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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 16 luglio 1877, Est. Marchionni —...

Date post: 11-Jan-2017
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Udienza 16 luglio 1877, Est. Marchionni —Kennedy Lawrie (Avv. Luchini) c. Pazzi (Avv. Remaggi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1877), pp. 999/1000-1003/1004 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084394 . Accessed: 17/06/2014 00:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.15 on Tue, 17 Jun 2014 00:43:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 16 luglio 1877, Est. Marchionni —Kennedy Lawrie (Avv. Luchini) c. Pazzi (Avv.Remaggi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 999/1000-1003/1004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084394 .

Accessed: 17/06/2014 00:43

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999 PARTE PRIMA 1000

menzionata, e le somme necessarie a redimere i pegni, non eke la descrizione della quality, misura e peso

degli oggetti pignorati, dovevano essere contenute nelle

fedi di pegno, alle quali le due scritture necessaria mente si riferiscono. Essendosi il legislatore coll'arti

colo 1880 proposto manifestamente di impedire elie la

somma del credito e gli oggetti pignorati possano es

sere scambiati a daniio dei terzi creditori, forse non

sarebbe di troppo azzardato l'avvisare clie la medesima

certezzadi prova potesse raggiungersi per equipollenti. Trattavasi invero di dare in pegno cose giaimpegnate, e virtualmente si potrebbe credere annessa tal loro de

scrizione all'atto scritto, che si riferisce evidentemente

a precedenti fedi di pegno, specialmente se rilasciate da Monti di piet&.

Che per altro, al fine di non creare difficoltk in una

causa chiara, si puo lasciare dall'un dei lati la presente

quistione. E decisivo il fatto che il Bravetti abbia pa gato i creditori per redimere da loro i pegni, aflineho

servissero di garantia a lui e non potesse egli essere pre

giudicato dai loro privilegi a preferenza. Imperocchfe cotesto fatto surroga, per virtu e dispo

sizione espressa di legge, nel diritto di pegno e nel pri

vilegio che apparteneva ai creditori dirnessi, giusta l'ar ticolo 1253 n. 1 del Codice civile. II testo chiaro e i ter

mini generali della legge, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la surrogazione legale, di cui parla il detto n. 1 deH'art. 1253, ha luogo anche

per i privilegi sui mobili; e per poco di riflessione che

vi si faccia sopra, se ne intende di leggieri la ragione. Anche in caso di mobili pignorati la surrogazione legale

puo tornare vantaggiosa a talun creditore senza' che

altri possa soffrirne pregiudizio o menarne lamento.

Poichfe dunque non si b elevato il menoino dubbio sulla

regolarita dei precedenti pegni, la surrogazione legale in essi del Bravetti non puo essere cou buona fortuna

combattuta. Nils per veruna guisa osta che si ottenga la surrogazione ristretta soltanto al diritto di pegno che la persona giuridica del Monte ha nella stessa guisa di tutte le altre persone di qualsivoglia. specie.

Che se col principio della surrogazione si spiega il

pegno a favore del Bravetti per lire 8038 85, somma

impiegata a redimere gli oggetti impegnati, per farne

una propria garantia; nessuna difficolta si puo incon

trare a ritenere efficace lo stesso pegno anche per le lire

1500, sorte dalla cambiale e suoi accessori; appunto per ch6 con un dispendio maggiore di lire 8000 si compro il benefizio della surrogazione legale, al fine di munire

di garantia il credito della cambiale. Or cotesta garan tia di pegno fu espressamente convenuta per iscritto, e

prima che altri creditori si manifestassero, o in pro

gresso. Nk fa ostacolo che per essa nell'atto costitutivo

manchi la descrizione degli oggetti; essendo che il pegno doveva cadero precisamente su tutti quelli che gik sa

rebbero di pegno colpiti per surrogazione legale. Che indarno si vorrebbero impugnare le dichiarazioni

e le obbligazioni emesse dal Bezzi, sotto colore ch'egli avesse cessato di lunga mano i pagamenti, e dovesse

quindi considerarsi in istato di fallimento. A nessuno c

venuto in mente di proyocarne la dichiarazione legale

per mezzo del Tribunale; n6 si sa cortcepire come la

Corte della sola possibility avesse a tener conto, e

molto meno a sospendere la causa finche sulla esistenza

o no del- fallimcnto non si fosse deciso. Arroge die, se

sospetti nascono, non b gi& sulla realta del credito cam

biario Bravetti e sulla effettiva redenzione dei pegni; ma si piuttosto sui modi ora adoperati affinche legit time convenzioni non possano avere il loro giusto adem

