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Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione - dal ricorso alla decisione

Date post: 09-Apr-2023
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Il ricorso in cassazione Il procedimento dal ricorso alla decisione Avv. Nicola Alessandri STUDIO CAGLI - ALESSANDRI Viale Gozzadini 19 - 40124 Bologna, Italia Tel. (39) 051-331401 r.a. 580332 Fax (39) 051-331510
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Il ricorso in cassazioneIl procedimentodal ricorso alla

decisione

Avv. Nicola AlessandriSTUDIO CAGLI - ALESSANDRI Viale Gozzadini 19 - 40124 Bologna, ItaliaTel. (39) 051-331401 r.a. 580332 Fax (39) 051-331510 e-mail [email protected]

Procura – a pena di inammissibilità art. 365 c.p.c.

Quale: non vale la procura generale o per tutti i gradi del giudizio;

Dove: nell’atto, a margine – con data, con atto separato, ma congiunto;

Firma: leggibile, adesso però art. 182 co.2 c.p.c. termine per sanare nullità della procura o per rilascio o rinnovazione procura – attenzione però per alcuni Consiglieri la inammissibilità non sarebbe sanabile;

Autentica: notaio o legale iscritto all’albo cassazionisti.

Sottoscrizione ricorso

Da chi: a pena di inammissibilità da avvocato iscritto all’albo;

Rilevabilità d’ufficio: i controlli sono effettuati dalla Cancelleria

Elezione di domicilio ed indirizzi per comunicazioni e notifiche

- Il ricorrente deve eleggere domicilio in Roma, o comunque

- L’avvocato deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicata all’ordine,

altrimenti le notificazioni sono fatte presso la cancelleria della Corte di

Cassazione (art. 366 co.2 c.p.c.).

Elezione di domicilio ed indirizzi per comunicazioni e notifiche

Attenzione: la Suprema Corte (Cass. 27 novembre 2014, n. 25215) ha ritenuto che, ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.

“Nella specie,… la ricorrente non aveva eletto domicilio a Roma e, ritiene il Collegio, che non sia stato indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, richiesto dall'art. 366 cit. ai fini delle notificazioni. Infatti il riferimento alla PEC è fatto nell'intestazione del ricorso - peraltro solo in riferimento ad uno dei difensori - ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. E, mentre la indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria”.

NotificaDa chi:

- Ufficiale Giudiziario: competenza Roma o luogo di notifica

- Avvocato in proprio v. legge 53/1994: attenzione però alla produzione di tutte le attestazioni inclusa prova documentale di essere stato autorizzato dal Consiglio dell’Ordine alla notifica in proprio, pena l’inammissibilità del ricorso – Cass. N. 3934/2014

NotificaEntro quando: entro il termine (sei mesi da pubblicazione della sentenza – 327 c.p.c. o sessanta giorni da notifica sentenza – 325 c.p.c.)

Da quando: Il rispetto del termine si calcola dalla consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario competente, a seguito delle decisioni della corte costituzionale n. 477 del 2002 n. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 ed, in particolare, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario.

Notifica del ricorso per cassazione

Dove: vale il principio generale dell’art. 330 c.p.c.:

Attenzione: normalmente si pensa che la notifica debba essere effettuata presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio concluso con la sentenza, ma se l’altra parte nel notificare la sentenza ha eletto un domicilio diverso nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, è in quel luogo che il ricorso va notificato

Notifica del ricorso per cassazione

Art. 330. Luogo di notificazione della impugnazione.

Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Notifica del ricorso per cassazione

La decisione in ordine alla definizione del vizio conseguente alla notifica in un domicilio (o ad un avvocato) diverso da quello indicato nell’art. 330 c.p.c. è stata rimessa dalla Terza Sezione della Cassazione (Ordinanza n. 6427 del 30/03/2015) al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

In passato la Suprema Corte ha ritenuto alternativamente in tali casi la notifica affetta da nullità o da inesistenza con conseguenze radicalmente diverse.

Questioni particolari sulla notificaPer il caso di notifica a più parti rappresentante da un unico

difensore è sufficiente una sola copia a seguito della modifica dell’art. 330 c.p.c. che richiama l’art. 170 c.p.c. e quindi anche il suo co. 2;

La data di consegna all'ufficiale giudiziario non assume rilievo ove l'atto in questione sia ab origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. (Cass., sez. un., 30/03/2010, n. 7607), ma non è tardiva la notifica quando la parte ricorrente abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario entro il termine e, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo per cause ad essa non imputabili, abbia proceduto alla rinotifica del ricorso ( cfr. Cass., sez. II, 21-11-2006, n. 24702).

