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Regolamento (CE) 1907/2006 REACh. · Forum). • L’art. 29 del REACH stabilisce che tutti coloro...

Date post: 16-Oct-2020
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Regolamento (CE) 1907/2006 REACh. Prof. Attilio Citterio Dipartimento CMIC “Giulio Natta” https://iscamapweb.chem.polimi.it/citterio/education/course-topics/ Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione Course 096125 (095857) Introduction to Green and Sustainable Chemistry
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Regolamento (CE) 1907/2006 REACh.

Prof. Attilio Citterio

Dipartimento CMIC “Giulio Natta”

https://iscamapweb.chem.polimi.it/citterio/education/course-topics/

Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Course 096125 (095857)

Introduction to Green and Sustainable Chemistry

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Cos’è il REACh?

• Una normativa dell’EU che regola le vendite e la produzione di

tutte le sostanze chimiche, salvo specifica esenzione, quanto tali

e in preparati o articoli (se destinati ad esser rilasciati).

• REACh : Registrazione, (E)Valutazione, Autorizzazione e Restrizione

dei Prodotti Chimici*

E’ pervasa dal Principio di Precauzione (Art. 1)

Nessuna (pre)-registrazione – nessun Mercato

La responsabilità è il fondamento dell’impresa

• Il REACh sostituisce 40 Normative e Direttive esistenti EU sui Prodotti

Chimici

Chemical Products: Registration

Evaluation

Authorization*http://www.reachteam.eu/italian/legislation/docs/l

aunchers/launch-2006-1907-EC.html

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ECHA website (https://echa.europa.eu/it/home).

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Finalità e Aspettative.

Conoscere gli effetti di

composti chimici di maggior

pericolo per l’ambiente o per

la salute umana a seguito di

esposizione ambientale

Focalizzare l'attività sul

raggiungimento di

miglioramenti ambientali

(locali e nazionali)

Scelta del metodo più

efficace per il lavoro

Monitoraggio e

valutazione

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Opportunità.

Industria

Si producono composti che soddisfano le necessità della

società

Si mira a problematiche di sicurezza, salute e ambiente

Accesso pubblico alle informazioni rilevanti.

Legislatori

Le valutazioni del rischio sono proporzionate e focalizzate

sulla riduzione del pericolo

Sviluppare sistemi per incoraggiare ulteriormente

l’innovazione e ridurre l’esposizione ambientale

Apprendimento condiviso.

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Struttura del Regolamento (CE) n.1907/2006

“REACH”.

TITOLO I: Questioni generali

TITOLO II: Registrazione delle sostanze

TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue

TITOLO IV: Informazioni all’interno della catena dell'approvvigionamento

TITOLO V: Utilizzatori a valle

TITOLO VI: Valutazione

TITOLO VII: Autorizzazione

TITOLO VIII: Restrizioni

TITOLO IX: Tariffe

TITOLO X: Agenzia

TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature

TITOLO XII: Informazioni

TITOLO XIII: Autorità competenti

TITOLO XIV: Applicazione e controlli

TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali

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Allegati al Regolamento (CE) n.1907/2006

“REACH”.

• Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica

• Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza

• Allegato III Sostanze escluse dall’esenzione di cui all’art.12.1 lettera b)

• Allegato IV Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a)

• Allegato V Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b)

• Allegato VI Informazioni di base (art. 10)

• Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno

• Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 ton/anno,

• Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 ton/anno,

• Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 ton/anno

• Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali

• Allegato XII Guida per “utilizzatori a valle” Relazione sicurezza chimica

• Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vPvB

• Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione

• Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia

• Allegato XVI “Analisi socio-economica”: informazioni da considerare

• Allegato XVII Elenco delle “Restrizioni” in vigore

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Annexes to “REACH” Legislation (CE)

n.1907/2006.

Allegato X REQUISITI DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE

PRODOTTE O IMPORTATE IN QUANTITA’ DI 1 000 TON. O PIU’

Allegato XI REGOLE GENERALI PER L’ADEGUAMENTO DEL REGIME

STANDARD DI ANALISI DISPOSTO NEGLI ALLEGATI VII - X

Allegato XII DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI UTILIZZATORI A VALLE PER

VALUTARE LE SOSTANZE E PREPARARE I REPORTS SULLA

SICUREZZA CHIMICA

Allegato XIII CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERSISTENTI,

BIOACCUMULATIVE E TOSSICHE, E DI SOSTANZE MOLTO

PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULATIVE

Allegato XIV LISTA SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Allegato XV DOSSIER

Allegato XVI ANALISI SOCIO-ECONOMICA

Allegato XVII RESTRIZIONI ALLA PRODUZIONE, IMMISSIONE SUL

MERCATO E USO DI CERTE SOSTANZE, PREPARAZIONI E ARTICOLI

PERICOLOSI.

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Obiettivo Generale del Regolamento REACH.

Obiettivo: Creazione di un “sistema unico” ed efficace di gestione del

rischio delle sostanze chimiche, alto livello di protezione della salute

dell’uomo e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi di

valutazione del pericolo delle sostanze e della loro libera circolazione sul

mercato interno, aumentando competitività e innovazione attraverso:

• Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in EU in quantità

> 1 tonnellata/anno

• Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo pro-attivo

dell’industria) e delle sostanze “prioritarie”

• Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi

specifici. Analisi di sostituti più salutari.

Mantenimento dell’attuale sistema Restrizioni dei composti pericolosi

Creazione di una Agenzia Europea

Accesso del pubblico all’informazione, unificazione delle norme

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Il REACH Sostituisce solo una Parte delle

Normative sui Composti Chimici.

Norma 793/93

su sostanze esistenti

Dir. 76/769 sul bando

e restrizioni

R

E

A

C

H

Sostanze Dir. 67/548

Preparazioni Dir 99/45eliminati

medicineAlim. umana, animale,

additivi alimentaribiocidi

Prodotti per la protezione di piante

fertilizzanti cosmetici detergenti sicurezza prodotto

trasporto di merci pericolose

Seveso protezione lavoratori responsabilità

convenzioniinternazionali

rifiutiprotezioneambientale

Per es.

queste

rimangono

GHS

nuovo

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Esclusioni dal campo di applicazione del

Regolamento (Art. 2)

Le norme non si applicano a:

• Sostanze radioattive

• Sostanze in transito assoggettate a controllo doganale

• Intermedi non isolati

• Rifiuti – non considerati una sostanza, preparazione o articolo

• Trasporto di beni pericolosi

• Sostanze usate per scopi di difesa

• Nuove sostanze considerate da registrare

• Sostanze usate in medicinali, in alimenti e mangimi (per quanto

riguarda la registrazione, valutazione e autorizzazione)

• Accesso pubblico alle informazioni, Unificazione delle norme

Salvaguardate le norme su luogo di lavoro e protezione ambientale

No data = No market

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Elementi Essenziali e Fasi del Sistema

REACH.

