Udienza 16 luglio 1877, Est. Marchionni —Kennedy Lawrie (Avv. Luchini) c. Pazzi (Avv.Remaggi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 999/1000-1003/1004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084394 .
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999 PARTE PRIMA 1000
menzionata, e le somme necessarie a redimere i pegni, non eke la descrizione della quality, misura e peso
degli oggetti pignorati, dovevano essere contenute nelle
fedi di pegno, alle quali le due scritture necessaria mente si riferiscono. Essendosi il legislatore coll'arti
colo 1880 proposto manifestamente di impedire elie la
somma del credito e gli oggetti pignorati possano es
sere scambiati a daniio dei terzi creditori, forse non
sarebbe di troppo azzardato l'avvisare clie la medesima
certezzadi prova potesse raggiungersi per equipollenti. Trattavasi invero di dare in pegno cose giaimpegnate, e virtualmente si potrebbe credere annessa tal loro de
scrizione all'atto scritto, che si riferisce evidentemente
a precedenti fedi di pegno, specialmente se rilasciate da Monti di piet&.
Che per altro, al fine di non creare difficoltk in una
causa chiara, si puo lasciare dall'un dei lati la presente
quistione. E decisivo il fatto che il Bravetti abbia pa gato i creditori per redimere da loro i pegni, aflineho
servissero di garantia a lui e non potesse egli essere pre
giudicato dai loro privilegi a preferenza. Imperocchfe cotesto fatto surroga, per virtu e dispo
sizione espressa di legge, nel diritto di pegno e nel pri
vilegio che apparteneva ai creditori dirnessi, giusta l'ar ticolo 1253 n. 1 del Codice civile. II testo chiaro e i ter
mini generali della legge, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la surrogazione legale, di cui parla il detto n. 1 deH'art. 1253, ha luogo anche
per i privilegi sui mobili; e per poco di riflessione che
vi si faccia sopra, se ne intende di leggieri la ragione. Anche in caso di mobili pignorati la surrogazione legale
puo tornare vantaggiosa a talun creditore senza' che
altri possa soffrirne pregiudizio o menarne lamento.
Poichfe dunque non si b elevato il menoino dubbio sulla
regolarita dei precedenti pegni, la surrogazione legale in essi del Bravetti non puo essere cou buona fortuna
combattuta. Nils per veruna guisa osta che si ottenga la surrogazione ristretta soltanto al diritto di pegno che la persona giuridica del Monte ha nella stessa guisa di tutte le altre persone di qualsivoglia. specie.
Che se col principio della surrogazione si spiega il
pegno a favore del Bravetti per lire 8038 85, somma
impiegata a redimere gli oggetti impegnati, per farne
una propria garantia; nessuna difficolta si puo incon
trare a ritenere efficace lo stesso pegno anche per le lire
1500, sorte dalla cambiale e suoi accessori; appunto per ch6 con un dispendio maggiore di lire 8000 si compro il benefizio della surrogazione legale, al fine di munire
di garantia il credito della cambiale. Or cotesta garan tia di pegno fu espressamente convenuta per iscritto, e
prima che altri creditori si manifestassero, o in pro
gresso. Nk fa ostacolo che per essa nell'atto costitutivo
manchi la descrizione degli oggetti; essendo che il pegno doveva cadero precisamente su tutti quelli che gik sa
rebbero di pegno colpiti per surrogazione legale. Che indarno si vorrebbero impugnare le dichiarazioni
e le obbligazioni emesse dal Bezzi, sotto colore ch'egli avesse cessato di lunga mano i pagamenti, e dovesse
quindi considerarsi in istato di fallimento. A nessuno c
venuto in mente di proyocarne la dichiarazione legale
per mezzo del Tribunale; n6 si sa cortcepire come la