Per il caso di notifica a difensore deceduto: cfr Cass., 02-02-1991, n. 1027 “La notificazione (nella specie: del ricorso per cassazione) alla parte che abbia eletto domicilio presso una persona od un ufficio presuppone l’esistenza attuale della detta persona od ufficio; è, pertanto, da ritenere come mai avvenuta - e, quindi, neppure suscettibile di sanatoria - la notificazione eseguita nelle forme dell’art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario deceduto.”

Deposito del ricorso

Quando: a pena di improcedibilità – costituzione con deposito in cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notifica;

Con cosa: insieme al ricorso (art. 369 c.p.c.) ed ai fascicoli di parte delle fasi precedenti, a pena di improcedibilità:

1. Copia autentica della sentenza o provvedimento impugnato;2. La procura se separata3. Gli atti processuali i documenti i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda4. Copia vistata di istanza alla cancelleria del giudice a quo di trasmissione del fascicolo d’ufficio in particolare se il motivo si inserisce negli errores in procedendo (quindi teoricamente non per violazione di legge art. 360 n.3):.

Deposito del ricorso

Documenti ed atti già presenti nei fascicoli di ufficio e delle altre parti:

Oltre ai fascicoli di parte dei gradi precedenti è consigliabile depositare anche copia dei documenti eventualmente contenuti nei fascicoli o d’ufficio o delle altre parti per evitare che in caso di mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio dei gradi precedenti, o di mancata costituzione delle altre parti o di mancato deposito da parte loro dei loro fascicoli, documenti o atti essenziali non siano reperibili.

In caso di loro mancanza, infatti, la Corte potrebbe rigettare il ricorso qualora si fondi (anche) su documenti non presenti al momento della decisione nel fascicolo di cassazione

Istruzioni della Corte di Cassazione

Il deposito in Cancelleria del ricorso, anche se incidentale, deve essere corredato: dalla ricevuta del versamento prevista dalla legge 488/99 e succ. mod. sul contributo unificato della marca per diritti di notifica da applicare sulla nota di iscrizione.

Per le istruzioni e modulistica specifica, la Cassazione ha adesso un sito di volta in volta aggiornato

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/servizio_come_fare_per.page

Art. 134, 5º comma , disp. att. c.p.c.: Il deposito del ricorso e del controricorso, nei

casi in cui siano spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione.

La norma però non è applicabile per analogia al deposito delle memorie precedenti alla discussione del ricorso in camera di consiglio o in udienza pubblica, perché il deposito di tali memorie è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti. (Cass. [ord.], sez. II, 04-01-2011, n. 182)

Controricorso – art. 370 c.p.c.

• Norme applicabili: artt. 365 (sottoscrizione del ricorso) e 366 c.p.c. per quanto possibile

• Quando: Entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso in cancelleria (ultima notificazione) i resistenti possono notificare il controricorso;

• Dove: notifica nel domicilio eletto dal ricorrente;

• Notifica: competente l’ufficiale giudiziario di Roma o, per posta, quello del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 1 L.55/1992) o l’avvocato con L.53/1994

• Attenzione: Cass 25215/14 notifica presso la cancelleria se non è stato indicato il domicilio eletto a Roma o la pec anche ai fini della notifica

Controricorso – art. 370 c.p.c.

Art. 3-bis L.53/1994 la notifica a mezzo PEC1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta

elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Controricorso – art. 370 c.p.c.

Art. 3-bis L.53/1994 la notifica a mezzo PEC…….. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al

messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

• Termine per il deposito: Entro venti giorni dall’ultima notifica insieme agli atti e documenti ed alla procura speciale;

Controricorso – art. 370 c.p.c.

Termine per il deposito: Entro venti giorni dall’ultima notifica insieme agli atti e documenti ed alla procura speciale.

Controricorso – art. 370 c.p.c.

Ricorso incidentale – art. 371 c.p.c.

Ricorso incidentale – art. 371 c.p.c.

• Norme applicabili: Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 c.p.c.

