modo da garantirne un ammontare pariallo 0,5% del monte salari al 31.12.2005 del personaledocente.

3.Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno altresìdisponibili per la valorizzazione del personale docentele risorse derivanti dal processo triennale dirazionalizzazione del medesimo personale docenteconclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210milioni di euro al lordo degli oneri riflessi dal31.12.2007. Nella sequenza sarà valutata l’opportunitàdell’istituzione della tredicesima mensilità sul CIA,RPD e indennità di direzione o, in alternativa,l’eventuale incremento della retribuzione base.

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4.Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricercadidattica in classe, all’innovazione e agli interventididattici integrativi saranno ripartite con particolareattenzione rivolta alle scuole dove il sistema divalutazione maggiormente rilevi disagio ambientale efunzionale, nonché alle istituzioni che avrannoevidenziato un particolare successo formativo a seguitodelle oggettive verifiche previste dal medesimo sistemadi valutazione.

5.Al fine di operare un completa ricognizione di tutte lerisorse utilizzabili in sede di contrattazioneintegrativa le Parti si impegnano a redigere un elencoesaustivo delle singole poste finanziarie e delle lorocorrispondenti finalità.

6.Si procederà altresì al riesame e all’omogenizzazionedelle materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86,ricercando altresì una progressiva equiparazione trainsegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

7.Si procederà inoltre a definire i compensi per ipresidenti e i commissari incaricati dell’esame diStato, ai sensi dell’art.4, comma 10, della leggen.1/2007.

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CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

SEZIONE I - Personale docente

ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole diogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme dicui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n.297 del 1994 .

2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegialied in attesa del loro riordino, al fine di garantire alpersonale docente ed educativo procedure disciplinaricerte, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dallastipula del presente contratto, le Parti regoleranno conapposita sequenza contrattuale l’intera materia.

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico eausiliario

ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente adegua il proprio comportamentoall’obbligo costituzionale di servire esclusivamente laRepubblica con impegno e responsabilità e di rispettare iprincìpi di buon andamento e imparzialità dell'attivitàamministrativa, anteponendo il rispetto della legge e

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l'interesse pubblico agli interessi privati propri edaltrui.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorirel'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazionetra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza digarantire la migliore qualità del servizio, il dipendentedeve in particolare: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalitài compiti costituenti esplicazione del profiloprofessionale di titolarità; b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservandole norme del presente contratto, le disposizioni perl'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitedall'Amministrazione scolastica, le norme in materia disicurezza e di ambiente di lavoro; c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modiprevisti dalle norme vigenti; d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cuidisponga per ragioni d'ufficio; e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte leinformazioni cui abbia titolo, nel rispetto delledisposizioni in materia di trasparenza e di accesso alleattività amministrative previste dalla legge 7 agosto1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessavigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare leprocedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPRn.445/2000 in tema di autocertificazione; f) favorire ogni forma di informazione e dicollaborazione con le famiglie e con gli alunni; g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alleformalità previste per la rilevazione delle presenze enon assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazionedel dirigente scolastico;

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h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapportiinterpersonali e con gli utenti condotta uniformata nonsolo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,all'esigenza di coerenza con le specifiche finalitàeducative dell'intera comunità scolastica, astenendosi dacomportamenti lesivi della dignità degli altridipendenti, degli utenti e degli alunni; i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e adattività lavorative, ancorché non remunerate, in periododi malattia od infortunio; l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delleproprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti daisuperiori. Se ritiene che l'ordine sia palesementeillegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chil'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine èrinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordinequando l'atto sia vietato dalla legge penale ocostituisca illecito amministrativo; m) tenere i registri e le altre forme di documentazionepreviste da specifiche disposizioni vigenti per ciascunprofilo professionale; n) assicurare l'integrità degli alunni secondo leattribuzioni di ciascun profilo professionale; o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; p) non valersi di quanto è di proprietàdell'Amministrazione per ragioni che non siano diservizio; q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,compensi, regali o altre utilità in connessione con laprestazione lavorativa; r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolanol'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte delpersonale e non introdurre, salvo che non sianodebitamente autorizzate, persone estranee

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all'Amministrazione stessa in locali non aperti alpubblico; s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza edimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamentodelle stesse; t) in caso di malattia, dare tempestivo avvisoall'ufficio di appartenenza, salvo comprovatoimpedimento; u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni oad attività che possano coinvolgere direttamente oindirettamente propri interessi finanziari o nonfinanziari.

ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92del presente contratto danno luogo, secondo la gravitàdell'infrazione, previo procedimento disciplinare,all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;c) multa di importo variabile fino ad un massimo diquattro ore di retribuzione;d) sospensione dal servizio con privazione dellaretribuzione fino a dieci giorni;e) licenziamento con preavviso;f) licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimproveroverbale, non può adottare alcun provvedimentodisciplinare nei confronti del dipendente senza previacontestazione scritta dell'addebito - da effettuarsientro 20 giorni da quando il soggetto competente per lacontestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto aconoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua

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difesa con l'eventuale assistenza di un procuratoreovvero di un rappresentante dell'associazione sindacalecui aderisce o conferisce mandato.

3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti èconvocato con lettera per la difesa non prima che sianotrascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento delfatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia disua competenza, ai sensi del successivo art. 94, ildirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestareal dipendente per l'istruzione del procedimento, dandonecontestuale comunicazione all'interessato.

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore,è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttoririguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro120 giorni dalla data di contestazione di addebito.Qualora non sia stato portato a termine entro tale data,il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinarisulla base degli accertamenti effettuati e dellegiustificazioni addotte dal dipendente, irroga lasanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1.Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo aprocedere disciplinarmente dispone la chiusura delprocedimento, dandone comunicazione all'interessato.

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8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano illavoratore dalle eventuali responsabilità di altro generenelle quali egli sia incorso.

9. I termini di cui al presente articolo devonointendersi come perentori.

10. Per quanto non previsto dalla presente disposizionesi rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .

11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, sirinvia al capo XII del presente CCNL.

ART.94 - COMPETENZE

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e lamulta sono inflitti dal dirigente scolastico.

2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione finoad un massimo di 10 giorni, il licenziamento conpreavviso e il licenziamento senza preavviso sonoinflitti dal Direttore generale regionale.

ART.95 - CODICE DISCIPLINARE 1. Nel rispetto del principio di gradualità eproporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravitàdella mancanza ed in conformità di quanto previstodall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entitàdi ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazioneai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anchedella prevedibilità dell'evento;

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b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavorooccupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causatoall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero aldisservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,con particolare riguardo al comportamento del lavoratore,ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennioprevisto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo traloro.

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio diriferimento comporta una sanzione di maggiore gravità traquelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiutecon unica azione od omissione o con più azioni odomissioni tra loro collegate ed accertate con un unicoprocedimento, è applicabile la sanzione prevista per lamancanza più grave se le suddette infrazioni sono punitecon sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimproveroverbale o scritto al massimo della multa di importo paria quattro ore di retribuzione si applica, graduandol'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui alcomma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche intema di assenze per malattia, nonché dell'orario dilavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza versoi superiori o altri dipendenti o nei confronti deigenitori, degli alunni o del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnatiovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o

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strumenti affidati al dipendente o sui quali, inrelazione alle sue responsabilità, debba espletare azionedi vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzionedegli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne siaderivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte atutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispettodi quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoroe, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; g) violazione di doveri di comportamento non ricompresispecificatamente nelle lettere precedenti, da cui siaderivato disservizio ovvero danno o pericoloall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dalbilancio della scuola e destinato ad attività sociali afavore degli alunni.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dalservizio con privazione della retribuzione fino a unmassimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità dellasanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 cheabbiano comportato l'applicazione del massimo dellamulta; b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni oarbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,l'entità della sanzione è determinata in relazione alladurata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, aldisservizio determinatosi, alla gravità della violazionedei doveri del dipendente, agli eventuali danni causatiall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

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d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, atrasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) testimonianza falsa o reticente in procedimentidisciplinari o rifiuto della stessa; f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, dialtri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti dilavoro, anche con genitori, alunni o terzi; h) manifestazioni ingiuriose nei confrontidell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertàdi pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del1970;i) atti, comportamenti o molestie, anche di caratteresessuale, che siano lesivi della dignità della persona; l) violazione di doveri di comportamento non ricompresispecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, aigenitori, agli alunni o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento conpreavviso di applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nellemancanze previste nel comma 6, anche se di diversanatura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza traquelle previste nel medesimo comma, che abbia comportatol'applicazione della sanzione di dieci giorni disospensione dal servizio e dalla retribuzione; b) occultamento, da parte del responsabile dellacustodia, del controllo o della vigilanza, di fatti ecircostanze relativi ad illecito uso, manomissione,distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenzadell'Amministrazione o ad essa affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento disposto permotivate esigenze di servizio;

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d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio perun periodo superiore a dieci giorni consecutivilavorativi; e) persistente insufficiente rendimento o fatti chedimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamenteagli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che,commesso fuori del servizio e non attinente in viadiretta al rapporto di lavoro, non ne consenta laprosecuzione per la sua specifica gravità; g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresispecificatamente nelle lettere precedenti di gravitàtale, secondo i criteri di cui al comma 1, da nonconsentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senzapreavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiuriegravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altridipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti dilavoro, anche con utenti; b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante laproduzione di documenti falsi e, comunque, con mezzifraudolenti; c)condanne passate in giudicato:

1.di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e316 bis del codice penale;

2.quando alla condanna consegua comunquel’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3.per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1,della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commessoin servizio o fuori servizio che, pur non attenendo invia diretta al rapporto di lavoro, non ne consentaneanche provvisoriamente la prosecuzione per la suaspecifica gravità;

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e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anchenon consistenti in illeciti di rilevanza penale per iquali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti diterzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzioneneppure provvisoria del rapporto di lavoro.

9. Al codice disciplinare di cui al presente articolodeve essere data la massima pubblicità medianteaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.Tale forma di pubblicità è tassativa e non può esseresostituita con altre.

ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EPROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fattiilleciti, commessi in servizio, di rilevanza penalel'amministrazione inizia il procedimento disciplinare edinoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinarerimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cuil'obbligo della denuncia penale emerga nel corso delprocedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente,quando l'amministrazione venga a conoscenzadell'esistenza di un procedimento penale a carico deldipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimentodisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenzadefinitiva.

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4,della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimentodisciplinare sospeso ai sensi del presente articolo èriattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione

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ha avuto notizia della sentenza definitiva e si concludeentro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentementesospeso è riattivato entro 90 giorni da quandol'amministrazione ha avuto notizia della sentenzadefinitiva e deve concludersi entro i successivi 120giorni dalla sua riattivazione.