Registrazione Valutazione

Relazione sulla

sicurezza chimica

Restrizione

Autorizzazione

Pre-Registrazione

Formazione dei SIEF

Registrazione

Valutazione

Autorizzazione

RestrizioneSIEF = Substance Information Exchange Forum

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Registrazione (Articoli 5-24).

• Obbligo generale di acquisire informazioni sulle sostanze fabbricate o

importate in quantità ≥ 1 ton/anno. Le informazioni sono comunicate

direttamente all’Agenzia europea

• Sostanze da registrare: sostanze prodotte o importate in quanto tali,

sostanze presenti in preparati, sostanze contenute negli articoli e

destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni d’uso,

monomeri presenti nei polimeri > 2%

• Si considerano già “registrate” le sostanze attive dei prodotti

fitosanitari e dei biocidi e le sostanze “notificate” come “nuove

sostanze” ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

• Esenzioni dall’obbligo di registrazione: sostanze utilizzate per attività

di ricerca e sviluppo, farmaci per uso umano o veterinario, additivi

alimentari, sostanze elencate negli Allegati IV e V, polimeri, sostanze

recuperate.

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Informazioni per la Registrazione in Funzione dei

Quantitativi della Sostanza (Articoli 10-13, Allegato III).

Il dossier di registrazione (CSA) deve contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del registrante. In funzione dei quantitativi della sostanza in commercio (o da immettere in commercio) si devono presentare le seguenti informazioni:

• Tra 1 e 10 ton/anno: Allegato VII (dati chimico-fisici, test in vitro + tossicità orale acuta + test acuti su pesci e dafnia, biodegradazione); E' prevista una deroga per le sostanze non preoccupanti. (obbligatori, però, rimangono i dati chimico-fisici)

• Tra 10 e 100 ton/anno: Allegati VII e VIII

• Tra 100 e 1000 ton/anno: Allegati VII , VIII e test proposti dell'All. IX

• Più di 1000 ton/anno: Allegati VII, VIII e test proposti dell'All. IX e X;

• E' predisposto un meccanismo per l'aggiornamento dei dati, il superamento delle soglie quantitative.

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Dossier di Registrazione

(Titoli 10-13, Allegato III).

Il Chemical Safety Assessment (CSA) di una sostanza chimica mira a stabilire le

condizioni sicure di produzione e uso di una sostanza in tutti gli stadi del ciclo di

vita. Produttori, importatori e utilizzatori finali per quanto di competenza o nelle

preparazioni devono assicurare che queste siano prodotte e si possano usare in

modo che la salute umana e l’ambiente non ne siano influenzate negativamente.

Allegato VII (≥ 1 ton per anno)

Proprietà chimico-fisiche

Salute umana: irritazione in vitro, sensibilizzazione, mutagenicità, tossicità acuta

Ambientale: tossicità acquatica acuta (dafnia, alghe), biodegradazione

Allegato VIII (≥ 10 ton per anno)

Salute umana: inclusa l’irritazione in vivo, e studi a dosi ripetute di 28-giorni

Ambientale: tossicità acuta pesce, studi evoluz. (idrolisi, assorbimento/desorbim.)

Allegato IX ( ≥ 100 ton per anno)

Lungo termine, dosi ripetute, tossicità cronica, evoluzione, ecc.

Allegato X (≥ 1000 ton per anno)

Ulteriori studi a lungo termine, dosi ripetute, tossicità cronica, evoluz., ecc.

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SIEF (Substance Information Exchange

Forum).

• L’art. 29 del REACH stabilisce che tutti coloro che hanno pre-registrato, ma anche coloro che producono o importano sostanze le cui informazioni sono detenute dall’ECHA ai sensi dell’art. 15 partecipano ad un SIEF.

• Per es. i produttori/importatori di sostanze biocide non partecipano al SIEF in quanto potenziali registranti, ma in quanto “Data Holders”. Non possono pertanto richiedere dati ad altri partecipanti del SIEF, ma devono mettere a disposizione i loro dati su richiesta dei potenziali registranti.

• L’obiettivo rimane sostanzialmente quello di evitare la duplicazione di studi, soprattutto quelli su animali vertebrati.

Confidenzialità

Enfasi sul rispetto della legge sulla concorrenza

Comunicazione strutturata e flusso di informazioni

Comportamento pro-attivo di of Membri Non-Lead

Condivisione dei costi / compensazione

Molte opzioni

Termini di pagamento

Limitazione della responsabilità

Facilitare la nomina di un "Referente" Registrante

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Il REACh è un Regolamento Sostanza-Specifico.

Prodotto

Questo prodotto

contiene 8 sostanze

se (> 0.1% w/w).

Perciò, questo

prodotto richiederà 8

registrazioni

A B C

D E F

G H

“articolo: indica un oggetto che in fase di produzione assume una

speciale forma, superfice o struttura che determina la sua funzione

ad un grado ben superiore della sua composizione chimica”

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Le 5 FASI della Procedure di Pre-

Registrazioni delle Sostanze “Phase In”.

Inventario e classificazione

Attori coinvolti

• Fabbricanti o importatori di

sostanze

• Fabbricanti e importatori di

articoli contenenti sostanze

• Rappresentante unico

Natura e Quantità sostanze

• Sostanze 1000 t e R50/53

100 t, CMR 1/2 1 t/a

• Sostanze 100 t/a

• Sostanze 10 t/a

• Sostanze 1 t/a

Identificazione sostanze

contenute negli articoli destinate

a essere rigettate art. 7(1)

Identificazione sostanze

contenute negli articoli art, 33.

