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Dignità umana - Parte giuridica

Date post: 12-Nov-2023
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23
ENCICLOPEDIA DI BIOETICA E SCIENZA GIURIDICA
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ENCICLOPEDIA

DI BIOETICA

E SCIENZA GIURIDICA

Settimio
Font monospazio
CARMIGNANI CARIDI Settimio - Dignità umana - Parte giuridica - in "Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica", diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, vol.IV, Napoli-Roma, ESI, 2012, pp. 301-320.

Parte giuridica 301

SoMMARIO: L Premessa: la dignità umana come parametro giuridico nella disciplina Parte in materie di rilcvanza bioetica.- 2. "Tutti gli esseri umani nascono liberi c uguali giuridica in dignità c diritti" (Dichiarazione Universale dci Diritti dell'Uomo).- 3. La dignità umana nelle fonti costituzionali.- 4. "Dignid dell'uomo": una nozione controversa. -S. Per un concetto giuridico di dignità umana. - 6. 11 rispetto della dignità umana cd il diritto alla vita quali parametri di liccità di pratiche mediche c biologiche.

1. Premessa: la dignità umana come parametro giuridico nella disciplina in materie di rilevanza bioetica. - L'espressione "dignità umana" ricorre sempre più spesso in testi normativi, internazionali, co­munitari c nazionali, e sempre più spesso la " dignità umana" viene indi ­cata quale limite invalicabile nei confronti di attività di carattere medico o biologico che rivestono interesse bioetico 1

Difficile è però individuare l'esatta portata di tale limite dal punto di vista giuridico. Anche la coesistenza e l' uso alle volte promiscuo di tale espres­sione, c delle sue varianti "dignità dell'uomo", "dignità della persona umana", non favoriscono la certezza della chiara individuazione di un parametro che possa essere utilizzato nel concreto per risolvere problemi giuridici.

In effetti ad una intuitiva portata dell'espressione non sempre fa rife­rimento un contenuto unanimcmentc accettato. Tentiamo pertanto di delineare il quadro all'interno del quale possa essere trovato il significato giuri d i co dell'espressione.

2. "Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo). - Un punto di partenza comunemente accettato per tentare di definire la portata dell'espressione "dignità umana" può essere probabilmente rinvenuto nella Charter of the United Nations sottoscritta 26 giugno 1945 a San fran­cisco dove, già nel prcambolo, viene manifestata la determinaz ione dci popoli delle Naz ioni Unite di riaffcrrnare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità c nel valore della persona umana2

Ciò ha trovato una articolata espressione nella successiva Dichiarazio­ne Universale dci Diritti dcii'Uomo3 adottata dall'Assemblea Generale

1 Sul punto della dignità come principio di bioetica, vedi quanto sostenuto in F D' AcosTINO, Bioetica: nella prospettiva deLla filosofia del diritto, 'forino, Giappichclli, 19')!), 3" cd. ampliata, p. 71 c ss .

. ! «Wc rhc Pcoplcs of rhc Unitcd Narions dctcrmincd 1 ... -1 to reJffinn faith in fundamcntal human rights, in the dignity and worrh of thc human pcrson ... '' , il [>rectmbolo alla CJrta, in http://www.un.org/cn/documcnts/chancr/ prcamblc.shtml.

' Univcrsal Dcclaration of Human Rights Adoptcd and proclaimcd by Generai Asscmbly rcsolution 217 A (li l) of l O Dccc m ber 194!\, in http:! /www.un.org/ O vcrvicw/ righrs. html .

302 Dignità umana

delle Nazioni Un i te il 1 O dicembre 1948, che fissa nel rispetto della eguale dignità degli uomini la base dci Diritti deii'Uomo'1•

Proclamata all'indomani della fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione Universale tende a gettare le basi per sistemi di rapporti che impediscano il ripetersi delle discriminazioni e dei geno­cidi che si erano verificati pochi anni prima.

Così nel Preambolo si afferma che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia c della pace nel mondo»\ e che «i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà»1

'.

Sulla base di tali premesse, l'art. l afferma solennemente che «Tutti gli esseri umani nascono liberi cd eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza »7

• Aln-i riferimenti alla dignità umana si trovano poi nell'art. 22 e nell'art. 23 della medesima Dichiarazione, ove si af­ferma (art. 22) che «ogni individuo[ ... ] ha diritto[ ... ] alla realizzazione [ . .. ]dei diritti economici, sociali c culturali indispensabili alla sua digni­tà ed al libero sviluppo della sua personalità>>\ e che (art. 23, comma 3) << Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazionc equa c soddisfacente che assicuri a lui stesso c alla sua famiglia un'esistenza

., G iova probabilmente ricordare che la Con vc ni'.ione Europea J ci Diritti dell'Uomo richiama, in preambo lo, espressamente !:t Dichiarazione Universale d ci Diritti dell'Uomo.

' << Whereas l\ccognitio n of thc inhcrent Oignity a nel of rh c eq ua l and ina licna­

ble Rights o f ali Membcrs o f the human Famil y is the Fo undation of Frcedom, Justicc and Pcace in rhc World •>.

'· <<Whcreas the Pcoples of the Unitcd N ations !uve in the C harter n:aHirmcd rhc ir faith in fund amental human Rights, in the Dignity and Worth of the human Perso n and in thc cqu<ll Ri ghts o f Men and Womcn and have d ctc rmincd to

promotc social Pogress and better Standards o f !ife in larger F reed o m ». 7 << J\11 human Beings a re born free and equa! in Dignity and Rights. Thcy are

cndowcd w ith Reason and Consciencc and should act towards o nc ano ther in a Spirit o f Brothcrhood>>.

' A rt. 22 << Everyone, as a Member of Society, has the Right to social Security and is entitled to Rcalizat io n, thro ugh natio nal Efforr and imerna tio na l Coopcra­

tion and in Accordance w ith the O rga nizatio n and Resourccs of cach State, of the economie, social and cultura! Rights indis pensablc fo r his Dignity and thc free Dcvclopmcnt o f his Personality».

Parte giuridica 303

conforme alla dignità umana cd integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale»').

Tra le numerose successive fonti internazionali che assumono la dignità umana quale parametro di liceità10

, spicca per interesse la c.d. Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa dell997 11 nella quale gli Stati membri del Consiglio d 'Europa «convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana c ricono­scendo l'importanza di assicurare la sua dignità c consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia c della medicina 12 si impegnano a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità c dci suoi altri diritti c libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina>> 1

J .

''An. 23 «Everyone who works has thc Right to just and favourable Remunc­ration cns urin~ for him~elf ami his 1-'amily an Exis tcncc worrhy of human Dignity, :111d s upplemcntcd, if ncccssary, by othe r Means of ~ocial Protection».

'0 Si veda in Bibliografia. " Cfr. Convc:ntion Jor the ProteCLÙm of 1-fuman Rights and Dignùy of the

1-/uman 8 eing wùh Regard to the llppùcation of 11iology and Medicine: Conven­tùm on !-luman Rights and lhomedicine sonosc ritta ad Oviedo il 4 april e l <J<J 7.