5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95,come conseguenza delle condanne penali citate nei commi7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattereautomatico, essendo correlata all'esperimento delprocedimento disciplinare, salvo quanto previstodall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previstodall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinaresospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto delgiudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,siano state contestate altre violazioni, il procedimentomedesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente alcomma 6.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trovaapplicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), esuccessivamente assolto a seguito di revisione delprocesso, ha diritto, dalla data della sentenza diassoluzione, alla riammissione in servizio nella medesimasede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,

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nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianitàposseduta all'atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, èreinquadrato, nell'area e nella posizione economica incui è confluita la qualifica posseduta al momento dellicenziamento qualora sia intervenuta una nuovaclassificazione del personale. In caso di premorienza, ilconiuge o il convivente superstite e i figli hannodiritto a tutti gli assegni che sarebbero statiattribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o dilicenziamento, escluse le indennità comunque legate allapresenza in servizio ovvero alla prestazione di lavorostraordinario.

ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTOPENALE

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittivadella libertà personale è sospeso d'ufficio dal serviziocon privazione della retribuzione per la durata dellostato di detenzione o comunque dello stato restrittivodella libertà.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo,cessato lo stato di restrizione della libertà personale,può prolungare il periodo di sospensione del dipendente,fino alla sentenza definitiva alle medesime condizionidel comma 3.

3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio conprivazione della retribuzione anche nel caso in cui siasottoposto a procedimento penale che non comporti larestrizione della libertà personale quando sia statorinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al

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rapporto di lavoro o comunque per fatti tali dacomportare, se accertati, l'applicazione della sanzionedisciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95,commi 8 e 9.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dalservizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs.n.267/2000.

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, dellalegge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione dicui al presente articolo, possono essere applicate lemisure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimireati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,ancorché sia concessa la sospensione condizionale dellapena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applicaquanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti traprocedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sonocorrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzionefondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ovespettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione oproscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7,quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare atitolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovutoal lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse leindennità o compensi per servizi speciali o perprestazioni di carattere straordinario. Ove il giudiziodisciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del

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medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguagliodovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione delprocedimento disciplinare a seguito di condanna penale,ove questo si concluda con una sanzione diversa dallicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso saràconguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,escluse le indennità o compensi per servizi e funzionispeciali o per prestazioni di carattere straordinario,nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quellieventualmente inflitti a seguito del giudiziodisciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare delservizio a causa di procedimento penale, la stessaconserva efficacia, se non revocata, per un periodo ditempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso taletermine la sospensione cautelare è revocata di diritto eil dipendente riammesso in servizio. Il procedimentodisciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito delprocedimento penale.

11. I procedimenti disciplinari in corso alla data distipulazione del presente contratto vanno portati atermine secondo le procedure vigenti alla data del loroinizio.

ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale opsichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato daldatore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro

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personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti,atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti neltempo in modo sistematico ed abituale, aventiconnotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie talida comportare un’afflizione lavorativa idonea acompromettere la salute e/o la professionalità e ladignità del dipendente sul luogo di lavoro, finoall’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto dilavoro.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche conriferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviareadeguate ed opportune iniziative al fine di contrastarel’evenienza di tali comportamenti; viene pertantoistituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigoredel presente contratto, uno specifico comitato pariteticopresso ciascun Ufficio scolastico regionale con iseguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo equalitativo del fenomeno; b) individuazione delle possibili cause, con particolareriferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni dilavoro o fattori organizzativi e gestionali che possanodeterminare l'insorgere di situazioni persecutorie o diviolenza morale; c) proposte di azioni positive in ordine allaprevenzione delle situazioni che possano favorirel’insorgere del mobbing; d) formulazione di proposte per la definizione dei codicidi condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alDirettore regionale per i connessi provvedimenti, tra iquali rientrano, in particolare, la costituzione e ilfunzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito dellestrutture esistenti, l'istituzione della figura del

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consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizionedei codici di condotta, sentite le organizzazionisindacali firmatarie del presente CCNL.

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno,i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambitodei piani generali per la formazione, idonei interventiformativi e di aggiornamento del personale, che possonoessere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti unamaggiore consapevolezza della gravità del fenomeno edelle sue conseguenze individuali e sociali;b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendentiattraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delledinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare ilrecupero della motivazione e dell'affezione all'ambientelavorativo da parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da uncomponente designato da ciascuna delle organizzazionisindacali firmatarie del presente CCNL e da un parinumero di rappresentanti dell'Amministrazione. Ilpresidente del comitato viene alternativamente designatotra i rappresentanti dell'Amministrazione ed ilvicepresidente dai componenti di parte sindacale. Perogni componente effettivo è previsto un componentesupplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica deicomitati, di essi fa parte anche un rappresentante delcomitato per le pari opportunità, appositamente designatoda quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo trale attività dei due organismi.

6. Gli Uffici scolastici regionali favorisconol'operatività dei comitati e garantiscono tutti glistrumenti idonei al loro funzionamento. In particolarevalorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambitolavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I

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comitati sono tenuti a redigere una relazione annualesull'attività svolta.

7. I comitati di cui al presente articolo rimangono incarica per la durata di un quadriennio e comunque finoalla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitatipossono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIESESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I Direttori generali regionali danno applicazione,con proprio atto, al codice di condotta relativo aiprovvedimenti da assumere nella lotta contro le molestiesessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dallaraccomandazione della Commissione europea del27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titoloesemplificativo al n. 1 del presente contratto perfornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto cosìadottato i Direttori generali regionali dannoinformazione preventiva alle OO.SS. firmatarie delpresente CCNL.

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CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

ART.100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi avertenze che interessino le istituzioni scolasticheitaliane di uno o più paesi esteri sono comunicate alMinistero degli affari esteri - Direzione generale per lapromozione e la cooperazione culturale - il quale neinforma la Presidenza del consiglio dei ministri -Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MPI -Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello dicircoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzataal console territorialmente competente.

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presenteaccordo, organismi di conciliazione presso il Ministerodegli affari esteri, per i conflitti che interessino ilpersonale in servizio in uno o più paesi esteri, e pressogli uffici consolari, per i conflitti a livello dicircoscrizione consolare.

ART.101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italiadi cui al capo II si applica al personale della scuola inservizio all’estero, ivi compresa la costituzione delleR.S.U. Le relazioni sindacali si articolano a livello dicontrattazione integrativa nazionale presso il MinisteroAffari Esteri e a livello decentrato presso le

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Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paeseospite, i Consolati, per il personale dei corsi di linguaitaliana e per il personale statale delle scuole private,e presso le istituzioni scolastiche italiane stataliall’estero.

2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazioneintegrativa e decentrata a livello di Ministero ècostituita da un delegato del Ministro degli Esteri, chela presiede, da un delegato del MPI e da unarappresentanza dei titolari degli Uffici interessatidell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella delMIUR.

3. Con la contrattazione integrativa di cui al commaprecedente, sarà anche determinato il trattamento deipermessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardoall'assegno di sede, fermo restando che questo spettacomunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13,comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cuiall'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .

4. Per la contrattazione integrativa a livello diAmbasciata, la delegazione di parte pubblica è costituitadall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede,e da una rappresentanza dei titolari degli Ufficiconsolari interessati. Presso gli Uffici consolari dettadelegazione è costituita tenendo conto della strutturaorganizzativa degli Uffici stessi.Presso le istituzioni scolastiche italiane stataliall’estero, la delegazione di parte pubblica è costituitadal dirigente scolastico.Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituiteai sensi dell’art. 7.

5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui alpresente articolo vengono individuate per ogni funzione

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le specificità e le competenze in raccordo con leparticolari situazioni esistenti all’estero. Nell’ambito di una politica di diffusione della linguaitaliana quale riscontro ad una crescente e sempre piùarticolata domanda, si può prevedere la possibilità dicollaborazioni plurime effettuate presso altre scuoleitaliane o straniere che abbiano necessità di particolariesigenze professionali.In considerazione della specifica articolazione dellafunzione svolta da docenti della scuola secondaria inqualità di lettori presso le Università straniere, sonodefinite con la contrattazione integrativa le funzionidel lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.

ART.102 - PARTECIPAZIONE

1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livellocentrale e periferico, fornisce informazione preventiva ela relativa documentazione cartacea e/o informaticanecessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5,nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n.62/98.Essa fornisce altresì un’informazione preventivarelativamente ai posti di cui agli artt. 108 e 109, esulle professionalità richieste dai compiti attribuiti alpersonale da destinare al Ministero degli Affari Esteriai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.

2. Possono essere inoltre consensualmente costituitecommissioni paritetiche di studio per un esameapprofondito delle materie di cui all’art. 5.

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ART.103 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONEDELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTAFORMATIVA

1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolasticaconsente di introdurre elementi di flessibilità e diadeguamento dell’offerta formativa rispetto aglispecifici contesti scolastici.

2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel predisporre, sullabase delle vigenti disposizioni e con i relativinecessari adattamenti, i provvedimenti relativiall’estensione dell’autonomia alle istituzioniscolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS.firmatarie del presente contratto.

3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia leistituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto dellecompetenze dei vari organi e delle funzioni eprofessionalità esistenti, il piano dell'offertaformativa ed adottano le modalità organizzative perl’esercizio della funzione docente di cui all’art. 26.

4. Le scuole statali italiane all’estero, come previstodall’art. 32, in coerenza con gli obiettivi diampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere lapossibilità che i docenti svolgano attività didatticherivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alleesigenze formative provenienti dal territorio, conesclusione dei propri alunni per quanto riguarda lematerie di insegnamento comprese nel curriculumscolastico.

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ART.104 - PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTODELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIOSCOLASTICO

1. Le istituzioni scolastiche italiane all’esteropromuovono progetti di miglioramento dell’offertaformativa, ivi compresi gli interventi a favore diproblematiche di disagio e svantaggio, con criteri dadefinire nella contrattazione integrativa presso il MAE,fermo restando il quadro contrattuale metropolitano diriferimento.

2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi egli elementi di valutazione circa i risultati attesi, inparticolare la programmazione delle attività aggiuntivedel personale in servizio nonché l’eventuale raccordo conle iniziative di formazione ed aggiornamento funzionaliai progetti stessi.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sonodeterminati nella misura annua necessaria a compensare leattività svolte dal personale docente e ATA in relazioneai progetti delle scuole e, comunque, nel limite di €1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmentenon utilizzate, in ogni esercizio finanziario,confluiscono nel fondo d’istituto delle scuolemetropolitane di cui all’art. 84.

ART.105 - FERIE

1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico edausiliario presso le istituzioni scolastiche italianeall'estero, la durata delle ferie è determinata in 48giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativiper festività soppresse; ai fini del relativo computo ilsabato è considerato giorno lavorativo.

