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Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: consultazione, estrazione di copia e buona fede, nota a...

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I TRIBUNALE DI CAGLIARI, 14 giugno 2012, decreto A. DESSÌ Giudice monocratico – F. B. R. (avv.ti Pau e Demuro) c. S. Ho- tel s.r.l. (avv. Ledda). Società - Società a responsabilità limitata - Socio non ammini- stratore - Diritto di consultazione - Diritto di estrarre copia - Sussiste. (Cod. civ., art. 2476). Il socio di s.r.l. ha diritto di esercitare il controllo sull’attività di amministrazione della società mediante la consultazione e l’estrazione di copia di tutti i libri sociali e di tutti i documenti relativi all’ammi- nistrazione (1). II TRIBUNALE DI CAGLIARI, 25 febbraio 2013, ordinanza n. 972/ 2013 A. DESSÌ Giudice monocratico – F. B. R. (avv.ti Pau e Demuro) c. S. Hotel s.r.l. (avv. Ledda). Società - Società a responsabilità limitata - Socio non ammini- stratore - Diritto di consultazione - Diritto di estrarre copia - Abuso del diritto - Sussiste. (Cod. civ., artt. 1375, 2476). Il diritto di consultazione ex art. 2476 c.c. può essere negato al socio di s.r.l. se esercitato in mala fede (Nel caso di specie costituiscono indizi dell’esercizio abusivo del diritto la condizione che il socio sino a due mesi prima della richiesta fosse stato amministratore di fatto della società, che abbia effettuato richieste frammentate, che si sia presentato nella sede so-
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I

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 14 giugno 2012, decreto — A. DESSÌ

Giudice monocratico – F. B. R. (avv.ti Pau e Demuro) c. S. Ho-tel s.r.l. (avv. Ledda).

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non ammini-stratore - Diritto di consultazione - Diritto di estrarre copia -Sussiste.(Cod. civ., art. 2476).

Il socio di s.r.l. ha diritto di esercitare il controllo sull’attività diamministrazione della società mediante la consultazione e l’estrazionedi copia di tutti i libri sociali e di tutti i documenti relativi all’ammi-nistrazione (1).

II

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 25 febbraio 2013, ordinanza n. 972/2013 — A. DESSÌ Giudice monocratico – F. B. R. (avv.ti Pau eDemuro) c. S. Hotel s.r.l. (avv. Ledda).

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non ammini-stratore - Diritto di consultazione - Diritto di estrarre copia -Abuso del diritto - Sussiste.(Cod. civ., artt. 1375, 2476).

Il diritto di consultazione ex art. 2476 c.c. può essere negato al sociodi s.r.l. se esercitato in mala fede (Nel caso di specie costituiscono indizidell’esercizio abusivo del diritto la condizione che il socio sino a due mesiprima della richiesta fosse stato amministratore di fatto della società, cheabbia effettuato richieste frammentate, che si sia presentato nella sede so-

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ciale per ottenere le copie senza preavviso, che sia stato assente agli ap-puntamenti concordati, che abbia richiesto una mole spropositata e in-giustificata di documenti che hanno impegnato per giorni i dipendentidella società, che non abbia pagato le copie richieste, che non abbia riti-rato le copie richieste e che non abbia partecipato all’assemblea in vistadella quale era stato richiesto il controllo dei documenti) (2).

III

TRIBUNALE DI CAGLIARI, 23 maggio 2013, ordinanza — TAM-PONI Giudice estensore – F. B. R. (avv.ti Pau e Demuro) c. S.Hotel s.r.l. (avv. Ledda).

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non amministra-tore - Diritto di consultazione - Diritto di estrarre copia - Abu-so del diritto - Momento della valutazione - Insussistenza.(Cod. civ., artt. 1375, 2476; cod. proc. civ., art. 700).

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non ammini-stratore - Diritto di consultazione - Diritto all’assistenza daparte di un professionista - Figure professionali ammesse.(Cod. civ., art. 2476).

In un procedimento cautelare, l’eventuale finalità abusiva del so-cio di s.r.l. nell’esercizio del diritto di controllo deve essere valutata almomento della richiesta del provvedimento d’urgenza e non sulla basedella condotta tenuta dal ricorrente successivamente all’emanazionedel provvedimento giudiziario favorevole (3).

Al fine dell’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c., il so-cio può farsi assistere da professionisti di sua fiducia purché si tratti diun avvocato, di un dottore commercialista, di un ragioniere commer-cialista o di un revisore dei conti (4).

I

Il giudice del procedimento, visto il ricorso presentato l’8 giu-gno 2012 da F.B.R.; ritenuto che la previa convocazione di contro-

(1-4)La nota segue a p. 515.

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parte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento richie-sto; che il fumus boni iuris emerge dalla documentazione allegata(che dimostra la qualità di socio del ricorrente e l’illegittimo rifiutoopposto dall’amministratore all’esercizio del diritto di controllo dicui all’art. 2476, comma 2°, c.c.); che l’urgenza di provvedere è resaevidente dalla imminente convocazione dell’assemblea per l’appro-vazione del bilancio:

Ordina alla S. Hotel s.r.l., in persona del suo amministratoreG.M., di consentire immediatamente al ricorrente di consultare an-che attraverso professionisti all’uopo delegati e di estrarre copia,previa anticipazione delle eventuali spese, tutti i libri sociali ed idocumenti relativi all’amministrazione. (Omissis)

II

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 8 giugno 2012, ilrag. F.B.R. ha chiesto che il Tribunale ordini a S. Hotel s.r.l., inpersona dell’amministratore unico G.M., di consentirgli l’imme-diato accesso (anche tramite professionista di fiducia) alla consulta-zione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione,compresi i documenti fiscali, contratti e fatture di vendita e acqui-sti, con facoltà di estrarre copia. (Omissis)

Con decreto inaudita altera parte del 14 giugno 2012 è stato or-dinato all’amministratore di S. Hotel s.r.l. di consentire immedia-tamente al ricorrente l’esercizio del diritto di consultazione.

La resistente, costituitasi con comparsa depositata il 28 giugno2012, ha chiesto la revoca del decreto e il rigetto delle avverse do-mande. (Omissis)

Il ricorso è infondato.I sommari informatori sulla cui piena attendibilità non posso-

no sussistere dubbi trattandosi di persone totalmente disinteressatee a diretta conoscenza dei fatti di causa (per essere da anni dipen-denti della società resistente) hanno innanzitutto concordementeconfermato che il rag. F.B.R., almeno fino al marzo 2012, abbiacontinuato di fatto ad amministrare (oltre la S. T. Hotel s.r.l.) an-che la S. Hotel s.r.l., occupandosi senza alcuna limitazione di tuttele attività di amministrazione.

La documentazione prodotta, inoltre, conferma come il dirittodi controllo da parte del ricorrente sia stato esercitato con modalitàtali da renderne altamente probabile l’abuso e l’utilizzo per finalità

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diverse da quelle allegate (ovvero, più che per la verifica della ge-stione, che sino ad un mese prima era nel suo totale controllo, percreare problemi alla società – tenendone impegnato quasi quotidia-namente il personale e l’organo amministrativo nella ricerca e mes-sa a disposizione di migliaia di documenti – come reazione alla suamancata conferma quale amministratore di S. T. Hotel s.r.l.).

Risulta infatti: che il ricorrente non ha nemmeno partecipatoall’assemblea di approvazione del bilancio 2011, nonostante la ri-chiesta di consultazione sia stata motivata proprio con riferimen-to alla partecipazione consapevole a tale decisione (tra l’altroavente ad oggetto un esercizio nel quale egli, per quanto sopra, èstato amministratore di fatto e quindi artefice di qualsiasi sceltagestionale);

che dopo l’ordine inaudita altera parte il rag. B. si è presentatoquasi ogni giorno presso la sede sociale, frazionando in maniera in-giustificata le richieste di consultazione (sempre prontamente esau-dite dalla resistente), a volte mancando gli appuntamenti dal mede-simo fissati, altre rifiutandosi di ritirare la documentazione richie-sta e messagli a disposizione e senza mai rifondare le spese comun-que sostenute per l’estrazione delle copie. (Omissis)

Quanto sopra dimostra (quantomeno ai limitati fini richiestidalla sommarietà dell’istruttoria): che non vi è mai stato alcun realeostacolo all’esercizio del diritto di cui all’art. 2476 c.c. da parte delricorrente, che tra l’altro fino ad appena un mese prima della lette-ra 24 aprile 2012 era socio amministratore (di fatto) della società da“controllare” (ciò che rende incomprensibile l’effettiva utilità dellarichiesta di documentazione tesa a verificare atti di gestione postiin essere dal medesimo richiedente); che la resistente ha sempreprontamente messo a disposizione del ricorrente tutta la documen-tazione dal medesimo volta per volta richiesta; che le concrete mo-dalità di esercizio di tale diritto – come reso evidente dalla sequen-za sopra riportata e dalla complessiva condotta tenuta dal rag. B., ilcui stillicidio di richieste, anche stravaganti (come ad esempioquella degli estratti conto con le annotazione autografe del persona-le), ha comportato un impegno quasi quotidiano del personale am-ministrativo di S. Hotel s.r.l., costretto a continue ed estenuanti ri-cerche della più varia e risalente documentazione, mai pagata ed avolte nemmeno ritirata dal richiedente – sono totalmente contrariea buona fede e tali da integrare un abuso della facoltà qui azionata,che appare essere utilizzata a scopi sostanzialmente emulativi.