Per il testo in ita liano della Convenzione: http://convcntions.coe. in t/Trcaty/ITA/ Trcatics/ I-Itml/ 164.htm; per i te~ti uffic ia li in inglese cd in francese si consulti il sito http://convcntions.coc.i nt/Trcaty/EN/Trcatics/Html/ 164.hnn; c il sito lmp:/ /con vcntio ns.coc. i n t/ Trca ty l rR/ Trc,Hics/ 1· I t1n 1/ l (>4.1Hm . Giova ricordare che la

r:ttifi ca da parte dell ' Italia di tale convcn;.ione è stata <IUtoril./.ata con l. 2H marzo 200 l, n. 145, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dc:/ Comt~l!, lio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uo­mo e su.lla biomedicina, .fàua a O v iedo il 4 aprile /997, nonché del f'rotocollo addi1.ionale del 12 gennaio 1998, n. /(,8, sul divieto di clonazwne di esseri Mmani, pubblicata nella <<G.U.», 24 aprile 2001 , n. 95, ma al momento no n si è ancora cffcttiV:tmente proceduto a lla ratifica. Ciò non ha impedito perù alla Corte di Cassazio ne di trarre argomcntai'.io ni - nella controversa sentenza relativa al c.d. "Caso Enghro". Da tale Conve nz ione: «Difatti, a ll 'accord o valido sul piano internaz ionale, ma non ancora e~cguito all ' interno dello Stato, puù assegna rsi -tanto pil! dopo la legge parlamentare di auto ri zz:tzione alla ratifica - una fun;.ionc

aus iliaria sul piano interp re tativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può c deve essere utili u .ato nell ' interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il pil! possibile ad esso conforme». Si vcd<l in Cass ., Sez. civ., Scnt. n. 2 1748 Jcl 16 ottobre 2007, c he può essere letta in plurimi siri , ad es cm pio http:/ l www.isti tutobioctica.o rg/ foru m/ e u ta nas'X,20e0f<,20d i retti ve/ fusco% 20scn t enza %20cngla ro/ scntcnza_englaro. htm.

' 2 Si veda il Preambolo di detta Convenzinn<.:. L' Così ali 'art . 1 della Convenz io ne.

304 Dignità umana

A tale scopo la Convenzione fissa alcune regole in materia di "con­senso informato", tutela della privacy, tutela del "Genoma umano", ricer­ca scientifica e trapianti di organi'4

3. La dignità umana nelle fonti costituzionali. - M olti testi costi­tuz ionali nazionali successivi alla Dichiaraz ione universale dei diritti del­l'uomo, si sono esplicitamente interessati della di gnità umana, del suo rispetto e della sua protezione ad opera degli Stati.

Così, la Costituzione tedesca del 1949 all 'art. 1, comma 1, recita: «La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla» 15

In modo non dissimile l'art. 7 della Costituzione federale della Con­federazione Svizzera 16 del 1999 recita: «La dignità della persona va ri­spettata c protetta».

La Costituz io ne finlandese del 2000' 7 afferma, all 'art. 1, che «[ ... ] la Costituzione garantisce l'invio labilità della dignità umana e la libertà e i diritti dell'individuo, e promuove la giustizia nella società[ ... ]». Ancor più solennemente la Costituzione greca del 1986 '~ all'art. 2, comma 1, dichiara che «Il rispetto e la protezione della dignità della persona umana costituiscono l'obbligo fondamentale dello Stato».

Per l'art. 1 della Costituzione portoghese ''1 del 1976, addirittura «li Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata su lla dignità della persona umana[ .. .]>>, e per l'art. 10, comma 1, della coeva Costituz io ne spagnola20

sempre del 1976 «La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono

1'1 Come si diceva sup1·a in nota, la Convenzione di Oviedo non è stata ancora

(marzo 2010) ratificata dall 'Italia, pur in presenza della legge di autoriv.azione n. 145 del 2001. Ma il nostro Paese si trova in ampia compagnia, insieme a Paesi di alta tradiz io ne giu ridica come A ustria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia. Q uesta curiosa situazione che ved e gli Stati più popolosi tra quelli che compongo no il Consiglio d'Europa in imbarazzo di fronte a lla rat ifi ca di tale documen to è probabilmente significativa proprio di quella ambiguità cd arnbivalcm.a del concetto di digni tà umana ad esso sotteso.

" Traduzione italiana tratta da http:// www.goeth e.de/ ins/ it/ rom/ pro/ idcnt/ costituz.rtf.

"' Testo ufficiale in Jraliano, in lmp:l/www.admin.ch/ ch/ ilrs/ IOlla7.htrnl. 17 Traduzione italiana tra tta da http://www.gocthe.de/ins/ it/ ro rn / pro/ idenr/

costiruz.rtf. '" Trad uz io ne ita liana tratta da http://www.goethe.de/ins/ it/ rorn / pro/ ident/

costituz .rtf. 1'' Traduzione itali ana tratta da h t tp:// www.goethe.de/ ins/it/ ro m/ pro/ iJcnt/

costituz .nf. 10 Traduzione ita liana tratta da http:// www.gocthe.de/ins/ it/ rorn/ pro/ idcnt/

costitu z. rtf.

Parte giuridica 305

connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge c dci diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico c della pace socia­le».

Recentemente anche l'Unione europea, nella sua Carta dci diritti fon­damentali11, all'art. 1, rubricato appunto "Dignità umana", ha inserito una disposizione molto simile a quelle sopraccitatc tedesca c svizzera «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata c tutelata>>.

Per quanto riguarda la Costituzione italiana, va innanzi tutto ricordato che essa fu promulgata prima della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e quindi non poteva riprodurre (come le succitatc Costituzio­ni successive a tale Dichiarazione) formule direttamente discendenti da essa.

Essa contiene però più disposizioni che tendono, direttamente o in­direttamente a salvaguardare la dignità della persona umana (artt. 2, 3, 27, 32, 41 Cost.).

Da tali norme la dottrina22 giuridica ha potuto enucleare un "principio della salvaguardia d ella dignità della persona umana", ricavabilc sia dal riferimento alla "pari dignità sociale" di tutti i citradini, contenuto nel primo comma dell'art. 3 Cost., sia dal limite del "rispctro della persona umana", posto, dal secondo comma dell 'art. 32, alla previsione legislativa di trattamenti sanitari o bbligatori23

Tale ricostruz ione, poi, va inquadrata nel richiamo contenuto nell'art. 2 della Costituzione al riconoscimento c garanzia dci diritti inviolabili dell'uomo.

Ma non solo b Costituzione, come ha acutamente osservato la dottri­na21, ma ora anche gli Statuti delle regioni ordinarie contengono riferi ­menti alla tmela della dignità umana.