Preparazione dossier

a) il nome della

sostanza;

b) il proprio nome e

indirizzo;

c) il termine previsto

per la registrazione

e la fascia di

tonnellaggio;

d) il nome/i nomi della

sostanza/delle

sostanze, o, se non

disponibili, altri

codici di

identificazione

Scambio Informazioni

Tutti i dichiaranti potenziali

devono comunicare all’interno

della catena di

approvvigionamento.

Conoscere gli obblighi

generali art. 28

Registrazione preliminare

per le sostanze

soggette ad un regime

transitorio

Conoscere le sostanze

che beneficiano

di un regime transitorio

Articolo 3(20)

Invio dossier ECHA

• REACH IT

• IUCLID 5

Pubblicazione sito ECHA

1/01/2009

Lista sostanze Pre-registrate

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Tempistiche del Progetto UE – REACH.

Convenzione di

Stoccolma

Fine esenzione

POP PCB

distruzione

dei PCB

Fine test animali

per cosmetici

Lista Biocidi

completa

Obiettivo

ELV 95%

REACH

> 100 ton

Raccolta

scarti WEEE

Bando materiali

RoHS

Obiettivo

riciclaggio WEEE

Obiettivo

ELV 85%

REACH

> 1000 ton

REACH

> 1 ton

20

00

2005

20

10

20

15

20

20

20

25

20

30

Prodotti Chimici : Registrazione

Valutazione

Autorizzazione

http://www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm; EC 1907/2006

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Calendario REACH: Scadenze Registrazioni

Sostanze «Phase In».

2007 2008 2009 2010 2013 2018

Gennaio 2009

Lista sostanze

Pre Registrate

1 Giugno 2008

1 Dicembre 2008

Pre Registrazione

Dicembre 2010

Registrazione

• > 1000 t/a

(fabbricate o importate)

• CMR 1&2 (se > 1t/a)

• R50/60 > 100 t/a

FASE 1

Giugno 2013

Registrazione

• > 100 t/a

(fabbricate o

importate)

FASE 2

Giugno 2018

Registrazione

• > 1 t/a

(fabbricate o

Importate)

FASE 3

1 G

iug

no

20

07 R

EA

CH

Giugno 2009

Prima lista

sostanze

Sottoposte

Autorizzazione

Allegato XIV

• CMR: Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione

• R50/53: Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare effetti a lungo termine

negativi per l’ambiente acquatico

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Calendario REACH: Registrazioni Sostanze

“Phase In”.

REA

CH

Giugno

2007

01 Gen 2009 : Lista Sostanze Pre-Registrate

Pre-R

eg

istr

azio

ne

Giugno

2008

01 Dic

2008

01 Dic

2010

CMR 1&2 1t/an

R50/53 100 t/an

1000 t/an

3 anni 1/2

01 Giugno

2013

100

t / an

6 anni

Giugno

2018

1 t / an

11 anni

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Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR)

(Art. 14 e Allegato I).

Va effettuata per tutte le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno

La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) include la valutazione della

sicurezza chimica (CSA) in base all'allegato I.

La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:

Valutazione dei pericoli per la salute umana;

Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;

Valutazione dei pericoli per l’ambiente;

Valutazione PBT (Persistenti, bioaccumulativi e tossici) e dei vPvB

Nel caso in cui si identifichi un pericolo (67/548/EEC), si deve procedere con:

Valutazione dell’esposizione

Caratterizzazione del rischio

La relazione sulla sicurezza chimica indica, tra l’altro:

gli usi identificati

lo scenario di esposizione

le misure di gestione del rischio da adottare

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identificazione del Pericolo.

Recupero o ottenimento di dati:

Le richieste di informazioni da fornire dipendono dal tonnellaggio a cui la sostanza si

deve registrare

Tutte le informazioni esistenti devono essere fornite, indipendentemente dal

tonnellaggio

Se si devono generare dati, si deve presentare una proposta di studio (incluse le

tempistiche per l’inoltro) per gli specifici requisiti di informazione per i tonnellaggi più

elevati (> 100 ton/anno)

Uno dei tanti obiettivi della Normativa è quello di promuovere lo sviluppo di metodi

alternativi per l’identificazione del pericolo. Problemi chiave politici e i metodi

alternativi ben “validati” e “ampiamente accettati” potranno arrivare dopo. Es. Tox. a

lungo termine, CMR, ecc.

La condivisione dei dati esistenti sui vertebrati sarà obbligatoria e non sarà ammessa

la ripetizione di studi preesistenti (problematiche di confidenzialità e costo) – tramite

SIEF e Consorzi

Sono accettate delle mancanze, a valle di una presentazione di una dettagliata

giustificazione che spiega perché la generazione dei dati non è necessaria

I test sui vertebrati (in vivo) devono esser condotti solo come ultima risorsa.

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Identificazione del Pericolo:

Livello Adeguato dei Dati

I Dati devono essere valutati sulla base della loro affidabilità e

rilevanza

L’affidabilità dei dati si può valutare mediante

il codice di affidabilità di Klimisch (Klimisch et al. 1997)

1. : affidabile senza restrizioni

In base a linee guide valide ed accettate

internazionalmente (preferibilmente GLP)

2. : Affidabile con restrizioni

Non completamente in accordo con le linee guida

internazionalmente accettate (altre non GLP) ma ben

documentate

3. Non affidabili

Metodi non accettati, esposizione irrilevante, specie, ecc.

4. Non usabile

Non sono forniti sufficienti dettagli sperimentali.

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Tutte le Sostanze > 1 ton/anno - (Allegato VII).

Dati Chimico-Fisici Dati Tossicologici/Ecotossicologici

Fonte: http://www.api.org/ehs/health/upload/API_REACH_Guide.pdf

Stato delle sostanze a 20°C e

101.3 kPa

Punti di fusione/ebollizione

Densità relativa

Tensione di vapore

Tensione superficiale

Solubilità in acqua

Coefficiente di ripartizione n-

ottanolo/acqua (metodo a

sbattimento)Punto di innesco

Infiammabilità, liquidi

Proprietà esplosive

Temperature di auto innesco

per liquidi e gas

Proprietà ossidanti

Granulometria (distribuzione

dimensioni particelle)

Test di tossicità a breve

termine sulla Dafnia

Studio di inibizione della

crescita su alghe

Biodegradabilità – test

modificato Sturm

Biodegradabilità – test

della bottiglia chiusa

Irritazione alla pelle (in vitro)

Irritazione agli occhi (in vitro)

Sensibilizzazione della pelle

Studio di mutazione genica

in vitro su batteri

Tossicità acuta, via orale

(OECD 420, 423 o 425)

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Sostanze a 10 - 100 ton/anno - (Allegato VIII).