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La fondatezza di tale conclusione è infine ulteriormente giusti-ficata dalla condotta processuale tenuta dal ricorrente (valutabile aisensi dell’art. 116 c.p.c.) che è rimasto ingiustificatamente assenteall’udienza fissata per la comparizione del personale delle parti (cosìrendendo impossibile il tentativo di conciliazione), non ha mai cor-risposto le spese per l’estrazione delle copie (che sulla base del de-creto avrebbe invece dovuto anticipare) e non ha fornito alcunaplausibile giustificazione sulla insensata frammentazione delle pro-prie richieste (visto che tutta la documentazione necessaria avrebbepotuto e dovuto essere richiesta in un’unica soluzione, così da poteressere ragionevolmente soddisfatta in una o al massimo due sedu-te).

Ne deriva il rigetto del ricorso.Non può in questa sede essere pronunciata alcuna condanna ai

sensi dell’art. 96 c.p.c. potendosi accertare solo all’esito della fase dimerito se il ricorrente – come qui appare solo probabile – abbiaagito in giudizio con mala fede o colpa grave.

III

(Omissis). — Avverso la predetta ordinanza, comunicata in data27 febbraio 2013, il rag. B. ha proposto reclamo con ricorso deposi-tato in data 14 marzo 2013.

Ritualmente costituitasi nella presente fase processuale la S.Hotel s.r.l. si è opposta all’accoglimento dell’avverso reclamo e hapoi domandato la condanna del reclamante al risarcimento deldanno da responsabilità processuale aggravata.

Il reclamo è fondato e deve essere quindi accolto.Costituisce comportamento contrario alla legge quello tenuto

dalla società S. Hotel s.r.l. nell’opporsi alla richiesta scritta formulatodal socio F.B.R. con lettera raccomandata del 24 aprile 2012, voltaad esercitare il diritto previsto dall’art. 2476, comma 2°, c.c. (Omis-sis)

Se pure il socio avesse avuto una piena conoscenza degli affarisociali per via della sua ingerenza di fatto nell’amministrazione del-la società e, parimenti, se per via dei poteri gestori esercitati avessepotuto consultare i libri e la documentazione, così come sostenutodalla S. Hotel s.r.l., non di meno, una volta venuta meno a marzodel 2012, la fonte di tale conoscenza e di accesso alla documenta-zione, non può non riconoscersi in capo al socio di minoranza –

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non più amministratore – la piena disponibilità all’esercizio del di-ritto soggettivo potestativo di controllo collegato alla sua qualità disocio riconosciutogli dall’art. 2476, comma 2°, c.c.

E l’oggetto di tale controllo non può essere neppure limitatodalle eventuali conoscenze acquisite nel periodo in cui il socio haamministrato, poiché la norma non pone limiti all’esercizio delcontrollo e alle fonti di conoscenza ad esso strumentali e sarebbecontrario alla ratio della norma concepire per il socio ex ammini-stratore un diritto alla consultazione dei documenti aperto ai solidocumenti di formazione successiva al venir meno dei suoi poterigestori. (Omissis)

Ritiene quindi il collegio che allorquando il B. formulò la ri-chiesta di consultazione sussistessero tutti i presupposti per l’eserci-zio del diritto di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c. (Omissis)

Ritiene altresì il collegio che le ragioni del diniego frappostedalla società odierna reclamata furono contrarie alla previsione nor-mativa e che quindi il ricorso alla tutela cautelare fu necessitato egiustificato, in conseguenza della condotta contraria a legge postain essere dalla S. Hotel s.r.l.

Ora è noto che l’esercizio di tale diritto da parte del suo titola-re incontra quale suo unico limite quello derivante dal canone dibuona fede, così che solo in presenza di un accertato abuso del di-ritto la richiesta del socio può essere legittimamente disattesa dallasocietà.

Il provvedimento reclamato nel respingere il ricorso e revocareil decreto a suo tempo emesso inaudita altera parte ha dato applica-zione al predetto principio con una valutazione che il collegio noncondivide.

Gli elementi di fatto che il giudice della prima fase ha preso inconsiderazione per ritenere abusiva la condotta del socio B. sono iseguenti: l’essersi il B. fino al marzo 2012 occupato di fatto dell’am-ministrazione della società ed avere, quindi, esercitato il potere dicontrollo sulla gestione della società che sino al mese prima era nelsuo totale controllo per creare dei problemi; non aver partecipatoall’assemblea sociale per l’approvazione del bilancio all’esercizio al31 dicembre 2011; avere richiesto, dopo l’emissione del decretocautelare del 14 giugno 2012, la consultazione della documentazio-ne frazionandola in maniera ingiustificata senza rispettare in alcunacircostanza gli appuntamenti da lui stesso fissati, senza provvederein altre circostanze al ritiro della documentazione richiesta e senza

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rimborsare, infine le spese sostenute dalla società per la predisposi-zione delle copie.

A ben vedere solo il primo degli argomenti spesi dal giudice èriferibile ad una circostanza verificatesi prima della richiesta di ac-cesso in fase stragiudiziale, mentre tutti i restanti attengono a com-portamenti tenuti dopo che la società aveva illegittimamente nega-to l’accesso ed alcuni, in particolare, sono afferenti alle modalitàcon le quali il reclamante, una volta ottenuto il decreto, lo avrebbemesso in esecuzione.

Sul primo argomento il collegio ha già avuto modo di prendereposizione ed ha riconosciuto che il precedente esercizio dell’attivitàgestoria non limita, una volta che tale attività sia venuta meno, ildiritto del socio di cui all’art. 2476 c.c., né la semplice richiesta diconsultazione così come formulata dal B. può assumere – né inconcreto ha assunto – i caratteri dell’abuso del diritto.

La mancata partecipazione alla richiamata riunione assemblea-re, oltre ad essere un avvenimento verificatosi dopo che il socio ave-va invocato – ottenendola in via provvisoria – la tutela cautelare, ècircostanza non idonea a considerare come abusiva la richiesta del-l’aprile 2012, sussistendo in capo al socio un diritto potestativo dipartecipazione alla formazione della volontà dell’organo assemblea-re il cui mancato esercizio non ha alcuna attinenza col diritto pote-stativo al controllo sull’attività svolta dagli amministratori, e menche meno, può renderne abusivo l’esercizio.

In ordine ai restanti argomenti osserva il collegio che l’oggettodella tutela cautelare richiesta era inerente a quella consultazionedocumentale che la società ebbe a negare illegittimamente.

Conseguentemente l’eventuale abusività dell’esercizio del dirit-to non può che essere valutata in relazione a quella richiesta e nonanche – come invece si legge nel provvedimento impugnato – conriferimento alla condotta successiva tenuta dal socio in sede di ese-cuzione del provvedimento emesso dal giudice.

In altri termini, appare al collegio contraddittorio ritenere chel’esercizio del diritto non abusivo al momento della richiesta e dellaconcessione della tutela cautelare provvisoria, sarebbe invece, dive-nuto abusivo a posteriori per via delle modalità attraverso le quali ilsocio avrebbe dato esecuzione al provvedimento.

L’abusività, in sostanza, per consentire alla società di opporreun valido diniego alla richiesta del socio, deve essere riferibile al-l’esercizio del diritto contrario a buona fede, contrarietà che nel

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caso in esame (e per le ragioni sopra diffusamente esposte) deveescludersi esistesse nell’originaria richiesta del socio e che non puòessere ricondotta alle modalità di esecuzione del provvedimentogiudiziario, per il quale, come è noto, esiste una espressa previsionecontenuta nel codice di rito che regola l’esecuzione dei provvedi-menti cautelari e consente la risoluzione sempre per via giudiziariadi tutti gli incidente che si possano verificare nella fase esecutiva.