Così, ad esempio lo Statuto della Regione Lombardia25 approvato nel 2008, richiama nell'art. 2, tra gli "Elementi qualificanti della Regio ne", al

2' Si consulti il sito http://www.europarl.eu.int/c harterlpdf/tcxt_it.pdf. Tale disposi:t.ione è stata poi trasfu sa nel Trattato che istituisce una Costit~-tzione per L'Eumpa, dove è di ventato l'art. 1! -6 1, in http://europa.eu.int/constitution/ it/ pwc 15_ it.htm.

22 C fr. G . D A L LA ToRRE, Bioetica e diriu o. Saggt, Torino, G iappiche lli , 1993, p. 42.

21 Per una ricostruzione d el concetto costitu7.Ìonale di dignità umana F BAR­

T O I.O MEI, La dignùà umana come cancello e valore costituzionale, Torino, G iap­piche lli, 1987.

21 Cfr. G. MoN ACO, La tutela della dignità ~-tmana: sviluppi giurisprudenziali e dij{iw ltà interprelative, in lmp:l/www. forumcostitu :t.io nal c. it/s itc/images/ sro­rics/pd f l d ocumen ti_ foru m/ papcr/0 14 l_ mo naco. p d f.

15 C fr. Legge regio nale statutaria 30 agosro 2008, n. l, Slatuto d'aulonomia della Lombardia, «BU K. L», n. 35, l o suppl. o rd. , del 3 1 agosw 2008 consulr;~bilc in http:!

306 Dignità umana

comma 1, che <<la Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento c al ri­spetto della sua dignità mediante la tutela c la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo>> .

Lo Statuto della Toscana26, poi, all'art. 3, comma 2, individua tra le

finalità della Regione, quella di realizzare «ii pieno sviluppo della persona e dei princìpi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani>> 27

, cd ancora quello della Puglia2X, il cui art. l, comma 1, sancisce che la Regione è <<fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana>>2

'1•

In altri testi statutari si sancisce la tutela della dignità di particolari cate­gorie di individui, come nello statuto della Regione Lazio30, che all'art. 6, dopo avere riconosciuto «i l primato della persona e della vita>>, afferma che la Regione tutela il «diritto degli anziarti ad un 'esistenza dignitosa»11

; mentre lo statuto dcli'Umbria32, all'art. 13, comma 2, prevede che <<la Regione, nell'attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della persona malata»3

\ o ancora nello statuto deli'Abruzzo14

, il cui art. 7 prevede, al comma 2, che la Regione << tutela gli anziani c i disabili c garantisce loro una esistenza libera c dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà c l'esclusione sociale» e, al comma 5, <<tutela la dignità del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazionc35» .

l co n s igl i o n l i n c .l o m bard i a. i t / no rmelom bard i a / a c cess i bi l c / es p o n aDo c .­aspx ?type=pdf&iddoc=lm200805140000 l .

~'· Cfr. «BURT», Bollettino ufficiale della regione Toscana», n. l 2 dell ' Il feb­braio 2005, pane prima.

27 Lo Statuto della Regione Toscana può essere letto in http://www. rcgionc.toscana.it/ regio ne/m ultimcdia/ RT /documents/ ll974704713ll_statuto.pdf .

!~ Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, Slatuto della Regione flug!ia, in ,,BURP, , n. 57 del 12 maggio 2004.

1" Si consulti il sito http://www.rcgionc.puglia. it/ burp_doc/pdflxxxv/ bur-057.pdf.

'0 Lq.;gc statutaria, 11 novembre 2004, n. l , Nuovo St:~tuto della Regio ne

La:t.io, in Suppl. Ord., n. 1, <<BURL••, n. 3 1, del IO novembre 2004. ·"http:/ / www.regio ne.luio. it/ wc b2/ contcnts/ download /- normati va/ sta turo/

statuto_ncw.pdf. ·'! Legge regio nale 16 aprile 2005, n. 21, «IJURU», Nuovo Statuto della

Regio ne U mbria, Parti l, II, serie generale, n. 17 del 18 aprile 2005. ·" Si consulti il sito http://www.rcgio nc.umbria .it/ rcsources/ hp/ Statuto% 20-

(versionc%20aggiornata).pdf . H C fr. <<BURA », 22 settemb re 2006, n. 7, Strao rdinario. " Si consulti il s ito http:/ / bura.regione.abruzzo.it/ nuovollcontrollo.­

aspx ?li n k=8Sm_Fi lc_02040!\.PDl :.

Parte giuridica 307

Analogamente, lo statuto dell'Emilia Romagnav' individua tra gli obiet­tivi della Regione l'attuazione del principio di uguaglianza c "di pari dignità delle persone" (art. 2, comma 1, lett. A) e dispone che la Regione «opera per tlltclare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori» (art. 4, comma 1, lctt. A) e per «rimuovere gli ostacoli che limitano o impe­discono le pari opportunità c il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa» (art. 4, comma l, lett. C).17 .

Si può pertanto convenire (almeno avendo riguardo all'esperienza giuridica occidentale) con chi ha sostenuto che la dignità umana << rappre­senta, all'interno di ogni ordinamento giuridico statualc, il bene maggior­mente meritevole di tutela. Considerata[ . .. ] come fondamento di tutti i diritti della persona, come fonte dalla quale tutti gli altri diritti sono tratti, è menzionata nei prcamboli o nei primi articoli delle principali carte costituzionali, quale prius rispetto agli altri diritti successivamente garan­titi dalle medcsime >> 3x.

4. "Dignità dell'uomo": una nozione controversa. - li problema, però, come ha osservato una accorta dottrina, è che <<l'individuazionc della nozione giuridica di dignità della persona umana appare ardua, c certamente risultano insoddisfaccnti quelle ricostruzioni dottrinali [ ... ]che tendono a ricondurla al rispetto delle qualità morali dell'individuo, dci suoi convinci­menti etico-religiosi, dell'onore, nonché a considerare costituzionalmente illecito che a taluni cittadini sia riservato un trattamento che disconosca il valore comune di tutti i componenti il corpo sociale.

Come accade per altri testi normativi, Costituzioni, Dichiarazioni internazionali ecc., anche in rapporto alla Costituzione italiana è dato per intuitivamcnre evidente il significato della formula "dignità dell'u o mo", senonché la formula non è di per sé né chiara né evidente cd anzi viene, proprio dal dibattito filosofico-giuridico sulla bioetica, posto in discussio­ne»''~ .

Quindi, <<In realtà l'espressione "dignità umana" non supera, per sé, il pluralismo ideologico, culturale, morale, presente nella società, ma se ne intride».10

"' Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, in <<BURLR», Statuto Regio ne Emilia­Romagna, n. 61, del l aprile 2005 .

.1? Si consulti il siro hnp://dcmetra.rcgionc.cmilia-romagna. it/s tampa/stamre­rdf/lq~giV / lr-cr-2005- l 3.pdf .

·" C fr. G. GER I N, Bioetica c diritti della persona, Roma, Sapere, 2000, 2003, p. 57.