Test di tossicità a breve

termine su pesce

Test di inibizione di

respirazione di fanghi attivi

Idrolisi in funzione del pH e

identificazione dei prodotti di

degradazione

Studio HPLC di screening di

assorbimento/desorbimento

citogenicità in vitro in cellule

mammarie

Studio in vitro di mutazione

genica in cellule mammarie

Altri test in vitro di mutagenicità:

test micronucleo (OECD 474) o

saggio UDS (OECD 486)

Tossicità acuta, inalazione

Tossicità acuta, via pelle

Tossicità a breve termine a dose

ripetuta in topi (28 d),

orale/dermica/inalazione

Saggi per tossicità

riproduzione/sviluppo in topi

Valutazione del comportamento

tossico cinetico (basato su studi

richiesti)

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Sostanze a 100 - 1000 ton/anno

(Allegato IX).

Test di tossicità su pesce nei primi stadi di

vita (FELS)

Test di tossicità a breve termine su

embrioni e feti

Test su pesce di crescita giovanile

Test di simulazione sulla degradazione

ultima in acque superficiali

Test di simulazione del suolo (per

sostanze assorbenti sul suolo)

Test di simulazione del suolo (per

sostanze assorbenti sul sedimento)

Identificazione dei prodotti di

degradazione

Bioconcentrazione in (una) specie

acquatica, preferibilmente pesce.

Altri studi sull’assorbimento/desorbimento

Tossicità a tempi brevi su invertebrati

Effetti sui micro-organismi del suolo

Tossicità a tempo breve nelle piante

Test di tossicità a lungo termine nella

Dafnia, 21 giorni)

Studio di tossicità sub-

cronica (90 giorni) in topi,

orale/dermica/inalazione

Sviluppo di studi di tossicità

nei topi

Sviluppo di studi di

tossicità, scimmie (in

dipendenza dal primo

risultato)

Studio di riproduzione di

prima generazione

(approfondito)

Studio di tossicità sulla

riproduzione di seconda

generazione.

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Sostanze > 1000 ton/anno - (Allegato 10).

Stabilità nei solventi organici e

identificazione dei prodotti di

degradazione più rilevanti

Constanti di dissociazione

Viscosità

Ulteriore evoluzione ambientale

e studi di comportamento

Test di tossicità a lungo-termine

su invertebrati (eccezioni in

Allegato IX)

Test di tossicità a lungo-termine

piante superiori (eccezioni in

Allegato IX)

Tossicità a lungo-termine su

organismi di sedimenti

Tossicità a lungo-termine o

riproduttiva su uccelli

Tossicità cronica (12 mesi o più),

ratti (orientata da

esposizione/uso)

Studio cancerogenicità / tossicità

cronica combinata, ratti (orientata

da esposizione)

Altri studi (sotto elencati)

Test di conferma su velocità di biodegradazione (aerobica e/o anaerobica)

Test di tossicità a lungo-termine su invertebrati del suolo diversi dai vermi

Emissioni in acqua

Emissioni nel terreno

Emissioni in aria

Esposizione occupazionale nella produzione

Esposizione occupazionale nell’uso

Esposizione del consumatore

Fine vita

Metodi analitici (possono esser richiesti o se ne deve giustificare la mancanza)

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Dati richiesti dal REACh - Allegato VII per ≥ 1 ton.

Proprietà fisicochimiche

• Irritazione o corrosione della pelle8.2 irritazione degli occhi

8.3 sensibilizzazione della pelle

8.4.1 Mutagenicità (mutazione genetica in batteri)

8.5.1 Tossicità acuta (via orale)

• Informazioni Ecotossicologiche9.1.1 Tossicità a tempi brevi su invertebrati (Daphnia)

9.1.2 Inibizione della crescita in piante (alghe)

9.2.1.1 Rapida biodegradabilità

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Dati richiesti dal REACH Allegato VII per

≥ 10 ton.

• Informazioni Tossicologiche 8.1.1 Irritazione della pelle (in vivo)

8.2.1 Irritazione degli occhi (in vivo)

8.4.2 Citogenicità in cellule di mammiferi (in vitro)

8.4.3 Mutazione genetica in cellule di mammiferi (in vitro)

8.5.2 Tossicità acuta (inalazione)

8.5.3 Tossicità acuta (dermica)

8.6.1 Tossicità a dose ripetuta (28-giorni)

8.7.1 Test di screening della tossicità riproduttiva/sviluppo (OECD 421 o 422)

8.8.1 Tossicocinetica

• Informazioni Eco-tossicologiche9.1.3. Tossicità a tempi brevi su pesce

9.1.4. test di inibizione della respirazione in fanghi attivi

9.2.2.1 Idrolisi in funzione del pH

9.3.1 Test di screening di adsorbimento/desorbimento

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Dati richiesti dal REACH Allegato VII per

≥ 100 ton.

• Informazioni tossicologiche8.6.1 Tossicità a dosi ripetute (28 giorni)

8.6.2 Tossicità sub-cronica (90 giorni)

8.7.2 Tossicità dello sviluppo; OECD 414

8.7.3 Studio di tossicità riproduttiva su due-generazioni

• Informazioni eco-tossicologiche9.1.5 Tossicità a lungo termine su invertebrati (Dafnia)

9.1.6. Tossicità a lungo termine su pesci

9.1.6.1 Test su pesci nei primi stadi di sviluppo

9.1.6.2 Tossicità a tempi brevi sul pesce (embrione e sacco vitellino)

9.1.6.3 Test di crescita giovanile su pesce

9.2.1.2 Degradazione finale in acque superficiali

9.2.1.3 Test di simulazione nel suolo

9.2.1.4 Test di simulazione in sedimenti

9.2.3 Identificazione dei prodotti di degradazione

9.3.2 Bioaccumulazione in specie acquatiche (pesce)

9.3.3 Ulteriori informazioni su adsorbimento/desorbimento

9.4.1 Tossicità a tempi brevi su terreno (invertebrati)

9.4.2 Effetti su micro-organismi del suolo

9.4.3 tossicità a tempi brevi su piante terrestri

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Dati richiesti dal REACH Allegato VII per

≥ 1000 ton.