Per le ragioni si qui esposte deve allora ritenersi che esistesse almomento della richiesta di accesso il fumus bonis iuris in ordine al-l’esistenza del diritto esercitato dal socio e sull’assenza di alcun abu-so in ordine all’esercizio.

L’ingiustificato procrastinarsi del diritto del socio odierno re-clamante a prendere visione dei libri sociali e della documentazioneafferente alla gestione della società integra di per sé il requisito delpericulum in mora sotto il profilo della sussistenza del fondato ti-more di un pregiudizio grave e irreparabile conseguente alla con-dotta tenuta dalla società in relazione ai fatti prospettati in ricorso,visto che al socio venne illegittimamente impedito l’esercizio deldiritto al controllo (per di più in vista degli incombenti per l’ap-provazione del bilancio d’esercizio), e al danno che sarebbe potutoderivare agli interessi di tale parte se si fosse continuato ad inibirleo ritardare la conoscenza della reale situazione societaria tenutoconto che il diritto dei soci di minoranza al controllo non ha unaconnotazione esclusivamente patrimoniale, poiché il danno che nederiva, una volta verificatosi, diviene irreparabile.

Deve quindi ritenersi anche sotto il profilo del periculum il ri-corso alla tutela cautelare fosse fondata.

Il reclamo deve essere accolto.Poiché parte reclamante ha già avuto modo, almeno parzial-

mente, di esaminare ed estrarre copia dei documenti oggetto del-l’originaria richiesta di cui alla missiva del 24 aprile 2012 e delle ri-chieste poi formulate nel corso del procedimento, le modalità ditutela del diritto sono da considerarsi allo stato solamente residue ein ragione di tale considerazione verranno di seguito indicate in di-spositivo.

In ragione dell’accoglimento del ricorso ed in applicazione del-la disposizione di cui all’art. 669-octies c.p.c., non deve essere fissa-to il termine per l’inizio della causa di merito. (Omissis)

Il Tribunale, visto l’art. 669-terdecies c.p.c., accoglie il reclamo eper l’effetto, ordina in via d’urgenza alla S. Hotel s.r.l., in persona

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dell’amministratore in carica, l’esibizione al socio B., anche tramiteprofessionisti di sua fiducia – purché si tratti di un avvocato, di undottore commercialista, di un ragioniere commercialista o di un re-visore dei conti, figure professionali, in cui alla competenza tecnicasi accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il se-greto professionale, al fine di garantire l’interesse della società a chele notizie e le informazioni relative all’attività sociale non venganodiffuse all’esterno – dei libri sociali, nonché, in quanto afferente al-l’amministrazione, di quella documentazione oggetto di espressa edanalitica richiesta che il socio potrà formulare con raccomandataa.r. da inviarsi entro e non oltre trenta giorni dalla presente comu-nicazione al domicilio eletto del presente provvedimento e che ver-rà messa a disposizione della parte reclamante presso la sede sociale,in orario ricompreso tra le ore 9/13, entro e non oltre quindicigiorni dal ricevimento della raccomandata a.r. contenente le richie-ste del socio e con facoltà di estrazione di copia a spese del richie-dente, previo avviso al B. da comunicarsi in forma scritta al domi-cilio del medesimo eletto nel presente procedimento.

(1-4) Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: consultazione, estrazione di copiae buona fede (*).

SOMMARIO: 1. Il caso e le questioni. – 2. L’esercizio del diritto di controllo: l’estrazione di copia.– 3. Il limite della buona fede. – 4. Sul professionista incaricato.

1. Il caso e le questioni. – Il comma 2° dell’art. 2476 c.c. dispone che «i sociche non partecipano all’amministrazione della società hanno il diritto di averedagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativiall’amministrazione» (1).

(*) «La presente nota a sentenza di FRANCESCO CIUSA è stata prodotta durante la frequenzadel corso di dottorato in Diritto dei Contratti dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2013/2014 - XXVII ciclo, con il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse del P.O.R.SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capita-le umano, Linea di Attività 1.3.1 “Finanziamenti di corsi di dottorato finalizzati alla formazionedi capitale umano altamente specializzato, in particolare per i settori dell’ITC, delle nanotecnolo-gie e delle biotecnologie, dell’energia e dello sviluppo sostenibile, dell’agroalimentare e dei mate-riali tradizionali”».

(1) Prima della riforma del diritto societario, il diritto di controllo era disciplinato dal-l’art. 2489 c.c. e aveva una portata meno ampia di quella attuale: il diritto era infatti molto li-mitato se la società disponeva di collegio sindacale, mentre nel caso non fosse costituito l’orga-no di controllo ciascun socio aveva diritto di avere degli amministratori notizia dello svolgi-

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Per effetto di tale norma il socio di una società a responsabilità limitata, in-dipendentemente dalla quota di capitale posseduta, gode di due ampi e incisivipoteri di controllo sull’operato degli amministratori: uno “indiretto” in forza delquale le informazioni necessitate dal socio vengono fornite dagli stessi ammini-stratori e uno “diretto” che permette invece al socio esaminare personalmente,anche a mezzo di un professionista di fiducia, i libri sociali e i documenti relativiall’amministrazione (2).

Il diritto di controllo è attribuito al socio in via strumentale al fine dell’eserci-zio di tutti i poteri e di tutte le facoltà inerenti alla sua posizione giuridica (3). È

mento degli affari sociali e di consultare i soli libri sociali. Per un raffronto tra la disciplina at-tuale e quella previgente si veda BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Il nuovo dirittodelle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso diretto da Abbadessa, Portale, III, Tori-no, 2006, p. 589. Per il passato si vedano COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezionedel socio, in Riv. soc., 1963, p. 71 e MONTAGNANI, Diritti d’informazione, controllo individuale econtrollo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale, in Riv. dir. comm., 1983, I, p. 254.

(2) Sul diritto di controllo del socio nella nuova s.r.l. cfr. per le monografie: FERNANDEZ,I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella “nuova” s.r.l., Milano, 2010; PAO-LUCCI, La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, Milano, 2010; GUIDOTTI, I dirittidi controllo del socio nella s.r.l., Milano, 2007; MONTAGNANI, Informazione e controlli nella nuovasocietà a responsabilità limitata, Padova, 2007. Nella saggistica: PRESTI, Il diritto di controllo dei socinon amministratori, in S.r.l., commentario a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011 p. 650 ss.;BARTALINI, La responsabilità dei soci e degli amministratori, in Le nuove s.r.l., operata diretta daSarale, Bologna, 2008, p. 653 ss.; SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei do-cumenti relativi all’amministrazione, in Giur. merito, 2008, p. 2275 ss.; BUTA, I diritti di control-lo del socio di s.r.l., cit., p. 589 ss.; ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattualenella società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, p. 155 ss.; FREGONARA, I nuovi poteridi controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, p. 788 ss.; DE ANGE-LIS, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, p. 469 ss.;FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003, p. 303 ss.; Nei commentari:ZANARONE, sub art. 2476, in Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile. Commentario,fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2010; ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476,in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, So-cietà a responsabilità limitata, artt. 2462-2483, Milano, 2008, p. 691 ss.; PASQUARIELLO, subart. 2476, in Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, artt. 2452-2497-septies, III,Padova, 2005, p. 1973 ss.; CAGNASSO, sub art. 2476, in Il nuovo diritto societario diretto daCottino e Bonfante, artt. 2409bis-2483, II, Bologna-Roma, 2004, p. 1882 ss.; AMBROSINI, subart. 2476, in Società i capitali. Commentario a cura di Niccolini, Stagno D’Alcontres, artt. 2380-2448, II, Napoli, 2004, p. 1586 ss.; DI AMATO, sub art. 2476, in La riforma del diritto societa-rio a cura di Lo Cascio, artt. 2462-22483, Società a responsabilità limitata, VIII, Milano,2003, p. 198 ss.; PARRELLA, sub art. 2476, in La riforma delle società a cura di Sandulli, Santoro,artt. 2462-2510, III, p. 121 ss.

(3) In via esemplificativa il diritto di controllo può essere utilizzato dal socio per l’eserci-zio dell’azione di responsabilità avverso gli amministratori, per controllare l’andamento dellasocietà, per consentire l’esercizio consapevole circa l’assunzione di una decisione sociale o perl’esercizio dei diritti d’opzione, di recesso, di impugnativa del bilancio e delle decisioni sociali.Sulle finalità del diritto di controllo si vedano: ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit., p. 693;FERNANDEZ, I poteri individuali ecc., cit., p. 53; SANGIOVANNI, Il diritto del socio ecc., cit., p. 227e in particolare PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 651 che afferma che, in considerazione

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dunque un diritto che ciascun socio esercita come portatore di un interesse proprioe non a tutela di interessi generali o di terzi, né di quello della società (4).