Corte della sola possibility avesse a tener conto, e
molto meno a sospendere la causa finche sulla esistenza
o no del- fallimcnto non si fosse deciso. Arroge die, se
sospetti nascono, non b gi& sulla realta del credito cam
biario Bravetti e sulla effettiva redenzione dei pegni; ma si piuttosto sui modi ora adoperati affinche legit time convenzioni non possano avere il loro giusto adem
pimento. Che finalmente non approda l'osservare che 6
nullo il patto il quale autorizzi il creditore ad appro
priarsi il pegno o a disporne, senza le formality pre
scritte dalla legge (articolo 1884, capitolo 2). Nel caso
la vendita doveva eseguirsi colla direzione, vigilanza ed approvazione del debitore, che all'oggetto aveva de
legato i suoi poteri al signor Pompeo Panciaticlii. E
perchd appunto le parti non si poterono concordare, il
Bravetti, messo da lato il patto, invoca l'autorita giudi ziale per procedere alia vendita colle consuete forma
lita. E l'artieolo 1884 non dice che, volendosi deviare
dalle medesime, e nullo il patto. Sarebbe adunque af
fatto fuori di proposito il ricercare se cotesto patto
contenga o no un mandato, tanto piu che il mandato
concernerebbe, non la costituzione del pegno, ma la ven
dita degli oggetti che vi furono sottoposti: vendita che
non ha avuto luogo. Che dopo tutto cio 6 inutile ricercare se il Bravetti
potesse invocare il privilegio particolare conceduto a
coloro che fanno spese per la conservazione e migliora mento dei mobili, giusto il n° 7 dell'articolo 1958 del Codice civile. Sebbene la dottrina sia propensa a rite
nere che si ottenga la conservazione anche coll'impe dire una pregiadizievole vendita.
Per questi motivi, accoglie l'appello ecc.
CORTB D'APPELLO DI FIRBNZB.
Udienza 16 luglio 1877, Est. Makchionni — Kennedy
Lawrie (Avv. Luchini) c. Pazzi (Aw. Remaggi).
Testainento olografo — Disposizioni a titolo univer sale — Disposizioni a titolo particolare — Causa illeeita — Captazione — Impedita rivocazione del testainento — Comparsa eonelusionale — Nuove ee eezioni — InammissiMlita — (Codice civile, articoli
• 723, 725, 759, 760, 764, 775, 827, 912, 917, 922; Codice pro cedura civile, articolo 176).
La causa -illeeita non vizia le disposizioni di ultima volonta quando la persona beneficata non e nel novero
di quelle che la legge dichiara incapaci a suceedere (1).
(1) Dal nostro collaboratore consigliere Giuliani ci pervenne la
importante sentenza che abbiamo riferito, insieme con la comparsa conclusionale della parte Kennedy Lawrie, firmata dai ehiarissimi avvocati Ferdinando Andreucci, Adriano Mari, e professore Odoardo Luchini. In difetto del sojito commento dello stesso nostro collabo
ratore, vogliamo supplire noi con alcune poche avvertenze. Nuovissima crediarao nella giurisprudenza formatasi sotto il Co
dice la questione risoluta dallo appello fiorentino. Noi nel commen dare la sentenza per la sua forma, i permettiamo per altro di du-*
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1001 GIURiSPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALS 1002
Lc disp'osmoni degli articoli 1115 e seguenti del Co dice civile riguardanti le obbligazioni non sono appli cabili ai testamenti.
A costituire la captazione o circonvenzione non bastano le semplici suggestioni o blandizie e preghiere, ma oe corrono le male arti, e la fraude, onde la volonta ri
sulti maliziosamente e contro il suo naturale indi
rizzo determinata. II rifiuto di restituire il testamento consegnato alVerede
non ha tratto alia causa d'incapacita che deriva da
impedita rivocazione del testamento. Nella comparsa conclusionale non possono dedursi ecce
zioni nuove.