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2. I periodi di sospensione delle attività didattiche,durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vannofruite le ferie del personale docente, sono riferiti aicalendari scolastici in uso nel paese estero sededell'istituzione scolastica italiana.

3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativicontinuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13assicura al personale amministrativo, tecnico edausiliario nel periodo 1 luglio - 31 agosto, va riferitoad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.

4. E’ assicurata all’interessato la fruizione dell’interoperiodo di ferie a cui ha titolo nei casi ditrasferimento tra paesi con differenti calendariscolastici locali, anche in deroga alle disposizioni dicui ai precedenti commi 2 e 3.

ART.106 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Per la copertura dei posti di insegnamento delcontingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni diorario e per la sostituzione del personale con rapportodi lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente,si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, conle modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi1, 2 e 3.

2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione delpersonale docente con incarico a tempo determinato vieneparametrata alla retribuzione dell’analogo personale inservizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per iresidenti - a quella locale, qualora più favorevole. Peril personale non residente la retribuzione complessiva ècostituita da una retribuzione di base, pari allaretribuzione dell’analogo personale in servizio nelle

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scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo,rapportato alla durata del contratto stipulato,individuato in una quota percentuale variabiledell’indennità di sede prevista per il personale a tempoindeterminato in servizio nelle scuole italianeall’estero, in modo che la retribuzione complessivarimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.

3. Le nuove modalità per la costituzione dellegraduatorie e per il conferimento delle supplenzedovranno essere raccordate con le disposizioni generaliin materia di conferimento delle supplenze, di competenzadel MPI.

ART.107 - ORARI E ORE ECCEDENTI

1. Si conferma per il personale docente, in servizionelle istituzioni scolastiche italiane all’estero,l’orario di servizio previsto per i docenti in territoriometropolitano.

2. In sede di contrattazione integrativa saranno definitii criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisidelle attività di insegnamento svolte nelle istituzioniscolastiche ed universitarie straniere al fine diverificarne il raccordo con l’orario di insegnamentoprevisto per il territorio metropolitano ai sensi delCCNL.

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3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento noncostituenti cattedra saranno attribuite con le proceduredi cui all’art. 30 e, in caso di indisponibilità delpersonale docente a tempo indeterminato, a personaledocente con contratto a tempo determinato.

4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento dipersonale a tempo determinato, ovvero in casi diparticolare strutturazione di cattedre superiori alle 18ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra ilpersonale a tempo indeterminato, con priorità ai docentiche manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimiprevisti anche per i docenti in servizio nelle scuole delterritorio metropolitano.

ART.108 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHEALL’ESTERO

1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di posto oper incompatibilità di permanenza nella sede possonoessere disposti, per il personale docente ed ATA, anchesu posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversada quella delle istituzioni in cui il personale haprestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,purché il personale vi abbia titolo sulla base dellafunzione di destinazione. Essi possono aver luogonell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, insubordine, di una circoscrizione consolare limitrofa,anche di aree linguistiche diverse, per le quali siastato accertato il requisito di idoneità nelle prove diselezione e, comunque, dopo avere effettuato le proceduredi mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione odell'area linguistica. Alle stesse condizioni itrasferimenti possono essere disposti su posti di paesidi altro emisfero. Le operazioni relative ai

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trasferimenti di ufficio precedono quelle pertrasferimenti a domanda.

2. Anche i trasferimenti a domanda possono esseredisposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologiadiversa da quella delle istituzioni in cui il personaleha prestato servizio o per circoscrizioni consolari edaree linguistiche diverse, alle medesime condizioni dicui al comma 1.

3. Ulteriori modalità e criteri sono determinatinell'ambito della contrattazione integrativa nazionale dicui all'art. 101.

4. Per il personale assegnato alla scuole europee iltrasferimento può essere disposto, a domanda, solo altermine di fine quinquennio, sui posti disponibili inaltre scuole europee. In caso di soppressione di postonelle scuole medesime, il personale, conseguentementetrasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assolutasu posti in altre scuole europee, ove disponibili. Lemodalità ed i tempi di applicazione del presente commasono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.

ART.109 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONISCOLASTICHE ALL’ESTERO

1. La destinazione all’estero del personale docente edATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed èregolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dallacontrattazione collettiva.

2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazionedei criteri di selettività professionale e del principiodell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di

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servizio in territorio metropolitano tra un incarico el’altro.

ART.110 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PERLA DESTINAZIONE ALL’ESTERO

1. La destinazione all’estero del personale docente e ATAavviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hannotitolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato unaprova unica di accertamento della conoscenza di una o piùlingue straniere tra quelle relative alle quattro areelinguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta conprovvedimento del MAE d’intesa con il MPI, puòpartecipare, a domanda, il personale docente e ATA concontratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopol’anno di prova, abbia prestato almeno un anno dieffettivo servizio di ruolo in territorio metropolitanoed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codicifunzione.

3. Coloro che supereranno la prova di accertamentolinguistico, dovranno produrre, entro i termini previstidall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare aifini dell’inserimento nella graduatoria permanente.

ART.111 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DIACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

1.L’accertamento di cui al precedente art. 110 èeffettuato sulla base di prove strutturate.A tal fine sono predisposti distinti questionari perciascuna delle seguenti categorie di candidati:

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a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastichediverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificarel’adeguata conoscenza della lingua o delle linguestraniere);b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i qualila prova dovrà verificare se il grado di conoscenza dellalingua o delle lingue straniere consente la pienaintegrazione in uno specifico contesto educativo eplurilingue);c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano pressole università straniere (per i quali la prova dovràverificare se il grado conoscenza della lingua o dellelingue straniere consente la piena integrazione in uncontesto universitario e pluriculturale);d) personale ATA.Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cuialle precedenti lettere a), b) e c), nonché per ilpersonale ATA, saranno predisposti distinti questionarinelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascundocente può chiedere di sostenere la prova per piùtipologie di istituzioni e per più aree linguistiche.Analogamente il personale ATA può partecipare per piùaree linguistiche.

3. Considerato che ai lettorati di italiano all’esteropuò essere destinato soltanto il personale dello Stato inpossesso di specifici requisiti, per quanto concerne ilpersonale della scuola hanno titolo a sostenere la provadi accertamento linguistico per i lettorati di italianopresso le Università straniere i candidati appartenentialle seguenti categorie:a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo osecondo grado;b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie diprimo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito

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di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/oletteratura italiana, secondo la tabella di omogeneitàdel MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esamiemanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.

4. Per la predisposizione dei questionari di cui alprecedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, ilMAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata,purchè qualificata o certificata in materia di provestrutturate linguistiche.

ART.112 - VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTOLINGUISTICO

1.La valutazione della prova di accertamento dellaconoscenza della lingua straniera è effettuata inottantesimi. Supera tale prova il personale che abbiariportato almeno 56/80.

2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delleprove strutturate l’apposita commissione, nominata dalDirettore Generale per la Promozione e CooperazioneCulturale del MAE di concerto col MPI, redige appositielenchi dei candidati che le hanno superate, conl’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione ditutte le prove i nominativi di tali candidati sarannoinseriti in appositi elenchi generali, redatti in strettoordine alfabetico, e distinti per ciascun codicefunzione, per ciascuna area linguistica, per le scuoleeuropee e per lettorati.

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3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopraacquisisce il titolo professionale di accertamento dellaconoscenza della lingua straniera che conserva lavalidità per i successivi nove anni scolastici.

ART.113 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

1.Le graduatorie permanenti, distinte per codicifunzione, per ogni area linguistica, per le scuoleeuropee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.

2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascunconcorrente, il punteggio attribuito nelle prove diaccertamento della conoscenza della lingua straniera, ipunti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e ilpunteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogosulla base della tabella di valutazione allegata , cheprevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoliculturali, 25 per i titoli professionali e 20 per ititoli di servizio. A parità di punteggio complessivo,l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla base deititoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie dicui al comma 1 secondo i seguenti criteri:a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolodi accertamento linguistico conserva la validità, comeindicato all’art. 112, comma 3. Tale personale ha,pertanto, titolo a richiedere l’aggiornamento del propriopunteggio con la valutazione dei titoli conseguitisuccessivamente alla costituzione delle graduatorie incui risulti già inserito e considerati valutabili dallatabella D allegata al presente contratto;

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b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale ilcui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogoall’inclusione nella graduatoria, non conserva validitànei termini sopra indicati;c) depennamento dalle graduatorie del personale che hasubito un provvedimento disciplinare superiore allacensura e non abbia ottenuto il provvedimento diriabilitazione;d) depennamento dalle graduatorie del personale che siastato restituito ai ruoli metropolitani perincompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 120, che siarestituito ai ruoli metropolitani per ragioni diservizio; e) depennamento dalle graduatorie del personale cheabbia già prestato all’estero nelle istituzioni diversedalle scuole europee un periodo di servizio di duratacomplessivamente superiore ai dieci anni;f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europeedel personale che abbia già prestato servizio nellestesse.

4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro ilmese di febbraio, per consentire un regolare avviodell’anno scolastico, con le modalità e i criteriindicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisseall’albo del Ministero degli Affari Esteri – DirezioneGenerale per la Promozione e la Cooperazione Culturale,Uff.IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni.Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prendernevisione entro il termine anzidetto e può, entro taletermine, presentare reclamo scritto, per errori odomissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e laCooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti ireclami, può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioniche le hanno supportate, è data comunicazione agli

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interessati ed ai controinteressati mediante affissioneall’albo dell’Ufficio anzidetto.

5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte deiconcorrenti, dei requisiti per l’inclusione nellegraduatorie permanenti, il Direttore Generale per laPromozione e la Cooperazione Culturale approva legraduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC,Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di taleprocedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsientro 15 giorni dalla data di affissione. La decisionedell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimentodel reclamo.

ART.114 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LADESTINAZIONE ALL'ESTERO

1. Ogni anno, dopo le operazioni relative aitrasferimenti riservati al personale già in servizioall'estero, i posti di contingente eventualmente rimastivacanti sono disponibili per le operazioni didestinazione all'estero da effettuarsi sulla base dellegraduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE,previa attivazione delle relazioni sindacali, individuala tipologia ed il numero dei posti di contingente ancoradisponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elencodei posti individuati è affisso all'albo del MAE e degliUffici centrali e periferici del MPI.

3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cuisopra il MAE attiva le procedure di destinazione del

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personale utilmente collocato nelle graduatoriepermanenti.

4. A tal fine il MAE trasmette al personale cosìindividuato il telegramma di preavviso della destinazioneunitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandoload indicare le proprie preferenze.