pimento. Che finalmente non approda l'osservare che 6

nullo il patto il quale autorizzi il creditore ad appro

priarsi il pegno o a disporne, senza le formality pre

scritte dalla legge (articolo 1884, capitolo 2). Nel caso

la vendita doveva eseguirsi colla direzione, vigilanza ed approvazione del debitore, che all'oggetto aveva de

legato i suoi poteri al signor Pompeo Panciaticlii. E

perchd appunto le parti non si poterono concordare, il

Bravetti, messo da lato il patto, invoca l'autorita giudi ziale per procedere alia vendita colle consuete forma

lita. E l'artieolo 1884 non dice che, volendosi deviare

dalle medesime, e nullo il patto. Sarebbe adunque af

fatto fuori di proposito il ricercare se cotesto patto

contenga o no un mandato, tanto piu che il mandato

concernerebbe, non la costituzione del pegno, ma la ven

dita degli oggetti che vi furono sottoposti: vendita che

non ha avuto luogo. Che dopo tutto cio 6 inutile ricercare se il Bravetti

potesse invocare il privilegio particolare conceduto a

coloro che fanno spese per la conservazione e migliora mento dei mobili, giusto il n° 7 dell'articolo 1958 del Codice civile. Sebbene la dottrina sia propensa a rite

nere che si ottenga la conservazione anche coll'impe dire una pregiadizievole vendita.

Per questi motivi, accoglie l'appello ecc.

CORTB D'APPELLO DI FIRBNZB.

Udienza 16 luglio 1877, Est. Makchionni — Kennedy

Lawrie (Avv. Luchini) c. Pazzi (Aw. Remaggi).

Testainento olografo — Disposizioni a titolo univer sale — Disposizioni a titolo particolare — Causa illeeita — Captazione — Impedita rivocazione del testainento — Comparsa eonelusionale — Nuove ee eezioni — InammissiMlita — (Codice civile, articoli

• 723, 725, 759, 760, 764, 775, 827, 912, 917, 922; Codice pro cedura civile, articolo 176).

La causa -illeeita non vizia le disposizioni di ultima volonta quando la persona beneficata non e nel novero

di quelle che la legge dichiara incapaci a suceedere (1).

(1) Dal nostro collaboratore consigliere Giuliani ci pervenne la

importante sentenza che abbiamo riferito, insieme con la comparsa conclusionale della parte Kennedy Lawrie, firmata dai ehiarissimi avvocati Ferdinando Andreucci, Adriano Mari, e professore Odoardo Luchini. In difetto del sojito commento dello stesso nostro collabo

ratore, vogliamo supplire noi con alcune poche avvertenze. Nuovissima crediarao nella giurisprudenza formatasi sotto il Co

dice la questione risoluta dallo appello fiorentino. Noi nel commen dare la sentenza per la sua forma, i permettiamo per altro di du-*

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1001 GIURiSPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALS 1002

Lc disp'osmoni degli articoli 1115 e seguenti del Co dice civile riguardanti le obbligazioni non sono appli cabili ai testamenti.

A costituire la captazione o circonvenzione non bastano le semplici suggestioni o blandizie e preghiere, ma oe corrono le male arti, e la fraude, onde la volonta ri

sulti maliziosamente e contro il suo naturale indi

rizzo determinata. II rifiuto di restituire il testamento consegnato alVerede

non ha tratto alia causa d'incapacita che deriva da

impedita rivocazione del testamento. Nella comparsa conclusionale non possono dedursi ecce

zioni nuove.