La Corte, ecc.— Omissis, ecc. Considerando che l'atto
del quale si sostienedauna parteesi contrasta dall'altra
la validity e la efficaeia 6 scritto tutto di proprio pugno
e firmato dal fu cay. Gualtiero Kennedy Lawrie, ed 6
cosi concepito: « Firenze a'dl 1° agosto 1870; Doe lascio
« come attestato di mia giusta riconoscenza e stima a
« CesiraPazzidi Firenze, dicondizione nubile, lire3000, « da versarsi nellesuemani entro il tempo e termine di
« un mese dopo la mia morte; piu lire 150 al mese sua
« vita naturale durante. Imieieredi s'impegneranno ad « eseguire questa mia volonta in tutta la sua integrity. « Tuttocio 6scritto di mio proprio pugno, nella mia piu « libera e propria volonta-. In fede di che mi sotto
« scrivo, ecc. PS. Pel caso poi che essa Cesira Pazzi
« passasse alio stato maritale quest'atto diverrebbe
« nullo. » (Segue nuova sottoserizione)-, Considerando che, esaminato il succitato atto, 6
forza ravvisarvi un testamento olografo, perfetto nella
forma e nella sostanza. Con esso il cav. Lawrie dispone,
secondo le regole stabilite dalla legge, per il tempo in cui avra cessato di vivere, di una parte delle proprie
sostanze, a favore di Cesira Pazzi. Epoichc non si tratta
clella universality o di una quota di beni del testatore,
la disposizione ha earattere di legato lasciato per testa
mento olografo, le cui regole stabilite dalla legge ve
donsi letteralmente osservate;
Considerando che nessuna seria obiezione potendo es
sere mossa contro la natura e regolarita dell'atto, resta
a vedersi se esso sia nullo per la turpitudine della causa,
per difetto di libera volonta del disponente, e per im
pedimento frapposto dalla Pazzi al ritiro che il testa
tore avrebbe voluto fare del testamento;
Considerando che la causa turpe dipenderebbe nella
specie dalla indegnita della legataria in quanto il le
gato rappresentasse la remunerazione delle sue illecite
eompiacenze; ossia si risolverebbe nella di lei incapacity a ricevere per testamento. Ma le cause della indegnita come della incapacity sono determinate dalle leggi
(Codice civile, articoli 723 e seguenti, e 764 e seguenti); no vedendovisi contemplata la causa della quale si
tratta, pud esser lecito di inserirvela, giusta il noto
adagio: ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit;
Considerando che il testamento in esame non esprime una causa turpe ma una causa commendevole, la rico
noseenza ; no la memoria del cavaliere Lawrie deve cuo
prirsi di biasimo se esso prefer! scendere nel sepolcro,
piuttostochei col rimorso del fallo, col conforto della
riparazio'ne; Considerando che i fatti non potrebbero essere diver
samente apprezzati, no ai medesimi applicate regole di
ragione diversa, anche se fosse dimostrato che la libe
ral itii in discorso non fu la ricompensa di favori passati, ma piuttosto il prezzo di favori futuri, cioc per otte nere il ritorno della Pazzi da Montecatini a Firenze.
Questo pero e tutt'altro che dimostrato; vedendosi che
le peregrinazioni della Pazzi non terminarono con quel
ritorno, ma proseguirono; e nonostante il nuovo allon
tanamento, la disposizione non fu revocata;
bitare se i ragionamenti che fa sieno giusti. tin argomento a senso nostro molto valido soccorreva per ritenere che il defunto cav. CJual
tiero Kennedy Lawrie, con il documento questionato, intendesse di
aver compiuto un atto tra i vivi, e non di ultima volont&. E per noi
nella qualificazione di un atto non entra per poco la intenzione della
persona dalla quale d posto in essero. Aveva il cav. Kennedy Lawrie consegnato il suo atto alia Cesira
Pazzi: ne questa & circostanza indifferente, Pentitosi poi, a quanto sembra, della sua inconsulta disposizione, fa di tutto per ritirare il
documento; ma la Pazzi si rifiuta di restituirlo. Allora il Lawrie
rompe con 16i la sua relazione ; e nondimeno si astiene dal fare qual
sivoglia revoca dell'atto. Per avventura non sara a dirsi che egli credendo di aver posto in essOre una ordinaria obbligazione, seb bene eseguibile soltanto dagli eredi, si rassegnasse al commesso er
rore, come irreparabile ?
Ma checche sia di cid, a noi non sembra nemmeno cosi sicuro il
principio ammesso dallo Appello fiorentino che la causa illecita non vizia le disposizioni di ultima volont^u Si dice, 6 vero, anche all'ap poggio di rispettabile autoriti, cho ha da distinguersi fra causa e fatto impellente ; si dice che questo fatto puo essere illecito; e tut tavia la Causa & sempre la liberality in se stessa nd riprovevole ne illecita. Bensl un tal discorso non apparisce abbastanza per suadente. Infatti se un marito e padre traviato (ed & il caso della
sentenzaj lascia alia concubiha tanto da esaurire tutta la quota di
sponibilej dimidiando cosi la fortuna della propria famiglia, non do vra dirsi illecita la causa della sua disposizione ? Si rispondera di
no, perchd questa causa non 6 che la liberality. Ma noi repliche
remo domandando : e di questa liberalita qual e la causa? Non & forso il fatto illecito del concubinato adulterino ? E allora potra par larsi di liceita della disposizione ?