5. II personale, una volta accettata la destinazioneall'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale èstato nominato. Detto personale, al compimento delproprio mandato, potrà chiedere di essere reinseritonelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che,dopo l'accettazione, non assume servizio, è depennato datutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda,reinserito soltanto al momento dell'aggiornamentotriennale delle medesime.

ART.115 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVESTRAORDINARIE

1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità diassegnare personale ai posti per i quali non siapossibile provvedere mediante ricorso alle graduatoriepermanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanzadi graduatorie appartenenti a classi di concorsoaggregate al medesimo ambito disciplinare e per le qualiè prevista, a seguito del D.M. del MPI 10.8.1998, n. 354,integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998,n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione,nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, hafacoltà di attingere alle graduatorie di altre aree

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linguistiche, con il consenso dell’interessato, adeccezione dei posti di lettorato.

2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure dicui al precedente comma, potranno essere indette provestraordinarie di accertamento linguistico prima dellascadenza del triennio, limitatamente ai codici funzionerichiesti. L’indizione di prove straordinarie noncomporta, in relazione a tali codici funzione, loslittamento di quelle ordinarie triennali.

3. In caso di esaurimento di graduatoria, sonoconsiderati nominabili per i posti all’estero anchecoloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano statiesclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

ART.116 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO

1. Il personale destinatario del presente contratto puòprestare servizio all’estero nelle istituzioni diversedalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascunodella durata di cinque anni scolastici o accademici. Taliperiodi devono essere intervallati da un periodo diservizio effettivo in territorio metropolitano di almenotre anni.

2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un soloperiodo di servizio, della durata di nove anniscolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito didelibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.

3.In via del tutto eccezionale, il personale in serviziopresso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttoreaggiunto di una scuola europea conferita dal Consigliosuperiore della predetta scuola, può svolgere, nella

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nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, coneventuale proroga di un anno.

4.Il personale che abbia prestato all’estero un soloperiodo di servizio presso le istituzioni scolastichediverse dalle scuole europee e presso i lettorati diitaliano, può essere destinato alle scuole europee,previo superamento delle specifiche prove di selezione eda condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestatotre anni di servizio effettivo in territoriometropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti dueperiodi di servizio perdono definitivamente titolo apartecipare alle selezioni per la destinazioneall’estero.

5.Il personale che abbia prestato un periodo di serviziopresso le scuole europee può cumulare a tale serviziosolamente un periodo di cinque anni presso le istituzioniscolastiche diverse dalle scuole europee, e presso ilettorati di italiano, purchè utilmente collocato nellaspecifica graduatoria ed a condizione che, al rientrodall’estero, abbia prestato tre anni di servizioeffettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbianocompiuto i suddetti due periodi di servizio perdonodefinitivamente titolo a partecipare alle selezioni perla destinazione all’estero.

ART.117 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO

1. Il servizio all’estero può essere interrotto sullabase delle esigenze del sistema scolastico nazionale, oper accertata incompatibilità o per inidoneità delpersonale interessato.

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ART.118 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL’ESTERO

1. Anche per le scuole italiane all’estero e le scuoleeuropee, gli anni di servizio si calcolano ad annoscolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno etermina il 31 agosto dell’anno successivo.

ART.119 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASODI ASSENZE PER MALATTIA

I. Nel caso di assenze per malattia di durata superioreai 60 giorni , il personale in servizio all'estero èrestituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personaleconserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni;l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia dicui al presente contratto.

ART.120 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PERINCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO

I. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE,quando si determinino situazioni di incompatibilità dipermanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. Incaso di contestata situazione di incompatibilità,l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora imotivi di servizio attengano agli aspetti tecnicidell'attività di istituto, al provvedimento direstituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogose non previo parere del MPI.

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ART.121 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI ASEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI

1.L’erogazione di una sanzione disciplinare superiorealla censura , per quanto riguarda il personale docenteed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruolimetropolitani.

ART.122 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale delpresente capo, foro competente è quello di Roma, ivicompreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzioneprovinciale del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.

ART.123 - NORME APPLICATIVE

I. In attesa che sia completamente attivata ancheall’estero l’autonomia scolastica, al consiglio dicircolo o di istituito si sostituisce il dirigentescolastico in tutti i compiti che il contratto collettivonazionale di lavoro riferisce alla competenza delpredetto organo collegiale e, in particolare, per ladefinizione delle modalità e dei criteri per losvolgimento dei rapporti con le famiglie e con glistudenti, ai quali si provvede sulla base delle propostedel collegio dei docenti.

2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale dilavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quandonon vi sia diversa determinazione nel presente capo, comeriferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficioconsolare.

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3. Per quanto non diversamente previsto dal presentecapo, al personale docente, amministrativo, tecnico edausiliario in servizio presso le istituzioni scolasticheitaliane all'estero, si applica la disciplina recata dalpresente CCNL.

4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativola cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza delMPI, sono adottati, per le istituzioni scolasticheitaliane all'estero, dal MAE, d'intesa con il MPI.

5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici siintendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639del testo unico n. 297 del 1994.

ART.124 - FRUIZIONE DEI PERMESSI

1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b)comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessiretribuiti di cui all’art. 15, per i quali competel’indennità personale nelle misure sottoindicate:

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro ilsecondo grado, di soggetto componente la famigliaanagrafica e di affini di primo grado (3 giorniconsecutivi per evento): l’indennità personale ècorrisposta per intero;

- permessi per motivi personali e familiari,documentati anche mediante autocertificazione,fruibili a domanda (3 giorni complessivi per annoscolastico): l’indennità personale è corrispostanella misura del 50%.

ART.125 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

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1. Il personale docente fruisce del diritto allaformazione di cui all’art. 62.

2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il MPI,contenuti e modalità per la formazione iniziale delpersonale finalizzati alle specifiche aree e istituzionidi destinazione all’estero. Le iniziative di formazionepotranno prevedere interventi a livello centrale e/onella sede di destinazione, inclusa la formazione adistanza.

ART.126 - SEQUENZA CONTRATTUALE

1. Le Parti firmatarie del presente CCNLconcordano di rinviare, come previsto dall’Attod’indirizzo, ad una specifica sequenza contrattuale ilconfronto sulle modifiche da apportare agli istituti dicui al presente Capo. La sequenza deve iniziare findall’entrata in vigore del presente CCNL e concludersientro e non oltre i tre mesi successivi.2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:a) il tema delle relazioni sindacali e dellacontrattazione integrativa;b) attuazione operativa dell’autonomia didattica,organizzativa ed economica delle scuole italianeall’estero;c) piena applicazione dei diritti al personale docente eATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato(assenze, congedi parentali, ferie, permessi e dirittoallo studio e alla formazione…);d) ridefinizione di modalità e criteri connessi altrattamento economico spettante al personale docenteassunto con contratto a tempo determinato;e) norme contrattuali sulla destinazione che costituiscemobilità professionale.

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Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza restanoin vigore le norme previste dal presente Capo.

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CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

ART.127 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DELPERSONALE EDUCATIVO

I. Il profilo professionale dei personale educativo ècostituito da competenze di tipo psicopedagogico,metodologico ed organizzativo-relazionale, tra lorocorrelate ed integrate, che si sviluppano attraverso lamaturazione dell'esperienza educativa e l'attività distudio e di ricerca.

2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, lafunzione educativa partecipa al processo di formazione edi educazione degli allievi, convittori e semiconvittori,in un quadro coordinato di rapporti e di intese con idocenti delle scuole da essi frequentate e di rispettodell’autonomia culturale e professionale del personaleeducativo.

3. La funzione educativa si esplica in una seriearticolata di attività che comprendono l'attivitàeducativa vera e propria, le attività ad essa funzionalie le attività aggiuntive.

ART.128 - ATTIVITA' EDUCATIVA

I. L'attività educativa è volta alla promozione deiprocessi di crescita umana, civile e culturale, nonché disocializzazione degli allievi, convittori esemiconvittori, i quali sono così assistiti e guidatinella loro partecipazione ai vari momenti della vitacomune nel convitto od istituzione educativa. La medesimaattività è finalizzata anche all’organizzazione degli

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studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,sportive e ricreative, nonchè alla definizione dellerispettive metodologie, anche per gli aspettipsicopedagogici e di orientamento.

ART.129 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA

1. L'azione funzionale all'attività educativa comprendetutte le attività, anche a carattere collegiale, diprogrammazione, progettazione, ricerca, documentazione,ivi compresa la produzione di materiali didattici utilialla formazione degli allievi, l'elaborazione direlazioni sui risultati educativi conseguiti e su altriargomenti da discutere collegialmente, la partecipazionealle riunioni collegiali.

2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attivitàrelative: a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento deicompiti di assistenza alle attività di studio, culturali,sportive e ricreative; b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti; c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allieviconvittori nel momento della loro entrata ed uscita dalconvitto od istituzione educativa e degli allievisemiconvittori al momento dell'uscita, nonché aglieventuali compiti di accompagnamento dal convitto odistituzione educativa alle scuole frequentate oviceversa.

3. Le attività di carattere collegiale sono costituitedalla partecipazione alle riunioni collegiali per laprogrammazione, la progettazione, la discussione edapprovazione delle relazioni sui risultati educativiconseguiti e la definizione degli elementi di valutazione

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da fornire ai competenti consigli di classe, ai qualipartecipa, a titolo consultivo, il personale educativointeressato; la determinazione delle modalità e deicriteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le lorofamiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentatedagli allievi medesimi.

4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attivitàeducativa la partecipazione ad iniziative di formazione edi aggiornamento programmate a livello nazionale,regionale o di istituzione educativa.

ART.130 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive consistono in attivitàaggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionaliallo svolgimento dell'attività educativa.

2. Le attività aggiuntive educative, sono volte arealizzare interventi integrativi finalizzatiall'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare,esse possono consistere:

a)nelle attività relative alla realizzazione diprogetti intesi a definire un maggiore raccordo traconvitto od istituzione educativa, scuola e mondo dellavoro;

b) nella partecipazione a sperimentazioni; c) nelle attività relative alla realizzazione di

progetti che interessino altri soggetti istituzionalie, in particolare, gli enti locali, anche periniziative aperte al territorio, sulla base diapposite convenzioni;

d) nella partecipazione a progetti promossidall'Unione europea.

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3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive dicui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, alivello di ciascuna istituzione educativa, sonodeterminate nella stessa misura e con le medesimemodalità di cui all'art. 30 del presente CCNL.

4. Le attività aggiuntive funzionali all'attivitàeducativa possono consistere: a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo icriteri definiti nel progetto educativo di istituto e nelrelativo piano attuativo, come supporto organizzativo aldirigente scolastico dei convitti annessi agli istitutitecnici e professionali; b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavorocostituiti per la definizione di aspetti specifici delprogetto educativo, o per la progettazione di particolariiniziative, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma4.