"' G. DALLA ToRRE, Bioetica c dirit to. <)'aggi ... , ci t. , p. 42. ·•o Cfr. F MASTROI'AOLO, Ingegneria genetica, in «Dig. Ù.», IV, «/)ig. disc.

priv.», l X, Torino, UTFT, 1993, p. 431.

30R Dignità umana

Per usare una efficace sintesi proposta dalla dottrina, «tale pluralismo può essere sostanzialmente sintetizzato in due matrici fondamentali dalle quali promanano contenuti opposti della formula "dignità umana": una sostenuta da alcuni pro pugnatori dell'etica utilitaristica e l'altra elaborata dai sostenitori dell'etica ontologica>>11

A) In base al primo orientamento (che è possibile definire anche come ]' "Etica della Qualità della Vita"-EQV'2) '

11 la tutela della dignità dell'uo­mo è essenzialmente imperniata sul rispetto della sua volontà, e, pertanto, può essere posta in essere solo quando l'individuo gode di piena autono­mia.

«I n tale concezio ne, pertanto, gioca un ruolo prcponderante il prin­cipio di auto determinazione, secondo cui è necessario assicurare al sog­getto il massimo grado di libertà c decisionalità su tutte le questioni che lo riguardano, dalla nascita alla morte: questa inclinazio ne può sintetica­mente individuarsi con la formula pro choice, che evidenzia la rilevanza fondamentale dell 'assoluta libertà di scclta >>1

'1•

Giova al riguardo sottolineare come per il Magistero della C hiesa Cattolica tale posizione trova la propria origine in «quella mentalità che, esasperando c persino deformando il concetto di soggettività, riconosce co me titolare di diritti solo chi si presenta con piena o almeno incipiente autonomia cd esce da condizioni di totale dipendenza dagli altri. Ma come conciliare tale impostazio ne con l'esaltazio ne dell 'uomo quale es­sere indisponibile»?

11 Cfr. F. h~ l'N 1, /Jiogiuridica c pluralismo etico-reLigioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento c comitati etici, Milano, Gi uffrè, 2000, p. l 54.

'12 Su questo versante si vcd:~ per un chiarimento delle di verse prospettive etiche

sottesc alla bioet ica, M. MoRI, Quale etica per la bioetica?, Mii:l.no, Franco Angeli, 1990, p. 37 c ss., qui p. 49: «a nostro giudiz. io ESV è l'etica "tradi;.ion:dc", cioè quella che ha rego lato - o sembra aver rcgolaw - la vita sociale dell'Occi­dente. D'altro canto, EQY è la nuova "etica" che sta emergendo, per cui la bioetica nasce no n tanto perché non si sappia bene quale giudi1.io dare su certi nuovi imervcnti sulla scorta di una dara etica condivisa, quanto perché c'è contrasto circa l'eti ca da abbracciare, c proprio per questo le controversie bioeti che sono tanto profonde c radicali ». E oltre: <<l n partico lare l :~ persona [intesa in senso so lo psico logicoJ non è affatto una indi vidua substanti a, c proprio per questo in questa prospettiva non è assurdo sostenere che animali no n-uo mini o anche m<lcchinc siano persone (cioè siano dotate di qualche fo rma di coscicn 7. :~ di sé)», ivi, p. 64

c ss. '·' In questi anni sembra insan<lbilc la alterità tra "Etica della sac ralità della

vit<1" (ESY) o "Etica della dignità o ntologica della perso na (EDOP), cd "Etica della qualità della vita" (EQV) .

. ,, F hu·:N 1, N io giuridica c pluraLismo etico-religioso ... , ci t., p. 154.

Parte giuridica 309

La «teoria dci diritti umani si fonda proprio sulla considerazione del fatto che l'uomo, diversamente dagli animali c dalle cose, non può essere sottomesso al dominio di nessuno. Si deve pure accennare a quella logica che tende a identificare la dignità personale con la capacità di comunica­zione verbale ed esplicita c, in ogni caso, sperimentabile. È chiaro che, con tali presupposti, non c'è spazio nel mondo per chi, come il nascituro o il morente, è un soggetto strutturalmente debole, sembra totalmente assoggettato alla mercé di altre persone c da loro radicalmente dipendente e sa comunicare solo mediante il muto linguaggio di una profonda sim­biosi di affetti. È, quindi, la forza a farsi criterio di scelta c di azione nei rapporti interpcrsonali e nella convivenza sociale. Ma questo è l'esatto contrario di quanto ha voluto storicamente affermare lo Stato di diritto, come comunità nella quale alle "ragioni della forza" si sostituisce la "for­za della ragione"'" '' · .

In sintesi, quindi, per i fautori dell'etica utilitaristica la dignità umana «si riduce a benessere c auto determinaz ione. Corollari d i questa tesi sono: è più degno chi vive mcgl io, chi è in condizione di poter perse­guire il massimo grado di soddisfazione personale; in definitiva, chi nella vita gode di più! Coerentemente, se non sussistono più le condizioni per vivere bene cd in piena autosufficienza si può scegliere di porre fin e a questa vita che, priva di "qualità", è diventata ormai indcgna>>'11

'.

Se poi la capacità di autodctcnninazione è presa a fulcro della dignità della persona, a chi non la possiede (es. embrione) o non la possiede più (es. malato terminale) può non venire riconosciuta la piena dignità di essere umano c, quindi, la titolarità dci diritti fondamentali attribuiti alla persona proprio a difesa della sua dignità.

«Una simile presa di posizione sottendc il postulato che la dignità dell'uomo come persona si concentrerebbe solo in un determinato stadio del suo sviluppo c della sua esistenza (q uello, appunto, in cui sarebbero possibili scelte libere e responsabili cd in cui si sarebbe in grado di godere di una migliore "qualità della vita"); una fase dello sviluppo umano da cui, inoltre, la persona potrebbe trarre titolo per "disporre" di qual­siasi altro stadio o forma di vita umana meno evoluta o più involuta:

" loANN ES [>Au t.u s PP. Il , Evangclium vitae ai vescovi ai presbiteri e ai diaconi ai religiosi e alle religiose ai fedeli laici e a tutte le persone di lnmna volontà sul valore c l'inviolabilità della vita umanct, 25 marzo 1995, n. 19; Dove stanno le radici di una contraddàùme tanto paradossale? La lettera enciclica può essere letta in Acta Apostollcae Sedis, 87 (1995) p. 401 c ss. , in lmp:// w w w. va ti ca n . va / h o l y _ i a thcr/ j o h n _ paul _ i i/ c ne yc l ica ls / d o eu m c nt s/ h f_ j p ­i i_cnc_2503 1995_cvangcl iu m- vi tac_ it.hrml

·"· C fr. F FR"N 1, 8iogiuridica e pluraLismo etico-religioso . . . , ci r., p. 155.

3 J O Dignità umana

nell'illusione [ ... ] di divenire, così, sempre più "padrona" del proprio destino» 47

B) Ciò spiega perché tali posizioni siano osteggiate dai fautori del­l'orientamento a ntologico (che potremmo definire Etica della Dignità Ontologìca della Persona-EDOP4~ ovvero Etica della Sacralità della Vita- ESV) che propugnano una prospettiva che pur non trascurando affatto la qualità della vita tende ad inquadrarla all'interno di una struttura concettuale che le offrirebbe il suo vero fondamento razionale: appunto la dignità della persona.