Sin dall’entrata in vigore della norma dottrina e giurisprudenza si interro-gano circa la natura giuridica del diritto di controllo e conseguentemente deilimiti ai quali esso possa essere assoggettato, nonché sulle relative modalità diesercizio (5).

Così, a fronte di posizioni ampiamente liberali prospettate dalla giurispru-denza maggioritaria che addirittura qualifica il diritto in questione come potesta-tivo, condizione che impedirebbe alla società di sollevare contestazioni avverso lapretesa del socio, se non l’assenza della titolarità del diritto o la malafede del ri-chiedente (6), si contrappongono orientamenti dottrinali tesi a porre dei limitiall’utilizzo indiscriminato del diritto di controllo, soprattutto nell’ottica di tutela

del fatto che il controllo possa essere esercitato per qualsiasi prerogativa spettante al socio, nonsia necessario che il richiedente dichiari preventivamente il fine per cui si controlla.

(4) Così PRESTI, Il diritto di controllo dei soci ecc., cit., p. 651. È invece evidente chel’esercizio del controllo effettuato dal collegio sindacale sarà effettuato nell’interesse sociale.

(5) In dottrina e giurisprudenza si rintracciano almeno tre differenti ricostruzioni circala natura del diritto di controllo.

Una dottrina più risalente, peraltro con specifico riferimento alle s.p.a., qualifica il con-trollo come diritto soggettivo collettivo, ritenendo che tale diritto costituisca uno strumentogiuridico utilizzato dal legislatore per tutelare due interessi diversi: quello individuale del socioe quello sociale al corretto funzionamento della società. Così FOSCHINI, Il diritto dell’azionistaall’informazione, Milano, 1959, p. 272.

La dottrina maggioritaria ritiene invece il diritto di controllo un semplice diritto sogget-tivo, detenuto da ciascun socio non amministratore. Così FERNANDEZ, I diritti di controllo delsocio nella s.r.l. e l’autonomia privata, in Riv. dir. soc., 2012, III, p. 831; GUIDOTTI, I diritti dicontrollo ecc., cit., p. 67 ss.; RICCIARDIELLO, L’inerenza del diritto di controllo del socio non ammi-nistratore di s.r.l. al potere gestorio, in Giur. comm. 2008, II, p. 213; ANGELILLIS, SANDRELLI, subart. 2476, cit., p. 691.

Il diritto di controllo viene invece ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria quale veroe proprio diritto potestativo nei confronti del quale gli amministratori si trovano in una posizionedi mera soggezione: Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 giugno 2011, in Società, 2011, p. 1015 connota di CIVERRA, La tutela del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.; Trib.Roma, 16 gennaio 2008 e 4 dicembre 2007, in Riv. notar., 2009, p. 668 con nota di TORRONI,Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in Giur. it.,2008, p. 122 con nota di RENNA, Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.; Trib.Bologna, 6 dicembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, p. 213 con note di RICCIARDIELLO, L’ine-renza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio e di GUIDOTTI,Ancora sui limiti all’esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere co-pia dei documenti consultati; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in Società, 2005, p. 1542 con nota diAMBROSINI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria a tutela innomi-nata e in Riv. dottori comm., 2007, p. 1109 con nota di SIRONI, L’esercizio del controllo indivi-duale dei soci nella società a responsabilità limitata; Trib. Biella, 18 maggio 2005, in Società,2006, p. 50 con nota di FUNARI, Diritto di controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. ed am-missibilità della tutela cautelare e in dottrina da SCUTIERO, Il controllo, in Le s.r.l., profili sostan-ziali e dinamiche processuali a cura di Di Amato, Padova, 2011, p. 460.

(6) Si vedano le sentenze citate nella nota precedente.

RIVISTA GIURIDICA SARDA518

della riservatezza di determinate informazioni e/o documenti detenuti dalla so-cietà (7).

In relazione a tali questioni appaiono emblematici i provvedimenti del Tri-bunale di Cagliari che si annotano e dei quali si farà ora una breve sintesi.

La vicenda ha origine nel diniego all’esercizio del controllo sui libri sociali esui documenti relativi all’amministrazione comunicato da una s.r.l. ad un pro-prio socio.

Questi pertanto, ritenuto trasgredito il disposto del comma 2° dell’art. 2476,adiva il Tribunale, affinché, a norma dell’art. 700 c.p.c., venisse emesso un prov-vedimento d’urgenza che gli consentisse di visionare la documentazione richiestae di estrarne copia, in vista della prossima assemblea sociale.

Il Tribunale adito, con decreto inaudita altera parte, accoglieva le richiestedel socio, senza porre alcuna limitazione all’esercizio del diritto, disponendocosì, non solo la consultazione, ma anche l’estrazione di copia di qualsiasi docu-mento afferente l’amministrazione della società.

Successivamente veniva instaurato il contraddittorio tra le parti e il giudice,dopo aver proceduto all’audizione di sommari informatori, pronunciava un’ordi-nanza con la quale revocava il precedente decreto sull’assunto che il ricorrenteera stato amministratore di fatto della società fino ai due mesi antecedenti la ri-chiesta di controllo (e quindi non avrebbe avuto un reale interesse all’eserciziodel diritto ex art. 2476 c.c.), ma soprattutto perché veniva ritenuta contraria abuona fede la condotta tenuta dal ricorrente posteriormente all’emanazione deldecreto. Egli infatti aveva frammentato eccessivamente le richieste, si era presen-tato nella sede sociale per ottenere le copie senza preavviso, era risultato assenteagli appuntamenti concordati, aveva richiesto una mole spropositata e ingiustifi-cata di documenti che avevano impegnato per giorni i dipendenti della società,non aveva pagato le copie richieste, né le aveva ritirate e, in ultimo, non avevapartecipato all’assemblea in vista della quale era stato richiesto il controllo deidocumenti.

Detta ordinanza era poi sottoposta a reclamo, che veniva accolto: il Tribu-nale di Cagliari, in composizione collegiale, riteneva infatti che dovesse essereconsentita la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti perchéla valutazione dell’eventuale mala fede del richiedente non poteva fondarsi sulcomportamento tenuto dallo stesso successivamente all’attribuzione giudizialedel diritto, ma doveva essere valutata al momento della richiesta.

Il Tribunale ha inoltre affermato, ed è questo forse l’aspetto più innovativodell’ordinanza, che il socio possa farsi assistere da un professionista, purché siaun avvocato, un commercialista o un revisore dei conti. Il collegio ha infatti rite-nuto che solo tali soggetti, in quanto tenuti ai doveri deontologici di segretezza eriservatezza, possano tutelare l’interesse della società alla non diffusione a terzidelle informazioni ricevute e dei documenti consultati.

(7) Particolarmente attenti sulla necessità di porre dei limiti all’esercizio del diritto dicontrollo a tutela di determinate informazioni e documentazioni sono PRESTI, Il diritto di con-trollo ecc., cit., p. 656 ss.; SANGIOVANNI, Il diritto del socio ecc., cit., p. 2286; GUIDOTTI, I dirittidi controllo ecc., cit., p. 152 ss.; SCUTIERO, Il controllo, cit., p. 468.

COMMENTI - DIRITTO PRIVATO 519

Dalla breve sintesi appena effettuata e dalle oscillanti decisioni giurispru-denziali sulle questioni coinvolte nella vicenda emergono vari interrogativi. Inparticolare ci si domanda quali documenti possano essere consultati; se il dirittodi controllo comprenda il diritto di estrarre copia dei documenti esaminati; se ildiritto di copia, e più in generale quello di controllo, siano soggetti a limitazioni;quando vada valutata l’eventuale mala fede del socio richiedente; e infine se ilprofessionista incaricato dal socio di compiere il controllo possa essere solo coluiche è iscritto in appositi albi (8).

Di seguito verranno pertanto analizzate le soluzioni prospettate dalla giuri-sprudenza e della dottrina a detti quesiti.

2. L’esercizio del diritto di controllo: l’estrazione di copia. – Il diritto di infor-mazione ha una portata particolarmente estesa, idonea a ricomprendere in astrat-to ogni aspetto dell’attività sociale (9): il socio infatti può rivolgersi agli ammini-stratori per avere notizie sia sul generale andamento della gestione, sia su partico-lari affari della società, passati, presenti o futuri (10).