5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limitidelle risorse finanziarie disponibili.

ART.131 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DIISTITUZIONE

1. Il personale educativo, riunito collegialmente,definisce i principi ed i contenuti formativi delprogetto educativo, che è adottato dal rettore, direttoreo direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigentescolastico. Il progetto educativo comprende anche ilpiano delle attività aggiuntive di cui al precedentearticolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sonodefiniti dal consiglio di amministrazione del convitto odell'istituzione educativa, o, per i convitti annessiagli istituti tecnici e professionali, dal consiglio diistituto, nell'ambito del progetto di istituto.

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2. Il progetto educativo deve essere coordinato con leindicazioni che, per gli aspetti didattici, sonocontenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.A tal fine il collegio dei docenti della scuolainteressata definisce, con la partecipazione deirappresentanti designati dal personale educativo, inecessari raccordi tra aspetti didattici ed aspettieducativi della progettazione complessiva.

3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzionieducative, o, per i convitti annessi, il dirigentescolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori dicui al comma 4, predispone il piano attuativo delprogetto, quale documento che esplicita la pianificazioneannuale dell'insieme delle attività e le modalità per laloro realizzazione. Il personale educativo, riunitocollegialmente, delibera in merito al piano attuativotenendo conto delle iniziative da assumere per renderecoerente la propria attività con le attività scolastiche,anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiuntiatti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogniformativi degli allievi.

4. Le riunioni collegiali del personale educativopossono essere articolate in gruppi di lavoro per ladefinizione di aspetti specifici del progetto educativo odelle iniziative da adottare. In tale occasione sonodesignati i coordinatori dei gruppi di lavoro e glieducatori incaricati di partecipare alla riunione delcollegio dei docenti di cui al comma 2.

ART.132 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTESCOLASTICO

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1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivisiano opportunamente regolamentati attraverso gli idoneistrumenti normativi, il dirigente scolastico puòavvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioniorganizzative ed amministrative, di educatori da luiindividuati ai quali possono essere delegati specificicompiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unitàdi personale educativo retribuibili, in sede dicontrattazione d'istituto, con i finanziamenti a caricodel fondo per le attività aggiuntive previste per lecollaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art.88, comma 2, lettera f).

ART.133 - OBBLIGHI DI LAVORO

1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sonofunzionali all'orario di servizio stabilito dal piano diattività e sono finalizzati allo svolgimentodell'attività educativa e di tutte le altre attività diprogrammazione, progettazione, ricerca, valutazione edocumentazione necessarie all'efficace realizzazione deiprocessi formativi.

2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenzanotturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,programmabile su base plurisettimanale, da svolgere innon meno di cinque giorni alla settimana.

3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2,è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali.Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazioneplurisettimanale, per le attività di carattere collegialefunzionali all'attività educativa, di cui all'art. 129,comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per ilcompletamente del servizio di assistenza notturna,

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secondo quanto previsto dal progetto educativo diistituto e dal relativo piano attuativo.

4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolverea tutti gli impegni individuali attinenti alle attivitàfunzionali di cui all'art. 129, comma 2.

5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinatosecondo quanto previsto dall'art. 30.

ART.134 - NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato specificamente dalpresente capo, si applicano le disposizioni recate daquesto CCNL.

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CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

ART.135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nellecontroversie individuali di lavoro previsto dall’articolo65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previstedall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dalcontratto collettivo nazionale quadro in materia diconciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, comeintegrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in data19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivicommi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,la parte ricorrente può, in materia di contenziosoafferente alla mobilità interregionale, adire anche laprocedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/94.

3. Presso le articolazioni territoriali del MPI èistituito un ufficio con compiti di segreteria per leparti che devono svolgere il tentativo di conciliazionecon annesso un apposito albo per la pubblicazione degliatti della procedura.

4. La richiesta del tentativo di conciliazione,sottoscritta dalla parte, deve essere depositata pressol’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competentee presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovverospedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento. Limitatamente alle controversie riguardantile materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo

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determinato che a tempo indeterminato, gli interessatipossono presentare la richiesta di tentativo diconciliazione ai sensi del presente articolo entro iltermine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazioneo notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propridiritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorsotale termine, le altre forme previste dal comma 1.

5. La richiesta deve indicare:- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto

di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni

riguardati la procedura di conciliazione;- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni

poste a fondamento della richiesta;- qualora il lavoratore non intenda presentarsi

personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto,anche sindacale e conferibile anche in un secondomomento, al quale la parte conferisce mandato dirappresentanza per lo svolgimento del tentativo diconciliazione.

6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiestal’amministrazione compie un primo esame sommario che puòconcludersi con l’accoglimento delle pretese dellavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimotermine le proprie osservazioni presso l'ufficio disegreteria e la controparte potrà prenderne visione.Contestualmente al deposito l'Amministrazione individueràil proprio rappresentante con potere di conciliare. Lacomparizione della parti per l’esperimento del tentativodi conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio disegreteria di cui al comma 2, in una data compresa neiquindici giorni successivi al deposito delle osservazionidell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà,all’atto della comparizione, all’identificazione dei

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soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, chesarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.

7. Qualora la soluzione della controversia prospettatariguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficiodi segreteria di cui al comma 2, contestualmente alricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo daconsentire agli eventuali terzi interessati di venire aconoscenza del contenzioso in atto e di far pervenireall’amministrazione loro eventuali osservazioni entrodieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questocaso il termine per il deposito delle osservazione daparte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dalricevimento della richiesta.

8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi neltermine di cinque giorni dalla data di convocazione delleparti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono unprocesso verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria,che costituisce titolo esecutivo, previo decreto delgiudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411del codice di procedura civile. Il processo verbalerelativo al tentativo obbligatorio di conciliazione èdepositato a cura di una delle parti o di un’associazionesindacale, presso Direzione provinciale del lavorocompetente, che provvede a sua volta a depositarlo pressola cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411del codice di procedura civile per la dichiarazione diesecutività. Il verbale che dichiara non riuscita laconciliazione è acquisito nel successivo giudizio aisensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle moredell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, ilverbale di conciliazione produrrà comunque immediataefficacia tra le parti per la soluzione dellacontroversia.

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9. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio dicui al comma 2 stilerà un verbale di mancataconciliazione che, sottoscritto dalla parti, saràdepositato, a cura di una di esse o di un’associazionesindacale, presso la competente Direzione provinciale dellavoro.

10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini leproprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2convocherà comunque le parti per lo svolgimento deltentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione nonsi presenti all’udienza di trattazione, sarà comunquestilato un processo verbale che prenderà atto deltentativo non riuscito di conciliazione, che saràdepositato presso la competente Direzione provinciale dellavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

11. Nei confronti del rappresentante della pubblicaamministrazione nello svolgimento del tentativoobbligatorio di conciliazione trova applicazione, inmateria di responsabilità amministrativa, quanto previstodal comma 8 del citato articolo 66 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

ART.136 - ARBITRATO

1.Le parti, possono concordare di deferire ladecisione di una controversia di lavoro ad un arbitrounico, scelto di comune accordo, appartenente ad unadelle categorie di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQsottoscritto il 23 gennaio 2001.

ART.137 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO

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1.La richiesta di compromettere in arbitri lacontroversia deve essere comunicata all’altra partesecondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la contropartedeve a sua volta comunicare, con le stesse modalitàpreviste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o noaccettare la proposta. Se la proposta è accettata, entroi successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta,in accordo tra loro, di un arbitro appartenente allecategorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQpredetto.In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, siprocederà, alla presenza delle parti e presso la cameraarbitrale competente, all'estrazione a sortedell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitraleregionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consensoprima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvoquanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari,dall’art.6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.

2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitrosorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti diparentela o affinità entro il quarto grado con l’altraparte, o motivi non sindacabili di incompatibilitàpersonale. Un secondo rifiuto della stessa parte comporta larinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità diadire l’autorità giudiziaria.

3. L’atto di accettazione dell’incarico da partedell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti,presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensidell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001 entro

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cinque giorni dalla designazione comunque effettuata,sotto pena di nullità del procedimento.

4. Le parti possono concordare che il procedimento sisvolga presso la camera arbitrale regionale oppure,dandone immediata comunicazione alla medesima, pressol’istituzione cui appartiene l'interessato.

5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previstedagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.

ART.138 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli sirinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 edalle disposizioni del D.lgs. 165/2001.

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CAPO XIII - TELELAVORO

ART.139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO

1.Il presente capo si applica, a domanda, al personaleamministrativo non con funzioni apicali, in servizionelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito econ le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazionedel lavoro e di realizzare economie di gestioneattraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Inparticolare trova applicazione per quanto concernel’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6del CCNQ 23-3-2000.

2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sonoquelle previste dall’art.4 e 6.

3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo diadempimento della prestazione lavorativa, realizzabilecon l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelleforme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazionedell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavorodecentrato da centri satellite, i servizi di rete ealtre forme flessibili anche miste, ivi comprese quellein alternanza, che comportano l’effettuazione dellaprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sededell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

4. La postazione di lavoro deve essere messa adisposizione, installata e collaudata a cura e a spese

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delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle qualigravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemidi supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro adomicilio, può essere installata una linea telefonicadedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e diesercizio a carico degli enti, espressamente preventivatinel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevedel'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, dellespese sostenute dal lavoratore per consumi energetici etelefonici.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenterannoalle rispettive Direzioni generali regionali specificiprogetti di telelavoro, che potranno essere approvatipurchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorsefinanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioniscolastiche medesime.

ART.140 - ORARIO DI LAVORO

1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse formedel tempo parziale, è distribuito nell'arco dellagiornata a discrezione del dipendente in relazioneall'attività da svolgere, fermo restando che in ognigiornata di lavoro il dipendente deve essere adisposizione per comunicazioni di servizio in due periodidi un'ora ciascuno, concordati con le istituzioniscolastiche ed educative nell'ambito dell'orario diservizio. Per il personale con rapporto di lavoro atempo parziale orizzontale, il periodo è unico con duratadi un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione deltempo di lavoro, non sono configurabili prestazionisupplementari, straordinarie notturne o festive, né

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permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzionidi orario.

2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro dellavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6,comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali"si intende un’interruzione del circuito telematico chenon sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessagiornata lavorativa.

ART.141 - FORMAZIONE

1.L' Amministrazione centrale definisce, in sede dicontrattazione integrativa regionale, le iniziative diformazione che assumono carattere di specificità e diattualità nell'ambito di quelle espressamente indicatedall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate alprogetto di telelavoro.