Sulla necessità di tener conto, in modo forte, degli clementi positivi di entrambe le posizioni si è espresso Bompiani secondo il quale «fra l'etica ontologica c l'etica utilitaristica che privilegia la felicità in generale, cioè la cosiddetta qualità della vita, non credo si debba arrivare a un'etica scolorita c in qualche modo di compromesso fra le due, ma ad una ten­dente piuttosto alla ricerca della valorizzazionc di tutti quei valori che si possono trovare sia nell'etica antologica, come nell'etica utilitaristica e che a mio parere stanno sempre in una visione sccolarizzata e, anche prescindendo da fenomeni religiosi, dal sentire religioso, nella aurea ri­cetta kantiana «non considerare mai l'uomo come mezzo, ma solamente come fine»4

'1

Sulla scorta di ciò, ritengo che sia da aderire alla definizione di "digni­tà umana" data da una autorevole dottrina, per la quale essa è «la dignità che spetta all 'uomo di per se stesso, indipendentemente dal valore o disvalore dci suoi atti, per quella differenza antologica dagli animali c dalle cose che determina l'excellence humaine,,>o.

5. Per un concetto giuridico di dignità umana.- Partendo da questa definizione, occorre ora affrontare il difficile compito di individuare con

17 Cfr. S. BERLINGÒ, 01·dine etico e legge civile: complementarietà e distim~io­ne, •dustiria», 1996, p. 198 c ss.

·IX C fr. A. Po RCA RELl.l , Scienza c persona. umana, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 67.

•·> C fr. A. BOMI'IAN I, Il Comitato etico in Italia. La scelta dell' "etica", in G. G t::RIN (a cura di), Funzione c f unzionamento dci comitati etici, Pado va, CE­DAM, 1991, p. 242 c ss.; A. Bo MPIANI, !l Comitato internazionale di bioetica dcll'UNESCO e la redazione della «Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani,, «lusriria», 1998, p. 62 c ss.

>o C fr. S. CoTTA, !l diritto naturale c l'univcrsalizzazione del diritto, «justi­tia >>, 1991 , p. l c ss.; I o., Il diritto naturale c l'univcrsalizzazione dci diritti in AA .Vv., Dàitto naturale c diritti dell'uomo all'a lba del XXI secolo, Unione Giuristi Cattolici l taliani, Colloquio internazio nale, Ro ma, l 0-13 gennaio 199 1, «Q uaderni di Justitia», Milano, G iuffrè, !993, p. 25 c ss.

Parte giuridica 311

esattezza il concetto giuridico di dignità della persona umana. Infatti «soprattutto in campo bioetico, dove questa formula è costantemente posta in discussione a causa del suo ricorrente uso, non può risultare soddisfacente limitare il concetto di dignità umana al rispetto delle doti morali di un soggetto o delle sue opinioni etico-rcligiose>>01

Altro punto dal quale prendere le mosse è che non sarebbe legittimo distinguere le persone sulla base di un maggiore o minore "grado" di dignità, perché se così si facesse si violerebbe il principio di uguaglianza, sancito in Italia dall'art. 3 della Costituzione52

, fondato proprio sulla di­gnità umana che deve essere considerata, in ogni persona, nel modo più ampio possibile. La vigenza del principio di uguaglianza, inoltre, osta ad ogni tentativo di scissione tra essere umano c persona, non potendo infatti esistere esseri umani che non siano nello stesso tempo personc"3

Dal principio di uguaglianza, quindi, «deriva l'obbligo di riconoscere a tutte le forme di vita umana- in qualunque stadio di sviluppo o genere di esistenza esse si trovino (quindi anche ad embrioni, handicappati, malati terminali) - la stessa (massima) misura di dignità>>5•1•

6. Il rispetto della dignità umana ed il diritto alla vita quali parametri di liceità di pratiche mediche e biologiche. - Come è stato segnalato in dottrina «il principio del rispetto della dignità della persona umana entra in rilievo in una articolata c complessa casistica: da manipolaz ioni genetiche volte ad alterare l'unicità personale e l'iden­tità biologica e genetica (illiceità della riproduzione di individui in serie per clonazione c della produzione di nuovi esseri viventi, grazie alla combinazione di geni umani ed animali), a certe fattispecie di fecondaz ione artificiale (illiceità della " locazione della donna" per fini riproduttivi, nella misura in cui degrada la dignità femminile a mero organo riproduttore c la persona del nascituro a mcra cosa), all 'acca-

'1 C fr. E I :REN J, Riogiuridica e pliaalùmo elico-religioso ... , cit., p. 158.

'2 Cfr. art. 3 Cost. che utili u .a, nel suo primo comma, il tcrmin<.: <<pari dignità

sociale» c, nd :;econdo com ma, pone l'uguaglianza co m<.: base per <<il pieno sv iluppo della persona umana»; F. 131\RTOLOMEI, La dignità umana come concet/.o e valore costit.uzùmale, Torino, G iappichclli, 1987.

>.l Ne ii 'Lvangcliurn vitac, cit., n. 57, si legge: << Nel diritto alla vita ogni essere umano innocente è assolutamente uguak a tutti gli altri. Tale uguaglianr..a è la base di un autentico rappo rto soc iale, che, per <.:SSCIT veramente tak, no n può non fondarsi sulla verità c sulla giustiz ia, riconoscendo c tutelando ogni uomo <.:d ogni donna come persona <.: non com<.: una cosa di cui si possa disporre. Di fronte alla norma morale che proibisce la soppressione dir<.:tta di un essere umano innocente non ci sono privilegi né eccezio ni per nessuno ».

'1 C fr. F. FREN I, Biogiuridica e pluralismo etico-religioso ... , ci t., p. 160.

3 12 Dignità umana

nimcnto terapcutico (illecito perché contrario al diritto di monre con dignità) >> 55

.

Ma come regolarsi in tutti questi casi quando, pur in presenza di numerosi documenti internazionali'\ sembra persistere una apparente carenza di parametri normativi certi, e chi deve intervenire a tutela della dignità umana in tali ambiti? La dottrina ha individuato, come sopra già ricordato, nella nostra Costituzione una sicura guida per l' interprete che «non trascuri il grande significato attuale del riconoscimento del princi­pio della pari dignità sociale il quale troverà, almeno negli artt. 2, 3 comma 2, 36 comma 1, 41 comma 2, c in definitiva ne llo stesso artico lo 27 comma 3>> 57, l' indicazione dci fondamentali settori nei quali la difesa della persona umana è un impegno prioritario di tutti i poteri dello Stato c delle istituzioni nelle quali l'ordinamento repubblicano si articola.

La medesima dottrina demanda poi alla Giurisprudenza il compito di trarre da questo quadro normativo costituzionale le soluzioni per i pro­blemi quotidiani 5~ .