Anche il diritto di consultazione, che è oggetto dei provvedimenti che si an-notano, ha una formulazione ampia: se infatti nella disciplina previgente il dirit-to di controllo era limitato ai soli libri sociali (11), il legislatore della riforma ha

(8) Meno rilevante, in tal sede, è invece l’analisi dei soggetti legittimati all’esercizio deldiritto di controllo. È infatti pacifico, che il socio, ex amministratore, goda di tale diritto, an-che per i documenti relativi al tempo in cui egli stesso era amministratore. In tal senso, più direcente, AMBROSINI, I presupposti soggettivi del diritto individuale di controllo del socio di s.r.l., inSocietà, 2012, p. 1291 e SANNA, L’ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «sociche non partecipano all’amministrazione» nella s.r.l., in Giur. comm. 2010, I, p. 155.

In senso contrario si evidenzia un’isolata pronuncia del tribunale di Napoli – Trib. Napo-li, 13 agosto 2009, in Società, 2010, p. 1129 con nota critica di CESIANO, Il (limitato?) diritto diconsultazione del socio ex-amministratore nella s.r.l. – che permette al socio ex amministratorel’esercizio del diritto di controllo solo sulla documentazione sociale prodotta successivamentealla cessazione dell’incarico gestorio.

(9) Si veda PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 654 che evidenzia la maggiore am-piezza della portata del diritto di informazione rispetto alla previgente disciplina in quanto orasi prevede che gli amministratori potranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari socialie non più solo notizia dello svolgimento degli stessi.

(10) Per una completa disamina dell’oggetto del diritto d’informazione si veda BUTA, Idiritti di controllo ecc., cit., p. 603 che, in via generale, afferma che può essere oggetto dell’in-formativa tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell’impresa, i fatti fondamentaliper la determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economiciinterni alla società o della società nei confronti dei terzi.

(11) In passato secondo la dottrina maggioritaria potevano essere oggetto di controllo iseguenti libri: il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni dell’organoamministrativo, il libro del collegio sindacale e il libro dei revisori. Erano escluse le scritture e ilibri contabili. Si vedano FERRI, Manuale di diritto commerciale11, Torino, 2001, p. 420, CAMPO-BASSO, Diritto delle società5, Torino, 2002, p. 560 FERRARA, CORSI, Gli imprenditori e le società10,1996, Milano p. 877, RIVOLTA, Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale,

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espressamente esteso la consultazione anche ai documenti relativi all’amministra-zione.

Dottrina e giurisprudenza interpretano in modo particolarmente ampio taleultima previsione: vi ricomprendono infatti le scritture e i libri contabili, i docu-menti fiscali, la corrispondenza, i contratti, i documenti relativi a procedimenticontenziosi di cui sia parte la società, memorie e pareri di professionisti, estratticonto e più in generale qualsiasi documento che contenga dati utili in ordine al-l’amministrazione sociale (12).

È escluso, invece, che il socio possa pretendere di ispezionare i magazziniper controllare la quantità di merce detenuta o che possa accertare le consistenzedi cassa: il diritto di controllo può infatti esplicarsi solo su documenti, eventual-mente anche elettronici, ma non su cose (13).

In merito alla modalità della richiesta, appare particolarmente liberalel’orientamento maggioritario della giurisprudenza: si afferma infatti che il sociopossa esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento, senza giustificare le

in Società, 1995, p. 302. In giurisprudenza Trib. Rieti, 13 marzo 1985, in Foro it., 1985, I, c. 1299;Trib. Ascoli Piceno, 3 aprile 1995, in Società, 1995, p. 1474 con nota di CUPIDO, Diritto di con-trollo del socio di s.r.l. in caso di mancanza del collegio sindacale; Trib. Roma, 7 dicembre 2000, inSocietà, 2001, p. 604 con nota di ALBANESE, I limiti al controllo del socio nelle società a responsa-bilità limitata.

(12) In dottrina si vedano tra i tanti: ABRIANI, Controllo individuale ecc., cit., p. 158, DE

ANGELIS, Amministrazione e controllo ecc., cit., p. 485, GUIDOTTI, I diritti di controllo ecc., cit.,p. 134; FERNANDEZ, I poteri individuali ecc., cit., p. 66; SCUTIERO, Il controllo, cit., p. 464 e AN-GELILLIS, SANDRELLI, sub. art. 2476, cit., p. 705 che evidenziano le ragioni a favore dell’interpre-tazione estesa del dettato normativo sulla base del dato testuale, della finalità della norma e delconfronto con la disciplina prevista in tema di società di persone.

In senso contrario, isolatamente, ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società a cura diMorera, Olivieri, Perassi, Presti e Vella, 2012, p. 287 che sostiene che il diritto del socio di esa-minare i libri sociali non si estenda alle scritture e ai libri contabili.

Si evidenzia inoltre la posizione di PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 657 che esclu-de che la formulazione “documenti relativi all’amministrazione” sia onnicomprensiva dei docu-menti inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa: vengono così esclusi dal controllo, adesempio, in una società produttrice di dolci, tutti quei documenti relativi alle modalità di pre-parazione dei prodotti giacché appunto questi non configurano documenti relativi all’ammini-strazione.

In giurisprudenza favorevoli ad un’interpretazione estesa della norma: Trib. Milano, 30novembre 2004, in Giur. comm., 2006, II, p. 682 con nota di CODAZZI, Il controllo dei soci dis.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell’art. 2476, 2° comma, nella quale viene stabilito che ilriferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare in sé idoneo a ricom-prendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttivevolte a distinguere ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più pret-tamente commerciale. Conformi anche Trib. Chieti, 31 maggio 2005 in Giur. it, 2005, p. 1652;Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, cit., p. 213.

(13) Così la dottrina maggioritaria, per tutti ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit.,p. 705. In senso contrario il solo RENNA, Il diritto di controllo del socio non amministratore dis.r.l., in Giur. it., 2008, p. 126 che ammette l’ispezione nei locali aziendali, purché non sia d’in-tralcio all’operato degli amministratori e sia effettuata nel rispetto della buona fede.

COMMENTI - DIRITTO PRIVATO 521

ragioni della richiesta e non sia tenuto ad indicare preventivamente i documentiche intenderà consultare (14).

Il decreto inaudita altera parte, qui in esame, si conforma così a detta giuri-sprudenza nel ritenere ammissibile la richiesta generica del socio di consultaretutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

La dottrina più attenta, invece, pur non negando in toto l’ammissibilità diuna richiesta di controllo quotidiana, ingiustificata e generica, evidenzia l’oppor-tunità che il socio richiedente giustifichi le ragioni dell’istanza nonché indichi idocumenti dei quali abbia interesse alla consultazione (15).

Particolarmente delicata e discussa, in ordine al diritto di consultazione, èpoi la possibilità per il socio controllante di estrarre copia dei documenti esami-nati.

Il legislatore della riforma, infatti, a differenza di quanto previsto in passato,non ha espressamente previsto tale facoltà (16).

Attualmente dottrina e giurisprudenza maggioritaria ammettono l’estrazio-ne di copia perché altrimenti il diritto di consultazione risulterebbe sostanzial-mente svuotato, nel caso soprattutto in cui il materiale esaminato sia di partico-lare consistenza o nell’ipotesi in cui il documento debba essere prodotto in altrasede (17).

Si afferma inoltre che privare il socio del diritto di copia comporterebbe unariduzione delle sue facoltà, rispetto al sistema previgente nelle s.r.l. (art. 2490 c.c.

(14) Si veda in particolare Trib. Biella, 18 maggio 2005, in Società, 2006, p. 50 con notadi FUNARI, Diritto di controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. ed ammissibilità della tutelacautelare, oltre alla giurisprudenza citata alla nota n. 5 che ritenendo il diritto di controllo undiritto potestativo pone come unici limiti la titolarità della qualità di socio e la buona fede.

(15) Si veda SANGIOVANNI, Il diritto del socio ecc., cit., p. 228 che ritiene contraria a buo-na fede una richiesta eccessivamente vaga di consultazione della documentazione sociale. Il li-mite della buona fede, nell’ambito delle finalità della richiesta e della relativa condotta del so-cio, sarà approfondito nel successivo paragrafo.

(16) Si deve rilevare infatti che il vecchio testo dell’art. 2490, ultimo comma, c.c., preve-deva espressamente che il socio potesse ottenere estratti dei libri sociali a proprie spese.