In una parola noi stiamo coll'eminente giureconsulto francesd sia
gnor Laurent (PrincipeS de droit civil, Paris, 1874, torn. XI, pag. 659, num. 507), il quale scrive:« Nous venons de dire en quel sens les « donations doivent avoir une cause licite; ce principe est ind£a *> pendant de tout texte; il d^coule de la nature de toute Iib6ralit6, « il s'applique done au testament aussi bien qu'a la donation. Ne * faUt-il pas chez 16 testateur, comme chez le donateur, volonte de « donner? Cette volont£ ne doit-elle pas etre inspir^epar le d£slr « de faire le bien? Le l^gislateur peut^il sanctionner un legs qui « n'aurait aucune cause, ou qui aurait une cause illicite? II y a, en « mati&re de testaments, une raison de plus pour exiger que le tes « tateur soit anim£ de sentiments louables, e'est que tout legs « est une derogation k l'ordre des successions que la loi k 4tabli» « cet ordre est fond^ sur les considerations les plus graves} nos « eoutumes disaient quo e'est Dieu qui fait les h^ritiers, et Domat « rapporte k la volont£ divine le droit en vertu du quel l'heritief « est appeie k recueillir les biens dans la famille ou Dieu le fait « naitre* Certes ce n'est que pour les motifs les plus graves que le « l^gislateur peut permettre k un homme de d^roger a un ordre * de successions qui se confond avec le gouvernement providentiel. « II faut done aussi un motif juridique qui legitime la volont£ de « donner par testament; si ce motif est illicite, le l^gislateur ne « peut donner sa sanction & un acte que r^prouve la loi ou la « morale. »
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1003 PARTE PEIMA 1004
Considerando che, dove pure una causa illecita fosse
espressa, ne seguirebbe che la causa si avrebbe come
non scritta; ma la legataria dovrebbe essere mantenuta
nel benefizio della disposizioiie per questo soltanto di
non essere nel numero delle persone che la legge espres
samente dichiara incapaci (Dalloz, Dispositions entre
vifs, § 46). E pacifico nella giurisprudenza francese che
il concubinato anche adulterino non b causa di nullita delle donazioni e dei testamenti; e cid perch6 il Codice
Napoleone non mantenne le disposizioni proibitive an
teriormente vigenti nella materia, in vista del maggior
pericolo che alia morale pubblica sarebbe derivato dallo
scandalo di interessate e spesso inconsulte investiga
zioni. (Ibid.). Che se le conseguenze del silenzio del Co dice Napoleone non sembrano spinte fino al punto di
ammettere lo spoglio di una sposa legittima per parte
di una concubina notoriamente adultera (Gortedi Bru
xelles, 19 fev. 1823), questo non b avvenuto per essere stato quel silenzio diversamente interpretato, ma per
chfe i diritti delle parti erano nella specie regolati dallo
statuto dell'Hainaut contenente disposizioni proibitive formali;
Considerando che lo apprezzare ugualmente il silen
zio del Codice civile italiano, oltreche un rendere omag gio alle giuste ragioni che consigliarono il silenzio del
l'altro Codice, 6 un ovviare altresl alia manifesta
contraddizionechesorgerebbefrala opposta interpreta
zione e le disposizioni del Codice relative alia capacita o incapacity di succedere per testamento;
Considerando che una disposizione testamentaria di
un concubinario a favore dell'altro non potrebbe annul
larsi per causa illecita anche perche debbe distinguersi
fra causa e fatto impellente. Questo nelle liberalita fra
concubinari b sempre illecito e riprovevole; ma la causa
ne b pur sempre la liberalita, in s6 stessa n6 riprove
vole n& illecita (Pacifioi-Mazzoni, Belle successioni,
vol. 2, §117); Considerando che le disposizioni degli articoli 1119 e
seguenti del Codice civile riguardanti le obbligazioni
non sono applicabili alle disposizioni in materia di te
stamenti, regolate da criteri diversi e formanti un
sistema completo sull'argomento; Considerando che a costituire la captazione o circon