Primo fra tutti questi settori di intervento dovrebbe essere poi quello della tutela del fondamentale diritto alla vita «prccondizio nc necessaria di qualsias i diritto»''' c «base di ogni ord inamento che accolga tra i suoi princìpi la dignità della persona umana»w.

~~ G. O ,\ t.L A To 1uu o, Bioetica c diritto. Saggi. .. , c ir. , p. 43.

"· Si veda ad esempio Dichiarazione Universale sul Genoma Umano c Diritti dell 'Uomo, in htrp://uncsdoc.unesco.org/ imagcs/00 12/ 001229/ 122990fo.pdf, c nel sito http://un csdoc.uncsco.o rg/ images/00 11 / 00 11 02/ 110220c.pd f#pagc=47. Sulla

genes i d i tale documcnr.o vedi Gcnèse de la Décfaration univasellc sur le génomc humain et Ics dmlts de l 'homme in http:llunesdoc.unesco.orglimages!OOJ !/00! !93/ l J9390fo.pdf c sulla s ua applicaz io ne vedi Rapport d'enscmblc sta la mise cn ocuv redc la dcclaration univcrscllc sur le gcnome humain cl Ics druùs dc L'homme, y compris son c·valuation del 26 agost:o 2003, in lmp://uncsd oc. uncsco.org/i magcs/ 00 1 3/00 1 3 1 2/ 1 31203~pdf.

" Cfr. C. AM 1 RANTE, Qualche wnsicb·azionc su bwctica c diritti dell'uomo, in V. 13 A L.OINI (a cura d i), Diritti della persona c problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, Torino, G iappichelli , 2004, p. SX.

~' !b., << Alla magistratura o rdinaria c :dia Corte costituz io nale il compi to di far ricorso a questo irrinunc iabile sistema normativo per far fronte a lle nuove sfid e che il continuo sv iluppo tecno logico c la ricerca scientifica che ne è a lla base po ngo no ai nuovi contesti d i conv ivenza economico-sociale, rinunciando ovvia­mcm c a prcsupposiz ioni antiscientistc dctt:~ tc da un uso m:~lintcso degli impe rativi religiosi cd e tici, ma con un at teggiamento di partico lare attenz ione ai diritti de lla persona um ana c, soprattutto, d ci cosiddetti soggetti deboli ».

~·) C fr. F. MoDU GNO, r "nuovi diriui" nella Giurisprudenza CoSIÙu.zionale, Tori no, G iapp iche lli , l 995, p . 16.

'·° C fr. V. 13A l. D 1 N 1, Procrea?. ione mcdicalmcnlc assistita c Costituz ione per vafo·ri: alla ricerca di un bilanciamento tra istanze di libertà e istanze di giustizia,

Parte giuridica 3 l 3

Non si può però no n rilevare come, nelle more di composizione del presente contributo, la Giurisprudenza abbia, almeno in occasione di un caso giudiziarid" che ha destato molto clamore c suscitato un lacerante dibattitd'2, optato per quell'orientamento che abbiamo sopra definito come

in V BALDINI (a cura di), Dirit ti della persona c problcmatichc _f(mdamcntali. Dalla bioetica tt! diritto costùuizùmalc:, Torino, Giappichclli , 2004, p. 129.

'" Ci riferiamo al c.d . Caso fnglaro c ad alcune sclltCn/.e connesse ad esso,

prima fra tutte, anche per l'indubbio sforzo argomentativo profuso dal Rclatorc nella articolata motivazione c la ricchezza di studi comparatistic i sottcsi, Cass.,

sC7 .. civ., n. 21748 del 16 ottobre 2007, che può essere letta in plurimi siri, tra i tanti s i consulti il sito http://www.istitutobioctica.org/forum/(.:utanas'Yc,-

20c%20d i retti vc/ fusco%20scn te n /.a% 20cngla ro/ se n tcn/.a_cnglaro.htm. LI d i batti­to relativo a tale sentenza sul wcb è stato talmente vasto da non poter essere censito

nei limiti del presente scritto. Cospicuo è altresì il numero di annotazioni - in

acceso contrasto tra di lo ro - a dctra SCIHCn/.a apparse su riviste cartacce. 1'2 Un dibattito così denso di clamore perdura nte ancora nove mesi dopo il

deposito della scntcn ;.a, da po rtare :td una inconsueta dichiara7. ione in viat:t a lla

stampa dal Primo Presidente della Corre dott. Vinceni'.o Carbone che ha inteso

sp iegare c difendere il contenuto della SCIHcn;.a in questione, testo che ci sembra

perfettamente ri;tssuntivo d c i termini d e ll a questione come inqu;tdrau dalla C:tss:tz ionc, c pc rt<lnto riportiamo: <<Considerate le polemiche su l caso di Elu:m :t

Engb·o sv iluppate in questi g iorn i sulla stampa, la Corte di C:~ssa;~. i o nc, j ... ] ritiene opportuno prccis;li'C c he la sentenza n. 2 1748 s ul caso in questione, c he

risale ormai all'otrobrc del 2007, costituisce espressione della Corte di C;'lss;'l ­z ione nella sua fun ;~. io nc giurisdi7.ionale. La Corte con tale pronuncia si è limi­

ra ta ad affermare un principio di diritto sulla base della intcrprctuionc cos titu­

zionalmente oricnt;1ta della legislazione vigente. Il principio :~ffcnn;HO è il se­

guente: "1 ... 1 scnz;1 il consenso info rm;lto l'intervento del medico è, ;11 di fuori dci casi di trattamento sani ta rio per legge obbligatorio o in c ui ricorra uno st;1to

di necess ità, s icuramente illec ito, anche qu;1ndo è nell ' interesse d el paziente. li

consenso informato ha com e correlato 1:-t facoltà non so lo di scegliere tra le

diverse possibilità di tratt;'lmento medico, lll<l j ... J altresì eli cvcntu:~lmcntc rifiu­

tare la tcr:tpia c di decidere consa pevo lmente di imcrrompcrla, in tutte le hsi

della vita, ;'l nc hc in qucll;'l tcrmin;tle r ... J. Nel consentire a l t r;'lttanlcnto medi co

o nel dissentire dalla pmscc u;~. ionc dello stesso s ulla persona d ell'incapace, la rapprcscntan7.<1 del tutore è so troposta a un duplice ordine di v inco li: egli d eve, innan;.irutto, agire ne ll 'esclusivo inte resse d e ll 'i ncapace; c, nclb r iccrc;1 del !Jest intcrcst, deve decidere non al posto ' dell ' incapace né per' l'incapace, m;1 con

l'i ncapace: quindi, ricostruendo la prcsunt;1 vo lontà del pnicntc incosc iente, g ià

ad ulto prima di cade re in t;1l e stato, te nendo conto dci des ideri da lui esp ress i prim:~ d c ii :~ perdita della coscienza, ovvero infcrencl o quella vo lo ntà dalla sua person;1li tà, dal suo s tile di vita, d:tlk sue inclinai'.io ni, dai suoi va lori di r iferi­

me nto c d a ll e sue convinz io ni etiche, religiose, cu lrudi c filosofiche". In ;1ppli ­

cv.ionc di s iffatto principio la Corte d';lppello di Milano, nclb sua auro nomia c valutando nel concreto le c ircostanze di fatto c le prove raccolte, ha deliberato che

3 14 Dignità umana

)'"Etica della Qualità della Vita" e per la signoria della volontà del sog­getto anche di fronte a scelte di terminazione della vita, volontà ricostrui­bile eventualmente anche ex post, in sede giudiziaria, nel caso di malati terminali incapaci di esprimere il proprio eventuale dissenso al prosegui­mento delle terapie, e persino dell ' idratazione e dell 'alimentazione.