• Informazioni tossicologiche8.6.3 tossicità a tempi lunghi ripetuta (≥12 mesi)

8.7.2 tossicità nello sviluppo; OECD 414

8.7.3 Tossicità riproduttiva su due-generazioni

8.9.1 Studio di cancerogenesi

• Informazioni eco-tossicologiche9.3.4 Ulteriore evoluzione e comportamento nell’ambiente

della sostanza e/o dei prodotti di degradazione

9.4.4 Tossicità a lungo termine su invertebrati

9.4.6 Tossicità a lungo termine su piante

9.5.1 Tossicità a lungo termine su organismi di sedimenti

9.6.1 Tossicità a lungo termine su uccelli

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Condivisione dei Dati sulle Sostanze

(Articoli 25-30).

Sostanze non phase-in:

Il dichiarante potenziale deve preventivamente chiedere all’Agenzia se la

sostanza è già registrata; in tal caso chiede al primo dichiarante la lettera di

accesso ai dati, previo compenso dei costi sostenuti (l’agenzia definirà delle

linee-guida per il calcolo di un adeguato compenso). Per i dati ottenuti su

animali vertebrati la condivisione è obbligatoria in tutti i casi, mentre per dati

diversi il proprietario è obbligato a fornire i dati richiesti, ma il dichiarante

potenziale può fornirli in proprio.

Sostanze phase-in (sostanze soggette a regime transitorio):

E’ prevista una fase di pre-registrazione, in cui ogni impresa dichiara i dati in

proprio possesso.

E’ stabilito un Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Le

regole per la condivisione dei dati sono le stesse delle sostanze non phase-in

Protezione della proprietà dei dati: 12 anni dalla data di registrazione.

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Informazioni Trasmesse Lungo la Catena

d‘Approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II).

Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la scheda

di dati di sicurezza (SDS), cioè l’Allegato II

• La struttura della SDS (a 16 punti) non cambia rispetto alla struttura

precedente

• Vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS

di sostanze e preparati

• E’ prevista una SDS anche per le sostanze PBT e vPvB

• Nella SDS deve essere inclusa una sintesi degli scenari di

esposizione rilevanti per l’uso previsto della sostanza.

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Utilizzatori a Valle (Articoli 37-39).

• L’utilizzatore a valle di sostanze chimiche (DU) non ha l'obbligo di

effettuare una registrazione;

• Può fornire informazioni al fornitore della sostanza qualora ritenga

che gli scenari di esposizione relativi all’uso previsto non siano

adeguatamente descritti nella Scheda dei Dati di Sicurezza trasmessa

dal fornitore; il fornitore è tenuto in tal caso a modificare la relazione

sulla sicurezza chimica (CSR) in base ai dati ricevuti dal DU

• Se il DU utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo

fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al

fornitore, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo

caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno) ⇨Allegato XII.

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Valutazione (Articoli 40-54).

Oltre alla valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fornitore (> 10

ton/anno ⇨ allegato I) o dall’utilizzatore a valle (> 1 ton/anno ⇨ allegato XII)

sono previsti altri due tipi di valutazione:

Valutazione del dossier, effettuata dall’Agenzia, che comprende::

Valutazione delle proposte di test

Valutazione della conformità (completezza delle informazioni,

adeguatezza delle richieste di proroga, adeguatezza del CSR, ecc.) delle

informazioni fornite nell’ambito della registrazione. Tale valutazione non è

sistematica: è previsto un numero “congruo” di valutazioni.

Valutazione delle sostanze, effettuata dagli Stati Membri:

sulla base di una lista aperta (rolling plan) di sostanze, ogni Stato membro indica le

sostanze che intende valutare annualmente.

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Autorizzazione (Articoli 55-66).

L’obbligo di autorizzazione prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno.

Produttori, importatori o utilizzatori a valle devono richiedere

l'autorizzazione degli usi di un SVHC.

Rientrano nella procedura di autorizzazione:

a) sostanze C/M/R categorie 1 e 2

(Cancerogene/Mutagene/tossiche per la Riproduzione);

b) sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vPvB

(molto Persistenti e molto Bioaccumulabili);

c) perturbatori endocrini e sostanze che pur non rientrando nel

criterio b) possono presentare rischi analoghi per l’uomo e per

l’ambiente

Le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione sono elencate

(temporaneamente) nell’elenco di cui all’allegato XIV.

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Autorizzazione (Articoli 55-66).

• Se un’azienda chiede l’autorizzazione di una sostanza inclusa nell’allegato XIV, per uno o più usi specifici, deve documentare di essere in grado di garantire un “controllo adeguato” dei rischi di tale sostanza

• Se tale controllo non è possibile può ugualmente presentare un’analisi socio-economica per dimostrare che i benefici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi; tale analisi deve comprendere l’esame dell’eventuale disponibilità di sostanze o tecnologie alternative

• L’istruttoria viene effettuata dall’Agenzia e l’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione sulla base dei pareri dei Comitati dell’Agenzia e con una procedura di Comitato (voto degli Stati membri a maggioranza qualificata)

• L’autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione.

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Restrizioni (Articoli 67-73, Allegato XVII).

• Le disposizioni della direttiva 76/769/CE sono state trasposte nel regolamento REACH

• Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno

• Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato membro o per iniziativa della stessa Commissione

• Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione

• E’ previsto un allegato specifico (All. XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un’autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati)

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L’Agenzia Europea (Articoli 75-111).

• Viene istituita la “Agenzia europea per le sostanze chimiche”

• Sede dell’Agenzia: Helsinki

• Introiti: contributo della Commissione, sistema tariffario, contributi volontari degli S.M.