venzione non bastano le semplici suggestioni o blandizie
e preghiere, maoccorrono le male arti, occorre la fraude
onde la volontk ne risulti maliziosamente e contro il
suo naturale indirizzo determinata (L. 3 ff. Si guis ali
quern testari prohibuerit vel coegerit); Considerando che nella specie queste male arti non
avrebbero altro fondamento che la colpevole e sfrenata
passiono concepita dal cavaliere Lawrie per la Pazzi,
ossia una causa determinante la volontk piuttosto
subiettiva che obiettiva; e non solo insufficiente a co
stituire una circonvenzione vera e propria, ma tale
piuttosto da escluderla. La gioventu e le quality della
Pazzi avrebbero potuto anche suo malgrado agire irre
sistibilmente sull'altrui volontk, massime se di persona
debole e proclive. Ma dato anche che se ne prevalesse
deliberatamente ad uno scopo determinate, con questo
pott; impressionare piu o meno resistibilmente, ma non
captare o circonvenife; Considerando che i testamenti possono essere revocati
in tutto o in parte con un testamento posteriore o con
un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano in cui il testatore di
chiari di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore {Cod.civ., art. 917). Per cid che riguarda piii specialmente i testamenti olografi, questi, sefurono de
positati presso un notaio, possono in ogni tempo essere
ritirati dal testatore {Ibid., art. 922). E quando il de
posito presso un notaio non avesse avuto luogo, puo essere domandato da chiunque vi abbia interesse pel tutti gli effetti di legge {Ibid., art. 912).
Considerando come da queste disposizioni emerga chiaro che il deposito del testamento olografo presso an
notaio h facoltativo; che il testatore pub ritenerlo
presso di so, come puo consegnarlo ad altri, ed anche
agli eredi o legatari, non vedendosi fatta eccezione
o limitazione alcuna. Se fu depositato presso un
terzo non vi ha dubbio che possa essere ritirato; ma
se al ritiro vengano opposte difficolta, resta il mezzo
di rivocazione comune a tutti i testamenti, ne il fatto del
terzo, legittimo o no, puo valere ad impedire la mani festazione della cangiata volonta del disponente;
Considerato pertanto che, dato come provato il ri
fiuto della Pazzi di consegnare il testamento che le fosse
stato richiesto, alia rivocazione questo fatto non op
poneva alcuno ostacolo; e il testatore, nel lungo tempo decorso dall'epoca della fatta disposizione a quella della
sua morte, avrebbe potuto, volendo, rivocarlo in ogni
piu valida forma ed efficacia. La causa d'incapacith,
che deriva da impedita rivocazione del testamento {Co
dicb civ., art. 725, § 4°) non ha tratto al rifiuto di resti
tuzione del quale 6 parola, ma sibbene all'impedimento effettivo frapposto alia rivocazione, nei modi contem
plati dalla legge; cosicchd il testatore venga a morte
suo malgrado con una disposizione testamentaria che
avrebbe, se fosse stato libero, revocata ;
Considerando che gli appellanti chiedono anche di essere ammessi a provare che il cav. Lawrie verso l'a
gosto del 1870 aveva dato segni di alienazione mentale,
o almeno di temporaneo smarrimgnto delle sue facolta;
Considerando che di questa eccezione, dedotta per la
prima volta con la comparsa conclusionale avanti que
sta Corte, non possa prendersi cognizione per le dispo
sizioni contenute nell'articolo 176 del Codice di proce
dure civile; che ove potesse essere presa in esame do
vrebbe anche la nuova eccezione essere respinta, non
venendo articolato alcun fatto capace di condurre a do
verne ammettere la sussistenza; {Omissis)
Per questi motivi, rigetta l'appello, ecc.
CORTE D'APPBLLO DI GENOVA,
Udienza 23 maggio 1877, Pres. Vaoca P., Est. Ameglio
— Villa (Aw. Madbizio, Bensa e G. B. Musso) e. Mi
nistero della guerra (Aw. Erariale).
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