(17) In dottrina favorevoli all’estrazione di copia sono: PRESTI, Il diritto di controllo ecc.,cit., p. 660; PAOLUCCI, La tutela del socio ecc., cit., p. 15; ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476,cit., p. 708; FERNANDEZ, I poteri individuali ecc., cit., p. 80; ABRIANI, Controllo individuale delsocio ecc., cit., p. 156; FREGONARA, I nuovi poteri di controllo ecc., cit., p. 792; SCUTIERO, Il con-trollo, cit., p. 466; RICCIARDIELLO, L’inerenza del diritto di controllo ecc., cit., p. 218; SANGIOVAN-NI, Il diritto del socio ecc., cit., p. 2286.

In giurisprudenza: Trib. Verona, 30 agosto 2011, in Giur. comm. 2013, II, p. 132 con notadi BUTTURINI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti tra interpretazione delladisciplina e autonomia statutaria e in Giur. merito, 2012, p. 643 con nota di NARDELLI, Il con-trollo del socio di s.r.l. sui libri sociali e sui documenti relativi all’amministrazione; Trib. Napoli,22 luglio 2011, in Giur. merito, 2011, p. 2692; Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in Giur. merito, 2008,p. 2273, con nota di SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativiall’amministrazione; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, cit., p. 122; Trib. Pavia, 29 giugno 2007, in So-cietà, 2009, p. 503 con nota di PISAPIA, lI controllo del socio nella s.r.l.: oggetto, limiti e rimedi; Trib.Bologna, 6 dicembre 2006, cit., p. 213; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in Società, 2005, cit., p. 1542.

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v.t.) e a quello attuale della s.p.a. (art. 2422 c.c.), che non appare in linea con lospirito liberale della riforma (18).

Si ritiene poi che possano essere oggetto di copia i soli documenti previa-mente consultati (19), che i relativi costi siano a carico del socio richiedente (20)e che la società non sia tenuta ad inviare al domicilio del socio la documentazio-ne richiesta, ma sarà onere del socio ritirarla (21).

Si evidenzia pertanto che i provvedimenti emessi dal Tribunale di Cagliari siconformano a tale ricostruzione dell’istituto.

È però opportuno dare conto che non mancano sia in dottrina (22) che ingiurisprudenza (23) posizioni contrarie al diritto di estrazione di copia.

Si valorizza infatti anzitutto il dato letterale della norma: in altre disposizio-ni (per esempio l’art. 2422 c.c. e l’art. 2501-septies c.c.) il diritto di copia è espres-samente previsto mentre il silenzio dell’art. 2476 c.c. andrebbe inteso come di-niego. Si afferma poi che la facoltà di avvalersi di professionisti di fiducia nellaconsultazione renderebbe superfluo l’ottenimento di copie ed inoltre che l’avve-nuta scelta di non prevedere l’estrazione di copia funga da contrappeso rispettoall’ampio ambito di applicazione del diritto di controllo nella nuova formulazio-ne della norma (24).

Alla luce di tali contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali pareallora preferibile orientarsi verso una soluzione mediana che consenta in generalel’ammissibilità della copia con la possibilità, però, di negarla in determinati casi,che saranno di seguito individuati (25).

(18) Si veda PAOLUCCI, La tutela del socio ecc., cit., p. 15. La nuova normativa tende in-fatti ad un ampliamento dei diritti di controllo del socio rispetto alla disciplina previgente.Così anche ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit., p. 708.

(19) V. Trib. Verona, 30 agosto 2011, cit., p. 132. La Corte di Appello di Milano – App.Milano, 13 febbraio 2008, in Società, 2009, p. 205 con nota di DI BITONTO, In tema di modalitàdi esercizio del diritto di controllo individuale del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c. – specifica inoltreche non può gravare sulla società l’identificazione dei documenti da copiare che siano rilevantisulla base di una richiesta generica del socio.

(20) Così Trib. Pavia, 29 giugno 2007, cit., p. 503 e la dottrina unanime, tra i tanti v.PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 660.

(21) V. Trib. Milano, 15 maggio 2008, in Giur. it., 2009, p. 656 con nota di IRRERA.

(22) V. GUIDOTTI, I diritti di controllo ecc., cit., p. 145.

(23) V. Trib. Chieti, 31 maggio 2005 in Giur. it, 2005, p. 1652; Trib. Milano, 30 novem-bre 2004, cit., p. 682, Trib. Parma, 25 ottobre 2004 in Società, 2005, p. 758 con nota di MALA-VASI, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata.

(24) Così GUIDOTTI, I diritti di controllo ecc., cit., p. 145.

(25) Tesi sostenuta da MALAVASI, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità li-mitata, in Società, 2005, p. 764 e GRASSO, Nota a Tribunale di Catania del 5 marzo 2006, inGiur. comm., 2007, II, p. 920 che nega, ad esempio, l’estrazione di copia sulle annotazioni al li-bro delle decisioni degli amministratori, in quanto verosimilmente raccolgono informazioni ri-spetto alle quali l’interesse sociale alla riservatezza, sebbene non così forte da limitare il dirittoalla consultazione, debba prevalere su quello del socio alla copia.

COMMENTI - DIRITTO PRIVATO 523

L’estrazione indiscriminata di copie di atti e documenti potrebbe infattipregiudicare notevolmente il diritto alla riservatezza della società (26).

Una soluzione elastica, così come prospettata, permetterebbe, invece, alcontempo, di non pregiudicare l’interesse del socio all’esercizio del controllo equello della società a che non circolino presso terzi documenti riservati.

In forza di tali considerazioni può allora apparire eccessivamente liberale ilprimo decreto inaudita altera parte emesso dal tribunale di Cagliari che avevaammesso senza limitazioni non solo la consultazione, ma anche la copia di tutti idocumenti relativi all’amministrazione della società (27).

Tanto più perché in dottrina si va affermando una posizione atta a tutela-re la segretezza di determinati documenti sociali, finalizzata a limitare nonsolo l’estrazione di copia ma anche la stessa consultazione della documentazio-ne (28).

Si ritiene infatti che in particolari situazioni debba ritenersi prevalentel’interesse sociale alla riservatezza su quello del socio al controllo dei documen-ti.

Un primo limite viene ravvisato nei documenti aventi ad oggetto il know-how dell’impresa e cioè in quelle informazioni segrete che riguardano attivitàeconomiche, produttive o distributive tutelate ai sensi degli art. 98 e 99 del codi-ce della proprietà intellettuale (29).

Altro limite viene invece rintracciato nei documenti contenenti dati sensibi-li, quali quelli sanitari o bancari non solo riferibili alla società, ma soprattutto aisoggetti che intrattengono relazioni con essa (30).

Va però evidenziato che altra dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ri-tengono insussistente il limite della privatezza o della segretezza dei dati ai quali

(26) Così MALAVASI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 764 per la quale, anche in conside-razione del fatto che l’estrazione di copia sia una modalità dell’esercizio del diritto di consulta-zione non prevista legislativamente, si deve valutare con attenzione l’assenza di una condottaabusiva o emulativa del socio richiedente.

(27) Nell’ordinanza successiva al reclamo, il Tribunale, in composizione collegiale, ha in-vece limitato la possibilità di estrarre copia ai soli documenti consultati e previamente comuni-cati alla società.

(28) Si vedano PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 657; SANGIOVANNI, Il diritto delsocio ecc., cit., p. 2286; GUIDOTTI, I diritti di controllo ecc., cit., p. 152; SCUTIERO, Il controllo,cit., p. 469; DI BITONTO, In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale delsocio di s.r.l. ex art. 2476 c.c., in Società, 2009, p. 211.

(29) Così GUIDOTTI, I diritti di controllo ecc., cit., p. 152 che però al contempo affermache nell’ipotesi in cui le informazioni protette siano oggetto di un contratto, ben potrà il socioconoscere alcuni elementi di esso che non siano segreti e siano invece funzionali all’esercizio deldiritto di controllo (si pensi, ad esempio, al prezzo in un contratto di vendita).

La necessità di tutelare il know-how della società deriva infatti dall’assenza di una norma-tiva che vieti al socio di s.r.l. di svolgere attività concorrente a quella della società.

(30) Sul punto si veda in particolare PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 658 per ilquale il diritto di controllo del socio deve essere inserito nel contesto dell’ordinamento e nonpuò considerarsi un a priori impermeabile agli altri valori protetti dal sistema.

RIVISTA GIURIDICA SARDA524

il socio accede: egli infatti sarebbe tenuto a non divulgare a terzi quanto appresonell’esercizio del diritto di controllo (31).