• Vengono creati all’interno dell’Agenzia:

a) un Comitato degli Stati Membri

b) un Forum di scambio di informazioni fra gli S.M. sull’applicazionedel regolamento (attività di ispezione e controllo);

c) un Comitato per la valutazione dei rischi, coinvolgendo esperti degli S.M.

d) un Comitato d’analisi socio-economica, coinvolgendo esperti degli S.M.

e) una Commissione di ricorso

Le informazioni sull'identità, pericolo, usi e rischi delle sostanze compilate nelle fasi precedenti devono essere documentate in un format standardizzato IT nei dossier di registrazione. A tale scopo, l' ECHA fornisce un software libero detto IUCLID 6. Nei casi più semplici, è anche possibile creare il dossier direttamente sullo strumento ECHA di inoltro REACH-IT.

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Accesso del Pubblico alle Informazioni

(Articoli 118-119).

Informazioni che devono essere rese pubbliche dall’agenzia via internet:

Nome IUPAC e/o nome EINECS

Classificazione

Dati fisico-chimici

Risultati degli studi tossicologici ed ecotossicologici

Il “derived no effect level” (DNEL) e le PNEC (concentrazione di

no-effetto prevista)

Istruzioni sulla sicurezza d’uso

Metodi di analisi per ricercare la sostanza nei comparti ambientali

o per determinare l’esposizione umana diretta.

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Compiti dell’Autorità Nazionale (Articoli 121-127).

• Istituisce un sistema di ispezioni e controlli

• Stabilisce sanzioni in caso di infrazione al regolamento

• Presenta all’Agenzia relazioni sui risultati dei controlli

• Assume iniziative per informare il pubblico sui rischi legati all’uso di sostanze chimiche

• Istituisce un servizio nazionale di Help Desk per le imprese

• Esprime parere sulle richieste di R&D

• Riceve informazioni dall’Agenzia sulle sostanze prodotte o importate nel proprio territorio

• Partecipa alla definizione del “Rolling Plan”, effettua la valutazione delle sostanze assegnate e richiede informazioni supplementari per completare la valutazione

• Predispone, se del caso, un fascicolo secondo l’Allegato XV per le sostanze da candidare alla procedura di autorizzazione o alla procedura di restrizione o per una proposta armonizzata di classificazione

• Partecipa con propri rappresentanti ed esperti ai Comitati dell’Agenzia

• Presenta ogni 5 anni una relazione sullo stato di applicazione del regolamento.

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Revisioni.

• Allegato I (Prescrizioni generali per la valutazione delle sostanze e

per la preparazione del CSR), e Allegati IV e V (sostanze esentate

dall’obbligo di registrazione) → entro 1 anno;

• Allegato XIII (criteri per l’individuazione delle sostanze PBT e vPvB)

→ entro 18 mesi;

• Verifica della eventuale necessità di modifiche del campo di

applicazione se si evidenziano sovrapposizioni con altre norme

comunitarie → entro 5 anni

• Verifica dell’eventuale possibilità di sostituire gli attuali test di tossicità

riproduttiva con altri test alternativi → entro 12 anni

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Progetti di Miglioramento del REACH (RIP).

RIP 1: Descrizione del processo

Per fornire agli stakeholder una migliore conoscenza delle procedure REACH e degli altri progetti RIPs.

RIP 2: Sviluppo dei sistemi informatici (REACH-IT)

Armonizzare il lavoro tra Agenzia, Autorità Competenti, Industria, Commissione e altri utilizzatori interessati con un adeguato sistema informatico. (IUCLID 5 e siti web ad hoc)

RIP 3-4: Documenti guida rispettivamente per industria e autorità

Sviluppare prima dell’entrata in vigore del REACH documenti guida e strumenti per facilitare l’implementazione della legislazione.

RIP 5-6: Preparazione per l’avvio dell’Agenzia

Definire, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del REACH, la struttura dell’Agenzia Chimica Europea, assicurando che essa possa effettuare il lavoro in maniera efficiente e trasparente.

RIP 7: Preparazione della Commissione per REACH

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Progetti di Miglioramento del REACH (RIP).

RIP 3: Documenti guida per l’industria

E’ costituito da 10 sotto-progetti:

RIP 3.1: Sviluppare linee guida per produttori e importatori per preparare il dossier tecnico di registrazione;

RIP 3.2: Sviluppare linee guida per produttori, importatori ed utilizzatori a valle per effettuare la valutazione della sicurezza chimica per lavoratori, consumatori e ambiente, come riportare la valutazione nel report includendo la lista degli scenari di esposizione e le eventuali misure di gestione del rischio, e come comunicare le informazioni con la scheda di sicurezza secondo quanto previsto dal REACH (è diviso in 5 sottogruppi: scenari di esposizione, valutazione del pericolo e PBT, strumenti IT, linee guida generali e consolidamento nel REACH;

RIP 3.3: Sviluppare linee guida su come l’industria deve rispettare tutte le richieste di informazione previste dal REACH riguardo le proprietà intrinseche delle sostanze (importante per conoscere come utilizzare dati alternativi a quelli in vivo (Q)SARs, “chemical category approach”, dati in-vitro, informazioni sull’esposizione);

RIP 3.4: Linee guida per l’industria sulla condivisione dei dati (pre-registrazione).

RIP 3.5: Linee guida per gli utilizzatori a valle;

RIP 3.6: Linee guida per la classificazione GHS;

RIP 3.7: Linee guida per la preparazione di un dossier per l’Autorizzazione.

RIP 3.8: Sostanze negli articoli - Linee guida per produttori e importatori riguardo ai loro obblighi secondo le richieste del REACH;

RIP 3.9: Analisi Socio-Economica;

RIP 3.10: Identificazione e nomenclatura delle sostanze secondo il REACH.

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Progetti di Miglioramento del REACH (RIP).

RIP 4: Documenti guida per l’Agenzia e le Autorità Competenti

E’ costituito da 5 sotto-progetti:

RIP 4.1, RIP 4.2: Riunito in un unico gruppo di lavoro, lo scopo è quello di sviluppare linee guida sulla valutazione dei dossier da parte dell’Agenzia (verifiche di conformità, proposte di test) e delle sostanze da parte degli Stati Membri;

RIP 4.3, RIP 4.5: Anche questo riunito in un solo gruppo con lo scopo di sviluppare linee guida per l’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) permettendo l’identificazione delle “Substances of Very High Concern” (SVHC) e relativa prioritizzazione (4.3) e sviluppo dei criteri di prioritizzazione tra i dossier per le verifiche di conformità e per la valutazione delle sostanze;

RIP 4.4: Sviluppo di linee guida per Stati Membri e Agenzia (per conto della Commissione UE) per verificare le proposte secondo l’allegato XV per tre tipi di dossier:

• Classificazione ed etichettatura armonizzate;

• Identificazione di SVHC da includere nell’allegato XIV;

• Restrizioni

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Attività Previste dal REACh.