2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria dilavoro e qualora siano intervenuti mutamentiorganizzativi, le istituzioni attivano opportuneiniziative di aggiornamento professionale dei lavoratoriinteressati per facilitarne il reinserimento.

ART.142 - COPERTURA ASSICURATIVA

1.Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambitodelle risorse destinate al finanziamento dellasperimentazione del telelavoro, stipulano polizzeassicurative per la copertura dei seguenti rischi:

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- danni alle attrezzature telematiche in dotazione dellavoratore, con esclusione di quelli derivanti da doloo colpa grave;- danni a cose o persone, compresi i familiari dellavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

2.La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneitàdell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivitàe periodicamente ogni sei mesi, concordandopreventivamente con l'interessato i tempi e le modalitàdi accesso presso il domicilio. Copia del documento divalutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2,d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per laparte che lo riguarda, nonché al rappresentante per lasicurezza.

ART.143 - CRITERI OPERATIVI

1. La disciplina prevista dal presente capo mira adintrodurre elementi di flessibilità nei rapporti dilavoro, con benefici di carattere sociale e individuale,ed un possibile incremento della produttività emiglioramento dei servizi.Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi aregime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementidi produttività e risparmi di spesa anche legati alridimensionamento della sede di lavoro, oltre che dibenefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchèdi miglioramento di qualità della vita, specie nei grandicentri urbani.Si dovrà prevedere, di conseguenza, un’attendibile,seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tuttele spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e deibenefici in termini di maggiore produttività e dipositive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata

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valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.

ART.144 - NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presentecapo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadrosul telelavoro del 23.03.2000.

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CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI

ART.145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

1. Il periodo trascorso dal personale della scuola edelle istituzioni educative in posizione di comando,distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione ecollocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico delMPI, è valido a tutti gli effetti come servizio diistituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso altrattamento economico previsto dal capo VIII.

2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale èconsiderato servizio effettivo ed è utile anche ai finidelle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 delCCNL 24.07.2003.

3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedonola validità del periodo trascorso dal personalescolastico in altre situazioni di stato che comportanoassenza dalla scuola.

ART.146 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs.n.165/2001, tutte le norme generali e speciali delpubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 enon abrogate divengono non applicabili con la firmadefinitiva del presente CCNL, con l’eccezione delleseguenti norme e di quelle richiamate nel testo delpresente CCNL che, invece, continuano a trovareapplicazione nel comparto scuola:a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 esuccessive modificazioni e integrazioni.

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b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale,sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidiper servizio e norme in favore dei congiunti dei cadutiper servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalididi guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;c) tutta la materia relativa al collocamento a riposoresta regolata dalle norme vigenti;d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale,sin qui applicata, in materia di missioni;e) la normativa richiamata nel presente CCNL;f) la normativa sul riposo festivo settimanale comeprevisto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;g)la seguente normativa:

1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio) 2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore) 3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità perincompatibilità)4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/886) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniugeche presta servizio all’estero)7) ai soli fini della determinazione dell’importodell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità didirezione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95,l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 dellascuola);8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (serviziomilitare)

10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992,

art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma57, L.448/2001.

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2. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioniprovvisorie di sede);- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioneprovvisoria);- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione deidocenti assenti);- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione delpersonale docente e DOA);- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti inprofili professionali amm.vi);-l’art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5, comma 6 ecomma 7 del D.Lgs. 59/2004;- l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;- l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004 ;- l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;

3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminareil testo del presente articolo con apposita sequenzacontrattuale ove emerga la necessità di precisazioni ocorrettivi.

ART.147 - AUMENTI CONTRATTUALI AI CAPI DI ISTITUTO

1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadrienniocontrattuale 2006-09 e che non hanno acquisito laqualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti imedesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilità,spettanti al docente laureato degli Istituti secondari diII grado.

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ART.148 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1.Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondonazionale pensione complementare per i lavoratori delcomparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, comeprevisto dal decreto legislativo n. 124/1993 e dallalegge n. 335/1995 e successive modificazioni eintegrazioni.

2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori cheliberamente aderiscono e aderiranno al Fondo stessosecondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto edai regolamenti.

ART.149 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIECOMPLESSIVE

1. In caso di accertamento da parte del Ministerodell’Economia e delle Finanze di maggiori oneri delcontratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatariepossono richiedere il controllo e la certificazione ditali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativaal pubblico impiego, istituito presso il Consiglionazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 dellalegge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Qualora siano certificati maggiori oneri contrattualirispetto a quelli previsti, le parti si incontrano alloscopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale

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del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione,totale o parziale, dello stesso

ART.150 - NORMA DI RINVIO

1. La disciplina di cui al presente CCNL è suscettibiledelle modifiche che in via pattizia si rendesseronecessarie in relazione all’entrata in vigore dieventuali innovazioni ordinamentali.

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TABELLE

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Tabella 1AUM ENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2006 (da corrispondere per 13 m ensilità)

Collaboratore scolastico

Collaboratore 1 scolasticodei servizi

Assistenti 2am m inistrativi

Coordinatore am m inistrativo e

tecnico

Direttori dei servizi generali ed am m .vi e

am m inistrativi

Docente scuola3 dell'infanzia ed elem entare

Docente diplom ato istituti sec. II grado

Docente scuola m edia

Docente laureato istituti sec. II

grado

da 0 a 2 5,22 5,36 5,85 6,69 7,74 6,79 6,79 7,37 7,37da 3 a 8 5,32 5,46 5,98 6,87 7,96 6,97 6,97 7,57 7,78da 9 a 14 5,69 5,82 6,45 7,43 8,66 7,53 7,53 8,23 8,45da 15 a 20 6,04 6,16 6,90 8,08 9,47 8,19 8,19 9,00 9,27da 21 a 27 6,37 6,51 7,34 8,71 10,35 8,83 9,15 9,74 10,32da 28 a 34 6,63 6,76 7,66 9,33 11,24 9,47 9,77 10,47 11,01da 35 6,81 6,94 7,91 9,80 12,11 9,94 10,25 11,01 11,56

AUM ENTI RIDETERM INATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2007 (da corrispondere per 13 m ensilità) *

Collaboratore scolastico

Collaboratore 1 scolasticodei servizi

Assistenti 2am m inistrativi

Coordinatore am m inistrativo e

tecnico

Direttori dei servizi generali ed am m .vi

Docente scuola3 dell'infanzia ed elem entare

Docente diplom ato istituti sec. II grado

Docente scuola m edia

Docente laureato istituti sec. II

grado

da 0 a 2 26,79 27,47 30,01 34,31 39,67 34,80 34,80 37,77 37,77da 3 a 8 27,31 27,98 30,68 35,24 40,83 35,74 35,74 38,82 39,91da 9 a 14 29,19 29,85 33,09 38,09 44,41 38,64 38,64 42,22 43,34da 15 a 20 30,95 31,61 35,37 41,43 48,58 42,02 42,02 46,15 47,56da 21 a 27 32,69 33,40 37,67 44,67 53,05 45,30 46,92 49,96 52,94da 28 a 34 33,99 34,67 39,30 47,87 57,64 48,54 50,13 53,70 56,47da 35 a 34,91 35,61 40,55 50,24 62,11 50,95 52,57 56,47 59,28

* Il valore a decorrere dal 1.1.2007 com prende ed assorbe l'increm ento corrisposto dal 1.1.2006.

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Tabella 1AUM ENTI RIDETERM INATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (da corrispondere per 13 m ensilità) *

Collaboratore scolastico

Collaboratore 1 scolasticodei servizi

Assistenti 2am m inistrativi

Coordinatore am m inistrativo e

tecnico

Direttori dei servizi generali ed am m .vi e

am m inistrativi

Docente scuola3 dell'infanzia ed elem entare

Docente diplom ato istituti sec. II grado

Docente scuola m edia

Docente laureato istituti sec. II

grado

da 0 a 2 58,26 59,76 65,27 74,62 86,29 75,70 75,70 82,16 82,16da 3 a 8 59,39 60,86 66,74 76,64 88,80 77,74 77,74 84,42 86,81da 9 a 14 63,50 64,93 71,97 82,86 96,59 84,04 84,04 91,84 94,26da 15 a 20 67,32 68,76 76,93 90,11 105,67 91,40 91,40 100,37 103,44da 21 a 27 71,09 72,65 81,92 97,16 115,39 98,54 102,04 108,66 115,15da 28 a 34 73,94 75,40 85,48 104,11 125,38 105,58 109,03 116,79 122,81da 35 75,93 77,45 88,20 109,28 135,09 110,83 114,33 122,81 128,92

* Il valore a decorrere dal 31.12.2007 com prende ed assorbe l'increm ento corrisposto dal 1.1.2007.(1)Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.(2)Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Inferm iere, Guardarobiere.(3)Anche per il personale educativo.

194

Tabella 2POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 m ensilità)

Collaboratore scolastico

Collaboratore 1 scolasticodei servizi

Assistenti 2am m inistrativi

Coordinatore am m inistrativo e

tecnico

Direttori dei servizi generali ed am m .vi e am m inistrativi

Docente scuola3 dell'infanzia ed elem entare

Docente diplom ato istituti sec. II grado

Docente scuola m edia

Docente laureato istituti sec. II

grado

da 0 a 2 14.359,02 14.727,13 16.085,62 18.391,40 21.266,10 18.490,63 18.490,63 20.068,42 20.068,42da 3 a 8 14.637,86 14.998,60 16.447,16 18.888,61 21.885,19 18.990,10 18.990,10 20.622,41 21.205,31da 9 a 14 15.648,91 16.002,43 17.738,02 20.420,20 23.803,81 20.528,50 20.528,50 22.433,27 23.024,51da 15 a 20 16.592,28 16.945,79 18.960,63 22.208,69 26.042,85 22.325,50 22.325,50 24.517,97 25.268,53da 21 a 27 17.521,17 17.903,75 20.190,60 23.944,85 28.438,18 24.069,50 24.925,83 26.542,11 28.126,91da 28 a 34 18.221,87 18.582,08 21.066,52 25.657,56 30.899,34 25.790,21 26.632,14 28.527,77 29.999,55da 35 a 18.712,93 19.088,70 21.737,75 26.932,99 33.293,35 27.071,47 27.928,33 29.999,55 31.492,33

(1)Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.(2)Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.(3)Anche per il personale educativo.