La Corte, ecc.— Omissis, ecc. Considerando che l'atto

del quale si sostienedauna parteesi contrasta dall'altra

la validity e la efficaeia 6 scritto tutto di proprio pugno

e firmato dal fu cay. Gualtiero Kennedy Lawrie, ed 6

cosi concepito: « Firenze a'dl 1° agosto 1870; Doe lascio

« come attestato di mia giusta riconoscenza e stima a

« CesiraPazzidi Firenze, dicondizione nubile, lire3000, « da versarsi nellesuemani entro il tempo e termine di

« un mese dopo la mia morte; piu lire 150 al mese sua

« vita naturale durante. Imieieredi s'impegneranno ad « eseguire questa mia volonta in tutta la sua integrity. « Tuttocio 6scritto di mio proprio pugno, nella mia piu « libera e propria volonta-. In fede di che mi sotto

« scrivo, ecc. PS. Pel caso poi che essa Cesira Pazzi

« passasse alio stato maritale quest'atto diverrebbe

« nullo. » (Segue nuova sottoserizione)-, Considerando che, esaminato il succitato atto, 6

forza ravvisarvi un testamento olografo, perfetto nella

forma e nella sostanza. Con esso il cav. Lawrie dispone,

secondo le regole stabilite dalla legge, per il tempo in cui avra cessato di vivere, di una parte delle proprie

sostanze, a favore di Cesira Pazzi. Epoichc non si tratta

clella universality o di una quota di beni del testatore,

la disposizione ha earattere di legato lasciato per testa

mento olografo, le cui regole stabilite dalla legge ve

donsi letteralmente osservate;

Considerando che nessuna seria obiezione potendo es

sere mossa contro la natura e regolarita dell'atto, resta

a vedersi se esso sia nullo per la turpitudine della causa,

per difetto di libera volonta del disponente, e per im

pedimento frapposto dalla Pazzi al ritiro che il testa

tore avrebbe voluto fare del testamento;

Considerando che la causa turpe dipenderebbe nella

specie dalla indegnita della legataria in quanto il le

gato rappresentasse la remunerazione delle sue illecite

eompiacenze; ossia si risolverebbe nella di lei incapacity a ricevere per testamento. Ma le cause della indegnita come della incapacity sono determinate dalle leggi

(Codice civile, articoli 723 e seguenti, e 764 e seguenti); no vedendovisi contemplata la causa della quale si

tratta, pud esser lecito di inserirvela, giusta il noto

adagio: ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit;

Considerando che il testamento in esame non esprime una causa turpe ma una causa commendevole, la rico

noseenza ; no la memoria del cavaliere Lawrie deve cuo

prirsi di biasimo se esso prefer! scendere nel sepolcro,

piuttostochei col rimorso del fallo, col conforto della

riparazio'ne; Considerando che i fatti non potrebbero essere diver

samente apprezzati, no ai medesimi applicate regole di

ragione diversa, anche se fosse dimostrato che la libe

ral itii in discorso non fu la ricompensa di favori passati, ma piuttosto il prezzo di favori futuri, cioc per otte nere il ritorno della Pazzi da Montecatini a Firenze.

Questo pero e tutt'altro che dimostrato; vedendosi che

le peregrinazioni della Pazzi non terminarono con quel

ritorno, ma proseguirono; e nonostante il nuovo allon

tanamento, la disposizione non fu revocata;

bitare se i ragionamenti che fa sieno giusti. tin argomento a senso nostro molto valido soccorreva per ritenere che il defunto cav. CJual

tiero Kennedy Lawrie, con il documento questionato, intendesse di

aver compiuto un atto tra i vivi, e non di ultima volont&. E per noi

nella qualificazione di un atto non entra per poco la intenzione della

persona dalla quale d posto in essero. Aveva il cav. Kennedy Lawrie consegnato il suo atto alia Cesira

Pazzi: ne questa & circostanza indifferente, Pentitosi poi, a quanto sembra, della sua inconsulta disposizione, fa di tutto per ritirare il

documento; ma la Pazzi si rifiuta di restituirlo. Allora il Lawrie

rompe con 16i la sua relazione ; e nondimeno si astiene dal fare qual

sivoglia revoca dell'atto. Per avventura non sara a dirsi che egli credendo di aver posto in essOre una ordinaria obbligazione, seb bene eseguibile soltanto dagli eredi, si rassegnasse al commesso er

rore, come irreparabile ?