IDENTIFICAZIONE DI DATI ASSSENTI

ATTIVITA’ DI TESTING

PREPARAZIONE PROPOSTE DI TESTS

PREPARAZIONE E VERIFICA DI CSR

VALUTAZIONE SICUREZZA CHIMICA CSA

CONDIVISIONE DEI DATI ESISTENTI

VALUTAZ. QUALITA’ DEI DATI

GENERAZIONE NUOVI DATI

ORGANIZZAZIONE dei DATI ESISTENTI

VALUTAZIONE DEL

PERICOLO (HA)

CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO (RC)

DOCUMENTAZIONE NEL DOCUMENTO SULLA SALUTE CHIMICA (CSR)

VALUTAZIONE

DELL’ESPOSIZIONE (EA)

SCENARIO

FINALE DI

ESPOSIZ. (ES)

Pericolosi o

PBT, vPvB

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Metodi Alternativi.

• Un principio importante del REACH è limitare i test su animali

• Si devono, ove possibile, usare test alternativi in vitro

• Usare modelli di relazioni qualitative e quantitative attività struttura

(Q)SAR’s (modelli computerizzati)

Metodi alternativi in vitro:

• Molte poche alternative tossicologiche in vitro hanno accettabilità

normativa - corrosione cutanea e irritazione positiva agli occhi

• Il modello di corrosione cutanea si è sviluppato in ben 15 anni

• I modelli per l’irritazione e sensibilizzazione cutanea sono difficili da

sviluppare - complessi processi biologici

• Del resto non sono spesso neanche più economici degli studi su

animali.

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Uso di Esperimenti Animali in EU nel 2002

COM(2005) 7 Finale.

Numero totale nel 2002 = 10.7 milioni

Studi biologici fondamentali

30,0%

Ricerca e sviluppo medicina umana +

veter. + dentist.31,0%

Produzione e controllo qualità medicina umana e dentist.

15,0%

Produzione e controllo qualità

medicina veterinaria 6,0%

Tossicologia e altre valutazioni di salute

10,0%

Diagnosi di malattie2,0%

Educazione e addestramento

1,0%

Altro5,0%

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Metodi (Q)SAR Alternativi.

• Obiettivi• Correlare l'attività biologica di una serie di composti ai loro parametri fisico-

chimici in modo quantitativo usando formule matematiche• Requirsiti

• Misure quantitative per proprietà biologiche e fisico-chimiche

• L’attività di test si possono evitare se esistono risultati derivati da

validi metodi (Q)SAR

• I metodi (Q)SAR si possono usare a supporto di raggruppamenti di

composti chimici, riducendo così i test

• Il Joint Research Centre della commissione Europea è stato

sollecitato a promuovere lo Sviluppo, Validazione e Implementazione

di metodi (Q)SAR

• Si stima che si potrebbero complessivamente risparmiare una cifra

dell’ordine di 940 Meuro.

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Equazione di Hansch per (Q)SAR.

• Una equazione QSAR che correla varie proprietà fisico-chimiche alla

attività biologica di una serie di composti

• Normalmente include le quantità log P, fattori eletctronici e sterici

• Si inizia con equazioni semplici e li si elabora non appena disponibili

dati mirati

• L'equazione tipica per un'ampia gamma di log P è parabolica

2

1 2 3 4 51log log log sk P k P k k E kC

hydrophobicity Hammett

substituent

constant

Taft’s

steric

factor

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3D-QSAR.

• Le proprietà fisicche si misurano per la molecola nel suo insieme

• Le proprietà sono calcolate usando appropriati software

• Non si usano costanti sperimentali o misure

• Le proprietà sono note come campi (‘Fields’)

• Il campo Sterico definisce la dimensione e forma della molecola

• Il campo Elettrostatico ne definisce le regioni elettron ricche/povere

• Le proprietà idrofobiche sono relativamente poco importanti

Punti di griglia

..

.

.

.

Conformazione attiva

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Esempi di Possibile Sostituzioni di C/M/R.

Sostituzione di solventi pericolosi:

Tossicità embrionale e fetale di NMPO in topi SD:

V. Resp. Aerosol conc. 100 – 360 mg/m3 GD 6-11 no effect

V. Resp. Vapor conc. 680 mg/m3 (6h/j) GD 0-21 peso fetale -, ossificazione-

V. Pelle 750 mg/kg GD 6-15 riassorbimento +, N° feti viventi -,

anomalie schel. +

V. Orale 250 mg/kg GD 6-20 peso fetale, anomalie schel. +

1-Metil-2-pirrolidone Ciclopentanone

CN1CCCC1=O O=C1CCCC1

Log Ko/w = - 0,026 Log Ko/w = 1,087

TPSA = 20,309 A2 TPSA = 17,071 A2

Repr.Cat.2 R61 Xi R10 Xi R36/38

R36/37/38

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Richiesta di Dati e Costi del REACH.

Pre

-re

gis

trazio

ne

se

rviz

io d

i

Re

gis

tra

zio

ne

SIE

FC

on

su

len

za Dati

Forti variazioni

EC

HA

1-2% 10% 5% 70-80% 10%

Industria Petrolifera: Costo totale medio

stimato 100.000 - 200.000 euro/sostanzaAnnex VII

~30 k€

20,000170-330 k€

4,600

Annex VIII

400-875 k€

2,900

Annex IX

400k-2 M€

2,600

Annex X

Costi stimati per dossier

N° stimato di sostanze

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Attilio Citterio

Sostanze di Elevata Preoccupazione (SVHC).