Questa tendenza giu risprudenziale('\ che si è intrecciata con la vicen-

po tessero essere sospesi alla Englaro i p residi che tuttora ne prolungano il ricono­sciuto stato vegctativo permanente. La Corre di Ca~sazionc no n ha in alcun modo travalicato il proprio specifico compi to isti tuz ionale di rispondere alla do manda di giustizia del cittadino, assicurando la corrcrra interpretazio ne della legge, nel cui quadro si collocano in modo primario i princìpi costi tuz iona li c la Convenzione di O vicdo. Roma, l R lugl io 2008. Primo Presidente (Vincenzo Carbone)».

1' ·' In tale fil o ne possiamo inserire, ad esempio, le plurimc decis io ni emerse in

rel azio ne al sopra citato Caso Englaro. Q uindi o ltre alla g ià citata sentenza della Corte di Cassazione, sez. l , l(, ottobre 2007, n. 2174S, il pcdisscquo decreto della Corte d 'appello d i Milano, so .. l c iv. , del 25 giugno 200S, che può essere letto in plurimi siri , ad esempio in http://www.ciu s. it/giurisprudcnz:~/2008/ J04.asp, c, per ceni versi, anche la Ordimnza n. 334 del 200R della Corte costituz io nale deposi­tata 1'8 ottobre 2008, in «G.U .», Prim:~ serie speciale, del 15 ottobre 2008. Succcs­sivamclltc, con sentenza n. 27145 dell'Il novembre 2008, le S.U. della Cassazio ne hanno dichiarato inammissibile, per d ifetto di legittimat.io nc, il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello d i Mibno avverso il suddetto decreto del 9 luglio 200R. Infine, il 16 dicembre del 200S, la Corte F.umpca dci D iri tt i dell'Uo mo, Seconda Sezione (Décision Ada Rossi et autres c. !talie) ha dichiarato inammissibile il ricorso pro posto, sempre contro la decisione de lla Corte milanese, da un gruppo di associa;-.io ni c citudini italiani, per difetto di interesse dci ricorrenti: h ttp :/ l c m i s k p.cc h r.coc . i n t/t k p 197 /v icw h b k m.asp ?ac tion = o pcn& t ab l c­= F69 A2 7FD8F BR6142 B FO l C l 166 DEA 39 S649& k cy = 39699&scss io n Id =487S4303&skin=hudoc-fr&attachmcnt=truc. Anche i G iudici amministrati vi, alme­no nel caso del quale stiamo parlando, hanno segui to lo stesso \Jricntamcnto. Così in primo luogo il TAR Lo mbardia, Scz. III, con scmcnza n. 214 del 26 gennaio 2009. Da ultimo il TAR Lazio, Sezione lll quater, con sentenza n. 8650 del 12 settembre 2009. G iova ricordare che però, accedendo ad altra impostazione di fondo, sul me­desimo caso la G iu risprudem.a si era - prima della Scntcm.a n, 2 1748 del 2007 -espressa con sentenze di segno contrario. Innanzi tutto la prcccdcnrc Cassazione civile, scz. I, Ord. 20 aprile 2005, n. 8291, <<Diritto c G iustiz ia», 2005, p. 16 c ss., M. Fusco, Eluana vivrà. Per una questione di rito. Gli ermellini decidono di non dccidcJ·c, <<Quadern i di Diritto c Politica Ecclesiastica», 2005, 3, p. 637 c ss.; << Familia», 2005, Il, p . ll 83 c ss., D . l3o n o u , Eutanasia c potestà del tutore, <<Guida al Diritto» 2005, 18, p. 39 c ss.; M. hORINI, La nomina del curatore speàale non supera il conflitto d 'interessi, << Corriere giur. >>, 2005, 6, p. 788 c ss.; E. CALÒ, Richiesta di sospensione dell'alimentazione a persona in stato vcgctativo: la Cassazione decide di non decidere, <<Nuova giu r. civ. comm.», 2006, 5, l, p. 470 c ss.; << RAG IUSA N», 2006, fasce. 7-8, so .. 4, p. 242 c ss.; << D ir. fam. pcrs.», 2007, I, p. 36 .c ss.

Parte giUJ·idica 315

da dei progetti di legge sul testamento biologico<··', sembra al momento far propria, appunto, una visione della dignità umana ancorata al concetto di autodeterminazione del soggetto, al quale solo spetterebbe assumere le decisioni rilevanti in materia di inizio e fine della vita, decisioni rite­nute indispensabili per garantire un livello degno di vita autonoma e quindi umana, e su tale visione fonda la propria interpretazione della norma ovvero, in caso di lacuna normativa, interpreta il quadro norma­rivo vigente al fine di risolvere i casi concreti senza attendere che il lcgislatorer,s (che trae la propria legittimazione dall'investitura ricevuta dal Popolo sovrano) voglia o possa intervenire sul punto.

Settimio Carmignani Caridi

,,., Plurimi sono stati, s1a nella XV che nella XVI legislatura, i progetti di legge presentati in Parlamenro sul c.d. "Testamento biologico". Nell'ottobre 2008 il Senato ha avviato l'esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo scorso, del resto unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 cd abb.) recante disposizioni su l consenso informato c sulle dichiara1.ioni anticipate di tratta ­mento. Nel corso del dibattito parbmcmarc non sono mancate prese di posi­z ione varie c contrastanti tra i diversi schieramenti politici c anche all'interno degli stessi, frutto di differenti concc7ion i eriche c giuridiche. Il testo unifi cato approvato dal Senato, sa ncisce preliminarmente i princìp i della rurcla della vita, dell a salute c del divieto dell'eutanas ia c dell'accanimento tcrapcutico. Pro vvede quindi alla di sc iplina, con una norma di carattere ge neral e, del consenso informato, sempre rcvocabilc c preceduto d;l una corretta informa­z ione mcdic 1, c delinea le ca ratteristiche c i princìpi essenz iali della dichia­raz ione anticipata di trattamento. Il provvedimento i: attualmente all'esame, in sede rcfcrcntc, della Xll Commissione affari soc iali della Camera (A.C. 2350 cd abb.). Conclusa la fase della d iscussione, nella quale sono in tervenuti molti deputati, c tcrminaro lo svolgimento di audi1.ioni informali di associazion i cd esperti del settore, la X Il Commissione ha adottato, come resto base per il seguito dell'esa me, il testo della proposta di lq.;gc n. 2350, approvata dal Senato. Attualmente presso la Commissione è in corso l'esame dell e numerose proposte cmcndative riferite al testo. Uno dci punti più dibanuti, anche sulla sc ia del Caso Englaro, i: suto quello relativo alla cessazione di alimcntnionc cd idrataz ione. A. tale riguardo s i segna la l' emendamento approvato dall a Camera dci Deputati in d :aa 23 febbraio 201 0: <<A nche nel ri spetto della Co nvenz ione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi lità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione cd idrata1.ionc, nelle diverse fo rme in cui la sc icn;.a c la tecnica possono fornirle al paz iente, de vono esse re mantenute fino al termi ne dciL1 vita, ad eccezione del caso in cui le medes ime ri sultino non più effi cac i nel fornire al pa1 icntc i fattori nutri1.ionali necessa ri alle fun z ioni fisiologiche csscn1.i:·di del corpo. Esse non possono formare og­getto di dichiarazione antic ipata eli tr<lttamcnto ».