• Copia autentica del provvedimento impugnato: non è necessaria se il ricorrente l’ha già depositata;

• Se tardivo: in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale perde efficacia (art. 334 c.p.c.) – dubbi in caso di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. in quanto inammissibilità più simile a manifesta infondatezza– v. SSUU.19051/2010 che “rigetta il ricorso, perché

manifestamente infondato, se, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non presenta argomenti per modificarla”

L’integrazione del contraddittorio

• Nei casi di litisconsorzio la Corte, con provvedimento reso in camera di consiglio (art. 375 n.2), ordina l’eventuale necessità di integrazione del contraddittorio o, nei casi di nullità o inesistenza della notifica al litisconsorte necessario, ne ordina il rinnovo, dando alle parti un termine perentorio per provvedervi;

• Il ricorso deve essere notificato nel termine perentorio con l’indicazione, nell'intestazione, delle parole «atto di integrazione del contraddittorio», per il resto a pena di improcedibilità deve essere identico al ricorso (non può contenerne una mera sintesi);

• Il ricorso notificato deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Nuovi documenti• Che cosa: Nessun nuovo documento o atto è ammesso con la

sola eccezione:

– Di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e– L’ammissibilità del ricorso.

Non sono considerati nuovi documenti le copie dei documenti già acquisiti nel procedimento

• Come: È necessario notificare alle altre parti l’elenco dei documenti qualora una parte intenda depositare documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, indipendentemente da quelli già indicati nel ricorso o nel controricorso (ad es. nullità della sentenza impugnata o prova qualifica erede e decesso de cuius, o carenza di interesse o acquiescenza, non norme anche secondarie perché iura novit curia);

• Quando: fino all’udienza pubblica, ma prima dell’inizio della relazione ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio: ovviamente in tali casi (produzione in udienza) l’elenco può non essere notificato (Cass. Ss.UU 14.1.2008 n.627)

Sospensione dell’esecuzione art. 373 c.p.c.

• Il ricorso non sospende l’esecuzione;

• Si può chiedere se dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile

• A chi: al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato – e quindi non la Cassazione. La decisione è adottata con ordinanza non impugnabile:– al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio;

• L’istanza è notificata all’altra parte con il decreto di fissazione dell’udienza

• In casi di eccezionale urgenza può essere disposta inaudita altera parte

• Può essere imposta congrua cauzione a carico dell’avente diritto

Decisione del ricorsoA sezioni unite (art. 374 c.p.c.)

• Impugnazioni relative a giurisdizione (360 n. 1 e 362) di decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti– le altre possono essere trasmesse alle sezioni semplici dal

primo presidente se riguardano ipotesi sulle quali le SU si siano già pronunciate;

• Impugnazioni trasmesse dal primo presidente :– che riguardano questioni di particolare importanza o su cui le

sezioni si siano pronunciate in modo difforme;– a seguito di istanza di trasmissione alle SSUU formulata dalla

parte (con ricorso fino a dieci giorni prima dell’udienza) – il provvedimento è discrezionale e può anche non essere motivato;

• Procedimenti trasmessi da una sezione semplice in caso – la sezione ritenga di dover disattendere il precedente

orientamento delle SSUU (art. 374 c.p.c.) o evidenzi una disomogeneità della giurisprudenza della Corte – in tal caso la trasmissione avviene con ordinanza motivata.

– di istanza della Parte fino a dieci giorni prima dell’udienza o del PM in udienza della sezione semplice o d’ufficio (art. 376)

Ordine di trattazione dei ricorsi• Nelle istruzioni previste nel sito della Cassazione

risultano alcuni punti interessanti:•  •   ART. 9   Nella formazione dei ruoli delle udienze di discussione dei

ricorsi avranno la precedenza assoluta quelli riguardanti controversie relative a prestazioni alimentari o a misure cautelari.

Parimenti saranno tenute in considerazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, le istanze delle parti, redatte in carta bollata, con cui chiedono, per giustificati motivi, la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso con precedenza.

L'udienza di discussione degli altri ricorsi è stabilita secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

Tuttavia potra' essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, di quelle istanze, redatte in carta bollata, con cui le parti concordemente chiedono, per giustificati motivi, che la fissazione dell'udienza sia procrastinata oltre il turno normale del ricorso.