195

Tabella 3

Aum entidal 1.1.2006

AREA B/C 52,83 11,67 64,50

AREA A/As 48,25 10,25 58,50

CIAdal 1.1.2006

AUM ENTI CO M PENSO INDIVIDUALE ACCESSO RIO

Fasceanzianità

CIAal 1.1.2003

Tabella 4

Aum entidal 1.1.2006

Da 0 a 14 anni 154,82 9,18 164,00

Da 15 a 27 anni 190,65 11,35 202,00

Da 28 anni 239,17 18,33 257,50

RPDdal 1.1.2006

AUM ENTI RETRIBUZIO NE PROFESSIO NALE DO CENTI

Fasceanzianità

RPDal 1.1.2004

197

Tabella 5M ISURE DEL COM PENSO ORARIO LO RDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE DO CENTE PER PRESTAZIO NI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQ UIDARE A CARICO DEL FONDO

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Qualifica Ore aggiuntive corsi di recupero

Ore aggiuntive di insegnamento

Ore aggiuntive non di

insegnamento

Docenti diplom ati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e

personale educativo€ 50,00 € 35,00 € 17,50

198

Tabella 6M ISURE DEL CO M PENSO O RARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal

31.12.2007 AL PERSO NALE ATA PER PRESTAZIO NI AGGIUNTIVE ALL'O RARIO D'O BBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FO NDO DELL'ISTITUZIO NE

SCO LASTICA

Ore aggiuntive

Qualifica Diurne Notturneo festive

Notturnee festive

AREA A / A superCollaboratori scolastici e Istruttori € 12,50 € 14,50 € 17,00

AREA BAssistenti am m inistrativi ed equiparati € 14,50 € 16,50 € 19,00

AREA CCoordinatore am m inistrativi e Tecnico € 16,50 € 18,50 € 21,50

AREA DDirettore SGA € 18,50 € 20,50 € 24,50

199

Tabella 7M ISURE LO RDE TABELLARI DELL'INDENNITA' DI LAVO RO NO TTURNO E/O FESTIVO SPETTANTE DAL 31.12.2007 AL PERSO NALE EDUCATIVO ED ATA

DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DA LIQ UIDARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Qualifica Turno notturno o festivo Turno notturno e festivo

Personale educativo € 19,00 € 37,50

Personale ATA delle aree A e B € 15,50 € 31,50

200

Tabella 8M ISURA ANNUA LO RDA TABELLARE DELL'INDENNITA' DI BILINGUISM O E

TRILINGUISM O DA LIQ UIDARE DAL 31.12.2007 A CARICO DEL FO NDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata altra indennità in base alle vigenti disposizioni)

Qualifica Scuole slovene

Insegnanti elem entari € 312,50

Personale ATA delle aree A e B € 195,00

201

Tabella 9M ISURE ECO NO M ICH E DEI PARAM ETRI PER IL CALCO LO

DELL'INDENNITA' DI DIREZIO NE

Tipologiadi parametro

Misura tabellarelorda annua

Criteriodi utilizzo

Param etro base in m isura fissa - a decorrere dal 1.1.2006 € 1.750,00

Particolari tipologie di istituzioni scolastiche (Parte variabile):

a) Aziende agraria € 1.107,80 da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istututo

b) Istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori con reparti di lavorazione

€ 553,90 spettante in misura unica

indipendenemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera b)

c) Convitti annessi € 738,53 da moltiplicare per il numero dei convitti annessi all'istituto

d) Istituti verticalizzati € 553,90 spettante in misura unica

Valore unitario

€ 12,50

Com plessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico di diritto

da moltiplicare per il numero dei posti docente in organico di diritto

202

TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalleprofessionalità articolate nei profili di AREA del personaleATA individuati dalla presente tabella.Le modalità di accesso restano disciplinate dalledisposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiticulturali che sono individuati dalla tabella B.

Area D:Svolge attività lavorativa di rilevante complessità edavente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomiaoperativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e necura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,promozione delle attività e verifica dei risultaticonseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agliindirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle suedirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATAnell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delleattività, incarichi di natura organizzativa e le prestazionieccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.Svolge con autonomia operativa e responsabilità direttaattività di istruzione, predisposizione e formalizzazionedegli atti amministrativi e contabili; è funzionariodelegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani eprogrammi richiedenti specifica specializzazioneprofessionale, con autonoma determinazione dei processiformativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attivitàtutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti delpersonale. Possono essergli affidati incarichi ispettivinell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Area C 203

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specificheamministrativo- attività lavorativa complessa con autonomia operativa eresponsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzionedegli atti a carattere amministrativo contabile diragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione diprocedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgereattività di formazione e aggiornamento ed attività tutorienei confronti di personale neo assunto. Partecipa allosvolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B.Coordina più addetti dell’area B.tecnico - attività lavorativa complessa con autonomia operativa eresponsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione diprocedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnicinell’area di riferimento assegnata. In rapporto alleattività di laboratorio connesse alla didattica, e’subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestionedel materiale didattico, tecnico e scientifico deilaboratori e delle officine, nonché dei reparti dilavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine ereparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e lafunzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compitidel profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.

Area B:Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifichecon autonomia operativa e responsabilità diretta amministrativo- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate dimagazzino può essere addetto, con responsabilità diretta,alla custodia, alla verifica, alla registrazione delleentrate e delle uscite del materiale e delle derrate ingiacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specificapreparazione professionale e capacità di esecuzione delleprocedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipoinformatico, pure per finalità di catalogazione. Ha

204

competenza diretta della tenuta dell'archivio e delprotocollo.

tecnico- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti dilavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità.Supporto tecnico allo svolgimento delle attivitàdidattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzioneordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il propriolavoro.

cucina- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazionedelle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari,di cui cura l’ordinaria manutenzione.infermeria- organizzazione e funzionamento dell’infermeriadell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazionimediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delleterapie e delle misure di prevenzione prescritte.guardaroba- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni.Organizzazione e tenuta del guardaroba.

Area A sNei diversi profili svolge le seguenti attività specificheservizi scolastici- coordinamento dell'attività del personale appartenente alprofilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti icompiti. Svolge attività qualificata di assistenzaall’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.servizi agrari- attività di supporto alle professionalità specifiche delleaziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale ezootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedureben definite.

205

Area AEsegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e conresponsabilità connessa alla corretta esecuzione del propriolavoro, attività caratterizzata da procedure ben definiteche richiedono preparazione non specialistica. E' addetto aiservizi generali della scuola con compiti di accoglienza edi sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodiimmediatamente antecedenti e successivi all’orario delleattività didattiche e durante la ricreazione, e delpubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici edegli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresal’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante ilpasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianzagenerica sui locali scolastici, di collaborazione con idocenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori dihandicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutturescolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonchénell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igienepersonale anche con riferimento alle attività previstedall'art. 47.

206

Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:- laurea specialistica in giurisprudenza; in scienzepolitiche sociali e amministrative; in economia e commercioo titoli equipollenti.

Coordinatore amministrativo:a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politichesociali e amministrative; in economia e commercio o titoliequipollenti.

Coordinatore tecnico:- a) laurea triennale specfica.

Assistente amministrativo:- a) diploma di maturità

Assistente tecnico:- a) diploma di maturità corrispondente alla specifica areaprofessionale.

Cuoco:- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da unistituto professionale alberghiero;

Infermiere:- laurea in scienze infermieristiche.

Guardarobiere:- a) diploma di qualifica specifica;

Addetto alle aziende agrarie:- a) diploma di qualifica professionale specifica.

Collaboratore scolastico dei servizi207

- a) diploma di qualifica professionale e corso certificatodi formazione sull’assistenza all’handicap e sull'igiene deiminori

Collaboratore scolastico:- diploma di qualifica triennale successivo alla scuolamedia.

E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso,al momento di entrata in vigore del presente CCNL, percoloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbianoprestato almeno un mese di servizio.

208

Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionalidel personale ATA (Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)

NuoveAree

Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995

D Direttore dei servizi generali ed amministrativi

C Coordinatore amministrativoC Coordinatore tecnico

B Assistente amministrativoB Assistente tecnicoB CuocoB InfermiereB Guardarobiere

A s Collaboratore scolastico dei serviziA s Addetto alle aziende agrarie

A Collaboratore scolastico

TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personaleATA

VecchiaArea

Vecchia qualifica Nuova qualifica NuovaArea

D Direttore deiservizi generali e

amministrativi

Direttore deiservizi generali eamministrativi

D

C Coordinatore Coordinatore C

209

amministrativo otecnico

amministrativo otecnico

B Assistenteamministrativo o

tecnico

Assistenteamministrativo o

tecnico

B

B Cuoco Cuoco BB Infermiere Infermiere B

Guardarobiere B

Collaboratorescolastico dei

servizi

A s

Addetto alle aziendeagrarie

A s

A GuardarobiereA Addetto alle aziende

agrarieCollaboratorescolastico

A

A Collaboratorescolastico

210

Tabella D(Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALIE DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO

A)Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, néquello di grado inferiore.

1.per ogni diploma universitario di durata almeno

quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5 2. per ogni diploma di Accademia di belle arti,Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolasticapunti 43.per ogni diploma universitario di durata biennale o

triennale conseguito in Italia o all’estero punti 24.per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado

conseguito in Italia o all’estero punti 55.per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da

quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedescae spagnola, rilasciato da istituti di istruzioneuniversitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi didurata almeno biennale punti 2

6.per ogni libera docenza punti 57. per ogni dottorato di ricerca punti 58.per ogni attestato finale di corso di perfezionamento

post-lauream conseguito presso università italiane ostraniere, se di durata semestrale punti 1, se di durataannuale punti 2

211

9.per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da un’università italiana ostraniera di durata pluriennale punti 5

B)Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

1.per ogni abilitazione o idoneità o inclusione ingraduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi,per esami per classi diverse da quella della disciplinad’insegnamento punti 3

2.per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblicoconcorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo diappartenenza punti 3

3.per ogni inclusione in graduatoria di merito del personaleAmministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello odi livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3

4.per ogni titolo di specializzazione per alunni portatoridi handicap di durata biennale conseguiti ai sensidell’art.325 del D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2

5.per la realizzazione di progetti finalizzati alsuperamento della dispersione scolastica, all’educazionealla multiculturalità deliberati dai competenti organicollegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progettopunti 1 fino ad un massimo di punti 2

6.per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsidi aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia oall’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamentoo dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegidocenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo dipunti 47.per l’attività di docenza nei corsi diaggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Esteroprevisti dal piano nazionale di aggiornamento o dal pianoannuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, perogni corso attinente all’area disciplinare o allafunzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non

212

attinente all’area disciplinare o alla funzione diappartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4

8.per il personale ATA per la partecipazione a corsi diaggiornamento e/o per la realizzazione di progetti diautomazione o ammodernamento dei servizi, promossidall’amministrazione o approvati dagli organi competenti,per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2

9.per l’inclusione in altra graduatoria di precedentiprocedure di selezione all’estero indetta ai sensidell’art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una solaaltra inclusione) punti 1