r.; La lamentata invasione di competcni'.C del Legislatore da parte dci G iudici, era la ragione elci ricorsi per conflitto di attribuz ione presentati dalla Camera dci

Correlazioni • J)ichiara zionc

universale dct dù-ùti umani

• Dignit rì della donna

• Dignità umana (callolicewno c)

• Dignità umana (ebraismo r:)

• Dignità umana (islmmsmo c)

• J)ignùà umana (pmtcstcmlc)-imo r:)

316 Dignità umana

Bibliografia.- Principali documenti internazionali. - CoNSIGLIO o 'E u­ROPA, Convenzione di Oviedo (1997) c relati vi protocolli aggiuntivi, per il testo in italiano della Con venz io ne si cons ulti l'indirizzo http :!/ co nvcnt io ns.coe.int/Treaty/ITA/Treatics/Htmlll64.htm; per i testi ufficial i in inglese c f rancese si veda rispetti vamente http:! / con vcntio ns.coe.int/Tre­aty /EN /Trcaties/ 1-I tJnl/164. htm; http:! l conventio ns.coe.i nt/Treaty /FR /Trea­tics/ Html/ l 64.htm;

0N u, Dichiarazione universale dci dirill i dell 'uomo (1 948), pe r il testo ufficia le in Ing lese si co nsulti il sito http: / /daccess-o ds. un.org/ access. nsf /Get ?Opcn&DS=A / R ES/2 17(lll)&Lang=E ; mentre per un a t ra­du z io n e ita li a na http:/ /www.o h c hr. o rg/E N / U D H R / Docum e nts/ U D HR_-Trans la tio ns/ itn.pdf; Io, Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), in http: / /www2.ohchr. o rg/c nglish / law/pdf/ccpr.pdf; http:/ l www.ccn t rod i rit-ti um an i. un ipd . i t/ a_s tru menti / p d fi t/21 003i t. p d f; Io, Convenzione int ernazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006) , il testo u ff ic iale in inglese s i pu ò t rovare a ll ' indiri zzo http:/ l www. u n .org/ d isab i l iti es/ d ocum ents/ co nven t i o n/ co nvo ptp rot-e. p d f; pe r un testo in Italiano frutto d ell'auto revo le traduz io ne d e lla Pro f. M aria Rita Saull e: http:/ /www.unric.o rg/html / ita l ian/pdf/Co nvenz ion e-disabi­li -ONU.pdf; U NESCO, Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (1 997), p er il tes to in In g lese s i ved a http :! l unesd oc. uncsco.o rg/ im agcs/00 11 / 001102/11 0220e.pdf#page=47; in Fra n­cese http:/ / u ncsdoc.uncsco .o rg/ im agcs/ 0012/ 001 229/ 122990fo . pdf; un a tradu z io ne ita li a na s i pu ò trovare all ' indiri z z o www.ce ntrodirit­t iumani.unipd .it/ a_strumenti / pdfit/ 250 1 it.pdf; Io. , D ichiara?.ione uni­versale sulla bioetica e i dzrùti umani (2005), per il testo in l ng lese s i ved a http :/ / u nesd oc. u nesco .o rg/ i mages/00 14/00 146 1 l 146 180E . p d f un a trad u z io ne ita li ana è r ipo rtata in appe nd ice a F. TuRO LDO (a cura di ),

Deputati c dal Senato contro la suddetta scmcnza della C assazio ne n. 21748 del 2007 c contro il decreto n. 88 del 2008 della Corre eli appello di Milano, ricorsi dichi,1rati in;1mmissibili dalla C o rte costituzio nale con O rd inan7a n. 334 del 2008. Ma, ncll ' immcdiatczz;l degli eventi, tra i giuristi ci fu anche chi sostenne autore­volmente la assolu ta carenza d i base giurid ica di dette pronuni',ic. Così G iul iano Vassalli , insigne pcnal ista di fo rmazio ne laica c P residen te emerito della C o rte costitu i'. ionalc, ebbe a di re «i nostri punti di riferimento so no chiariss imi: c'è il d iri tto costi tuzio nale alla vita, no n espressamente menzio nato tra i diri tti umani nella C ostitul',ione italiana ma che si pu<'l ricavare da una serie di disposizioni ( . . . ), cd è ricomprcso nel quadro dci diritti umani generalmente riconosci uti ( . . . ). E c'è il nostro codice penale. !l quale prevede, all ';1rt. 580, l' incriminazionc dell 'aiuto al suicidio, anche se consumato attraverso forme omissivc ( . . . ). Il divieto d i aiuto al suicid io è ino ltre rinforzato dall 'art. 579, che riguarda l'omicidio del consenziente». Si veda V ASSAL I.l G ., Efuana, spegner/a è reato, <<Il Foglio», 16 luglio 2008, p. l.

Parte giuridica 3 17

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320 Dipendenza - Tossicodipendenza

Parte medica ed etica

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DIP ENDENZA - Tossi CODIPENDENZA

SoMMARIO: l. La sindrome da dipendenza. - 2. D irett ive dcii'IC D I O' per la diagnosi della sindrome da dipendenza.- 3. Caratteristiche dello stato di di­pendenza. - 4. N euro bio logia della dipendenza c della rossicodipendenzJ. - 5. La rossicodipendcnza è un problema sociale rilevante.- 6. È in gioco la libertà. - 7. Tradimento dci va lori dcii 'Occidcntc.

1. La sindrome da dipendenza. - L'abuso di sostanze psicoattive costituisce una concreta minaccia per la salute e le condizioni sociali cd economiche di individui, famiglie, società e nazio ni. L'OMS constata nel suo World Health Report 2002 che 1'8,9'% di tutte le malattie sono causate dall'uso di sostanze psicoattive.

Secondo le stime deii'OMS nel mondo intero 2 miliardi di persone consumano alcol, 1,3 miliardi fumano c 185 milioni sono tossicodipen-


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