Date post: | 03-May-2015 |
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Maurizio DesantisAgronomo
Bari, 1 ottobre 2014 Compost Production and use in sustainable farming system 1
Normative di riferimento
Regolamento CE 2003/2003
Decreto legislativo n. 75/2010
Decreti ministeriali e Circolari esplicative
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Regolamento CE 2003/2003Art. 1: Prodotti che riportano l’indicazione “concimi CE” (Si
parla solo di concimi)Art. 2: definizioni di fabbricante, immissione sul mercatoArt. 5: libera circolazioneArt. 8: TraccialibiltàArt. 25 - 28: Concimi a base di nitrato ammonico ad
elevato titolo d'azoto ALLEGATO I — Lista dei tipi di concimi ammessi nella
CEALLEGATO II — TolleranzeALLEGATO III — Disposizioni tecniche applicabili ai
concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto
ALLEGATO IV — Metodi di campionamento ed analisi
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a) art. 2 del Reg. (CE) n. 2003/2003: adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato";
b) art. 6: utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) art. 29: individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi;
d) art. 36: revisione delle sanzioni (effettive, proporzionate e dissuasive).
Legge 18 aprile 2005, n. 62"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004“(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
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Adeguamento della normativa nazionale in materia di fertilizzanti al Reg. (CE) 2003/2003
Pubblicazione del Decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
Abrogazione della Legge 748/84
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Il D.Lgs. 217/06 apporta numerose ed importanti modifiche rispetto alla precedente Legge 748/84
eliminazione dalla norma nazionale dei concimi minerali presenti anche nel Reg. (CE) 2003/2003
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regolamentazione di nuove tipologie di prodotti
substrati di coltivazione
prodotti ad azione specifica tra cui i biostimolanti
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disposizioni relative al nitrato ammonicoobbligatorietà di certificazione inerente la prova di detonabilità dei prodotti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto
regolamentazione dei prodotti consentiti in agricoltura biologica
tabella elencativa dei prodotti consentiti in agricoltura biologica sino ad allora normati separatamente
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sistema sanzionatorio graduale in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate
l’istituzione di una tariffa per l’iscrizione di nuovi prodotti da inserire negli allegati del decreto legislativo n. 217/06
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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Pubblicato Il 26 maggio 2010, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale.
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definizione di fabbricante
art. 2 comma 2, lett. i
fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante
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Art. 8: tracciabilitàIl “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e il
“Registro dei Fertilizzanti” istituiti ai sensi dell’articolo 8 “Tracciabilità” del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” presso il Mipaaf, (DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali)
L’iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e al “Registro dei Fertilizzanti” deve avvenire, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato.
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Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti
Nel “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” risultano iscritte ad oggi 1534 ditte al 25/09/2014 (di cui 867 lavorarno con gli ammendanti).
Elenco, dopo essere stato ratificato dalla Commissione Tecnico Consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9, viene pubblicato periodicamente sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Registro dei Fertilizzanti Procedura per l’attivazione delle utenze:
Iscrizione Utente qualificato nel portale MIPAAF-SIAN (all’indirizzo: http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp)
Invio all’indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante Legale, di un Codice PIN che consente la Registrazione Utente nel portale MIPAAF-SIAN
Accesso all’area riservata e compilazione della domanda di iscrizione al Registro dei fertilizzanti
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Registro dei Fertilizzanti
Il “Registro dei fertilizzanti” è suddiviso nel:
“Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali;
“Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.
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Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti (art. 9 D.Lgs.75/2010)
valutazione delle istanze di modifica ed
inserimento di nuove tipologie di
fertilizzanti negli allegati del D.Lgs. 75/2010
da parte dei 5 esperti di nomina
ministeriale
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Procedura modifica Allegati D.Lgs. 75/10Domanda di nuova istanza ai sensi dell'allegato 10 del d.lgs. 75/10Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti (art. 9 D.Lgs.75/10) - Valutazione da parte degli espertiInvio del dossier alla sottocommissione metodi d’analisi Predisposizione bozza di decreto ed invio alla CE ai sensi della dir. 98/34Risposta dopo 3 mesiPredisposizione decreto per la firma del MinistroRegistrazione presso l'organo di controlloPubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Allegati al D. Lgs (Tabelle)1. Numero identificativo progressivo2. Denominazione del tipo3. Modo di preparazione e componenti essenziali4. Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri
concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti5. Altre indicazioni concernenti la denominazione del
tipo6. Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve
essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti
7. Note
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Compost - Allegato 2: AmmendantiAmmendante vegetale semplice non
compostato
Ammendante compostato verde
Ammendante compostato misto
Ammendante compostato con fanghi
Ammendante torboso composto
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Ammendante vegetale semplice non compostatoProdotto non fermentato a base di cortecce e/o di
altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine (colonna 3)
È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro •2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.. Inerti litoidi (frazione di diametro •5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n (1) =5; c (2) =0; m (3) =0 ; M (4) =0 ; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n (1) =5; c (2) =1; m (3) =1000 CFU/g; M (4) =5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere •60% (colonna 7)
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Ammendante compostato verdeProdotto ottenuto attraverso un processo controllato
di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) o esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.
Omissis…………….sono ammesse alghe e piante marine, come la posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale. –Tallio meno di 2 mg kg-1 sul secco
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Ammendante compostato mistoProdotto ottenuto attraverso un processo
controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.
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Ammendante compostato con fanghiProdotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto
Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (p/p sostanza secca) della miscela iniziale. I fanghi utilizzati per la produzione dell’Ammendante compostato con fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92, devono rispettare i seguenti limiti……………omissis.
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Ammendante torboso composto
Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto e/o ammendante compostato con fanghi
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