10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso diaggiornamento – formazione linguistica e glottodidatticacompreso nel piano attuato dal Ministero, con lacollaborazione dei Provveditori agli Studi, delleistituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1

C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)

1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nellaclasse di concorso o nel posto di insegnamento (per lascuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenzacon contratto a tempo indeterminato punti 2

213

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARENELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto ocomportamento indesiderato, anche verbale, a connotazionesessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà dellapersona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile dicreare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoiconfronti;

Art. 2(Principi)

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che siconfiguri come molestia sessuale nella definizione soprariportata;b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratoriad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nellapropria libertà personale;c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori adenunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subitesul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamentimolesti;d) è istituita la figura della Consigliera/del Consiglieredi fiducia, così come previsto dalla risoluzione delParlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi

215

Consigliera/Consigliere, e è garantito l'impegno delleaziende a sostenere ogni componente del personale che siavvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere oche sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare edesaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventualeritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventualitestimoni;e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a definirepreliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari delProtocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, ilruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiticulturali e professionali della persona da designare qualeConsigliera/Consigliere. Per il ruolo diConsigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisitinecessari, oppure individuare al proprio interno personeidonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere unapposito percorso formativo;f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assolutariservatezza dei soggetti coinvolti;g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autoridi molestie sessuali si applicano le misure disciplinari aisensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decretolegislativo n. 165 del 2001 sia inserita, precisandone inmodo oggettivo i profili ed i presupposti, un'appositatipologia di infrazione relativamente all'ipotesi dipersecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente cheha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetticomportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinariai sensi delle disposizioni normative e contrattualiattualmente vigenti;h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, afornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presenteCodice di comportamento e, in particolare, alle procedure daadottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo didiffondere una cultura improntata al pieno rispetto delladignità della persona.

216

Art. 3(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamentoindesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro ladipendente/il dipendente potrà rivolgersi allaConsigliera/al Consigliere designata/o per avviare unaprocedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovràconcludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alladelicatezza dell'argomento affrontato.3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedereadeguati requisiti e specifiche competenze e che saràadeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornireconsulenza e assistenza alla dipendente/al dipendenteoggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzionedel caso.

Art. 4(Procedura informale intervento della consigliera/del

consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/ildipendente oggetto di molestie sessuali lo ritengaopportuno, interviene al fine di favorire il superamentodella situazione di disagio per ripristinare un serenoambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suocomportamento scorretto deve cessare perché offende, creadisagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deveavvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5(Denuncia formale)

217

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestiesessuali non ritenga di far ricorso all'intervento dellaConsigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo taleintervento, il comportamento indesiderato permanga, potràsporgere formale denuncia, con l'assistenza dellaConsigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente oresponsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/oa trasmettere gli atti all'Ufficio competenze deiprocedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ognialtra forma di tutela giurisdizionale della quale potràavvalersi.2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestiesessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio diappartenenza, la denuncia potrà essere inoltratadirettamente alla direzione generale.3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assolutariservatezza dei soggetti coinvolti.4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n.125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso delprocedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà,ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentitala Consigliera/il Consigliere, le misure organizzativeritenute di volta in volta utili alla cessazione immediatadei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare unambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettinoreciprocamente l'inviolabilità della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la leggen. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso delprocedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, ladenunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere dirimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferitoaltrove in una sede che non gli comporti disagio.6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n.125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimentodisciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, surichiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimentidi trasferimento in via temporanea, in attesa della

218

conclusione del procedimento disciplinare, al fine diristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi èdata la possibilità ad entrambi gli interessati di esporrele proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delleOrganizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito adentrambe le persone che il trasferimento non venga in sediche creino disagio.

Art. 6(Attività di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigentile aziende dovranno includere informazioni circa gliorientamenti adottati in merito alla prevenzione dellemolestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora lamolestia abbia luogo.2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specificiinterventi formativi in materia di tutela della libertà edella dignità della persona al fine di prevenire ilverificarsi di comportamenti configurabili come molestiesessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta allaformazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovrannopromuovere e diffondere la cultura del rispetto dellapersona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sulposto di lavoro.3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa conle Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice dicondotta contro le molestie sessuali anche attraversoassemblee interne.4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativodestinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento daadottare in caso di molestie sessuali.5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione dimonitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice dicondotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestiesessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai

219

firmatari del Protocollo ed alla Presidente del ComitatoNazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato diattuazione del presente Codice.6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollod'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano adincontrarsi al termine del primo anno per verificare gliesisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta controle molestie sessuali ed a procedere alle eventualiintegrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

220

ALLEGATO 2

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni

Art. 1(Disposizioni di carattere generale)

1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituisconospecificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,lealtà e imparzialità, che qualificano il correttoadempimento della prestazione lavorativa. I dipendentipubblici - escluso il personale militare, quello dellapolizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocaturadello Stato - si impegnano ad osservarli all'attodell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54,comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alcoordinamento con le previsioni in materia di responsabilitàdisciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti lealtre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tuttii casi in cui non siano applicabili norme di legge o diregolamento o comunque per i profili non diversamentedisciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto deiprincìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli3 e seguenti possono essere integrate e specificate daicodici adottati dalle singole amministrazioni ai sensidell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al doverecostituzionale di servire esclusivamente la Nazione con

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disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buonandamento e imparzialità dell'amministrazione.Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicurail rispetto della legge e persegue esclusivamentel'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed ipropri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico chegli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, alfine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivitàinerenti alle sue mansioni in situazioni, anche soloapparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcunaattività che contrasti con il corretto adempimento deicompiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni ecomportamenti che possano nuocere agli interessi oall'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedicala giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimentodelle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modopiù semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini eassume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cuidispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privatile informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale dastabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra icittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini,egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacolal'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessialle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cuiciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie einformazioni necessarie per valutare le decisionidell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico deicittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applicaogni possibile misura di semplificazione dell'attività

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amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, daparte dei cittadini, delle attività loro consentite, ocomunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendenterispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed entiterritoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favoriscel'esercizio delle funzioni e dei compiti da partedell'autorità territorialmente competente e funzionalmentepiù vicina ai cittadini interessati.

Art. 3(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,neanche in occasione di festività, regali o altre utilitàsalvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbianotratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni oattività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parentientro il quarto grado. Il dipendente non offre regali oaltre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro ilquarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modicovalore.

Art. 4(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto diassociazione, il dipendente comunica al dirigentedell'ufficio la propria adesione ad associazioni edorganizzazioni, anche a carattere non riservato, i cuiinteressi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivitàdell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici osindacati.

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2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderiread associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlopromettendo vantaggi di carriera.

Art. 5Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigentedell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione inqualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimoquinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado oconviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con ilsoggetto con cui ha avuto i predetti rapporti dicollaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano consoggetti che abbiano interessi in attività o decisioniinerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a luiaffidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunicaall'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altriinteressi finanziari che possano porlo in conflitto diinteressi con la funzione pubblica che svolge e dichiara seha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo,o conviventi che esercitano attività politiche,professionali o economiche che li pongano in contattifrequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che sianocoinvolte nelle decisioni o nelle attività inerentiall'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competentein materia di affari generali e personale, egli fornisceulteriori informazioni sulla propria situazione patrimonialee tributaria.

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Art. 6(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione didecisioni o ad attività che possano coinvolgere interessipropri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado oconviventi; di individui od organizzazioni con cui eglistesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimiciziao rapporti di credito o debito; di individui odorganizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratoreo agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,comitati, società o stabilimenti di cui egli siaamministratore o gerente o dirigente. Il dipendente siastiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni diconvenienza. Sull'astensione decide il dirigentedell'ufficio.

Art. 7(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversidall'amministrazione retribuzioni o altre utilità perprestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento deipropri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione conindividui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nelbiennio precedente, un interesse economico in decisioni oattività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori ilconferimento di incarichi remunerati.

Art. 8(Imparzialità)

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1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazionelavorativa, assicura la parità di trattamento tra icittadini che vengono in contatto con l'amministrazione dacui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda adalcuno prestazioni che siano normalmente accordate orifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità disvolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,respingendo in particolare ogni illegittima pressione,ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricoprenell'amministrazione per ottenere utilità che non glispettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubbliciufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menzionané fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, taleposizione, qualora ciò possa nuocere all'immaginedell'amministrazione.

Art. 10(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda néaffida ad altri dipendenti il compimento di attività ol'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendentelimita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamentenecessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale oattrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvocasi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche

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dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente chedispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se neserve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vitrasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene ogode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente,in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni diufficio.

Art. 11(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico prestaadeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce lespiegazioni che gli siano richieste in ordine alcomportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio.Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordinecronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenutomotivando genericamente con la quantità di lavoro dasvolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Eglirispetta gli appuntamenti con i cittadini e rispondesollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondereinformazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini,il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche chevadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Ildipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio deipropri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordinea decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio,se ciò possa generare o confermare sfiducianell'amministrazione o nella sua indipendenza edimparzialità.

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4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altrecomunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro ecomprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa inun’amministrazione che fornisce servizi al pubblico sipreoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantitàfissati dall'amministrazione nelle apposite carte deiservizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità delservizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversierogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità diprestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per contodell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazioneo ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette adalcuno utilità a titolo di intermediazione, né perfacilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzionedel contratto.

2. Il dipendente non conclude, per contodell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con lequali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennioprecedente. Nel caso in cui l'amministrazione concludacontratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento oassicurazione, con imprese con le quali egli abbia conclusocontratti a titolo privato nel biennio precedente, siastiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alleattività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato conimprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento edassicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informaper iscritto il dirigente dell'ufficio.

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4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova ildirigente, questi informa per iscritto il dirigentecompetente in materia di affari generali e personale.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si danno atto che la previsione contrattualedell’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro delcomparto scuola non ha conseguito gli effetti previsti,dovendosi rilevarne uno scarso utilizzo. Esso va invece varilanciato, anche attraverso l’introduzione di modifiche,finalizzandolo all’obbligatorietà delle relative procedure.Le Parti concordano che l’istituto arbitrale si inserisce inuna comune volontà di snellimento ed economicità delleprocedure di contenzioso in sede diversa da quellagiurisdizionale, attualmente oberata anche da numerosicontenziosi scolastici. Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il Ministerodella Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia perreperire risorse specifiche da destinare all’istitutodell’arbitrato, anche attraverso corsi di formazione e diaggiornamento che contribuiscano alla creazione di unacultura positiva dell’arbitrato sia per le PP.AA. che per leOO.SS, -.

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