Ma checche sia di cid, a noi non sembra nemmeno cosi sicuro il

principio ammesso dallo Appello fiorentino che la causa illecita non vizia le disposizioni di ultima volont^u Si dice, 6 vero, anche all'ap poggio di rispettabile autoriti, cho ha da distinguersi fra causa e fatto impellente ; si dice che questo fatto puo essere illecito; e tut tavia la Causa & sempre la liberality in se stessa nd riprovevole ne illecita. Bensl un tal discorso non apparisce abbastanza per suadente. Infatti se un marito e padre traviato (ed & il caso della

sentenzaj lascia alia concubiha tanto da esaurire tutta la quota di

sponibilej dimidiando cosi la fortuna della propria famiglia, non do vra dirsi illecita la causa della sua disposizione ? Si rispondera di

no, perchd questa causa non 6 che la liberality. Ma noi repliche

remo domandando : e di questa liberalita qual e la causa? Non & forso il fatto illecito del concubinato adulterino ? E allora potra par larsi di liceita della disposizione ?

In una parola noi stiamo coll'eminente giureconsulto francesd sia

gnor Laurent (PrincipeS de droit civil, Paris, 1874, torn. XI, pag. 659, num. 507), il quale scrive:« Nous venons de dire en quel sens les « donations doivent avoir une cause licite; ce principe est ind£a *> pendant de tout texte; il d^coule de la nature de toute Iib6ralit6, « il s'applique done au testament aussi bien qu'a la donation. Ne * faUt-il pas chez 16 testateur, comme chez le donateur, volonte de « donner? Cette volont£ ne doit-elle pas etre inspir^epar le d£slr « de faire le bien? Le l^gislateur peut^il sanctionner un legs qui « n'aurait aucune cause, ou qui aurait une cause illicite? II y a, en « mati&re de testaments, une raison de plus pour exiger que le tes « tateur soit anim£ de sentiments louables, e'est que tout legs « est une derogation k l'ordre des successions que la loi k 4tabli» « cet ordre est fond^ sur les considerations les plus graves} nos « eoutumes disaient quo e'est Dieu qui fait les h^ritiers, et Domat « rapporte k la volont£ divine le droit en vertu du quel l'heritief « est appeie k recueillir les biens dans la famille ou Dieu le fait « naitre* Certes ce n'est que pour les motifs les plus graves que le « l^gislateur peut permettre k un homme de d^roger a un ordre * de successions qui se confond avec le gouvernement providentiel. « II faut done aussi un motif juridique qui legitime la volont£ de « donner par testament; si ce motif est illicite, le l^gislateur ne « peut donner sa sanction & un acte que r^prouve la loi ou la « morale. »

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1003 PARTE PEIMA 1004

Considerando che, dove pure una causa illecita fosse

espressa, ne seguirebbe che la causa si avrebbe come

non scritta; ma la legataria dovrebbe essere mantenuta

nel benefizio della disposizioiie per questo soltanto di

non essere nel numero delle persone che la legge espres

samente dichiara incapaci (Dalloz, Dispositions entre

vifs, § 46). E pacifico nella giurisprudenza francese che

il concubinato anche adulterino non b causa di nullita delle donazioni e dei testamenti; e cid perch6 il Codice

Napoleone non mantenne le disposizioni proibitive an

teriormente vigenti nella materia, in vista del maggior

pericolo che alia morale pubblica sarebbe derivato dallo

scandalo di interessate e spesso inconsulte investiga

zioni. (Ibid.). Che se le conseguenze del silenzio del Co dice Napoleone non sembrano spinte fino al punto di

ammettere lo spoglio di una sposa legittima per parte

di una concubina notoriamente adultera (Gortedi Bru

xelles, 19 fev. 1823), questo non b avvenuto per essere stato quel silenzio diversamente interpretato, ma per

chfe i diritti delle parti erano nella specie regolati dallo

statuto dell'Hainaut contenente disposizioni proibitive formali;

Considerando che lo apprezzare ugualmente il silen

zio del Codice civile italiano, oltreche un rendere omag gio alle giuste ragioni che consigliarono il silenzio del

l'altro Codice, 6 un ovviare altresl alia manifesta

contraddizionechesorgerebbefrala opposta interpreta

zione e le disposizioni del Codice relative alia capacita o incapacity di succedere per testamento;