Tale orientamento afferma non esistente un’area di informazioni riservate inquanto ritiene correlato al diritto di controllo l’obbligo di segretezza, con il risul-tato che il socio informato sarebbe responsabile dell’eventuale diffusione di noti-zie riservate o del favoreggiamento di imprese concorrenti (32).

È tuttavia discusso il fondamento di tale obbligo di riservatezza, stante unamancata espressa previsione normativa in tal senso.

Secondo alcuni esso deriverebbe in via analogica dai doveri di segretezza impostiai sindaci dell’art. 2407 c.c. (33), per altri invece troverebbe fondamento direttamentenel contratto sociale (34), per altri ancora nel dovere di comportamento secondo cor-rettezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) a cui è tenuto il socio (35).

In considerazione però del silenzio del legislatore sul punto e delle conse-guenti difficoltà nel rintracciare una sicura base normativa sull’obbligo di segre-tezza a cui sarebbe tenuto il socio, appare difficile giustificare l’esercizio indiscri-minato e senza limiti del diritto di controllo e soprattutto di quello di copia sullabase dell’esistenza di un dovere di riservatezza non meglio definito.

Come si è già affermato, appare allora preferibile una soluzione elastica, chelegittimi il controllo e la copia a seconda del documento che il socio intendaconsultare.

Potrebbe perciò proporsi di escludere sia il diritto di consultazione chequello di copia nei casi in cui i documenti contengano dati sensibili appartenentia soggetti terzi rispetto alla società, a meno che non sia possibile oscurare i datiche permettano di identificare il terzo (36); di ammettere il controllo, ma non la

(31) In dottrina: CAGNASSO, sub art. 2476, cit., p. 1884; BUTA, Il sistema dei controlli nellasocietà a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2009, p. 925; FERNANDEZ, I poteri individualidi controllo ecc., cit., p. 840; RICCIARDIELLO, L’inerenza del diritto di controllo ecc., cit., p. 216;ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit., p. 707.

In giurisprudenza: Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 682 e Trib. Bologna, 6 di-cembre 2006, cit., p. 213.

(32) Si veda Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 682 che esplicita che l’esigenza di riserva-tezza aziendale non costituisce un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio ma unlimite concreto e estrinseco. È un limite concreto nel senso che la società può negarlo secondo unavalutazione caso per caso se il socio difetti dell’effettivo interesse all’esercizio del controllo; è un limiteestrinseco nel senso che l’esigenza di riservatezza della società opera nei confronti dei terzi e non versoil socio: egli pertanto ha diritto di conoscere la documentazione riservata ma non di divulgarla.

(33) Così AMBROSINI, sub art. 2476, cit., p. 1589.

(34) Si veda CAGNASSO, La società semplice, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco,Torino, 1998, p. 179.

(35) Così BUTA, Il sistema dei controlli ecc., cit., p. 925 per il quale il socio deve esercitareil diritto ex art. 2476 c.c. secondo correttezza e buona fede, nel senso che deve conservare e pro-teggere l’interesse della società alla propria sfera di riservatezza.

(36) In questi casi infatti dovrà ritenersi prevalente il generale interesse alla tutela del pri-mario diritto alla riservatezza del soggetto terzo alla società rispetto all’interesse particolare delsocio ad esercitare il diritto di controllo interno.

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copia, nei casi in cui i documenti contengano informazioni sul know-how dellasocietà (37); ed infine di ammettere sia il diritto di consultazione che quello dicopia sui documenti privi di dati riservati e/o sensibili (38).

3. Il limite della buona fede. Minori dubbi sussistono invece circa l’esistenzadel limite della buona fede all’esercizio del diritto di controllo (39).

Dottrina e giurisprudenza concordano infatti nel ritenere che l’esercizio deldiritto ex art. 2476 c.c. soggiaccia, nelle sue esplicazioni concrete, ai principi ge-nerali di correttezza e buona fede (40).

Conseguentemente si ritiene che non siano ammissibili richieste di control-lo che manifestino un carattere ingiustificatamente ripetitivo, vessatorio, ostru-zionistico o emulativo (41).

Sicché ben potranno gli amministratori negare al socio le informazioni ri-chieste o la consultazione di determinati documenti, in ipotesi in cui la richiestaabbia ad oggetto informazioni di cui il socio non abbia effettivo bisogno, ma chesia posta in essere al solo scopo di ostacolare il normale svolgimento dell’attivitàsociale (42).

In tali casi infatti l’esercizio del diritto di controllo soccombe rispetto al-l’esigenza di evitare un pregiudizio per la società (43).

(37) In questi seconda ipotesi, invece, si deve ritenere inammissibile escludere il sociodalla consultazione di documenti relativi alla società di cui egli stesso fa parte. Potrà invece es-sergli impedito il diritto di copia in quanto la circolazione del documento in originale potrebbearrecare un pregiudizio alla società. Si pensi, ad esempio, alle invenzioni industriali protette dabrevetto.

(38) In tale ultimo caso, non vi sono, invece, ragioni che possano limitare il controllo ela copia, stante l’assenza di ulteriori interessi da tutelare rispetto a quello del socio.

(39) In dottrina, tra i tanti, si vedano PAOLUCCI, La tutela del socio ecc., cit., p. 20; BUTA,I diritti di controllo ecc., cit., p. 608; FERNANDEZ, I poteri individuali ecc., cit., p. 86; ANGELIL-LIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit., p. 706; SCUTIERO, Il controllo, cit., p. 468.

In giurisprudenza: Trib. Roma, 9 luglio 2009, in Foro it., I, p. 1972 con nota di RANUCCI;App. Milano, 13 febbraio 2008, cit., p. 205; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, cit., p. 122; Trib.Ivrea, 2 luglio 2005, cit., p. 1542.

(40) Sul tema della generale applicabilità del principio di buona ai rapporti societari, si ve-dano, tra i tanti, GAMBINO, Il principio di correttezza nella società per azioni, Milano, 1987, p. 294;FERRARI, L’abuso del diritto nelle società, Padova, 1998; DI SABATO, Il principio di correttezza neirapporti societari, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso di-retto da Abbadessa, Portale, I, Torino, 2006, p. 131; D’ANGELO, Il nuovo diritto societario e laclausola generale di buona fede, in Contr. impr., 2004, p. 769. In giurisprudenza, per tutte, Cass.,17 luglio 2007, n. 15942, in Società, 2008, p. 306 con nota di FERRARI, Invalidità delle delibereassembleari: difetto di convocazione e abuso di potere.

(41) Sul punto v. PAOLUCCI, La tutela del socio ecc., cit., p. 20.

(42) Così BUTA, I diritti di controllo ecc., cit., p. 608.

(43) Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il socio richieda determinate informazioni perlo scopo antisociale di avvantaggiarsene nella propria o altrui impresa concorrente, cagionando

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Se, però, in linea astratta può apparire non complesso fissare il limite dellabuona fede, ben più complicato risulta rintracciare violazioni di esso sul pianodell’applicazione pratica: difficilmente infatti l’eventuale mala fede del socio ri-chiedente può palesarsi sin dal momento della richiesta, mentre ben più proba-bilmente potrà manifestarsi in relazione alle modalità di esercizio del diritto stes-so (44).

I fatti oggetto dei provvedimenti che si annotano sono particolarmente si-gnificativi rispetto alla problematica appena sollevata: dapprima infatti con de-creto inaudita altera parte, il Tribunale di Cagliari ammetteva il diritto di con-trollo al socio richiedente perché appariva ingiustificato il diniego degli ammini-stratori; successivamente invece, a seguito dell’istruzione sommaria, lo negava inrelazione alla condotta successiva tenuta dal socio richiedente.

Le modalità con cui quest’ultimo ha esercitato il diritto accordato dal Tri-bunale sono apparse infatti tali da rendere altamente probabile l’abuso del dirittoe la sussistenza di una finalità ostruzionistica (45).

Tale decisione veniva però modificata in sede di reclamo sotto un profilosquisitamente processuale: veniva infatti affermato che la valutazione sulla sussi-stenza della mala fede doveva compiersi al momento della richiesta del socio enon sulla base del comportamento successivo. Pertanto ritenuto non dimostratol’intento abusivo del socio sin dalla richiesta, veniva revocata la precedente ordi-nanza e permesso al socio il pieno esercizio del diritto di controllo.

Il collegio cagliaritano ha escluso, infatti, che nel medesimo procedimentod’urgenza possano avere rilevanza i comportamenti tenuti dal ricorrente successi-vamente all’emanazione del provvedimento a lui favorevole, che potranno inveceessere oggetto di un distinto giudizio.