Ordine di trattazione dei ricorsiNella tabella di organizzazione interna della Suprema Corte

del 2013 si legge a proposito dell’ordine di trattazione “31.1. Nell’assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell’ordine di

iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1)ricorsi che per disposizione di legge o per la natura della controversia esigono sollecita trattazione;

2) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta opportuno scongiurare il pericolo di contrasti e/o realizzare una maggiore produttività;

3) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie;

4) ricorsi che attengono a diritti fondamentali (ad es.,compromissione della salute);

31.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da specificarsi puntualmente (ad es.,anticipazione d’udienza motivata da validi motivi, riunione di cause, etc.).

La forma della decisioneLa decisione delle Sezioni Unite, o, fuori dei casi sopra indicati, delle Sezioni Semplici, è con sentenza, salve le decisioni rese in camera di consiglio che vengono adottate con ordinanza (quindi motivazione succinta) - art. 375 c.p.c. -

- inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;

- integrazione del contraddittorio o ordine di notificazione dell’impugnazione ex art. 332 (integr. contraddittorio) ovvero che sia rinnovata;

- estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia,

- pronuncia su istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione,

- accoglimento o rigetto del ricorso principale e dell’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza).

Pronuncia in camera di consiglio con ordinanza (art. 375 c.p.c.)

• Dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale:

– quindi vizi originari del ricorso insanabili o non sanati nel termine previsto), quali ad esempio l’assenza dei motivi o vizi ex art. 366 c.p.c., ma soprattutto

– casi di cui all’art. 360 bis n.1 (sentenza impugnata conforme a giurisprudenza della S.C.) e 2 (manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione del giusto processo – errores in procedendo)

• Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (art. 102 e 331 c.p.c.) o mancata notificazione del ricorso o rinnovazione della notifica nelle cause scindibili (art. 332 c.p.c.);

Pronuncia in camera di consiglio con ordinanza (art. 375 c.p.c.)

• Estinzione del giudizio per motivi diversi dalla rinuncia (in questo caso l’art. 391 c.p.c. prevede che la Corte emetta una sentenza). Il caso tipico è la cessazione della materia del contendere

• Pronuncia su istanze di regolamento di competenza o giurisdizione

• Accoglimento o rigetto del ricorso e dell’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza

La sezione filtro (la sesta) art. 376 co.1 c.p.c.

• Per facilitare lo smaltimento dei ricorsi è stata introdotta una sezione filtro composta da magistrati di tutte le sezioni (art. 67 bis ord. Giud.) alla quale il Primo Presidente trasmette tutti i procedimenti, tranne quelli che vanno alle SS UU ex art. 374 c.p.c.

• La sezione filtro verifica se sussistono motivi per applicazione della decisione ex art. 375– n.1 ( dichiarazione di inammissibilità anche per

assenza dei motivi) o – n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza)

• Se la sezione ritiene che non vi siano i presupposti per la decisione, la causa viene rimessa al primo presidente che l’assegna ad una sezione semplice.

La sezione Filtro in camera di consiglio

(art. 380 bis) • Se la sezione filtro (VI) ritiene vi siano i presupposti per

l’inammissibilità per mancanza dei motivi o per manifesta fondatezza o infondatezza, il relatore deposita una relazione con esposizione concisa dei motivi che potrebbero giustificare la pronuncia. Il presidente fissa l’udienza in camera di consiglio.

• Decreto di fissazione dell’udienza e relazione sono notificati alle parti almeno 20 gg. prima della udienza ed i difensori possono depositare memorie nei 5 gg. prima.

• Se all’esito dell’udienza in C.Cons. il procedimento non è deciso, il relatore deposita in cancelleria una relazione con concisa descrizione dei motivi relativi e si procede con un nuovo decreto di fissazione dell’udienza, termine alle parti per memorie e decisione se ritiene che vi siano gli estremi per dover: – ordinare l’integrazione del contraddittorio o il rinnovo della

notifica ex art. 332 (art. 375 n.2) o– l’estinzione del processo per casi diversi dalla rinuncia (art.