Cancerogeni, Mutagenici o tossici per la Riproduzione (CMR) categoria 1 o 2, in base ai criteri della Direttiva 67/548/EEC

Persistenti, Bioaccumulativi e Tossici (PBT) in base ai criteri nell’Allegato XIII del Regolamento REACh o

molto Persistenti e molto Bioaccumulativi (vPvB) in base ai criteri dell’Allegato XIII del Regolamento REACh e/o

Identificati, su base caso-a-caso, da evidenze scientifiche come in grado di causare probabili seri effetti all’uomo o all’ambiente di un livello di preoccupazione equivalente a quelli sopraindicati, per es. perturbatori endocrini.

stimate ~ 1500 sostanze

• Obiettivo ultimo: sostituire i SVHC con sostanze o tecnologie meno pericolose.

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Sostanze di Potenziale

Preoccupazione (SHC).

Informazioni sul processo regolatorio e attività

Elenco delle sostanze

Le sostanze che potenzialmente

hanno certe proprietà pericolose

devono essere identificate e quindi

processate usando rilevanti stadi

regolatori per assicurare che i rischi

associati al loro uso sono

adeguatamente trattati.

Lo schema a fianco illustra come si

correlano le attività e i processi

regolatori. Esso inoltre raccoglie le

varie liste di sostanze che risultano dal

lavoro delle autorità e che sono

pubblicate dall'ECHA sul sui sito web.

Lo schema è una rappresentazione

semplificata di come le attività e i

processi sono connessi tra loro.

https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-

concern/substances-of-potential-concern

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Le 15 Sostanze SVHC Pubblicate nel Maggio

2009.

Sostanza

Antracene

4,4’-Diamminodifenilmetano*

Dibutil ftalato (DBP)*

Cobalto dicloruro

Diarsenico pentossido

Diarsenico triossido

Sodio dicromato

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene*

Bis (2-etil(esil)ftalato) (DEHP)*

Esabromociclododecano (HBCDD), a-HBCDD, b-HBCDD, g-HBCDD*

Cloro alcani, C10-13, (SCCP)*

Bis(tributilstagno)ossido

Idrogeno arseniato di piombo

Benzil butil ftalato (BBP)

Trietil arseniato

Base per SVHC

PBT

C cat 2

R cat 2

C cat 2

C cat 1

C cat 1

CMR cat 2

vPvB

R cat 2

PBT

PBT, vPvB

PBT

CR cat 1

R cat 2

C cat 1

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Il Sostituto Deve Esser Scelto Molto

Attentamente.

1. Non sono disponibili abbastanza informazioni su molte sostanze

rischio di sostituire con sostanze equivalenti o più pericolose

anni di lavoro, costi per le modifiche, responsabilità

Adeguata Valutazione del Pericolo

2. Rischio di spostare il problema in altre aree: ambiente ↔ lavoro ↔ consumatori; aria ↔ acqua ↔ reflui; danni a impianti o infrastrutture

Adeguata Valutazione del Rischio e LCA

3. Perdita di qualità del prodotto competitività, fiducia del cliente

4. Aumento costi indiretti per es. misure di controllo, tempi processo

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La Sostituzione di C/M/R come di Altri

Prodotti ha i suoi Limiti.

• Non esiste una sostituzione universale e tutte le proposte di sostituzione richiedono sempre studi di validazione da parte dell’acquirente

• Una soluzione di sostituzione non sarà valida che per un tempo limitato.

• Sviluppare la Scienza Migliore per Prendere le Migliori Decisioni

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Riferimenti e Supporti.

Website of the European Chemicals Bureau: http://ecb.jrc.it/reach/

Website of the European Chemicals Agency: http://ec.europa.eu/echa/home_en.html

Websites of the European Commission http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

http://ecb.jrc.it/DOCUMENTS/REACH/REACH_in_ brief_0207.pdf

Helpdesks of the EU member states, i.e.:

http://www.reachright.ie http://helpdesk-reach.it

http://echa.europa.eu

http://www.iss.it/cnsc/

http://www.cefic.org

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REACH e CLP.

REACH (EC) No. 1907/2006

European Chemicals AgencyEU GHS

CLP (EC) No 1272/2008

1999/45/EC

(EEC) No. 793/93

Council

76/769/EEC

93/105/EC

93/67/EEC2000/21/EC

UN GHS67/548/EEC

91/155/EEC

(EC) No. 1488/94

Commission

1999/45/EC

Classificazione

Etichettatura

Autorizzazione

Restrizione

Valutazione

Registrazione

Confezioni

incl. SDS

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Modello di Esposizione.

Sistema

Chiuso

Accidentale

Suolo

Scarti

Aria

Continuo

Matrice

d’Inclusione

Occasionale

ConsumatoreProfessionaleIndustriale

Non-

DispersivoDispersivo

Acqua

Orale InalazioneDermico

Umano

Ambiente

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REACH e Nanomateriali.

Nanomateriali:

• Raccolta a più livelli di informazioni su HSE secondo il REACH

Allegati VI – X

• Raccomandazione per ulteriori informazioni fisico-chimiche al livello

più alto richiesto dal REACH:

Chimica delle superfici/rivestimento, morfologia, fase cristallina,

forma, struttura della superficie, area superficiale specifica,

dimensioni e distribuzione delle particelle,

agglomerazione/aggregazione nel materiale nativo nella

preparazione, attività catalitica nota.

in casi speciali: si deve anche valutare la polverosità, la stabilità

alla dispersione in acqua (o in altri mezzi), il potenziale zeta

(variazioni della carica superficiale), l’attività fotocatalitica, il

potenziale di formazione di radicali.

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Legge 46/82 F.I.T. - D.M. 13 marzo 2009.

a) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanzecancerogene, categoria 1 (convertita in Carc. 1 A – Allegato VII Reg. CE n.1272/2008) o categoria 2 (convertita in Carc. 1 B – Allegato VII regolamentoCE n. 1272/2008), a norma della direttiva 67/548/CEE;

b) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene,categoria 2 (convertita in Muta. 1 B – Allegato VII regolamento CE n.1272/2008) , a norma della direttiva 67/548/CEE;

c) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossicheper la riproduzione, categoria 1 (convertita in Repr. 1 A – Allegato VIIregolamento CE n. 1272/2008) o categoria 2 (convertito in Repr. 1 B –Allegato VII regolamento CE n. 1272/2008), a norma della direttiva67/548/CEE;

d) sostanze che sono PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB(molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo i criteri previstidall’Allegato XIII del Reg. (CE) n. 1907/2006.


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