Considerando che una disposizione testamentaria di

un concubinario a favore dell'altro non potrebbe annul

larsi per causa illecita anche perche debbe distinguersi

fra causa e fatto impellente. Questo nelle liberalita fra

concubinari b sempre illecito e riprovevole; ma la causa

ne b pur sempre la liberalita, in s6 stessa n6 riprove

vole n& illecita (Pacifioi-Mazzoni, Belle successioni,

vol. 2, §117); Considerando che le disposizioni degli articoli 1119 e

seguenti del Codice civile riguardanti le obbligazioni

non sono applicabili alle disposizioni in materia di te

stamenti, regolate da criteri diversi e formanti un

sistema completo sull'argomento; Considerando che a costituire la captazione o circon

venzione non bastano le semplici suggestioni o blandizie

e preghiere, maoccorrono le male arti, occorre la fraude

onde la volontk ne risulti maliziosamente e contro il

suo naturale indirizzo determinata (L. 3 ff. Si guis ali

quern testari prohibuerit vel coegerit); Considerando che nella specie queste male arti non

avrebbero altro fondamento che la colpevole e sfrenata

passiono concepita dal cavaliere Lawrie per la Pazzi,

ossia una causa determinante la volontk piuttosto

subiettiva che obiettiva; e non solo insufficiente a co

stituire una circonvenzione vera e propria, ma tale

piuttosto da escluderla. La gioventu e le quality della

Pazzi avrebbero potuto anche suo malgrado agire irre

sistibilmente sull'altrui volontk, massime se di persona

debole e proclive. Ma dato anche che se ne prevalesse

deliberatamente ad uno scopo determinate, con questo

pott; impressionare piu o meno resistibilmente, ma non

captare o circonvenife; Considerando che i testamenti possono essere revocati

in tutto o in parte con un testamento posteriore o con

un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano in cui il testatore di

chiari di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore {Cod.civ., art. 917). Per cid che riguarda piii specialmente i testamenti olografi, questi, sefurono de

positati presso un notaio, possono in ogni tempo essere

ritirati dal testatore {Ibid., art. 922). E quando il de

posito presso un notaio non avesse avuto luogo, puo essere domandato da chiunque vi abbia interesse pel tutti gli effetti di legge {Ibid., art. 912).

Considerando come da queste disposizioni emerga chiaro che il deposito del testamento olografo presso an

notaio h facoltativo; che il testatore pub ritenerlo

presso di so, come puo consegnarlo ad altri, ed anche

agli eredi o legatari, non vedendosi fatta eccezione

o limitazione alcuna. Se fu depositato presso un

terzo non vi ha dubbio che possa essere ritirato; ma

se al ritiro vengano opposte difficolta, resta il mezzo

di rivocazione comune a tutti i testamenti, ne il fatto del

terzo, legittimo o no, puo valere ad impedire la mani festazione della cangiata volonta del disponente;

Considerato pertanto che, dato come provato il ri

fiuto della Pazzi di consegnare il testamento che le fosse

stato richiesto, alia rivocazione questo fatto non op

poneva alcuno ostacolo; e il testatore, nel lungo tempo decorso dall'epoca della fatta disposizione a quella della

sua morte, avrebbe potuto, volendo, rivocarlo in ogni

piu valida forma ed efficacia. La causa d'incapacith,

che deriva da impedita rivocazione del testamento {Co

dicb civ., art. 725, § 4°) non ha tratto al rifiuto di resti

tuzione del quale 6 parola, ma sibbene all'impedimento effettivo frapposto alia rivocazione, nei modi contem

plati dalla legge; cosicchd il testatore venga a morte

suo malgrado con una disposizione testamentaria che

avrebbe, se fosse stato libero, revocata ;

Considerando che gli appellanti chiedono anche di essere ammessi a provare che il cav. Lawrie verso l'a

gosto del 1870 aveva dato segni di alienazione mentale,

o almeno di temporaneo smarrimgnto delle sue facolta;

Considerando che di questa eccezione, dedotta per la

prima volta con la comparsa conclusionale avanti que

sta Corte, non possa prendersi cognizione per le dispo

sizioni contenute nell'articolo 176 del Codice di proce

dure civile; che ove potesse essere presa in esame do

vrebbe anche la nuova eccezione essere respinta, non

venendo articolato alcun fatto capace di condurre a do

verne ammettere la sussistenza; {Omissis)

Per questi motivi, rigetta l'appello, ecc.

CORTE D'APPBLLO DI GENOVA,

Udienza 23 maggio 1877, Pres. Vaoca P., Est. Ameglio

— Villa (Aw. Madbizio, Bensa e G. B. Musso) e. Mi

nistero della guerra (Aw. Erariale).

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