375 n.3),

• Se all’esito della Camera di consiglio si ritiene che non sussistano gli elementi per la decisione con ordinanza, viene fissata udienza di discussione (in udienza pubblica), previa assegnazione della causa alla sezione semplice (art. 376 co.1)

Il procedimento in Camera di Consiglio

art. 380 bis c.p.c.– Notifica della data di udienza:

Almeno venti giorni prima dell’udienza viene notificata alle parti la fissazione in camera di consiglio con nomina del relatore. I difensori possono leggere la relazione concisa depositata dal Consigliere relatore sulle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia in Camera di Consiglio;

– Memorie: Entro cinque giorni prima dell’udienza le parti possono depositare memorie illustrative

– Discussione: Gli avvocati se presenti possono chiedere di essere sentiti nell’udienza in camera di consiglio se sono presenti

Il procedimento in udienza pubblica

– Notifica della data di udienza: almeno venti giorni prima dell’udienza viene notificata alle parti la fissazione in udienza pubblica o in camera di consiglio con nomina del relatore;

– Memorie: Entro cinque giorni prima dell’udienza le parti possono depositare memorie illustrative

– Discussione: • Relazione del Consigliere • Difese delle parti• Conclusioni PM• Non sono ammesse repliche, ma le parti possono depositare note di udienza su conclusioni PM.

– Deliberazione:in camera di consiglio a seguito della discussione

Esiti del procedimento•inammissibilità o improponibilità del ricorso;

•rigetto;

•se rilevata una decisiva questione d’ufficio non prospettata dalle parti, prima della decisione la Corte assegna termini a difesa alle parti di almeno venti giorni e non più di sessanta per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione (art. 384 penult.co.);

•Accoglimento.

L’accoglimento del ricorso

• Nelle sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo è conforme a diritto la Corte può limitarsi a correggere la motivazione

• Decisione su competenza: – si determina il giudice competente;

• Decisione su giurisdizione:– quando occorre (quindi salvi i casi di questione non soggetta a giurisdizione) determina il giudice competente;

– quando non esiste giudice competente, cassazione senza rinvio per assenza di giurisdizione o perché la causa non poteva essere promossa o proseguita

La cassazione con rinvioper la fase rescissoria

• quando la Cassazione accoglie il ricorso e non decide nel merito (in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto) la Corte rinvia la decisione finale ad altro giudice il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte.

• Il rinvio è– al giudice del medesimo grado di quello che ha emesso la sentenza cassata,

salvo che si tratti di– nullità del giudizio di primo grado (litisconsorzio necessario non integro) ed il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado

La cassazione con rinvioper la fase rescissoria

• la Corte pronuncia il principio di diritto:

– in caso di ricorsi per violazione o falsa applicazione di legge, quando viene decisa la causa,

– in ogni altro caso in cui abbia risolto questioni di particolare importanza

– Anche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso (o su richiesta del PG ex art. 363) se la questione è di particolare importanza (art. 363) – ovviamente in questi casi la sentenza non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito

La condanna alle spese• Se cassa senza rinvio o per violazione di norme sulla competenza la Corte provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa;

• Se rinvia ad altro giudice può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimettere al giudice di rinvio la liquidazione

La rinuncia al ricorso e le spese in caso di estinzione

• la rinuncia deve essere scritta, esplicita e non sottoposta a condizioni o riserve.

• La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.

• La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. La sottoscrizione della sola parte secondo la giurisprudenza è sufficiente quantomeno per dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere (peraltro a quel punto invece di sentenza ex art. 391 c.p.c. verrà emessa ordinanza di inammissibilità).

La rinuncia al ricorso e le spese in caso di estinzione

• L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto fino all’inizio della relazione con atto scritto dalla parte personalmente e dal suo avvocato (o da procuratore speciale) e notificato alle parti o comunicato agli altri avvocati.

• Peraltro la rinuncia è atto unilaterale che non ha bisogno di accettazione.

• La rinuncia al ricorso (principale o incidentale) è da tenersi distinta dalla rinuncia ad uno o più motivi di ricorso. Tale rinuncia ad uno o più motivi di ricorso può essere effettuata anche dal difensore (sempre che non comporti la rinuncia a tutti i motivi di ricorso) che la può fare anche in discussione orale.

La rinuncia al ricorso e le spese in caso di estinzione

• Con il decreto o sentenza con la quale viene decisa l’estinzione (per rinuncia o per altri motivi) la Corte può liquidare le spese, salvo che le altre parti abbiano aderito alla rinuncia personalmente (o tramite il procuratore speciale a ciò autorizzato)


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