In conseguenza di tale decisione bisogna allora ritenere che difficilmenteuna società potrà efficacemente impedire o escludere il diritto di controllo delsocio nell’ipotesi in cui le sue intenzioni siano abusive.

Al primo diniego della società, il socio infatti potrà agire in via cautelare epresumibilmente otterrà un provvedimento favorevole, stante le difficoltà proba-torie per la società di dimostrare ex ante la finalità abusiva del socio.

così un pregiudizio economico alla società. È però opportuno evidenziare che il diritto di con-sultazione trova un limite nell’utilizzo per finalità antisociali e non anche per meri fini extraso-ciali: è infatti un diritto attribuito al socio non nell’interesse sociale, ma uti singulus. Così CO-STI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. soc., 1963, p. 82 e più di re-cente PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 653.

(44) Evidenzia tale difficoltà nel compiere un sindacato sull’abuso del diritto ex ante FRE-GONARA, I nuovi poteri di controllo ecc., cit., p. 788.

(45) Sono stati considerati indizi della mala fede del richiedente la condizione che il so-cio fosse sino a due mesi prima della richiesta amministratore di fatto della società, che abbiaeffettuato richieste frammentate, che si sia presentato nella sede sociale per ottenere le copiesenza preavviso, che sia stato assente agli appuntamenti concordati, che abbia richiesto unamole spropositata e ingiustificata di documenti che hanno impiegato per giorni i dipendentidella società, che non abbia pagato le copie richieste, che non abbia ritirato le copie richieste eche non abbia partecipato all’assemblea in vista della quale era stato richiesto il controllo deidocumenti.

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Solo sulla base della condotta successiva del socio esercitante il controllo, lasocietà potrà impedirgli la prosecuzione dello stesso: ciò però accadrà solo dopoche il socio, che avrà già esercitato parte del controllo in virtù del precedentegiudizio a lui favorevole, subirà un nuovo diniego dalla società e in conseguenzadi ciò promuoverà un nuovo giudizio che questa volta, più probabilmente, lo ve-drà soccombente, in quanto la società disporrà di elementi di prova per dimo-strare come il controllante abbia esercitato il diritto ex art. 2476 c.c. in modoabusivo.

In questo modo, però, il socio medio tempore tra l’emanazione del primogiudizio favorevole e del secondo diniego da parte della società potrà comunqueesercitare liberamente il diritto di controllo, con potenziale pregiudizio per la so-cietà.

La farraginosa procedura appena enunciata palesa dunque i pericoli in cuiincorre una s.r.l. in conseguenza della vigente previsione legislativa del diritto dicontrollo: stante l’attuale ampia formulazione non sussistono infatti strumentiche possano tempestivamente impedire l’esercizio del controllo del socio o ga-rantirne l’esecuzione secondo correttezza e buona fede.

L’ultima decisione del tribunale sardo non pregiudica comunque la rilevan-za, al fine del diniego del diritto di controllo, delle modalità attraverso le quali ilsocio lo eserciti: se, infatti, esse risulteranno abusive sin dall’inizio, ben potrà lasocietà impedire la prosecuzione della consultazione o non fornire le informazio-ni richieste.

Si evidenzia poi che qualora si concretizzi l’abuso, questo potrà fondare laresponsabilità risarcitoria del socio (46).

Infine, proprio in considerazione delle difficoltà applicative del diniego al-l’esercizio del diritto ex art. 2476 c.c. e del conseguente rischio del proliferarsidelle relative richieste, la dottrina suggerisce la previsione in sede costitutiva dellemodalità attraverso le quali potrà esercitarsi l’esercizio del diritto di controllo edi una clausola che preveda l’esclusione del socio che abusi di detto diritto (47).

4. Sul professionista incaricato. L’ultimo profilo oggetto di analisi riguarda lafigura del professionista incaricato che può coadiuvare il socio nell’esercizio deldiritto di controllo.

(46) Così PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit., p. 661.

(47) Sul punto v. BARTOLOMUCCI, Configurazione e portata del diritto di controllo del socionon gestore di s.r.l., in Società, 2009, p. 1342 che suggerisce la prequalificazione dei professioni-sti abilitati all’attività di consultazione; la previsione del timing dell’accesso e delle modalità diespletamento dell’intervento; si vedano anche FREGONARA, I nuovi poteri di controllo ecc., cit.,p. 792; ANGELILLIS, SANDRELLI, sub art. 2476, cit., p. 716; PRESTI, Il diritto di controllo ecc., cit.,p. 660.

Sulla possibilità di derogare la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 2476 c.c., sivedano in particolare IBBA, In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili, in Le grandiopzioni della riforma e del processo societario a cura di Cian, Padova, 2004, p. 148; ABRIANI, Con-trollo individuale del socio ecc., cit., p. 155; SANGIOVANNI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. eautonomia statutaria, in Notar., 2008, p. 671; FERNANDEZ, I diritti di controllo ecc., cit., p. 842.

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L’ordinanza sul reclamo, emessa dal Tribunale di Cagliari, stabilisce infattiche il socio possa avvalersi di professionisti di sua fiducia purché si tratti di avvo-cati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori dei conti, inquanto – continua il collegio cagliaritano – sono figure professionali che, oltrealla competenza tecnica, sono soggetti a doveri deontologici, quali la riservatezzae il segreto professionale, che tutelano l’interesse della società alla non diffusionea terzi delle informazioni ricevute e dei documenti consultati.

Tale decisione può apparire singolare in quanto il dato normativo fa un ge-nerico riferimento al «professionista» e non esclude quindi che il socio si avvalgadi soggetti che non siano vincolati al rispetto del dovere di segretezza.

Anche su questo punto in dottrina si affermano posizioni contrastanti.Da una parte si tende a valorizzare la necessità di tutelare la riservatezza del-

la società e pertanto, in un’ottica garantista, comune a quella palesata dal Tribu-nale di Cagliari, si ritiene che possono essere incaricati dal socio i soli professio-nisti obbligati al segreto professionale (48).

Dall’altra, invece, si ammette che il socio possa avvalersi di un qualsiasi pro-fessionista in considerazione del generico riferimento normativo, tanto più seesaminato in una logica sistematica: in altre norme, infatti, come ad esempio al-l’art. 2397 c.c., il legislatore ha espressamente individuato determinate categoriedi professionisti (49).

Si afferma, inoltre, che fa propendere verso tale posizione maggiormente li-berale il fatto che la nozione particolarmente estesa di documenti relativi all’am-ministrazione, oggetto del controllo ex art. 2476 c.c., necessiti, in parallelo, diun’ampia gamma di differenti figure professionali dalle quali farsi assistere nel-l’esame della documentazione. Secondo tale ricostruzione non appare dunqueopportuno circoscrivere ai soli professionisti iscritti ad un albo la possibilità dicoadiuvare il socio (50).

Il tema della tutela della riservatezza viene invece risolto ritenendo che il pro-fessionista sia tenuto al medesimo obbligo di segretezza del socio delegante (51) eche, in ogni caso, a quest’ultimo sia imputabile l’eventuale diffusione di notizieriservate purché tra il socio e il terzo incaricato sussista un vincolo di subordina-zione che legittimi l’applicazione analogica dell’art. 2049 c.c. (52).

Alla luce di tali differenti orientamenti, si può allora suggerire che apparequanto mai opportuno che sia l’atto costitutivo a disciplinare le modalità di eser-cizio del controllo, prevedendo, ad esempio, che il socio possa avvalersi soltanto

(48) Così FERNANDEZ, I poteri individuali ecc., cit., p. 79; PERRINO, Il controllo individua-le del socio di società di capitali: fra funzione e diritto, in Giur. comm., 2006, I, p. 639.

(49) Aderiscono a tale orientamento: BUTA, I diritti di controllo ecc., cit., p. 602; GUIDOT-TI, I diritti di controllo ecc., cit., p. 138.

(50) In tal senso, valorizza una lettura in chiave sistematica GUIDOTTI, I diritti di control-lo ecc., cit., p. 138.

(51) È discusso però, come si è visto supra – paragrafo n. 2 – il fondamento di tale obbli-go di riservatezza che graverebbe in capo al socio.

(52) Così BUTA, I diritti di controllo ecc., cit., p. 602.

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di professionisti iscritti ad un albo, tenuti, in quanto tali, ad obblighi di segretez-za e riservatezza (53).

FRANCESCO CIUSA

(53) Sul punto si vedano in particolare SANGIOVANNI, Diritto di controllo ecc., cit., p. 678e ABRIANI, Controllo individuale ecc., cit., p. 159.


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